Regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'Art. 2-ter della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonche' norme in materia di formazione professionale e personale regionale), stabilisce le procedure per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari, di seguito denominate quote, assegnate alla Regione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Art. 2. Assegnazione e ripartizione delle quote 1. La ripartizione tra le province delle quote assegnate alla Regione con comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' effettuata, con decreto, dal direttore del servizio lavoro della direzione centrale 1avoro formazione, universita' e ricerca, sentite le province, nel rispetto delle riserve per tipologie di lavoro e di nazionalita' contenute nella comunicazione ministeriale, nonche' delle eventuali riserve stabilite dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 3. 2. La ripartizione e' effettuata tenendo conto, quale criterio prioritario, del numero di lavoratori extracomunitari relativi alle domande di autorizzazione al lavoro pervenute a ciascuna provincia. 3. I decreti di ripartizione stabiliscono altresi', in relazione alla natura e alla consistenza numerica di ciascuna assegnazione di quote, le modalita' di effettuazione della ripartizione stessa. Art. 3. R i s e r v e 1. La giunta regionale, ove ricorrano particolari e motivate esigenze, anche rappresentate dalle province, puo' stabilire, fatte salve le eventuali riserve gia' previste dalla comunicazione ministeriale di cui all'Art. 2, comma 1, che parte delle quote assegnate, alla Regione sia riservata a determinati settori produttivi ovvero a determinate tipologie di lavoratori o di datori di lavoro determinandone la misura ed, eventualmente, la localizzazione. Art. 4. Restituzione delle quote 1. Il direttore del servizio lavoro, in o di richiesta di restituzione di quote inutilizzate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla restituzione secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra quote inutilizzate di ciascuna provincia e le quote complessivamente inutilizzate nel corso dell'anno fino al giorno della richiesta da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy