Testo aggiornato della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in
                        materia di bonifica)
aggiornato con:
    legge  regionale  29 luglio  1994,  n.  59 (consorzi idraulici di
terza   categoria.  Inserimento  di  norme  transitorie  nella  legge
regionale 5 maggio 1994, n. 34 recante norme in materia di bonifica);
    legge regionale 3 febbraio 1995, n. 17 (modifiche ed integrazioni
all'art.  59-bis  della  legge  regionale  5 maggio  1994,  n.  34  e
successive modificazioni recante «Norme in materia di bonifica»);
    legge  regionale 14 novembre 1996, n. 86 (Integrazione alla legge
regionale  5 maggio  1994,  n.  34 e successive modificazioni recante
norme in materia di bonifica);
    legge  regionale  15 gennaio  1997, n. 2 (Modifica degli articoli
49,  52  e  56  della  legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 «Norme in
materia di bonifica»);
    legge   regionale   18 novembre   1998,   n.   83  (Modifiche  ed
integrazioni  agli  articoli  29  e 56 della legge regionale 5 maggio
1994,  n.  34 e successive modificazioni recante «Norme in materia di
bonifica»);
    legge  regionale  29 luglio  2003,  n. 38 (Consorzi di bonifica -
Modifiche  al sistema della contribuenza e della programmazione delle
opere. Modifiche agli articoli 8, 10, 14, 16, 17, 20 e 24 della legge
regionale 15 maggio 1994, n. 34 «Norme in materia di bonifica»);

Avvertenza
    Il testo aggiornato qui' pubblicato e' stato redatto a cura degli
uffici  del  consiglio  regionale,  al  solo  fine  di  facilitare la
lettura.  Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi  qui' riportati. Le modifiche sono stampate con caratteri
corsivi e con le note ne e' specificata la fonte.

                              Titolo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  La  Regione  riconosce  nell'attivita'  di  bonifica un mezzo
permanente   finalizzato   allo   sviluppo,   alla   tutela   e  alla
valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla
regimazione  delle  acque  e  alla  tutela  dell'ambiente e delle sue
risorse naturali.
    2.  La presente legge, per l'attuazione delle finalita' di cui al
comma  1,  detta  le  disposizioni  per  una  nuova delimitazione dei
comprensori  di bonifica nell'ambito di tutto il territorio regionale
e  disciplina  l'istituzione  e  il  funzionamento  dei  consorzi  di
bonifica,  ai  quali  riconosce  un  prevalente  ruolo  ai fini della
progettazione,  realizzazione  nonche'  della gestione delle opere di
bonifica.
    3.   La   presente   legge   disciplina   altresi'  le  modalita'
dell'intervento  pubblico,  che si realizza tenendo conto delle linee
generali  della  programmazione  economica  nazionale e regionale, in
conformita'  con  le previsioni del programma regionale di sviluppo e
in modo da assicurare il coordinamento dell'attivita' di bonifica con
le  azioni  previste  nei  piani di bacino e negli altri strumenti di
pianificazione  e programmazione della Regione e degli enti locali in
materia di agricoltura, foreste e lavori pubblici.

                               Art. 2.
                        Attivita' di bonifica
    1.  Costituisce  attivita'  di  bonifica,  ai fini della presente
legge,  il  complesso  degli  interventi finalizzati ad assicurare lo
scolo   delle  acque,  la  sanita'  idraulica  del  territorio  e  la
regimazione  dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare
le  risorse  idriche  per  usi agricoli in connessione con i piani di
utilizzazione  idropotabile  ed  industriale,  nonche'  ad  adeguare,
completare e mantenere le opere di bonifica gia' realizzate.
    2.  Costituiscono  inoltre  attivita' di bonifica, se finalizzati
alla  medesima,  gli interventi volti ad assicurare la stabilita' dei
terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili.
    3.  Gli  interventi  di cui al comma 1 e al comma 2 costituiscono
attivita'  di  bonifica  in  quanto  previsti  nei  piani generali di
bonifica di cui all'Art. 8.

                               Art. 3.
                         Interventi pubblici
    1.  La Regione provvede, con le modalita' di cui al titolo V e al
titolo VI, alla realizzazione delle opere necessarie ai fini generali
della   bonifica,   alla  loro  manutenzione  ed  esercizio  fino  al
compimento delle stesse.
    2.  I  proprietari  di  immobili concorrono a sostenere gli oneri
finanziari  per  la realizzazione di tali opere qualora derivino loro
benefici di particolare rilevanza.
    3. La misura del concorso e' stabilita in rapporto alla rilevanza
del  beneficio  e  non puo' comunque essere superiore al 25 per cento
della spesa complessiva dell'opera.
    4.  Gli  enti  locali,  che  per  l'esercizio di funzioni di loro
competenza  utilizzino  le  opere  di  bonifica  di  cui  al presente
articolo,   sono   chiamati   a   contribuire   alla   realizzazione,
manutenzione  ed  esercizio  delle  stesse in misura proporzionale al
risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.

                               Art. 4.
            Obblighi di bonifica a carico dei proprietari
    1.  I  proprietari  degli  immobili concorrono alla realizzazione
dell'attivita'  di  bonifica  anche fuori dei casi di cui all'Art. 3,
comma 2, provvedendo:
      a) alla   realizzazione,  a  proprio  carico,  delle  opere  di
bonifica di particolare interesse dei singoli immobili, connesse alle
finalita' e alla funzionalita' delle opere di cui all'Art. 3, nonche'
alla loro manutenzione ed esercizio;
      b) alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica di
cui  all'Art. 3 ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo
compimento e la consegna accertati ai sensi dell'Art. 41, comma 6.
    2.  Gli  obblighi  di  cui  al comma 1, lettera b), sono a carico
delle  proprieta' immobiliari in rapporto ai benefici che le medesime
ricevono dalle opere di bonifica realizzate.
    3.   Per   la   realizzazione   delle  opere  di  competenza  dei
proprietari, la Regione puo' concedere contributi ai sensi del titolo
V.


                              Titolo II
   ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

                               Art. 5.
                       Comprensori di bonifica
    1.  Tutto  il territorio regionale e' classificato di bonifica ai
sensi e per gli effetti della vigente legislazione ed e' suddiviso in
comprensori.
    2.  I comprensori di bonifica costituiscono unita' omogenee sotto
il  profilo  idrografico  e  funzionali  in rapporto alle esigenze di
coordinamento e di organicita' dell'attivita' di bonifica.
    3.  La  delimitazione dei comprensori e' deliberata dal consiglio
regionale.   A   tal   fine  la  giunta  regionale,  entro  tre  mesi
dall'entrata  in vigore della presente legge, elabora una proposta di
delimitazione e la trasmette ai comuni, alle comunita' montane e alle
province.
    4.   I   comuni   e  le  comunita'  montane  formulano  eventuali
osservazioni  entro  sessanta  giorni e le trasmettono alle province.
Nei   trenta  giorni  successivi  le  province,  tenuto  conto  delle
osservazioni ricevute, deliberano il proprio parere e lo inviano alla
giunta regionale unitamente alle osservazioni medesime.
    5.  Trascorso  tale termine la giunta regionale, tenuto conto dei
pareri  e delle osservazioni ricevute, elabora la proposta definitiva
di delimitazione e la trasmette al consiglio per l'approvazione.
    6.  La deliberazione di approvazione e' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. La cartografia relativa e' depositata presso
gli uffici del genio civile, nonche' presso gli uffici indicati dalla
giunta  regionale,  dove  chiunque puo' prenderne visione ed estrarne
copia con le modalita' stabilite dalla giunta medesima.

                               Art. 6.
                    Modificazioni dei comprensori
    1.  La  delimitazione  dei  comprensori  di  bonifica puo' essere
modificata con le procedure di cui all'Art. 5.
    2.  La  proposta  della  nuova delimitazione, che puo' riguardare
solo  alcuni  comprensori,  e'  trasmessa, ai fini di cui all'Art. 5,
comma 4,  oltre  che  ai  comuni  e  alle  comunita' montane anche ai
consorzi di bonifica interessati.

                               Art. 7.
                     Comprensori interregionali
    1.  Nei  bacini  idrografici che ricadono anche nel territorio di
regioni  limitrofe  possono essere costituiti comprensori di bonifica
interregionali,  in  conformita'  con il decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616 (Attuazione della delega di cui
all'Art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, Art. 73).
    2.  La  costituzione dei comprensori interregionali e la relativa
disciplina sono stabiliti d'intesa con le Regioni interessate.
    3.  A  tal fine la giunta regionale, sentiti gli enti locali ed i
consorzi  di  bonifica  competenti  per  territorio,  predispone,  di
concerto  con  i  competenti  organi  delle  regioni  interessate, la
proposta   d'intesa   e  la  trasmette  al  consiglio  regionale  per
l'approvazione.

                               Art. 8.
                     Piano generale di bonifica
    1.  L'attivita'  di bonifica e' svolta, per ciascun comprensorio,
secondo le previsioni del piano generale di bonifica.
    2. Il piano generale di bonifica:
      a) definisce   le   linee  di  intervento  della  bonifica  nel
comprensorio;
      b) individua  le  opere  di  bonifica  da  realizzare, ai sensi
dell'Art. 3 e dell'Art. 4, indicandone la priorita';
      c) stabilisce gli indirizzi per gli interventi di miglioramento
fondiario da parte di privati.
    3.  Le linee d'intervento della bonifica sono definite sulla base
delle caratteristiche idrografiche del territorio, tenuto conto della
sua destinazione d'uso risultante dagli strumenti urbanistici vigenti
nonche'  del  piano  territoriale  di coordinamento di cui alla legge
8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), Art. 15.
    4.  Le  opere  di  bonifica  sono  individuate  nell'ambito della
tipologia  di cui all'Art. 9, motivandone l'utilita' in rapporto alle
linee  d'intervento  e  tenuto  anche  conto  delle  opere  pubbliche
esistenti.
    5. Per ciascuna opera e' definita la localizzazione e il progetto
di  massima  con  il  costo  presunto;  e'  altresi'  specificato  se
l'esecuzione  e'  di  competenza pubblica ovvero del proprietario del
fondo e, nel primo caso, se il relativo onere finanziario e' a carico
totale o parziale della Regione.
    6.  Per  le  opere di competenza pubblica sono inoltre indicati i
presunti tempi di realizzazione e i conseguenti oneri di manutenzione
a  carico pubblico. Sono altresi' indicati gli altri enti interessati
alla realizzazione dell'opera ai sensi dell'Art. 3, comma 4.
    7.  Gli  indirizzi  per  il miglioramento fondiario stabiliti dal
piano  generale  di  bonifica  sono  recepiti nei programmi regionali
degli  interventi  in  agricoltura,  ai  fini  della  concessione dei
contributi previsti dalla normativa vigente.
    8.  Il piano generale di bonifica si conforma alle previsioni dei
piani  di  bacino  ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme
per  il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo),
Art.  17,  comma  4,  ed  e'  coordinato  con  gli altri strumenti di
pianificazione  e  programmazione  dello Stato, della Regione e degli
enti  locali  concernenti  l'assetto  del  territorio.  Ai fini della
difesa  del suolo i piani di bonifica sono riferiti alle attivita' di
manutenzione  e  di  gestione  delle  opere esistenti ed efficaci per
l'equilibrio   idrogeologico,   idraulico,   idraulico   costiero   e
ricomprendono  tutte  le opere definite e programmate dagli strumenti
di  bacino  e dagli strumenti di governo del territorio in attuazione
degli indirizzi di bacino.

                               Art. 9.
                          Opere di bonifica
    1. I piani generali prevedono, quali opere di bonifica:
      a) la   canalizzazione  della  rete  scolante  e  le  opere  di
regimazione dei corsi d'acqua;
      b) gli impianti di sollevamento delle acque;
      c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione
delle  acque  utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a
tutelarne la qualita';
      d) le  opere per la sistemazione funzionale delle pendici e dei
versanti;
      e) le  opere  per  il  rinsaldamento  e  il recupero delle zone
franose;
      f) le opere per il contenimento del dilavamento e dell'erosione
dei terreni;
      g) le  opere  per  la  sistemazione  idraulico-agraria e per la
moderazione delle piene;
      h) le  infrastrutture  di  supporto  per  la realizzazione e la
gestione di tutte le opere predette.
    2.  I  piani generali possono altresi' prevedere la realizzazione
di opere diverse da quelle di cui al comma 1, idonee ad assicurare la
funzionalita'  di  queste ultime e comunque a realizzare le finalita'
di  cui  all'Art. 2 in rapporto alle caratteristiche idrografiche del
territorio.

                              Art. 10.
                          P r o c e d u r a
    1.  I piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione
del consiglio regionale.
    2.  Ciascun  consorzio  di  bonifica,  entro  un anno dalle prime
elezioni   consortili   successive  all'approvazione  dello  statuto,
elabora  la  proposta di piano concernente il comprensorio di propria
competenza.
    3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
consiglio  regionale  delibera gli indirizzi per l'elaborazione delle
proposte  da  parte  dei  consorzi,  specificando,  in particolare, i
criteri  per  la  determinazione delle opere di competenza pubblica e
per  quelle di competenza privata, nell'ambito della tipologia di cui
all'Art. 9.
    4.  La  proposta  elaborata  dai consorzi e' trasmessa ai comuni,
alle comunita' montane e alle province interessati per territorio.
    5.  I  comuni,  entro dieci giorni dal ricevimento, provvedono al
deposito nelle rispettive segreterie della proposta per trenta giorni
consecutivi,  durante  i  quali  chiunque  puo'  prenderne  visione e
presentare proprie osservazioni. Del deposito e' dato avviso mediante
affissione nell'albo pretorio nonche' tramite pubblici manifesti.
    6.  Della  proposta  di  piano  e  del suo invio ai comuni per il
successivo  deposito e' data altresi' comunicazione a cura di ciascun
consorzio  proponente,  tramite  avviso  da pubblicare nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  e  nella  pagina  regionale  di  almeno un
quotidiano a diffusione nazionale.
    7.  I  comuni e le comunita' montane verificano la compatibilita'
della  proposta rispettivamente con gli strumenti urbanistici vigenti
e  con  i piani pluriennali di sviluppo socio-economico e trasmettono
alla   provincia   le   proprie  osservazioni  in  merito.  I  comuni
trasmettono  altresi' le eventuali osservazioni ricevute ai sensi del
comma 5.
    8. La trasmissione e' effettuata dai comuni entro i cinque giorni
successivi  dalla  scadenza  del  termine  per la presentazione delle
osservazioni  ai  sensi  del  comma 5 e dalle comunita' montane entro
quaranta giorni dal ricevimento delle proposte.
    9.  Le  province,  tenuto  conto degli atti ricevuti ai sensi del
comma 7,  deliberano  il  proprio  parere  in merito alla proposta di
piano  nei  novanta giorni successivi al ricevimento della medesima e
lo  trasmettono  alla  giunta  regionale unitamente agli atti stessi.
Prima  della  deliberazione  le  province acquisiscono, anche tramite
apposita  conferenza  di servizi, i pareri delle competenti Autorita'
di ambito ottimale e autorita' di bacino.
    10.   La  giunta  regionale,  sulla  base  degli  atti  ricevuti,
acquisito    il    parere   della   commissione   regionale   tecnico
amministrativa,  elabora la proposta definitiva del piano generale di
bonifica e la trasmette al consiglio per l'approvazione.
    11.  Le  deliberazioni del consiglio regionale di approvazione di
piani   generali  sono  pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
    12.  I  piani  generali  di bonifica possono essere aggiornati ed
integrati con le modalita' di cui al presente articolo.


                             Titolo III
                              SOGGETTI

                              Art. 11.
                      Esercizio delle funzioni
    1.  Le funzioni amministrative di competenza regionale in materia
di  bonifica,  ivi  comprese le funzioni di vigilanza e controllo sui
consorzi  di  bonifica,  sono  esercitate  dalle  province,  salve le
competenze che la presente legge riserva alla Regione.
    2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e' competente
la provincia nel cui territorio ricade interamente il comprensorio di
bonifica.
    3.  Qualora  un  comprensorio  sia situato nel territorio di piu'
province, le funzioni sono esercitate per l'intero comprensorio dalla
provincia  nel  cui  ambito  territoriale ricade la maggior parte del
medesimo.
    4.  La  provincia  competente e' individuata con la deliberazione
del  consiglio  regionale  con la quale e' approvata la delimitazione
dei comprensori di bonifica.
    5. Con la stessa deliberazione, il consiglio regionale determina,
per  i  casi di cui al comma 3, le forme di collaborazione da attuare
fra  la  provincia  competente  e  le  altre  province nel cui ambito
territoriale ricade il comprensorio.
    6.  Per  i  comprensori  interregionali  le  funzioni  di  cui al
presente  articolo  sono  svolte  in  conformita' con le disposizioni
concordate tra le regioni interessate, ai sensi dell'Art. 7.
    7.  I pareri previsti ai fini della delimitazione dei comprensori
di  bonifica e della approvazione dei piani generali di bonifica sono
espressi  da  tutte le province interessate per territorio, ancorche'
non  competenti  all'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi
del presente articolo.

                              Art. 12.
                        Consorzi di bonifica
    1.  I  consorzi  di  bonifica sono persone giuridiche pubbliche e
concorrono,  con  la  Regione  e  gli enti locali, alla realizzazione
delle finalita' di cui all'Art. 1.
    2. A tal fine i consorzi:
      a) formulano le proposte del piano generale di bonifica nonche'
del programma regionale di cui all'Art. 33;
      b) provvedono   alla  progettazione  e,  su  concessione  della
provincia,  all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, nonche'
alla loro gestione, ai sensi dell'Art. 44;
      c) provvedono  alla  progettazione e all'esecuzione delle opere
di  bonifica  di  competenza  privata  per  incarico  dei proprietari
interessati  ovvero,  nei  casi  di  cui  all'Art.  42,  comma  3, in
sostituzione dei medesimi;
      d) esercitano le funzioni dei consorzi idraulici di difesa e di
scolo, ai sensi dell'Art. 59;
      e) provvedono  allo  svolgimento  delle  funzioni  relative  ai
canali demaniali d'irrigazione, ai sensi dell'Art. 58;
      f) esercitano  tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla
presente legge.
    3.  I  consorzi di bonifica esercitano inoltre le funzioni per la
difesa  del  suolo,  la  tutela  e  l'uso  delle risorse idriche e la
salvaguardia ambientale, loro attribuite dalla normativa vigente.

                              Art. 13.
                  Funzioni delle comunita' montane
    1.  Le  comunita' montane partecipano, unitamente ai comuni, alle
procedure  di pianificazione e programmazione previste dalla presente
legge,  in  conformita'  con  quanto  previsto  dalla legge regionale
18 agosto 1992, n. 39 (riforma e riordino delle comunita' montane).
    2.  Le comunita' montane esercitano, altresi', ai sensi dell'Art.
53,  le  funzioni  dei consorzi di bonifica qualora questi ultimi non
siano costituiti.


                              Titolo IV
                 DISCIPLINA DEI CONSORZI DI BONIFICA

                              Art. 14.
                        I s t i t u z i o n e
    1.  I  consorzi  di  bonifica  sono  istituiti  o  soppressi  con
deliberazione  del  consiglio  regionale,  su  proposta  della giunta
regionale,  sentite  le province competenti, le comunita' montane e i
comuni  interessati  per  territorio. A tal fine la giunta regionale,
allo  scopo  di  acquisire  i  pareri  suddetti,  convoca un'apposita
conferenza  dei  cui  esiti  e' dato atto nella proposta al consiglio
regionale.
    2.  Il  consiglio  regionale puo' istituire un consorzio per ogni
comprensorio  di  bonifica.  Per esigenze motivate puo' attribuire le
competenze  di piu' comprensori limitrofi ad un solo consorzio ovvero
alla comunita' montana, anche in deroga, in questo secondo caso, alle
condizioni di cui all'Art. 53, comma 2 e comma 4.
    3.  Nei  comprensori  nei  quali non siano costituiti consorzi di
bonifica,  le  competenze  della presente legge, se non esercitate da
consorzi  o  comunita'  montane  limitrofe ai sensi del comma 2, sono
attribuite  alle  province.  Qualora  un comprensorio sia situato nel
territorio  di  piu'  province,  si  applicano l'Art. 11, comma 3 e i
relativi provvedimenti attuativi.
    4.  In  caso  di  modificazioni  dei  comprensori,  il  consiglio
regionale  delibera,  in  conformita'  con  il  presente articolo, le
modificazioni   dei   consorzi   interessati,   compresa  l'eventuale
soppressione.

                              Art. 15.
                     Partecipazione al consorzio
    1.  Il  consorzio  e' costituito tra i proprietari degli immobili
agricoli   ed   extra-agricoli   situati   nell'ambito  del  relativo
comprensorio  di  bonifica,  che ricevono o possono ricevere benefici
dall'attivita'  di bonifica gia' realizzata ovvero da attuare secondo
i  piani  generali  di  bonifica  ed  i  programmi pluriennali di cui
all'Art. 33.
    2.  Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di
contribuenza,  che individua le proprieta' immobiliari che presentano
i  requisiti di cui al comma 1. Del perimetro di contribuenza e' data
notizia  al  pubblico  con  il  mezzo della trascrizione ai sensi del
regio  decreto  13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica
integrale), Art. 58.
    3.  La  partecipazione al consorzio e' obbligatoria. La qualifica
di  consorziato s'intende acquisita con l'iscrizione delle proprieta'
immobiliari nel perimetro di contribuenza.
    4.  In  prima  applicazione della presente legge, contestualmente
all'approvazione  dello statuto consortile, e' stabilito il perimetro
di  contribuenza  provvisorio. Il perimetro definitivo e' determinato
dopo l'approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio e
puo' essere successivamente aggiornato in rapporto alle modificazioni
del piano medesimo.
    5. I consorziati:
      a) eleggono  gli  organi  consortili,  in  conformita'  con  la
presente legge e con lo statuto del consorzio;
      b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile;
      c) esercitano  tutte  le  altre  attivita' e funzioni stabilite
dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio.
    6.  Le attribuzioni di cui al comma 5, anziche' dal proprietario,
sono  esercitate  dall'affittuario,  dal conduttore o dal titolare di
diritti  reali  di  godimento,  qualora  gli stessi siano tenuti, per
legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.
    7.  Il  proprietario  comunica  al  consorzio  i  nominativi  dei
soggetti di cui al comma 6 al fine della loro iscrizione nei ruoli di
contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

                              Art. 16.
                        Contributo consortile
    1.  Il  contributo  consortile  costituisce  la  quota  dovuta da
ciascun  consorziato  per  le  spese  di  cui  all'Art.  3, comma 2 e
all'Art.   4,   comma   1,  lettera  b),  nonche'  per  le  spese  di
funzionamento del consorzio.
    2.  L'ammontare  del contributo consortile e' determinato, con la
deliberazione  annuale  di riparto della contribuenza, in proporzione
ai benefici derivanti a ciascun immobile.
    3.  A  tal fine il consorzio elabora un piano di classifica degli
immobili  che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica,
stabilisce   i  parametri  per  la  quantificazione  dei  medesimi  e
determina per ciascun immobile l'indice di contribuenza derivante dal
calcolo parametrale.
    4.   Il  contributo  consortile  costituisce  onere  reale  sugli
immobili  ed  e'  esigibile  ai  sensi dell'Art. 21 del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215.
    5.  I  soggetti  pubblici  e  privati, anche non consorziati, che
utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in
gestione  ai  consorzi  di  bonifica o agli altri soggetti competenti
come  recapito  di scarichi, contribuiscono alle spese in proporzione
al  beneficio ottenuto. A tal fine i consorzi di bonifica e gli altri
enti  competenti  provvedono,  entro  tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, al censimento degli scarichi.
    6.  Gli  immobili in relazione ai quali e' corrisposta la tariffa
del  servizio  idrico integrato di cui alla legge regionale 21 luglio
1995,  n.  81  (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36
«Disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche»)  sono esentati dal
pagamento  del contributo consortile connesso ai servizi di raccolta,
collettamento,  scolo  ed  allontanamento  delle  acque reflue, fermi
restando  gli  altri obblighi contributivi se dovuti per le attivita'
effettuate ai sensi della presente legge.
    7.  I  gestori  del  servizio  idrico integrato di cui alla legge
regionale n. 81/1995 e i comuni per l'eventuale quota riferibile alle
acque  meteoriche  non  ricomprese nella definizione di «acque reflue
urbane»   di  cui  all'Art.  2,  comma  1,  lettera  i)  del  decreto
legislativo  11 maggio  1999, n. 152 (disposizioni sulla tutela delle
acque  dall'inquinamento  e  recepimento  della  direttiva 91/271/CEE
concernente   il  trattamento  delle  acque  reflue  urbane  e  della
direttiva   91/676/CEE   relativa   alla   protezione   delle   acque
dall'inquinamento   provocato   dai   nitrati  provenienti  da  fonti
agricole),  sono  tenuti  a  contribuire  alle  spese dei consorzi di
bonifica,   o  degli  altri  soggetti  competenti,  in  relazione  al
beneficio  tratto,  nell'ambito  dei  servizi  loro  affidati,  dalla
gestione  delle  opere  di  bonifica,  del  reticolo  e  delle  opere
idrauliche.  A  tal fine entro tre mesi dalla entrata in vigore della
presente  legge,  i  consorzi  di bonifica, le comunita' montane e le
province  interessate provvedono all'adeguamento dei vigenti piani di
classifica.
    8.  I  consorzi  di  bonifica  o  gli  altri  soggetti competenti
stipulano,   entro  il  31 dicembre  2003,  una  convenzione  con  la
competente  Autorita'  di ambito ottimale di cui alla legge regionale
n.  81/1995 o, qualora esistenti, con le gestioni dei soggetti di cui
all'Art.  10, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni
in materia di risorse idriche).
    9.  La  convenzione individua le opere di bonifica, il reticolo e
le  opere  idrauliche  da cui il servizio idrico integrato e i comuni
traggono beneficio per l'esercizio delle proprie competenze.
    10.  La  convenzione,  sulla  base dei nuovi piani di classifica,
stabilisce  i  criteri  per  determinare  annualmente  il  costo  del
servizio  da  corrispondersi,  a  titolo  di  contributo  alle  spese
consortili,  al  consorzio di bonifica o all'ente competente da parte
del  gestore  del servizio idrico integrato o dei soggetti gestori di
cui all'Art. 10, comma 3 della legge n. 36/1994(48) e dei comuni.
    11.  La  convenzione  entra  in  vigore  dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello di stipula.
    12.  La convenzione stipulata a norma del presente articolo entra
a  far  parte  integrante  della convenzione disciplinata dall'Art. 4
della  legge  regionale  4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per
l'organizzazione  del  servizio  idrico integrato in attuazione degli
articoli  11  e  12  della legge 5 gennaio 1994, n. 36) ed i relativi
oneri  sono  coperti  dalla tariffa del servizio idrico integrato. In
prima  attuazione,  tale  convenzione  e'  redatta  sulla base di uno
schema  tipo predisposto dalla giunta regionale, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
    13.   Il   contributo   consortile  inferiore  al  valore  minimo
iscrivibile  a  ruolo,  ai sensi della normativa vigente, e' riscosso
tramite  avviso  bonario  di  pagamento  o tramite ruolo pluriennale,
quest'ultimo emesso al raggiungimento del minimo di legge.

                              Art. 17.
                           Diritto di voto
    1. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.
    2.  Per  le  proprieta'  in  comunione,  il  diritto  di  voto e'
esercitato  dal  cointestatario  individuato  dalla maggioranza degli
intestatari, calcolata secondo il valore delle quote.
    3.  L'individuazione  e' effettuata con dichiarazione autenticata
nei  modi  di  legge e trasmessa alla segreteria del consorzio almeno
dieci giorni prima della data delle elezioni.
    4.  Se  la  dichiarazione  non  e'  stata  depositata nel termine
previsto,  il  diritto  di  voto  e'  esercitato  dal  cointestatario
titolare  della quota che rappresenta la maggioranza della proprieta'
indivisa   ovvero,   in   mancanza,   dal  primo  intestatario  della
proprieta'.
    5.  Per  le  persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il
diritto di voto e' esercitato dai rispettivi rappresentanti.
    6. Ai fini dell'esercizio del voto, e' ammessa la delega a favore
di   un  altro  iscritto  nella  medesima  sezione  elettorale.  Ogni
consorziato  non  puo'  essere  titolare  di  piu'  di due deleghe. I
coltivatori  diretti  possono  conferire  la delega anche a familiari
conviventi.
    7.  Le  deleghe  sono  conferite  con atto scritto e la firma del
delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.
    8. L'elezione dei delegati e' effettuata a scrutinio segreto.
    8-bis.  Al  fine  di  promuovere  la partecipazione alle elezioni
consortili,  si  da'  annuncio del loro svolgimento con pubblicazione
nell'albo  pretorio dei comuni interessati, con avviso da pubblicarsi
su almeno due quotidiani a diffusione locale e tramite manifesti.
    9.  Avverso  i  risultati  delle operazioni elettorali e' ammesso
ricorso alla provincia con le modalita' di cui all'Art. 31.

                              Art. 18.
                         Catasto consortile
    1. Presso ciascun consorzio e' istituito il catasto consortile al
fine   d'individuare  tutti  gli  immobili  situati  nell'ambito  del
comprensorio.
    2.  Nel catasto e' individuata per ciascun immobile la proprieta'
nonche',   nei   casi  di  cui  all'Art.  15,  comma  6,  l'eventuale
titolarita'  di  diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e
di locazione.

                              Art. 19.
                             O r g a n i
    1. Gli organi dei consorzi di bonifica sono:
      a) il consiglio dei delegati;
      b) la deputazione amministrativa;
      c) il presidente;
      d) il collegio dei revisori dei conti.

                              Art. 20.
                       Consiglio dei delegati
    1.  Il  consiglio dei delegati e' composto da un numero di membri
stabilito  dallo  statuto  del  consorzio,  dei quali il 51 per cento
eletto  dai  consorziati  e  il 49 per cento nominati dalla provincia
competente   tra  gli  amministratori  e  i  consiglieri  dei  comuni
rientranti    anche   parzialmente   nell'ambito   territoriale   del
comprensorio di bonifica.
    2.  La  nomina  e' deliberata dalla provincia su designazione dei
comuni, tenuto conto della prevalente localizzazione degli interventi
di bonifica gia' realizzati o da realizzare e assicurando comunque la
rappresentanza  dei  comuni situati nell'ambito delle eventuali altre
province interessate per territorio.
    3.  Per i comprensori che ricadono anche parzialmente nell'ambito
di  comunita'  montane,  la provincia nomina almeno un rappresentante
per  ciascuna comunita' montana interessata, designato dalla medesima
tra i propri amministratori.
    4.  La  nomina  e' deliberata e comunicata al consiglio nei dieci
giorni  successivi  alla  chiusura  delle  operazioni per le elezioni
consortili.  A  tal fine il consorzio comunica alla provincia la data
delle elezioni almeno novanta giorni prima.
    5. Il consiglio dei delegati funziona utilmente con i soli membri
eletti,  salva  la  successiva integrazione a seguito della nomina da
parte della provincia.
    6.  Fino  a  tale  integrazione,  le maggioranze per la validita'
delle  sedute  del consiglio e per l'adozione delle sue deliberazioni
sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri eletti.

