ALLEGATO . Regolamento di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art. 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Approvazione. Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di accesso all'impiego regionale, in attuazione dell'art. 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421). In particolare definisce: a) i requisiti generali di accesso all'impiego regionale; b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti; c) i titoli di studio richiesti quali requisiti; d) la composizione e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici; e) le modalita' e i contenuti delle prove per l'assunzione mediante avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai centri per l'impiego, nonche' dei soggetti appartenenti alle categorie protette; f) i requisiti e le modalita' di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero per i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, di cui all'art. 27 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le categorie e i profili professionali per l'accesso ai quali non e' possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana; g) le modalita' di assunzione del personale a tempo determinato nelle categorie dell'area non dirigenziale; h) i titoli di merito valutabili. Art. 2. Principi generali 1. L'Amministrazione regionale nell'attivita' di svolgimento dei concorsi pubblici persegue gli obiettivi di efficienza, trasparenza ed economicita' in tutte le fasi della procedura. Titolo II PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO ALLE CATEGORIE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE Capo I Accesso alle categorie del ruolo unico regionale Art. 3. Modalita' per l'accesso 1. L'accesso alle categorie non dirigenziali del ruolo unico regionale avviene mediante le seguenti modalita', come previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 18/1996: a) concorso per titoli ed esami; b) concorso per esami; c) concorso per esami e successivo corso di formazione; d) avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai centri per l'impiego; e) assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette secondo la normativa vigente. Art. 4. Requisiti generali per l'accesso 1. Per accedere alle categorie del ruolo unico regionale e' necessario possedere i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono, altresi', ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso all'impiego regionale i cittadini stranieri di cui all'art. 27 della legge regionale n. 5/2005, e successive modificazioni ed integrazioni; b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore all'eta' costituente il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio; c) godimento dei diritti civili e politici; d) idoneita' fisica o psicofisica all'impiego. L'Amministrazione regionale ha facolta' di sottoporre a visita medica preassuntiva i vincitori e gli idonei delle selezioni in base alla normativa regionale vigente, per verifica me l'idoneita' fisica o psicofisica allo svolgimento delle specifiche mansioni relative al posto messo a concorso; e) titoli di studio richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire; f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 2. Non sono ammessi ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, che siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile ovvero che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' i cittadini stranieri di cui all'art. 27 della legge regionale n. 5/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, possono accedere alle categorie del ruolo unico regionale a parita' di requisiti, purche' abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso dello svolgimento delle prove; non e' comunque consentito ai medesimi l'accesso alle categorie e ai profili professionali che comportano lo svolgimento delle tipologie di funzioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche). 4. Con il bando di concorso possono essere prescritti ulteriori specifici requisiti in relazione all'accesso a particolari professionalita'. 5. In caso di condanne penali, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l'ammissibilita' al pubblico impiego, l'Amministrazione si riserva di valutare tale ammissibilita', tenuto conto del tipo di reato, anche con riferimento alle mansioni connesse con la posizione lavorativa messa a concorso, nonche' della sussistenza dei presupposti richiesti per la riabilitazione. 6. Le procedure per l'accesso devono garantire il rispetto dei principi di parita' e pari opportunita' tra donne e uomini, ai sensi della normativa vigente. 7. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione nonche' al momento della stipulazione del contratto. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dal concorso o la decadenza dall'assunzione. 8. Il responsabile del procedimento dispone con provvedimento motivato l'esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando in qualunque momento della procedura concorsuale. Di tale esclusione viene data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di apposito avviso ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 9. L'Amministrazione puo' ammettere con riserva il candidato escluso dal concorso che abbia provveduto a presentare un'istanza di riesame o ricorso ai sensi di legge, antecedentemente all'effettuazione delle prove scritte o delle eventuali prove preselettive. Art. 5. Titoli di studio 1. Per l'accesso ai singoli profili professionali delle categorie D, C, B e A del ruolo unico regionale e' richiesto il possesso dei requisiti culturali previsti all'allegato A, ovvero dei titoli ad essi equipollenti secondo la vigente normativa, o comunque riconosciuti validi dalle competenti autorita'. 2. E' fatta salva la possibilita' di richiedere nel bando di concorso per l'accesso alle categorie D e C il possesso di ulteriori e diversi titoli di studio ed eventualmente il possesso di master, diplomi o attestati di specializzazione post lauream, in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico o universitario o a particolari esigenze o a mutamenti organizzativi dell'Amministrazione. 3. Qualora nel bando di concorso sia previsto genericamente il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e' richiesto un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni. 4. Qualora sia richiesto genericamente il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, oppure del diploma di scuola secondaria di secondo grado, il titolo di studio superiore assorbe quello inferiore che ne costituisce il presupposto. 5. Qualora invece sia richiesto il possesso di uno specifico diploma di scuola secondaria di secondo grado, l'amministrazione si riserva la facolta' di ammettere al concorso il candidato in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto, purche' esso sia attinente al profilo professionale del posto messo a concorso, e sempre che l'amministrazione verifichi dall'esame del piano di studi prodotto dal candidato che le materie oggetto del titolo di studio superiore ricomprendono, con maggior grado di approfondimento, quelle del titolo inferiore. 6. In relazione all'elevata autonomia dei singoli istituti scolastici di secondo grado e degli atenei nell'individuazione dei corsi di studio, l'amministrazione si riserva la facolta' di ammettere al concorso candidati in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati nel bando quali requisiti di partecipazione, qualora dalla valutazione delle materie oggetto del corso di studi risulti sussistere omogeneita' con taluno dei titoli di studio indicati nel bando. Art. 6. Assunzione tramite i Centri per l'impiego 1. L'assunzione mediante avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai centri per l'impiego puo' avvenire esclusivamente con riferimento alle categorie B e A, mediante prove di idoneita' effettuate da apposita commissione. 2. La direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi inoltra alla direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca, ovvero al centro per l'impiego competente per territorio in caso di assunzioni a tempo determinato, la richiesta inerente i soggetti da assumere. Entro dieci giorni dal ricevimento della graduatoria redatta dai suddetti uffici, la direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi provvede alla convocazione dei candidati onde sottoporli alla prova di idoneita', secondo l'ordine di graduatoria, indicando giorno e luogo di svolgimento della stessa. 3. La selezione, effettuata da apposita commissione, consiste nello svolgimento di prove pratiche e di un eventuale esame orale vertenti su materie attinenti al profilo professionale per il quale si procede all'assunzione. 4. La selezione tende ad accertare esclusivamente l'idoneita' del candidato a svolgere le mansioni previste per la categoria e il profilo professionale di assunzione e non comporta valutazione comparativa. 