Allegato
Regolamento  per la concessione di contributi per la realizzazione di
   progetti  di  ricerca  scientifica,  applicata  o  industriale  di
   elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e
   della pubblica amministrazione e di diffusione dei risultati della
   ricerca.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il presente regolamento definisce i requisiti, le condizioni,
i  criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per  la  concessione di
contributi  per  la realizzazione di progetti di ricerca scientifica,
applicata  o  industriale di elevato impatto sistemico per il settore
produttivo,  del  welfare  e  della  Pubblica  Amministrazione  e  di
diffusione  dei  risultati  della ricerca previsti dall'Art. 23 della
legge  regionale  io novembre  2005,  n.  26  (Disciplina generale in
materia  di  innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)
in  conformita'  alla  «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato  a  favore di ricerca, sviluppo e innovazione» pubblicata nella
Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea serie C 323 del 30 dicembre
2006.
                               Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1.  Ai  fini del presente regolamento e nel rispetto dell'Art. 2,
comma 2, della legge regionale n. 26/2005, si intende per:
      a) elevato  impatto sistemico: la capacita' di incidere in modo
significativo  sulle  attivita'  e  sulle  relazioni dei soggetti che
interagiscono  nel  sistema  misurabili  in  termini  di  sviluppo  e
sostenibilita'  -  intesi  come  miglioramento della diffusione della
conoscenza   generale,  superamento  di  un'inadeguata  e  imperfetta
distribuzione  di risorse umane e finanziarie, maggiore coordinamento
delle  attivita'  dei soggetti che interagiscono nel sistema, aumento
di   competenze,   immagine,   motivazione,   ritorni   finanziari  e
occupazione - estesi e persistenti;
      b) ricerca:
        1. la ricerca scientifica o fondamentale: lavori sperimentali
o  teorici  svolti  soprattutto  per  acquisire  nuove conoscenze sui
fondamenti  di  fenomeni  e  di  fatti  osservabili,  senza che siano
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
        2. la ricerca applicata o industriale: la ricerca pianificata
o  indagini  critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze,  da
utilizzare  per  mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o
permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi
esistenti.  Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi
necessaria   per  la  ricerca  industriale,  in  particolare  per  la
validazione  di'  tecnologie  generiche,  ad esclusione dei prototipi
utilizzabili  per  scopi commerciali e di progetti pilota destinati a
esperimenti   tecnologici  e  commerciali,  quando  il  prototipo  e'
necessariamente  il  prodotto  commerciale  finale  e il suo costo di
fabbricazione  e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di
dimostrazione e di convalida;
      c) diffusione  dei risultati della ricerca: la divulgazione dei
risultati con mezzi idonei a raggiungere un livello di informazione e
di  conoscenza  su  larga  scala,  ivi  compresi  l'insegnamento,  la
pubblicazione  o il trasferimento di tecnologie. In particolare, sono
considerati  mezzi  idonei  i  convegni  tecnici  o  scientifici,  la
pubblicazione  in  riviste tecniche e scientifiche o l'inserimento in
banche  dati  di  libero  accesso  - in cui i dati della ricerca, non
elaborati,  possono  essere  consultati da tutti - oppure il software
gratuito  od open source, nonche' l'inserimento nella banche dati dei
raggruppamenti  costituenti la rete regionale dell'innovazione di cui
all'Art. 25 della legge regionale n. 26/2005;
      d) trasferimento  tecnologico: il trasferimento di conoscenze e
di  tecnologie di carattere non economico tra soggetti che realizzano
innovazione  e  soggetti  che  utilizzano  l'innovazione  al  fine di
favorirne    l'acquisizione   e   la   circolazione.   Affinche'   il
trasferimento  possa  ritenersi  di  carattere  non  economico devono
verificarsi entrambe le seguenti condizioni:
        1)   tutti   i   redditi   provenienti   dalle  attivita'  di
trasferimento   sono   reinvestiti  nelle  attivita'  principali  dei
beneficiari;
        2)  il  trasferimento e' di natura interna, cioe' la gestione
della  conoscenza  dei  beneficiari  e'  svolta  o da un dipartimento
oppure  dall'affiliata  di un beneficiario o congiuntamente con altri
beneficiari;
      e) sede,  la  sede  principale  o operativa in cui si svolge in
modo effettivo e continuativo l'attivita' oggetto del contributo;
      f) collaborazione:  la  situazione,  oggetto  di  uno specifico
accordo  contente  quanto previsto dall'Art. 4, comma 3, in cui due o
piu'  partner,  dei  quali  almeno  uno  appartenente  ai beneficiari
previsti  dall'Art.  3,  partecipano  alla  concezione  del progetto,
contribuiscono  alla  sua  attuazione  e ne condividono i rischi ed i
risultati;
      g) progetti   congiunti:  progetti  presentati  da  almeno  due
beneficiari  previsti  dall'Art. 3, comma i, che intendano costituire
un'associazione  temporanea  di  scopo.  I progetti congiunti possono
essere  svolti in collaborazione con soggetti diversi dai beneficiari
di cui all'Art. 3;
      h) cofinanziamento:  costo afferente al progetto non oggetto di
contributo.  La  collaborazione  di  soggetti  non  in  possesso  dei
requisiti  di  cui  all'Art.  3,  comma  3, lettere c) d) e) e f), e'
sempre   considerata   prestata  a  titolo  di  cofinanziamento.  li'
cofinanziamento puo' essere in denaro o in natura;
      i) costo    totale:    valore    complessivo    del   progetto,
indipendentemente  dalla  natura  dei costi e dei soggetti a cui sono
imputabili le spese;
      l)  costo  ammissibile:  rispetto  al  valore  complessivo  del
progetto,  e'  il  valore  riferito  alle sole voci di spesa elencate
all'Art.   8,   come   definite   dallo  stesso  articolo  e  con  le
caratteristiche  e nella misura ivi previste. Il costo ammissibile e'
pertanto uguale o inferiore al costo totale;
      m) costo  non  ammissibile:  rispetto al valore complessivo del
progetto,  e'  il  valore  che  non puo' essere riferito alle voci di
spesa  elencate all'Art. 8 del regolamento, cosi' come definite dallo
stesso articolo e con le caratteristiche e nella misura ivi previste.
Il  costo  non  ammissibile e' uguale o inferiore al costo totale. La
somma  del  costo ammissibile e del costo non ammissibile corrisponde
al costo totale;
      n) costo  ammesso:  valore  ammesso  a contributo regionale. E'
pari  al  costo  ammissibile al netto del cofinanziamento da chiunque
prestato  eccedente  il  costo non ammissibile. Il costo ammesso puo'
essere uguale o inferiore al costo ammissibile;
      o) costo finanziato: valore finanziato da contributo regionale.
li'  costo finanziato puo' essere uguale o inferiore al costo ammesso
e coincide con il valore del contributo regionale.
                               Art. 3.
                      requisiti dei beneficiari
    1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti:
      a) universita';
      b) enti pubblici di ricerca;
      c) consorzi;
      d) societa' consortili;
      e) associazioni;
      f) fondazioni.
    2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  possono  beneficiare  dei
contributi in forma individuale o in forma congiunta, in quest'ultimo
caso  attraverso  la  costituzione  di  un'associazione temporanea di
scopo  mediante  la  stipula di un atto pubblico avente ad oggetto un
contratto di mandato speciale con rappresentanza.
