Testo aggiornato della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) aggiornato con: legge regionale 29 luglio 1994, n. 59 (consorzi idraulici di terza categoria. Inserimento di norme transitorie nella legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 recante norme in materia di bonifica); legge regionale 3 febbraio 1995, n. 17 (modifiche ed integrazioni all'art. 59-bis della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni recante «Norme in materia di bonifica»); legge regionale 14 novembre 1996, n. 86 (Integrazione alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni recante norme in materia di bonifica); legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Modifica degli articoli 49, 52 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 «Norme in materia di bonifica»); legge regionale 18 novembre 1998, n. 83 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 29 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni recante «Norme in materia di bonifica»); legge regionale 29 luglio 2003, n. 38 (Consorzi di bonifica - Modifiche al sistema della contribuenza e della programmazione delle opere. Modifiche agli articoli 8, 10, 14, 16, 17, 20 e 24 della legge regionale 15 maggio 1994, n. 34 «Norme in materia di bonifica»); Avvertenza Il testo aggiornato qui' pubblicato e' stato redatto a cura degli uffici del consiglio regionale, al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' riportati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne e' specificata la fonte. Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. O g g e t t o 1. La Regione riconosce nell'attivita' di bonifica un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali. 2. La presente legge, per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1, detta le disposizioni per una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica nell'ambito di tutto il territorio regionale e disciplina l'istituzione e il funzionamento dei consorzi di bonifica, ai quali riconosce un prevalente ruolo ai fini della progettazione, realizzazione nonche' della gestione delle opere di bonifica. 3. La presente legge disciplina altresi' le modalita' dell'intervento pubblico, che si realizza tenendo conto delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, in conformita' con le previsioni del programma regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento dell'attivita' di bonifica con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di agricoltura, foreste e lavori pubblici. Art. 2. Attivita' di bonifica 1. Costituisce attivita' di bonifica, ai fini della presente legge, il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanita' idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonche' ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica gia' realizzate. 2. Costituiscono inoltre attivita' di bonifica, se finalizzati alla medesima, gli interventi volti ad assicurare la stabilita' dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili. 3. Gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2 costituiscono attivita' di bonifica in quanto previsti nei piani generali di bonifica di cui all'Art. 8. Art. 3. Interventi pubblici 1. La Regione provvede, con le modalita' di cui al titolo V e al titolo VI, alla realizzazione delle opere necessarie ai fini generali della bonifica, alla loro manutenzione ed esercizio fino al compimento delle stesse. 2. I proprietari di immobili concorrono a sostenere gli oneri finanziari per la realizzazione di tali opere qualora derivino loro benefici di particolare rilevanza. 3. La misura del concorso e' stabilita in rapporto alla rilevanza del beneficio e non puo' comunque essere superiore al 25 per cento della spesa complessiva dell'opera. 4. Gli enti locali, che per l'esercizio di funzioni di loro competenza utilizzino le opere di bonifica di cui al presente articolo, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico. Art. 4. Obblighi di bonifica a carico dei proprietari 1. I proprietari degli immobili concorrono alla realizzazione dell'attivita' di bonifica anche fuori dei casi di cui all'Art. 3, comma 2, provvedendo: a) alla realizzazione, a proprio carico, delle opere di bonifica di particolare interesse dei singoli immobili, connesse alle finalita' e alla funzionalita' delle opere di cui all'Art. 3, nonche' alla loro manutenzione ed esercizio; b) alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica di cui all'Art. 3 ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna accertati ai sensi dell'Art. 41, comma 6. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), sono a carico delle proprieta' immobiliari in rapporto ai benefici che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate. 3. Per la realizzazione delle opere di competenza dei proprietari, la Regione puo' concedere contributi ai sensi del titolo V. Titolo II ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI Art. 5. Comprensori di bonifica 1. Tutto il territorio regionale e' classificato di bonifica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione ed e' suddiviso in comprensori. 2. I comprensori di bonifica costituiscono unita' omogenee sotto il profilo idrografico e funzionali in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicita' dell'attivita' di bonifica. 3. La delimitazione dei comprensori e' deliberata dal consiglio regionale. A tal fine la giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora una proposta di delimitazione e la trasmette ai comuni, alle comunita' montane e alle province. 4. I comuni e le comunita' montane formulano eventuali osservazioni entro sessanta giorni e le trasmettono alle province. Nei trenta giorni successivi le province, tenuto conto delle osservazioni ricevute, deliberano il proprio parere e lo inviano alla giunta regionale unitamente alle osservazioni medesime. 5. Trascorso tale termine la giunta regionale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni ricevute, elabora la proposta definitiva di delimitazione e la trasmette al consiglio per l'approvazione. 6. La deliberazione di approvazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La cartografia relativa e' depositata presso gli uffici del genio civile, nonche' presso gli uffici indicati dalla giunta regionale, dove chiunque puo' prenderne visione ed estrarne copia con le modalita' stabilite dalla giunta medesima. Art. 6. Modificazioni dei comprensori 1. La delimitazione dei comprensori di bonifica puo' essere modificata con le procedure di cui all'Art. 5. 2. La proposta della nuova delimitazione, che puo' riguardare solo alcuni comprensori, e' trasmessa, ai fini di cui all'Art. 5, comma 4, oltre che ai comuni e alle comunita' montane anche ai consorzi di bonifica interessati. Art. 7. Comprensori interregionali 1. Nei bacini idrografici che ricadono anche nel territorio di regioni limitrofe possono essere costituiti comprensori di bonifica interregionali, in conformita' con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'Art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, Art. 73). 2. La costituzione dei comprensori interregionali e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa con le Regioni interessate. 3. A tal fine la giunta regionale, sentiti gli enti locali ed i consorzi di bonifica competenti per territorio, predispone, di concerto con i competenti organi delle regioni interessate, la proposta d'intesa e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione. Art. 8. Piano generale di bonifica 1. L'attivita' di bonifica e' svolta, per ciascun comprensorio, secondo le previsioni del piano generale di bonifica. 2. Il piano generale di bonifica: a) definisce le linee di intervento della bonifica nel comprensorio; b) individua le opere di bonifica da realizzare, ai sensi dell'Art. 3 e dell'Art. 4, indicandone la priorita'; c) stabilisce gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario da parte di privati. 3. Le linee d'intervento della bonifica sono definite sulla base delle caratteristiche idrografiche del territorio, tenuto conto della sua destinazione d'uso risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nonche' del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), Art. 15. 4. Le opere di bonifica sono individuate nell'ambito della tipologia di cui all'Art. 9, motivandone l'utilita' in rapporto alle linee d'intervento e tenuto anche conto delle opere pubbliche esistenti. 5. Per ciascuna opera e' definita la localizzazione e il progetto di massima con il costo presunto; e' altresi' specificato se l'esecuzione e' di competenza pubblica ovvero del proprietario del fondo e, nel primo caso, se il relativo onere finanziario e' a carico totale o parziale della Regione. 6. Per le opere di competenza pubblica sono inoltre indicati i presunti tempi di realizzazione e i conseguenti oneri di manutenzione a carico pubblico. Sono altresi' indicati gli altri enti interessati alla realizzazione dell'opera ai sensi dell'Art. 3, comma 4. 