                              Art. 21.
                        Elezione dei delegati
    1.  I  consorziati  che  godono  dei  diritti  civili  eleggono i
componenti del consiglio dei delegati al loro interno.
    2.  Ai fini dell'elezione i consorziati sono suddivisi in sezioni
elettorali di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque. Lo
statuto del consorzio puo' prevedere sezioni riservate ai proprietari
di  immobili  iscritti  nel  catasto  urbano,  anche differenziate in
rapporto alla tipologia delle proprieta'.
    3.  La  suddivisione  e'  effettuata in modo che ciascuna sezione
rappresenti  un  uguale  carico contributivo. Qualora siano istituite
sezioni  rurali  e  urbane,  la  parita' del carico contributivo deve
sussistere tra le sezioni della medesima categoria.
    4. Ad ogni sezione elettorale competono sei delegati.
    5.  L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente
e  contemporaneamente  sezione per sezione, su presentazione di liste
concorrenti  di  candidati  compresi  tra  gli iscritti negli elenchi
degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
    6.  Le liste dei candidati debbono essere presentate da un numero
di  consorziati  non  inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2
per cento degli aventi diritto al voto nella sezione.
    7.  Lo  statuto del consorzio puo' prevedere la presentazione, in
alternativa  o  in  concorrenza con le liste, di singole candidature.
Restano  ferme  anche per queste ultime le condizioni di cui al comma
6.
    8.  Lo statuto determina le modalita' di elezione nei casi in cui
non siano presentate liste ovvero sia presentata una sola lista.

                              Art. 22.
                   Durata in carica del consiglio
    1. Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi
membri sono rieleggibili.
    2.  I  delegati  eletti  che  per  qualsiasi motivo cessino dalla
carica sono sostituiti dal primo appartenente alla medesima lista non
eletto  ovvero,  nel  caso di cui all'Art. 21, comma 7, dal primo dei
candidati non eletti.
    3.  I  delegati  nominati  dalla provincia decadono dal consiglio
anche  qualora  cessino  dalla  carica di amministratori dei comuni o
delle  comunita' montane. Alla sostituzione provvede la provincia, su
designazione dell'ente interessato.
    4.  Qualora  non  sia  possibile  procedere alla sostituzione dei
delegati  eletti  che  cessino dalla carica, il consiglio continua ad
esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica.
    5. Qualora i delegati eletti rimasti in carica siano inferiori ai
due  terzi  del  numero  previsto  dallo  statuto, l'intero consiglio
decade ed e' rinnovato a seguito di nuove elezioni consortili.
    6.  Nei  casi  di  cui  al  comma  3,  fino alla sostituzione dei
delegati  decaduti,  e nel caso di cui al comma 4, le maggioranze per
la  validita'  delle sedute e per l'adozione delle deliberazioni sono
calcolate facendo riferimento al numero dei membri rimasti in carica.

                              Art. 23.
                Compiti e funzionamento del consiglio
    1. Il consiglio dei delegati:
      a) delibera   lo   statuto   del   consorzio   e   le  relative
modificazioni;
      b) nomina   il   presidente   del   consorzio,  la  deputazione
amministrativa e il collegio dei revisori dei conti;
      c) approva   il  perimetro  di  contribuenza  ed  il  piano  di
classifica degli immobili di cui all'Art. 16, comma 3;
      d) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
      e) esercita   tutte   le  altre  funzioni  attribuitegli  dallo
statuto.
    2.  Il  consiglio  e'  validamente  costituito  con  la  presenza
della maggioranza dei delegati.
    3. Le  deliberazioni  sono  assunte  a  maggioranza  dei delegati
presenti,  salve le diverse maggioranze previste dalla presente legge
e dallo statuto.

                              Art. 24.
                     Deputazione amministrativa
    1.  La  deputazione  amministrativa e' l'organo che provvede alla
gestione  amministrativa del consorzio, esercitando le funzioni a tal
fine attribuitele dallo statuto.
    2.  La  deputazione  e' composta dal presidente e da un numero di
membri stabilito nello statuto, nominati dal consiglio dei delegati.
    3. Il 51 per cento dei membri della deputazione e' nominato tra i
delegati  eletti  dai  consorziati,  il  restante  49 per cento tra i
delegati nominati dalla provincia.
    4.  La  deputazione  resta in carica quanto il consiglio che l'ha
nominata.
    5. La deputazione cessa dalla carica prima della scadenza qualora
decada la maggioranza dei suoi componenti.
    6.  Nel  caso  di  cui  all'Art.  20,  comma 5, la deputazione e'
composta  dai soli membri nominati all'interno dei delegati eletti ed
e'  integrata  successivamente,  dopo la nomina dei delegati da parte
della provincia.
    7.  Fino  a  tale  integrazione,  per la validita' delle sedute e
l'approvazione   delle   deliberazioni  si  applica  la  disposizione
dell'Art. 20, comma 6.
    8.   Lo   statuto  consortile  stabilisce  le  modalita'  per  la
sostituzione dei componenti la deputazione che cessino dalla carica.

                              Art. 25.
                         P r e s i d e n t e
    1.  Il  consiglio dei delegati nomina il presidente del consorzio
fra i propri membri.
    2.  Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente. Presiede
il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa ed esercita
tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
    3.  In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito
con le modalita' stabilite dallo statuto.

                              Art. 26.
                   Collegio dei revisori dei conti
    1.  Il  collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi  e  due  supplenti,  di  cui uno effettivo ed uno supplente
nominati  dalla  provincia  fra  gli iscritti nel ruolo ufficiale dei
revisori  dei conti. Gli altri membri sono nominati dal consiglio dei
delegati  e  scelti  tra  soggetti  esperti  in  materia  contabile e
amministrativa.
    2.  Il  collegio dei revisori dei conti resta in carica quanto il
consiglio dei delegati.
    3.  Al  membro  effettivo nominato dalla provincia e' affidata la
presidenza del collegio.
    4. Il collegio dei revisori dei conti:
      a) esamina  il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le
relative relazioni illustrative;
      b) vigila   sulla   regolare   tenuta  della  contabilita'  del
consorzio  e  ne  riferisce  periodicamente  agli  organi consortili,
secondo le modalita' stabilite nello statuto;
      c) verifica,  con  le  modalita'  stabilite  nello  statuto, la
legittimita' degli atti non sottoposti a controllo ai sensi dell'Art.
29,   presentando   eventuali  rilievi  e  osservazioni  agli  organi
consortili;
      d) presenta  annualmente  alla provincia delegata una relazione
sulla  gestione  finanziaria  del  consorzio,  nonche'  sui risultati
dell'attivita' di cui alla lettera c);
      e) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

                              Art. 27.
                            S t a t u t o
    1.  Il consorzio di bonifica e' retto da uno statuto che detta le
disposizioni   per  il  suo  funzionamento,  in  conformita'  con  le
previsioni della presente legge.
    2. In particolare lo statuto stabilisce:
      a) il  numero  dei  componenti  il  consiglio dei delegati e la
deputazione amministrativa;
      b) le  competenze degli organi del consorzio e le modalita' del
relativo esercizio;
      c) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili.
    3.  Lo  statuto  e'  deliberato  dal  consiglio  dei  delegati  a
maggioranza assoluta dei relativi componenti.
    4.  Lo  statuto deliberato e' trasmesso alla provincia competente
che,  nei  trenta  giorni  successivi al ricevimento, lo invia con il
proprio parere alla giunta regionale.
    5.  Lo  statuto  e' approvato dal consiglio regionale su proposta
della  giunta.  Il  testo  deliberato dal consiglio dei delegati puo'
essere  modificato,  in sede di approvazione, tenuto conto del parere
espresso  dalla provincia e comunque per assicurarne la funzionalita'
e l'omogeneita' in rapporto agli altri statuti consortili.
    6.  Lo  statuto  e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
    7.  Lo  statuto puo' essere modificato con le modalita' di cui al
presente articolo.

                              Art. 28.
    Pubblicazione ed esecutivita' delle deliberazioni consortili
    1.  Le  deliberazioni  del consorzio sono pubblicate, entro sette
giorni   dall'adozione,   mediante   affissione   per  cinque  giorni
consecutivi   nell'albo  consortile  istituito  presso  la  sede  del
consorzio medesimo.
    2.  Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive
trascorso il termine di affissione.
    3.  Le deliberazioni soggette al controllo diventano esecutive ai
sensi dell'Art. 29.

