ALLEGATO Modifiche al «Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 0347/Pres. Art. 1. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 sono soppresse le parole «la quale deve essere compresa nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia». 2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 e' sostituita dalla seguente: «b) essere dotati di uno statuto o altro accordo, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, che espliciti, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'ente, l'associazione o l'organizzazione assume: 1) l'attribuzione della rappresentanza legale, la struttura organizzativa del soggetto ed i livelli di organizzazione territoriale, tra i quali risulti che almeno una sede operativa e' compresa nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia; 2) l'assenza dello scopo di lucro, con espresso divieto di ripartizione, anche indiretta, di utili, sia nel corso della vita che all'atto dello scioglimento o della cessazione dell'ente, associazione od organizzazione; 3) le finalita' istituzionali del soggetto, le quali debbono essere rivolte alla promozione e alla tutela del benessere psico-fisico e dell'inclusione sociale delle persone;». Art. 2. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 0347/Pres./2006 1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 e' sostituito dal seguente: «2. Ciascun progetto deve indicare: a) le azioni e le iniziative che si intendono attivare; b) il percorso di realizzazione e i suoi obiettivi; c) l'utenza a cui e' rivolto; d) i prodotti informativi e divulgativi che si intendono realizzare; e) i risultati attesi, con particolare riferimento all'impatto territoriale, e gli indicatori che si intendono utilizzare per la valutazione del loro raggiungimento; f) le professionalita' degli operatori o collaboratori coinvolti nel progetto, al di fuori di quelli operanti negli eventuali punti di ascolto, con espressa indicazione dei nominativi e dei curricula; g) le eventuali collaborazioni e convenzioni, con particolare riferimento a quelle con le universita', le aziende per i servizi sanitari, gli uffici dei consiglieri di parita' e del difensore civico, corredate da documentazione di intese ed accordi raggiunti ovvero in via di definizione; h) i tempi di realizzazione, anche prevedendo lo sviluppo in fasi di avanzamento; i) il piano finanziario, con indicazione del costo massimo preventivato per la realizzazione del progetto, suddiviso analiticamente per singole voci di spesa. j) l'eventuale attivazione di punti di ascolto, corredata da un programma dettagliato comprendente: 1) le modalita' organizzative che i Punti di ascolto intendono adottare, con espressa indicazione degli orari di apertura al pubblico; 2) le professionalita' degli operatori e dei professionisti impiegati, con espressa indicazione dei nominativi, dei curricula, della disponibilita' oraria e delle mansioni affidate; 3) le eventuali convenzioni con le aziende per i servizi sanitari di cui all'art. 13, comma 3; k) l'eventuale prosecuzione di attivita' di Punti di ascolto gia' accreditati ed operanti, corredata da un programma dettagliato comprendente anche il potenziamento e i miglioramenti che si intendono apportare alle proprie modalita' organizzative, sulla base dell'analisi dei risultati raggiunti e degli obiettivi ulteriori che si intendono perseguire». 2. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 e' sostituito dal seguente: «3. Il progetto deve avere inizio non oltre tre mesi dalla data del ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento e deve concludersi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.». 3. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 e' abrogato. 4. Al comma 5 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006, dopo la parola «indicato» sono inserite le seguenti: «qual e' l'apporto di ogni partner al progetto e qual e». Al medesimo comma, le parole «lettera h)» sono sostituite dalla seguenti: «lettera g)». 5. Al comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006, le parole «di cui al capo IV» sono sostituite dalle seguenti: «che non siano gia' accreditati». 6. Dopo il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 e' inserito il seguente: «6-bis. L'attivazione dei punti di ascolto deve avvenire non oltre tre mesi dalla data del ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento.». 7. Al comma 7 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006, dopo la parola «Ascolto» sono inserite le seguenti: «o la revoca dello stesso». Art. 3. Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Spese ammissibili e intensita' del finanziamento). - 1. Sono ammissibili al finanziamento tutte le spese strettamente riconducibili alle attivita' di realizzazione del progetto, nonche' quelle riconducibili all'attivazione e implementazione degli eventuali Punti di ascolto. Sono altresi' ammissibili al finanziamento le spese per il rilascio delle fidejussioni di cui all'art. 9, comma 2. 