    3.  I  beneficiari  devono possedere, oltre ai requisiti previsti
dall'Art. 23 della legge regionale n. 26/2005, i seguenti requisiti:
      a) avere quale finalita' principale lo svolgimento di attivita'
di   ricerca  scientifica,  di  ricerca  industriale  o  di  sviluppo
sperimentale  e  la diffusione dei risultati mediante l'insegnamento,
la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
      b) non avere scopo di lucro;
      c) reinvestire  tutti  gli utili interamente nelle attivita' di
ricerca,    nella   diffusione   dei   risultati   della   stessa   o
nell'insegnamento;
      d) non svolgere attivita' economica consistente nell'offerta di
beni  e  servizi  sul  mercato;  e) avere sede principale o operativa
nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
      f) non  trovarsi  in  stato  di  scioglimento o di liquidazione
volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali.
    4.  In  deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera d), possono
beneficiare   dei   contributi,   limitatamente  alle  attivita'  non
economiche,  i soggetti svolgenti anche attivita' di natura economica
purche', per evitare sovvenzioni incrociate dell'attivita' economica,
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
      a) le  attivita'  economiche  e  non  economiche  devono essere
chiaramente distinte;
      b) i  costi relativi alle attivita' economiche e non economiche
devono essere chiaramente distinti;
      c) i  finanziamenti  relativi  alle  attivita' economiche e non
economiche devono essere chiaramente distinti.
    5. Le imprese in grado di esercitare un'influenza sui soggetti di
cui  al comma 1 non devono godere di alcun accesso preferenziale alle
capacita' di ricerca del soggetto medesimo ne' ai risultati prodotti.
    6.  La  natura  giuridica  dei  beneficiari  ed  il  possesso dei
requisiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla legge e dal presente
regolamento  sono  dimostrati  dall'atto costitutivo, dallo statuto e
dai  bilanci  dei medesimi nonche' dalle delibere o dai verbali degli
organi  di  amministrazione dai quali si desuma la composizione degli
stessi,  del capitale sociale, del patrimonio associativo o del fondo
comune. Se il possesso di alcuni dei requisiti e delle condizioni non
e'  attestato  da  tali  atti  ovvero  non emerge con chiarezza dagli
stessi,  possono  essere  prodotte, nei casi e nelle forme consentiti
dalla   legge,   dichiarazioni   sostitutive   di   atto   notorio  o
dichiarazioni sostitutive di certificazione.
                               Art. 4.
                       Requisiti dei progetti
    1. Sono finanziabili i progetti riguardanti:
      a) la ricerca scientifica;
      b) la ricerca applicata;
      c) la diffusione dei risultati della ricerca.
    2.  I  progetti  di  cui  al  comma 1 devono altresi' possedere i
seguenti requisiti:
      a) essere  di  elevato  impatto  sistemico  per  almeno uno dei
seguenti settori:
        1) settore produttivo;
        2) settore del welfare;
        3) settore della Pubblica amministrazione;
      b) essere   realizzati,  per  almeno  il  70  per  cento  delle
attivita'  previste,  sul  territorio  regionale.  La  percentuale di
attivita'  svolta sul territorio regionale si misura sul costo totale
del progetto;
      c) essere  conformi  alle  priorita'  individuate nel Programma
regionale  per  la  promozione  e lo sviluppo dell'innovazione, delle
attivita'  di  ricerca  e  di  trasferimento delle conoscenze e delle
competenze anche tecnologiche di cui all'Art. 3 della legge regionale
n. 26/2005 e richiamate nel decreto di cui all'Art. 1;
      d) se  articolati  in  piu'  fasi,  le singole fasi progettuali
devono  riguardare,  pur  nel  contesto  di  un quadro di riferimento
generale,  lotti  di  ricerca  funzionalmente  autonomi  in  grado di
apportare  risultati  misurabili  e significativi a prescindere dallo
sviluppo  di  quelli  successivi. Ciascuna fase puo' avere una durata
massima annuale;
      e) se realizzati in collaborazione con soggetti non in possesso
dei requisiti di cui all'Art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, la collaborazione
deve rispettare almeno una delle seguenti condizioni:
        1)  i  risultati  che non fanno sorgere diritti di proprieta'
intellettuale  possono  avere  larga diffusione ed il beneficiario di
cui  all'Art.  3  e'  titolare  di  tutti  i  diritti  di  proprieta'
intellettuale  sui risultati ottenuti dalla sua attivita' di ricerca,
sviluppo  e  innovazione.  Per titolare di tutti i diritti si intende
che  il beneficiario gode pienamente dei vantaggi economici derivanti
da  detti  diritti di cui mantiene il pieno godimento, in particolare
il  diritto  di  proprieta' e il diritto di concedere licenze. Queste
condizioni possono essere soddisfatte anche se il beneficiario decide
di  stipulare  ulteriori contratti relativi a detti diritti compreso,
in  particolare,  il diritto di cederli in licenza al suo partner nel
progetto di collaborazione;
        2)  il  beneficiario  di cui all'Art. 3 riceve dai partner in
collaborazione  un  compenso  equivalente  al prezzo di mercato per i
diritti  di  proprieta'  intellettuale derivanti dall'attivita' dallo
stesso  svolta  nell'ambito  del  progetto e che sono trasferiti alle
imprese partecipanti. li' contributo dei partner in collaborazione ai
costi  del  beneficiario sara' dedotto da tale compenso. Per compenso
equivalente  al  prezzo  di  mercato  per  i  diritti  di  proprieta'
intellettuale si intende il compenso per il pieno vantaggio economico
derivante  da tali diritti. Tale condizione si ritiene soddisfatta se
il  beneficiario,  in  qualita' di venditore, negozia per ottenere il
massimo beneficio al momento della conclusione del contratto;
        3)  tutti i diritti di proprieta' intellettuale sui risultati
delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  cosi'  come i diritti di
accesso  a  tali  risultati,  sono  attribuiti  ai vari partner della
collaborazione   e   rispecchiano  adeguatamente  i  loro  rispettivi
interessi,  partecipazione  ai  lavori  e  contributi finanziari e di
altro tipo al progetto.
    3.  La  collaborazione progettuale di cui al comma 2, lettera e),
deve  risultare da uno specifico accordo, stipulato in forma scritta,
riguardante i rapporti intercorrenti tra i partner e dal quale emerga
espressamente  il rispetto di almeno una delle condizioni di cui alla
medesima  lettera e) nonche' l'impegno del collaboratore a fornire al
beneficiano  di  cui  all'Art. 3 gli elementi necessari ai fini della
rendicontazione della spesa.
                               Art. 5.
                         Durata dei progetti
    1.  I progetti di ricerca possono essere articolati in una, due o
tre fasi.
    2.  Non  sono ammissibili progetti di durata inferiore all'anno o
superiore al triennio.
                               Art. 6.
                        Misura del contributo
    1.  Il  contributo  e'  concesso  per  una sola fase nell'anno di
riferimento.
    2.  Il  contributo e' concesso nella misura del 100 per cento del
costo ammesso.
    3.  Il  contributo  non  puo'  in  ogni caso superare il seguente
limite massimo:
      a) euro 200.000,00 per fase per progetti di ricerca;
      b) euro  15.000,00  per  progetti  di  diffusione dei risultati
della ricerca.
