ALLEGATO .
Regolamento  di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art.
22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Approvazione.

                              Titolo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
1.  Il  presente  regolamento  disciplina  le  procedure  di  accesso
all'impiego   regionale,  in  attuazione  dell'art.  22  della  legge
regionale  27  marzo  1996,  n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in
attuazione  dei  principi  fondamentali  di riforma economico sociale
desumibili  dalla  legge  23  ottobre  1992,  n. 421). In particolare
definisce:
a) i requisiti generali di accesso all'impiego regionale;
b)  i  contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di presentazione
delle  domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con
riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) i titoli di studio richiesti quali requisiti;
d) la composizione e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici;
e)  le  modalita' e i contenuti delle prove per l'assunzione mediante
avviamento  a  selezione  di  lavoratori  segnalati  dai  centri  per
l'impiego, nonche' dei soggetti appartenenti alle categorie protette;
f)  i requisiti e le modalita' di accesso per i cittadini degli Stati
membri   dell'Unione   europea,  ovvero  per  i  cittadini  stranieri
immigrati,  legalmente  soggiornanti,  di cui all'art. 27 della legge
regionale   4   marzo   2005,   n.   5  (Norme  per  l'accoglienza  e
l'integrazione  sociale  delle  cittadine  e  dei cittadini stranieri
immigrati),  e  successive  modificazioni ed integrazioni, nonche' le
categorie  e  i  profili  professionali per l'accesso ai quali non e'
possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana;
g) le modalita' di assunzione del personale a tempo determinato nelle
categorie dell'area non dirigenziale;
h) i titoli di merito valutabili.
                               Art. 2.
                          Principi generali
1.  L'Amministrazione  regionale  nell'attivita'  di  svolgimento dei
concorsi  pubblici  persegue gli obiettivi di efficienza, trasparenza
ed economicita' in tutte le fasi della procedura.

                              Titolo II
             PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO
              ALLE CATEGORIE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE

                               Capo I
          Accesso alle categorie del ruolo unico regionale

                               Art. 3.
                       Modalita' per l'accesso
1.   L'accesso  alle  categorie  non  dirigenziali  del  ruolo  unico
regionale  avviene  mediante  le  seguenti  modalita',  come previsto
dall'art. 11 della legge regionale n. 18/1996:
a) concorso per titoli ed esami;
b) concorso per esami;
c) concorso per esami e successivo corso di formazione;
d)  avviamento  a  selezione  di  lavoratori segnalati dai centri per
l'impiego;
e)  assunzioni  obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie
protette secondo la normativa vigente.


                               Art. 4.
                  Requisiti generali per l'accesso
1.   Per  accedere  alle  categorie  del  ruolo  unico  regionale  e'
necessario possedere i seguenti requisiti generali:
a)   cittadinanza  italiana,  ovvero  cittadinanza  di  Stato  membro
dell'Unione  europea.  Sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  gli
italiani  non appartenenti alla Repubblica; sono, altresi', ammessi a
partecipare   ai  concorsi  per  l'accesso  all'impiego  regionale  i
cittadini  stranieri  di  cui  all'art.  27  della legge regionale n.
5/2005, e successive modificazioni ed integrazioni;
b)  eta'  non  inferiore  agli anni diciotto e non superiore all'eta'
costituente il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il
collocamento a riposo d'ufficio;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d)  idoneita'  fisica  o  psicofisica  all'impiego. L'Amministrazione
regionale  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica preassuntiva i
vincitori  e  gli  idonei  delle  selezioni  in  base  alla normativa
regionale  vigente,  per verifica me l'idoneita' fisica o psicofisica
allo  svolgimento delle specifiche mansioni relative al posto messo a
concorso;
e) titoli di studio richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2.  Non  sono ammessi ai concorsi coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente rendimento, che siano stati licenziati per
giusta  causa  o  per  giustificato motivo soggettivo da una pubblica
amministrazione,  ovvero  dichiarati  decaduti da un impiego pubblico
per  aver  conseguito  l'impiego  medesimo  mediante la produzione di
documenti  falsi  o  viziati  da  invalidita' non sanabile ovvero che
siano  stati  collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970,
n.  336  (Norme  a  favore  dei dipendenti civili dello Stato ed enti
pubblici ex combattenti ed assimilati), e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' coloro che abbiano usufruito del collocamento a
riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748.
3.  I  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea, nonche' i
cittadini  stranieri  di  cui  all'art.  27  della legge regionale n.
5/2005,  e successive modificazioni ed integrazioni, possono accedere
alle  categorie  del  ruolo  unico  regionale a parita' di requisiti,
purche'  abbiano  un'adeguata  conoscenza  della  lingua italiana, da
accertare  nel  corso  dello svolgimento delle prove; non e' comunque
consentito   ai  medesimi  l'accesso  alle  categorie  e  ai  profili
professionali  che  comportano  lo  svolgimento  delle  tipologie  di
funzioni  di  cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  7  febbraio  1994,  n.  174 (Regolamento recante norme
sull'accesso  dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche).
4.  Con  il  bando  di  concorso  possono essere prescritti ulteriori
specifici   requisiti   in   relazione   all'accesso   a  particolari
professionalita'.
5.  In  caso di condanne penali, anche nel caso di applicazione della
pena  su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia,
condono,  indulto  o perdono giudiziale, salvo i casi stabiliti dalla
legge  per  le  tipologie  di reato che escludono l'ammissibilita' al
pubblico  impiego,  l'Amministrazione  si  riserva  di  valutare tale
ammissibilita', tenuto conto del tipo di reato, anche con riferimento
alle  mansioni connesse con la posizione lavorativa messa a concorso,
nonche'   della   sussistenza   dei   presupposti  richiesti  per  la
riabilitazione.
6.  Le  procedure  per  l'accesso  devono  garantire  il rispetto dei
principi  di parita' e pari opportunita' tra donne e uomini, ai sensi
della normativa vigente.
7.  I  requisiti  devono  essere  posseduti alla data di scadenza del
termine  stabilito  nel  bando di concorso per la presentazione della
domanda  di  ammissione  nonche'  al  momento  della stipulazione del
contratto.  La  mancanza  anche  di  uno  solo dei suddetti requisiti
comporta l'esclusione dal concorso o la decadenza dall'assunzione.
8.   Il  responsabile  del  procedimento  dispone  con  provvedimento
motivato  l'esclusione  dal  concorso  dei  candidati per difetto dei
requisiti  prescritti  dal bando in qualunque momento della procedura
concorsuale. Di tale esclusione viene data comunicazione ai candidati
mediante  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione di
apposito   avviso   ovvero   a   mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.
9.  L'Amministrazione puo' ammettere con riserva il candidato escluso
dal  concorso che abbia provveduto a presentare un'istanza di riesame
o ricorso ai sensi di legge, antecedentemente all'effettuazione delle
prove scritte o delle eventuali prove preselettive.

                               Art. 5.
                          Titoli di studio
1.  Per l'accesso ai singoli profili professionali delle categorie D,
C,  B  e  A  del  ruolo  unico regionale e' richiesto il possesso dei
requisiti  culturali  previsti  all'allegato  A, ovvero dei titoli ad
essi   equipollenti   secondo   la   vigente  normativa,  o  comunque
riconosciuti validi dalle competenti autorita'.
2. E' fatta salva la possibilita' di richiedere nel bando di concorso
per l'accesso alle categorie D e C il possesso di ulteriori e diversi
titoli  di  studio  ed eventualmente il possesso di master, diplomi o
attestati   di   specializzazione   post  lauream,  in  relazione  ad
aggiornamenti   dell'ordinamento   scolastico  o  universitario  o  a
particolari      esigenze     o     a     mutamenti     organizzativi
dell'Amministrazione.
3.  Qualora  nel  bando  di  concorso  sia  previsto genericamente il
possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria di secondo grado e'
richiesto un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni.
4.  Qualora  sia  richiesto  genericamente il possesso del diploma di
scuola  secondaria  di  primo  grado,  oppure  del  diploma di scuola
secondaria  di  secondo  grado, il titolo di studio superiore assorbe
quello inferiore che ne costituisce il presupposto.
5.  Qualora invece sia richiesto il possesso di uno specifico diploma
di  scuola  secondaria di secondo grado, l'amministrazione si riserva
la  facolta'  di  ammettere  al concorso il candidato in possesso del
titolo  di  studio  superiore  a  quello  richiesto, purche' esso sia
attinente  al  profilo  professionale  del  posto messo a concorso, e
sempre  che l'amministrazione verifichi dall'esame del piano di studi
prodotto  dal  candidato  che le materie oggetto del titolo di studio
superiore ricomprendono, con maggior grado di approfondimento, quelle
del titolo inferiore.
6. In relazione all'elevata autonomia dei singoli istituti scolastici
di  secondo  grado  e  degli  atenei nell'individuazione dei corsi di
studio,  l'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di ammettere al
concorso  candidati in possesso di titoli di studio diversi da quelli
indicati  nel  bando quali requisiti di partecipazione, qualora dalla
valutazione   delle  materie  oggetto  del  corso  di  studi  risulti
sussistere  omogeneita'  con taluno dei titoli di studio indicati nel
bando.

                               Art. 6.
              Assunzione tramite i Centri per l'impiego
1.   L'assunzione  mediante  avviamento  a  selezione  di  lavoratori
segnalati  dai  centri per l'impiego puo' avvenire esclusivamente con
riferimento  alle  categorie  B  e  A,  mediante  prove  di idoneita'
effettuate da apposita commissione.
2.   La   direzione  centrale  organizzazione,  personale  e  sistemi
informativi  inoltra  alla  direzione  centrale  lavoro,  formazione,
universita'  e ricerca, ovvero al centro per l'impiego competente per
territorio  in  caso  di assunzioni a tempo determinato, la richiesta
inerente  i  soggetti da assumere. Entro dieci giorni dal ricevimento
della  graduatoria redatta dai suddetti uffici, la direzione centrale
organizzazione,   personale   e  sistemi  informativi  provvede  alla
convocazione  dei  candidati onde sottoporli alla prova di idoneita',
secondo   l'ordine  di  graduatoria,  indicando  giorno  e  luogo  di
svolgimento della stessa.
3.  La  selezione, effettuata da apposita commissione, consiste nello
svolgimento  di prove pratiche e di un eventuale esame orale vertenti
su materie attinenti al profilo professionale per il quale si procede
all'assunzione.
4.  La  selezione  tende  ad accertare esclusivamente l'idoneita' del
candidato  a  svolgere  le  mansioni  previste  per la categoria e il
profilo  professionale  di  assunzione  e  non  comporta  valutazione
comparativa.
5.  Alla  sostituzione  dei  soggetti  che  non abbiano risposto alla
convocazione  o  non  abbiano  superato  le  prove di idoneita' o non
abbiano  accettato l'assunzione ovvero non siano piu' in possesso dei
requisiti  richiesti,  si  provvede  fino  alla  copertura  dei posti
mediante selezione di ulteriori soggetti avviati.
6.  I  requisiti  prescritti  devono essere posseduti alla data della
prima  richiesta  di  avviamento  al lavoro, nonche' al momento della
stipulazione del contratto.
7.  Il  giorno  stesso  della prova i candidati avviati sono tenuti a
rendere,  davanti  a  un  funzionario  incaricato,  una dichiarazione
scritta  nella  quale attestano, sotto la propria responsabilita', di
possedere  i  requisiti  necessari  per  l'accesso  all'impiego. Sono
altresi'   tenuti  a  dichiarare  le  condanne  penali  eventualmente
riportate,  anche  nel  caso di applicazione della pena su richiesta,
sospensione  condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale.
8.  Qualora dalla suddetta dichiarazione risulti la mancanza di uno o
alcuni  dei  requisiti  prescritti,  i  candidati avviati non saranno
ammessi alla prova e verranno successivamente esclusi dalla selezione
con apposito provvedimento.
9. La commissione giudicatrice e' nominata secondo le disposizioni di
cui agli articoli 12 e 13.
10.  All'allegato  B sono riportati i contenuti delle prove nonche' i
relativi indici di riscontro dell'idoneita'.
11.  Le  risultanze  della selezione sono approvate con deliberazione
della   giunta  regionale.  Il  candidato  utilmente  selezionato  e'
invitato, entro un termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della relativa comunicazione:
a)  a  presentare  i  documenti comprovanti il possesso dei requisiti
richiesti  per  l'assunzione  all'impiego,  nei  modi  previsti dalla
vigente normativa;
b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
12.  In  caso  di  mancato  rispetto,  salvo giustificato motivo, del
termine  di cui al comma 11, ovvero in caso di mancanza dei requisiti
prescritti,  il  direttore  centrale dell'organizzazione, personale e
sistemi    informativi   pronuncia   la   decadenza   del   candidato
dall'assunzione.
13. Per le assunzioni a tempo determinato trova altresi' applicazione
l'art.  6, commi 25 e 26, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20
(Disciplina  del nuovo sistema di classificazione del personale della
Regione, nonche' ulteriori disposizioni in materia di personale).

                               Art. 7.
                         Categorie protette
1.   Le   assunzioni  obbligatorie  dei  soggetti  appartenenti  alle
categorie  protette  ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme
per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modificazioni ed
integrazioni,  avvengono secondo le modalita' e le procedure previste
dalla  normativa  statale  nonche', in quanto compatibili, secondo le
procedure  di  cui  all'art.  6, ivi compresi gli aspetti relativi ai
contenuti delle prove di idoneita'.

                               Art. 8.
                          Bando di concorso
1.  Il  bando  di  concorso  e'  adottato  con  decreto del direttore
centrale  dell'organizzazione, personale e sistemi informativi previa
individuazione   dei  posti  da  mettere  a  concorso  suddivisi  per
categoria,   profilo   professionale  ed  indirizzo,  secondo  quanto
previsto dal piano annuale dei fabbisogni professionali.
2. Il bando di concorso deve indicare:
a)  il  numero  dei  posti messi a concorso, la categoria, il profilo
professionale, l'indirizzo;
b)  il  trattamento  economico  annuo lordo previsto per la posizione
economica iniziale della categoria di assunzione;
c)  la  percentuale  dei  posti  eventualmente  riservati agli aventi
diritto  ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2002,
n. 34 (Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali
n.  18/1996,  n. 20/2002 e n. 24/2002), e successive modificazioni ed
integrazioni;
d)  le  percentuali  dei  posti  riservati  da  leggi  a  particolari
categorie.  Dette  riserve  non potranno complessivamente superare il
50%  dei  posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia
necessaria  una  riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa
si  attua  in  misura  proporzionale per ciascuna categoria di aventi
diritto alla riserva;
e) i termini e le modalita' per la presentazione delle domande;
f)  i  requisiti  generali per l'ammissione e gli eventuali ulteriori
requisiti specifici per i posti messi a concorso;
g)   l'eventuale   preselezione   che   l'Amministrazione  intendesse
espletare  ed  il  numero  di  candidati da ammettere alla successiva
prova d'esame;
h)  le  materie  oggetto  delle  prove  d'esame, l'articolazione e le
modalita' di svolgimento delle medesime;
i)  la  votazione  minima  richiesta per il superamento delle singole
prove ed il punteggio massimo complessivo attribuibile;
l)  i  titoli  di  merito  eventualmente  previsti, nonche' termini e
modalita' per la loro presentazione, documentazione e valutazione;
m)  i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di
punteggio, nonche' i termini e le modalita' della loro presentazione;
n) le modalita' con cui i candidati disabili, in relazione al proprio
handicap,  sono  tenuti  a  comunicare  l'eventuale  necessita' degli
ausili  per  sostenere  le  prove,  che  consentano  agli  stessi  di
concorrere in condizioni di effettiva parita' con gli altri candidati
ai  sensi  dell'art.  16,  comma  1,  della legge n. 68/1999, nonche'
l'eventuale  necessita'  di  tempi  aggiuntivi  ai sensi dell'art. 20
della  legge  5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
o)  la  citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive
per  la  realizzazione  della  parita'  uomo-donna  nel  lavoro), che
garantisce  pari  opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al
lavoro;
p) l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e
successive modificazioni ed integrazioni;
q)  ogni  altra  prescrizione  o  notizia  ritenuta utile, incluse le
modalita' di convocazione dei candidati.
3.  Il bando di concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione;  del  medesimo  e'  dato  altresi'  avviso a mezzo internet,
nonche'   mediante   affissione  all'albo  della  direzione  centrale
organizzazione, personale e sistemi informativi.
4.  Il  termine  ultimo  per  la presentazione delle domande non puo'
essere  inferiore  a  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione del
bando di concorso nel Bollettino ufficiale della Regione.

                               Art. 9.
                Preselezioni e sistemi automatizzati
1.  Le  procedure  concorsuali  sono attuate, ove ritenuto necessario
dalla   direzione   centrale   organizzazione,  personale  e  sistemi
informativi,  con  l'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a
realizzare  forme  di  preselezione,  avvalendosi, se del caso, della
collaborazione di istituti specializzati e di esperti.
2.  La  preselezione  potra'  consistere  nella  risoluzione  di test
preliminari anche di tipo psico-attitudinale o motivazionale, qualora
detta  tipologia di prove non sia gia' prevista dal bando di concorso
quale prova d'esame.
3. Qualora la tipologia dei test preliminari lo richieda, i candidati
possono essere chiamati ad indicare il proprio genere.
4.  Sono  ammessi  alle  preselezioni  tutti  i  candidati  che hanno
presentato  domanda  di  partecipazione  al  concorso entro i termini
previsti  dal  relativo bando, con riserva di successiva verifica del
possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  al  concorso per i soli
candidati ammessi alla prova successiva.
5.  Il  risultato  ottenuto  nella  preselezione, che non costituisce
prova d'esame, non concorre a formare il punteggio per la graduatoria
finale.
6.  Ai  sensi  dell'art.  22,  comma  2-bis, della legge regionale n.
18/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, e' escluso dalla
preselezione   il  personale  regionale  che  partecipa  ai  concorsi
pubblici   con  riserva  di  posti,  il  cui  accesso  alla  pubblica
amministrazione regionale e' avvenuto previo superamento di una prova
selettiva o di un concorso pubblico.

                              Art. 10.
                        Domanda di ammissione
1.  La  domanda  di  ammissione,  debitamente  sottoscritta  in forma
autografa,  deve  essere redatta in carta semplice su apposito modulo
ovvero  su  copia  dello  stesso.  La  domanda deve essere presentata
direttamente o pervenire all'Ufficio competente, entro e non oltre il
trentesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di
concorso  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione.  Il termine per
l'arrivo  delle  domande,  ove  scada  in  giorno  non lavorativo per
l'ufficio   competente,  e'  prorogato  al  primo  giorno  lavorativo
seguente.
2.  La data di arrivo delle domande presentate a mano sara' stabilita
e  comprovata  dal  bollo  a data che verra' apposto sulle medesime a
cura  dell'ufficio competente. Qualora la domanda sia inviata a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  ai fini del rispetto del
termine,  fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante,
purche'  la  raccomandata  pervenga  all'ufficio  competente  entro i
quindici  giorni  successivi  alla  scadenza  del termine. La data di
arrivo  delle  domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata
con  avviso  di  ricevimento sara' stabilita e comprovata dal bollo a
data apposto su ciascuna domanda dall'ufficio competente. I candidati
devono indicare sul frontespizio della busta contenente la domanda il
codice identificativo del concorso.
3.  La  presentazione o l'arrivo delle domande oltre i termini di cui
ai  commi  1 e 2, comportano l'esclusione dei candidati dal concorso.
L'esclusione viene disposta con le modalita' di cui all'art. 4, comma
8.
4. La domanda deve riportare tutte le indicazioni che il candidato e'
tenuto a fornire, conformemente alle prescrizioni del bando. Il bando
medesimo  individua  le dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza
comporta comunque l'esclusione dal concorso.
5.  L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilita' per
la  dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del   recapito  da  parte  del  candidato  o  da  mancata  o  tardiva
comunicazione  di  cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda
ovvero  per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'Amministrazione medesima.
6.  Il  bando di concorso puo' prevedere che le domande di ammissione
pervengano  obbligatoriamente  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di
ricevimento all'ufficio competente.
7.  Il bando di concorso puo' altresi' prevedere modalita' aggiuntive
per  la  presentazione  delle  domande  tramite  utilizzo  di sistemi
elettronici secondo la normativa vigente.
8.  L'Amministrazione  ha facolta' di prorogare o riaprire il termine
di  scadenza  di  presentazione  delle domande nonche' di revocare la
procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse.

                              Art. 11.
                     Titoli di merito valutabili
1.  Nei  concorsi,  per  titoli  ed  esami, possono essere valutati i
seguenti  titoli di merito, qualora non richiesti quale requisito per
l'ammissione  al  concorso,  in  relazione alla categoria, al profilo
professionale e all'indirizzo dei posti messi a concorso:
a)   esperienza   professionale   maturata  in  posizioni  lavorative
corrispondenti  per  contenuto  alle  mansioni  proprie  del  profilo
professionale ed indirizzo cui si concorre;
b)  dottorati di ricerca, corsi universitari di specializzazione o di
perfezionamento  post  lauream,  master  post-universitari conseguiti
presso   scuole   pubbliche   o   strutture   private  accreditate  o
riconosciute,  di durata almeno pari ad un anno accademico, con esame
finale,  in  materie  di  tipo  attinente  alle  mansioni proprie del
profilo professionale ed indirizzo cui si concorre;
c)  abilitazione  all'esercizio  della  professione ovvero iscrizione
all'albo  professionale,  purche' attinente alle mansioni proprie del
profilo professionale ed indirizzo cui si concorre.
2.  Il  bando stabilisce il punteggio da attribuire ai singoli titoli
di  merito in modo graduato secondo l'ordine di priorita' fissato dal
comma  1;  complessivamente  non  puo' essere attribuito un punteggio
superiore  a  dieci  trentesimi.  Il  bando  disciplina  altresi'  le
modalita' di documentazione dei titoli.

                              Art. 12.
          Commissioni giudicatrici e comitati di vigilanza
1.   Le  commissioni  giudicatrici  sono  nominate  con  decreto  del
direttore   centrale   dell'organizzazione,   personale   e   sistemi
informativi  e sono composte da dipendenti regionali di categoria non
inferiore   a   quella   messa  a  concorso  e  da  esperti  estranei
all'amministrazione regionale.
2. L'utilizzo del personale cessato dal servizio non e' consentito se
il rapporto sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di
salute,  per  decadenza dall'impiego comunque determinata o per altre
cause  previste  dalla  normativa vigente. Nel caso di cessazione dal
servizio  durante  i  lavori della commissione, l'incarico si intende
automaticamente  confermato,  salva  revoca  da  parte  del direttore
centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi.
3.  Nel  provvedimento  di nomina della commissione, o con successivo
decreto  del  direttore  centrale  dell'organizzazione,  personale  e
sistemi informativi possono essere individuati i componenti supplenti
che  subentrino  automaticamente  nei lavori della commissione stessa
qualora  il componente effettivo cessi definitivamente dall'incarico.
La   sostituzione   non  comporta  la  ripetizione  delle  operazioni
concorsuali  gia'  effettuate. In tali casi seguira' la dichiarazione
nel  verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto
stabilito dalla commissione prima del suo insediamento.
4.   Nel   caso   di   svolgimento   di   prove   psico-attitudinali,
motivazionali,  facoltative,  aggiuntive,  il  bando di concorso puo'
prevedere  che la commissione si a integrata da ulteriori componenti.
In  tal  caso, i componenti aggiunti devono essere scelti tra persone
di  comprovata  esperienza,  documentalmente  certificabile, che puo'
essere  valutata anche attraverso la produzione del curriculum vitae.
L'esperto  e'  componente  della  commissione  a  tutti  gli effetti,
limitatamente alla fase per la quale e' disposta l'integrazione.
5.  Le  funzioni  di  segreteria  delle commissioni sono svolte da un
dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.
6.  Qualora  le  prove  scritte  abbiano luogo in piu' sedi o in piu'
locali  della  stessa sede ovvero qualora il numero dei candidati sia
elevato,   possono  essere  costituiti,  con  decreto  del  direttore
centrale   dell'organizzazione,   personale   e  sistemi  informativi
comitati  di vigilanza a supporto della commissione, presieduti da un
commissario  ovvero  da  un  dipendente  regionale  di  categoria non
inferiore  alla  D  e  costituiti  da  due  dipendenti  regionali  di
categoria  non  inferiore  alla  C  e  da un segretario scelto tra il
personale regionale di categoria non inferiore alla C.

                              Art. 13.
                          Incompatibilita'
1.  Non possono far parte delle commissioni giudicatrici i componenti
degli  organi  di direzione politica dell'amministrazione regionale e
degli   enti  regionali  e  strumentali  della  Regione,  coloro  che
ricoprono  cariche  politiche elettive e che sono membri di organismi
direttivi sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.
2.  I  componenti  della  commissione,  presa visione dell'elenco dei
candidati,  sottoscrivono  la  dichiarazione di non sussistenza delle
situazioni  di incompatibilita' con i candidati medesimi, di cui agli
articoli  51 e 52 del codice di procedura civile. Sono fatte salve le
altre  cause di incompatibilita' previste dalla vigente normativa per
i componenti delle commissioni di concorso.

                              Art. 14.
             Adempimenti della commissione giudicatrice
1.  La  commissione  giudicatrice  provvede agli adempimenti relativi
all'effettuazione  delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal
presente   regolamento   sino  alla  trasmissione  della  graduatoria
provvisoria   di   merito  alla  direzione  centrale  organizzazione,
personale e sistemi informativi.
2. Nel corso della prima seduta la commissione, considerato il numero
dei  concorrenti  e  la  tipologia delle prove d'esame, stabilisce il
termine del procedimento concorsuale relativamente alle operazioni di
propria    competenza,    comunicandolo   alla   direzione   centrale
organizzazione,  personale  e  sistemi informativi, che ne da' idonea
pubblicita';  la  commissione  stabilisce,  altresi',  i  criteri  di
valutazione delle prove concorsuali.
3.  Nei  concorsi  per  titoli  ed esami, la commissione procede alla
valutazione  dei  titoli  dopo  l'espletamento  delle  prove scritte,
limitatamente  ai  candidati  che abbiano sostenuto le prove stesse e
comunque prima dell'apertura delle buste contenenti i dati anagrafici
dei candidati e del relativo abbinamento fra tali dati e il punteggio
attribuito  alla prova scritta di ciascun candidato. Nei concorsi per
titoli  ed  esami,  ove  sia  previsto  lo  svolgimento  di una prova
pratica,  la  valutazione  dei titoli sara' effettuata da parte della
commissione giudicatrice prima dello svolgimento della prova pratica.
4.  La  commissione  fissa  i criteri per l'attribuzione dei punteggi
relativi ai titoli, in conformita' a quanto previsto dal bando, nella
prima  seduta  o,  comunque,  prima  delle  prove  scritte  e/o prove
pratiche.
5. In assenza di unanimita' della commissione nella valutazione delle
singole  prove  d'esame  il  punteggio e' determinato dalla media dei
giudizi espressi dai singoli commissari.
6.  Nel  caso  di  svolgimento  di due prove scritte, qualora vengano
adottate  le  modalita'  di  cui  all'art.  16,  commi  14  e  15, la
commissione puo' stabilire, se la valutazione del primo elaborato non
raggiunge  il punteggio minimo per l'ammissione alle successive prove
d'esame, di non procedere alla valutazione del secondo elaborato.
7.  Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della
commissione,  delle  operazioni  concorsuali  e  delle determinazioni
assunte dalla commissione medesima.
8. Il verbale e' sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.
9.   Ogni   commissario  ha  diritto  di  far  iscrivere  a  verbale,
controfirmandole,  le proprie osservazioni in merito allo svolgimento
del concorso, ma non puo' esimersi dal firmare il verbale. In caso di
persistente  rifiuto,  il presidente ne da' atto nel processo verbale
che  trasmette immediatamente alla direzione centrale organizzazione,
personale   e   sistemi   informativi   per   l'adozione  degli  atti
conseguenti;  il  direttore centrale dell'organizzazione, personale e
sistemi  informativi,  con proprio decreto motivato, dichiara cessato
dall'incarico   il  commissario  inadempiente  e  provvede  alla  sua
sostituzione.

                              Art. 15.
                     Convocazione dei candidati
1.  Il  diario  delle  prove  scritte  o  preselettive  e'  portato a
conoscenza dei candidati non meno di quindici giorni prima della data
delle  prove  medesime, mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino
ufficiale della Regione o mediante lettera raccomandata.
2.   L'avviso   per   la  presentazione  alla  prova  pratica,  prova
psico-attitudinale o motivazionale, prova orale, prova facoltativa e'
comunicato  ai candidati ammessi almeno venti giorni prima del giorno
in  cui  i  medesimi  devono  sostenerla,  mediante pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione o mediante lettera raccomandata.
3. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai
sensi  della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei
rapporti  tra lo Stato e l'Unione delle comunita' ebraiche italiane),
nei  giorni  di  festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di
festivita'  religiose  valdesi,  o  comunque individuati come festivi
dalla legislazione vigente con riferimento alle confessioni religiose
riconosciute.

