Allegato Prescrizione tecniche di attuazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche 1. Contenuto dell'allegato. 2. Mobilita' e sosta urbana. 2.1 Aree e percorsi pedonali. 2.2 Parcheggi. 3. Trasporti urbani. 3.1 Servizi di superficie: Autobus. 3.2 Informazioni agli utenti. 4. Trasporti extraurbani. 4.1 Ferrovie ed autolinee. 4.2 Trasporti speciali: Ferrovie a cremagliera, funivie e funicolari. 5.Costruzioni edilizie: prescrizioni generali 5.1 Accessi. 5.2 Percorsi interni orizzontali: piattaforme di distribuzione, corridoi e passaggi. 5.3 Percorsi interni verticali: scale, rampe, ascensori ed impianti speciali. 5.4 Locali igienici. 5.5 Pavimenti. 5.6 Infissi: porte, finestre e pareti. 5.7 Attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici e cassette per la corrispondenza. 6. Costruzioni edilizie: prescrizioni specifiche. 6.1 Edilizia abitativa: alloggio. 6.2 Edilizia sociale. 6.3 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli. 6.4 Locali pubblici. 6.5 Stazioni. 6.6 Mense e servizi dei luoghi di lavoro. 7. Attrezzature pubbliche. 1. Contenuto dell'allegato. Il presente allegato contiene le prescrizioni tecniche da osservarsi: a) per la progettazione e la realizzazioni di nuovi edifici, ambienti e strutture individuati dall'art. 4, della legge nonche' degli interventi su quelli esistenti; b) per i servizi di trasporto di persone di competenza regionale, secondo quanto previsto dall'art. 13 della presente legge. 2. Mobilita' e sosta urbana. 2.1 Aree e percorsi pedonali: sono aree e percorsi riservati ad uso dei pedoni all'interno dell viabilita' veicolare eventualmente anche mediante incroci a piu' livelli con sottopasso o sovrapassi; possono essere su marciapiede, in porticati, in zone verdi e/o in attraversamenti stradali zebrati. Le barriere architettoniche dovute a sottopassi dovranno essere eliminate salvo non vi siano facili percorsi alternativi. I percorsi pedonali devono essere prolungati, con le medesime caratteristiche tecniche, fino all'accesso delle costruzioni, all'interno delle relative aree di pertinenza di cui all'art. 4 della legge. 2.1.1 percorsi pedonali: larghezza minima m 1,50 con tratti nei luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m 1,80. In presenza di passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza potra' essere, per brevi tratti, ridotta m 0,90. La pendenza trasversale non dovra' superare l'1%. La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovra' superare i cm 2,5 e dovra' essere arrotondata o smussata. 2.1.2 rampe: la pendenza di eventuali rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi varia in funzione della lunghezza delle rampe stesse e precisamente: per rampe fino a m 0,50 la pendenza massima ammessa e' 12%; per rampe fino a m 2,00 la pendenza massima ammessa e' dell'8%; per rampe fino a m 5,00 la pendenza massima e' dell'7%; oltre i m 5,00 la pendenza massima ammessa e' del 5%. Qualora a lato della rampa si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa dovra' avere un cordolo di almeno 5 cm di altezza. 2.1.3 attraversamenti stradali: stesse caratteristiche dei percorsi su marciapiede. Per attraversamenti di strade con grande traffico o comunque con piu' di due corsie per senso di marcia, e' opportuno per disporre isole salvagente di almeno m 1,50 di larghezza che dovranno essere interrotte in corrispondenza alle strisce zebrate. Attraversamenti semaforizzati: e' opportuno che siano dotati di segnalazione acustiche. 2.1.4. Pavimentazioni: la pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali deve essere in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo (esclusa ad esempio, ghiaia e/o rizzada). Completamento eventuale con materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per i non vedenti. Non sono ammesse fessure in griglie od altri manufatti, con larghezza o diametro superiore a cm 2,0. 