Testo coordinato della legge regionale 31 maggio 2006, n. 28
(Disciplina delle attivita' estetica e di tatuaggio e piercing)
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. La presente legge disciplina le attivita' di estetica, intese
come prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo
umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne
l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso
l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi.
2. La presente legge disciplina inoltre le attivita' di tatuaggio
e piercing.
3. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti
del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed
intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di
scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e
perenni.
4. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte
del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di
diversa forma o fattura. Le attivita' di piercing del padiglione
auricolare sono disciplinate ai sensi dell'Art. 9.
5. Rientrano fra le attivita' di cui al comma 1 anche quelle
finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. Tali
finalita' sono perseguite esclusivamente con le metodiche consentite
dalla presente legge e con le attrezzature autorizzate ai sensi di
quanto previsto all'Art. 3.
6. La presente legge non si applica alle attivita' di medicina
estetica in quanto rientranti nell'esercizio della professione
medica.
Art. 2.
D i v i e t i
1. E' vietata la redazione e la prescrizione di diete; tale
attivita' e' riservata ai medici o ad altro personale
professionalmente qualificato e abilitato.
2. E' vietato l'esercizio dell'attivita' di estetica e di
tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio.
Art. 3.
Attrezzature e modalita' di svolgimento delle attivita' di estetica
1. Le attivita' di estetica, che hanno le finalita' di cui
all'Art. 1, comma 1, sono svolte da coloro che hanno conseguito la
qualifica professionale di estetista, ai sensi dell'Art. 10, mediante
tecniche manuali, con l'utilizzo di attrezzature di cui al comma 2,
nonche' con l'applicazione dei prodotti cosmetici cosi' come definiti
dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle
direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la
vendita di cosmetici), come da ultimo modificata dalla legge 1° marzo
2002, n. 39(5).
2. Le attrezzature utilizzabili per le attivita' di cui all'Art.
1, comma 1, con 1'esclusione del laser estetico e strumenti analoghi
a luce pulsata, nonche' quelle utilizzabili nelle attivita' di cui
all'Art. 1, comma 2, sono indicate in elenchi allegati al regolamento
di cui all'Art. 5, comma 1.
Art. 4.
Attivita' di tatuaggio e piercing
1. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del
piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza
il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore,
espresso secondo le modalita' indicate dal regolamento di cui
all'Art. 5, comma 1.
2. E' comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad
esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni
quattordici.
3. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche
nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai
sensi dell'Art. 5 del codice civile o in parti dove la
cicatrizzazione e' particolarmente difficoltosa. Le sedi anatomiche o
le parti sono indicate dal regolamento di cui all'Art. 5, sentito il
Consiglio sanitario regionale.
4. I clienti sono informati sui rischi legati all'esecuzione e
sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del
piercing, secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui
all'Art. 5.
Art. 5.
Funzioni della Regione. Regolamento regionale
1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana,
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
un regolamento che disciplina:
a) i requisiti minimi strutturali, gestionali ed
igienico-sanitari delle attivita' di cui all'Art. 1;
b) le modalita' di utilizzo delle attrezzature;
c) le modalita' di espressione del consenso di cui all'Art. 4;
d) l'individuazione delle sedi anatomiche o parti di cui
all'Art. 4, comma 3;
e) le modalita' di svolgimento dei percorsi formativi e la
composizione delle commissioni di esame di cui all'Art. 10.
5) In effetti, la legge n. 713/1986, dopo la modifica del 2002, ha
subito altre tre leggi di modifica.
2. Al regolamento regionale sono allegati gli elenchi delle
attrezzature di cui all'Art. 3, comma 2.
3. Con riferimento alle attivita' di piercing e tatuaggio, fermo
restando quanto disposto al comma 1, il regolamento regionale detta i
requisiti minimi igienico-sanitari di immediata applicazione dalla
vigenza del regolamento.
Art. 6.
Funzioni dei comuni. Regolamenti comunali
1. I comuni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
regolamento regionale, ad adeguare i propri regolamenti alla presente
legge e al regolamento regionale.
2. Il regolamento comunale disciplina:
a) i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di
gestione delle attivita' di cui all'Art. 1;
b) le modalita' e le procedure, comprensive dei termini, per il
rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza
dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita';
c) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti
previsti per l'esercizio delle attivita'.
Art. 7.
Autorizzazione all'esercizio delle attivita'
1. L'esercizio delle attivita' di cui all'Art. 1 e' autorizzato
dal comune ove si svolge l'attivita' (sede operativa).
2. Il comune, esperiti gli accertamenti, rilascia
l'autorizzazione, con provvedimento comunicato al richiedente nei
termini indicati dal regolamento comunale, di cui all'Art. 6.
3. Entro lo stesso termine e' comunicato l'eventuale diniego
dell'autorizzazione.
Art. 8.
Esercizio delle attivita'
1. Coloro che esercitano personalmente, professionalmente ed in
qualita' di titolare le attivita' di estetica e di tatuaggio e
piercing, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4
della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato),
come da ultimo modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, sono
tenuti ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane.
2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di societa',
anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano
professionalmente l'attivita' di estetica e tatuaggio e piercing
devono essere in possesso della qualifica professionale di cui
all'Art. 10.
3. Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i
dipendenti che esercitano professionalmente l'attivita' di estetica e
di tatuaggio e piercing, devono essere comunque in possesso della
qualifica professionale di cui all'Art. 10.
4. Alle imprese artigiane esercenti l'attivita' di estetica, che
vendono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo
svolgimento della propria attivita', al solo fine della continuita'
dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative
al possesso dei requisiti soggettivi ed autorizzativi previste dalle
leggi regionali per la disciplina del commercio in sede fissa.
5. Gli esercizi commerciali che svolgono in forma prevalente la
vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attivita' di
estetica a condizione che si adeguino al regolamento comunale, di cui
all'Art. 6, e che gli addetti allo svolgimento di tale attivita'
siano in possesso della qualifica professionale prevista all'Art. 10.
Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione
all'albo provinciale delle imprese artigiane.
6. L'attivita' di estetica puo' essere svolta anche unitamente
all'attivita' di barbiere o di parrucchiere in forma di imprese,
esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di
societa' previste dall'Art. 3, comma 2, della legge n. 443/1985. In
tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attivita' devono
essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per
l'esercizio delle rispettive attivita'. L'attivita' di estetica e'
svolta nel rispetto del regolamento comunale di cui all'Art. 6.
7. L'attivita' di estetica puo' essere svolta presso il domicilio
dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente
in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento
comunale di cui all'Art. 6.
Art. 9.
Piercing del padiglione auricolare
1. Per l'esecuzione di piercing del padiglione auricolare sono
valide le disposizioni di cui all'Art. 4.
2. Per effettuare piercing del padiglione auricolare non e'
richiesta autorizzazione; i soggetti interessati all'attivita' devono
darne comunicazione al comune competente per territorio trenta giorni
prima dell'avvio della medesima.
3. I piercing del padiglione auricolare sono effettuati in locali
o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che
garantiscono la sterilita' del procedimento.
4. I requisiti per garantire quanto previsto dal comma 3 sono
stabiliti con il regolamento regionale, di cui all'Art. 5.
Art. 10.
Percorsi e requisiti formativi
1. I percorsi formativi per coloro che esercitano le attivita' di
estetica e di tatuaggio e piercing(1), sono predisposti nell'ambito
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) come da ultimo
modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65(6), e degli
atti attuativi della stessa:
1-bis.(2) Per coloro che esercitano attivita' di estetica come
lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento
regionale di cui all'Art. 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto
a chi esercita l'attivita' come lavoratore dipendente.
2. I percorsi formativi per le attivita' di estetica e per
l'attivita' di tatuaggio e piercing sono distinti e devono garantire
il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli
aspetti igienico sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di
infezione e di danno all'apparato cutaneo, che possono derivare
dall'effettuazione delle tecniche in questione.
3. Il regolamento regionale, di cui all'Art. 5, disciplina, ai
fini del conseguimento della qualifica di estetista e del
conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing o
tatuaggio(3), la durata, le materie di insegnamento e le modalita'
dei rispettivi percorsi formativi, l'attivita' lavorativa svolta ai
fini del conseguimento della qualifica di estetista, la composizione
delle commissioni per il superamento dell'esame di cui al comma 5,
secondo quanto previsto dagli articoli 80, 81 ed 82 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto
2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale
26 luglio 2002, n. 32, «Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale, lavoro»).
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il regolamento
regionale, di cui all'Art. 5, prevede percorsi formativi abbreviati
per coloro che, pur in possesso della qualifica di estetista,
intendono conseguire la qualifica di tecnico qualificato in piercing
o tatuaggio(3).
1) Parole soppresse con legge regionale n. 62/2006, Art. 1, comma 1.
6) In effetti, la legge regionale n. 32/2002, dopo la modifica del
2003, ha subito altre tre leggi di modifica.
2) Comma aggiunto con legge regionale n. 62/2006, Art. 1, comma 2.
3) Parole cosi' sostituite con legge regionale n. 62/2006, Art. 1,
comma 3.
5. Al termine dei percorsi formativi, di cui ai commi 3 e 4, e'
previsto il superamento di un esame per il conseguimento della
relativa qualifica professionale.
5-bis.(4) La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della
presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione
stabiliti dalle leggi statali.
6. Coloro che esercitano attivita' di estetica e di tatuaggio e
piercing partecipano periodicamente ad attivita' di aggiornamento,
cosi' come disciplinate dal regolamento regionale, di cui all'Art. 5.
Art. 11.
Vigilanza e controllo
1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in
ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attivita'
previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale.
L'azienda unita' sanitaria locale (di seguito denominata azienda
U.S.L.) esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al
rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
2. Nel caso di carenze, l'azienda U.S.L. indica gli adeguamenti
necessari e provvede ai sensi dei regolamenti regionale e comunale.
3. L'azienda U.S.L. sospende l'attivita' nel caso di gravi
carenze igienico-sanitarie, dandone immediata comunicazione al
comune.
4. Il comune sospende l'attivita' qualora siano venuti meno i
requisiti di cui alla presente legge ed ai relativi regolamenti
attuativi.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il comune diffida gli
interessati ad adeguarsi secondo le procedure e il termine stabiliti
dal regolamento comunale.
6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il
comune dispone la chiusura dell'attivita' in caso di gravi carenze
igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti dal regolamento
comunale.
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Chiunque esercita l'attivita' in assenza della autorizzazione
di cui all'Art. 7 e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da Euro 2.000,00
a Euro 10.000,00.
2. Chiunque esercita l'attivita' senza il possesso dei requisiti
formativi di cui all'Art. 10 e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da Euro
3.000,00 a Euro 15.000,00.
3. Chiunque esercita l'attivita' senza il possesso dei requisiti
igienico sanitari di cui ai regolamenti indicati agli articoli 5 e 6,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede
dell'attivita' di una somma da Euro 3.000,00 a Euro 15.000,00.
4. Chiunque nell'esercizio dell'attivita' utilizzi il laser
estetico o strumenti analoghi a luce pulsata, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita'
di una somma da Euro 3.000,00 a Euro 15.000,00 e con la confisca
amministrativa dell'attrezzatura. Nel caso di reiterazione della
violazione il comune sospende l'autorizzazione per un periodo da sei
mesi ad un anno.
5. Chiunque esegua tatuaggi o piercing a minori di anni 14, ad
esclusione del piercing auricolare, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una
somma da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00 e con la sospensione
dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno.
6. Chiunque esegua tatuaggi o piercing a minori di eta' in
assenza del consenso di cui all'Art. 4, comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita'
di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00.
7. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui
ai commi 1, 2, 3 e 6, il comune revoca l'autorizzazione e dispone la
cessazione dell'attivita'.
8. Chiunque esegua tatuaggi o piercing nelle sedi anatomiche di
cui all'Art. 4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da Euro 2.000,00
a Euro 10.000,00.
4) Comma aggiunto con legge regionale n. 62/2006, Art. 1, comma 4.
9. Chiunque esercita l'attivita' di tatuaggio e piercing in forma
itinerante o di posteggio e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da Euro
1.000,00 a Euro 5.000,00.
10. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui
alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia
di sanzioni amministrative).
Art. 13.
Norme transitorie e finali
1. Le qualifiche di estetista conseguite ai sensi della legge
regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attivita' di
estetista) come modificata dalla legge regionale 23 marzo 2001, n. 14
(legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 «Disciplina dell'attivita' di
estetista» modifiche. Riesame), hanno validita' per l'esercizio di
tutte le attivita' di estetica ad eccezione delle attivita' di
tatuaggio e piercing.
2. I percorsi formativi iniziati ma non conclusi all'entrata in
vigore del regolamento regionale di cui all'Art. 5 continuano a
svolgersi con le procedure previste dalla legge regionale n. 74/1994
fino alla loro conclusione.
3. Ferma restando l'immediata applicazioni delle disposizioni di
cui agli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, coloro che alla data di
entrata in vigore della presente legge esercitano attivita' di
tatuaggio e piercing, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni
della presente legge e del regolamento regionale, per le parti
attuative di quanto disposto all'Art. 5, comma 3, entro il termine di
centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale.
4. Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in
vigore del regolamento regionale di cui all'Art. 5, coloro che, alla
stessa data, esercitano attivita' di tatuaggio ed attivita' di
piercing senza una specifica qualificazione professionale, possono
continuare dette attivita' trasmettendo, entro un anno dall'entrata
in vigore del regolamento regionale, il certificato d'iscrizione al
percorso formativo d'interesse al comune competente al rilascio
dell'autorizzazione per l'attivita', cui dovra' seguire, nei quattro
anni successivi l'attestazione dell'avvenuta acquisizione della
qualifica. A seguito della mancata trasmissione nei termini, previa
diffida a provvedere, il comune dispone la cessazione dell'attivita'.
Art. 14.
Abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui
all'Art. 5, comma 1, sono abrogate:
a) legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina
dell'attivita' di estetista);
b) legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (legge regionale
17 ottobre 1994, n. 74 «Disciplina dell'attivita' di estetista»
Modifiche. Riesame).
2. Dalla stessa data cessa di avere applicazione nel territorio
della Regione Toscana la legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina delle
attivita' di estetista).
Art. 15.
Applicabilita' delle norme
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data
di entrata in vigore del regolamento regionale, di cui all'Art. 5, ad
esclusione degli articoli 2 e 4, comma 2, d'immediata applicazione.
Art. 16.
Clausola valutativa
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la
giunta regionale rende conto al consiglio regionale sullo stato di
attuazione della legge.
2. La giunta regionale trasmette alla commissione consiliare
competente una relazione basata sui seguenti elementi informativi:
a) rilevazione del numero degli operatori esercenti le
attivita' di tatuaggio e piercing e la loro ubicazione;
b) numero dei regolamenti comunali adottati.