Regolamento per l'avvalimento da parte della direzione del commercio, del turismo e del terzario dei centri di assistenza tecnica, dei centri di coordinamento tra gli stessi e dei consorzi garanzia fidi (Art. 11-bis, comma 1 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8). Art. 1. F i n a l i t a' 1. La direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario (Direzione) puo' avvalersi, nelle proprie attivita' istruttorie, dei centri di assistenza tecnica (CAT) autorizzati dalla Regione, dei centri di coordinamento tra li stessi (Centri) e dei consorzi garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e turistiche (CONGAF) della Regione. 2. L'avvalimento si applica nel caso in cui con il personale segnato alla direzione non e' possibile svolgere tutte le attivita' istruttorie di competenza, oppure nel caso di istruttorie richiedenti specifiche professionalita' riscontrabili presso i soggetti di cui al comma 1. 3. Le attivita' istruttorie per le quali si fa ricorso all'avvalimento, potranno riguardare: a) domande di finanziamento agevolato relative a contributi regionali, statali e comunitari, presentate dalle imprese del commercio, del turismo e dei servizi; b) interventi in materia di fabbisogni formativi delle categorie economiche del terziario; c) interventi in materia di evoluzione del mercato distributivo e turistico. Art. 2. C r i t e r i 1. La direzione puo' avvalersi dei CAT e dei centri per le attivita' istruttorie di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c). 2. La direzione pu avvalersi dei CONGAFI per le attivita' istruttorie di cui all'Art. 1, comma 3, lettera a). Art. 3. Rapporti convenzionali 1. I rapporti tra la direzione ed i soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 1, sono regolati da apposite convenzioni. 2. Le convenzioni possono riguardare contemporaneamente anche piu' rapporti di avvalimento. 3. Le convenzioni devono avere una durata rapportata ai contenuti dell'avvalimento e comunque non superiore ai tre anni e non possono essere rinnovate, con gli stessi contenuti, per piu' di due volte. 4. La direzione esprime il proprio assenso preventivo all'eventuale utilizzo da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 1, di collaboatori per le attivita' delegate. 5. Il compenso pagato dall'amministrazione regionale ai soggetti convenzionati rappresenta il corrispettivo per la prestazione di un servizio. 6. Le convenzioni sono attivabili in presenza di adeguata copertura finanziaria a fronte degli oneri conseguenti alle stesse. 7. La giunta regionale approva preventivamente le bozze di convenzione per l'avvalimento da stipularsi tra la direzione e i soggetti di cui a comma 1 dell'art. 1. Art. 4. Obblighi per i soggetti convenzionati 1. Gli obblighi per i soggetti convenzionati sono quelli derivanti dalle norme vigenti e dai contenuti delle convenzioni. 2. In ogni caso i soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 1, sono tenuti alla presentazione di idonea rendicontazione entro sei mesi dalla scadenza del rapporto convenzionale. 3. Durante lo svolgimento delle attivita' attribuite con la convenzione la direzione verifica e controlla la corrispondenza delle stesse alle norme vigenti e ai contenuti delle convenzioni. 4. In caso di inadempimento a parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 1, le convenzioni vengono immediatamente risolte con l'obbligo della restituzione delle somme corrisposte aggravate degli interessi e dalla mora giornaliera stabilita nelle convenzioni. Art. 5. Norme finali 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trova applicazione la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il presidente: Tondo