    4.  Il  contributo  e'  calcolato  sul  costo  ammissibile di cui
all'Art.  8  al  netto  dell'eventuale cofinanziamento in denaro o in
natura.
    5.  Qualora  le  risorse  disponibili  non  siano sufficienti, il
contributo,  diversamente da quanto previsto dal comma 2, puo' essere
concesso  per un importo inferiore al costo ammesso, a condizione che
il  beneficiario  assicuri  la  presenza  di  un'ulteriore  quota  di
cofinanziamento,  proprio,  dei  collaboratori o di altri soggetti, a
copertura del costo totale del progetto.
                               Art. 7.
                Criteri di priorita' e di valutazione
    1.  Ai  fini  della valutazione dei progetti e della formulazione
della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e punteggi:
      a) dichiarazione  delle  prospettive di impatto sistemico, fino
ad un massimo di punti 55, sulla base dei seguenti parametri:
        1)  dichiarazione e descrizione dei risultati attesi, fino ad
un massimo di punti 25, riferiti a:
          1.1   nuove   conoscenze  finalizzate,  prodotti,  servizi,
processi  e  metodi  di  lavoro  misurabili  in  termini  di vantaggi
rispetto allo stato dell'arte;
          1.2 brevetti esistenti o da realizzare;
        2)  dichiarazione  e dimostrazione della competenze in ordine
al  raggiungimento  dei risultati attesi, fino ad un massimo di punti
15 riferiti a:
          2.1  valutazione del beneficiario, misurabile in termini di
curriculum  del  personale  impiegato  nel  progetto,  tipologia  del
proponente,   analoghe   attivita'   gia'   svolte   con  particolare
riferimento  a  progetti UE ed a progetti finanziati dall'industria o
dalla Pubblica amministrazione;
          2.2 valutazione degli eventuali partner privati, misurabile
in  termini  di  curriculum  del  personale  impiegato  nel progetto,
tipologia  del  proponente,  svolgimento  di attivita' coerenti con i
risultati ottenibili e vantaggi conseguibili;
          2.3   valutazione   degli   eventuali   partner   pubblici,
misurabili  in  termini  di  curriculum  del  personale impiegato nel
progetto, tipologia del proponente, svolgimento di attivita' analoghe
che permettano l'utilizzo dei risultati e vantaggi conseguibili;
        3)  impatto  sul  territorio, fino ad un massimo di punti 15,
riferiti a:
          3.1  crescita  di:  conoscenza,  immagine,  motivazioni per
ulteriori  sviluppi,  ritorni  finanziari, occupazione, distintamente
per  il  beneficiano,  per gli eventuali partner privati, effettivi e
potenziali,  e  per  gli  eventuali  partner  pubblici,  effettivi  e
potenziali;
          3.2  miglioramento  della  qualita' della vita, del lavoro,
del benessere;
      b) numero  di  soggetti,  fino ad un massimo di punti 10, sulla
base dei seguenti parametri:
        1) partecipanti in qualita' di beneficiari di cui all'Art. 3,
fino ad un massimo di punti 5;
        2) in collaborazione, diversi dai beneficiari di cui all'Art.
3, fino ad un massimo di punti 5;
      c) conformita'   alle   priorita'   individuate  nel  Programma
regionale  per  la  promozione  e lo sviluppo dell'innovazione, delle
attivita'  di  ricerca  e  di  trasferimento delle conoscenze e delle
competenze anche tecnologiche di cui all'Art. 3 della legge regionale
n. 26/2005, fino ad un massimo di punti 35.
    2.  In  caso  di  progetti  a  parita'  di  punteggio l'ordine di
graduatoria   e'   determinato   dall'applicazione  successiva  delle
seguenti priorita':
      a) progetti   che   hanno   ottenuto   un   punteggio  maggiore
nell'ambito del comma 1, lettera a);
      b)   progetti   che   hanno   ottenuto  un  punteggio  maggiore
nell'ambito del comma 1, lettera b);
      c)   progetti   che   hanno   ottenuto  un  punteggio  maggiore
nell'ambito del comma 1, lettera c);
      d) ordine cronologico di presentazione.
                               Art. 8.
                          Costi ammissibili
    1. Sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
      a) costi di personale, interno ed esterno, in particolare costi
per  ricercatori,  tecnici  e  altro  personale  ausiliario,  purche'
impiegati  per  il  progetto  di ricerca. Per personale ausiliario si
intende  il  personale,  addetto  a coadiuvare il personale svolgente
attivita'  di  ricerca  adibito  al  progetto,  con  mansioni  non di
responsabilita'.  I  costi  per  il  personale ausiliario non possono
comunque  superare  il  20 per cento dei costi del personale. I costi
del  personale  interno  ed esterno sono ammissibili nel rispetto dei
principi  generali di diretta riferibilita', di stretta inerenza e di
proporzionalita' dei costi rispetto all'attivita' finanziata;
      b) costi  degli  strumenti  e delle attrezzature nella misura e
per  il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se
gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro
ciclo   di   vita  per  il  progetto  di  ricerca,  sono  considerati
ammissibili  unicamente  i  costi di ammortamento corrispondenti alla
durata  del progetto di ricerca, calcolati sulla base dei regolamenti
di contabilita' o della normativa civilistica o fiscale vigenti;
      c) costi  delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito
di  un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che
non  comporti  elementi di collusione, cosi' come i costi dei servizi
di  consulenza  e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai
fini dell'attivita' di ricerca;
      d) costi  generali  supplementari  derivanti  direttamente  dal
progetto di ricerca;
      e) altri   costi   d'esercizio,  inclusi  costi  di  materiali,
forniture  e  prodotti  analoghi,  sostenuti direttamente per effetto
dell'attivita' di ricerca;
      f) costi  relativi  alla  concessione  e  al  riconoscimento di
brevetti e di altri diritti di proprieta' industriale:
        1)  tutti i costi anteriori alla concessione del diritto, ivi
compresi  i  costi di preparazione, presentazione e trattamento della
domanda, nonche' i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima
della concessione del diritto nella prima giurisdizione;
        2)  i  costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di
ottenere  la  concessione  o  il  riconoscimento del diritto in altre
giurisdizioni;
        3)  i  costi sostenuti per difendere la validita' del diritto
nel  quadro  ufficiale  del  trattamento della domanda e di eventuali
procedimenti  di  opposizione,  anche  se detti costi siano sostenuti
dopo la concessione del diritto.
    2.  L'imposta  sul  valore  aggiunto (IVA) e' ammissibile solo se
sostenuta dal beneficiario e se non e' da questi recuperabile.
    3.  L'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP) e'
ammissibile   esclusivamente   in  relazione  alle  retribuzioni  del
personale effettivamente adibito al progetto.
    4.  I  costi progettuali sostenuti dai soggetti in collaborazione
che  non  possiedono  i requisiti di cui all'Art. 3, comma 3, lettere
c), d), e) e f) non sono ammissibili a contributo.
                               Art. 9.
                     Costi del personale interno
    1.  I  costi  del  personale interno si riferiscono alle seguenti
tipologie:
      a) personale assunto con contratto a tempo indeterminato;
      b) personale assunto con contratto a tempo determinato;
      c) personale  con  contratto  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa o contratto a progetto;
      d) personale con contratto di lavoro interinale.
    2.  Il  rapporto  intercorrente  con  il  personale e' dimostrato
attraverso la seguente documentazione:
      a) contratto di lavoro dal quale si ricavano tipologia e durata
del rapporto;
      b) lettera   d'incarico   sottoscritta  dal  lavoratore  e  dal
conferente l'incarico nella quale e' specificato il ruolo all'interno
del  progetto,  il costo orario o giornaliero e l'impegno complessivo
previsto;
      c) cedolini  paga  relativi  al  periodo  rendicontato  per  le
finalita'  progettuali, con evidenza delle ore o giornate imputate al
progetto e tabella esplicativa del calcolo del costo orario.
    3.  Il  costo  del personale dipendente e' individuato sulla base
del  compenso  corrisposto rapportato al tempo d'impiego nel progetto
sulla  base  della  formula  di  cui  al  punto 1 dell'allegato A. Il
compenso  lordo  da  prendere  a  riferimento  e' considerato su base
mensile  o  annua  ed  e'  comprensivo  di  oneri diretti, indiretti,
trattamento  di  fine  rapporto  e  contributi a carico del datore di
lavoro.   Possono  essere  presi  in  considerazione  anche  elementi
accessori   della   retribuzione,   quali   straordinari  o  compensi
incentivanti,    purche'   direttamente   riferibili   al   progetto,
congruamente proporzionali all'entita' dei costi complessivi rispetto
all'attivita' finanziata e comunque non superiore al 20 per cento dei
costi complessivi lordi del personale.
    4.  Nel  caso  in cui il personale sia parzialmente impiegato nel
progetto,  il  beneficiario  e'  tenuto  ad organizzare un sistema di
rilevazione delle prestazioni effettuate che rilevi le ore o giornate
lavorate,  attraverso  un foglio presenze con evidenza mensile ovvero
con   un   sistema  analogo,  al  fine  di  permettere  un  immediata
quantificazione   del   tempo   dedicato  all'attivita'  indicata  in
progetto.
    5.  Nel  corso  del  progetto  il beneficiario puo' sostituire il
personale   incaricato   della   realizzazione   di  una  determinata
operazione, purche' rimangano inalterati le finalita' e gli obiettivi
preposti  all'attivita'  finanziata  e sia assicurato il rispetto del
budget finanziario previsto.
                              Art. 10.
                     Costi del personale esterno
    1.  I  costi  di personale esterno sono ammessi indipendentemente
dalla  tipologia  contrattuale  posta in essere. In particolare, sono
ammessi  i  costi  riconducibili  a  prestazioni d'opera occasionale,
prestazioni professionali, assegni per borse di studio e di ricerca.
    2.  Il  rapporto  intercorrente  con  il  personale e' dimostrato
attraverso la seguente documentazione:
      a) documentazione    attestante    l'incarico   attribuito   al
collaboratore esterno;
      b) contratto nel quale risulti esplicitato in dettaglio il tipo
di   prestazione   o   attivita'  svolta,  la  durata  temporale,  la
remunerazione, la quota attribuibile al progetto;
      c) fattura  o  ricevuta  o  parcella,  corredata  da  specifica
relazione sull'attivita' svolta;
      d)  documentazione attestante il versamento degli oneri sociali
e fiscali.
    3. Il costo del personale esterno e' individuato sulla base della
retribuzione  lorda  prevista,  comprensiva  degli oneri contributivi
previdenziali a carico del datore di lavoro, ivi comprese le casse di
categoria.
    4.   Il  compenso  riconosciuto  ai  collaboratori  esterni  deve
risultare  coerente e compatibile con il tipo di prestazione offerta,
eventualmente  desumibile  da  tariffari  di categoria, e gli importi
attribuibili  al  progetto sono quelli desunti dalla nota di debito o
dalla fattura emessa dal soggetto percettore.
    5.  Possono  essere  ammessi in quota parte i costi del personale
parzialmente  impiegato  nel  progetto. In tal caso la documentazione
attestante   l'incarico  attribuito  al  collaboratore  esterno  deve
specificare la quota attribuibile al progetto.
                              Art. 11.
                   Costi del personale ausiliario
    1.  I  costi  del personale ausiliario sono ammissibili in misura
ridotta  comunque non superiore al 20 per cento dei costi complessivi
lordi  del  personale.  La necessita' del ricorso a tale tipologia di
personale deve essere motivata e documentata in modo evidente ai fini
della verifica della congruita' dei costi.
                              Art. 12.
           Costi della strumentazione e delle attrezzature
    1.  Sono  ammessi  i  soli costi per beni che rivestono carattere
strumentale  rispetto alla realizzazione del progetto, con esclusione
di  tutti  i  beni  di impiego generico. Il costo per attrezzature e'
ammesso  solo se effettivamente collegato agli obiettivi del progetto
e  comprende  anche  i  costi  accessori,  come,  in  particolare, il
trasporto e l'installazione.
    2.  I  costi sono ammessi a titolo di ammortamento nella misura e
per  il  periodo  in  cui  la  strumentazione  e le attrezzature sono
utilizzate per il progetto di ricerca.
    3. I costi sono documentati dalla fattura o ricevuta regolarmente
quietanzata  e  dal libro dei beni ammortizzabili qualora il soggetto
beneficiario ne abbia obbligo di tenuta.
    4.  Ai  fini  del  presente  regolamento ed indipendentemente dal
sistema  di contabilita' utilizzato dal soggetto beneficiario, per il
calcolo  dell'ammortamento si applicano i regolamenti di contabilita'
e  la  normativa  fiscale vigenti, con particolar riguardo al decreto
del   Presidente   della   Repubblica   22 dicembre   1986,   n.  917
(Approvazione   del   testo  unico  delle  imposte  sui  redditi),  e
successive  modifiche,  e  al  decreto  del  Ministro  delle  finanze
31 dicembre  1988,  n.  93200 (Coefficienti di ammortamento del costo
dei  beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attivita'
commerciali,  arti  e  professioni), e successive modifiche. Ai sensi
della  normativa  vigente,  il  computo dell'ammortamento puo' essere
effettuato  a  partire  dal  momento di entrata in funzione del bene.
Sono  ammissibili  ammortamenti  accelerati  e anticipati, secondo le
condizioni previste dalla normativa vigente. Il beneficiario puo' non
applicare  la  riduzione  a  meta'  del  coefficiente di ammortamento
prevista  dalla  normativa  fiscale vigente per il primo esercizio di
ammortamento.  I  beni  materiali  di  costo unitario non superiore a
516,46  euro  (compresa  l'IVA,  se  indetraibile)  sono  considerati
interamente  ammortizzati, a condizione che si tratti di acquisizione
di  attrezzatura  completa. Sono interamente ammortizzabili i beni di
importo  superiore  alla  richiamata  soglia  di  516,46  euro  se il
beneficiario  dimostra  che  detti beni esauriscono la loro durata di
vita totale nell'ambito dello svolgimento del progetto finanziato. Il
costo  annuo,  che  deve  essere  proporzionalmente  rapportato  alle
giornate di utilizzo nel progetto finanziato, e' pertanto determinato
secondo la formula di cui al punto 2 dell'allegato A.