                              Art. 29.
                        Controllo sugli atti
    1.  Sono  sottoposti al controllo preventivo di legittimita' e di
merito  i regolamenti, le deliberazioni di approvazione del perimetro
di contribuenza ed i piani di classifica degli immobili.
    2.  Sono  sottoposti  al  controllo  preventivo di legittimita' i
bilanci,  le  variazioni di bilancio, i conti consuntivi, gli atti di
riparto  della  contribuenza,  nonche' le concessioni, le licenze e i
permessi di cui all'Art. 44, comma 2, lettera c).
    3.  Le  deliberazioni  sottoposte  al controllo sono inviate alla
provincia  entro  quindici  giorni  dalla  loro  adozione,  a pena di
decadenza.  Il bilancio e il conto consuntivo sono inviati unitamente
alla relazione illustrativa del collegio dei revisori dei conti.
    4.  La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti,
delibera   di  non  aver  riscontrato  vizi  ovvero  li  annulla  con
provvedimento motivato. Trascorso tale termine senza che la provincia
abbia  deliberato, gli atti s'intendono controllati senza rilievi. Il
termine   puo'  essere  interrotto  una  sola  volta  per  richiedere
chiarimenti  o  elementi  integrativi  e  ricomincia  a decorrere dal
ricevimento dei medesimi.
    5.  Gli  atti  sottoposti  al controllo diventano esecutivi dalla
data  in  cui  la  provincia  delibera  di  non aver riscontrato vizi
ovvero,  in mancanza di una deliberazione di annullamento, dal giorno
successivo alla scadenza del termine di trenta giorni.
    6.  La  provincia  esercita altresi' i poteri sostitutivi per gli
atti  dei consorzi che devono essere compiuti obbligatoriamente entro
un  termine,  ai  sensi  della  legislazione  vigente e dello statuto
consortile.
    7.  A tal fine, trascorso il termine senza che il consorzio abbia
adottato  gli  atti,  la provincia, d'ufficio o su segnalazione degli
interessati,   delibera  l'avvio  della  procedura  di  sostituzione,
invitando  il consorzio a provvedere entro un termine non superiore a
trenta  giorni  dal ricevimento della deliberazione medesima. Per gli
atti  di  particolare  complessita'  previsti dalla presente legge le
province,  su  richiesta  motivata  dei consorzi, prima di avviare la
procedura  di  sostituzione,  possono  concedere  per una sola volta,
prima  della  scadenza  una proroga dei termini fino ad un massimo di
dodici mesi.
    8. Qualora il consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro
il termine stabilito, ovvero quando l'atto adottato sia annullato, la
provincia  nomina  un commissario per il compimento dello stesso. Gli
oneri  conseguenti  all'attivita'  del  commissario sono a carico del
consorzio di bonifica.

                              Art. 30.
                     Scioglimento del consiglio
    1. Il consiglio dei delegati puo' essere sciolto in caso di:
      a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
      b) persistente inattivita';
      c) gravi irregolarita' amministrative e contabili.
    2.  In  tali  casi  la  provincia provvede alla contestazione dei
rilievi   ed   invita   il   consiglio   a   presentare   le  proprie
controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.
    3.  Qualora  il  consiglio  non provveda nel termine assegnatogli
ovvero   la   provincia   non  ritenga  adeguate  le  controdeduzioni
presentate,  la  medesima,  con  provvedimento  motivato, delibera lo
scioglimento del consiglio.
    4.  Contestualmente  allo  scioglimento  la  provincia  nomina un
commissario     straordinario    del    consorzio,    che    provvede
all'amministrazione del medesimo nonche' all'indizione delle elezioni
consortili per la costituzione del nuovo consiglio.
    5.  Il  commissario  straordinario e' nominato per un periodo non
superiore  a sei mesi. Per motivate necessita' l'incarico puo' essere
rinnovato per una sola volta per il medesimo periodo.
    6.  Con  lo  stesso  provvedimento  viene  nominata  una consulta
composta  da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di undici,
il cui parere e' obbligatorio per:
      a) gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'Art. 29;
      b) l'adozione dello statuto consortile e relative modifiche;
      c) la  proposta  del  piano generale di bonifica e dei relativi
programmi d'attuazione;
      d) l'assunzione di mutui.

                              Art. 31.
             Ricorsi avverso le deliberazioni consortili
    1.  Contro le deliberazioni dei consorzi non soggette a controllo
e' ammesso ricorso alla provincia.
    2. Il ricorso puo' essere presentato da qualsiasi consorziato nei
trenta  giorni successivi dall'avvenuta pubblicazione dell'atto ed e'
motivato  con  riferimento  al  contrasto  dell'atto  medesimo con la
normativa vigente ovvero con le disposizioni statutarie.
    3. La provincia decide in ordine al ricorso entro sessanta giorni
dal  ricevimento  del  medesimo,  annullando  l'atto  o rigettando il
ricorso  con deliberazione motivata. Trascorso tale termine senza che
la provincia si sia pronunciata, il ricorso s'intende respinto.

                              Art. 32.
                      Consorzi di secondo grado
    1.  Per  la  realizzazione  e  la gestione coordinata di opere di
bonifica  e  di  servizi che interessino piu' consorzi possono essere
costituiti consorzi di secondo grado.
    2. I consorzi di secondo grado sono persone giuridiche pubbliche.
    3. Le finalita' dei consorzi di secondo grado, i loro compiti, la
composizione  degli organi amministrativi e le norme di funzionamento
sono  definiti dai rispettivi statuti. Gli statuti sono predisposti e
adottati  dai  consorzi di bonifica interessati, d'intesa tra loro, e
approvati  con  deliberazione  del  consiglio  regionale, su proposta
della giunta.
    4.  Lo  statuto  e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
    5.   Ai  consorzi  di  secondo  grado  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le norme dettate dalla presente legge per i consorzi di
bonifica.


                              Titolo V
               PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE FINANZIARIA

                              Art. 33.
                 Programma regionale della bonifica
    1.  Gli  interventi  previsti nei piani generali di bonifica sono
realizzati   sulla   base  del  programma  regionale  della  bonifica
approvato dal consiglio regionale.
    2.  Il  programma  dispone  per  un  triennio  ed  e'  aggiornato
annualmente  in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale
della Regione.
    3.  Il  programma,  avendo  come  riferimento  le  disponibilita'
finanziarie  indicate  dal  bilancio  della  Regione,  individua  per
ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio:
      a) le   nuove   opere   di  bonifica  di  competenza  pubblica,
specificando  per  ciascuna  di  esse  la spesa presunta, l'eventuale
concorso  degli  enti  locali  ai sensi dell'Art. 3, comma 4, nonche'
l'eventuale   percentuale   a   carico  dei  proprietari  immobiliari
interessati di cui al comma 2 del medesimo articolo;
      b) gli  interventi  di  manutenzione delle opere di bonifica di
competenza  pubblica  a  carico  della  Regione ai sensi dell'Art. 3,
comma 1;
      c) le   nuove   opere  di  bonifica  di  competenza  privata  e
l'ammontare  complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso
per la loro realizzazione.
    4.  Contestualmente  all'approvazione del programma, il consiglio
regionale  ripartisce  tra le province competenti i finanziamenti per
l'attuazione degli interventi previsti per l'anno in corso.
    5. La ripartizione del finanziamento per gli interventi di cui al
comma  3,  lettera  a)  e  lettera b), e' effettuata sulla base della
spesa prevista a carico della Regione.
    6.   L'ammontare   del  contributo  regionale  per  le  opere  di
competenza privata e' ripartito in proporzione alla spesa complessiva
necessaria  per  la  loro realizzazione, quale risulta dalle proposte
presentate  dalle province ai sensi dell'Art. 34, comma 5 e approvate
con il programma regionale di cui al presente articolo.

                              Art. 34.
                          P r o c e d u r a
    1.   Ciascun  consorzio  di  bonifica  elabora  una  proposta  di
programma  relativa  al  comprensorio  di  propria  competenza  e  la
trasmette entro il 31 maggio di ogni anno alla provincia competente.
    2.  La  proposta  e'  redatta  in  conformita' con le indicazioni
deliberate dalla giunta regionale.
    3.  La  proposta  e'  contestualmente  inviata  ai  comuni,  alle
comunita' montane e alle altre province interessate per territorio.
    4. Entro il 31 luglio gli enti di cui al comma 3 trasmettono alla
provincia  competente eventuali osservazioni in ordine alla priorita'
degli  interventi  previsti  e  al  coordinamento  con le altre opere
pubbliche che interessano il medesimo territorio.
    5.  Entro  il  30 settembre  la  provincia,  tenuto  conto  delle
osservazioni  ricevute,  adotta la proposta definitiva di programma e
la  trasmette,  unitamente  a  tutti  gli  atti ricevuti, alla giunta
regionale.
    6. La giunta elabora la proposta di programma relativa a tutto il
territorio regionale e la trasmette al consiglio per l'approvazione.
    7.  Il programma approvato e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

                              Art. 35.
        Finanziamento degli interventi di competenza pubblica
    1. Il consiglio regionale approva il programma per le nuove opere
di  bonifica  di  competenza  pubblica  e la conseguente ripartizione
delle  risorse  finanziarie,  valutando la loro priorita' in rapporto
alle  altre  opere  pubbliche  previste per ciascun comprensorio e al
complesso  degli  interventi  di  bonifica  da realizzare su tutto il
territorio regionale.
    2.  A  tal fine il consiglio regionale tiene conto degli elementi
desumibili  dai  piani  generali  di bonifica nonche' degli eventuali
ulteriori elementi relativi ad eventi successivi all'approvazione dei
piani  e specificatamente motivati nelle proposte di cui all'Art. 34,
comma 5.
    3.  Per  l'approvazione  e  il  finanziamento degli interventi di
manutenzione  di  cui  all'Art. 33, comma 3, lettera b), il consiglio
regionale  valuta  anche i tempi necessari per la realizzazione delle
opere   o  dei  singoli  lotti  funzionali,  cui  gli  interventi  si
riferiscono.
    4.  I  tempi  di  realizzazione  delle  opere o dei singoli lotti
funzionali  sono  determinati  sulla  base delle previsioni dei piani
generali  di  bonifica  ed eventualmente aggiornati nelle proposte di
cui all'Art. 34, comma 5.

                              Art. 36.
    Contributi regionali per gli interventi di competenza privata
    1.  Per  la  realizzazione  delle opere di bonifica di competenza
privata  possono essere concessi contributi in conto capitale fino al
35 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
    2.   Nei   territori  sottoposti  a  vincolo  idrogeologico,  nei
territori  classificati  montani e nelle zone classificate depresse o
svantaggiate  ai  sensi della legislazione vigente o dall'ordinamento
comunitario,  possono essere concessi contributi fino al 70 per cento
della spesa riconosciuta ammissibile.
    3.  La concessione di contributi e la determinazione del relativo
ammontare  sono  deliberate  dalla  provincia  competente  sulla base
dell'ammontare  complessivo del finanziamento assegnato dalla Regione
ai sensi dell'Art. 33, comma 3, lettera c).
    4.   A   tal   fine  la  provincia,  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione  del  programma  pluriennale  nel  Bollettino ufficiale
della  Regione,  delibera i criteri per la concessione di contributi,
nonche'  per  la  determinazione  del  relativo  ammontare e detta il
termine  per  la  presentazione  delle richieste e dei progetti delle
opere da parte dei proprietari immobiliari interessati.