2.2 parcheggi. Nelle aree di sosta e parcheggio, pubblico o privato, deve essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi. Nei percheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati ai non deambulanti almeno un posto ogni 50 posti macchina o frazione. Se il parcheggio si trova ad un piano diverso da quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso dovra' avvenire con un sistema di ascensori o di rampe aventi le stesse caratteristiche previste dalle presenti norme per gli impianti analoghi. I parcheggi per i disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime: l'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo, deve essere affiancata ad uno spazio zebrato con una larghezza minima tale da consentire la rotazione di una carrozzina e, comunque, non inferiore a m 1,50; lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, deve essere sempre raccordata ai percorsi pedonali; le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali; la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con segnalazioni su pavimentazione e su palo. 3. Trasporti urbani Al fine di pervenire ad un effettivo abbattimento delle barriere architettoniche occorre considerare le varie fasi del trasporto e precisamente: il percorso di avvicinamento al veicolo; l'accesso al veicolo; la riservatezza dei posti idonei allo stazionamento sul veicolo. 3.1 servizi di superfice: autobus; 3.1.1 Il percorso di avvicinamento: il percorso di avvicinamento dai veicoli puo' far capo ad un marciapiede, quando la fermata e' prevista in prossimita' di esso, o ad un salvagente, quando il veicolo si ferma in mezzo alla strada. Nel caso in cui il veicolo si fermi in mezzo alla strada, il percorso fra marciapiede, attraversamento stradale e salvagente, deve avere le stesse caratteristiche di un percorso pedonale. 3.1.2 Accesso al veicolo: l'accesso al veicolo da parte dei passeggeri con ridotte o impedite capacita' fisiche dovra' essere facilitato dalla larghezza delle porte e dall'essere il pianale del veicolo il piu' basso possibile, compatibilmente con le esigenze costruttive e le tecnologie che i costruttori potranno mettere in atto. Eventuali pedane elevatrici devono avere le dimensioni tali da garantire l'uso da parte di persone in carrozzella. 3.1.3 Stazionamento in vettura: all'interno dei veicoli devono essere riservati almeno tre posti per persone a ridotte o impedite capacita' fisiche, di cui uno con aggancio automatico della carrozzina per i non deambulanti. 3.2 Informazioni agli utenti: le indicazioni interne ed esterne alle stazioni nonche' le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura. I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l'utilizzo anche da parte di utenti con difficolta' dell'udito e della vista ed, in particolare, dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate in arrivo. 4. Trasporti extraurbani. 4.1 Ferrovie ed autolinee: sui mezzi di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di competenza regionale, provinciale e comunale, devono essere riservati per i passeggeri con ridotte capacita' fisiche almeno tre posti in prossimita' delle porte di uscita segnalate; per rendere possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche a persone su carrozzina, uno dei tre posti riservati alle persone con difficolta' deambulatoria, deve essere adeguatamente attrezzato con gli opportuni ancoraggi di aggancio automatico della carrozzina; l'accesso dei passeggeri con ridotte capacita' motorie deve essere agevolato mediante rampe e/o pedane elevatrici ovvero l'innalzamento delle banchine. 4.2 Trasporti speciali: ferrovie a cremagliera - funivie - funicolari: nei trasporti speciali per la mobilita' di persone, quali ferrovia a cremagliera, funivie e funicolari, dovranno essere messi in atto, compatibilmente con le esigenze costruttive e tecnico funzionali, tutti gli accorgimenti per facilitare l' uso degli impianti stessi anche a passeggeri con ridotte o impedite capacita' fisiche. 5. Costruzioni edilizie: prescrizioni generali: al fine di agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni devono essere rispettate le seguenti norme nelle costruzioni e strutture indicate nell'art. 4 della legge, alle lettere: a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalita', quelli dedicati al culto e gli edifici o strutture dedicati ad attivita' turistiche e sportive; b) gli edifici di uso residenziale ed abitativo; c) gli edifici e i locali destinati ad attivita' produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonche' ad attivita' commerciali e del settore terziario; d) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale, provinciale e comunale; e) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni. 5.1 accessi: per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie e' necessario prevedere degli spazi, varchi e/o porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe e nel rispetto delle seguenti prestazioni minime: gli accessi devono avere una luce netta minima di m 1,50; zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano, estendersi per ciascuna zona per una profondita' non inferiore a m 1,50 ed essere protette dagli agenti atmosferici; il piano dei collegamenti verticali deve essere allo stesso livello dell'accesso; eventuali differenze di quota non devono superare cm 2,50 ed essere sempre arrotondati in caso contrario devono essere raccordati con rampe conformi a quanto previsto dal presente allegato. 