    5.  Dalla  documentazione  in  possesso del soggetto beneficiario
deve  risultare  l'esercizio  di  acquisto  del  bene,  il momento di
entrata  in  funzione  dello stesso e il coefficiente di ammortamento
applicato,  con  l'indicazione di eventuali ammortamenti accelerati o
anticipati.
    6. Sono ammessi costi relativi all'acquisto di beni usati purche'
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
      a) i  beni  sono  accompagnati da un documento che ne specifica
l'origine;
      b) i  beni  non  hanno  beneficiato,  negli anni precedenti, di
agevolazioni derivanti da contributi pubblici;
      c)  il  costo  dei  beni  non eccede il valore di mercato ed e'
comunque inferiore al prezzo del bene nuovo;
      d)  le  caratteristiche tecniche del bene soddisfano le norme e
gli standard vigenti.
    7.  Sono  ammessi  costi  per  manutenzione e riparazione su beni
propri,  ai  sensi  della normativa vigente. Tali costi, se di natura
incrementativa,  sono soggetti ad ammortamento. I costi devono essere
imputati  ad  incremento  del  costo  del  bene cui si riferiscono, e
l'ammortamento    deve    essere    effettuato   sull'intero   valore
incrementato.  Sono  considerati  costi  incrementativi quelli che, a
differenza   dei  costi  di  riparazione  e  manutenzione  ordinaria,
incrementano   il   costo  del  bene,  comportando  un  accrescimento
significativo  e  tangibile  di  produttivita'  e  di  vita utile del
cespite.
    8.  Sono  ammessi  costi  per  acquisto  di licenze software e di
hardware.  In  relazione  ai  costi  sostenuti  per l'acquisizione di
licenze  software, in considerazione della natura di immobilizzazioni
immateriali   rivestita   da   tali   beni,  i  relativi  costi  sono
assoggettati   ad   ammortamento,   secondo   quanto  previsto  dalle
disposizioni   fiscali  e  contabili  vigenti.  Per  le  attrezzature
informatiche  possono  essere  utilizzate  le  seguenti  aliquote  di
ammortamento annue: hardware: 33,33 per cento, software 50 per cento.
                              Art. 13.
           Costi delle competenze tecniche e dei brevetti
    1.  I  costi  delle  competenze tecniche e dei brevetti acquisiti
sono  ammessi nei limiti di quote di ammortamento annue in misura non
superiore  a  1/3  del  costo  per  ciascuna  annualita'.  In caso di
utilizzo  di detti beni per periodi inferiori all'anno, si applicano,
nel  rispetto  della proporzionalita', le modalita' di calcolo di cui
all'Art. 12.
    2. I costi sono dimostrabili attraverso fatture, ricevute o altra
documentazione valida ai fini fiscali.
                              Art. 14.
                       Altri costi d'esercizio
    1.  I  costi  d'esercizio riguardano, in particolare, i costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti analoghi. Detti costi devono
essere  direttamente  imputabili  all'attivita' di ricerca e pertanto
sono esclusi i costi indiretti. Sono inoltre compresi:
      a) costi  di  manutenzione  e  riparazione  ordinarie  su  beni
propri:  i  costi  di  manutenzione e riparazione non incrementativi,
sostenuti  per  mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali
al  fine di garantirne la vita utile prevista, nonche' la capacita' e
produttivita'    originarie,    sono    interamente    ammortizzabili
nell'esercizio,  a  condizione che sia dimostrata la stretta inerenza
di  tali  costi  al  progetto in ottemperanza al principio di diretta
riferibilita' dei costi all'attivita' finanziata;
      b) noleggio  di  strumentazione ed attrezzature: sono ammessi i
costi  relativi  al  noleggio  di strumentazioni e attrezzature usate
esclusivamente  per  l'attivita' oggetto del contributo ovvero di uso
comune  a  piu' attivita'. Nel caso di uso comune a piu' attivita' il
costo  deve essere rapportato alle ore o giornate di utilizzo secondo
la  formula  di cui al punto 3 dell'allegato A. L'importo annuale del
noleggio  non  puo'  superare  il  doppio della quota di ammortamento
annuo,  calcolata  sul  valore  di  mercato  del bene documentato dal
soggetto  beneficiario  attraverso  una  dichiarazione  del fornitore
attestante  il predetto valore. Per frazioni di anno i valori vengono
proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo;
      c) leasing: si considera altresi' ammissibile l'acquisizione di
beni  mobili  strumentali  mediante  contratti di leasing, secondo la
disciplina di seguito riportata. Nel caso di contratti di leasing che
prevedono  il  riscatto  da  parte  dell'utilizzatore  o  una  durata
contrattuale minima non inferiore al periodo di ammortamento previsto
dalla  normativa  fiscale  vigente,  l'importo  massimo ammissibile a
contributo   non  deve  superare  il  valore  di  mercato  del  bene,
dichiarato  dal soggetto concedente. Nel caso di contratti di leasing
che  non  prevedono il patto di riscatto e la cui durata e' inferiore
al  periodo  di  ammortamento  di  cui  sopra, i relativi canoni sono
ammessi   a  condizione  che  il  beneficiario  dimostri  la  maggior
convenienza  economica  rispetto a forme contrattuali alternative. Il
beneficiario  e'  tenuto  a  dichiarare  che  e'  stata  valutata  la
possibilita'  di  forme  contrattuali  diverse  e  quindi la maggiore
convenienza  economica  del  leasing. In ogni caso, l'importo annuale
dei canoni ammissibile a contributo non puo' superare il doppio della
quota  di  ammortamento  annuo,  calcolata  sul valore di mercato del
bene.  Per  frazioni  di  anno  i  valori  vengono  proporzionalmente
rapportati  alle  giornate  di utilizzo. Per entrambe le tipologie di
leasing,   tutti   gli   altri   costi  eventualmente  sostenuti  dai
beneficiari   relativamente  al  contratto  non  costituiscono  costi
ammissibili.  In  tal  senso,  nel contratto di leasing dovra' essere
specificato  il  valore di mercato del bene e l'importo relativo agli
interessi   e   ad   altri   oneri   contrattuali.   In  presenza  di
strumentazioni  o  attrezzature  di  uso  comune a piu' attivita', e'
rendicontabile   esclusivamente   la   quota  di  costi  direttamente
riferibili al progetto finanziato. Per la determinazione dell'importo
rendicontabile, si rimanda alla formula sopraindicata in relazione al
calcolo dei costi sostenuti per il noleggio;
      d) affitto  di  beni  immobili:  nel  caso  di  affitto di beni
immobili,  il  costo rendicontabile deve essere rapportato al periodo
di effettivo utilizzo del bene, come dalla formula riportata al punto
4   dell'allegato   A.   Qualora  l'immobile  in  locazione  non  sia
interamente  utilizzato ai fini dell'intervento finanziato, l'importo
ottenuto  dall'applicazione  della  precedente  formula  deve  essere
rapportato  al  numero  di metri quadri effettivamente utilizzati con
riferimento  all'attivita'  finanziata  secondo  la formula di cui al
punto 5 dell'allegato A;
      e) costi   di   materiali   e  forniture:  non  possono  essere
ricondotti  a  tale voce i beni che non esauriscano la loro durata di
vita totale nell'ambito dello svolgimento del progetto finanziato. In
tal  caso  detti  costi  vanno  compresi  nella categoria costi della
strumentazione  e  delle attrezzature e assoggettati ad ammortamento.
Ai  fini  della  collocazione  dei  beni  nella corretta tipologia di
costi,  si  tiene  conto  della  natura  del  bene  e  del suo valore
unitario.  In  particolare,  e'  considerato materiale e fornitura un
bene  il  cui  valore  unitario  non  supera  516,46  euro.  Al  fine
dell'ammissibilita'  del  costo,  dalla documentazione giustificativa
deve   risultare   l'importo  unitario  dei  singoli  beni,  evitando
l'indicazione  di  importi  aggregati,  ovvero  detto  importo dovra'
risultare da un prospetto di elencazione dei singoli beni;
      f) costi per viaggi, pernottamenti e pasti: tra gli altri costi
d'esercizio  sono considerati ammissibili anche i costi sostenuti per
viaggi,  pernottamenti  e  pasti,  purche' strettamente connessi alla
realizzazione  dell'attivita'  di  ricerca.  A titolo esemplificativo
rientrano  nella  voce  di costo i viaggi per partecipare a riunioni,
comitati,  seminari,  azioni  informative,  di pubblicizzazione degli
interventi  e  di  formazione del personale coinvolto nel progetto di
ricerca.  I  costi devono essere adeguatamente documentati attraverso
fatture  o  ricevute  ed  essere  supportati  da  una relazione sulla
missione  da cui risultino i nominativi dei partecipanti, che possono
consistere  solo  in personale effettivamente impiegato nel progetto,
il motivo della missione, il luogo, la durata, il dettaglio dei costi
imputati  distinti  in  viaggi,  pernottamenti  e pasti. Deve inoltre
essere  conservata  la  documentazione originale comprovante il costo
sostenuto e coerente con quanto riportato dai documenti di cui sopra,
tra  cui,  in  particolare,  i  biglietti  di  viaggio e le fatture o
ricevute intestate di alberghi o ristoranti;
      g) costi per la realizzazione di incontri, convegni e seminari:
rientrano   in   questa   tipologia   tutti  i  costi  sostenuti  per
l'organizzazione  e  la  realizzazione di convegni o seminari, sempre
che  tali  attivita'  siano  direttamente  collegate  al  progetto di
ricerca approvato. Per ogni evento devono essere chiaramente indicati
lo  scopo,  il  gruppo di persone partecipanti, la localizzazione, la
durata,  il  numero  di  partecipanti,  le  lingue  per  le  quali e'
eventualmente  effettuato il servizio di traduzione. A tale tipologia
di  costo  sono  riconducibili,  in  particolare, spese per catering,
traduzioni, affitto sala ed equipaggiamenti, interpretariato, inviti.
A  dimostrazione  del  costo  sostenuto  il  beneficiario e' tenuto a
conservare le fatture o ricevute originali, copia degli inviti, lista
dei partecipanti, copia del materiale distribuito ai partecipanti. In
caso  di  prestazioni rese da personale si richiamano le disposizioni
relative  al personale, ed in particolare il beneficiario e' tenuto a
conservare il contratto nel quale risulti esplicitato in dettaglio il
tipo  di  prestazione  o  attivita'  svolta,  la durata temporale, la
remunerazione,  la quota attribuibile al progetto, fattura o ricevuta
o  parcella, documenti attestanti il versamento degli eventuali oneri
sociali e fiscali, in quanto ammissibili;
      h) costi per pubblicita' ed altre attivita' di divulgazione: le
attivita'  relative all'informazione sono ammissibili se direttamente
collegate  agli  obiettivi  del progetto. Le attivita' rendicontabili
consistono,  in  particolare,  in  spazi  informativi sui mass media,
conferenze  stampa,  pubblicazioni riguardanti conferenze e seminari,
pubblicazioni coerenti allo svolgimento o ai risultati della ricerca,
brochure   contenenti   informazioni  generali  sul  progetto,  video
presentazioni  sulle  attivita'  svolte.  La  documentazione  per  la
verifica  dell'ammissibilita'  dei costi deve comprendere, oltre alla
documentazione  relativa  all'effettuazione  della  spesa,  anche una
copia del materiale promozionale o informativo prodotto.
                              Art. 15.
                    Costi generali supplementari
    1.  I  costi  generali  derivanti  dal progetto di ricerca devono
essere  direttamente  imputabili  all'attivita' di ricerca e pertanto
sono   esclusi   da   tale  tipologia  i  costi  indiretti,  I  costi
appartenenti  a  tale  gruppo  sono  ammissibili purche' congruamente
proporzionati  alla  realizzazione  del progetto e comunque in misura
non  superiore  al  5  per  cento dei costi complessivi. Rientrano in
questa  categoria  tutti  i  costi  pagati  a  fornitori  esterni, in
particolare  spese  postali,  telefoniche,  fax,  fotocopie,  beni di
consumo,  cancelleria, purche' direttamente imputabili al progetto di
ricerca.
    2.  Non  sono  ammessi  costi  generali  supplementari  calcolati
forfetariamente  come  percentuale dei costi complessivi ovvero costi
determinati pro quota sulla base di sistemi di calcolo.
    3.  Sono  ammissibili i costi sostenuti per garanzie fidejussorie
fornite da banche o da altri istituti finanziari.
                              Art. 16.
         Costi relativi alla concessione e al riconoscimento
      di brevetti e di altri diritti di proprieta' industriale
    1. I costi devono essere sostenuti nel periodo di svolgimento del
progetto e dimostrabili attraverso idonea documentazione.
                              Art. 17.
   Riparto delle risorse e termini di presentazione delle domande
    1.  Annualmente  e'  stabilito,  nell'ambito della disponibilita'
finanziaria, il riparto delle risorse da utilizzare:
      a) per  il  finanziamento dei nuovi progetti nell'annualita' di
riferimento;
      b) per  il  finanziamento  della prosecuzione dei progetti gia'
approvati ed avviati nelle annualita' precedenti.
    2.  Il  riparto  deve  in  ogni  caso  prevedere  la destinazione
prioritaria delle risorse al finanziamento delle fasi successive alla
prima dei progetti di cui al comma 1, lettera b).
    3. Nel caso in cui, a seguito del parere negativo di cui all'Art.
23  circa  il  monitoraggio  e lo stato di avanzamento, si rendessero
disponibili  risorse  inizialmente  destinate  ai  progetti di cui al
comma  1,  lettera b), le stesse sono destinate, con successivo atto,
al  finanziamento di progetti nuovi presenti nella graduatoria di cui
all'Art. 19, comma 6.
    4.   Con  decreto  del  direttore  centrale  lavoro,  formazione,
universita'   e   ricerca   sono   individuati  per  l'annualita'  di
riferimento  il  termine  iniziale  e  finale  di presentazione delle
domande,  il  numero  massimo  di  domande  presentabili  da  ciascun
soggetto e le modalita' di presentazione delle stesse, sono approvate
la  modulistica  da  utilizzare  per  la richiesta di contributo e le
eventuali  note  esplicative  e  sono  poste  le  eventuali ulteriori
condizioni da rispettare ai fini della concessione del contributo.
                              Art. 18.
                        Domanda di contributo
    1.  La  domanda  di contributo e' presentata in conformita' e nel
rispetto  di  quanto  previsto  con  il decreto di cui all'Art. 17 ed
entro il termine dallo stesso indicato.