                              Art. 37.
                           Rendicontazione
    1.  Le province provvedono alla rendicontazione dei finanziamenti
regionali di cui alla presente legge in conformita' alle disposizioni
della   legge   regionale  13 dicembre  1993,  n.  92  (Finanziamenti
regionali  per  l'esercizio di funzioni amministrative delegate dalla
Regione   agli   enti   locali.   Classificazione   nei   bilanci   e
rendicontazione nelle spese).

                              Art. 38.
                         Interventi urgenti
    1. La giunta regionale puo' autorizzare le province competenti ad
attuare interventi non previsti nel programma regionale per l'anno in
corso,  anche se non compresi nei piani generali di bonifica, qualora
siano   necessari,   in  conseguenza  di  eventi  imprevedibili,  per
garantire la funzionalita' delle opere di bonifica, per evitare danni
alle medesime e in generale a persone e immobili.
    2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  su motivata richiesta delle
province.
    3.   Per  il  finanziamento  d'interventi  urgenti  e'  istituito
apposito fondo.
    4.  Le province provvedono all'attuazione degli interventi con le
modalita' di cui all'Art. 41.

                              Art. 39.
                  Interventi della giunta regionale
    1. La giunta regionale promuove e realizza, con le forme previste
dall'ordinamento  regionale,  rilevamenti, indagini, studi e ricerche
per  realizzare  una  migliore conoscenza e valutazione degli aspetti
fisici,  ambientali, sociali ed economici dei comprensori di bonifica
anche in rapporto all'elaborazione dei piani generali di bonifica.
    2.  A  tal fine la giunta regionale delibera e finanzia specifici
progetti d'intervento.
                              Art. 40.
                         Relazione triennale
    1.  La  giunta  regionale  presenta  al  consiglio  una relazione
triennale concernente l'attuazione del programma di cui all'Art. 33.
    2.  La  relazione  e'  presentata  entro il 31 dicembre dell'anno
successivo  al  triennio  di  riferimento; contiene dati informativi,
contabili  e  statistici  sull'esercizio delle funzioni di competenza
delle   province,  nonche'  tutti  gli  altri  elementi  che  possano
consentire la migliore valutazione dei risultati raggiunti.


                              Titolo VI
        REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E GESTIONE DELLE OPERE

                              Art. 41.
          Realizzazione delle opere di competenza pubblica
    1.  I consorzi di bonifica provvedono alla redazione dei progetti
esecutivi delle opere di bonifica di competenza pubblica comprese nel
programma  regionale  approvato  dal  consiglio e li trasmettono alla
provincia  competente  entro  i  termini  stabiliti  dalla  provincia
medesima.
    2.  Qualora i consorzi non provvedano alla redazione dei progetti
esecutivi nei termini loro assegnati, la provincia competente, previa
diffida, dispone in ordine alla redazione dei medesimi in conformita'
con la normativa vigente.
    3.   La   provincia   approva  i  progetti  esecutivi  e  dispone
contestualmente  la  concessione  al  consorzio  per la realizzazione
delle  opere;  nell'atto  di concessione sono stabiliti i termini per
indire  l'eventuale  gara  d'appalto,  per  l'avvio  delle  procedure
espropriative,  ove necessarie, e per l'inizio e il completamento dei
lavori   nonche'   i   tempi  e  le  modalita'  per  l'erogazione  di
finanziamenti pubblici.
    4. L'approvazione dei progetti esecutivi da parte della provincia
competente   equivale   a   dichiarazione   di   pubblica   utilita',
indifferibilita' ed urgenza delle opere.
    5.  Qualora  il consorzio di bonifica non provveda in conformita'
con  le  disposizioni della concessione, la provincia competente, con
atto  motivato,  revoca la concessione e provvede all'affidamento dei
lavori secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.
    6.  Le  opere  si  intendono  compiute  e consegnate al consorzio
concessionario,  per  la  loro manutenzione ed esercizio, a decorrere
dalla  data  di  approvazione  del  collaudo da parte della provincia
competente.  Nei  casi  di  cui  al comma 5, la consegna al consorzio
risulta da apposito verbale.
    7.  Qualora  l'opera  sia  frazionata  in  lotti  funzionali,  la
disposizione  di cui al comma 6 si applica con riferimento ai singoli
lotti.

                              Art. 42.
            Esecuzione delle opere di competenza privata
    1.  Alla  progettazione  ed  esecuzione delle opere di competenza
privata,  previste nel programma regionale della bonifica, provvedono
i  proprietari  degli immobili interessati, anche tramite affidamento
al consorzio di bonifica competente.
    2.  La  provincia  delibera  il  termine  entro il quale i lavori
devono essere ultimati.
    3.  In  caso  d'inerzia  dei  proprietari,  la  provincia dispone
l'intervento sostitutivo del consorzio a spese dei proprietari.

                              Art. 43.
                   Proprieta' pubblica delle opere
    1.  Le  opere  di  bonifica  realizzate  ai  sensi  dell'Art.  41
appartengono al demanio regionale.
    2.  Appartengono  altresi'  al demanio le aree espropriate per la
realizzazione delle opere medesime.
    3.   Agli  adempimenti  di  legge  concernenti  le  iscrizioni  e
trascrizioni  della proprieta' della Regione provvede il consorzio di
bonifica concessionario, dandone avviso alla giunta regionale.
    4.  Il consorzio trasmette, altresi', alla giunta copia dell'atto
di  espropriazione  ovvero,  in  caso  di  cessione  volontaria,  del
contratto stipulato.
    5.  La  provincia provvede alla trasmissione alla giunta medesima
dell'atto di approvazione del collaudo delle opere.
    6.  In caso di revoca della concessione di cui all'Art. 41, comma
5,  agli  adempimenti  di  cui  al  comma  3 e al comma 4 provvede la
provincia.
                              Art. 44.
                        Gestione delle opere
    1.   I   consorzi   di   bonifica   provvedono,  nell'ambito  del
comprensorio  di loro competenza, alla gestione delle opere pubbliche
di bonifica realizzate, dalla data del loro compimento.
    2.  La  gestione  comprende  la  manutenzione,  l'esercizio  e la
vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono:
      a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per
le spese di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica ed alla
relativa riscossione a carico dei proprietari immobiliari;
      b) alla  vigilanza  sulle  opere  medesime  ai  sensi del regio
decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo
unico  della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902,
n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);
      c) al  rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi
di cui al regio decreto n. 368/1904, Art. 134 ed Art. 138.

                              Art. 45.
                   Concessioni, licenze e permessi
    1.  Le  concessioni,  le  licenze  ed  i permessi di cui al regio
decreto  n.  368/1904,  Art.  134  ed  Art.  138, sono rilasciate dai
consorzi  di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere
favorevole del competente ufficio del genio civile relativamente alla
tutela delle acque pubbliche.
    2.   I  provvedimenti  sono  adottati  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento  della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che
il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende respinta.
    3.  Ai  fini  dell'acquisizione del parere del competente ufficio
del  genio civile, il termine di cui al comma 2 e' sospeso dalla data
della richiesta di parere alla data di ricevimento del medesimo.
    4.   E'   ugualmente  di  competenza  dei  consorzi  di  bonifica
l'adozione   dei   provvedimenti   di   revoca  o  sospensione  delle
concessioni,   delle  licenze  e  dei  permessi  rilasciati  in  caso
d'inosservanza  da  parte  dei  beneficiari  delle  prescrizioni  ivi
contenute e in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le
opere di bonifica.
    5.  Gli  atti di cui al comma 1 e al comma 4 sono comunicati alla
giunta regionale.
    6.  La  giunta  delibera  le  direttive  cui  i  consorzi  devono
attenersi ai fini del rilascio delle concessioni, delle licenze e dei
permessi.  Le  direttive  sono comunicate anche alle province ai fini
del controllo di legittimita' di cui all'Art. 29.

                              Art. 46.
                      Violazioni amministrative
    1.   All'accertamento   e  alla  contestazione  delle  violazioni
previste  dal  regio  decreto n. 368/1904, Art. 132 ed Art. 133, Art.
134  ed  Art.  136, provvedono, oltre agli agenti e agli ufficiali di
Polizia  giudiziaria,  gli agenti dipendenti dai consorzi di bonifica
ai  quali  sia  stata  attribuita,  ai  sensi delle leggi di pubblica
sicurezza, la qualifica di guardia giurata.
    2.  A  tal  fine  gli  agenti  giurati  sono muniti di tessera di
riconoscimento rilasciata dal consorzio competente.
    3.   La   provincia   competente   provvede   all'adozione  delle
ordinanze-ingiunzioni  nonche' degli altri provvedimenti attinenti il
procedimento sanzionatorio.
    4.   Copia   dei  verbali  di  accertamento  e  contestazione  e'
trasmessa,  a  cura  dell'agente  procedente,  anche  al consorzio di
bonifica.


                             Titolo VII
          DISPOSIZIONI PER LA PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE
                               Capo I
                      Costituzione dei consorzi

                              Art. 47.
         Modificazioni di consorzi di bonifica gia' operanti
    1.  In  prima  applicazione  della  presente  legge, il consiglio
regionale, entro tre mesi dalla pubblicazione della delimitazione dei
comprensori,  individua  per  ciascuno  di essi l'ente titolare delle
funzioni di cui all'Art. 12, comma 2.
    2.  A tal fine, per i comprensori nei quali e' gia' operante alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge un consorzio di
bonifica,   il  consiglio  regionale  delibera  l'attribuzione  delle
funzioni  al  consorzio  medesimo,  qualora  quest'ultimo  presenti i
requisiti di cui all'Art. 48.
    3.  Contestualmente all'attribuzione delle funzioni, il consiglio
regionale dispone l'eventuale modificazione del consorzio conseguente
alla variazione dell'ambito territoriale di operativita', dettando le
modalita' per la liquidazione delle attivita' pregresse concernenti i
territori  non  piu'  appartenenti  al comprensorio e per la relativa
successione nei rapporti giuridici e amministrativi da parte di altri
consorzi di bonifica.
    4.  I  consorzi  modificati  ai  sensi del comma 3, entro novanta
giorni   dalla  deliberazione  del  consiglio  regionale,  provvedono
all'elaborazione   del   nuovo   testo  statutario  e  alla  relativa
trasmissione  alla provincia competente. La provincia lo invia con il
proprio parere alla giunta regionale nei trenta giorni successivi.
    5. Lo statuto modificato e' approvato e pubblicato in conformita'
all'Art. 27, comma 5 e comma 6.
    6.  Entro  i  centottanta  giorni dall'approvazione dello statuto
modificato,  i  consorzi  provvedono  all'aggiornamento  del  catasto
consortile,  alla  determinazione  del  perimetro  di contribuenza ed
all'indizione   delle  elezioni  consortili  nell'ambito  dell'intero
comprensorio,   nonche'   agli  altri  adempimenti  prescritti  dalla
presente legge per la costituzione del consiglio dei delegati.

                              Art. 48.
                          R e q u i s i t i
    1.  I consorzi gia' operanti alla data di entrata in vigore della
presente  legge  sono  modificati,  ai  sensi dell'Art. 47, quando le
proprieta'  immobiliari  consorziate  interessano  almeno  un  decimo
dell'estensione complessiva del comprensorio di nuova delimitazione.
    2.  Qualora  nello  stesso comprensorio siano operanti due o piu'
consorzi  aventi  i  requisiti  di cui al comma 1, le funzioni di cui
all'Art.   47   sono   attribuite  al  consorzio  che  presenta,  nel
comprensorio,  la maggiore  estensione  delle  proprieta' immobiliari
consorziate.
    3.  Qualora  la  condizione  di  cui  al  comma 1 non sussista in
rapporto  alle  proprieta'  immobiliari gia' consorziate alla data di
entrata in vigore della presente legge, il consorzio puo' promuovere,
ai   fini   di  cui  all'Art.  47,  l'adesione  di  altre  proprieta'
immobiliari situate nel comprensorio.
    4.  Le  adesioni  di  cui  al comma 3 sono comunicate alla giunta
regionale  da  parte  dei  consorzi interessati entro sessanta giorni
dalla  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione della
delimitazione dei comprensori.

                              Art. 49.
                        Proroga degli organi
    1.  Gli  organi dei consorzi di bonifica, gia' operanti alla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge e modificati ai sensi
dell'Art.  47, sono prorogati fino all'insediamento del consiglio dei
delegati eletto ai sensi dell'articolo medesimo, comma 6.
    2. E' comunque fatta salva la sostituzione dei singoli membri che
cessino dalla carica prima dell'insediamento del nuovo consiglio.

                              Art. 50.
                            Soppressione
    1.  Fuori  dei  casi  di  cui  all'Art.  47  e  salva  la diversa
disciplina prevista, per i comprensori interregionali dalle intese di
cui  all'Art.  7,  comma 2, i consorzi di bonifica gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi.
    2.  La  soppressione  e'  deliberata dal consiglio regionale, che
detta  le  disposizioni per la liquidazione dell'ente, nonche' per la
successione da parte di altri consorzi di bonifica.

                              Art. 51.
   Istituzione dei nuovi consorzi su iniziativa degli interessati
    1.  Nei  comprensori  di  bonifica  nei  quali le funzioni di cui
all'Art.  12  non  sono  attribuite a consorzi gia' operanti, possono
essere  istituiti  nuovi  consorzi  su proposta dei proprietari degli
immobili situati nei comprensori medesimi.
    2.  La giunta regionale delibera il termine e le modalita' per la
presentazione   delle   proposte   d'istituzione   nonche'  le  altre
disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
    3.  La  deliberazione  della  giunta  regionale e' pubblicata nel
Bollettino   ufficiale   della  Regione  e  trasmessa  alle  province
competenti.
    4.  La  proposta  deve  essere presentata da almeno un decimo dei
proprietari  degli  immobili  situati  nel  comprensorio  ovvero  dai
proprietari   degli   immobili   che  interessino  almeno  un  decimo
dell'estensione complessiva del medesimo.
    5. La proposta deve essere corredata con lo schema preliminare di
statuto,  nonche'  con  la nomina di un organo provvisorio incaricato
dell'indizione   delle   prime  elezioni  consortili  e  degli  altri
adempimenti per la costituzione del consiglio dei delegati.
    6.  La  proposta  di  istituzione  e'  presentata  alla provincia
competente  che,  verificata la conformita' con le disposizioni della
presente  legge  e  con  la deliberazione di cui al comma 2, la invia
alla  giunta  regionale  per  la successiva trasmissione al consiglio
regionale.
    7.  Il  consiglio  regionale delibera l'istituzione del consorzio
nonche'  le  relative  disposizioni  di attuazione. Il consiglio puo'
apportare  allo  statuto  proposto  modificazioni  per  garantirne la
legittimita' e la funzionalita'.
    8.   L'organo   provvisorio,   entro   centottanta  giorni  dalla
deliberazione  di  cui  al  comma 7, provvede agli adempimenti di cui
all'Art. 47, comma 6.

                              Art. 52.
                        Istituzione d'ufficio
    1.  Fuori dei casi di cui all'Art. 47, all'Art. 51 e salvo quanto
previsto  all'Art.  53,  l'istituzione  dei  consorzi  di bonifica e'
deliberata  d'ufficio  dal  consiglio  regionale  su  proposta  della
giunta.
    2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  deliberazione  consiliare, la
provincia   competente   nomina   una   commissione   provvisoria  di
amministrazione  del  consorzio,  incaricata  di elaborare lo statuto
consortile  e  di  indire  le  prime elezioni per la costituzione del
consiglio dei delegati.
    3. La commissione e' composta da sette membri dei quali:
      a) uno nominato dalla provincia con funzioni di presidente;
      b) due designati dai due comuni del comprensorio con il maggior
numero di abitanti;
      c) tre    designati    dalle    associazioni    agricole   piu'
rappresentative nell'ambito del comprensorio;
      d) uno  designato  dall'associazione nazionale delle bonifiche,
delle irrigazioni e di miglioramenti fondiari.
    4.  La commissione, entro novanta giorni dalla nomina, elabora lo
statuto  provvisorio  del consorzio e lo trasmette alla provincia che
lo  invia,  con  il  proprio parere, alla giunta regionale nei trenta
giorni successivi.
    5.  Lo  statuto  e' approvato dal consiglio regionale su proposta
della  giunta.  Il  consiglio  regionale puo' apportare modificazioni
allo  statuto  elaborato  dalla  commissione, tenuto conto del parere
espresso dalla provincia e comunque per assicurarne la funzionalita'.
    6.  Nei  centottanta  giorni  successivi  all'approvazione  dello
statuto, la commissione provvede agli adempimenti di cui all'Art. 47,
comma 6.

                              Art. 53.
    Attribuzione alle comunita' montane delle funzioni consortili
    1. Nei comprensori di bonifica nei quali non sia stato costituito
un  consorzio  su  iniziativa  degli  interessati, le funzioni di cui
all'Art.  12  sono  esercitate,  nei  casi  di  cui al comma 2, dalle
comunita' montane competenti per territorio.
    2.  L'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1 e' deliberata
dal  consiglio  regionale  qualora il comprensorio di bonifica ricada
nel territorio della comunita' montana:
      a) per intero;
      b) per una parte non inferiore al 70 per cento.
    3.  Nei  casi di cui al comma 2, lettera b), la comunita' montana
esercita   le  funzioni  di  cui  al  presente  articolo  nell'ambito
dell'intero comprensorio.
    4. Qualora il comprensorio ricada nell'ambito territoriale di due
o  piu'  comunita'  montane  e  non  sussista  per nessuna di esse la
condizione  di  cui  al  comma  2,  lettera  b), le comunita' montane
interessate possono stipulare apposite convenzioni per l'esercizio in
comune  delle  funzioni  del consorzio, fermo restando la sussistenza
della   condizione   medesima  in  rapporto  all'ambito  territoriale
complessivo delle comunita' montane convenzionate.
    5.  Nei  casi  di  cui al comma 4 il consiglio regionale delibera
l'attribuzione  delle  funzioni  alla comunita' montana individuata a
tal fine dalla convenzione.
    6.  Salvo  quanto  previsto in materia di controllo dall'Art. 29,
dall'Art.  30  e  dall'Art.  31,  le  comunita' montane esercitano le
funzioni  attribuite  ai sensi del presente articolo con le modalita'
stabilite  per  i  consorzi di bonifica, in quanto compatibili con il
rispettivo ordinamento.
    7.  Le  comunita' montane, entro tre mesi dalla deliberazione del
consiglio  regionale con la quale vengono loro attribuite le funzioni
consortili,  predispongono  e  trasmettono  alla  giunta regionale un
regolamento  che  disciplina  l'esercizio delle funzioni medesime. In
particolare il regolamento prevede:
      a) l'istituzione di capitoli speciali di entrata e di spesa per
l'attivita' di bonifica;
      b) i  criteri  per  la  determinazione  della spesa di gestione
delle  funzioni  da  porre  a  carico  delle  proprieta'  immobiliari
beneficiarie della bonifica;
      c) le  forme  di  partecipazione da parte dei proprietari degli
immobili  del comprensorio, che deve riguardare gli atti fondamentali
concernenti la bonifica e in particolare il piano di classifica degli
immobili.
    8.  Il  regolamento  e'  approvato  dal  consiglio  regionale  su
proposta della giunta.
    9.  Qualora  la  comunita'  montana  non  provveda,  nei  termini
stabiliti, alla trasmissione del regolamento, ovvero quest'ultimo non
venga  approvato,  l'attribuzione  delle  funzioni  e'  revocata e il
consiglio  regionale  provvede  all'istituzione  di  un  consorzio di
bonifica ai sensi dell'Art. 52.


                               Capo II
                      Ricognizione delle opere

                              Art. 54.
                      Opere pubbliche regionali
    1.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  la  giunta  regionale  provvede alla ricognizione delle opere
pubbliche  di  bonifica  realizzate  dalla  Regione e gia' completate
anche per lotti funzionali.
    2.  La  ricognizione e' approvata con deliberazione della giunta,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
    3.  Per ciascuna opera e' indicato l'ente cui e' stata consegnata
e la data dell'avvenuta consegna.
    4.  Qualora  l'opera  non  risulti ancora consegnata all'ente cui
compete  la  gestione  in  base  alla  normativa  vigente,  la giunta
regionale   provvede,   nella   medesima   deliberazione,   alla  sua
individuazione.
    5.  Per  le  opere  di  cui  al  comma  4,  la  deliberazione  di
ricognizione  sostituisce la dichiarazione di compimento e l'opera si
intende,  a tutti gli effetti, consegnata all'ente individuato, dalla
data della pubblicazione della deliberazione medesima.
    6.  La  ricognizione  comprende.  anche le opere che presentano i
requisiti  di  opere  idrauliche, gli acquedotti e le strade. La loro
classificazione   e   l'individuazione   dell'ente  consegnatario  e'
effettuata in conformita' alle disposizioni vigenti.
    7.  Qualora  alla  data della ricognizione non siano state ancora
avviate  le  procedure  per  la classificazione delle opere di cui al
comma 6,   la  giunta  regionale  promuove  l'avvio  delle  procedure
medesime.
    8.  Per  assicurare la manutenzione delle opere di cui al comma 6
fino alla definizione del procedimento di classificazione e alla loro
consegna  all'ente competente per la gestione, il consiglio regionale
approva,  su  proposta della giunta regionale, un piano straordinario
di manutenzione.

