Regolamento  concernente  le  procedure  per  la  ripartizione tra le
province   delle   quote   di   ingresso   per  lavoratori  stranieri
                           extracomunitari

Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  Il  presente  regolamento,  adottato ai sensi dell'Art. 2-ter
della  legge  regionale  14 gennaio  1998,  n. 1 (Norme in materia di
politica  attiva  del  lavoro,  collocamento  e  servizi  all'impiego
nonche'  norme  in  materia  di  formazione professionale e personale
regionale),  stabilisce  le  procedure  per  la  ripartizione  tra le
province   delle   quote   di   ingresso   di   lavoratori  stranieri
extracomunitari,  di seguito denominate quote, assegnate alla Regione
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

                               Art. 2.
               Assegnazione e ripartizione delle quote

    1.  La  ripartizione  tra  le province delle quote assegnate alla
Regione  con comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' effettuata, con decreto, dal direttore del servizio lavoro
della  direzione  centrale  1avoro formazione, universita' e ricerca,
sentite  le  province,  nel  rispetto  delle riserve per tipologie di
lavoro  e di nazionalita' contenute nella comunicazione ministeriale,
nonche'  delle  eventuali riserve stabilite dalla giunta regionale ai
sensi dell'Art. 3.
    2.  La  ripartizione  e' effettuata tenendo conto, quale criterio
prioritario,  del  numero di lavoratori extracomunitari relativi alle
domande di autorizzazione al lavoro pervenute a ciascuna provincia.
    3.  I decreti di ripartizione stabiliscono altresi', in relazione
alla  natura  e alla consistenza numerica di ciascuna assegnazione di
quote, le modalita' di effettuazione della ripartizione stessa.

                               Art. 3.
                            R i s e r v e

    1.  La  giunta  regionale,  ove  ricorrano particolari e motivate
esigenze,  anche  rappresentate dalle province, puo' stabilire, fatte
salve   le   eventuali  riserve  gia'  previste  dalla  comunicazione
ministeriale  di  cui  all'Art.  2,  comma 1,  che  parte delle quote
assegnate,   alla   Regione   sia  riservata  a  determinati  settori
produttivi  ovvero  a determinate tipologie di lavoratori o di datori
di   lavoro   determinandone   la   misura   ed,   eventualmente,  la
localizzazione.

                               Art. 4.
                      Restituzione delle quote

    1.  Il  direttore  del  servizio  lavoro,  in  o  di richiesta di
restituzione  di quote inutilizzate da parte del Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali,  provvede  alla restituzione secondo la
percentuale  risultante  dalla  proporzione tra quote inutilizzate di
ciascuna provincia e le quote complessivamente inutilizzate nel corso
dell'anno  fino  al giorno della richiesta da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.

                               Art. 5.
                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy