Allegato Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento definisce i requisiti, le condizioni, i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca previsti dall'Art. 23 della legge regionale io novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) in conformita' alla «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 323 del 30 dicembre 2006. Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento e nel rispetto dell'Art. 2, comma 2, della legge regionale n. 26/2005, si intende per: a) elevato impatto sistemico: la capacita' di incidere in modo significativo sulle attivita' e sulle relazioni dei soggetti che interagiscono nel sistema misurabili in termini di sviluppo e sostenibilita' - intesi come miglioramento della diffusione della conoscenza generale, superamento di un'inadeguata e imperfetta distribuzione di risorse umane e finanziarie, maggiore coordinamento delle attivita' dei soggetti che interagiscono nel sistema, aumento di competenze, immagine, motivazione, ritorni finanziari e occupazione - estesi e persistenti; b) ricerca: 1. la ricerca scientifica o fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 2. la ricerca applicata o industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di' tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; c) diffusione dei risultati della ricerca: la divulgazione dei risultati con mezzi idonei a raggiungere un livello di informazione e di conoscenza su larga scala, ivi compresi l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. In particolare, sono considerati mezzi idonei i convegni tecnici o scientifici, la pubblicazione in riviste tecniche e scientifiche o l'inserimento in banche dati di libero accesso - in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti - oppure il software gratuito od open source, nonche' l'inserimento nella banche dati dei raggruppamenti costituenti la rete regionale dell'innovazione di cui all'Art. 25 della legge regionale n. 26/2005; d) trasferimento tecnologico: il trasferimento di conoscenze e di tecnologie di carattere non economico tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione. Affinche' il trasferimento possa ritenersi di carattere non economico devono verificarsi entrambe le seguenti condizioni: 1) tutti i redditi provenienti dalle attivita' di trasferimento sono reinvestiti nelle attivita' principali dei beneficiari; 2) il trasferimento e' di natura interna, cioe' la gestione della conoscenza dei beneficiari e' svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un beneficiario o congiuntamente con altri beneficiari; e) sede, la sede principale o operativa in cui si svolge in modo effettivo e continuativo l'attivita' oggetto del contributo; f) collaborazione: la situazione, oggetto di uno specifico accordo contente quanto previsto dall'Art. 4, comma 3, in cui due o piu' partner, dei quali almeno uno appartenente ai beneficiari previsti dall'Art. 3, partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi ed i risultati; g) progetti congiunti: progetti presentati da almeno due beneficiari previsti dall'Art. 3, comma i, che intendano costituire un'associazione temporanea di scopo. I progetti congiunti possono essere svolti in collaborazione con soggetti diversi dai beneficiari di cui all'Art. 3; h) cofinanziamento: costo afferente al progetto non oggetto di contributo. La collaborazione di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, comma 3, lettere c) d) e) e f), e' sempre considerata prestata a titolo di cofinanziamento. li' cofinanziamento puo' essere in denaro o in natura; i) costo totale: valore complessivo del progetto, indipendentemente dalla natura dei costi e dei soggetti a cui sono imputabili le spese; l) costo ammissibile: rispetto al valore complessivo del progetto, e' il valore riferito alle sole voci di spesa elencate all'Art. 8, come definite dallo stesso articolo e con le caratteristiche e nella misura ivi previste. Il costo ammissibile e' pertanto uguale o inferiore al costo totale; m) costo non ammissibile: rispetto al valore complessivo del progetto, e' il valore che non puo' essere riferito alle voci di spesa elencate all'Art. 8 del regolamento, cosi' come definite dallo stesso articolo e con le caratteristiche e nella misura ivi previste. Il costo non ammissibile e' uguale o inferiore al costo totale. La somma del costo ammissibile e del costo non ammissibile corrisponde al costo totale; n) costo ammesso: valore ammesso a contributo regionale. E' pari al costo ammissibile al netto del cofinanziamento da chiunque prestato eccedente il costo non ammissibile. Il costo ammesso puo' essere uguale o inferiore al costo ammissibile; o) costo finanziato: valore finanziato da contributo regionale. li' costo finanziato puo' essere uguale o inferiore al costo ammesso e coincide con il valore del contributo regionale. Art. 3. requisiti dei beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti: a) universita'; b) enti pubblici di ricerca; c) consorzi; d) societa' consortili; e) associazioni; f) fondazioni. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare dei contributi in forma individuale o in forma congiunta, in quest'ultimo caso attraverso la costituzione di un'associazione temporanea di scopo mediante la stipula di un atto pubblico avente ad oggetto un contratto di mandato speciale con rappresentanza. 3. I beneficiari devono possedere, oltre ai requisiti previsti dall'Art. 23 della legge regionale n. 26/2005, i seguenti requisiti: a) avere quale finalita' principale lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e la diffusione dei risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; b) non avere scopo di lucro; c) reinvestire tutti gli utili interamente nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei risultati della stessa o nell'insegnamento; d) non svolgere attivita' economica consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato; e) avere sede principale o operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia; f) non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera d), possono beneficiare dei contributi, limitatamente alle attivita' non economiche, i soggetti svolgenti anche attivita' di natura economica purche', per evitare sovvenzioni incrociate dell'attivita' economica, siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le attivita' economiche e non economiche devono essere chiaramente distinte; b) i costi relativi alle attivita' economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti; c) i finanziamenti relativi alle attivita' economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti. 5. Le imprese in grado di esercitare un'influenza sui soggetti di cui al comma 1 non devono godere di alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca del soggetto medesimo ne' ai risultati prodotti. 6. La natura giuridica dei beneficiari ed il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento sono dimostrati dall'atto costitutivo, dallo statuto e dai bilanci dei medesimi nonche' dalle delibere o dai verbali degli organi di amministrazione dai quali si desuma la composizione degli stessi, del capitale sociale, del patrimonio associativo o del fondo comune. Se il possesso di alcuni dei requisiti e delle condizioni non e' attestato da tali atti ovvero non emerge con chiarezza dagli stessi, possono essere prodotte, nei casi e nelle forme consentiti dalla legge, dichiarazioni sostitutive di atto notorio o dichiarazioni sostitutive di certificazione. Art. 4. Requisiti dei progetti 1. Sono finanziabili i progetti riguardanti: a) la ricerca scientifica; b) la ricerca applicata; c) la diffusione dei risultati della ricerca. 2. I progetti di cui al comma 1 devono altresi' possedere i seguenti requisiti: a) essere di elevato impatto sistemico per almeno uno dei seguenti settori: 1) settore produttivo; 2) settore del welfare; 3) settore della Pubblica amministrazione; b) essere realizzati, per almeno il 70 per cento delle attivita' previste, sul territorio regionale. La percentuale di attivita' svolta sul territorio regionale si misura sul costo totale del progetto; c) essere conformi alle priorita' individuate nel Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 26/2005 e richiamate nel decreto di cui all'Art. 1; d) se articolati in piu' fasi, le singole fasi progettuali devono riguardare, pur nel contesto di un quadro di riferimento generale, lotti di ricerca funzionalmente autonomi in grado di apportare risultati misurabili e significativi a prescindere dallo sviluppo di quelli successivi. Ciascuna fase puo' avere una durata massima annuale; e) se realizzati in collaborazione con soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, la collaborazione deve rispettare almeno una delle seguenti condizioni: 1) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprieta' intellettuale possono avere larga diffusione ed il beneficiario di cui all'Art. 3 e' titolare di tutti i diritti di proprieta' intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione. Per titolare di tutti i diritti si intende che il beneficiario gode pienamente dei vantaggi economici derivanti da detti diritti di cui mantiene il pieno godimento, in particolare il diritto di proprieta' e il diritto di concedere licenze. Queste condizioni possono essere soddisfatte anche se il beneficiario decide di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti compreso, in particolare, il diritto di cederli in licenza al suo partner nel progetto di collaborazione; 2) il beneficiario di cui all'Art. 3 riceve dai partner in collaborazione un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dall'attivita' dallo stesso svolta nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. li' contributo dei partner in collaborazione ai costi del beneficiario sara' dedotto da tale compenso. Per compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta' intellettuale si intende il compenso per il pieno vantaggio economico derivante da tali diritti. Tale condizione si ritiene soddisfatta se il beneficiario, in qualita' di venditore, negozia per ottenere il massimo beneficio al momento della conclusione del contratto; 3) tutti i diritti di proprieta' intellettuale sui risultati delle attivita' di ricerca e sviluppo, cosi' come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto. 3. La collaborazione progettuale di cui al comma 2, lettera e), deve risultare da uno specifico accordo, stipulato in forma scritta, riguardante i rapporti intercorrenti tra i partner e dal quale emerga espressamente il rispetto di almeno una delle condizioni di cui alla medesima lettera e) nonche' l'impegno del collaboratore a fornire al beneficiano di cui all'Art. 3 gli elementi necessari ai fini della rendicontazione della spesa. Art. 5. Durata dei progetti 1. I progetti di ricerca possono essere articolati in una, due o tre fasi. 2. Non sono ammissibili progetti di durata inferiore all'anno o superiore al triennio. Art. 6. Misura del contributo 1. Il contributo e' concesso per una sola fase nell'anno di riferimento. 2. Il contributo e' concesso nella misura del 100 per cento del costo ammesso. 3. Il contributo non puo' in ogni caso superare il seguente limite massimo: a) euro 200.000,00 per fase per progetti di ricerca; b) euro 15.000,00 per progetti di diffusione dei risultati della ricerca. 4. Il contributo e' calcolato sul costo ammissibile di cui all'Art. 8 al netto dell'eventuale cofinanziamento in denaro o in natura. 5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti, il contributo, diversamente da quanto previsto dal comma 2, puo' essere concesso per un importo inferiore al costo ammesso, a condizione che il beneficiario assicuri la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento, proprio, dei collaboratori o di altri soggetti, a copertura del costo totale del progetto. Art. 7. Criteri di priorita' e di valutazione 1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e punteggi: a) dichiarazione delle prospettive di impatto sistemico, fino ad un massimo di punti 55, sulla base dei seguenti parametri: 1) dichiarazione e descrizione dei risultati attesi, fino ad un massimo di punti 25, riferiti a: 1.1 nuove conoscenze finalizzate, prodotti, servizi, processi e metodi di lavoro misurabili in termini di vantaggi rispetto allo stato dell'arte; 1.2 brevetti esistenti o da realizzare; 2) dichiarazione e dimostrazione della competenze in ordine al raggiungimento dei risultati attesi, fino ad un massimo di punti 15 riferiti a: 2.1 valutazione del beneficiario, misurabile in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, analoghe attivita' gia' svolte con particolare riferimento a progetti UE ed a progetti finanziati dall'industria o dalla Pubblica amministrazione; 2.2 valutazione degli eventuali partner privati, misurabile in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, svolgimento di attivita' coerenti con i risultati ottenibili e vantaggi conseguibili; 2.3 valutazione degli eventuali partner pubblici, misurabili in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, svolgimento di attivita' analoghe che permettano l'utilizzo dei risultati e vantaggi conseguibili; 3) impatto sul territorio, fino ad un massimo di punti 15, riferiti a: 3.1 crescita di: conoscenza, immagine, motivazioni per ulteriori sviluppi, ritorni finanziari, occupazione, distintamente per il beneficiano, per gli eventuali partner privati, effettivi e potenziali, e per gli eventuali partner pubblici, effettivi e potenziali; 3.2 miglioramento della qualita' della vita, del lavoro, del benessere; b) numero di soggetti, fino ad un massimo di punti 10, sulla base dei seguenti parametri: 1) partecipanti in qualita' di beneficiari di cui all'Art. 3, fino ad un massimo di punti 5; 2) in collaborazione, diversi dai beneficiari di cui all'Art. 3, fino ad un massimo di punti 5; c) conformita' alle priorita' individuate nel Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 26/2005, fino ad un massimo di punti 35. 2. In caso di progetti a parita' di punteggio l'ordine di graduatoria e' determinato dall'applicazione successiva delle seguenti priorita': a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera a); b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera b); c) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera c); d) ordine cronologico di presentazione. Art. 8. Costi ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo i seguenti costi: a) costi di personale, interno ed esterno, in particolare costi per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purche' impiegati per il progetto di ricerca. Per personale ausiliario si intende il personale, addetto a coadiuvare il personale svolgente attivita' di ricerca adibito al progetto, con mansioni non di responsabilita'. I costi per il personale ausiliario non possono comunque superare il 20 per cento dei costi del personale. I costi del personale interno ed esterno sono ammissibili nel rispetto dei principi generali di diretta riferibilita', di stretta inerenza e di proporzionalita' dei costi rispetto all'attivita' finanziata; b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati sulla base dei regolamenti di contabilita' o della normativa civilistica o fiscale vigenti; c) costi delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, cosi' come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita' di ricerca; d) costi generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca; e) altri costi d'esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attivita' di ricerca; f) costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprieta' industriale: 1) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonche' i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione; 2) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni; 3) i costi sostenuti per difendere la validita' del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto. 2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' ammissibile solo se sostenuta dal beneficiario e se non e' da questi recuperabile. 3. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e' ammissibile esclusivamente in relazione alle retribuzioni del personale effettivamente adibito al progetto. 4. I costi progettuali sostenuti dai soggetti in collaborazione che non possiedono i requisiti di cui all'Art. 3, comma 3, lettere c), d), e) e f) non sono ammissibili a contributo. Art. 9. Costi del personale interno 1. I costi del personale interno si riferiscono alle seguenti tipologie: a) personale assunto con contratto a tempo indeterminato; b) personale assunto con contratto a tempo determinato; c) personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o contratto a progetto; d) personale con contratto di lavoro interinale. 2. Il rapporto intercorrente con il personale e' dimostrato attraverso la seguente documentazione: a) contratto di lavoro dal quale si ricavano tipologia e durata del rapporto; b) lettera d'incarico sottoscritta dal lavoratore e dal conferente l'incarico nella quale e' specificato il ruolo all'interno del progetto, il costo orario o giornaliero e l'impegno complessivo previsto; c) cedolini paga relativi al periodo rendicontato per le finalita' progettuali, con evidenza delle ore o giornate imputate al progetto e tabella esplicativa del calcolo del costo orario. 3. Il costo del personale dipendente e' individuato sulla base del compenso corrisposto rapportato al tempo d'impiego nel progetto sulla base della formula di cui al punto 1 dell'allegato A. Il compenso lordo da prendere a riferimento e' considerato su base mensile o annua ed e' comprensivo di oneri diretti, indiretti, trattamento di fine rapporto e contributi a carico del datore di lavoro. Possono essere presi in considerazione anche elementi accessori della retribuzione, quali straordinari o compensi incentivanti, purche' direttamente riferibili al progetto, congruamente proporzionali all'entita' dei costi complessivi rispetto all'attivita' finanziata e comunque non superiore al 20 per cento dei costi complessivi lordi del personale. 4. Nel caso in cui il personale sia parzialmente impiegato nel progetto, il beneficiario e' tenuto ad organizzare un sistema di rilevazione delle prestazioni effettuate che rilevi le ore o giornate lavorate, attraverso un foglio presenze con evidenza mensile ovvero con un sistema analogo, al fine di permettere un immediata quantificazione del tempo dedicato all'attivita' indicata in progetto. 5. Nel corso del progetto il beneficiario puo' sostituire il personale incaricato della realizzazione di una determinata operazione, purche' rimangano inalterati le finalita' e gli obiettivi preposti all'attivita' finanziata e sia assicurato il rispetto del budget finanziario previsto. Art. 10. Costi del personale esterno 1. I costi di personale esterno sono ammessi indipendentemente dalla tipologia contrattuale posta in essere. In particolare, sono ammessi i costi riconducibili a prestazioni d'opera occasionale, prestazioni professionali, assegni per borse di studio e di ricerca. 2. Il rapporto intercorrente con il personale e' dimostrato attraverso la seguente documentazione: a) documentazione attestante l'incarico attribuito al collaboratore esterno; b) contratto nel quale risulti esplicitato in dettaglio il tipo di prestazione o attivita' svolta, la durata temporale, la remunerazione, la quota attribuibile al progetto; c) fattura o ricevuta o parcella, corredata da specifica relazione sull'attivita' svolta; d) documentazione attestante il versamento degli oneri sociali e fiscali. 3. Il costo del personale esterno e' individuato sulla base della retribuzione lorda prevista, comprensiva degli oneri contributivi previdenziali a carico del datore di lavoro, ivi comprese le casse di categoria. 4. Il compenso riconosciuto ai collaboratori esterni deve risultare coerente e compatibile con il tipo di prestazione offerta, eventualmente desumibile da tariffari di categoria, e gli importi attribuibili al progetto sono quelli desunti dalla nota di debito o dalla fattura emessa dal soggetto percettore. 5. Possono essere ammessi in quota parte i costi del personale parzialmente impiegato nel progetto. In tal caso la documentazione attestante l'incarico attribuito al collaboratore esterno deve specificare la quota attribuibile al progetto. Art. 11. Costi del personale ausiliario 1. I costi del personale ausiliario sono ammissibili in misura ridotta comunque non superiore al 20 per cento dei costi complessivi lordi del personale. La necessita' del ricorso a tale tipologia di personale deve essere motivata e documentata in modo evidente ai fini della verifica della congruita' dei costi. Art. 12. Costi della strumentazione e delle attrezzature 1. Sono ammessi i soli costi per beni che rivestono carattere strumentale rispetto alla realizzazione del progetto, con esclusione di tutti i beni di impiego generico. Il costo per attrezzature e' ammesso solo se effettivamente collegato agli obiettivi del progetto e comprende anche i costi accessori, come, in particolare, il trasporto e l'installazione. 2. I costi sono ammessi a titolo di ammortamento nella misura e per il periodo in cui la strumentazione e le attrezzature sono utilizzate per il progetto di ricerca. 3. I costi sono documentati dalla fattura o ricevuta regolarmente quietanzata e dal libro dei beni ammortizzabili qualora il soggetto beneficiario ne abbia obbligo di tenuta. 4. Ai fini del presente regolamento ed indipendentemente dal sistema di contabilita' utilizzato dal soggetto beneficiario, per il calcolo dell'ammortamento si applicano i regolamenti di contabilita' e la normativa fiscale vigenti, con particolar riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modifiche, e al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, n. 93200 (Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e professioni), e successive modifiche. Ai sensi della normativa vigente, il computo dell'ammortamento puo' essere effettuato a partire dal momento di entrata in funzione del bene. Sono ammissibili ammortamenti accelerati e anticipati, secondo le condizioni previste dalla normativa vigente. Il beneficiario puo' non applicare la riduzione a meta' del coefficiente di ammortamento prevista dalla normativa fiscale vigente per il primo esercizio di ammortamento. I beni materiali di costo unitario non superiore a 516,46 euro (compresa l'IVA, se indetraibile) sono considerati interamente ammortizzati, a condizione che si tratti di acquisizione di attrezzatura completa. Sono interamente ammortizzabili i beni di importo superiore alla richiamata soglia di 516,46 euro se il beneficiario dimostra che detti beni esauriscono la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento del progetto finanziato. Il costo annuo, che deve essere proporzionalmente rapportato alle giornate di utilizzo nel progetto finanziato, e' pertanto determinato secondo la formula di cui al punto 2 dell'allegato A. 5. Dalla documentazione in possesso del soggetto beneficiario deve risultare l'esercizio di acquisto del bene, il momento di entrata in funzione dello stesso e il coefficiente di ammortamento applicato, con l'indicazione di eventuali ammortamenti accelerati o anticipati. 6. Sono ammessi costi relativi all'acquisto di beni usati purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) i beni sono accompagnati da un documento che ne specifica l'origine; b) i beni non hanno beneficiato, negli anni precedenti, di agevolazioni derivanti da contributi pubblici; c) il costo dei beni non eccede il valore di mercato ed e' comunque inferiore al prezzo del bene nuovo; d) le caratteristiche tecniche del bene soddisfano le norme e gli standard vigenti. 7. Sono ammessi costi per manutenzione e riparazione su beni propri, ai sensi della normativa vigente. Tali costi, se di natura incrementativa, sono soggetti ad ammortamento. I costi devono essere imputati ad incremento del costo del bene cui si riferiscono, e l'ammortamento deve essere effettuato sull'intero valore incrementato. Sono considerati costi incrementativi quelli che, a differenza dei costi di riparazione e manutenzione ordinaria, incrementano il costo del bene, comportando un accrescimento significativo e tangibile di produttivita' e di vita utile del cespite. 8. Sono ammessi costi per acquisto di licenze software e di hardware. In relazione ai costi sostenuti per l'acquisizione di licenze software, in considerazione della natura di immobilizzazioni immateriali rivestita da tali beni, i relativi costi sono assoggettati ad ammortamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni fiscali e contabili vigenti. Per le attrezzature informatiche possono essere utilizzate le seguenti aliquote di ammortamento annue: hardware: 33,33 per cento, software 50 per cento. Art. 13. Costi delle competenze tecniche e dei brevetti 1. I costi delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti sono ammessi nei limiti di quote di ammortamento annue in misura non superiore a 1/3 del costo per ciascuna annualita'. In caso di utilizzo di detti beni per periodi inferiori all'anno, si applicano, nel rispetto della proporzionalita', le modalita' di calcolo di cui all'Art. 12. 2. I costi sono dimostrabili attraverso fatture, ricevute o altra documentazione valida ai fini fiscali. Art. 14. Altri costi d'esercizio 1. I costi d'esercizio riguardano, in particolare, i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi. Detti costi devono essere direttamente imputabili all'attivita' di ricerca e pertanto sono esclusi i costi indiretti. Sono inoltre compresi: a) costi di manutenzione e riparazione ordinarie su beni propri: i costi di manutenzione e riparazione non incrementativi, sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali al fine di garantirne la vita utile prevista, nonche' la capacita' e produttivita' originarie, sono interamente ammortizzabili nell'esercizio, a condizione che sia dimostrata la stretta inerenza di tali costi al progetto in ottemperanza al principio di diretta riferibilita' dei costi all'attivita' finanziata; b) noleggio di strumentazione ed attrezzature: sono ammessi i costi relativi al noleggio di strumentazioni e attrezzature usate esclusivamente per l'attivita' oggetto del contributo ovvero di uso comune a piu' attivita'. Nel caso di uso comune a piu' attivita' il costo deve essere rapportato alle ore o giornate di utilizzo secondo la formula di cui al punto 3 dell'allegato A. L'importo annuale del noleggio non puo' superare il doppio della quota di ammortamento annuo, calcolata sul valore di mercato del bene documentato dal soggetto beneficiario attraverso una dichiarazione del fornitore attestante il predetto valore. Per frazioni di anno i valori vengono proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo; c) leasing: si considera altresi' ammissibile l'acquisizione di beni mobili strumentali mediante contratti di leasing, secondo la disciplina di seguito riportata. Nel caso di contratti di leasing che prevedono il riscatto da parte dell'utilizzatore o una durata contrattuale minima non inferiore al periodo di ammortamento previsto dalla normativa fiscale vigente, l'importo massimo ammissibile a contributo non deve superare il valore di mercato del bene, dichiarato dal soggetto concedente. Nel caso di contratti di leasing che non prevedono il patto di riscatto e la cui durata e' inferiore al periodo di ammortamento di cui sopra, i relativi canoni sono ammessi a condizione che il beneficiario dimostri la maggior convenienza economica rispetto a forme contrattuali alternative. Il beneficiario e' tenuto a dichiarare che e' stata valutata la possibilita' di forme contrattuali diverse e quindi la maggiore convenienza economica del leasing. In ogni caso, l'importo annuale dei canoni ammissibile a contributo non puo' superare il doppio della quota di ammortamento annuo, calcolata sul valore di mercato del bene. Per frazioni di anno i valori vengono proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo. Per entrambe le tipologie di leasing, tutti gli altri costi eventualmente sostenuti dai beneficiari relativamente al contratto non costituiscono costi ammissibili. In tal senso, nel contratto di leasing dovra' essere specificato il valore di mercato del bene e l'importo relativo agli interessi e ad altri oneri contrattuali. In presenza di strumentazioni o attrezzature di uso comune a piu' attivita', e' rendicontabile esclusivamente la quota di costi direttamente riferibili al progetto finanziato. Per la determinazione dell'importo rendicontabile, si rimanda alla formula sopraindicata in relazione al calcolo dei costi sostenuti per il noleggio; d) affitto di beni immobili: nel caso di affitto di beni immobili, il costo rendicontabile deve essere rapportato al periodo di effettivo utilizzo del bene, come dalla formula riportata al punto 4 dell'allegato A. Qualora l'immobile in locazione non sia interamente utilizzato ai fini dell'intervento finanziato, l'importo ottenuto dall'applicazione della precedente formula deve essere rapportato al numero di metri quadri effettivamente utilizzati con riferimento all'attivita' finanziata secondo la formula di cui al punto 5 dell'allegato A; e) costi di materiali e forniture: non possono essere ricondotti a tale voce i beni che non esauriscano la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento del progetto finanziato. In tal caso detti costi vanno compresi nella categoria costi della strumentazione e delle attrezzature e assoggettati ad ammortamento. Ai fini della collocazione dei beni nella corretta tipologia di costi, si tiene conto della natura del bene e del suo valore unitario. In particolare, e' considerato materiale e fornitura un bene il cui valore unitario non supera 516,46 euro. Al fine dell'ammissibilita' del costo, dalla documentazione giustificativa deve risultare l'importo unitario dei singoli beni, evitando l'indicazione di importi aggregati, ovvero detto importo dovra' risultare da un prospetto di elencazione dei singoli beni; f) costi per viaggi, pernottamenti e pasti: tra gli altri costi d'esercizio sono considerati ammissibili anche i costi sostenuti per viaggi, pernottamenti e pasti, purche' strettamente connessi alla realizzazione dell'attivita' di ricerca. A titolo esemplificativo rientrano nella voce di costo i viaggi per partecipare a riunioni, comitati, seminari, azioni informative, di pubblicizzazione degli interventi e di formazione del personale coinvolto nel progetto di ricerca. I costi devono essere adeguatamente documentati attraverso fatture o ricevute ed essere supportati da una relazione sulla missione da cui risultino i nominativi dei partecipanti, che possono consistere solo in personale effettivamente impiegato nel progetto, il motivo della missione, il luogo, la durata, il dettaglio dei costi imputati distinti in viaggi, pernottamenti e pasti. Deve inoltre essere conservata la documentazione originale comprovante il costo sostenuto e coerente con quanto riportato dai documenti di cui sopra, tra cui, in particolare, i biglietti di viaggio e le fatture o ricevute intestate di alberghi o ristoranti; g) costi per la realizzazione di incontri, convegni e seminari: rientrano in questa tipologia tutti i costi sostenuti per l'organizzazione e la realizzazione di convegni o seminari, sempre che tali attivita' siano direttamente collegate al progetto di ricerca approvato. Per ogni evento devono essere chiaramente indicati lo scopo, il gruppo di persone partecipanti, la localizzazione, la durata, il numero di partecipanti, le lingue per le quali e' eventualmente effettuato il servizio di traduzione. A tale tipologia di costo sono riconducibili, in particolare, spese per catering, traduzioni, affitto sala ed equipaggiamenti, interpretariato, inviti. A dimostrazione del costo sostenuto il beneficiario e' tenuto a conservare le fatture o ricevute originali, copia degli inviti, lista dei partecipanti, copia del materiale distribuito ai partecipanti. In caso di prestazioni rese da personale si richiamano le disposizioni relative al personale, ed in particolare il beneficiario e' tenuto a conservare il contratto nel quale risulti esplicitato in dettaglio il tipo di prestazione o attivita' svolta, la durata temporale, la remunerazione, la quota attribuibile al progetto, fattura o ricevuta o parcella, documenti attestanti il versamento degli eventuali oneri sociali e fiscali, in quanto ammissibili; h) costi per pubblicita' ed altre attivita' di divulgazione: le attivita' relative all'informazione sono ammissibili se direttamente collegate agli obiettivi del progetto. Le attivita' rendicontabili consistono, in particolare, in spazi informativi sui mass media, conferenze stampa, pubblicazioni riguardanti conferenze e seminari, pubblicazioni coerenti allo svolgimento o ai risultati della ricerca, brochure contenenti informazioni generali sul progetto, video presentazioni sulle attivita' svolte. La documentazione per la verifica dell'ammissibilita' dei costi deve comprendere, oltre alla documentazione relativa all'effettuazione della spesa, anche una copia del materiale promozionale o informativo prodotto. Art. 15. Costi generali supplementari 1. I costi generali derivanti dal progetto di ricerca devono essere direttamente imputabili all'attivita' di ricerca e pertanto sono esclusi da tale tipologia i costi indiretti, I costi appartenenti a tale gruppo sono ammissibili purche' congruamente proporzionati alla realizzazione del progetto e comunque in misura non superiore al 5 per cento dei costi complessivi. Rientrano in questa categoria tutti i costi pagati a fornitori esterni, in particolare spese postali, telefoniche, fax, fotocopie, beni di consumo, cancelleria, purche' direttamente imputabili al progetto di ricerca. 2. Non sono ammessi costi generali supplementari calcolati forfetariamente come percentuale dei costi complessivi ovvero costi determinati pro quota sulla base di sistemi di calcolo. 3. Sono ammissibili i costi sostenuti per garanzie fidejussorie fornite da banche o da altri istituti finanziari. Art. 16. Costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprieta' industriale 1. I costi devono essere sostenuti nel periodo di svolgimento del progetto e dimostrabili attraverso idonea documentazione. Art. 17. Riparto delle risorse e termini di presentazione delle domande 1. Annualmente e' stabilito, nell'ambito della disponibilita' finanziaria, il riparto delle risorse da utilizzare: a) per il finanziamento dei nuovi progetti nell'annualita' di riferimento; b) per il finanziamento della prosecuzione dei progetti gia' approvati ed avviati nelle annualita' precedenti. 2. Il riparto deve in ogni caso prevedere la destinazione prioritaria delle risorse al finanziamento delle fasi successive alla prima dei progetti di cui al comma 1, lettera b). 3. Nel caso in cui, a seguito del parere negativo di cui all'Art. 23 circa il monitoraggio e lo stato di avanzamento, si rendessero disponibili risorse inizialmente destinate ai progetti di cui al comma 1, lettera b), le stesse sono destinate, con successivo atto, al finanziamento di progetti nuovi presenti nella graduatoria di cui all'Art. 19, comma 6. 4. Con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca sono individuati per l'annualita' di riferimento il termine iniziale e finale di presentazione delle domande, il numero massimo di domande presentabili da ciascun soggetto e le modalita' di presentazione delle stesse, sono approvate la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo e le eventuali note esplicative e sono poste le eventuali ulteriori condizioni da rispettare ai fini della concessione del contributo. Art. 18. Domanda di contributo 1. La domanda di contributo e' presentata in conformita' e nel rispetto di quanto previsto con il decreto di cui all'Art. 17 ed entro il termine dallo stesso indicato. 2. La domanda e' sottoscritta dal legale rappresentante dei beneficiari e, in caso di progetti realizzati in forma congiunta, dal legale rappresentante di ogni beneficiario che intende costituirsi in associazione temporanea di scopo. La domanda puo' essere sottoscritta da soggetto munito di mandato e dei poteri di firma. 3. La domanda riguardante progetti che prevedano una collaborazione con soggetti diversi dai beneficiari e' sottoscritta, ai sensi e con le modalita' di cui al comma 2, esclusivamente dai soggetti beneficiari ed e' corredata da copia dell'accordo di collaborazione di cui all'Art. 4, comma 3. 4. La domanda deve contenere: a) la denominazione o ragione sociale del richiedente o dei richiedenti con l'indicazione del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di firma; b) la ragione o denominazione sociale degli eventuali soggetti in collaborazione; c) nel caso di progetti congiunti, una dichiarazione di impegno alla costituzione di un'associazione temporanea di scopo entro il termine di 45 giorni dalla concessione, qualora la stessa non sia gia' stata costituita; d) le fasi progettuali e la relativa durata; e) l'ammontare del contributo richiesto per ciascuna fase progettuale. 5. In ogni caso, la domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento. 6. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) l'elaborato progettuale dal quale emergano con chiarezza gli elementi di cui all'Art. 7 posseduti dal progetto, gli obiettivi ed i risultati da raggiungere alla conclusione del progetto e, nel caso di progetti articolati in piu' fasi, alla conclusione di ciascuna fase progettuale; b) un prospetto dei costi del progetto con l'indicazione del cofinanziamento; c) l'accordo di collaborazione, se prevista; d) l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di scopo, in caso di progetti congiunti e se gia' esistente; e) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'Art. 3; f) una dichiarazione attestante la presenza dell'eventuale cofinanziamento e l'indicazione del soggetto cofinanziatore. 7. Ogni beneficiario puo' presentare il numero massimo di domande individuato nel decreto di cui all'Art. 17, comprese quelle riguardanti i progetti congiunti. 8. Ogni domanda puo' contenere un solo progetto. Art. 19. Procedimento per l'approvazione dei progetti e la concessione del contributo 1. La direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca, di seguito denominata direzione, effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata. 2. In caso di necessita' la direzione richiede per una sola volta documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'esclusione. 3. La selezione dei progetti e' effettuata dalla direzione mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifica graduatoria, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e dei criteri di cui all'Art. 7. 4. L'assenza di uno o piu' dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 comporta l'esclusione del progetto. 5. Sono approvati i progetti ai quali e' attribuito un punteggio pari almeno a 20 punti. 6. La graduatoria indica: a) i progetti approvati e finanziabili; b) i progetti approvati ma non finanziabili per carenza di risorse; c) i progetti non approvati e la relativa motivazione. 7. L'atto di approvazione della graduatoria e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 8. Il contributo e' concesso secondo l'ordine di graduatoria nei limiti delle risorse annue disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all'Art. 9, con decreto del direttore del servizio competente, previo accertamento, nei casi previsti, circa l'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia e previa acquisizione, nel caso di prevista concessione di un contributo per un importo inferiore all'ammontare richiesto nella domanda per l'annualita' di riferimento, di una dichiarazione di impegno ad assicurare la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento, a copertura del costo totale del progetto. 9. Nel caso di progetti approvati articolati in piu' fasi, la concessione del contributo riguarda esclusivamente la prima fase progettuale. I contributi relativi alle fasi successive sono concessi previo monitoraggio ed a condizione che vi sia una valutazione positiva sullo stato di avanzamento del progetto ai sensi dell'Art. 23. 10. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse dell'annualita' di riferimento nei limiti della disponibilita' di bilancio in relazione al patto di stabilita' e crescita e secondo quanto disposto dal decreto di cui all'Art. 17. 11. Qualora si rendano disponibili risorse derivanti dagli accertamenti e dalle verifiche di cui al comma 8 nonche' da revoche, annullamenti o rinunce ai contributi concessi, con apposito atto si procede allo scorrimento della graduatoria. Art. 20. Erogazione del contributo in via anticipata 1. L'erogazione del contributo puo' avvenire in via anticipata in misura non superiore al settanta per cento del costo finanziato con riguardo all'annualita' di riferimento. 2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo e' erogato al soggetto capofila che provvedera' al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa. 3. La concessione a soggetti privati dell'anticipazione sul contributo e' subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), e successive modifiche, ed a condizione che sia dimostrato lo stato di avanzamento dei lavori. 4. L'erogazione del contributo in via anticipata tiene conto dei limiti di disponibilita' di bilancio, correlati al patto di stabilita e crescita. Art. 21. Rendicontazione 1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari, ai sensi dell'Art. 23, comma 6, della legge regionale n. 26/2005, devono presentare, entro 150 giorni dalla conclusione del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attivita' per la quale l'incentivo e' stato erogato e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. A tale dichiarazione e' allegato un prospetto riepilogativo dei costi sostenuti da cui si evince il rispetto dei vincoli e dei requisiti per l'ammissibilita' dei costi previsti dal presente regolamento. 2. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente rideterminato. 3. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all'anticipazione gia' erogata i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente. 4. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste dal regolamento, previa comunicazione e successivo eventuale assenso scritto dell'Amministrazione regionale, pena la rideterminazione ed eventuale riduzione del contributo, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate al progetto tali da alterare significativamente gli obiettivi preposti all'attivita' finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima. 5. E' ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purche' presentata prima della scadenza dello stesso. Art. 22. Erogazione a consuntivo i. Fermo restando quanto disposto dall'Art. 21, commi 2 e 3, il contributo o, nel caso di erogazione in via anticipata di cui all'Art. 20, il saldo dello stesso, viene erogato successivamente alla presentazione del rendiconto e previa presentazione di una relazione attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi di impatto sistemico di cui all'Art. 7, comma 1, lettera a), come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo. 2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo e' erogato al soggetto capofila che provvedera' al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa. 3. L'erogazione del contributo tiene conto dei limiti di disponibilita' di bilancio, correlati al patto di stabilita' e crescita. Art. 23. Monitoraggio, concessione ed erogazione dei contributi per fasi successive alla prima 1. Nel caso di progetti articolati in piu' fasi, ai fini della concessione dei contributi relativi alle fasi successive alla prima, le attivita' progettuali svolte sono sottoposte a monitoraggio da parte della direzione. 2. I contributi relativi alle fasi successive sono concessi a condizione che il monitoraggio e la valutazione circa lo stato di avanzamento delle attivita' progettuali, effettuato sulla base della relazione di cui all'Art. 14, comma 1, abbiano avuto esito positivo. Ai fini della valutazione si tiene conto dello scostamento tra risultati programmati e risultati raggiunti. 3. Ai fini della concessione e dell'erogazione si applicano, in particolare, gli articoli 19, 20, 21 e 22. Art. 24. Vincolo di destinazione 1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per tutto il ciclo di vita del progetto di ricerca a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione. Art. 25. Obblighi dei beneficiari 1. L'Amministrazione provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi. 2. Ai fini di cui al comma 1, e' richiesta annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. 3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli. Art. 26. Ispezioni e controlli 1. L'Amministrazione regionale puo' disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Art. 27. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, i requisiti di cui all'Art. 4, comma 2, lettera c), riguardanti la conformita' alle priorita' individuate nel programma di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 26/2005 che i progetti devono possedere sono i seguenti: a) essere cofinanziati; b) essere riconducibili a filoni di ricerca esistenti, di interesse innovativo a livello europeo, nazionale e locale; c) avere un oggetto riconducibile ad abilita', esperienze e capacita' gia' presenti sul territorio individuate nel Programma di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 26/2005, tra le quali si individuano, in particolare: servizi avanzati in sanita', bio-nano tecnologie, ambiente, chimica, nuovi materiali, Information and Communications Technology (ICT), energia, trasporti e logistica, nautica e cantieristica. 2. In sede di prima applicazione, i criteri e punteggi di cui all'Art. 7, comma 1, lettera c) riguardanti la conformita' alle priorita' individuate nel Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 26/2005, fino ad un massimo di punti 35, stabiliti ai fini della valutazione dei progetti sono i seguenti: a) grado del cofinanziamento, fino ad un massimo di punti 10, sulla base dei seguenti parametri: punti 1 per ogni 2 per cento del cofinanziamento sul costo totale. In caso di percentuali di cofinanziamento costituenti frazioni, si applica il punteggio determinato dalla percentuale inferiore; b) riconducibilita' a filoni di ricerca esistenti, di interesse innovativo a livello europeo, nazionale e locale, fino ad un massimo di punti 5, sulla base della seguente classificazione: 1) livello europeo: fino ad un massimo di punti 2; 2) livello nazionale: fino ad un massimo di punti 2; 3) livello locale: fino ad un massimo di punti 1; c) riconducibilita' ad abilita', esperienze e capacita' gia' presenti sul territorio individuate dal Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 26/2005, fino ad un massimo di punti 5, tra le quali si individuano, in particolare: servizi avanzati in sanita', bio-nano tecnologie, ambiente, chimica, nuovi materiali, ICT, energia, trasporti e logistica, nautica e cantieristica; d) precedente contributo regionale gia' assegnato ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione) per precedenti fasi progettuali, fino ad un massimo di punti 15. Art. 28. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche. Art. 29. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Allegato A (riferito agli articoli 9, 12 e 14) Formule di calcolo dei costi ----> Vedere formule a pag. 27 <---- Visto: Il presidente: Illy