                              Art. 55.
                        Altre opere pubbliche
    1.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  la  giunta  regionale  provvede  altresi' ad individuare, con
deliberazione  pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione, le
opere  pubbliche  di  bonifica  che  presentano le caratteristiche di
opere  idrauliche,  gli  acquedotti e le strade, gia' completate alla
data del trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle
Regioni  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972,  n.  11  (trasferimento  alle Regioni a statuto ordinario delle
funzioni  amministrative statali in materia di agricoltura e foreste,
caccia  e  pesca  nelle  acque  interne  e  dei relativi personali ed
uffici).
    2.  La deliberazione d'individuazione delle opere sostituisce ove
non  effettuata,  la  dichiarazione  di compimento delle medesime. La
loro  classificazione  e  l'individuazione dell'ente consegnatario e'
effettuata in conformita' alle disposizioni vigenti.
    3.  La  manutenzione  delle  opere,  fino  alla  definizione  del
procedimento  di  classificazione,  e' assicurata con il piano di cui
all'Art. 54, comma 8.
    4.  Tutte le opere di bonifica realizzate anteriormente alla data
di  cui  al  comma  1 e non comprese nella deliberazione della giunta
regionale,  s'intendono  completate e consegnate, a tutti gli effetti
di legge, al consorzio di bonifica competente per territorio.


                              Capo III
                          Norme transitorie

                              Art. 56.
                   Realizzazione degli interventi
    1.  Fino  all'elaborazione  dei piani generali di bonifica di cui
all'Art.  8 l'attivita' pubblica di bonifica e' realizzata sulla base
di  un  programma  annuale  deliberato  dal  consiglio  regionale  su
proposta della giunta.
    2.  Ai  fini  della  predisposizione  del  programma, le province
trasmettono   alla  giunta  regionale,  entro  il  30 settembre,  una
proposta  motivata  con  l'indicazione degli interventi da realizzare
nei  comprensori  di  competenza,  la  relativa  priorita',  la spesa
presunta,  l'eventuale concorso degli enti locali nonche' l'eventuale
percentuale a carico dei proprietari immobiliari interessati ai sensi
dell'Art. 3.
    3.  Per  i  comprensori  nei  quali  le  funzioni di consorzio di
bonifica  sono gia' state attribuite all'ente competente, la proposta
e' elaborata con le procedure di cui all'Art. 34.

                              Art. 57.
                     Funzionamento dei consorzi
    1. Fino all'individuazione da parte del consiglio regionale degli
enti competenti ad esercitare le funzioni di consorzio di bonifica, i
consorzi  gia'  istituiti all'entrata in vigore della presente legge,
continuano   ad   operare   nei  territori  di  loro  competenza,  in
conformita'   con   le  disposizioni  di  cui  alla  legge  regionale
23 dicembre   1977,  n.  83  (Norme  in  materia  di  bonifica  e  di
miglioramento  fondiario  -  delega delle funzioni agli enti locali),
titolo II.
    2.  La  disposizione  di  cui al comma 1 si applica altresi' alle
comunita' montane che esercitano le funzioni di consorzio di bonifica
ai sensi della legge n. 83/1977, Art. 28, comma 2.


                             Titolo VIII
                         ALTRE DISPOSIZIONI

                              Art. 58.
                   Canali demaniali d'irrigazione
    1.  Le  funzioni  amministrative  concernenti  i canali demaniali
d'irrigazione,  trasferiti  alla Regione Toscana ai sensi della legge
27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei
settori  della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della
forestazione,  dell'irrigazione,  delle  grandi colture mediterranee,
della  vitivinicoltura  e  della  utilizzazione  e valorizzazione dei
terreni collinari e montani), Art. 12, sono esercitate dalle province
competenti  per  il  comprensorio  di  bonifica in cui ciascun canale
ricade.
    2.  Le  province  provvedono  alla gestione dei canali, di norma,
tramite   concessione   al   consorzio  di  bonifica  competente  per
territorio.
    3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
le  province  provvedono  alla  ricognizione  dei  canali, formulando
eventuali proposte per l'utilizzazione dei medesimi.
    4.  La  ricognizione  e  le  proposte  sono trasmesse alla giunta
regionale, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

                              Art. 59.
      Soppressione dei consorzi idraulici di difesa e di scolo
    1.  I  consorzi idraulici di difesa e di scolo di quarta e quinta
categoria  sono  soppressi  e  nelle  relative  funzioni  succedono i
consorzi  di  bonifica  competenti  per  territorio.  I  consorzi  di
bonifica  succedono altresi' ai consorzi idraulici di terza categoria
di competenza regionale ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520
(Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria).
    2.  Il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera la
soppressione,   individua  il  consorzio  di  bonifica  competente  a
succedere nelle funzioni e detta le disposizioni per la successione.
    3.  Qualora  il  consorzio  idraulico  ricada nell'ambito di piu'
comprensori,  la  deliberazione  del  consiglio  regionale stabilisce
altresi'  i  criteri  per  il  riparto  del patrimonio e dei rapporti
giuridici tra i consorzi di bonifica interessati.

                            Art. 59-bis.
    Norme transitorie per i consorzi idraulici di terza categoria
    1.  Fino all'individuazione dei consorzi di bonifica competenti a
succedere  nelle funzioni dei consorzi idraulici di difesa e di scolo
ai  sensi  dell'Art.  59,  le  funzioni  idrauliche  gia' proprie dei
disciolti consorzi idraulici di terza categoria sono esercitate dagli
enti  territorialmente  competenti  come  da  allegato  alla presente
legge.
    2.  Il  personale  dei consorzi idraulici di terza categoria, con
rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato in servizio alla data del
1° gennaio  1992,  e'  assegnato  agli  enti di cui al comma 1 in via
temporanea e fino al definitivo trasferimento secondo le modalita' ed
i  termini previsti dal regolamento di cui all'Art. 1, comma 2, della
legge 16 dicembre 1993, n. 520.
    3.  Agli  enti  di  cui  al  comma  1  e' inoltre temporaneamente
assegnato il restante personale dei consorzi idraulici, in servizio a
tempo   indeterminato   alla   data   del   31 dicembre   1993,   per
l'assolvimento  delle  funzioni  regionali  di  bonifica, con oneri a
carico della funzione stessa.
    4.  Per  l'assolvimento  delle  funzioni di cui sopra e fino alla
costituzione  dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n.
34/1994,  gli  enti  di  cui  al comma 1 sono autorizzati ad emettere
ruoli  di  contribuenza con riferimento alle funzioni gia' esercitate
dai soppressi consorzi idraulici di terza categoria.
    5.  All'inclusione  di  eventuali ulteriori consorzi idraulici di
terza categoria di competenza regionale nell'allegato di cui al comma
1,  provvede  la giunta regionale attribuendo le relative funzioni al
consorzio  di  bonifica, ovvero alla provincia, ovvero alla comunita'
montana territorialmente competenti.

                            Art. 59-ter.
   Norme transitorie per la manutenzione di altre opere idrauliche
    1.  Fino  all'attuazione  del  capo  II  del  titolo VII, nonche'
dell'Art.  59  della  presente  legge, la manutenzione delle opere di
regimazione idraulica, ricomprese nelle attivita' di cui all'Art. 2 e
non  di  competenza  dei  gia'  disciolti consorzi idraulici di terza
categoria,  e'  attribuita al consorzio di bonifica o, in mancanza di
questo,  alla  comunita' montana o, in mancanza anche di questa, alla
provincia  territorialmente  competente.  Alla  individuazione  delle
opere e del relativo ente competente provvede la giunta regionale con
propria deliberazione.
    2.   Gli  enti  di  cui  al  comma  1  sono  autorizzati,  previa
determinazione  dell'entita'  della partecipazione pubblica e privata
nella  spesa  occorrente  per  la manutenzione delle opere secondo lo
spirito delle classificazioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904,
n.  523,  ad  emettere  ruoli  di  contribuenza per l'esercizio delle
funzioni cosi' loro attribuite.

                              Art. 60.
                Opere idrauliche, acquedotti e strade
    1.  Il  compimento,  la consegna, la manutenzione e la proprieta'
delle  opere  idrauliche,  delle  strade e degli acquedotti, anche se
realizzate  ai  sensi  della  presente  legge,  sono  regolati  dalle
disposizioni vigenti che disciplinano tali opere.

                              Art. 61.
                          Norme finanziarie
    1.  Agli  interventi  finanziari previsti dalla presente legge ed
individuati  all'Art.  33,  all'Art.  38,  all'Art. 39, all'Art. 54 e
all'Art.  56 si fa fronte, per l'esercizio 1995, con i fondi allocati
nel bilancio regionale.
    2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
    3.  Per  l'anno 1994 restano salve le procedure di spesa previste
all'art. 32 della legge regionale n. 83/1977.

                              Art. 62.
                             Abrogazioni
    1.  E'  abrogata  la  legge  regionale  n.  83/1977  e successive
modificazioni, salvo:
      a) l'Art.  3 e l'Art. 25, fino alla data della deliberazione di
cui all'Art. 11, comma 4;
      b) l'Art.  28,  comma 2, fino alla data d'istituzione dei nuovi
consorzi  di  bonifica  o  di  attribuzione  delle  relative funzioni
all'ente competente ai sensi della presente legge;
      c) le disposizioni del titolo II fino alla individuazione degli
enti  competenti  ad  esercitare le funzioni dei consorzi di bonifica
nei comprensori delimitati ai sensi della presente legge;
      d) l'Art. 32 e l'Art. 40 fino al 31 dicembre 1994.
    (Omissis).