5.2 percorsi interni orizzontali: piattaforme di distribuzione - corridoi - passaggi. Lo spostamento all'interno della costruzione dei percorsi orizzontali a quelli verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo con percorsi orizzontali. Piattaforme, corridoi e passaggi devono garantire le seguenti prestazioni minime: il lato minore delle piattaforme di distribuzione e la larghezza minima dei corridoi e/o passaggi deve sempre consentire spazi di manovra e di rotazione di una carrozzina e comunque non essere mai inferiore a m 1,50; la rampa scala in discesa deve essere disposta in modo da evitar la possibilita' di essere imboccata incidentalmente uscendo dagli ascensori; ogni piattaforma di distribuzione dell'edilizia pubblica deve essere dotata di tabella di percorsi degli ambienti da essa raggiungibili. 5.3.1 le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo e se questo non e' possibile si deve mediare con ripiani o rampe di adeguato sviluppo. La pendenza deve essere costante e le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini. La larghezza delle scale deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale. I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole minima di cm 30 ed una alzata massima di cm 15, a pianta preferibilmente rettangolare e con profilo continuo a spigoli arrotondati. Le scale devono essere dotate di corrimano posto ad una altezza di m 0,90. Il corrimano appoggiato al parapetto deve essere senza soluzione di continuita' passando da una rampa alla successiva. Per le rampe di larghezza superiore a m 1,80 ci deve essere un corrimano sui due lati ed il corrimano appoggiato alle pareti deve essere prolungato di m 0,30 oltre il primo e l'ultimo gradino. In caso di utenza predominate di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata all'eta' degli utenti. Eventuali difese verso il vuoto devono essere attuate mediante prospetti con una altezza minima pari a m 1,00. 5.3.2 rampe: l'integrazione dei collocamenti verticali interni puo' essere attuata con eventuali rampe e/o ripiani. Rampe e ripiani interni devono rispettare le caratteristiche richieste per le rampe facenti parte di percorsi pedonali esterni. Ogni m 10 di lunghezza od in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima pari a m 1,50 al netto dell'ingombro di apertura di eventuali porte. La rampa deve essere dotata di corrimano a m 0,90 di altezza e di cordoni laterali di protezione. 5.3.3 ascensori: per garantire il servizio tutti i locali, il numero e le caratteristiche degli ascensori dovranno essere proporzionali alle destinazioni dell'edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero di fermate: Le indicazioni ai piani ed all'interno dell'ascensore dovranno essere percettibili con suono tattilmente sulle bottoniere interne ed esterne: nell'interno della cabina, oltre il campanello dall'allarme deve essere posto un citofono; bottoniere, campanello d'allarme e citofono dovranno essere posti ad una altezza compresa fra m 0,80 e i m 1,20. In tutti gli edifici, di cui all'art. 4 della legge con piu' di un piano fuori terra deve essere previsto almeno un ascensore con le seguenti caratteristiche: una lunghezza di m 1,50, ed una larghezza di m 1,37; avere una porta di scorrimento laterale con una luce netta di almeno cm 90. Negli edifici di edilizia residenziale abitativa con piu' di tre piani fuori terra l'accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno un ascensore con le seguenti dimensioni minime: lunghezza m 1,30 e larghezza m 0,90; porta a scorrimento laterale, sul lato piu' corto, con una luce netta di m 0,85. 