7. Gli indirizzi per il miglioramento fondiario stabiliti dal piano generale di bonifica sono recepiti nei programmi regionali degli interventi in agricoltura, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla normativa vigente. 8. Il piano generale di bonifica si conforma alle previsioni dei piani di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), Art. 17, comma 4, ed e' coordinato con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione dello Stato, della Regione e degli enti locali concernenti l'assetto del territorio. Ai fini della difesa del suolo i piani di bonifica sono riferiti alle attivita' di manutenzione e di gestione delle opere esistenti ed efficaci per l'equilibrio idrogeologico, idraulico, idraulico costiero e ricomprendono tutte le opere definite e programmate dagli strumenti di bacino e dagli strumenti di governo del territorio in attuazione degli indirizzi di bacino. Art. 9. Opere di bonifica 1. I piani generali prevedono, quali opere di bonifica: a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di regimazione dei corsi d'acqua; b) gli impianti di sollevamento delle acque; c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualita'; d) le opere per la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti; e) le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose; f) le opere per il contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni; g) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene; h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette. 2. I piani generali possono altresi' prevedere la realizzazione di opere diverse da quelle di cui al comma 1, idonee ad assicurare la funzionalita' di queste ultime e comunque a realizzare le finalita' di cui all'Art. 2 in rapporto alle caratteristiche idrografiche del territorio. Art. 10. P r o c e d u r a 1. I piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione del consiglio regionale. 2. Ciascun consorzio di bonifica, entro un anno dalle prime elezioni consortili successive all'approvazione dello statuto, elabora la proposta di piano concernente il comprensorio di propria competenza. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale delibera gli indirizzi per l'elaborazione delle proposte da parte dei consorzi, specificando, in particolare, i criteri per la determinazione delle opere di competenza pubblica e per quelle di competenza privata, nell'ambito della tipologia di cui all'Art. 9. 4. La proposta elaborata dai consorzi e' trasmessa ai comuni, alle comunita' montane e alle province interessati per territorio. 5. I comuni, entro dieci giorni dal ricevimento, provvedono al deposito nelle rispettive segreterie della proposta per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' prenderne visione e presentare proprie osservazioni. Del deposito e' dato avviso mediante affissione nell'albo pretorio nonche' tramite pubblici manifesti. 6. Della proposta di piano e del suo invio ai comuni per il successivo deposito e' data altresi' comunicazione a cura di ciascun consorzio proponente, tramite avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale. 7. I comuni e le comunita' montane verificano la compatibilita' della proposta rispettivamente con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani pluriennali di sviluppo socio-economico e trasmettono alla provincia le proprie osservazioni in merito. I comuni trasmettono altresi' le eventuali osservazioni ricevute ai sensi del comma 5. 8. La trasmissione e' effettuata dai comuni entro i cinque giorni successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 5 e dalle comunita' montane entro quaranta giorni dal ricevimento delle proposte. 9. Le province, tenuto conto degli atti ricevuti ai sensi del comma 7, deliberano il proprio parere in merito alla proposta di piano nei novanta giorni successivi al ricevimento della medesima e lo trasmettono alla giunta regionale unitamente agli atti stessi. Prima della deliberazione le province acquisiscono, anche tramite apposita conferenza di servizi, i pareri delle competenti Autorita' di ambito ottimale e autorita' di bacino. 10. La giunta regionale, sulla base degli atti ricevuti, acquisito il parere della commissione regionale tecnico amministrativa, elabora la proposta definitiva del piano generale di bonifica e la trasmette al consiglio per l'approvazione. 11. Le deliberazioni del consiglio regionale di approvazione di piani generali sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. 12. I piani generali di bonifica possono essere aggiornati ed integrati con le modalita' di cui al presente articolo. Titolo III SOGGETTI Art. 11. Esercizio delle funzioni 1. Le funzioni amministrative di competenza regionale in materia di bonifica, ivi comprese le funzioni di vigilanza e controllo sui consorzi di bonifica, sono esercitate dalle province, salve le competenze che la presente legge riserva alla Regione. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e' competente la provincia nel cui territorio ricade interamente il comprensorio di bonifica. 3. Qualora un comprensorio sia situato nel territorio di piu' province, le funzioni sono esercitate per l'intero comprensorio dalla provincia nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del medesimo. 4. La provincia competente e' individuata con la deliberazione del consiglio regionale con la quale e' approvata la delimitazione dei comprensori di bonifica. 5. Con la stessa deliberazione, il consiglio regionale determina, per i casi di cui al comma 3, le forme di collaborazione da attuare fra la provincia competente e le altre province nel cui ambito territoriale ricade il comprensorio. 6. Per i comprensori interregionali le funzioni di cui al presente articolo sono svolte in conformita' con le disposizioni concordate tra le regioni interessate, ai sensi dell'Art. 7. 7. I pareri previsti ai fini della delimitazione dei comprensori di bonifica e della approvazione dei piani generali di bonifica sono espressi da tutte le province interessate per territorio, ancorche' non competenti all'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del presente articolo. Art. 12. Consorzi di bonifica 1. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e concorrono, con la Regione e gli enti locali, alla realizzazione delle finalita' di cui all'Art. 1. 2. A tal fine i consorzi: a) formulano le proposte del piano generale di bonifica nonche' del programma regionale di cui all'Art. 33; b) provvedono alla progettazione e, su concessione della provincia, all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, nonche' alla loro gestione, ai sensi dell'Art. 44; c) provvedono alla progettazione e all'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata per incarico dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all'Art. 42, comma 3, in sostituzione dei medesimi; d) esercitano le funzioni dei consorzi idraulici di difesa e di scolo, ai sensi dell'Art. 59; e) provvedono allo svolgimento delle funzioni relative ai canali demaniali d'irrigazione, ai sensi dell'Art. 58; f) esercitano tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla presente legge. 3. I consorzi di bonifica esercitano inoltre le funzioni per la difesa del suolo, la tutela e l'uso delle risorse idriche e la salvaguardia ambientale, loro attribuite dalla normativa vigente. Art. 13. Funzioni delle comunita' montane 1. Le comunita' montane partecipano, unitamente ai comuni, alle procedure di pianificazione e programmazione previste dalla presente legge, in conformita' con quanto previsto dalla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 (riforma e riordino delle comunita' montane). 2. Le comunita' montane esercitano, altresi', ai sensi dell'Art. 53, le funzioni dei consorzi di bonifica qualora questi ultimi non siano costituiti. Titolo IV DISCIPLINA DEI CONSORZI DI BONIFICA Art. 14. I s t i t u z i o n e 1. I consorzi di bonifica sono istituiti o soppressi con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentite le province competenti, le comunita' montane e i comuni interessati per territorio. A tal fine la giunta regionale, allo scopo di acquisire i pareri suddetti, convoca un'apposita conferenza dei cui esiti e' dato atto nella proposta al consiglio regionale. 2. Il consiglio regionale puo' istituire un consorzio per ogni comprensorio di bonifica. Per esigenze motivate puo' attribuire le competenze di piu' comprensori limitrofi ad un solo consorzio ovvero alla comunita' montana, anche in deroga, in questo secondo caso, alle condizioni di cui all'Art. 53, comma 2 e comma 4. 3. Nei comprensori nei quali non siano costituiti consorzi di bonifica, le competenze della presente legge, se non esercitate da consorzi o comunita' montane limitrofe ai sensi del comma 2, sono attribuite alle province. Qualora un comprensorio sia situato nel territorio di piu' province, si applicano l'Art. 11, comma 3 e i relativi provvedimenti attuativi. 4. In caso di modificazioni dei comprensori, il consiglio regionale delibera, in conformita' con il presente articolo, le modificazioni dei consorzi interessati, compresa l'eventuale soppressione. Art. 15. Partecipazione al consorzio 1. Il consorzio e' costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere benefici dall'attivita' di bonifica gia' realizzata ovvero da attuare secondo i piani generali di bonifica ed i programmi pluriennali di cui all'Art. 33. 2. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprieta' immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1. Del perimetro di contribuenza e' data notizia al pubblico con il mezzo della trascrizione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), Art. 58. 3. La partecipazione al consorzio e' obbligatoria. La qualifica di consorziato s'intende acquisita con l'iscrizione delle proprieta' immobiliari nel perimetro di contribuenza. 4. In prima applicazione della presente legge, contestualmente all'approvazione dello statuto consortile, e' stabilito il perimetro di contribuenza provvisorio. Il perimetro definitivo e' determinato dopo l'approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio e puo' essere successivamente aggiornato in rapporto alle modificazioni del piano medesimo. 5. I consorziati: a) eleggono gli organi consortili, in conformita' con la presente legge e con lo statuto del consorzio; b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile; c) esercitano tutte le altre attivita' e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio. 6. Le attribuzioni di cui al comma 5, anziche' dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile. 7. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 6 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile. Art. 16. Contributo consortile 1. Il contributo consortile costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all'Art. 3, comma 2 e all'Art. 4, comma 1, lettera b), nonche' per le spese di funzionamento del consorzio. 2. L'ammontare del contributo consortile e' determinato, con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile. 3. A tal fine il consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina per ciascun immobile l'indice di contribuenza derivante dal calcolo parametrale. 4. Il contributo consortile costituisce onere reale sugli immobili ed e' esigibile ai sensi dell'Art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. 5. I soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica o agli altri soggetti competenti come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine i consorzi di bonifica e gli altri enti competenti provvedono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al censimento degli scarichi. 6. Gli immobili in relazione ai quali e' corrisposta la tariffa del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche») sono esentati dal pagamento del contributo consortile connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue, fermi restando gli altri obblighi contributivi se dovuti per le attivita' effettuate ai sensi della presente legge. 7. I gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale n. 81/1995 e i comuni per l'eventuale quota riferibile alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di «acque reflue urbane» di cui all'Art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), sono tenuti a contribuire alle spese dei consorzi di bonifica, o degli altri soggetti competenti, in relazione al beneficio tratto, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche. A tal fine entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i consorzi di bonifica, le comunita' montane e le province interessate provvedono all'adeguamento dei vigenti piani di classifica. 8. I consorzi di bonifica o gli altri soggetti competenti stipulano, entro il 31 dicembre 2003, una convenzione con la competente Autorita' di ambito ottimale di cui alla legge regionale n. 81/1995 o, qualora esistenti, con le gestioni dei soggetti di cui all'Art. 10, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche). 9. La convenzione individua le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche da cui il servizio idrico integrato e i comuni traggono beneficio per l'esercizio delle proprie competenze. 10. La convenzione, sulla base dei nuovi piani di classifica, stabilisce i criteri per determinare annualmente il costo del servizio da corrispondersi, a titolo di contributo alle spese consortili, al consorzio di bonifica o all'ente competente da parte del gestore del servizio idrico integrato o dei soggetti gestori di cui all'Art. 10, comma 3 della legge n. 36/1994(48) e dei comuni. 11. La convenzione entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula. 12. La convenzione stipulata a norma del presente articolo entra a far parte integrante della convenzione disciplinata dall'Art. 4 della legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36) ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa del servizio idrico integrato. In prima attuazione, tale convenzione e' redatta sulla base di uno schema tipo predisposto dalla giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 13. Il contributo consortile inferiore al valore minimo iscrivibile a ruolo, ai sensi della normativa vigente, e' riscosso tramite avviso bonario di pagamento o tramite ruolo pluriennale, quest'ultimo emesso al raggiungimento del minimo di legge. Art. 17. Diritto di voto 1. Ogni consorziato ha diritto ad un voto. 2. Per le proprieta' in comunione, il diritto di voto e' esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari, calcolata secondo il valore delle quote. 3. L'individuazione e' effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa alla segreteria del consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. 4. Se la dichiarazione non e' stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto e' esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprieta' indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprieta'. 5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto e' esercitato dai rispettivi rappresentanti. 6. Ai fini dell'esercizio del voto, e' ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorziato non puo' essere titolare di piu' di due deleghe. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi. 7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge. 8. L'elezione dei delegati e' effettuata a scrutinio segreto. 8-bis. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, si da' annuncio del loro svolgimento con pubblicazione nell'albo pretorio dei comuni interessati, con avviso da pubblicarsi su almeno due quotidiani a diffusione locale e tramite manifesti. 9. Avverso i risultati delle operazioni elettorali e' ammesso ricorso alla provincia con le modalita' di cui all'Art. 31. Art. 18. Catasto consortile 1. Presso ciascun consorzio e' istituito il catasto consortile al fine d'individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio. 2. Nel catasto e' individuata per ciascun immobile la proprieta' nonche', nei casi di cui all'Art. 15, comma 6, l'eventuale titolarita' di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione. Art. 19. O r g a n i 1. Gli organi dei consorzi di bonifica sono: a) il consiglio dei delegati; b) la deputazione amministrativa; c) il presidente; d) il collegio dei revisori dei conti. Art. 20. Consiglio dei delegati 1. Il consiglio dei delegati e' composto da un numero di membri stabilito dallo statuto del consorzio, dei quali il 51 per cento eletto dai consorziati e il 49 per cento nominati dalla provincia competente tra gli amministratori e i consiglieri dei comuni rientranti anche parzialmente nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica. 2. La nomina e' deliberata dalla provincia su designazione dei comuni, tenuto conto della prevalente localizzazione degli interventi di bonifica gia' realizzati o da realizzare e assicurando comunque la rappresentanza dei comuni situati nell'ambito delle eventuali altre province interessate per territorio. 3. Per i comprensori che ricadono anche parzialmente nell'ambito di comunita' montane, la provincia nomina almeno un rappresentante per ciascuna comunita' montana interessata, designato dalla medesima tra i propri amministratori. 4. La nomina e' deliberata e comunicata al consiglio nei dieci giorni successivi alla chiusura delle operazioni per le elezioni consortili. A tal fine il consorzio comunica alla provincia la data delle elezioni almeno novanta giorni prima. 5. Il consiglio dei delegati funziona utilmente con i soli membri eletti, salva la successiva integrazione a seguito della nomina da parte della provincia. 6. Fino a tale integrazione, le maggioranze per la validita' delle sedute del consiglio e per l'adozione delle sue deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri eletti. Art. 21. Elezione dei delegati 1. I consorziati che godono dei diritti civili eleggono i componenti del consiglio dei delegati al loro interno. 