                              Art. 16.
                   Svolgimento delle prove scritte
1.  La  commissione  giudicatrice,  nel  giorno  fissato per la prova
scritta  e immediatamente prima dell'ora stabilita per l'inizio della
stessa,  predispone  una  terna  di  temi  o gruppi di quesiti ovvero
gruppi  di test nelle materie indicate dal bando; ciascun testo viene
numerato,  firmato  dai commissari e dal segretario e, quindi, chiuso
in  busta  sigillata. Sono fatte salve eventuali deroghe strettamente
connesse  all'adozione dei sistemi automatizzati di valutazione delle
prove,  salvaguardate,  in  ogni caso, le esigenze di segretezza e di
riservatezza del contenuto delle medesime.
2.  Ammessi i candidati nei locali d'esame, previo accertamento della
loro  identita' personale, il presidente, alla presenza dei candidati
stessi,  invita uno di essi a scegliere una delle buste contenenti le
prove,   previa   constatazione  dell'integrita'  dei  sigilli.  Alla
presenza  dei  candidati  viene  aperta  la busta contenente la prova
d'esame  che viene comunicata ai medesimi; sono quindi immediatamente
aperte  le  altre  buste  e  viene  dato  atto  che  le prove in esse
contenute sono diverse da quella scelta.
3.  Il  candidato  che  si  presenti  alla  prova  scritta in ritardo
rispetto  all'ora  prestabilita  per l'identificazione, potra' essere
ammesso  a sostenerla solamente qualora non sia gia' stata effettuata
l'operazione  di  estrazione  della  prova. L'ammissione di candidati
ritardatari  non  potra'  comunque  avvenire  qualora  la commissione
ritenga  che  cio'  possa  pregiudicare il regolare svolgimento della
prova.
4.  La  durata, comunque non superiore alle otto ore, e la disciplina
delle singole prove sono stabilite dalla commissione.
5.  I lavori devono essere scritti e svolti esclusivamente, a pena di
nullita',  su  fogli  o  moduli forniti dalla commissione, recanti il
timbro  della  Regione  e  la  sigla  di  uno  dei  componenti  della
commissione medesima.
6. Durante lo svolgimento della prova non e' permesso ai candidati di
comunicare  tra  loro  o  con altri, salvo che con i commissari e gli
incaricati della vigilanza.
7.  I  candidati  non  possono  portare  carta  da  scrivere, appunti
manoscritti o informatizzati; la consultazione di dizionari, codici o
testi di legge e' consentita solo se autorizzata dalla commissione.
8.  I  candidati  non  possono altresi' introdurre nella sede d'esame
telefoni cellulari, strumentazioni atte a consentire la comunicazione
con l'esterno, nonche' altri supporti di memorizzazione digitale.
9.  Durante le prove e sino alla consegna dell'elaborato il candidato
non  puo', se non per casi eccezionali, uscire dai locali, che devono
essere  vigilati.  Per coloro che intendano ritirarsi dopo la lettura
dei  temi  la  commissione stabilisce un tempo limite prima del quale
non sara', comunque, consentito uscire.
10.  La commissione giudicatrice cura l'osservanza delle disposizioni
e   adotta   i   provvedimenti  necessari  a  garantire  il  corretto
svolgimento  della  prova.  A  tal  fine  almeno due componenti della
commissione  devono sempre trovarsi nei locali in cui si svolgono gli
esami.
11.  Al candidato sono consegnati una busta grande, una busta piccola
e  un  cartoncino.  Prima dell'inizio della prova il candidato scrive
sul  cartoncino  il  proprio  cognome  e  nome, la data e il luogo di
nascita e lo chiude nella busta piccola. Dopo aver svolto la prova il
candidato  introduce tutti i fogli ricevuti nella busta grande, senza
apporvi  sottoscrizioni  o altro segno di riconoscimento; pone quindi
la  busta piccola nella grande che chiude e consegna al commissario o
al  personale di vigilanza, incaricato del ritiro della busta. Almeno
un  commissario  appone  la  sua  firma  trasversalmente sul lembo di
chiusura della busta grande e la data della prova.
12.  Il  candidato  che  contravviene  alle disposizioni del presente
articolo  o  che  comunque  abbia  copiato  in  tutto  o  in parte lo
svolgimento della prova e' escluso dal concorso.
13.  Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi
che,  debitamente  sigillati, sono firmati dai commissari presenti al
momento della chiusura e dal segretario.
14.   Qualora   siano  previste  due  prove  scritte  possono  essere
utilizzate buste grandi munite di linguetta staccabile prenumerata. A
ciascun  concorrente  e'  assegnato, per entrambe le prove, lo stesso
numero  in  modo  da  poter  riunire,  esclusivamente  attraverso  la
numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
15.  Alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre
le  successive  ventiquattro ore la commissione procede alla riunione
delle  buste  aventi  lo  stesso  numero in un'unica busta, dopo aver
staccato  le  relative linguette numerate. Di tale operazione e' data
comunicazione  orale  ai  candidati presenti in aula all'ultima prova
d'esame,  con  l'avvertimento  che  alcuni  di  essi,  in  numero non
superiore  a  dieci, potranno assistere alle anzidette operazioni; al
termine di tali operazioni le buste vengono mischiate tra loro.
16.  I  plichi  sono  aperti  nella seduta destinata alla valutazione
degli  elaborati.  Un  commissario  appone  su  ciascuna  delle buste
contenenti  gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura
e   previa   verifica   dell'integrita'  delle  medesime,  un  numero
progressivo  che viene ripetuto sull'elaborato e sulla relativa busta
piccola che rimane chiusa.
17.  Tale  numero  e' riprodotto su un apposito elenco destinato alla
registrazione delle valutazioni dei singoli elaborati.
18.  Un  commissario  da' lettura dei singoli elaborati, in merito ai
quali  la  commissione esprime di volta in volta il proprio giudizio.
Qualora   la   commissione  pervenga  al  convincimento  che  qualche
elaborato,   in  tutto  o  in  parte,  sia  stato  copiato,  provvede
all'esclusione dal concorso di tutti i candidati coinvolti.
19.  Dopo  che  sono  state  espresse le votazioni sugli elaborati di
tutte  le  prove  relative al concorso, si procede all'apertura delle
buste  piccole  e alla conseguente identificazione degli autori degli
elaborati medesimi.

                              Art. 17.
                  Svolgimento delle prove pratiche
1.  La  commissione,  prima  dello  svolgimento  della prova pratica,
stabilisce  le  modalita'  e  i  contenuti  della prova medesima, che
devono  comportare  uguale  difficolta'  per  tutti i concorrenti. La
commissione  mette  a  disposizione  dei concorrenti uguali strumenti
operativi necessari per lo svolgimento della prova.
2.   Le   prove   pratiche  si  svolgono  alla  presenza  dell'intera
commissione, previa identificazione dei concorrenti.
3.  Terminata  la  prova di ciascun candidato, la Commissione assegna
immediatamente il relativo punteggio.
4.  Al  termine  di  ogni  seduta  giornaliera,  la commissione forma
l'elenco  dei  candidati  esaminati  con  l'indicazione  del  voto da
ciascuno  riportato.  L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e dal
segretario,  e'  affisso  al  termine  del  medesimo  giorno in luogo
accessibile  presso  i  locali  in  cui  si e' svolta la prova ovvero
presso  la  direzione  centrale  organizzazione,  personale e sistemi
informativi.

                              Art. 18.
 Comunicazione dell'esito delle prove scritte e delle prove pratiche
1.   La   commissione  giudicatrice  informa  la  direzione  centrale
organizzazione,  personale  e  sistemi  informativi sugli esiti della
valutazione  delle  prove  scritte o delle prove pratiche, sulla base
dei  quali  la  direzione  stessa  comunica  ai candidati l'eventuale
ammissione   alle   successive   prove   d'esame   mediante   lettera
raccomandata  con  avviso di ricevimento, che dovra' pervenire almeno
venti giorni prima della data fissata per le prove stesse.
2.  Le  comunicazioni  di  ammissione  alle  successive prove d'esame
indicano  il  punteggio  conseguito  nelle prove scritte o pratiche e
quello   degli  eventuali  titoli,  precisano  luogo,  giorno  e  ora
stabiliti  per le successive prove e contengono l'espressa avvertenza
che,  in  caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, il
candidato sara' considerato rinunciatario al concorso.

                              Art. 19.
       Svolgimento di prove psico-attitudinali o motivazionali
1.   Qualora   il   bando   di  concorso  preveda  l'espletamento  di
un'ulteriore   prova   d'esame  finalizzata  alla  valutazione  delle
caratteristiche  psico-attitudinali o motivazionali dei candidati, da
attuarsi   anche   con   l'ausilio   di   sistemi  automatizzati,  la
commissione,  prima  dello  svolgimento  della  prova,  stabilisce le
modalita'  e  i  contenuti  della prova medesima, avvalendosi, se del
caso, della collaborazione di istituti specializzati e di esperti.
2.  Qualora la tipologia della prova lo richieda, i candidati possono
essere chiamati ad indicare il proprio genere.
3.  La  prova  psico-attitudinale  o  motivazionale  si  svolge  alla
presenza   dell'intera   commissione,   previa   identificazione  dei
concorrenti.  Per  le  procedure  di  svolgimento  trova applicazione
l'art. 16, in quanto compatibile.

                              Art. 20.
        Svolgimento delle prove orali, delle prove aggiuntive
                      e delle prove facoltative
1.  La  commissione,  prima dell'inizio della prova orale, al fine di
garantire  pari opportunita' a tutti i candidati, decide le modalita'
di  svolgimento della prova medesima e il numero dei quesiti da porre
ai candidati nonche' l'area tipologica degli stessi.
2. Le prove devono svolgersi in locali aperti al pubblico.
3.  Terminata  la  prova di ciascun candidato, la commissione assegna
immediatamente  il  relativo  punteggio.  Al  termine  di ogni seduta
giornaliera,  la  commissione  forma l'elenco dei candidati esaminati
con   l'indicazione   del   voto  da  ciascuno  riportato.  L'elenco,
sottoscritto  dal  presidente e dal segretario, e' affisso al termine
del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si e'
svolta  la  prova ovvero presso la Direzione centrale organizzazione,
personale e sistemi informativi.
4.  Il  bando  di  concorso  puo'  prevedere  l'espletamento di prove
aggiuntive in particolari materie, da svolgersi nel corso della prova
orale.
5.  Il  bando puo' prevedere, altresi', la possibilita' di effettuare
una o piu' prove facoltative da svolgersi nel corso della prova orale
ovvero prima o dopo la stessa. La prova facoltativa puo' anche essere
finalizzata alla valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali
o motivazionali dei candidati, con le modalita' di cui all'art. 19.

                              Art. 21.
               Disposizioni comuni alle prove d'esame
1.  Il  concorrente  che non si presenta alle prove d'esame il giorno
stabilito si considera rinunciatario al concorso.
2.  I  candidati  che  fossero  impossibilitati  a sostenere le prove
pratiche  e  le  prove  orali  alla  data  stabilita  per infortunio,
malattia,  parto  o  altra  causa  di  forza maggiore, dovranno darne
tempestiva   ed   idonea   comunicazione   alla   direzione  centrale
organizzazione,  personale  e sistemi informativi, pena la decadenza,
entro  la  data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando
alla medesima idonea documentazione probatoria. La direzione centrale
organizzazione,   personale   e   sistemi  informativi,  valutata  la
documentazione,  puo' disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio
della prova.

                              Art. 22.
                Punteggio delle singole prove d'esame
1.  La  Commissione  dispone  di  trenta  punti per la valutazione di
ciascuna  delle  prove  d'esame.  Sono  ammessi  alla  prova  orale i
candidati  che  abbiano  riportato  nella prova scritta o nella prova
pratica  un  punteggio  non  inferiore a ventuno trentesimi. La prova
orale  si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio
non inferiore a ventuno trentesimi.
2.  Qualora il bando di concorso preveda l'effettuazione di due prove
scritte, la commissione dispone di trenta punti per la valutazione di
ciascuna  delle  prove scritte e di quaranta punti per la valutazione
della  prova  orale;  sono  ammessi  alla prova orale i candidati che
abbiano  riportato  nelle  prove  scritte una media di almeno ventuno
punti  e  non  meno  di  diciotto punti in ciascuna di esse. La prova
orale  si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio
non inferiore a ventotto.
3.  Qualora  prevista,  il bando determina il punteggio da attribuire
alla  prova  psico-attitudinale  o  motivazionale, che non pregiudica
l'ammissione   alle   successive  prove  d'esame,  ma  concorre  alla
predisposizione della graduatoria generale di merito provvisoria.
4. Il bando determina altresi' il punteggio positivo da attribuire in
caso   di  superamento  dell'eventuale  prova  aggiuntiva  ovvero  il
punteggio  negativo  in  caso  di  mancato  superamento. Il punteggio
ottenuto  dal candidato nelle singole prove aggiuntive verra' sommato
o  sottratto  a  quello  riportato  nella prova orale. In tal caso il
punteggio  massimo  complessivo  attribuibile alla prova orale potra'
superare  i  trenta  punti  ovvero,  nei  casi  di  cui al comma 2, i
quaranta punti.
5. Qualora il bando di concorso preveda la possibilita' di effettuare
le   prove   facoltative,   di  esse  si  tiene  conto,  in  sede  di
predisposizione  della  graduatoria  generale  di merito provvisoria,
solo  se l'esito delle stesse e' positivo; in caso contrario la prova
s'intende  come  non  sostenuta.  Il  bando determina il punteggio da
attribuire all'eventuale prova facoltativa.

                              Art. 23.
                             Graduatoria
1.  La  votazione  complessiva  e'  determinata sommando il punteggio
conseguito  in  ciascuna  delle  prove scritte con il punteggio della
prova  orale, dell'eventuale prova psico-attitudinale o motivazionale
e  dell'eventuale  prova  facoltativa. Nei concorsi che prevedono una
prova  pratica,  la  votazione complessiva e' determinata sommando il
punteggio  conseguito nella prova pratica con quello conseguito nelle
altre  prove  d'esame. Nei concorsi per titoli ed esami, la votazione
complessiva  si  ottiene sommando anche il punteggio conseguito nella
valutazione dei titoli.
2.  Sulla base dei punteggi finali attribuiti ai sensi degli articoli
11  e  22,  la commissione forma la graduatoria provvisoria di merito
con  l'indicazione  del  punteggio  complessivo conseguito da ciascun
candidato   e  trasmette  tutti  gli  atti  alla  direzione  centrale
organizzazione, personale e sistemi informativi.
3.   La   direzione  centrale  organizzazione,  personale  e  sistemi
informativi predispone la graduatoria definitiva con applicazione dei
titoli  di  precedenza  che  danno  diritto  all'eventuale riserva di
posti, nonche' dei titoli di preferenza, a parita' di merito, esibiti
dai candidati.
4.  A  parita' di merito si applicano i titoli di preferenza previsti
dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n.  487,  e  successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
dall'art.  3,  comma  7,  della  legge  n.  127/1997,  come integrato
dall'art.  2, comma 9, della legge n. 191/1998. Gli eventuali periodi
di  servizio  prestati  dai  candidati  come  "lavoratore socialmente
utile"  costituiscono  titolo  di  preferenza  nei limiti ed ai sensi
dell'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 468/1997.
5. I candidati con diritto a riserva di posti ai sensi della legge n.
68/1999  ovvero  ai  sensi  di  altre  leggi  nazionali  o regionali,
collocatisi quali vincitori nella graduatoria di merito, non occupano
i posti previsti dalla riserva medesima.
6.   La   direzione  centrale  organizzazione,  personale  e  sistemi
informativi   trasmette   gli   atti   alla   giunta   regionale  per
l'approvazione  della graduatoria degli idonei e la dichiarazione dei
vincitori  del  concorso,  tenuto  conto  delle  eventuali riserve di
posti.
7.  La  graduatoria  approvata  e pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione rimane valida per la copertura dei posti che risultino
disponibili  nei  tre  anni  successivi  alla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 24 della legge regionale n. 18/1996.
8.  L'amministrazione  puo'  altresi'  procedere  all'utilizzo  delle
graduatorie  in  applicazione  dell'art.  16, comma 2, della legge n.
68/1999,  ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo  di cui all'art. 3
della medesima legge.

                              Art. 24.
                  Assunzioni a tempo indeterminato
1.  I  candidati  risultati vincitori sono invitati, entro un termine
non  inferiore  a  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento della
comunicazione:
a)  a  presentare  i  documenti  prescritti  dal  bando ai fini della
verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti;
b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2.  In  caso  di  mancato  rispetto,  salvo  giustificato motivo, del
termine  indicato  al comma 1 o di mancanza dei requisiti prescritti,
il   direttore  centrale  dell'organizzazione,  personale  e  sistemi
informativi pronuncia la decadenza del candidato dall'assunzione.

                               Capo II
             Assunzioni di personale a tempo determinato

                              Art. 25.
              Modalita' di accesso a tempo determinato
1.  Le  assunzioni  a  tempo  determinato  possono  avvenire mediante
l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici indetti per assunzioni
sia  a tempo indeterminato che a tempo determinato. Dette graduatorie
sono    individuate    con    decreto    del    direttore    centrale
dell'organizzazione,  personale e sistemi informativi, avuto riguardo
alla  categoria  ed al profilo professionale da coprire, nonche', per
quanto  attiene  all'indirizzo, avuto riguardo anche alle mansioni da
svolgere.  I  lavoratori  assumibili  devono  possedere  i  requisiti
prescritti dal bando di concorso in base al quale e' stata formata la
graduatoria di riferimento.
2.   I   candidati   vengono  invitati,  sulla  base  dell'ordine  di
collocazione nelle rispettive graduatorie, a mezzo telegramma inviato
all'indirizzo risultante dalla domanda di partecipazione al concorso,
a  sottoscrivere il contratto entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Dopo
la  sottoscrizione del contratto i candidati devono assumere servizio
entro il termine perentorio indicato nel contratto stesso.
3.  Ogni  qualvolta  si  presenti  una nuova necessita' di assunzione
viene  effettuata l'individuazione degli aventi titolo all'assunzione
ripartendo  dal  primo  candidato  idoneo  che  risulti  collocato in
posizione  utile in graduatoria. Nel caso in cui il candidato rinunci
all'assunzione,  non potra' essere chiamato per un altro contratto di
lavoro  a  tempo determinato relativo alla medesima graduatoria prima
che  sia  trascorso  un  periodo  di due mesi. Il candidato che abbia
rinunciato per tre volte all'assunzione perde il diritto ad ulteriori
chiamate  per  contratti  di lavoro a tempo determinato relativi alla
specifica graduatoria.
4.  Il  mancato  rispetto  dei  termini  perentori di cui al comma 2,
equivale a rinuncia all'assunzione.
5.  Qualora  vengano  utilizzate  graduatorie  di selezioni pubbliche
indette  per  assunzioni  a tempo indeterminato, l'eventuale rinuncia
all'assunzione  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato non
pregiudica   in  alcun  modo  il  diritto  del  candidato,  utilmente
collocato  in  graduatoria,  ad  essere  chiamato per un'assunzione a
tempo indeterminato.
6.  Le  assunzioni a tempo determinato per le categorie B e A possono
altresi'  avvenire  mediante  selezione  di  lavoratori segnalati dai
centri per l'impiego, con le modalita' di cui all'art. 6.
7.  I  candidati in servizio a tempo determinato, per tutta la durata
del   contratto,   non  vengono  considerati  disponibili  per  altre
assunzioni  a  tempo  determinato  nella medesima categoria e profilo
professionale,  al  fine  di  garantire la continuita' dell'attivita'
gia' iniziata presso un determinato ufficio.

                             Titolo III
                    PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE
              PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA DIRIGENZIALE

                              Art. 26.
                 Accesso alla categoria dirigenziale
1.  L'accesso  alla  categoria dirigenziale del ruolo unico regionale
avviene mediante concorso pubblico, per esami o per titoli ed esami.
2.  Il bando di concorso, adottato con decreto del direttore centrale
dell'organizzazione,  personale  e  sistemi  informativi,  indica  il
numero  dei  posti da mettere a concorso, il profilo professionale e,
eventualmente,  le  caratteristiche  delle  posizioni dirigenziali da
ricoprire,  secondo  quanto previsto dal piano annuale dei fabbisogni
professionali.
3.  Per  il  personale regionale si applica quanto previsto dall'art.
14, comma 3, della legge regionale n. 18/1996.

                              Art. 27.
                       Requisiti per l'accesso
1.  Per accedere alla categoria dirigenziale e' necessario possedere,
oltre ai requisiti generali di cui all'art. 1 seguenti requisiti:
a)  cittadinanza  italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica;
b)  essere  dipendente  di  ruolo  di  pubbliche  amministrazioni  in
possesso di un'anzianita' effettiva di ruolo di almeno cinque anni in
posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il
possesso della laurea;
c)  essere  in  possesso di una laurea specialistica o del diploma di
laurea  conseguito  secondo  il previgente ordinamento universitario,
individuati  nei  bandi  di concorso, ai sensi dell'art. 22, comma 1,
lettera c), della legge regionale n. 18/1996.
2.  Con  il  bando  di  concorso  possono essere prescritti ulteriori
specifici   requisiti   in   relazione   all'accesso   a  particolari
professionalita'.

                              Art. 28.
                     Titoli di merito valutabili
1.  Nei  concorsi  per  titoli  ed  esami  possono  essere valutati i
seguenti titoli di merito:
a) esercizio di funzioni dirigenziali e/o di posizione organizzativa,
svolti   presso   enti  pubblici,  in  qualita'  di  titolare  ovvero
effettivamente   retribuiti,   affidati   con  provvedimento  formale
dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico;
b) dottorati di ricerca, abilitazione all'esercizio della professione
ovvero  iscrizione  all'albo  professionale,  corsi  universitari  di
specializzazione   o   di   perfezionamento   post   lauream,  master
post-universitari  conseguiti  presso  scuole  pubbliche  o strutture
private  accreditate o riconosciute, di durata almeno pari ad un anno
accademico,  con esame finale, purche' attinenti alle caratteristiche
delle  posizioni  dirigenziali  da  ricoprire  e  non richiesti quali
requisiti per l'ammissione al concorso.

                              Art. 29.
                           Norma di rinvio
1.  Per  quanto  non  diversamente  disciplinato  dal presente Titolo
trovano  applicazione  le  disposizioni  del  Titolo  II,  in  quanto
compatibili.

                              Titolo IV
          PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO ALLA
             CATEGORIA FA DELL'AREA FORESTALE REGIONALE

                               Capo I
                      Accesso alla categoria FA

                              Art. 30.
                        Modalita' di accesso
1.  L'accesso alla categoria FA dell'Area forestale regionale avviene
anche  mediante  concorso  pubblico, per esami, e successivo corso di
formazione.

                              Art. 31.
                       Requisiti per l'accesso
1.  Per  accedere  alla categoria FA dell'Area forestale regionale e'
necessario possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b)  eta'  non  inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni
trentadue, con esclusione di ogni elevazione;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d)  idoneita'  fisica  e  psico-attitudinale  allo  svolgimento delle
specifiche mansioni della categoria, cosi' come previsto per il Corpo
forestale  dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 1991, n. 132, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, lettera b),
primo capoverso; in ordine al rapporto altezza-peso di cui al secondo
capoverso del medesimo art. 1, comma 1, lettera b), si fa riferimento
all'indice   di  massa  corporea  come  definito  dall'organizzazione
Mondiale  della  Sanita'  per  i  soggetti  normopeso. Tale idoneita'
verra'  accertata con le modalita' previste dalla normativa regionale
vigente;
e)  diploma di scuola secondaria di secondo grado, con corso di studi
di durata non inferiore a 4 anni;
f) patente di guida di categoria non inferiore alla B;
g) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
h)  non  essere  stati  ammessi  al  servizio  civile  in qualita' di
obiettori di coscienza;
i)  non  essere  stati  espulsi  dai  corpi militari o dalle forze di
polizia;
l)  non aver riportato condanna definitiva a pena detentiva per reati
non colposi;
m)  non  essere  sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di
prevenzione.
2.  Non  sono  inoltre  ammessi  al  concorso  coloro che siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente insufficiente rendimento, che siano
stati   licenziati   per  giusta  causa  o  per  giustificato  motivo
soggettivo   da   una  pubblica  amministrazione,  ovvero  dichiarati
decaduti  da  un  impiego  pubblico  per  aver  conseguito  l'impiego
medesimo  mediante  la  produzione  di  documenti  falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
3.  In considerazione dei particolari compiti attribuiti al personale
del  corpo forestale regionale in possesso delle qualifiche di agente
di  pubblica  sicurezza  e  di  polizia  giudiziaria  l'ammissione al
concorso  e' altresi' subordinata all'accettazione dell'impiego delle
armi  da  fuoco  per  l'espletamento  delle  mansioni  proprie  della
categoria di appartenenza.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera l), in caso di
condanne  penali,  anche  nel  caso  di  applicazione  della  pena su
richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono,
indulto  o perdono giudiziale, salvo i casi stabiliti dalla legge per
le  tipologie  di  reato  che  escludono l'ammissibilita' al pubblico
impiego,    l'amministrazione    si    riserva   di   valutare   tale
ammissibilita', tenuto conto del tipo di reato, anche con riferimento
alle  mansioni connesse con la posizione lavorativa messa a concorso,
nonche'   della   sussistenza   dei   presupposti  richiesti  per  la
riabilitazione.
5.  I  requisiti  devono  essere  posseduti alla data di scadenza del
termine  stabilito  nel  bando di concorso per la presentazione della
domanda   di   ammissione   e  devono  persistere  al  momento  della
stipulazione  del contratto, ad eccezione del requisito dell'eta'. La
mancanza   anche   di   uno  solo  dei  suddetti  requisiti  comporta
l'esclusione dal concorso o la decadenza dall'assunzione.

                              Art. 32.
                          Prove di concorso
1.  Le prove di concorso constano di una prova scritta e di una prova
teorico-pratica volte ad accertare l'idoneita' allo svolgimento delle
mansioni proprie della categoria FA.
2.  Con  riferimento alla prova teorico-pratica trova applicazione la
disciplina  prevista  in  merito  alle modalita' di svolgimento delle
prove orali di cui all'art. 20.

                              Art. 33.
                Punteggio delle singole prove d'esame
1.  La  commissione  dispone  di  trenta  punti per la valutazione di
ciascuna delle prove d esame. Sono ammessi alla prova teorico-pratica
i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio di
almeno  ventuno  trentesimi.  La  prova  teorico-pratica  si  intende
superata  qualora  il candidato consegua un punteggio non inferiore a
ventuno trentesimi.

                              Art. 34.
                             Graduatoria
1.  La  votazione  complessiva  e'  determinata sommando il punteggio
conseguito    nella    prova   scritta   con   quello   della   prova
teorico-pratica.
2.  La  graduatoria  provvisoria  di merito e' formata sulla base del
punteggio ottenuto quale votazione complessiva.
3.   A  parita'  di  merito  si  applicano  i  titoli  di  preferenza
sottospecificati, secondo l'ordine di priorita' di seguito indicato:
a)  brevetto  di  guida  alpina  o  attestato di superamento di corso
AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe);
b) qualifica di "guida naturalistica";
c) titolo di maestro di sci da discesa o da fondo;
d)  abilitazione tecnica all'esercizio dell'attivita' di soccorritore
o di pattugliatore delle piste da sci;
e) patente di guida di categoria C o superiore;
f) patente nautica.
4. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
aa) dal numero dei figli a carico;
bb)  dall'aver  prestato servizio senza demerito nell'Amministrazione
regionale;
cc)  dall'aver prestato servizio senza demerito nelle Amministrazioni
pubbliche;
dd) dalla minore eta'.

                              Art. 35.
                 Verifica del possesso dei requisiti
1.  Sulla base della graduatoria definitiva, i vincitori del concorso
sono assunti in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
nella  categoria  FA  dell'Area  forestale regionale, previa verifica
del-l'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

                              Art. 36.
                           Norma di rinvio
1.  Per  quanto  non  diversamente  disciplinato  dal presente titolo
trovano  applicazione  le  disposizioni  del  titolo  II,  in  quanto
compatibili.
                               Capo II
           Corso di formazione professionale per l'accesso
           alla categoria FA dell'Area forestale regionale

                              Art. 37.
 Disposizioni generali relative al corso di formazione professionale
1.  I  candidati  assunti frequentano un apposito corso di formazione
professionale,   anche   a  carattere  residenziale,  di  durata  non
inferiore  a  tre  mesi,  per  uno  svolgimento  minimo  di  400  ore
complessive,  organizzato  dall'Amministrazione  regionale,  anche in
collaborazione con altri enti.
2.   Gli  oneri  relativi  al  corso  di  formazione  sono  a  carico
dell'Amministrazione regionale.
3.   Il   superamento   dell'esame   teorico-pratico  di  fine  corso
costituisce  elemento  essenziale  ai  fini  della valutazione per il
superamento del periodo di prova.

                              Art. 38.
      Organizzazione del corso e nomina del direttore del corso
1. L'organizzazione del corso di formazione professionale e' affidata
alla  direzione  centrale  risorse  agricole,  naturali,  forestali e
montagna.
2.  Con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale
e  sistemi  informativi  si  provvede  alla  nomina,  su proposta del
direttore  centrale  delle  risorse  agricole,  naturali, forestali e
montagna,  del  direttore del corso e del vicedirettore, quest'ultimo
con  compiti  di  tutor  e  di sostituto del direttore in caso di sua
assenza o impedimento.
3.  Il  direttore  del  corso  e  il  vicedirettore sono scelti tra i
dipendenti  regionali  di  categoria  non  inferiore  alla  D o FC se
appartenenti all'Area forestale.

                              Art. 39.
                    Programma del corso e docenti
1.  La  direzione  centrale  risorse  agricole, naturali, forestali e
montagna predispone il programma del corso e ne cura l'organizzazione
logistica.
2.  Con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale
e  sistemi  informativi,  d'intesa  con  il  direttore centrale delle
risorse agricole, naturali, forestali e montagna, si provvede:
a) all'approvazione del programma del corso e del relativo preventivo
di spesa;
b) all'assegnazione dei fondi necessari;
c) alla nomina dei docenti.
3.  I  docenti  sono  individuati nell'ambito del personale regionale
ovvero fra esperti esterni; in quest'ultimo caso si provvede mediante
stipula di un contratto.
4. Nel programma sono definite:
a)  la  sede  principale e le eventuali altre sedi temporanee, scelte
sulla base di criteri di opportunita' e funzionalita';
b) la durata del corso e gli eventuali periodi di interruzione;
c) l'elenco delle materie di insegnamento e i relativi docenti;
d) il numero minimo di ore di insegnamento per ciascuna materia;
e) la dotazione di testi e dispense;
f)  ogni altro intervento comportante spesa, necessario ad assicurare
lo svolgimento ottimale del corso.
5. A fronte di situazioni particolari e contingenti, tali da impedire
il   regolare  svolgimento  del  corso  cosi'  come  programmato,  il
direttore  del corso provvede direttamente alle necessarie variazioni
del  programma,  salva  successiva  ratifica  da  parte del direttore
centrale   dell'organizzazione,   personale  e  sistemi  informativi,
d'intesa  con il direttore centrale delle risorse agricole, naturali,
forestali e montagna.