5. Alla sostituzione dei soggetti che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove di idoneita' o non abbiano accettato l'assunzione ovvero non siano piu' in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti mediante selezione di ulteriori soggetti avviati. 6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della prima richiesta di avviamento al lavoro, nonche' al momento della stipulazione del contratto. 7. Il giorno stesso della prova i candidati avviati sono tenuti a rendere, davanti a un funzionario incaricato, una dichiarazione scritta nella quale attestano, sotto la propria responsabilita', di possedere i requisiti necessari per l'accesso all'impiego. Sono altresi' tenuti a dichiarare le condanne penali eventualmente riportate, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale. 8. Qualora dalla suddetta dichiarazione risulti la mancanza di uno o alcuni dei requisiti prescritti, i candidati avviati non saranno ammessi alla prova e verranno successivamente esclusi dalla selezione con apposito provvedimento. 9. La commissione giudicatrice e' nominata secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13. 10. All'allegato B sono riportati i contenuti delle prove nonche' i relativi indici di riscontro dell'idoneita'. 11. Le risultanze della selezione sono approvate con deliberazione della giunta regionale. Il candidato utilmente selezionato e' invitato, entro un termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione: a) a presentare i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione all'impiego, nei modi previsti dalla vigente normativa; b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. 12. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine di cui al comma 11, ovvero in caso di mancanza dei requisiti prescritti, il direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi pronuncia la decadenza del candidato dall'assunzione. 13. Per le assunzioni a tempo determinato trova altresi' applicazione l'art. 6, commi 25 e 26, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonche' ulteriori disposizioni in materia di personale). Art. 7. Categorie protette 1. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modificazioni ed integrazioni, avvengono secondo le modalita' e le procedure previste dalla normativa statale nonche', in quanto compatibili, secondo le procedure di cui all'art. 6, ivi compresi gli aspetti relativi ai contenuti delle prove di idoneita'. Art. 8. Bando di concorso 1. Il bando di concorso e' adottato con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi previa individuazione dei posti da mettere a concorso suddivisi per categoria, profilo professionale ed indirizzo, secondo quanto previsto dal piano annuale dei fabbisogni professionali. 2. Il bando di concorso deve indicare: a) il numero dei posti messi a concorso, la categoria, il profilo professionale, l'indirizzo; b) il trattamento economico annuo lordo previsto per la posizione economica iniziale della categoria di assunzione; c) la percentuale dei posti eventualmente riservati agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali n. 18/1996, n. 20/2002 e n. 24/2002), e successive modificazioni ed integrazioni; d) le percentuali dei posti riservati da leggi a particolari categorie. Dette riserve non potranno complessivamente superare il 50% dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva; e) i termini e le modalita' per la presentazione delle domande; f) i requisiti generali per l'ammissione e gli eventuali ulteriori requisiti specifici per i posti messi a concorso; g) l'eventuale preselezione che l'Amministrazione intendesse espletare ed il numero di candidati da ammettere alla successiva prova d'esame; h) le materie oggetto delle prove d'esame, l'articolazione e le modalita' di svolgimento delle medesime; i) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove ed il punteggio massimo complessivo attribuibile; l) i titoli di merito eventualmente previsti, nonche' termini e modalita' per la loro presentazione, documentazione e valutazione; m) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio, nonche' i termini e le modalita' della loro presentazione; n) le modalita' con cui i candidati disabili, in relazione al proprio handicap, sono tenuti a comunicare l'eventuale necessita' degli ausili per sostenere le prove, che consentano agli stessi di concorrere in condizioni di effettiva parita' con gli altri candidati ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); o) la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro), che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; p) l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni; q) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile, incluse le modalita' di convocazione dei candidati. 3. Il bando di concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione; del medesimo e' dato altresi' avviso a mezzo internet, nonche' mediante affissione all'albo della direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. 4. Il termine ultimo per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 9. Preselezioni e sistemi automatizzati 1. Le procedure concorsuali sono attuate, ove ritenuto necessario dalla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, con l'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di istituti specializzati e di esperti. 2. La preselezione potra' consistere nella risoluzione di test preliminari anche di tipo psico-attitudinale o motivazionale, qualora detta tipologia di prove non sia gia' prevista dal bando di concorso quale prova d'esame. 3. Qualora la tipologia dei test preliminari lo richieda, i candidati possono essere chiamati ad indicare il proprio genere. 4. Sono ammessi alle preselezioni tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso entro i termini previsti dal relativo bando, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso per i soli candidati ammessi alla prova successiva. 5. Il risultato ottenuto nella preselezione, che non costituisce prova d'esame, non concorre a formare il punteggio per la graduatoria finale. 6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2-bis, della legge regionale n. 18/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, e' escluso dalla preselezione il personale regionale che partecipa ai concorsi pubblici con riserva di posti, il cui accesso alla pubblica amministrazione regionale e' avvenuto previo superamento di una prova selettiva o di un concorso pubblico. Art. 10. Domanda di ammissione 1. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, deve essere redatta in carta semplice su apposito modulo ovvero su copia dello stesso. La domanda deve essere presentata direttamente o pervenire all'Ufficio competente, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale della Regione. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'ufficio competente, e' prorogato al primo giorno lavorativo seguente. 2. La data di arrivo delle domande presentate a mano sara' stabilita e comprovata dal bollo a data che verra' apposto sulle medesime a cura dell'ufficio competente. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purche' la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sara' stabilita e comprovata dal bollo a data apposto su ciascuna domanda dall'ufficio competente. I candidati devono indicare sul frontespizio della busta contenente la domanda il codice identificativo del concorso. 3. La presentazione o l'arrivo delle domande oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, comportano l'esclusione dei candidati dal concorso. L'esclusione viene disposta con le modalita' di cui all'art. 4, comma 8. 4. La domanda deve riportare tutte le indicazioni che il candidato e' tenuto a fornire, conformemente alle prescrizioni del bando. Il bando medesimo individua le dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza comporta comunque l'esclusione dal concorso. 5. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima. 6. Il bando di concorso puo' prevedere che le domande di ammissione pervengano obbligatoriamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio competente. 7. Il bando di concorso puo' altresi' prevedere modalita' aggiuntive per la presentazione delle domande tramite utilizzo di sistemi elettronici secondo la normativa vigente. 