2. Ai fini dell'elezione i consorziati sono suddivisi in sezioni elettorali di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque. Lo statuto del consorzio puo' prevedere sezioni riservate ai proprietari di immobili iscritti nel catasto urbano, anche differenziate in rapporto alla tipologia delle proprieta'. 3. La suddivisione e' effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. Qualora siano istituite sezioni rurali e urbane, la parita' del carico contributivo deve sussistere tra le sezioni della medesima categoria. 4. Ad ogni sezione elettorale competono sei delegati. 5. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione. 6. Le liste dei candidati debbono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione. 7. Lo statuto del consorzio puo' prevedere la presentazione, in alternativa o in concorrenza con le liste, di singole candidature. Restano ferme anche per queste ultime le condizioni di cui al comma 6. 8. Lo statuto determina le modalita' di elezione nei casi in cui non siano presentate liste ovvero sia presentata una sola lista. Art. 22. Durata in carica del consiglio 1. Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. 2. I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo appartenente alla medesima lista non eletto ovvero, nel caso di cui all'Art. 21, comma 7, dal primo dei candidati non eletti. 3. I delegati nominati dalla provincia decadono dal consiglio anche qualora cessino dalla carica di amministratori dei comuni o delle comunita' montane. Alla sostituzione provvede la provincia, su designazione dell'ente interessato. 4. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei delegati eletti che cessino dalla carica, il consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica. 5. Qualora i delegati eletti rimasti in carica siano inferiori ai due terzi del numero previsto dallo statuto, l'intero consiglio decade ed e' rinnovato a seguito di nuove elezioni consortili. 6. Nei casi di cui al comma 3, fino alla sostituzione dei delegati decaduti, e nel caso di cui al comma 4, le maggioranze per la validita' delle sedute e per l'adozione delle deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri rimasti in carica. Art. 23. Compiti e funzionamento del consiglio 1. Il consiglio dei delegati: a) delibera lo statuto del consorzio e le relative modificazioni; b) nomina il presidente del consorzio, la deputazione amministrativa e il collegio dei revisori dei conti; c) approva il perimetro di contribuenza ed il piano di classifica degli immobili di cui all'Art. 16, comma 3; d) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; e) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto. 2. Il consiglio e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei delegati. 3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei delegati presenti, salve le diverse maggioranze previste dalla presente legge e dallo statuto. Art. 24. Deputazione amministrativa 1. La deputazione amministrativa e' l'organo che provvede alla gestione amministrativa del consorzio, esercitando le funzioni a tal fine attribuitele dallo statuto. 2. La deputazione e' composta dal presidente e da un numero di membri stabilito nello statuto, nominati dal consiglio dei delegati. 3. Il 51 per cento dei membri della deputazione e' nominato tra i delegati eletti dai consorziati, il restante 49 per cento tra i delegati nominati dalla provincia. 4. La deputazione resta in carica quanto il consiglio che l'ha nominata. 5. La deputazione cessa dalla carica prima della scadenza qualora decada la maggioranza dei suoi componenti. 6. Nel caso di cui all'Art. 20, comma 5, la deputazione e' composta dai soli membri nominati all'interno dei delegati eletti ed e' integrata successivamente, dopo la nomina dei delegati da parte della provincia. 7. Fino a tale integrazione, per la validita' delle sedute e l'approvazione delle deliberazioni si applica la disposizione dell'Art. 20, comma 6. 8. Lo statuto consortile stabilisce le modalita' per la sostituzione dei componenti la deputazione che cessino dalla carica. Art. 25. P r e s i d e n t e 1. Il consiglio dei delegati nomina il presidente del consorzio fra i propri membri. 2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente. Presiede il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto. 3. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito con le modalita' stabilite dallo statuto. Art. 26. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla provincia fra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti. Gli altri membri sono nominati dal consiglio dei delegati e scelti tra soggetti esperti in materia contabile e amministrativa. 2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica quanto il consiglio dei delegati. 3. Al membro effettivo nominato dalla provincia e' affidata la presidenza del collegio. 4. Il collegio dei revisori dei conti: a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative; b) vigila sulla regolare tenuta della contabilita' del consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalita' stabilite nello statuto; c) verifica, con le modalita' stabilite nello statuto, la legittimita' degli atti non sottoposti a controllo ai sensi dell'Art. 29, presentando eventuali rilievi e osservazioni agli organi consortili; d) presenta annualmente alla provincia delegata una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio, nonche' sui risultati dell'attivita' di cui alla lettera c); e) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto. Art. 27. S t a t u t o 1. Il consorzio di bonifica e' retto da uno statuto che detta le disposizioni per il suo funzionamento, in conformita' con le previsioni della presente legge. 2. In particolare lo statuto stabilisce: a) il numero dei componenti il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa; b) le competenze degli organi del consorzio e le modalita' del relativo esercizio; c) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili. 3. Lo statuto e' deliberato dal consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei relativi componenti. 4. Lo statuto deliberato e' trasmesso alla provincia competente che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, lo invia con il proprio parere alla giunta regionale. 5. Lo statuto e' approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta. Il testo deliberato dal consiglio dei delegati puo' essere modificato, in sede di approvazione, tenuto conto del parere espresso dalla provincia e comunque per assicurarne la funzionalita' e l'omogeneita' in rapporto agli altri statuti consortili. 6. Lo statuto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 7. Lo statuto puo' essere modificato con le modalita' di cui al presente articolo. Art. 28. Pubblicazione ed esecutivita' delle deliberazioni consortili 1. Le deliberazioni del consorzio sono pubblicate, entro sette giorni dall'adozione, mediante affissione per cinque giorni consecutivi nell'albo consortile istituito presso la sede del consorzio medesimo. 2. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive trascorso il termine di affissione. 3. Le deliberazioni soggette al controllo diventano esecutive ai sensi dell'Art. 29. Art. 29. Controllo sugli atti 1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' e di merito i regolamenti, le deliberazioni di approvazione del perimetro di contribuenza ed i piani di classifica degli immobili. 2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' i bilanci, le variazioni di bilancio, i conti consuntivi, gli atti di riparto della contribuenza, nonche' le concessioni, le licenze e i permessi di cui all'Art. 44, comma 2, lettera c). 3. Le deliberazioni sottoposte al controllo sono inviate alla provincia entro quindici giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Il bilancio e il conto consuntivo sono inviati unitamente alla relazione illustrativa del collegio dei revisori dei conti. 4. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, delibera di non aver riscontrato vizi ovvero li annulla con provvedimento motivato. Trascorso tale termine senza che la provincia abbia deliberato, gli atti s'intendono controllati senza rilievi. Il termine puo' essere interrotto una sola volta per richiedere chiarimenti o elementi integrativi e ricomincia a decorrere dal ricevimento dei medesimi. 5. Gli atti sottoposti al controllo diventano esecutivi dalla data in cui la provincia delibera di non aver riscontrato vizi ovvero, in mancanza di una deliberazione di annullamento, dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni. 6. La provincia esercita altresi' i poteri sostitutivi per gli atti dei consorzi che devono essere compiuti obbligatoriamente entro un termine, ai sensi della legislazione vigente e dello statuto consortile. 7. A tal fine, trascorso il termine senza che il consorzio abbia adottato gli atti, la provincia, d'ufficio o su segnalazione degli interessati, delibera l'avvio della procedura di sostituzione, invitando il consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della deliberazione medesima. Per gli atti di particolare complessita' previsti dalla presente legge le province, su richiesta motivata dei consorzi, prima di avviare la procedura di sostituzione, possono concedere per una sola volta, prima della scadenza una proroga dei termini fino ad un massimo di dodici mesi. 8. Qualora il consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro il termine stabilito, ovvero quando l'atto adottato sia annullato, la provincia nomina un commissario per il compimento dello stesso. Gli oneri conseguenti all'attivita' del commissario sono a carico del consorzio di bonifica. Art. 30. Scioglimento del consiglio 1. Il consiglio dei delegati puo' essere sciolto in caso di: a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto; b) persistente inattivita'; c) gravi irregolarita' amministrative e contabili. 2. In tali casi la provincia provvede alla contestazione dei rilievi ed invita il consiglio a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. 3. Qualora il consiglio non provveda nel termine assegnatogli ovvero la provincia non ritenga adeguate le controdeduzioni presentate, la medesima, con provvedimento motivato, delibera lo scioglimento del consiglio. 4. Contestualmente allo scioglimento la provincia nomina un commissario straordinario del consorzio, che provvede all'amministrazione del medesimo nonche' all'indizione delle elezioni consortili per la costituzione del nuovo consiglio. 5. Il commissario straordinario e' nominato per un periodo non superiore a sei mesi. Per motivate necessita' l'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta per il medesimo periodo. 6. Con lo stesso provvedimento viene nominata una consulta composta da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui parere e' obbligatorio per: a) gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'Art. 29; b) l'adozione dello statuto consortile e relative modifiche; c) la proposta del piano generale di bonifica e dei relativi programmi d'attuazione; d) l'assunzione di mutui. Art. 31. Ricorsi avverso le deliberazioni consortili 1. Contro le deliberazioni dei consorzi non soggette a controllo e' ammesso ricorso alla provincia. 2. Il ricorso puo' essere presentato da qualsiasi consorziato nei trenta giorni successivi dall'avvenuta pubblicazione dell'atto ed e' motivato con riferimento al contrasto dell'atto medesimo con la normativa vigente ovvero con le disposizioni statutarie. 3. La provincia decide in ordine al ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento del medesimo, annullando l'atto o rigettando il ricorso con deliberazione motivata. Trascorso tale termine senza che la provincia si sia pronunciata, il ricorso s'intende respinto. Art. 32. Consorzi di secondo grado 1. Per la realizzazione e la gestione coordinata di opere di bonifica e di servizi che interessino piu' consorzi possono essere costituiti consorzi di secondo grado. 2. I consorzi di secondo grado sono persone giuridiche pubbliche. 3. Le finalita' dei consorzi di secondo grado, i loro compiti, la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento sono definiti dai rispettivi statuti. Gli statuti sono predisposti e adottati dai consorzi di bonifica interessati, d'intesa tra loro, e approvati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta. 4. Lo statuto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 5. Ai consorzi di secondo grado si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla presente legge per i consorzi di bonifica. Titolo V PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE FINANZIARIA Art. 33. Programma regionale della bonifica 1. Gli interventi previsti nei piani generali di bonifica sono realizzati sulla base del programma regionale della bonifica approvato dal consiglio regionale. 2. Il programma dispone per un triennio ed e' aggiornato annualmente in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della Regione. 3. Il programma, avendo come riferimento le disponibilita' finanziarie indicate dal bilancio della Regione, individua per ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio: a) le nuove opere di bonifica di competenza pubblica, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta, l'eventuale concorso degli enti locali ai sensi dell'Art. 3, comma 4, nonche' l'eventuale percentuale a carico dei proprietari immobiliari interessati di cui al comma 2 del medesimo articolo; b) gli interventi di manutenzione delle opere di bonifica di competenza pubblica a carico della Regione ai sensi dell'Art. 3, comma 1; c) le nuove opere di bonifica di competenza privata e l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso per la loro realizzazione. 4. Contestualmente all'approvazione del programma, il consiglio regionale ripartisce tra le province competenti i finanziamenti per l'attuazione degli interventi previsti per l'anno in corso. 5. La ripartizione del finanziamento per gli interventi di cui al comma 3, lettera a) e lettera b), e' effettuata sulla base della spesa prevista a carico della Regione. 6. L'ammontare del contributo regionale per le opere di competenza privata e' ripartito in proporzione alla spesa complessiva necessaria per la loro realizzazione, quale risulta dalle proposte presentate dalle province ai sensi dell'Art. 34, comma 5 e approvate con il programma regionale di cui al presente articolo. Art. 34. P r o c e d u r a 1. Ciascun consorzio di bonifica elabora una proposta di programma relativa al comprensorio di propria competenza e la trasmette entro il 31 maggio di ogni anno alla provincia competente. 2. La proposta e' redatta in conformita' con le indicazioni deliberate dalla giunta regionale. 3. La proposta e' contestualmente inviata ai comuni, alle comunita' montane e alle altre province interessate per territorio. 4. Entro il 31 luglio gli enti di cui al comma 3 trasmettono alla provincia competente eventuali osservazioni in ordine alla priorita' degli interventi previsti e al coordinamento con le altre opere pubbliche che interessano il medesimo territorio. 5. Entro il 30 settembre la provincia, tenuto conto delle osservazioni ricevute, adotta la proposta definitiva di programma e la trasmette, unitamente a tutti gli atti ricevuti, alla giunta regionale. 6. La giunta elabora la proposta di programma relativa a tutto il territorio regionale e la trasmette al consiglio per l'approvazione. 7. Il programma approvato e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 35. Finanziamento degli interventi di competenza pubblica 1. Il consiglio regionale approva il programma per le nuove opere di bonifica di competenza pubblica e la conseguente ripartizione delle risorse finanziarie, valutando la loro priorita' in rapporto alle altre opere pubbliche previste per ciascun comprensorio e al complesso degli interventi di bonifica da realizzare su tutto il territorio regionale. 2. A tal fine il consiglio regionale tiene conto degli elementi desumibili dai piani generali di bonifica nonche' degli eventuali ulteriori elementi relativi ad eventi successivi all'approvazione dei piani e specificatamente motivati nelle proposte di cui all'Art. 34, comma 5. 3. Per l'approvazione e il finanziamento degli interventi di manutenzione di cui all'Art. 33, comma 3, lettera b), il consiglio regionale valuta anche i tempi necessari per la realizzazione delle opere o dei singoli lotti funzionali, cui gli interventi si riferiscono. 4. I tempi di realizzazione delle opere o dei singoli lotti funzionali sono determinati sulla base delle previsioni dei piani generali di bonifica ed eventualmente aggiornati nelle proposte di cui all'Art. 34, comma 5. Art. 36. Contributi regionali per gli interventi di competenza privata 1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 35 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. 2. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, nei territori classificati montani e nelle zone classificate depresse o svantaggiate ai sensi della legislazione vigente o dall'ordinamento comunitario, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. 3. La concessione di contributi e la determinazione del relativo ammontare sono deliberate dalla provincia competente sulla base dell'ammontare complessivo del finanziamento assegnato dalla Regione ai sensi dell'Art. 33, comma 3, lettera c). 4. A tal fine la provincia, entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma pluriennale nel Bollettino ufficiale della Regione, delibera i criteri per la concessione di contributi, nonche' per la determinazione del relativo ammontare e detta il termine per la presentazione delle richieste e dei progetti delle opere da parte dei proprietari immobiliari interessati. Art. 37. Rendicontazione 1. Le province provvedono alla rendicontazione dei finanziamenti regionali di cui alla presente legge in conformita' alle disposizioni della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 92 (Finanziamenti regionali per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dalla Regione agli enti locali. Classificazione nei bilanci e rendicontazione nelle spese). Art. 38. Interventi urgenti 1. La giunta regionale puo' autorizzare le province competenti ad attuare interventi non previsti nel programma regionale per l'anno in corso, anche se non compresi nei piani generali di bonifica, qualora siano necessari, in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalita' delle opere di bonifica, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili. 2. L'autorizzazione e' rilasciata su motivata richiesta delle province. 