                              Art. 40.
                    Regolamento interno del corso
1.  Il regolamento interno del corso viene adottato dal direttore del
corso medesimo.
2.  Il  regolamento stabilisce gli orari delle lezioni, dello studio,
delle  esercitazioni  pratiche  e  delle  altre attivita' formative e
didattiche, al fine di consentire il funzionale svolgimento del corso
medesimo.

                              Art. 41.
                  Doveri dei partecipanti al corso
1.  La  frequenza  del corso e' obbligatoria. L'avvenuta frequenza e'
documentata   mediante   l'apposizione   giornaliera,  da  parte  dei
partecipanti,  della firma sull'apposito registro delle presenze, che
verra'  giornalmente  controfirmato dal direttore del corso o dal suo
sostituto.
2.  Il partecipante e' tenuto al rispetto del regolamento interno del
corso.

                              Art. 42.
                        Esclusione dal corso
1. Sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso coloro che:
a)  dichiarano  di  volere  rinunciare  al  corso o all'esame di fine
corso;
b)  hanno  accumulato  assenze dal servizio per un numero di giornate
pari  al  30%  della  durata  complessiva  del  corso,  anche  se non
consecutive.
2.  Qualora  tale  soglia  del  30%  sia superata per una delle cause
previste dall'art. 16, comma 3, del Contratto collettivo regionale di
lavoro  del  personale  del  comparto unico - area non dirigenziale -
quadriennio   normativo   (II   fase)  2002-2005,  biennio  economico
2004-2005,  sono  svolte  delle ore formative di recupero, al fine di
consentire  al  dipendente  in  prova  il  rispetto  del requisito di
presenza minima previsto per l'ammissione all'esame finale.
3.  L'esclusione  e'  disposta  con  decreto  del  direttore centrale
dell'organizzazione, personale e sistemi informativi. Con il medesimo
decreto  e'  disposto il recesso dell'amministrazione dal rapporto di
lavoro ai sensi del comma 4 del surrichiamato art. 16 del C.C.R.L del
personale  del  comparto  unico - area non dirigenziale - quadriennio
normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005.

                              Art. 43.
                         Commissione d'esame
1.  La  commissione  d'esame  composta dal direttore del corso che la
presiede  e  da  quattro  docenti  del  corso designati dal direttore
medesimo,   e'   nominata   con   decreto   del   direttore  centrale
dell'organizzazione, personale e sistemi informativi.
2. Le funzioni di segretario della commissione d'esame sono svolte da
un  dipendente  regionale  almeno di categoria C o FB se appartenente
all'Area forestale.

                              Art. 44.
                          Esami conclusivi
1.  Gli  esami  conclusivi del corso consistono in una prova scritta,
anche  a  risposta sintetica e in un colloquio vertenti sulle materie
oggetto del corso medesimo.
2.  La commissione d'esame dispone di trenta punti per la valutazione
della  prova  scritta  e  di  trenta  punti  per  la  valutazione del
colloquio.
3.  L'esame  si  intende  superato se il candidato abbia riportato un
punteggio di almeno ventuno trentesimi in ciascuna delle due prove.
4.  La  votazione  complessiva,  al  fine della predisposizione della
graduatoria  finale  del  corso,  e'  data  dalla  somma dei punteggi
riportati nella prova scritta e nel colloquio.

                              Titolo V
                         DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 45.
                             Abrogazione
1.  E'  abrogato il regolamento di accesso alle categorie D, C, B e A
di  cui  all'art.  22  della  legge  regionale  27 marzo 1996, n. 18,
emanato  con  decreto  del  Presidente della Regione n. 0272/Pres. di
data 12 settembre 2006.

                              Art. 46.
                          Entrata in vigore
1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