8. L'Amministrazione ha facolta' di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonche' di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse. Art. 11. Titoli di merito valutabili 1. Nei concorsi, per titoli ed esami, possono essere valutati i seguenti titoli di merito, qualora non richiesti quale requisito per l'ammissione al concorso, in relazione alla categoria, al profilo professionale e all'indirizzo dei posti messi a concorso: a) esperienza professionale maturata in posizioni lavorative corrispondenti per contenuto alle mansioni proprie del profilo professionale ed indirizzo cui si concorre; b) dottorati di ricerca, corsi universitari di specializzazione o di perfezionamento post lauream, master post-universitari conseguiti presso scuole pubbliche o strutture private accreditate o riconosciute, di durata almeno pari ad un anno accademico, con esame finale, in materie di tipo attinente alle mansioni proprie del profilo professionale ed indirizzo cui si concorre; c) abilitazione all'esercizio della professione ovvero iscrizione all'albo professionale, purche' attinente alle mansioni proprie del profilo professionale ed indirizzo cui si concorre. 2. Il bando stabilisce il punteggio da attribuire ai singoli titoli di merito in modo graduato secondo l'ordine di priorita' fissato dal comma 1; complessivamente non puo' essere attribuito un punteggio superiore a dieci trentesimi. Il bando disciplina altresi' le modalita' di documentazione dei titoli. Art. 12. Commissioni giudicatrici e comitati di vigilanza 1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi e sono composte da dipendenti regionali di categoria non inferiore a quella messa a concorso e da esperti estranei all'amministrazione regionale. 2. L'utilizzo del personale cessato dal servizio non e' consentito se il rapporto sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute, per decadenza dall'impiego comunque determinata o per altre cause previste dalla normativa vigente. Nel caso di cessazione dal servizio durante i lavori della commissione, l'incarico si intende automaticamente confermato, salva revoca da parte del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi. 3. Nel provvedimento di nomina della commissione, o con successivo decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi possono essere individuati i componenti supplenti che subentrino automaticamente nei lavori della commissione stessa qualora il componente effettivo cessi definitivamente dall'incarico. La sostituzione non comporta la ripetizione delle operazioni concorsuali gia' effettuate. In tali casi seguira' la dichiarazione nel verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto stabilito dalla commissione prima del suo insediamento. 4. Nel caso di svolgimento di prove psico-attitudinali, motivazionali, facoltative, aggiuntive, il bando di concorso puo' prevedere che la commissione si a integrata da ulteriori componenti. In tal caso, i componenti aggiunti devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza, documentalmente certificabile, che puo' essere valutata anche attraverso la produzione del curriculum vitae. L'esperto e' componente della commissione a tutti gli effetti, limitatamente alla fase per la quale e' disposta l'integrazione. 5. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C. 6. Qualora le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi o in piu' locali della stessa sede ovvero qualora il numero dei candidati sia elevato, possono essere costituiti, con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi comitati di vigilanza a supporto della commissione, presieduti da un commissario ovvero da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla D e costituiti da due dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C e da un segretario scelto tra il personale regionale di categoria non inferiore alla C. Art. 13. Incompatibilita' 1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici i componenti degli organi di direzione politica dell'amministrazione regionale e degli enti regionali e strumentali della Regione, coloro che ricoprono cariche politiche elettive e che sono membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 2. I componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrivono la dichiarazione di non sussistenza delle situazioni di incompatibilita' con i candidati medesimi, di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilita' previste dalla vigente normativa per i componenti delle commissioni di concorso. Art. 14. Adempimenti della commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento sino alla trasmissione della graduatoria provvisoria di merito alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. 2. Nel corso della prima seduta la commissione, considerato il numero dei concorrenti e la tipologia delle prove d'esame, stabilisce il termine del procedimento concorsuale relativamente alle operazioni di propria competenza, comunicandolo alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che ne da' idonea pubblicita'; la commissione stabilisce, altresi', i criteri di valutazione delle prove concorsuali. 3. Nei concorsi per titoli ed esami, la commissione procede alla valutazione dei titoli dopo l'espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e comunque prima dell'apertura delle buste contenenti i dati anagrafici dei candidati e del relativo abbinamento fra tali dati e il punteggio attribuito alla prova scritta di ciascun candidato. Nei concorsi per titoli ed esami, ove sia previsto lo svolgimento di una prova pratica, la valutazione dei titoli sara' effettuata da parte della commissione giudicatrice prima dello svolgimento della prova pratica. 4. La commissione fissa i criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, in conformita' a quanto previsto dal bando, nella prima seduta o, comunque, prima delle prove scritte e/o prove pratiche. 5. In assenza di unanimita' della commissione nella valutazione delle singole prove d'esame il punteggio e' determinato dalla media dei giudizi espressi dai singoli commissari. 6. Nel caso di svolgimento di due prove scritte, qualora vengano adottate le modalita' di cui all'art. 16, commi 14 e 15, la commissione puo' stabilire, se la valutazione del primo elaborato non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissione alle successive prove d'esame, di non procedere alla valutazione del secondo elaborato. 7. Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della commissione, delle operazioni concorsuali e delle determinazioni assunte dalla commissione medesima. 8. Il verbale e' sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario. 9. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie osservazioni in merito allo svolgimento del concorso, ma non puo' esimersi dal firmare il verbale. In caso di persistente rifiuto, il presidente ne da' atto nel processo verbale che trasmette immediatamente alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi per l'adozione degli atti conseguenti; il direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, con proprio decreto motivato, dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione. Art. 15. Convocazione dei candidati 1. Il diario delle prove scritte o preselettive e' portato a conoscenza dei candidati non meno di quindici giorni prima della data delle prove medesime, mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione o mediante lettera raccomandata. 2. L'avviso per la presentazione alla prova pratica, prova psico-attitudinale o motivazionale, prova orale, prova facoltativa e' comunicato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima del giorno in cui i medesimi devono sostenerla, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione o mediante lettera raccomandata. 3. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunita' ebraiche italiane), nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi, o comunque individuati come festivi dalla legislazione vigente con riferimento alle confessioni religiose riconosciute. Art. 16. Svolgimento delle prove scritte 1. La commissione giudicatrice, nel giorno fissato per la prova scritta e immediatamente prima dell'ora stabilita per l'inizio della stessa, predispone una terna di temi o gruppi di quesiti ovvero gruppi di test nelle materie indicate dal bando; ciascun testo viene numerato, firmato dai commissari e dal segretario e, quindi, chiuso in busta sigillata. Sono fatte salve eventuali deroghe strettamente connesse all'adozione dei sistemi automatizzati di valutazione delle prove, salvaguardate, in ogni caso, le esigenze di segretezza e di riservatezza del contenuto delle medesime. 2. Ammessi i candidati nei locali d'esame, previo accertamento della loro identita' personale, il presidente, alla presenza dei candidati stessi, invita uno di essi a scegliere una delle buste contenenti le prove, previa constatazione dell'integrita' dei sigilli. Alla presenza dei candidati viene aperta la busta contenente la prova d'esame che viene comunicata ai medesimi; sono quindi immediatamente aperte le altre buste e viene dato atto che le prove in esse contenute sono diverse da quella scelta. 3. Il candidato che si presenti alla prova scritta in ritardo rispetto all'ora prestabilita per l'identificazione, potra' essere ammesso a sostenerla solamente qualora non sia gia' stata effettuata l'operazione di estrazione della prova. L'ammissione di candidati ritardatari non potra' comunque avvenire qualora la commissione ritenga che cio' possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova. 4. La durata, comunque non superiore alle otto ore, e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla commissione. 5. I lavori devono essere scritti e svolti esclusivamente, a pena di nullita', su fogli o moduli forniti dalla commissione, recanti il timbro della Regione e la sigla di uno dei componenti della commissione medesima. 6. Durante lo svolgimento della prova non e' permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari e gli incaricati della vigilanza. 7. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati; la consultazione di dizionari, codici o testi di legge e' consentita solo se autorizzata dalla commissione. 8. I candidati non possono altresi' introdurre nella sede d'esame telefoni cellulari, strumentazioni atte a consentire la comunicazione con l'esterno, nonche' altri supporti di memorizzazione digitale. 9. Durante le prove e sino alla consegna dell'elaborato il candidato non puo', se non per casi eccezionali, uscire dai locali, che devono essere vigilati. Per coloro che intendano ritirarsi dopo la lettura dei temi la commissione stabilisce un tempo limite prima del quale non sara', comunque, consentito uscire. 10. La commissione giudicatrice cura l'osservanza delle disposizioni e adotta i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento della prova. A tal fine almeno due componenti della commissione devono sempre trovarsi nei locali in cui si svolgono gli esami. 11. Al candidato sono consegnati una busta grande, una busta piccola e un cartoncino. Prima dell'inizio della prova il candidato scrive sul cartoncino il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita e lo chiude nella busta piccola. Dopo aver svolto la prova il candidato introduce tutti i fogli ricevuti nella busta grande, senza apporvi sottoscrizioni o altro segno di riconoscimento; pone quindi la busta piccola nella grande che chiude e consegna al commissario o al personale di vigilanza, incaricato del ritiro della busta. Almeno un commissario appone la sua firma trasversalmente sul lembo di chiusura della busta grande e la data della prova. 12. Il candidato che contravviene alle disposizioni del presente articolo o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova e' escluso dal concorso. 13. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi che, debitamente sigillati, sono firmati dai commissari presenti al momento della chiusura e dal segretario. 14. Qualora siano previste due prove scritte possono essere utilizzate buste grandi munite di linguetta staccabile prenumerata. A ciascun concorrente e' assegnato, per entrambe le prove, lo stesso numero in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. 15. Alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le successive ventiquattro ore la commissione procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate. Di tale operazione e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova d'esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore a dieci, potranno assistere alle anzidette operazioni; al termine di tali operazioni le buste vengono mischiate tra loro. 16. I plichi sono aperti nella seduta destinata alla valutazione degli elaborati. Un commissario appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura e previa verifica dell'integrita' delle medesime, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla relativa busta piccola che rimane chiusa. 17. Tale numero e' riprodotto su un apposito elenco destinato alla registrazione delle valutazioni dei singoli elaborati. 18. Un commissario da' lettura dei singoli elaborati, in merito ai quali la commissione esprime di volta in volta il proprio giudizio. Qualora la commissione pervenga al convincimento che qualche elaborato, in tutto o in parte, sia stato copiato, provvede all'esclusione dal concorso di tutti i candidati coinvolti. 19. Dopo che sono state espresse le votazioni sugli elaborati di tutte le prove relative al concorso, si procede all'apertura delle buste piccole e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati medesimi. Art. 17. Svolgimento delle prove pratiche 1. La commissione, prima dello svolgimento della prova pratica, stabilisce le modalita' e i contenuti della prova medesima, che devono comportare uguale difficolta' per tutti i concorrenti. La commissione mette a disposizione dei concorrenti uguali strumenti operativi necessari per lo svolgimento della prova. 2. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione, previa identificazione dei concorrenti. 3. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione assegna immediatamente il relativo punteggio. 4. Al termine di ogni seduta giornaliera, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si e' svolta la prova ovvero presso la direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. Art. 18. Comunicazione dell'esito delle prove scritte e delle prove pratiche 1. La commissione giudicatrice informa la direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi sugli esiti della valutazione delle prove scritte o delle prove pratiche, sulla base dei quali la direzione stessa comunica ai candidati l'eventuale ammissione alle successive prove d'esame mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovra' pervenire almeno venti giorni prima della data fissata per le prove stesse. 2. Le comunicazioni di ammissione alle successive prove d'esame indicano il punteggio conseguito nelle prove scritte o pratiche e quello degli eventuali titoli, precisano luogo, giorno e ora stabiliti per le successive prove e contengono l'espressa avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, il candidato sara' considerato rinunciatario al concorso. Art. 19. Svolgimento di prove psico-attitudinali o motivazionali 1. Qualora il bando di concorso preveda l'espletamento di un'ulteriore prova d'esame finalizzata alla valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali o motivazionali dei candidati, da attuarsi anche con l'ausilio di sistemi automatizzati, la commissione, prima dello svolgimento della prova, stabilisce le modalita' e i contenuti della prova medesima, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di istituti specializzati e di esperti. 2. Qualora la tipologia della prova lo richieda, i candidati possono essere chiamati ad indicare il proprio genere. 3. La prova psico-attitudinale o motivazionale si svolge alla presenza dell'intera commissione, previa identificazione dei concorrenti. Per le procedure di svolgimento trova applicazione l'art. 16, in quanto compatibile. Art. 20. Svolgimento delle prove orali, delle prove aggiuntive e delle prove facoltative 1. La commissione, prima dell'inizio della prova orale, al fine di garantire pari opportunita' a tutti i candidati, decide le modalita' di svolgimento della prova medesima e il numero dei quesiti da porre ai candidati nonche' l'area tipologica degli stessi. 2. Le prove devono svolgersi in locali aperti al pubblico. 3. Terminata la prova di ciascun candidato, la commissione assegna immediatamente il relativo punteggio. Al termine di ogni seduta giornaliera, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si e' svolta la prova ovvero presso la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. 4. Il bando di concorso puo' prevedere l'espletamento di prove aggiuntive in particolari materie, da svolgersi nel corso della prova orale. 5. Il bando puo' prevedere, altresi', la possibilita' di effettuare una o piu' prove facoltative da svolgersi nel corso della prova orale ovvero prima o dopo la stessa. La prova facoltativa puo' anche essere finalizzata alla valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali o motivazionali dei candidati, con le modalita' di cui all'art. 19. Art. 21. Disposizioni comuni alle prove d'esame 1. Il concorrente che non si presenta alle prove d'esame il giorno stabilito si considera rinunciatario al concorso. 2. I candidati che fossero impossibilitati a sostenere le prove pratiche e le prove orali alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, valutata la documentazione, puo' disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio della prova. Art. 22. Punteggio delle singole prove d'esame 1. La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o nella prova pratica un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. 2. Qualora il bando di concorso preveda l'effettuazione di due prove scritte, la commissione dispone di trenta punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di quaranta punti per la valutazione della prova orale; sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno ventuno punti e non meno di diciotto punti in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventotto. 3. Qualora prevista, il bando determina il punteggio da attribuire alla prova psico-attitudinale o motivazionale, che non pregiudica l'ammissione alle successive prove d'esame, ma concorre alla predisposizione della graduatoria generale di merito provvisoria. 4. Il bando determina altresi' il punteggio positivo da attribuire in caso di superamento dell'eventuale prova aggiuntiva ovvero il punteggio negativo in caso di mancato superamento. Il punteggio ottenuto dal candidato nelle singole prove aggiuntive verra' sommato o sottratto a quello riportato nella prova orale. In tal caso il punteggio massimo complessivo attribuibile alla prova orale potra' superare i trenta punti ovvero, nei casi di cui al comma 2, i quaranta punti. 5. Qualora il bando di concorso preveda la possibilita' di effettuare le prove facoltative, di esse si tiene conto, in sede di predisposizione della graduatoria generale di merito provvisoria, solo se l'esito delle stesse e' positivo; in caso contrario la prova s'intende come non sostenuta. Il bando determina il punteggio da attribuire all'eventuale prova facoltativa. Art. 23. Graduatoria 1. La votazione complessiva e' determinata sommando il punteggio conseguito in ciascuna delle prove scritte con il punteggio della prova orale, dell'eventuale prova psico-attitudinale o motivazionale e dell'eventuale prova facoltativa. Nei concorsi che prevedono una prova pratica, la votazione complessiva e' determinata sommando il punteggio conseguito nella prova pratica con quello conseguito nelle altre prove d'esame. Nei concorsi per titoli ed esami, la votazione complessiva si ottiene sommando anche il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 2. Sulla base dei punteggi finali attribuiti ai sensi degli articoli 11 e 22, la commissione forma la graduatoria provvisoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e trasmette tutti gli atti alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. 3. La direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi predispone la graduatoria definitiva con applicazione dei titoli di precedenza che danno diritto all'eventuale riserva di posti, nonche' dei titoli di preferenza, a parita' di merito, esibiti dai candidati. 4. A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dall'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come integrato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998. Gli eventuali periodi di servizio prestati dai candidati come "lavoratore socialmente utile" costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 468/1997. 5. I candidati con diritto a riserva di posti ai sensi della legge n. 68/1999 ovvero ai sensi di altre leggi nazionali o regionali, collocatisi quali vincitori nella graduatoria di merito, non occupano i posti previsti dalla riserva medesima. 6. La direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi trasmette gli atti alla giunta regionale per l'approvazione della graduatoria degli idonei e la dichiarazione dei vincitori del concorso, tenuto conto delle eventuali riserve di posti. 7. La graduatoria approvata e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione rimane valida per la copertura dei posti che risultino disponibili nei tre anni successivi alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/1996. 8. L'amministrazione puo' altresi' procedere all'utilizzo delle graduatorie in applicazione dell'art. 16, comma 2, della legge n. 68/1999, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della medesima legge. Art. 24. Assunzioni a tempo indeterminato 1. I candidati risultati vincitori sono invitati, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione: a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti; b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. 2. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine indicato al comma 1 o di mancanza dei requisiti prescritti, il direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi pronuncia la decadenza del candidato dall'assunzione. Capo II Assunzioni di personale a tempo determinato Art. 25. Modalita' di accesso a tempo determinato 1. Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici indetti per assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Dette graduatorie sono individuate con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, avuto riguardo alla categoria ed al profilo professionale da coprire, nonche', per quanto attiene all'indirizzo, avuto riguardo anche alle mansioni da svolgere. I lavoratori assumibili devono possedere i requisiti prescritti dal bando di concorso in base al quale e' stata formata la graduatoria di riferimento. 2. I candidati vengono invitati, sulla base dell'ordine di collocazione nelle rispettive graduatorie, a mezzo telegramma inviato all'indirizzo risultante dalla domanda di partecipazione al concorso, a sottoscrivere il contratto entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Dopo la sottoscrizione del contratto i candidati devono assumere servizio entro il termine perentorio indicato nel contratto stesso. 3. Ogni qualvolta si presenti una nuova necessita' di assunzione viene effettuata l'individuazione degli aventi titolo all'assunzione ripartendo dal primo candidato idoneo che risulti collocato in posizione utile in graduatoria. Nel caso in cui il candidato rinunci all'assunzione, non potra' essere chiamato per un altro contratto di lavoro a tempo determinato relativo alla medesima graduatoria prima che sia trascorso un periodo di due mesi. Il candidato che abbia rinunciato per tre volte all'assunzione perde il diritto ad ulteriori chiamate per contratti di lavoro a tempo determinato relativi alla specifica graduatoria. 4. Il mancato rispetto dei termini perentori di cui al comma 2, equivale a rinuncia all'assunzione. 5. Qualora vengano utilizzate graduatorie di selezioni pubbliche indette per assunzioni a tempo indeterminato, l'eventuale rinuncia all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato non pregiudica in alcun modo il diritto del candidato, utilmente collocato in graduatoria, ad essere chiamato per un'assunzione a tempo indeterminato. 6. Le assunzioni a tempo determinato per le categorie B e A possono altresi' avvenire mediante selezione di lavoratori segnalati dai centri per l'impiego, con le modalita' di cui all'art. 6. 7. I candidati in servizio a tempo determinato, per tutta la durata del contratto, non vengono considerati disponibili per altre assunzioni a tempo determinato nella medesima categoria e profilo professionale, al fine di garantire la continuita' dell'attivita' gia' iniziata presso un determinato ufficio. Titolo III PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA DIRIGENZIALE Art. 26. Accesso alla categoria dirigenziale 1. L'accesso alla categoria dirigenziale del ruolo unico regionale avviene mediante concorso pubblico, per esami o per titoli ed esami. 2. Il bando di concorso, adottato con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, indica il numero dei posti da mettere a concorso, il profilo professionale e, eventualmente, le caratteristiche delle posizioni dirigenziali da ricoprire, secondo quanto previsto dal piano annuale dei fabbisogni professionali. 3. Per il personale regionale si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 18/1996. Art. 27. Requisiti per l'accesso 1. Per accedere alla categoria dirigenziale e' necessario possedere, oltre ai requisiti generali di cui all'art. 1 seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; b) essere dipendente di ruolo di pubbliche amministrazioni in possesso di un'anzianita' effettiva di ruolo di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea; c) essere in possesso di una laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, individuati nei bandi di concorso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 18/1996. 