    2.  La  domanda  e'  sottoscritta  dal  legale rappresentante dei
beneficiari e, in caso di progetti realizzati in forma congiunta, dal
legale rappresentante di ogni beneficiario che intende costituirsi in
associazione temporanea di scopo. La domanda puo' essere sottoscritta
da soggetto munito di mandato e dei poteri di firma.
    3.   La   domanda   riguardante   progetti   che   prevedano  una
collaborazione  con soggetti diversi dai beneficiari e' sottoscritta,
ai  sensi  e  con  le modalita' di cui al comma 2, esclusivamente dai
soggetti  beneficiari  ed  e'  corredata  da  copia  dell'accordo  di
collaborazione di cui all'Art. 4, comma 3.
    4. La domanda deve contenere:
      a) la  denominazione  o  ragione  sociale del richiedente o dei
richiedenti   con  l'indicazione  del  legale  rappresentante  o  del
soggetto munito dei poteri di firma;
      b) la  ragione o denominazione sociale degli eventuali soggetti
in collaborazione;
      c) nel caso di progetti congiunti, una dichiarazione di impegno
alla  costituzione  di  un'associazione  temporanea di scopo entro il
termine  di  45  giorni  dalla concessione, qualora la stessa non sia
gia' stata costituita;
      d) le fasi progettuali e la relativa durata;
      e) l'ammontare  del  contributo  richiesto  per  ciascuna  fase
progettuale.
    5.  In  ogni  caso,  la domanda deve contenere tutti gli elementi
necessari  per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente,
che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento.
    6. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
      a) l'elaborato progettuale dal quale emergano con chiarezza gli
elementi di cui all'Art. 7 posseduti dal progetto, gli obiettivi ed i
risultati da raggiungere alla conclusione del progetto e, nel caso di
progetti  articolati  in piu' fasi, alla conclusione di ciascuna fase
progettuale;
      b) un  prospetto  dei  costi del progetto con l'indicazione del
cofinanziamento;
      c) l'accordo di collaborazione, se prevista;
      d) l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di scopo, in
caso di progetti congiunti e se gia' esistente;
      e) la  documentazione  comprovante il possesso dei requisiti di
cui all'Art. 3;
      f) una  dichiarazione  attestante  la  presenza  dell'eventuale
cofinanziamento e l'indicazione del soggetto cofinanziatore.
    7. Ogni beneficiario puo' presentare il numero massimo di domande
individuato   nel   decreto  di  cui  all'Art.  17,  comprese  quelle
riguardanti i progetti congiunti.
    8. Ogni domanda puo' contenere un solo progetto.
                              Art. 19.
                   Procedimento per l'approvazione
            dei progetti e la concessione del contributo
    1.  La  direzione  centrale  lavoro,  formazione,  universita'  e
ricerca,  di  seguito  denominata  direzione,  effettua l'istruttoria
delle domande e della documentazione allegata.
    2. In caso di necessita' la direzione richiede per una sola volta
documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini
indicati dalla stessa, pena l'esclusione.
    3.  La  selezione  dei  progetti  e'  effettuata  dalla direzione
mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifica graduatoria,
sulla  base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e dei criteri di
cui all'Art. 7.
    4. L'assenza di uno o piu' dei requisiti di cui agli articoli 3 e
4 comporta l'esclusione del progetto.
    5.  Sono approvati i progetti ai quali e' attribuito un punteggio
pari almeno a 20 punti.
    6. La graduatoria indica:
      a) i progetti approvati e finanziabili;
      b) i  progetti  approvati  ma  non  finanziabili per carenza di
risorse;
      c) i progetti non approvati e la relativa motivazione.
    7.  L'atto  di  approvazione  della graduatoria e' pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione.
    8.  Il contributo e' concesso secondo l'ordine di graduatoria nei
limiti  delle  risorse  annue  disponibili  e  nel rispetto di quanto
previsto dal decreto di cui all'Art. 9, con decreto del direttore del
servizio  competente,  previo  accertamento, nei casi previsti, circa
l'insussistenza  di  cause  ostative secondo la normativa antimafia e
previa   acquisizione,   nel  caso  di  prevista  concessione  di  un
contributo  per  un  importo  inferiore all'ammontare richiesto nella
domanda  per  l'annualita'  di  riferimento,  di una dichiarazione di
impegno   ad   assicurare   la  presenza  di  un'ulteriore  quota  di
cofinanziamento, a copertura del costo totale del progetto.
    9.  Nel  caso  di  progetti approvati articolati in piu' fasi, la
concessione  del  contributo  riguarda  esclusivamente  la prima fase
progettuale. I contributi relativi alle fasi successive sono concessi
previo  monitoraggio  ed  a  condizione  che  vi  sia una valutazione
positiva  sullo  stato di avanzamento del progetto ai sensi dell'Art.
23.
    10.  I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse
dell'annualita'  di  riferimento  nei  limiti della disponibilita' di
bilancio  in  relazione  al  patto di stabilita' e crescita e secondo
quanto disposto dal decreto di cui all'Art. 17.
    11.  Qualora  si  rendano  disponibili  risorse  derivanti  dagli
accertamenti  e dalle verifiche di cui al comma 8 nonche' da revoche,
annullamenti  o  rinunce ai contributi concessi, con apposito atto si
procede allo scorrimento della graduatoria.
                              Art. 20.
             Erogazione del contributo in via anticipata
    1. L'erogazione del contributo puo' avvenire in via anticipata in
misura  non  superiore al settanta per cento del costo finanziato con
riguardo all'annualita' di riferimento.
    2.   Nel   caso  in  cui  sia  stata  costituita  un'associazione
temporanea  di  scopo,  il contributo e' erogato al soggetto capofila
che  provvedera'  al  riparto  tra  i  diversi  soggetti costituitisi
nell'associazione  medesima  sulla  base di quanto previsto nell'atto
costitutivo della stessa.
    3.  La  concessione  a  soggetti  privati  dell'anticipazione sul
contributo e' subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria
o assicurativa di importo pari alla somma da erogare maggiorata degli
interessi  ai  sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo
unico  delle  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di
diritto  d'accesso),  e successive modifiche, ed a condizione che sia
dimostrato lo stato di avanzamento dei lavori.
    4.  L'erogazione del contributo in via anticipata tiene conto dei
limiti di disponibilita' di bilancio, correlati al patto di stabilita
e crescita.
                              Art. 21.
                           Rendicontazione
    1.  Ai  fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari,
ai  sensi  dell'Art.  23,  comma 6, della legge regionale n. 26/2005,
devono presentare, entro 150 giorni dalla conclusione del progetto, o
nel   diverso  termine  previsto  dal  decreto  di  concessione,  una
dichiarazione   sottoscritta   dal   funzionario   responsabile   del
procedimento,  sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di
servizio,  che  attesti  che  l'attivita' per la quale l'incentivo e'
stato  erogato  e'  stata  realizzata nel rispetto delle disposizioni
normative  e  regolamentari  che  disciplinano  la  materia  e  delle
condizioni  eventualmente  poste  nel  decreto di concessione. A tale
dichiarazione  e'  allegato  un  prospetto  riepilogativo  dei  costi
sostenuti  da  cui  si evince il rispetto dei vincoli e dei requisiti
per l'ammissibilita' dei costi previsti dal presente regolamento.
    2.  Qualora  dalla  rendicontazione risultasse una maggiore spesa
sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase
di   concessione.  In  caso  di  minore  spesa  il  contributo  viene
proporzionalmente rideterminato.
    3.  Qualora  dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore
all'anticipazione   gia'  erogata  i  beneficiari  sono  tenuti  alla
contestuale restituzione della somma eccedente.
    4.  Sono  ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa
ammissibili   previste   dal   regolamento,  previa  comunicazione  e
successivo  eventuale assenso scritto dell'Amministrazione regionale,
pena  la  rideterminazione  ed  eventuale riduzione del contributo, a
condizione   che  non  sia  modificato  sostanzialmente  il  progetto
inizialmente  presentato.  Per  modifiche sostanziali si intendono le
variazioni  apportate al progetto tali da alterare significativamente
gli  obiettivi  preposti  all'attivita'  finanziata, quali risultanti
dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza
e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.
    5.  E'  ammessa  la  richiesta motivata di proroga del termine di
rendicontazione purche' presentata prima della scadenza dello stesso.
                              Art. 22.
                       Erogazione a consuntivo
    i.  Fermo  restando quanto disposto dall'Art. 21, commi 2 e 3, il
contributo  o,  nel  caso  di  erogazione  in  via  anticipata di cui
all'Art.  20,  il  saldo  dello stesso, viene erogato successivamente
alla  presentazione  del  rendiconto  e  previa  presentazione di una
relazione  attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi di
impatto  sistemico  di  cui  all'Art.  7,  comma  1, lettera a), come
individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo.
    2.   Nel   caso  in  cui  sia  stata  costituita  un'associazione
temporanea  di  scopo,  il contributo e' erogato al soggetto capofila
che  provvedera'  al  riparto  tra  i  diversi  soggetti costituitisi
nell'associazione  medesima  sulla  base di quanto previsto nell'atto
costitutivo della stessa.
    3.   L'erogazione  del  contributo  tiene  conto  dei  limiti  di
disponibilita'  di  bilancio,  correlati  al  patto  di  stabilita' e
crescita.
                              Art. 23.
               Monitoraggio, concessione ed erogazione
            dei contributi per fasi successive alla prima
    1.  Nel  caso  di progetti articolati in piu' fasi, ai fini della
concessione  dei contributi relativi alle fasi successive alla prima,
le  attivita'  progettuali  svolte  sono sottoposte a monitoraggio da
parte della direzione.
    2.  I  contributi  relativi  alle fasi successive sono concessi a
condizione  che  il  monitoraggio  e la valutazione circa lo stato di
avanzamento  delle attivita' progettuali, effettuato sulla base della
relazione  di cui all'Art. 14, comma 1, abbiano avuto esito positivo.
Ai  fini  della  valutazione  si  tiene  conto  dello scostamento tra
risultati programmati e risultati raggiunti.
    3.  Ai  fini della concessione e dell'erogazione si applicano, in
particolare, gli articoli 19, 20, 21 e 22.
                              Art. 24.
                       Vincolo di destinazione
    1.   Il  soggetto  beneficiario  ha  l'obbligo  di  mantenere  la
destinazione  dei beni mobili per tutto il ciclo di vita del progetto
di   ricerca   a   decorrere  dalla  data  indicata  nel  decreto  di
concessione.
                              Art. 25.
                      Obblighi dei beneficiari
    1.  L'Amministrazione  provvede  a  verificare  il  rispetto  dei
vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi
e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.
    2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  e' richiesta annualmente ai
beneficiari  l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti,
mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', fatti salvi
i diversi controlli previsti da leggi di settore.
    3.   Qualora   i   beneficiari   non  provvedano  ad  inviare  le
dichiarazioni  sostitutive  di  atto di notorieta' loro richieste, si
procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.
                              Art. 26.
                        Ispezioni e controlli
    1.  L'Amministrazione regionale puo' disporre controlli ispettivi
e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.
                              Art. 27.
                          Norma transitoria
    1.  In sede di prima applicazione, i requisiti di cui all'Art. 4,
comma  2,  lettera  c),  riguardanti  la  conformita'  alle priorita'
individuate  nel programma di cui all'Art. 3 della legge regionale n.
26/2005 che i progetti devono possedere sono i seguenti:
      a) essere cofinanziati;
      b) essere  riconducibili  a  filoni  di  ricerca  esistenti, di
interesse innovativo a livello europeo, nazionale e locale;
      c) avere  un  oggetto  riconducibile  ad abilita', esperienze e
capacita'  gia'  presenti sul territorio individuate nel Programma di
cui  all'Art.  3  della  legge  regionale n. 26/2005, tra le quali si
individuano,  in  particolare:  servizi avanzati in sanita', bio-nano
tecnologie,  ambiente,  chimica,  nuovi  materiali,  Information  and
Communications  Technology  (ICT),  energia,  trasporti  e logistica,
nautica e cantieristica.
    2.  In  sede  di  prima applicazione, i criteri e punteggi di cui
all'Art.  7,  comma  1,  lettera  c)  riguardanti la conformita' alle
priorita'  individuate nel Programma regionale per la promozione e lo
sviluppo   dell'innovazione,   delle   attivita'   di  ricerca  e  di
trasferimento  delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche
di  cui  all'Art.  3  della  legge  regionale  n. 26/2005, fino ad un
massimo di punti 35, stabiliti ai fini della valutazione dei progetti
sono i seguenti:
      a) grado  del  cofinanziamento, fino ad un massimo di punti 10,
sulla  base  dei seguenti parametri: punti 1 per ogni 2 per cento del
cofinanziamento   sul   costo  totale.  In  caso  di  percentuali  di
cofinanziamento   costituenti   frazioni,  si  applica  il  punteggio
determinato dalla percentuale inferiore;
      b) riconducibilita' a filoni di ricerca esistenti, di interesse
innovativo  a livello europeo, nazionale e locale, fino ad un massimo
di punti 5, sulla base della seguente classificazione:
        1) livello europeo: fino ad un massimo di punti 2;
        2) livello nazionale: fino ad un massimo di punti 2;
        3) livello locale: fino ad un massimo di punti 1;
      c) riconducibilita'  ad  abilita',  esperienze e capacita' gia'
presenti  sul  territorio  individuate dal Programma regionale per la
promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca
e   di  trasferimento  delle  conoscenze  e  delle  competenze  anche
tecnologiche di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 26/2005, fino
ad   un  massimo  di  punti  5,  tra  le  quali  si  individuano,  in
particolare:   servizi  avanzati  in  sanita',  bio-nano  tecnologie,
ambiente,   chimica,  nuovi  materiali,  ICT,  energia,  trasporti  e
logistica, nautica e cantieristica;
      d)  precedente  contributo  regionale  gia'  assegnato ai sensi
dell'Art.  11 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina
generale  in materia di innovazione) per precedenti fasi progettuali,
fino ad un massimo di punti 15.
                              Art. 28.
                             R i n v i o
    1.  Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano
le   disposizioni   delle   leggi   vigenti  e,  in  particolare,  le
disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche.
                              Art. 29.
                          Entrata in vigore
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                                                           Allegato A
                                  (riferito agli articoli 9, 12 e 14)
                    Formule di calcolo dei costi

               ---->  Vedere formule a pag. 27  <----

                     Visto: Il presidente: Illy