5.3.4 pedane elevatrici e piattaforme mobili: negli interventi su edifici esistenti con meno di tre piani fuori terra sono consentiti, invia subordinata ad ascensori e rampe, impianti alternativi servo-assistiti per il trasporto verticale di persone quali, ad esempio, pedane e piattaforme mobili. Tali impianti speciali dovranno avere spazzi di accesso e dimensioni tali da garantire l'utilizzo da parte di persone in carrozzella e, se esterni, dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici. 5.4 locali igienici: in tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle ad uso residenziale abitativo, al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite capacita' fisiche, almeno un locale igienico deve essere accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe e garantire le seguenti prestazioni minime: porte apribili verso l'esterno o scorrevoli e spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore m 1,35x1,50 tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte; spazio per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto, se presente, alla doccia con eventuale vasca da bagno; dotazione degli opportuni corrimani orizzontali e verticali realizzati con tubo di acciaio e di un campanello di emergenza posto in prossimita' della tazza del gabinetto. 5.5 pavimenti: i pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante una adeguata variazione nel materiale e nel colore ed, in particolare, devono garantire le seguenti caratteristiche prestazionali: essere antisdrucciolevoli e pertanto realizzati con idonei materiali che ne garantiscano anche la perfetta planarita' e continuita'; non presentare variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati o guide di risalto. 5.6 infissi: porte - finestre - parapetti. Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilita' anche da parte di persone con ridotte o impedite capacita' fisiche; devono avere dimensioni tali da permettere il facile passaggio anche di persone su carrozzina tenendo presente a tal fine che le dimensioni medie di una carrozzina cm 75 di larghezza e cm 1,10 di lunghezza, devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di rottura. Nei locali nei quali normalmente si verifica la permanenza di persone devono essere adottati: sistemi di apertura e di chiusura di infissi che prendano in considerazione tutte le soluzioni che, posti ad altezza di m 0,90 nelle porte e di m 1,20 nelle finestre, ne facilitano la percezione, le manovre di apertura e chiusura da parte dei soggetti con ridotte o impedite capacita' fisiche e che non siano di impedimento al passaggio, e' da preferire l'uso di maniglie a leva; modalita' esecutive per finestre e parapetti di balconi tali da consentire la visuale tra interno ed esterno anche ai non deambulanti in carrozzina. 5.7 attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici - cassette per la corrispondenza. Gli apparecchi elettrici manovrabili da parte della generalita' delle persone, come gli apparecchi di comando, i citofoni, gli interruttori ed i campanelli di allarme, devono essere posti, preferibilmente ad una altezza di m 1,20 dal pavimento. Le prese di corrente dovranno essere poste ad una altezza minima di m 0,45. Piastre e pulsanti devono essere facilmente individuabili e visibili anche nel caso di illuminazione nulla. Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti nei vari ambienti in posizione tale da consentire la immediata percezione visiva ed acustica. In tutti gli edifici che comportano la presenza di cassette per la raccolta della corrispondenza, e' necessario prevederne almeno una di cui l'accessorio piu' alto si trovi tra 0,90 e 1,20 m di altezza. 6. Costruzioni edilizie: prescrizioni specifiche. 6.1 edilizia abitativa: alloggio. Gli alloggi degli edifici di uso residenziale abitativo di cui all'Art. 4 della legge, devono sempre garantire la visitabilita' e l'adattabilita' secondo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 12 della presente legge. 6.1.1 visitabilita'. Per garantire la visitabilita' di un alloggio alle persone disabili e' necessario siano rispettate le seguenti minime prescrizioni: a) le porte di ingresso alle unita' abitative devono permettere il passaggio di una carrozzina e comunque avere la larghezza non inferiore a m 0,90; b) le porte interne di accesso alla zona giorno e da un sevizio igienico devono avere una dimensione non inferiore a m 0,80. 