3. Per il finanziamento d'interventi urgenti e' istituito apposito fondo. 4. Le province provvedono all'attuazione degli interventi con le modalita' di cui all'Art. 41. Art. 39. Interventi della giunta regionale 1. La giunta regionale promuove e realizza, con le forme previste dall'ordinamento regionale, rilevamenti, indagini, studi e ricerche per realizzare una migliore conoscenza e valutazione degli aspetti fisici, ambientali, sociali ed economici dei comprensori di bonifica anche in rapporto all'elaborazione dei piani generali di bonifica. 2. A tal fine la giunta regionale delibera e finanzia specifici progetti d'intervento. Art. 40. Relazione triennale 1. La giunta regionale presenta al consiglio una relazione triennale concernente l'attuazione del programma di cui all'Art. 33. 2. La relazione e' presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo al triennio di riferimento; contiene dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni di competenza delle province, nonche' tutti gli altri elementi che possano consentire la migliore valutazione dei risultati raggiunti. Titolo VI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E GESTIONE DELLE OPERE Art. 41. Realizzazione delle opere di competenza pubblica 1. I consorzi di bonifica provvedono alla redazione dei progetti esecutivi delle opere di bonifica di competenza pubblica comprese nel programma regionale approvato dal consiglio e li trasmettono alla provincia competente entro i termini stabiliti dalla provincia medesima. 2. Qualora i consorzi non provvedano alla redazione dei progetti esecutivi nei termini loro assegnati, la provincia competente, previa diffida, dispone in ordine alla redazione dei medesimi in conformita' con la normativa vigente. 3. La provincia approva i progetti esecutivi e dispone contestualmente la concessione al consorzio per la realizzazione delle opere; nell'atto di concessione sono stabiliti i termini per indire l'eventuale gara d'appalto, per l'avvio delle procedure espropriative, ove necessarie, e per l'inizio e il completamento dei lavori nonche' i tempi e le modalita' per l'erogazione di finanziamenti pubblici. 4. L'approvazione dei progetti esecutivi da parte della provincia competente equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere. 5. Qualora il consorzio di bonifica non provveda in conformita' con le disposizioni della concessione, la provincia competente, con atto motivato, revoca la concessione e provvede all'affidamento dei lavori secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche. 6. Le opere si intendono compiute e consegnate al consorzio concessionario, per la loro manutenzione ed esercizio, a decorrere dalla data di approvazione del collaudo da parte della provincia competente. Nei casi di cui al comma 5, la consegna al consorzio risulta da apposito verbale. 7. Qualora l'opera sia frazionata in lotti funzionali, la disposizione di cui al comma 6 si applica con riferimento ai singoli lotti. Art. 42. Esecuzione delle opere di competenza privata 1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, previste nel programma regionale della bonifica, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche tramite affidamento al consorzio di bonifica competente. 2. La provincia delibera il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati. 3. In caso d'inerzia dei proprietari, la provincia dispone l'intervento sostitutivo del consorzio a spese dei proprietari. Art. 43. Proprieta' pubblica delle opere 1. Le opere di bonifica realizzate ai sensi dell'Art. 41 appartengono al demanio regionale. 2. Appartengono altresi' al demanio le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime. 3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e trascrizioni della proprieta' della Regione provvede il consorzio di bonifica concessionario, dandone avviso alla giunta regionale. 4. Il consorzio trasmette, altresi', alla giunta copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato. 5. La provincia provvede alla trasmissione alla giunta medesima dell'atto di approvazione del collaudo delle opere. 6. In caso di revoca della concessione di cui all'Art. 41, comma 5, agli adempimenti di cui al comma 3 e al comma 4 provvede la provincia. Art. 44. Gestione delle opere 1. I consorzi di bonifica provvedono, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, alla gestione delle opere pubbliche di bonifica realizzate, dalla data del loro compimento. 2. La gestione comprende la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono: a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica ed alla relativa riscossione a carico dei proprietari immobiliari; b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi); c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui al regio decreto n. 368/1904, Art. 134 ed Art. 138. Art. 45. Concessioni, licenze e permessi 1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui al regio decreto n. 368/1904, Art. 134 ed Art. 138, sono rilasciate dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente ufficio del genio civile relativamente alla tutela delle acque pubbliche. 2. I provvedimenti sono adottati entro trenta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende respinta. 3. Ai fini dell'acquisizione del parere del competente ufficio del genio civile, il termine di cui al comma 2 e' sospeso dalla data della richiesta di parere alla data di ricevimento del medesimo. 4. E' ugualmente di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati in caso d'inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute e in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica. 5. Gli atti di cui al comma 1 e al comma 4 sono comunicati alla giunta regionale. 6. La giunta delibera le direttive cui i consorzi devono attenersi ai fini del rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi. Le direttive sono comunicate anche alle province ai fini del controllo di legittimita' di cui all'Art. 29. Art. 46. Violazioni amministrative 1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dal regio decreto n. 368/1904, Art. 132 ed Art. 133, Art. 134 ed Art. 136, provvedono, oltre agli agenti e agli ufficiali di Polizia giudiziaria, gli agenti dipendenti dai consorzi di bonifica ai quali sia stata attribuita, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, la qualifica di guardia giurata. 2. A tal fine gli agenti giurati sono muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal consorzio competente. 3. La provincia competente provvede all'adozione delle ordinanze-ingiunzioni nonche' degli altri provvedimenti attinenti il procedimento sanzionatorio. 4. Copia dei verbali di accertamento e contestazione e' trasmessa, a cura dell'agente procedente, anche al consorzio di bonifica. Titolo VII DISPOSIZIONI PER LA PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE Capo I Costituzione dei consorzi Art. 47. Modificazioni di consorzi di bonifica gia' operanti 1. In prima applicazione della presente legge, il consiglio regionale, entro tre mesi dalla pubblicazione della delimitazione dei comprensori, individua per ciascuno di essi l'ente titolare delle funzioni di cui all'Art. 12, comma 2. 2. A tal fine, per i comprensori nei quali e' gia' operante alla data di entrata in vigore della presente legge un consorzio di bonifica, il consiglio regionale delibera l'attribuzione delle funzioni al consorzio medesimo, qualora quest'ultimo presenti i requisiti di cui all'Art. 48. 3. Contestualmente all'attribuzione delle funzioni, il consiglio regionale dispone l'eventuale modificazione del consorzio conseguente alla variazione dell'ambito territoriale di operativita', dettando le modalita' per la liquidazione delle attivita' pregresse concernenti i territori non piu' appartenenti al comprensorio e per la relativa successione nei rapporti giuridici e amministrativi da parte di altri consorzi di bonifica. 4. I consorzi modificati ai sensi del comma 3, entro novanta giorni dalla deliberazione del consiglio regionale, provvedono all'elaborazione del nuovo testo statutario e alla relativa trasmissione alla provincia competente. La provincia lo invia con il proprio parere alla giunta regionale nei trenta giorni successivi. 5. Lo statuto modificato e' approvato e pubblicato in conformita' all'Art. 27, comma 5 e comma 6. 6. Entro i centottanta giorni dall'approvazione dello statuto modificato, i consorzi provvedono all'aggiornamento del catasto consortile, alla determinazione del perimetro di contribuenza ed all'indizione delle elezioni consortili nell'ambito dell'intero comprensorio, nonche' agli altri adempimenti prescritti dalla presente legge per la costituzione del consiglio dei delegati. Art. 48. R e q u i s i t i 1. I consorzi gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono modificati, ai sensi dell'Art. 47, quando le proprieta' immobiliari consorziate interessano almeno un decimo dell'estensione complessiva del comprensorio di nuova delimitazione. 2. Qualora nello stesso comprensorio siano operanti due o piu' consorzi aventi i requisiti di cui al comma 1, le funzioni di cui all'Art. 47 sono attribuite al consorzio che presenta, nel comprensorio, la maggiore estensione delle proprieta' immobiliari consorziate. 3. Qualora la condizione di cui al comma 1 non sussista in rapporto alle proprieta' immobiliari gia' consorziate alla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio puo' promuovere, ai fini di cui all'Art. 47, l'adesione di altre proprieta' immobiliari situate nel comprensorio. 4. Le adesioni di cui al comma 3 sono comunicate alla giunta regionale da parte dei consorzi interessati entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della delimitazione dei comprensori. Art. 49. Proroga degli organi 1. Gli organi dei consorzi di bonifica, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente legge e modificati ai sensi dell'Art. 47, sono prorogati fino all'insediamento del consiglio dei delegati eletto ai sensi dell'articolo medesimo, comma 6. 2. E' comunque fatta salva la sostituzione dei singoli membri che cessino dalla carica prima dell'insediamento del nuovo consiglio. Art. 50. Soppressione 1. Fuori dei casi di cui all'Art. 47 e salva la diversa disciplina prevista, per i comprensori interregionali dalle intese di cui all'Art. 7, comma 2, i consorzi di bonifica gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi. 2. La soppressione e' deliberata dal consiglio regionale, che detta le disposizioni per la liquidazione dell'ente, nonche' per la successione da parte di altri consorzi di bonifica. Art. 51. Istituzione dei nuovi consorzi su iniziativa degli interessati 1. Nei comprensori di bonifica nei quali le funzioni di cui all'Art. 12 non sono attribuite a consorzi gia' operanti, possono essere istituiti nuovi consorzi su proposta dei proprietari degli immobili situati nei comprensori medesimi. 2. La giunta regionale delibera il termine e le modalita' per la presentazione delle proposte d'istituzione nonche' le altre disposizioni per l'attuazione del presente articolo. 3. La deliberazione della giunta regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmessa alle province competenti. 4. La proposta deve essere presentata da almeno un decimo dei proprietari degli immobili situati nel comprensorio ovvero dai proprietari degli immobili che interessino almeno un decimo dell'estensione complessiva del medesimo. 5. La proposta deve essere corredata con lo schema preliminare di statuto, nonche' con la nomina di un organo provvisorio incaricato dell'indizione delle prime elezioni consortili e degli altri adempimenti per la costituzione del consiglio dei delegati. 6. La proposta di istituzione e' presentata alla provincia competente che, verificata la conformita' con le disposizioni della presente legge e con la deliberazione di cui al comma 2, la invia alla giunta regionale per la successiva trasmissione al consiglio regionale. 7. Il consiglio regionale delibera l'istituzione del consorzio nonche' le relative disposizioni di attuazione. Il consiglio puo' apportare allo statuto proposto modificazioni per garantirne la legittimita' e la funzionalita'. 8. L'organo provvisorio, entro centottanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 7, provvede agli adempimenti di cui all'Art. 47, comma 6. Art. 52. Istituzione d'ufficio 1. Fuori dei casi di cui all'Art. 47, all'Art. 51 e salvo quanto previsto all'Art. 53, l'istituzione dei consorzi di bonifica e' deliberata d'ufficio dal consiglio regionale su proposta della giunta. 2. Entro sessanta giorni dalla deliberazione consiliare, la provincia competente nomina una commissione provvisoria di amministrazione del consorzio, incaricata di elaborare lo statuto consortile e di indire le prime elezioni per la costituzione del consiglio dei delegati. 3. La commissione e' composta da sette membri dei quali: a) uno nominato dalla provincia con funzioni di presidente; b) due designati dai due comuni del comprensorio con il maggior numero di abitanti; c) tre designati dalle associazioni agricole piu' rappresentative nell'ambito del comprensorio; d) uno designato dall'associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e di miglioramenti fondiari. 4. La commissione, entro novanta giorni dalla nomina, elabora lo statuto provvisorio del consorzio e lo trasmette alla provincia che lo invia, con il proprio parere, alla giunta regionale nei trenta giorni successivi. 5. Lo statuto e' approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta. Il consiglio regionale puo' apportare modificazioni allo statuto elaborato dalla commissione, tenuto conto del parere espresso dalla provincia e comunque per assicurarne la funzionalita'. 6. Nei centottanta giorni successivi all'approvazione dello statuto, la commissione provvede agli adempimenti di cui all'Art. 47, comma 6. Art. 53. Attribuzione alle comunita' montane delle funzioni consortili 1. Nei comprensori di bonifica nei quali non sia stato costituito un consorzio su iniziativa degli interessati, le funzioni di cui all'Art. 12 sono esercitate, nei casi di cui al comma 2, dalle comunita' montane competenti per territorio. 2. L'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1 e' deliberata dal consiglio regionale qualora il comprensorio di bonifica ricada nel territorio della comunita' montana: a) per intero; b) per una parte non inferiore al 70 per cento. 3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), la comunita' montana esercita le funzioni di cui al presente articolo nell'ambito dell'intero comprensorio. 4. Qualora il comprensorio ricada nell'ambito territoriale di due o piu' comunita' montane e non sussista per nessuna di esse la condizione di cui al comma 2, lettera b), le comunita' montane interessate possono stipulare apposite convenzioni per l'esercizio in comune delle funzioni del consorzio, fermo restando la sussistenza della condizione medesima in rapporto all'ambito territoriale complessivo delle comunita' montane convenzionate. 5. Nei casi di cui al comma 4 il consiglio regionale delibera l'attribuzione delle funzioni alla comunita' montana individuata a tal fine dalla convenzione. 6. Salvo quanto previsto in materia di controllo dall'Art. 29, dall'Art. 30 e dall'Art. 31, le comunita' montane esercitano le funzioni attribuite ai sensi del presente articolo con le modalita' stabilite per i consorzi di bonifica, in quanto compatibili con il rispettivo ordinamento. 7. Le comunita' montane, entro tre mesi dalla deliberazione del consiglio regionale con la quale vengono loro attribuite le funzioni consortili, predispongono e trasmettono alla giunta regionale un regolamento che disciplina l'esercizio delle funzioni medesime. In particolare il regolamento prevede: a) l'istituzione di capitoli speciali di entrata e di spesa per l'attivita' di bonifica; b) i criteri per la determinazione della spesa di gestione delle funzioni da porre a carico delle proprieta' immobiliari beneficiarie della bonifica; c) le forme di partecipazione da parte dei proprietari degli immobili del comprensorio, che deve riguardare gli atti fondamentali concernenti la bonifica e in particolare il piano di classifica degli immobili. 8. Il regolamento e' approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta. 9. Qualora la comunita' montana non provveda, nei termini stabiliti, alla trasmissione del regolamento, ovvero quest'ultimo non venga approvato, l'attribuzione delle funzioni e' revocata e il consiglio regionale provvede all'istituzione di un consorzio di bonifica ai sensi dell'Art. 52. Capo II Ricognizione delle opere Art. 54. Opere pubbliche regionali 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede alla ricognizione delle opere pubbliche di bonifica realizzate dalla Regione e gia' completate anche per lotti funzionali. 2. La ricognizione e' approvata con deliberazione della giunta, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. Per ciascuna opera e' indicato l'ente cui e' stata consegnata e la data dell'avvenuta consegna. 4. Qualora l'opera non risulti ancora consegnata all'ente cui compete la gestione in base alla normativa vigente, la giunta regionale provvede, nella medesima deliberazione, alla sua individuazione. 5. Per le opere di cui al comma 4, la deliberazione di ricognizione sostituisce la dichiarazione di compimento e l'opera si intende, a tutti gli effetti, consegnata all'ente individuato, dalla data della pubblicazione della deliberazione medesima. 6. La ricognizione comprende. anche le opere che presentano i requisiti di opere idrauliche, gli acquedotti e le strade. La loro classificazione e l'individuazione dell'ente consegnatario e' effettuata in conformita' alle disposizioni vigenti. 7. Qualora alla data della ricognizione non siano state ancora avviate le procedure per la classificazione delle opere di cui al comma 6, la giunta regionale promuove l'avvio delle procedure medesime. 8. Per assicurare la manutenzione delle opere di cui al comma 6 fino alla definizione del procedimento di classificazione e alla loro consegna all'ente competente per la gestione, il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, un piano straordinario di manutenzione. Art. 55. Altre opere pubbliche 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede altresi' ad individuare, con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, le opere pubbliche di bonifica che presentano le caratteristiche di opere idrauliche, gli acquedotti e le strade, gia' completate alla data del trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici). 2. La deliberazione d'individuazione delle opere sostituisce ove non effettuata, la dichiarazione di compimento delle medesime. La loro classificazione e l'individuazione dell'ente consegnatario e' effettuata in conformita' alle disposizioni vigenti. 3. La manutenzione delle opere, fino alla definizione del procedimento di classificazione, e' assicurata con il piano di cui all'Art. 54, comma 8. 4. Tutte le opere di bonifica realizzate anteriormente alla data di cui al comma 1 e non comprese nella deliberazione della giunta regionale, s'intendono completate e consegnate, a tutti gli effetti di legge, al consorzio di bonifica competente per territorio. Capo III Norme transitorie Art. 56. Realizzazione degli interventi 1. Fino all'elaborazione dei piani generali di bonifica di cui all'Art. 8 l'attivita' pubblica di bonifica e' realizzata sulla base di un programma annuale deliberato dal consiglio regionale su proposta della giunta. 2. Ai fini della predisposizione del programma, le province trasmettono alla giunta regionale, entro il 30 settembre, una proposta motivata con l'indicazione degli interventi da realizzare nei comprensori di competenza, la relativa priorita', la spesa presunta, l'eventuale concorso degli enti locali nonche' l'eventuale percentuale a carico dei proprietari immobiliari interessati ai sensi dell'Art. 3. 3. Per i comprensori nei quali le funzioni di consorzio di bonifica sono gia' state attribuite all'ente competente, la proposta e' elaborata con le procedure di cui all'Art. 34. Art. 57. Funzionamento dei consorzi 1. Fino all'individuazione da parte del consiglio regionale degli enti competenti ad esercitare le funzioni di consorzio di bonifica, i consorzi gia' istituiti all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare nei territori di loro competenza, in conformita' con le disposizioni di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83 (Norme in materia di bonifica e di miglioramento fondiario - delega delle funzioni agli enti locali), titolo II. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' alle comunita' montane che esercitano le funzioni di consorzio di bonifica ai sensi della legge n. 83/1977, Art. 28, comma 2. Titolo VIII ALTRE DISPOSIZIONI Art. 58. Canali demaniali d'irrigazione 1. Le funzioni amministrative concernenti i canali demaniali d'irrigazione, trasferiti alla Regione Toscana ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), Art. 12, sono esercitate dalle province competenti per il comprensorio di bonifica in cui ciascun canale ricade. 2. Le province provvedono alla gestione dei canali, di norma, tramite concessione al consorzio di bonifica competente per territorio. 3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le province provvedono alla ricognizione dei canali, formulando eventuali proposte per l'utilizzazione dei medesimi. 4. La ricognizione e le proposte sono trasmesse alla giunta regionale, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza. Art. 59. Soppressione dei consorzi idraulici di difesa e di scolo 1. I consorzi idraulici di difesa e di scolo di quarta e quinta categoria sono soppressi e nelle relative funzioni succedono i consorzi di bonifica competenti per territorio. I consorzi di bonifica succedono altresi' ai consorzi idraulici di terza categoria di competenza regionale ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria). 2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera la soppressione, individua il consorzio di bonifica competente a succedere nelle funzioni e detta le disposizioni per la successione. 3. Qualora il consorzio idraulico ricada nell'ambito di piu' comprensori, la deliberazione del consiglio regionale stabilisce altresi' i criteri per il riparto del patrimonio e dei rapporti giuridici tra i consorzi di bonifica interessati. Art. 59-bis. Norme transitorie per i consorzi idraulici di terza categoria 1. Fino all'individuazione dei consorzi di bonifica competenti a succedere nelle funzioni dei consorzi idraulici di difesa e di scolo ai sensi dell'Art. 59, le funzioni idrauliche gia' proprie dei disciolti consorzi idraulici di terza categoria sono esercitate dagli enti territorialmente competenti come da allegato alla presente legge. 2. Il personale dei consorzi idraulici di terza categoria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio 1992, e' assegnato agli enti di cui al comma 1 in via temporanea e fino al definitivo trasferimento secondo le modalita' ed i termini previsti dal regolamento di cui all'Art. 1, comma 2, della legge 16 dicembre 1993, n. 520. 3. Agli enti di cui al comma 1 e' inoltre temporaneamente assegnato il restante personale dei consorzi idraulici, in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1993, per l'assolvimento delle funzioni regionali di bonifica, con oneri a carico della funzione stessa. 4. Per l'assolvimento delle funzioni di cui sopra e fino alla costituzione dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 34/1994, gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad emettere ruoli di contribuenza con riferimento alle funzioni gia' esercitate dai soppressi consorzi idraulici di terza categoria. 5. All'inclusione di eventuali ulteriori consorzi idraulici di terza categoria di competenza regionale nell'allegato di cui al comma 1, provvede la giunta regionale attribuendo le relative funzioni al consorzio di bonifica, ovvero alla provincia, ovvero alla comunita' montana territorialmente competenti. Art. 59-ter. Norme transitorie per la manutenzione di altre opere idrauliche 1. Fino all'attuazione del capo II del titolo VII, nonche' dell'Art. 59 della presente legge, la manutenzione delle opere di regimazione idraulica, ricomprese nelle attivita' di cui all'Art. 2 e non di competenza dei gia' disciolti consorzi idraulici di terza categoria, e' attribuita al consorzio di bonifica o, in mancanza di questo, alla comunita' montana o, in mancanza anche di questa, alla provincia territorialmente competente. Alla individuazione delle opere e del relativo ente competente provvede la giunta regionale con propria deliberazione. 2. Gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati, previa determinazione dell'entita' della partecipazione pubblica e privata nella spesa occorrente per la manutenzione delle opere secondo lo spirito delle classificazioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, ad emettere ruoli di contribuenza per l'esercizio delle funzioni cosi' loro attribuite. Art. 60. Opere idrauliche, acquedotti e strade 1. Il compimento, la consegna, la manutenzione e la proprieta' delle opere idrauliche, delle strade e degli acquedotti, anche se realizzate ai sensi della presente legge, sono regolati dalle disposizioni vigenti che disciplinano tali opere. Art. 61. Norme finanziarie 1. Agli interventi finanziari previsti dalla presente legge ed individuati all'Art. 33, all'Art. 38, all'Art. 39, all'Art. 54 e all'Art. 56 si fa fronte, per l'esercizio 1995, con i fondi allocati nel bilancio regionale. 2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 3. Per l'anno 1994 restano salve le procedure di spesa previste all'art. 32 della legge regionale n. 83/1977. Art. 62. Abrogazioni 1. E' abrogata la legge regionale n. 83/1977 e successive modificazioni, salvo: a) l'Art. 3 e l'Art. 25, fino alla data della deliberazione di cui all'Art. 11, comma 4; b) l'Art. 28, comma 2, fino alla data d'istituzione dei nuovi consorzi di bonifica o di attribuzione delle relative funzioni all'ente competente ai sensi della presente legge; c) le disposizioni del titolo II fino alla individuazione degli enti competenti ad esercitare le funzioni dei consorzi di bonifica nei comprensori delimitati ai sensi della presente legge; d) l'Art. 32 e l'Art. 40 fino al 31 dicembre 1994. (Omissis).