2. Con il bando di concorso possono essere prescritti ulteriori specifici requisiti in relazione all'accesso a particolari professionalita'. Art. 28. Titoli di merito valutabili 1. Nei concorsi per titoli ed esami possono essere valutati i seguenti titoli di merito: a) esercizio di funzioni dirigenziali e/o di posizione organizzativa, svolti presso enti pubblici, in qualita' di titolare ovvero effettivamente retribuiti, affidati con provvedimento formale dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico; b) dottorati di ricerca, abilitazione all'esercizio della professione ovvero iscrizione all'albo professionale, corsi universitari di specializzazione o di perfezionamento post lauream, master post-universitari conseguiti presso scuole pubbliche o strutture private accreditate o riconosciute, di durata almeno pari ad un anno accademico, con esame finale, purche' attinenti alle caratteristiche delle posizioni dirigenziali da ricoprire e non richiesti quali requisiti per l'ammissione al concorso. Art. 29. Norma di rinvio 1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Titolo trovano applicazione le disposizioni del Titolo II, in quanto compatibili. Titolo IV PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA FA DELL'AREA FORESTALE REGIONALE Capo I Accesso alla categoria FA Art. 30. Modalita' di accesso 1. L'accesso alla categoria FA dell'Area forestale regionale avviene anche mediante concorso pubblico, per esami, e successivo corso di formazione. Art. 31. Requisiti per l'accesso 1. Per accedere alla categoria FA dell'Area forestale regionale e' necessario possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, con esclusione di ogni elevazione; c) godimento dei diritti civili e politici; d) idoneita' fisica e psico-attitudinale allo svolgimento delle specifiche mansioni della categoria, cosi' come previsto per il Corpo forestale dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, lettera b), primo capoverso; in ordine al rapporto altezza-peso di cui al secondo capoverso del medesimo art. 1, comma 1, lettera b), si fa riferimento all'indice di massa corporea come definito dall'organizzazione Mondiale della Sanita' per i soggetti normopeso. Tale idoneita' verra' accertata con le modalita' previste dalla normativa regionale vigente; e) diploma di scuola secondaria di secondo grado, con corso di studi di durata non inferiore a 4 anni; f) patente di guida di categoria non inferiore alla B; g) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; h) non essere stati ammessi al servizio civile in qualita' di obiettori di coscienza; i) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia; l) non aver riportato condanna definitiva a pena detentiva per reati non colposi; m) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione. 2. Non sono inoltre ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, che siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. 3. In considerazione dei particolari compiti attribuiti al personale del corpo forestale regionale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria l'ammissione al concorso e' altresi' subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni proprie della categoria di appartenenza. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera l), in caso di condanne penali, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l'ammissibilita' al pubblico impiego, l'amministrazione si riserva di valutare tale ammissibilita', tenuto conto del tipo di reato, anche con riferimento alle mansioni connesse con la posizione lavorativa messa a concorso, nonche' della sussistenza dei presupposti richiesti per la riabilitazione. 5. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione e devono persistere al momento della stipulazione del contratto, ad eccezione del requisito dell'eta'. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dal concorso o la decadenza dall'assunzione. Art. 32. Prove di concorso 1. Le prove di concorso constano di una prova scritta e di una prova teorico-pratica volte ad accertare l'idoneita' allo svolgimento delle mansioni proprie della categoria FA. 2. Con riferimento alla prova teorico-pratica trova applicazione la disciplina prevista in merito alle modalita' di svolgimento delle prove orali di cui all'art. 20. Art. 33. Punteggio delle singole prove d'esame 1. La commissione dispone di trenta punti per la valutazione di ciascuna delle prove d esame. Sono ammessi alla prova teorico-pratica i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio di almeno ventuno trentesimi. La prova teorico-pratica si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. Art. 34. Graduatoria 1. La votazione complessiva e' determinata sommando il punteggio conseguito nella prova scritta con quello della prova teorico-pratica. 2. La graduatoria provvisoria di merito e' formata sulla base del punteggio ottenuto quale votazione complessiva. 3. A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza sottospecificati, secondo l'ordine di priorita' di seguito indicato: a) brevetto di guida alpina o attestato di superamento di corso AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe); b) qualifica di "guida naturalistica"; c) titolo di maestro di sci da discesa o da fondo; d) abilitazione tecnica all'esercizio dell'attivita' di soccorritore o di pattugliatore delle piste da sci; e) patente di guida di categoria C o superiore; f) patente nautica. 4. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: aa) dal numero dei figli a carico; bb) dall'aver prestato servizio senza demerito nell'Amministrazione regionale; cc) dall'aver prestato servizio senza demerito nelle Amministrazioni pubbliche; dd) dalla minore eta'. Art. 35. Verifica del possesso dei requisiti 1. Sulla base della graduatoria definitiva, i vincitori del concorso sono assunti in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella categoria FA dell'Area forestale regionale, previa verifica del-l'effettivo possesso dei requisiti richiesti. Art. 36. Norma di rinvio 1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente titolo trovano applicazione le disposizioni del titolo II, in quanto compatibili. Capo II Corso di formazione professionale per l'accesso alla categoria FA dell'Area forestale regionale Art. 37. Disposizioni generali relative al corso di formazione professionale 1. I candidati assunti frequentano un apposito corso di formazione professionale, anche a carattere residenziale, di durata non inferiore a tre mesi, per uno svolgimento minimo di 400 ore complessive, organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. 2. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale. 3. Il superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso costituisce elemento essenziale ai fini della valutazione per il superamento del periodo di prova. Art. 38. Organizzazione del corso e nomina del direttore del corso 1. L'organizzazione del corso di formazione professionale e' affidata alla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. 2. Con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi si provvede alla nomina, su proposta del direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, del direttore del corso e del vicedirettore, quest'ultimo con compiti di tutor e di sostituto del direttore in caso di sua assenza o impedimento. 3. Il direttore del corso e il vicedirettore sono scelti tra i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D o FC se appartenenti all'Area forestale. Art. 39. Programma del corso e docenti 1. La direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna predispone il programma del corso e ne cura l'organizzazione logistica. 2. Con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, d'intesa con il direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, si provvede: a) all'approvazione del programma del corso e del relativo preventivo di spesa; b) all'assegnazione dei fondi necessari; c) alla nomina dei docenti. 3. I docenti sono individuati nell'ambito del personale regionale ovvero fra esperti esterni; in quest'ultimo caso si provvede mediante stipula di un contratto. 4. Nel programma sono definite: a) la sede principale e le eventuali altre sedi temporanee, scelte sulla base di criteri di opportunita' e funzionalita'; b) la durata del corso e gli eventuali periodi di interruzione; c) l'elenco delle materie di insegnamento e i relativi docenti; d) il numero minimo di ore di insegnamento per ciascuna materia; e) la dotazione di testi e dispense; f) ogni altro intervento comportante spesa, necessario ad assicurare lo svolgimento ottimale del corso. 5. A fronte di situazioni particolari e contingenti, tali da impedire il regolare svolgimento del corso cosi' come programmato, il direttore del corso provvede direttamente alle necessarie variazioni del programma, salva successiva ratifica da parte del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, d'intesa con il direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna. Art. 40. Regolamento interno del corso 1. Il regolamento interno del corso viene adottato dal direttore del corso medesimo. 2. Il regolamento stabilisce gli orari delle lezioni, dello studio, delle esercitazioni pratiche e delle altre attivita' formative e didattiche, al fine di consentire il funzionale svolgimento del corso medesimo. Art. 41. Doveri dei partecipanti al corso 1. La frequenza del corso e' obbligatoria. L'avvenuta frequenza e' documentata mediante l'apposizione giornaliera, da parte dei partecipanti, della firma sull'apposito registro delle presenze, che verra' giornalmente controfirmato dal direttore del corso o dal suo sostituto. 