Regolamento per l'avvalimento da parte della direzione del commercio,
del  turismo  e  del  terzario  dei centri di assistenza tecnica, dei
centri  di  coordinamento tra gli stessi e dei consorzi garanzia fidi
(Art. 11-bis, comma 1 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8).
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  direzione  regionale  del  commercio,  del  turismo e del
terziario   (Direzione)   puo'  avvalersi,  nelle  proprie  attivita'
istruttorie, dei centri di assistenza tecnica (CAT) autorizzati dalla
Regione,  dei  centri  di  coordinamento tra li stessi (Centri) e dei
consorzi  garanzia  fidi  tra  piccole  e medie imprese commerciali e
turistiche (CONGAF) della Regione.
    2.  L'avvalimento  si  applica  nel  caso in cui con il personale
segnato  alla  direzione non e' possibile svolgere tutte le attivita'
istruttorie di competenza, oppure nel caso di istruttorie richiedenti
specifiche professionalita' riscontrabili presso i soggetti di cui al
comma 1.
    3.   Le   attivita'  istruttorie  per  le  quali  si  fa  ricorso
all'avvalimento, potranno riguardare:
      a) domande  di  finanziamento  agevolato  relative a contributi
regionali,   statali  e  comunitari,  presentate  dalle  imprese  del
commercio, del turismo e dei servizi;
      b) interventi   in   materia   di  fabbisogni  formativi  delle
categorie economiche del terziario;
      c) interventi in materia di evoluzione del mercato distributivo
e turistico.
                               Art. 2.
                            C r i t e r i
    1.  La  direzione  puo'  avvalersi  dei  CAT  e dei centri per le
attivita' istruttorie di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c).
    2.  La  direzione  pu  avvalersi  dei  CONGAFI  per  le attivita'
istruttorie di cui all'Art. 1, comma 3, lettera a).
                               Art. 3.
                       Rapporti convenzionali
    1.  I  rapporti  tra la direzione ed i soggetti di cui al comma 1
dell'Art. 1, sono regolati da apposite convenzioni.
    2.  Le  convenzioni  possono  riguardare contemporaneamente anche
piu' rapporti di avvalimento.
    3. Le convenzioni devono avere una durata rapportata ai contenuti
dell'avvalimento  e  comunque non superiore ai tre anni e non possono
essere rinnovate, con gli stessi contenuti, per piu' di due volte.
    4.   La   direzione   esprime   il   proprio  assenso  preventivo
all'eventuale  utilizzo  da  parte  dei  soggetti  di  cui al comma 1
dell'Art. 1, di collaboatori per le attivita' delegate.
    5.  Il compenso pagato dall'amministrazione regionale ai soggetti
convenzionati  rappresenta  il corrispettivo per la prestazione di un
servizio.
    6.  Le  convenzioni  sono  attivabili  in  presenza  di  adeguata
copertura finanziaria a fronte degli oneri conseguenti alle stesse.
    7.  La  giunta  regionale  approva  preventivamente  le  bozze di
convenzione  per  l'avvalimento  da  stipularsi  tra la direzione e i
soggetti di cui a comma 1 dell'art. 1.
                               Art. 4.
                Obblighi per i soggetti convenzionati
    1.   Gli  obblighi  per  i  soggetti  convenzionati  sono  quelli
derivanti dalle norme vigenti e dai contenuti delle convenzioni.
    2.  In  ogni  caso i soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 1, sono
tenuti  alla  presentazione  di idonea rendicontazione entro sei mesi
dalla scadenza del rapporto convenzionale.
    3.  Durante  lo  svolgimento  delle  attivita'  attribuite con la
convenzione la direzione verifica e controlla la corrispondenza delle
stesse alle norme vigenti e ai contenuti delle convenzioni.
    4.  In caso di inadempimento a parte dei soggetti di cui al comma
1  dell'Art.  1,  le  convenzioni  vengono immediatamente risolte con
l'obbligo  della restituzione delle somme corrisposte aggravate degli
interessi e dalla mora giornaliera stabilita nelle convenzioni.
                               Art. 5.
                            Norme finali
    1.  Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trova
applicazione la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
                               Art. 6.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il presidente: Tondo