                             ALLEGATO A.
                                                (riferito all'art. 5)
REQUISITI  CULTURALI  PER  L'ACCESSO AI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI
DELLE CATEGORIE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE
                             Categoria D
                        Profili professionali
Specialista amministrativo-economico.
Per l'indirizzo amministrativo:
classi  di lauree specialistiche: 22/S, 60/S, 64/S, 70/S, 71/S, 84/S,
88/S, 99/S;
classi lauree di primo livello: 2, 15, 17, 19, 28, 31;
titoli  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
giurisprudenza,      in     scienze     politiche,     in     scienza
dell'amministrazione, in economia e commercio.
Per l'indirizzo economico:
classi  di lauree specialistiche: 22/S, 64/S, 60/S, 70/S, 71/S, 84/S,
88/S, 99/S;
classi lauree di primo livello: 2, 15, 17, 19, 28, 31;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
economia e commercio, in economia aziendale, in scienze politiche, in
giurisprudenza.
Per l'indirizzo statistico:
classi  di lauree specialistiche: 60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 90/S, 91/S,
92/S, 99/S;
classi lauree di primo livello: 15, 19, 37;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
statistica,   in   scienze  statistiche  ed  economiche,  in  scienze
statistiche  e  attuariali, in scienze statistiche e demografiche, in
scienze politiche.
Per l'indirizzo tavolare e dei privilegi mobiliari:
classi di lauree specialistiche: 22/S, 60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 99/S;
classi lauree di primo livello: 2, 15, 19, 31;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
giurisprudenza, in scienze politiche.
Specialista tecnico.
Per l'indirizzo geologico:
classi di lauree specialistiche: 86/S;
classi lauree di primo livello: 16;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
geologia.
Puo'   essere,  altresi',  richiesto  il  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio della professione.
Per l'indirizzo biologico:
classi di lauree specialistiche: 6/S;
classi lauree di primo livello: 12;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
biologia.
Puo'   essere,  altresi',  richiesto  il  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio della professione.
Per l'indirizzo chimico:
classi di lauree specialistiche: 14/S, 62/S, 81/S;
classi lauree di primo livello: 21, 24;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
chimica,   in   chimica   e   tecnologie  farmaceutiche,  in  chimica
industriale.
Puo'   essere,  altresi',  richiesto  il  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio della professione.
Per l'indirizzo naturalistico:
classi di lauree specialistiche: 68/S, 82/S;
classi lauree di primo livello: 27;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
scienze naturali, in scienze ambientali.
Per l'indirizzo architettonico:
classi di lauree specialistiche: 4/S;
classi lauree di primo livello:
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
architettura.
Puo'   essere,  altresi',  richiesto  il  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio della professione.
Per l'indirizzo urbanistico:
classi di lauree specialistiche: 54/S;
classi lauree di primo livello:
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.
Puo'   essere,  altresi',  richiesto  il  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio della professione.
Per l'indirizzo ingegneristico:
classi  di  lauree specialistiche e di primo livello: da definire nel
bando  in  correlazione  alle  mansioni  previste per i posti messi a
concorso;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
ingegneria con indirizzo correlato alle mansioni previste per i posti
messi a concorso.
Puo'   essere,  altresi',  richiesto  il  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio della professione.
Per l'indirizzo agronomico-forestale:
classi di lauree specialistiche: 74/S, 77/S, 78/S, 79/S;
classi lauree di primo livello: 20, 40;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
scienze  agrarie,  in  scienze e tecnologie agrarie, in scienze della
produzione  animale,  in  scienze e tecnologie alimentari, in scienze
forestali, in scienze forestali e ambientali.
Puo'   essere,  altresi',  richiesto  il  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio della professione.
Per l'indirizzo minerario:
classi di lauree specialistiche: 38/S;
classi lauree di primo livello:
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
ingegneria mineraria, in ingegneria per l'ambiente e il territorio.
Puo'   essere,  altresi',  richiesto  il  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio della professione.
Per l'indirizzo assistenziale:
classi di lauree specialistiche: 57/S;
classi lauree di primo livello: 6;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
scienze del servizio sociale.
Per l'indirizzo sanitario:
classi di lauree specialistiche: SNT SPEC/1;
classi lauree di primo livello: SNT/1;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
infermieristica.
E' inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.
Per l'indirizzo informatico:
classi di lauree specialistiche: 20/S, 23/S, 32/S, 35/S, 45/S, 100/S;
classi lauree di primo livello: 9, 25, 26, 32;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
informatica, in ingegneria elettronica, in ingegneria informatica, in
matematica, in fisica, in scienza dell'informazione.
Per l'indirizzo medico:
classi di lauree specialistiche: 46/S;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
medicina e chirurgia.
E' richiesta inoltre l'iscrizione all'albo professionale.
Puo' essere altresi' richiesto il possesso di una specializzazione.
Per l'indirizzo psicologico:
classi di lauree specialistiche: 58/S;
classi lauree di primo livello: 34;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
psicologia.
E' inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.
Per l'indirizzo veterinario:
classi di lauree specialistiche: 47/S;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
medicina veterinaria.
E' inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.
Puo' essere altresi' richiesto il possesso di una specializzazione.
Per l'indirizzo farmaceutico:
classi di lauree specialistiche: 14/S;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche.
E' inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.
Puo' essere altresi' richiesto il possesso di una specializzazione.
Specialista turistico-culturale.
Per l'indirizzo sociologico:
classi di lauree specialistiche: 49/S, 58/S, 65/S, 67/S, 87/S, 89/S;
classi lauree di primo livello: 14, 18, 34, 36;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
sociologia,  in psicologia, in pedagogia, in scienza dell'educazione,
in scienza della comunicazione.
Per l'indirizzo storico-culturale:
classi  di  lauree  specialistiche:  1/S, 2/S, 5/S, 10/S, 12/S, 15/S,
16/S,  17/S,  18/S,  21/S,  24/S, 39/S, 40/S, 41/S, 42/S, 43/S, 44/S,
51/S, 72/S, 73/S, 93/S, 94/S, 95/S, 96/S, 97/S, 98/S, 104/S;
classi lauree di primo livello: 3, 5, 11, 13, 23, 29, 30, 38, 41;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
lettere,  storia,  geografia,  filosofia,  lingua e cultura italiana,
lingue  e  letterature  straniere,  lingue culture ed istituzioni dei
paesi del Mediterraneo, lingue e civilta' orientali, lingue e cultura
dell'Europa   orientale,   lingue  e  culture  europee,  musicologia,
conservazione dei beni culturali, D.A.M.S., storia e conservazione di
beni  architettonici  e  ambientali,  storia e conservazione dei beni
culturali.
Per l'indirizzo turistico:
classi di lauree specialistiche: 55/S, 64/S, 84/S;
classi lauree di primo livello: 39;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
economia  del turismo, in scienze turistiche, nonche' tutti i diplomi
di laurea previsti per l'indirizzo storico-culturale.
Per l'indirizzo linguistico:
classi  di lauree specialistiche: 13/S, 39/S, 41/S, 42/S, 43/S, 44/S,
59/S, 67/S, 101/S, 104/S;
classi lauree di primo livello: 3, 11, 14;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
lingue  e  letterature straniere, in traduzione e interpretazione, in
lingue culture ed istituzioni dei paesi del Mediterraneo, in lingue e
civilta'  orientali,  in  lingue  e cultura dell'Europa orientale, in
lingue e culture europee, in relazioni pubbliche.
Per l'indirizzo archivistico-bibliografico:
classi di lauree specialistiche: 5/S;
titolo  di  studio  del  previgente  ordinamento:  diploma  di laurea
unitamente  a  diploma  di  archivistica,  paleografia  e diplomatica
rilasciato  dalle scuole presso gli archivi di Stato oppure a diploma
di  specializzazione  in  archivistica  conseguito presso le scuole a
fini speciali attivate presso le universita' degli studi.
Per l'indirizzo conservativo:
classi  di  lauree  specialistiche:  1/S,  2/S, 5/S, 4/S, 10/S, 12/S,
24/S, 95/S;
classi lauree di primo livello: 4, 13, 41;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
conservazione  dei  beni culturali, in storia e conservazione di beni
architettonici  e  ambientali,  in  storia  e  conservazione dei beni
culturali, in architettura.
Laurea  in  altre  discipline  unitamente al conseguimento di diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale.
Per l'indirizzo comunicatore pubblico:
classi di lauree specialistiche: 13/S, 59/S, 67/S, 101/S;
classi lauree di primo livello: 14;
titolo  di  studio  del  previgente ordinamento: diploma di laurea in
scienze della comunicazione, in relazioni pubbliche;
diploma di laurea in altre discipline unitamente ad uno dei titoli di
cui  all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
21   settembre   2001,   n.   422   (Regolamento  recante  norme  per
l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare
presso  le pubbliche amministrazioni per le attivita' di informazione
e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi).
                             Categoria C
                        Profili professionali
Assistente amministrativo-economico.
Per  l'indirizzo  amministrativo: titolo di studio: diploma di scuola
secondaria di secondo grado.
Per  l'indirizzo  economico:  titolo  di  studio:  diploma  di scuola
secondaria di secondo grado ad indirizzo economico/commerciale;
Per  l'indirizzo  tavolare:  titolo  di  studio:  diploma  di  scuola
secondaria di secondo grado.
Assistente tecnico.
Per  l'indirizzo  minerario:  titolo  di  studio:  diploma  di scuola
secondaria di secondo grado ad indirizzo minerario.
Per  l'indirizzo  chimico/biologico:  titolo  di  studio:  diploma di
scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo chimico, biologico.
Per  l'indirizzo  edile/grafico:  titolo di studio: diploma di scuola
secondaria di secondo grado ad indirizzo edile/grafico.
Per  l'indirizzo  meccanico/elettrotecnico: titolo di studio: diploma
di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  ad  indirizzo  meccanico,
elettronico e telecomunicazioni, elettrotecnico.
Per  l'indirizzo  agrario-forestale:  titolo  di  studio:  diploma di
scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo agrario.
Per  l'indirizzo  informatico:  titolo  di  studio: diploma di scuola
secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico.
Per  l'indirizzo  assistenziale:  titolo di studio: diploma di scuola
secondaria di secondo grado ad indirizzo socio-sanitario.
Per  l'indirizzo  televisivo:  titolo  di  studio:  diploma di scuola
secondaria  di  secondo grado ad indirizzo comunicazione audiovisiva,
ovvero  diploma  di  scuola secondaria di secondo grado unitamente ad
esperienza  di  almeno  un  anno maturata nel settore dell'assistenza
alle    riprese    e    alla    trasmissione   satellitare,   nonche'
dell'elaborazione informatica di filmati per la web tv.
Assistente turistico/culturale.
Per  l'indirizzo  linguistico:  titolo  di  studio: diploma di scuola
secondaria di secondo grado ad indirizzo linguistico.
Per  l'indirizzo archivistico/conservativo: titolo di studio: diploma
di liceo classico, scientifico, di scuola secondaria di secondo grado
ad   indirizzo   pedagogico  (puo'  essere  richiesto  un  titolo  di
specializzazione),  diploma  di scuola secondaria di secondo grado ad
indirizzo artistico.
Per  l'indirizzo  turistico:  titolo  di  studio:  diploma  di scuola
secondaria di secondo grado ad indirizzo turistico, diploma di perito
aziendale corrispondente in lingue estere.
                             Categoria B
                        Profili professionali
Collaboratore amministrativo.
Titolo  di  studio: diploma di scuola secondaria di primo grado; puo'
essere  altresi'  richiesto il possesso di uno specifico attestato di
qualificazione  professionale  o specifico attestato di frequenza con
profitto oppure il possesso di specifiche abilitazioni, relativamente
all'esclusivo  esercizio  delle  funzioni previste dalla declaratoria
del profilo professionale.
Collaboratore tecnico.
Titolo  di  studio: diploma di scuola secondaria di primo grado; puo'
essere  altresi'  richiesto il possesso di uno specifico attestato di
qualificazione  professionale  o specifico attestato di frequenza con
profitto oppure il possesso di specifiche abilitazioni, relativamente
all'esclusivo  esercizio  delle  funzioni previste dalla declaratoria
del profilo professionale.
Collaboratore per i servizi di rimessa.
Titolo  di  studio:  diploma  di  scuola  secondaria di primo grado e
possesso  della  patente  di guida non inferiore alla categoria C con
anzianita' di guida, anche in categoria B, di almeno tre anni.
                             Categoria A
                        Profilo professionale
Operatore.
Richiesto   l'assolvimento  dell'obbligo  scolastico  e  comunque  il
possesso  della  licenza  di scuola elementare ai sensi delle vigenti
norme di legge.
Categoria FA dell'Area forestale regionale.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

                             ALLEGATO B.
                                                (riferito all'art. 6)
  Prove e indici di riscontro per le assunzioni mediante avviamento
    a selezione dei lavoratori segnalati dai centri per l'impiego
                             Categoria B
                        Profilo professionale
Collaboratore amministrativo.
Selezione: prova pratica.
Contenuto della prova:
catalogazione   in   ordine  cronologico  e  per  argomento  di  atti
amministrativi;
compilazione  di  uno stampato amministrativo di uso corrente secondo
le istruzioni contenute nello stesso;
inserimento   dati  mediante  utilizzo  dei  piu'  diffusi  programmi
informatici,    nella    versione    piu'    recente   in   dotazione
all'amministrazione regionale;
ovvero:
catalogazione   in   ordine  cronologico  e  per  argomento  di  atti
amministrativi;
compilazione  di  uno stampato amministrativo di uso corrente secondo
le istruzioni contenute nello stesso;
esecuzione   di  tre  operazioni  relative  all'utilizzazione  di  un
impianto telefonico complesso e derivato.
Durata complessiva: 45 minuti.
Riscontro: l'idoneita' e' conseguita con l'esecuzione corretta, entro
il termine fissato, di tutti i quesiti e le operazioni.
                        Profilo professionale
Collaboratore tecnico.
Selezione: prova tecnico-attitudinale.
Contenuto della prova: la prova consistera' in tre operazioni manuali
a  livello  specializzato  in  materia  di  conduzione e manutenzione
ordinaria di macchinari e impianti tecnici, di apparecchiature per le
analisi  chimiche,  di  macchinari adibiti a stampa, fascicolazione e
rilegatura di materiale.
L'oggetto   e   il  tempo  di  esecuzione  delle  operazioni  saranno
individuati   dalla  direzione  centrale  organizzione,  personale  e
sistemi  informativi  in  correlazione  alle  specifiche  mansioni da
svolgere.
Riscontro:  l'idoneita'  e' conseguita con l'esecuzione corretta, nel
tempo stabilito, delle operazioni richieste.
                        Profilo professionale
Collaboratore per i servizi di rimessa.
Selezione: prova tecnico-pratica.
Contenuto della prova:
guida di un automezzo (durata 20 minuti);
tre  operazioni  di ordinaria manutenzione di un autoveicolo a motore
(tempi da definire in relazione al tipo di operazione richiesta).
Riscontro:  l'idoneita'  e'  conseguita  se  viene accertata la piena
capacita'  nella  guida dell'autoveicolo e se l'esecuzione, nei tempi
stabiliti, delle tre operazioni e' corretta.
                             Categoria A
                        Profilo professionale
Operatore.
Selezione: prova pratica attitudinale.
Contenuto della prova:
scrittura,  sotto  dettatura,  di  un breve saggio su carta uso bollo
(durata 10 minuti);
disposizione  in  stretto  ordine  alfabetico  di  un  elenco di nomi
(durata 5 minuti);
confezionamento di un pacco postale (durata 5 minuti);
esecuzione di fotocopie di articoli di giornale in formato A 3 e A 4;
colloquio di cultura generale (durata 10 minuti).
Riscontro:   il   candidato  conseguira'  l'idoneita'  solo  se:  non
commettera'  piu'  di  un  errore  in ciascuna delle prime due prove,
confezionera'  il  pacco  in  maniera  corretta  per  la  spedizione,
eseguira'  le  fotocopie  correttamente e dimostrera' una sufficiente
cultura  generale.  Il  mancato  rispetto  di una di dette condizioni
implichera' l'automatico riconoscimento di non idoneita'.
Visto, il presidente: Illy