2. Il partecipante e' tenuto al rispetto del regolamento interno del corso. Art. 42. Esclusione dal corso 1. Sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso coloro che: a) dichiarano di volere rinunciare al corso o all'esame di fine corso; b) hanno accumulato assenze dal servizio per un numero di giornate pari al 30% della durata complessiva del corso, anche se non consecutive. 2. Qualora tale soglia del 30% sia superata per una delle cause previste dall'art. 16, comma 3, del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area non dirigenziale - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, sono svolte delle ore formative di recupero, al fine di consentire al dipendente in prova il rispetto del requisito di presenza minima previsto per l'ammissione all'esame finale. 3. L'esclusione e' disposta con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi. Con il medesimo decreto e' disposto il recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro ai sensi del comma 4 del surrichiamato art. 16 del C.C.R.L del personale del comparto unico - area non dirigenziale - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005. Art. 43. Commissione d'esame 1. La commissione d'esame composta dal direttore del corso che la presiede e da quattro docenti del corso designati dal direttore medesimo, e' nominata con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi. 2. Le funzioni di segretario della commissione d'esame sono svolte da un dipendente regionale almeno di categoria C o FB se appartenente all'Area forestale. Art. 44. Esami conclusivi 1. Gli esami conclusivi del corso consistono in una prova scritta, anche a risposta sintetica e in un colloquio vertenti sulle materie oggetto del corso medesimo. 2. La commissione d'esame dispone di trenta punti per la valutazione della prova scritta e di trenta punti per la valutazione del colloquio. 3. L'esame si intende superato se il candidato abbia riportato un punteggio di almeno ventuno trentesimi in ciascuna delle due prove. 4. La votazione complessiva, al fine della predisposizione della graduatoria finale del corso, e' data dalla somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nel colloquio. Titolo V DISPOSIZIONI FINALI Art. 45. Abrogazione 1. E' abrogato il regolamento di accesso alle categorie D, C, B e A di cui all'art. 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0272/Pres. di data 12 settembre 2006. Art. 46. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. ALLEGATO A. (riferito all'art. 5) REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI DELLE CATEGORIE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE Categoria D Profili professionali Specialista amministrativo-economico. Per l'indirizzo amministrativo: classi di lauree specialistiche: 22/S, 60/S, 64/S, 70/S, 71/S, 84/S, 88/S, 99/S; classi lauree di primo livello: 2, 15, 17, 19, 28, 31; titoli di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienza dell'amministrazione, in economia e commercio. Per l'indirizzo economico: classi di lauree specialistiche: 22/S, 64/S, 60/S, 70/S, 71/S, 84/S, 88/S, 99/S; classi lauree di primo livello: 2, 15, 17, 19, 28, 31; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in economia e commercio, in economia aziendale, in scienze politiche, in giurisprudenza. Per l'indirizzo statistico: classi di lauree specialistiche: 60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 90/S, 91/S, 92/S, 99/S; classi lauree di primo livello: 15, 19, 37; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in statistica, in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze politiche. Per l'indirizzo tavolare e dei privilegi mobiliari: classi di lauree specialistiche: 22/S, 60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 99/S; classi lauree di primo livello: 2, 15, 19, 31; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche. Specialista tecnico. Per l'indirizzo geologico: classi di lauree specialistiche: 86/S; classi lauree di primo livello: 16; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in geologia. Puo' essere, altresi', richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Per l'indirizzo biologico: classi di lauree specialistiche: 6/S; classi lauree di primo livello: 12; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in biologia. Puo' essere, altresi', richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Per l'indirizzo chimico: classi di lauree specialistiche: 14/S, 62/S, 81/S; classi lauree di primo livello: 21, 24; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in chimica, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in chimica industriale. Puo' essere, altresi', richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Per l'indirizzo naturalistico: classi di lauree specialistiche: 68/S, 82/S; classi lauree di primo livello: 27; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze naturali, in scienze ambientali. Per l'indirizzo architettonico: classi di lauree specialistiche: 4/S; classi lauree di primo livello: titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in architettura. Puo' essere, altresi', richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Per l'indirizzo urbanistico: classi di lauree specialistiche: 54/S; classi lauree di primo livello: titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale. Puo' essere, altresi', richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Per l'indirizzo ingegneristico: classi di lauree specialistiche e di primo livello: da definire nel bando in correlazione alle mansioni previste per i posti messi a concorso; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in ingegneria con indirizzo correlato alle mansioni previste per i posti messi a concorso. Puo' essere, altresi', richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Per l'indirizzo agronomico-forestale: classi di lauree specialistiche: 74/S, 77/S, 78/S, 79/S; classi lauree di primo livello: 20, 40; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze e tecnologie agrarie, in scienze della produzione animale, in scienze e tecnologie alimentari, in scienze forestali, in scienze forestali e ambientali. Puo' essere, altresi', richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Per l'indirizzo minerario: classi di lauree specialistiche: 38/S; classi lauree di primo livello: titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in ingegneria mineraria, in ingegneria per l'ambiente e il territorio. Puo' essere, altresi', richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Per l'indirizzo assistenziale: classi di lauree specialistiche: 57/S; classi lauree di primo livello: 6; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze del servizio sociale. Per l'indirizzo sanitario: classi di lauree specialistiche: SNT SPEC/1; classi lauree di primo livello: SNT/1; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in infermieristica. E' inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale. Per l'indirizzo informatico: classi di lauree specialistiche: 20/S, 23/S, 32/S, 35/S, 45/S, 100/S; classi lauree di primo livello: 9, 25, 26, 32; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in informatica, in ingegneria elettronica, in ingegneria informatica, in matematica, in fisica, in scienza dell'informazione. Per l'indirizzo medico: classi di lauree specialistiche: 46/S; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in medicina e chirurgia. E' richiesta inoltre l'iscrizione all'albo professionale. Puo' essere altresi' richiesto il possesso di una specializzazione. Per l'indirizzo psicologico: classi di lauree specialistiche: 58/S; classi lauree di primo livello: 34; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in psicologia. E' inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale. Per l'indirizzo veterinario: classi di lauree specialistiche: 47/S; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in medicina veterinaria. E' inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale. Puo' essere altresi' richiesto il possesso di una specializzazione. Per l'indirizzo farmaceutico: classi di lauree specialistiche: 14/S; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche. E' inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale. Puo' essere altresi' richiesto il possesso di una specializzazione. Specialista turistico-culturale. Per l'indirizzo sociologico: classi di lauree specialistiche: 49/S, 58/S, 65/S, 67/S, 87/S, 89/S; classi lauree di primo livello: 14, 18, 34, 36; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in sociologia, in psicologia, in pedagogia, in scienza dell'educazione, in scienza della comunicazione. Per l'indirizzo storico-culturale: classi di lauree specialistiche: 1/S, 2/S, 5/S, 10/S, 12/S, 15/S, 16/S, 17/S, 18/S, 21/S, 24/S, 39/S, 40/S, 41/S, 42/S, 43/S, 44/S, 51/S, 72/S, 73/S, 93/S, 94/S, 95/S, 96/S, 97/S, 98/S, 104/S; classi lauree di primo livello: 3, 5, 11, 13, 23, 29, 30, 38, 41; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in lettere, storia, geografia, filosofia, lingua e cultura italiana, lingue e letterature straniere, lingue culture ed istituzioni dei paesi del Mediterraneo, lingue e civilta' orientali, lingue e cultura dell'Europa orientale, lingue e culture europee, musicologia, conservazione dei beni culturali, D.A.M.S., storia e conservazione di beni architettonici e ambientali, storia e conservazione dei beni culturali. Per l'indirizzo turistico: classi di lauree specialistiche: 55/S, 64/S, 84/S; classi lauree di primo livello: 39; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in economia del turismo, in scienze turistiche, nonche' tutti i diplomi di laurea previsti per l'indirizzo storico-culturale. Per l'indirizzo linguistico: classi di lauree specialistiche: 13/S, 39/S, 41/S, 42/S, 43/S, 44/S, 59/S, 67/S, 101/S, 104/S; classi lauree di primo livello: 3, 11, 14; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in lingue e letterature straniere, in traduzione e interpretazione, in lingue culture ed istituzioni dei paesi del Mediterraneo, in lingue e civilta' orientali, in lingue e cultura dell'Europa orientale, in lingue e culture europee, in relazioni pubbliche. Per l'indirizzo archivistico-bibliografico: classi di lauree specialistiche: 5/S; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea unitamente a diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole presso gli archivi di Stato oppure a diploma di specializzazione in archivistica conseguito presso le scuole a fini speciali attivate presso le universita' degli studi. Per l'indirizzo conservativo: classi di lauree specialistiche: 1/S, 2/S, 5/S, 4/S, 10/S, 12/S, 24/S, 95/S; classi lauree di primo livello: 4, 13, 41; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, in storia e conservazione di beni architettonici e ambientali, in storia e conservazione dei beni culturali, in architettura. Laurea in altre discipline unitamente al conseguimento di diploma presso una scuola di restauro statale o regionale. Per l'indirizzo comunicatore pubblico: classi di lauree specialistiche: 13/S, 59/S, 67/S, 101/S; classi lauree di primo livello: 14; titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze della comunicazione, in relazioni pubbliche; diploma di laurea in altre discipline unitamente ad uno dei titoli di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi). Categoria C Profili professionali Assistente amministrativo-economico. Per l'indirizzo amministrativo: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per l'indirizzo economico: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo economico/commerciale; Per l'indirizzo tavolare: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado. Assistente tecnico. Per l'indirizzo minerario: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo minerario. Per l'indirizzo chimico/biologico: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo chimico, biologico. Per l'indirizzo edile/grafico: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo edile/grafico. Per l'indirizzo meccanico/elettrotecnico: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo meccanico, elettronico e telecomunicazioni, elettrotecnico. Per l'indirizzo agrario-forestale: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo agrario. Per l'indirizzo informatico: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico. Per l'indirizzo assistenziale: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo socio-sanitario. Per l'indirizzo televisivo: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo comunicazione audiovisiva, ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente ad esperienza di almeno un anno maturata nel settore dell'assistenza alle riprese e alla trasmissione satellitare, nonche' dell'elaborazione informatica di filmati per la web tv. Assistente turistico/culturale. Per l'indirizzo linguistico: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo linguistico. Per l'indirizzo archivistico/conservativo: titolo di studio: diploma di liceo classico, scientifico, di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo pedagogico (puo' essere richiesto un titolo di specializzazione), diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo artistico. Per l'indirizzo turistico: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo turistico, diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere. Categoria B Profili professionali Collaboratore amministrativo. Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado; puo' essere altresi' richiesto il possesso di uno specifico attestato di qualificazione professionale o specifico attestato di frequenza con profitto oppure il possesso di specifiche abilitazioni, relativamente all'esclusivo esercizio delle funzioni previste dalla declaratoria del profilo professionale. Collaboratore tecnico. Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado; puo' essere altresi' richiesto il possesso di uno specifico attestato di qualificazione professionale o specifico attestato di frequenza con profitto oppure il possesso di specifiche abilitazioni, relativamente all'esclusivo esercizio delle funzioni previste dalla declaratoria del profilo professionale. Collaboratore per i servizi di rimessa. Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado e possesso della patente di guida non inferiore alla categoria C con anzianita' di guida, anche in categoria B, di almeno tre anni. Categoria A Profilo professionale Operatore. Richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico e comunque il possesso della licenza di scuola elementare ai sensi delle vigenti norme di legge. Categoria FA dell'Area forestale regionale. Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado. ALLEGATO B. (riferito all'art. 6) Prove e indici di riscontro per le assunzioni mediante avviamento a selezione dei lavoratori segnalati dai centri per l'impiego Categoria B Profilo professionale Collaboratore amministrativo. Selezione: prova pratica. Contenuto della prova: catalogazione in ordine cronologico e per argomento di atti amministrativi; compilazione di uno stampato amministrativo di uso corrente secondo le istruzioni contenute nello stesso; inserimento dati mediante utilizzo dei piu' diffusi programmi informatici, nella versione piu' recente in dotazione all'amministrazione regionale; ovvero: catalogazione in ordine cronologico e per argomento di atti amministrativi; compilazione di uno stampato amministrativo di uso corrente secondo le istruzioni contenute nello stesso; esecuzione di tre operazioni relative all'utilizzazione di un impianto telefonico complesso e derivato. Durata complessiva: 45 minuti. Riscontro: l'idoneita' e' conseguita con l'esecuzione corretta, entro il termine fissato, di tutti i quesiti e le operazioni. Profilo professionale Collaboratore tecnico. Selezione: prova tecnico-attitudinale. Contenuto della prova: la prova consistera' in tre operazioni manuali a livello specializzato in materia di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari e impianti tecnici, di apparecchiature per le analisi chimiche, di macchinari adibiti a stampa, fascicolazione e rilegatura di materiale. L'oggetto e il tempo di esecuzione delle operazioni saranno individuati dalla direzione centrale organizzione, personale e sistemi informativi in correlazione alle specifiche mansioni da svolgere. Riscontro: l'idoneita' e' conseguita con l'esecuzione corretta, nel tempo stabilito, delle operazioni richieste. Profilo professionale Collaboratore per i servizi di rimessa. Selezione: prova tecnico-pratica. Contenuto della prova: guida di un automezzo (durata 20 minuti); tre operazioni di ordinaria manutenzione di un autoveicolo a motore (tempi da definire in relazione al tipo di operazione richiesta). Riscontro: l'idoneita' e' conseguita se viene accertata la piena capacita' nella guida dell'autoveicolo e se l'esecuzione, nei tempi stabiliti, delle tre operazioni e' corretta. Categoria A Profilo professionale Operatore. Selezione: prova pratica attitudinale. Contenuto della prova: scrittura, sotto dettatura, di un breve saggio su carta uso bollo (durata 10 minuti); disposizione in stretto ordine alfabetico di un elenco di nomi (durata 5 minuti); confezionamento di un pacco postale (durata 5 minuti); esecuzione di fotocopie di articoli di giornale in formato A 3 e A 4; colloquio di cultura generale (durata 10 minuti). Riscontro: il candidato conseguira' l'idoneita' solo se: non commettera' piu' di un errore in ciascuna delle prime due prove, confezionera' il pacco in maniera corretta per la spedizione, eseguira' le fotocopie correttamente e dimostrera' una sufficiente cultura generale. Il mancato rispetto di una di dette condizioni implichera' l'automatico riconoscimento di non idoneita'. Visto, il presidente: Illy