6.1.2 adattabilita'. Gli alloggi si dicono adattabili, quando, tramite l'esecuzione di lavori che non modificano ne' la struttura ne' la rete degli impianti comuni degli edifici, possono essere resi idonei alle necessita' delle persone disabili garantendo le seguenti minime prescrizioni: a) corridoi: larghezza non inferiore a m 1,20 in caso di corridoi lungo i quali si aprono porte ed in corrispondenza ad un angolo retto del corridoio stesso; b) cucina: larghezza di passaggio interno di m 1,50 oppure spazio libero interno di almeno m 1,35x1,50 tra i mobili, le apparecchiature e l'ingombro di apertura delle porte; c) bagno: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a m 1,35x1,50 tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte che devono essere apribili preferibilmente verso l'esterno o scorrevoli, spazio per l'accostamento della carrozzina alla vasca da bagno ed alla tazza del gabinetto; d) camera: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di m 0,90 sui due lati di un letto a due piazze ed almeno ad un lato di un letto ad una piazza e di m 1,10 ai piedi del letto stesso. 6.2 edilizia sociale. Gli edifici e/o gli ambienti destinati a strutture sociali quali, ad esempio, strutture scolastiche sanitarie, assistenziali, culturali, sportive, dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di utenti a ridotte o impedite capacita' fisiche. L'arredamento e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle rispettive specifiche attivita' dovranno avere caratteristiche prestazionali per ogni caso di invalidita'. Per gli alloggi pubblici destinati a comunita' devono essere osservati anche gli standards previsti dalle normativa e piani regionali di settore. 6.3 sale e luoghi per riunioni e spettacoli. Al fine di consentire la piu' ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nei luoghi per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacita' fisiche e tale zona deve garantire le seguenti prestazioni minime: a) essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale; b) essere dotata di stalli liberi riservati per le persone utilizzanti sedie a rotelle in un numero pari ad un posto per ogni duecento o frazione di duecento posti; c) gli stalli liberi riservati alle persone con difficolta' di deambulazione devono essere di facile accesso, ricavati tra le file dei posti e lo stallo, su pavimento orizzontale, deve avere dimensioni da garantire la manovra e lo stanziamento di una carrozzina; d) nelle nuove costruzioni e, ove possibile, negli interventi successivi, deve essere prevista, se realizzata, l'accessibilita' al palco e l'adeguamento di almeno un camerino spogliatoio anche per persone in carrozzina. 6.4 Locali pubblici. All'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire la possibilita' di utilizzo e movimento anche a persone in carrozzina ed in particolare dovranno essere garantite le seguenti prestazioni minime: All'interno di banche, uffici amministrativi, supermercati, ecc., i balconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni dal pubblico, dovranno essere predisposti in modo che almeno una parte di essi siano accostabili da una carrozzina e permettono al disabile di espletare tutti i servizi; nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancellati a spinta, ecc., occorre che questi siano dimensionati in modo da garantire il passaggio di una carrozzina; eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporalizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche ai disabili su carrozzina. 6.5 Stazioni. Per i trasporti pubblici di persone, di competenza regionale, provinciale o comunale, deve sempre essere assicurata la possibilita' di accedere in piano alle stazioni e/o ai mezzi di trasporto alle persone con difficolta' di deambulazione, nonche' a quelle con difficolta' dell'udito e della vista. Nelle stazioni tutti i servizi per i viaggiatori dovranno essere resi accessibili anche da parte di persone co ridotte o impedite capacita' fisiche. 6.6 Mense e servizi dei luoghi pubblici e privati. Mense, spogliatoi e gli altri servizi dei luoghi di lavoro dovranno essere resi accessibili anche agli addetti con ridotte o impedite capacita' fisiche. 7. Attrezzature pubbliche. Al fine di consentire che le attrezzature pubbliche, quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche, sportelli bancomat, ecc., possano essere utilizzate anche da persone con ridotte o impedita capacita' fisica, dovranno essere adottati i seguenti criteri: gli impianti devono essere dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli comuni e comunque in modo razionale sul territorio al fine di non lasciare zone sprovviste; nei posti pubblici almeno uno di ciascuno degli apparecchi presenti deve essere posto in modo raggiungibile tramite percorso orizzontale ed in modo che gli accessori necessari per l'utilizzo dell'apparecchio si trovino ad una altezza compresa fra m 0,80 e m 1,20. Campobasso, 18 ottobre 2002 IORIO