2. Nei progetti che prevedono l'attivazione di Punti di ascolto sono ammissibili al finanziamento, in particolare: a) gli emolumenti erogati a operatori, esperti e professionisti; b) le spese di primo impianto, avviamento e implementazione riguardanti l'acquisto di attrezzature e materiale tecnologico, nella misura massima del 30% del totale delle spese ammissibili previste per ogni punto di ascolto. 3. Non sono ammissibili al finanziamento: a) le spese generali connesse all'attuazione dei progetti, riguardanti, in particolare, utenze, materiali di consumo, spese per affitto di locali; b) gli emolumenti per il personale non impiegato esclusivamente nella realizzazione del progetto; c) le spese riguardanti l'erogazione di corsi di formazione, salvo si tratti di aggiornamento e coordinamento interni agli operatori e collaboratori coinvolti nel progetto e nelle attivita' dei Punti di ascolto; 4. Ciascun progetto e' finanziabile fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo complessivo di euro 50.000, di cui fino ad un massimo di euro 35.000 per l'attivazione, l'attivita' e l'implementazione dei Punti di ascolto e un massimo di euro 15.000 per le altre attivita' previste all'art. 4.». Art. 4. Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 e' sostituito dal seguente: «1. Le domande di finanziamento dei progetti e di accreditamento degli eventuali punti di ascolto sono trasmesse, a pena di inammissibilita', alla Direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca - Servizio lavoro, entro il 30 settembre di ciascun anno.». 2. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 e' abrogato. Art. 5. Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 e' sostituito dal seguente: «2. La valutazione dei progetti e' effettuata sulla base dei seguenti criteri: a) ai progetti che prevedono un partenariato tra i soggetti di cui al capo III, ai sensi dell'art. 4, comma 5, sono attribuiti fino a un massimo di 15 punti tenuto conto di: 1) partecipazione al partenariato di una o piu' Province: fino a 5 punti; 2) partecipazione al partenariato di uno o piu' comuni, anche costituiti in Ambiti per lo Sviluppo Territoriale (ASTER): fino a 2 punti; 3) esperienze maturate e iniziative realizzate in materia da ciascuno dei soggetti in partenariato: fino a 2 punti; 4) qualita' e quantita' dei mezzi e dei contributi al progetto messi a disposizione da ciascun soggetto in partenariato: fino a 6 punti; b) ai progetti cui sono allegate convenzioni con le aziende per i servizi sanitari, le Universita' di Trieste e Udine o con altri soggetti che abbiano competenze istituzionali in materia, quali ad esempio gli uffici dei consiglieri regionali e provinciali di parita' e del difensore civico, sono attribuiti fino a un massimo di 10 punti; c) in relazione ai contenuti del progetto e alla sua coerenza con le linee programmatiche previste nel piano regionale triennale per le attivita' di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e nel programma regionale triennale di politica del lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 15 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), sono attribuiti fino a un massimo di 30 punti, tenuto conto di: 1) particolare attenzione all'impatto di genere del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche: fino a 14 punti; 2) azioni e iniziative previste, prodotti che si intendono realizzare, potenziale utenza e risultati attesi: fino a 10 punti; 3) numero e qualita' dei collaboratori, esclusi quelli gia' inseriti negli eventuali Punti di ascolto: fino a 6 punti; d) ai progetti che prevedono l'attivazione di Punti di ascolto sono attribuiti fino a un massimo di 30 punti tenuto conto di: 1) quantita' e qualita' del servizio offerto, valutato in base alle modalita' organizzative gestionali, agli orari di apertura al pubblico nonche' alla qualita' e alle competenze di tutto il personale di cui il punto di ascolto si avvale in relazione alle mansioni affidate: fino a 15 punti; 2) numero dei Punti di ascolto, loro dislocazione territoriale in relazione al potenziale bacino d'utenza e idoneita' a soddisfare le esigenze di un'omogenea copertura del territorio regionale: fino a 10 punti; 3) convenzioni con le aziende per i servizi sanitari di cui all'art. 13, comma 3: fino a 5 punti; e) ai progetti che prevedono la prosecuzione di attivita' ed il miglioramento dei servizi offerti alle lavoratrici ed ai lavoratori nei Punti di ascolto gia' accreditati sono attribuiti, oltre ai punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d), fino a 15 punti tenuto conto della quantita' e qualita' delle attivita' svolte, come evidenziate nelle relazioni semestrali, nonche' dei miglioramenti che si intendono apportare alle proprie modalita' organizzative come indicati all'art. 4, comma 2, lettera k)». 2. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 e' sostituito dal seguente: «3. Il punteggio massimo attribuibile e' 100 punti. In caso di parita' del punteggio finale di piu' progetti, si prende in considerazione, nell'ordine, il punteggio ottenuto nei criteri a), b) e c)». 3. Al comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)». Art. 6. Modifica dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 e' sostituito dal seguente: «2. Ciascun soggetto beneficiario del finanziamento deve comunicare per iscritto all'ufficio competente l'avvenuta attivazione del progetto e degli eventuali punti di ascolto nel rispetto dei termini di cui all'art. 4, commi 3 e 6-bis. Nel caso di mancata attivazione del progetto e degli eventuali Punti di ascolto entro tali termini, il contributo e' revocato.». Art. 7. Sostituzione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Modalita' di erogazione del finanziamento). - 1. Il finanziamento e' erogato ad avvenuta conclusione del progetto e dietro richiesta del soggetto beneficiario inviata all'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di conclusione del progetto e corredata da: a) un dettagliato rapporto finale sull'attivita' svolta, redatto dal soggetto responsabile dell'attuazione del progetto; b) la rendicontazione delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, effettuata ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); c) copia delle eventuali convenzioni attivate, qualora previste nel progetto e non ancora trasmesse all'ufficio competente; d) copia di ogni materiale informativo e divulgativo realizzato nell'ambito del progetto, con autorizzazione all'utilizzo dello stesso da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia. 2. Su richiesta del beneficiario, il finanziamento puo' essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 60 per cento del contributo concesso, successivamente all'attivazione del progetto e previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. La fidejussione deve avere validita' estesa ad almeno sei mesi successivi alla conclusione del progetto e deve essere presentata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).». Art. 8. Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 1. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 le parole «puo' essere» sono sostituite dalla parola: «e». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 e' inserito il seguente: «3-bis. L'avvenuto accreditamento e' reso noto con avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.». Art. 9. Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006, dopo le parole «nel rispetto delle disposizioni di legge» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto della riservatezza». 2. La lettera c) del comma 4 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 e' sostituita dalla seguente: «c) propone alla Commissione integrata, l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di operatrici e operatori qualificati per affrontare problematiche di disagio-psico-fisico sul luogo di lavoro, manifestando le necessita' formative rilevate nello svolgimento delle proprie attivita»; 3. Al comma 5 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «ed attuati dalla Regione» e' soppressa la parola «anche»; b) dopo la parola «riconosciuti» sono inserite le seguenti: «o tramite gli uffici del Consigliere regionale di parita». 4. Dopo il comma 6 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 e' inserito il seguente: «6-bis. E' consentito utilizzare il logo della Regione o la denominazione di Punto di ascolto accreditato esclusivamente a seguito del decreto di accreditamento di cui all'art. 12, comma 3.». Art. 10. Disposizioni transitorie 1. In fase di prima applicazione ed esclusivamente per i Punti di ascolto attivati ed accreditati nell'anno 2007, la relazione relativa al primo semestre 2007 di cui all'art. 13, comma 4, lettera a) e' inviata all'ufficio competente entro il 15 settembre 2007, anziche' entro il 10 luglio. 2. Le domande di finanziamento di progetti e di accreditamento di Punti di ascolto eventualmente presentate entro il 1 giugno 2007, termine previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006 anteriormente alla modifica disposta dall'art. 4, comma 1, del presente Regolamento, conservano la loro validita' e sono valutate unitamente alle domande presentate entro il nuovo termine del 30 settembre, secondo i criteri previsti dall'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006, come sostituito dall'art. 5 del presente Regolamento. E' riconosciuta tuttavia facolta' ai proponenti di integrare o di rinnovare le domande presentate entro il termine del 30 settembre 2007. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy