ALLEGATO
   Modifiche  al «Regolamento per la promozione di progetti contro le
   molestie  morali  e  psico-fisiche  sul  luogo  di  lavoro  e  per
   l'accreditamento  dei  centri di sostegno e di aiuto nei confronti
   delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto»,
   emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006,
   n. 0347/Pres.
                               Art. 1.
                        Modifiche all'art. 3
     del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006
   1.  Alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  3 del decreto del
Presidente  della Regione n. 0347/Pres./2006 sono soppresse le parole
«la   quale   deve  essere  compresa  nel  territorio  della  regione
Friuli-Venezia Giulia».
   2.  La  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  3  del  decreto del
Presidente  della  Regione  n.  0347/Pres./2006  e'  sostituita dalla
seguente:
   «b) essere dotati di uno statuto o altro accordo, redatto in forma
di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, che
espliciti,  oltre  a quanto disposto dal codice civile per le diverse
forme   giuridiche  che  l'ente,  l'associazione  o  l'organizzazione
assume:
   1)   l'attribuzione  della  rappresentanza  legale,  la  struttura
organizzativa   del   soggetto   ed   i   livelli  di  organizzazione
territoriale,  tra  i  quali risulti che almeno una sede operativa e'
compresa nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;
   2)  l'assenza  dello  scopo  di  lucro,  con  espresso  divieto di
ripartizione, anche indiretta, di utili, sia nel corso della vita che
all'atto   dello   scioglimento   o   della   cessazione   dell'ente,
associazione od organizzazione;
   3)  le  finalita'  istituzionali  del  soggetto,  le quali debbono
essere   rivolte   alla   promozione  e  alla  tutela  del  benessere
psico-fisico e dell'inclusione sociale delle persone;».
                               Art. 2.
                        Modifiche all'art. 4
      del decreto del Presidente della Regione 0347/Pres./2006
   1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione
n. 0347/Pres./2006 e' sostituito dal seguente:
   «2. Ciascun progetto deve indicare:
   a) le azioni e le iniziative che si intendono attivare;
   b) il percorso di realizzazione e i suoi obiettivi;
   c) l'utenza a cui e' rivolto;
   d)   i   prodotti  informativi  e  divulgativi  che  si  intendono
realizzare;
   e)  i  risultati  attesi,  con particolare riferimento all'impatto
territoriale,  e  gli  indicatori  che si intendono utilizzare per la
valutazione del loro raggiungimento;
   f)  le  professionalita' degli operatori o collaboratori coinvolti
nel progetto, al di fuori di quelli operanti negli eventuali punti di
ascolto, con espressa indicazione dei nominativi e dei curricula;
   g)  le  eventuali  collaborazioni  e  convenzioni, con particolare
riferimento  a  quelle  con  le universita', le aziende per i servizi
sanitari,  gli  uffici  dei  consiglieri  di  parita' e del difensore
civico,  corredate  da  documentazione di intese ed accordi raggiunti
ovvero in via di definizione;
   h)  i tempi di realizzazione, anche prevedendo lo sviluppo in fasi
di avanzamento;
   i)  il  piano  finanziario,  con  indicazione  del  costo  massimo
preventivato   per   la   realizzazione   del   progetto,   suddiviso
analiticamente per singole voci di spesa.
   j)  l'eventuale  attivazione  di punti di ascolto, corredata da un
programma dettagliato comprendente:
   1)  le  modalita'  organizzative  che i Punti di ascolto intendono
adottare,  con  espressa  indicazione  degli  orari  di  apertura  al
pubblico;
   2)  le  professionalita'  degli  operatori  e  dei  professionisti
impiegati,  con  espressa  indicazione dei nominativi, dei curricula,
della disponibilita' oraria e delle mansioni affidate;
   3)  le eventuali convenzioni con le aziende per i servizi sanitari
di cui all'art. 13, comma 3;
   k)  l'eventuale prosecuzione di attivita' di Punti di ascolto gia'
accreditati  ed  operanti,  corredata  da  un  programma  dettagliato
comprendente   anche  il  potenziamento  e  i  miglioramenti  che  si
intendono  apportare alle proprie modalita' organizzative, sulla base
dell'analisi  dei risultati raggiunti e degli obiettivi ulteriori che
si intendono perseguire».
   2. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione
n. 0347/Pres./2006 e' sostituito dal seguente:
   «3.  Il  progetto  deve avere inizio non oltre tre mesi dalla data
del  ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento
e deve concludersi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello
di presentazione della domanda.».
   3. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione
n. 0347/Pres./2006 e' abrogato.
   4. Al comma 5 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione
n.  0347/Pres./2006,  dopo  la  parola  «indicato»  sono  inserite le
seguenti:  «qual  e' l'apporto di ogni partner al progetto e qual e».
Al  medesimo  comma,  le  parole  «lettera  h)» sono sostituite dalla
seguenti: «lettera g)».
   5. Al comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione
n.  0347/Pres./2006,  le  parole  «di cui al capo IV» sono sostituite
dalle seguenti: «che non siano gia' accreditati».
   6.  Dopo  il  comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Regione n. 0347/Pres./2006 e' inserito il seguente:
   «6-bis. L'attivazione dei punti di ascolto deve avvenire non oltre
tre   mesi   dalla   data  del  ricevimento  della  comunicazione  di
concessione del finanziamento.».
   7. Al comma 7 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione
n.  0347/Pres./2006,  dopo  la  parola  «Ascolto»  sono  inserite  le
seguenti: «o la revoca dello stesso».
                               Art. 3.
                      Sostituzione dell'art. 5
     del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006
   1.   L'art.   5  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0347/Pres./2006 e' sostituito dal seguente:
   «Art.  5  (Spese ammissibili e intensita' del finanziamento). - 1.
Sono   ammissibili  al  finanziamento  tutte  le  spese  strettamente
riconducibili  alle  attivita' di realizzazione del progetto, nonche'
quelle   riconducibili   all'attivazione   e   implementazione  degli
eventuali   Punti   di   ascolto.   Sono   altresi'   ammissibili  al
finanziamento  le  spese  per  il  rilascio delle fidejussioni di cui
all'art. 9, comma 2.
   2.  Nei  progetti  che prevedono l'attivazione di Punti di ascolto
sono ammissibili al finanziamento, in particolare:
   a) gli emolumenti erogati a operatori, esperti e professionisti;
   b)  le  spese  di  primo  impianto,  avviamento  e implementazione
riguardanti l'acquisto di attrezzature e materiale tecnologico, nella
misura  massima  del  30% del totale delle spese ammissibili previste
per ogni punto di ascolto.
   3. Non sono ammissibili al finanziamento:
   a)   le  spese  generali  connesse  all'attuazione  dei  progetti,
riguardanti,  in particolare, utenze, materiali di consumo, spese per
affitto di locali;
   b)  gli  emolumenti  per il personale non impiegato esclusivamente
nella realizzazione del progetto;
   c) le spese riguardanti l'erogazione di corsi di formazione, salvo
si  tratti  di aggiornamento e coordinamento interni agli operatori e
collaboratori  coinvolti  nel progetto e nelle attivita' dei Punti di
ascolto;
   4. Ciascun progetto e' finanziabile fino ad un massimo dell'80 per
cento   delle  spese  ammissibili  e  comunque  fino  ad  un  massimo
complessivo  di euro 50.000, di cui fino ad un massimo di euro 35.000
per  l'attivazione,  l'attivita'  e  l'implementazione  dei  Punti di
ascolto  e  un massimo di euro 15.000 per le altre attivita' previste
all'art. 4.».
                               Art. 4.
                        Modifiche all'art. 6
     del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006
   1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione
n. 0347/Pres./2006 e' sostituito dal seguente:
   «1.  Le  domande di finanziamento dei progetti e di accreditamento
degli   eventuali   punti  di  ascolto  sono  trasmesse,  a  pena  di
inammissibilita',   alla   Direzione   centrale  lavoro,  formazione,
universita'  e  ricerca  -  Servizio lavoro, entro il 30 settembre di
ciascun anno.».
   2. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione
n. 0347/Pres./2006 e' abrogato.
                               Art. 5.
                         Modifica all'art. 7
     del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006
   1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione
n. 0347/Pres./2006 e' sostituito dal seguente:
   «2.  La  valutazione  dei  progetti  e'  effettuata sulla base dei
seguenti criteri:
   a) ai progetti che prevedono un partenariato tra i soggetti di cui
al capo III, ai sensi dell'art. 4, comma 5, sono attribuiti fino a un
massimo di 15 punti tenuto conto di:
   1) partecipazione al partenariato di una o piu' Province: fino a 5
punti;
   2)  partecipazione  al  partenariato  di  uno o piu' comuni, anche
costituiti  in  Ambiti per lo Sviluppo Territoriale (ASTER): fino a 2
punti;
   3)  esperienze  maturate  e  iniziative  realizzate  in materia da
ciascuno dei soggetti in partenariato: fino a 2 punti;
   4)  qualita'  e  quantita'  dei mezzi e dei contributi al progetto
messi  a  disposizione  da ciascun soggetto in partenariato: fino a 6
punti;
   b)  ai progetti cui sono allegate convenzioni con le aziende per i
servizi  sanitari,  le  Universita'  di  Trieste  e Udine o con altri
soggetti  che  abbiano  competenze istituzionali in materia, quali ad
esempio gli uffici dei consiglieri regionali e provinciali di parita'
e  del  difensore  civico,  sono  attribuiti  fino a un massimo di 10
punti;
   c)  in relazione ai contenuti del progetto e alla sua coerenza con
le linee programmatiche previste nel piano regionale triennale per le
attivita'  di  prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e nel
programma  regionale triennale di politica del lavoro di cui all'art.
3  della  legge  regionale  9 agosto 2005, n. 15 (norme regionali per
l'occupazione,  la  tutela e la qualita' del lavoro), sono attribuiti
fino a un massimo di 30 punti, tenuto conto di:
   1) particolare attenzione all'impatto di genere del fenomeno delle
molestie morali e psico-fisiche: fino a 14 punti;
   2)  azioni  e  iniziative  previste,  prodotti  che  si  intendono
realizzare, potenziale utenza e risultati attesi: fino a 10 punti;
   3)  numero  e  qualita'  dei  collaboratori,  esclusi  quelli gia'
inseriti negli eventuali Punti di ascolto: fino a 6 punti;
   d)  ai  progetti  che  prevedono l'attivazione di Punti di ascolto
sono attribuiti fino a un massimo di 30 punti tenuto conto di:
   1)  quantita'  e  qualita'  del servizio offerto, valutato in base
alle  modalita'  organizzative  gestionali, agli orari di apertura al
pubblico  nonche'  alla  qualita'  e  alle  competenze  di  tutto  il
personale  di  cui  il  punto  di ascolto si avvale in relazione alle
mansioni affidate: fino a 15 punti;
   2)  numero dei Punti di ascolto, loro dislocazione territoriale in
relazione  al  potenziale bacino d'utenza e idoneita' a soddisfare le
esigenze di un'omogenea copertura del territorio regionale: fino a 10
punti;
   3)  convenzioni  con  le  aziende  per  i  servizi sanitari di cui
all'art. 13, comma 3: fino a 5 punti;
   e)  ai  progetti  che prevedono la prosecuzione di attivita' ed il
miglioramento  dei  servizi offerti alle lavoratrici ed ai lavoratori
nei  Punti  di  ascolto  gia'  accreditati  sono attribuiti, oltre ai
punteggi  di cui alle lettere a), b), c) e d), fino a 15 punti tenuto
conto  della  quantita'  e  qualita'  delle  attivita'  svolte,  come
evidenziate nelle relazioni semestrali, nonche' dei miglioramenti che
si  intendono  apportare  alle  proprie  modalita' organizzative come
indicati all'art. 4, comma 2, lettera k)».
   2. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione
n. 0347/Pres./2006 e' sostituito dal seguente:
   «3.  Il  punteggio  massimo  attribuibile e' 100 punti. In caso di
parita'   del  punteggio  finale  di  piu'  progetti,  si  prende  in
considerazione, nell'ordine, il punteggio ottenuto nei criteri a), b)
e c)».
   3. Al comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione
n.  0347/Pres./2006  le  parole  «lettera  a)»  sono sostituite dalle
seguenti: «lettera d)».
                               Art. 6.
                        Modifica dell'art. 8
     del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006
   1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione
n. 0347/Pres./2006 e' sostituito dal seguente:
   «2.   Ciascun   soggetto   beneficiario   del  finanziamento  deve
comunicare per iscritto all'ufficio competente l'avvenuta attivazione
del  progetto  e  degli  eventuali  punti di ascolto nel rispetto dei
termini  di  cui  all'art.  4,  commi  3 e 6-bis. Nel caso di mancata
attivazione  del  progetto  e  degli eventuali Punti di ascolto entro
tali termini, il contributo e' revocato.».
                               Art. 7.
                      Sostituzione dell'art. 9
     del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006
   1.   L'art.   9  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0347/Pres./2006 e' sostituito dal seguente:
   «Art.  9  (Modalita'  di  erogazione  del  finanziamento). - 1. Il
finanziamento  e'  erogato  ad  avvenuta  conclusione  del progetto e
dietro   richiesta  del  soggetto  beneficiario  inviata  all'ufficio
competente  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  conclusione  del
progetto e corredata da:
   a)  un  dettagliato rapporto finale sull'attivita' svolta, redatto
dal soggetto responsabile dell'attuazione del progetto;
   b)  la  rendicontazione  delle  spese  ammesse  ed  effettivamente
sostenute,  effettuata  ai sensi del titolo II, capo III, della legge
regionale  20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
   c)  copia  delle  eventuali convenzioni attivate, qualora previste
nel progetto e non ancora trasmesse all'ufficio competente;
   d)  copia  di  ogni materiale informativo e divulgativo realizzato
nell'ambito  del  progetto,  con  autorizzazione  all'utilizzo  dello
stesso da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia.
   2.  Su  richiesta  del  beneficiario, il finanziamento puo' essere
erogato  in  via  anticipata, in misura non superiore al 60 per cento
del contributo concesso, successivamente all'attivazione del progetto
e   previa   presentazione   di   apposita  fidejussione  bancaria  o
assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata
degli  eventuali  interessi.  La  fidejussione  deve  avere validita'
estesa  ad almeno sei mesi successivi alla conclusione del progetto e
deve  essere  presentata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4
gennaio  1995,  n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di
garanzie).».
                               Art. 8.
                        Modifiche all'art. 12
     del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006
   1.  Al  comma  2  dell'art.  12  del  decreto del Presidente della
Regione  n.  0347/Pres./2006  le parole «puo' essere» sono sostituite
dalla parola: «e».
   2.  Dopo  il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Regione n. 0347/Pres./2006 e' inserito il seguente:
   «3-bis.   L'avvenuto   accreditamento  e'  reso  noto  con  avviso
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.».
                               Art. 9.
                        Modifiche all'art. 13
     del decreto del Presidente della Regione n. 0347/Pres./2006
   1.  Alla  lettera  c)  del  comma  1  dell'art. 13 del decreto del
Presidente  della  Regione  n.  0347/Pres./2006,  dopo le parole «nel
rispetto  delle  disposizioni di legge» sono inserite le seguenti: «,
nel rispetto della riservatezza».
   2.  La  lettera  c)  del  comma  4  dell'art.  13  del decreto del
Presidente  della  Regione  n.  0347/Pres./2006  e'  sostituita dalla
seguente:
   «c)  propone  alla  Commissione  integrata,  l'organizzazione e la
realizzazione  di corsi di formazione e aggiornamento di operatrici e
operatori     qualificati    per    affrontare    problematiche    di
disagio-psico-fisico  sul luogo di lavoro, manifestando le necessita'
formative rilevate nello svolgimento delle proprie attivita»;
   3.  Al  comma  5  dell'art.  13  del  decreto del Presidente della
Regione n. 0347/Pres./2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  dopo  le  parole  «ed  attuati  dalla Regione» e' soppressa la
parola «anche»;
   b)  dopo  la  parola  «riconosciuti» sono inserite le seguenti: «o
tramite gli uffici del Consigliere regionale di parita».
   4.  Dopo  il comma 6 dell'art. 13 del decreto del Presidente della
Regione n. 0347/Pres./2006 e' inserito il seguente:
   «6-bis.  E'  consentito  utilizzare  il  logo  della  Regione o la
denominazione  di  Punto  di  ascolto  accreditato  esclusivamente  a
seguito del decreto di accreditamento di cui all'art. 12, comma 3.».
                              Art. 10.
                      Disposizioni transitorie
   1.  In fase di prima applicazione ed esclusivamente per i Punti di
ascolto attivati ed accreditati nell'anno 2007, la relazione relativa
al  primo  semestre  2007  di cui all'art. 13, comma 4, lettera a) e'
inviata  all'ufficio  competente entro il 15 settembre 2007, anziche'
entro il 10 luglio.
   2.  Le domande di finanziamento di progetti e di accreditamento di
Punti  di  ascolto  eventualmente  presentate entro il 1 giugno 2007,
termine  previsto  dall'art.  6,  comma 1, del decreto del Presidente
della Regione n. 0347/Pres./2006 anteriormente alla modifica disposta
dall'art.  4,  comma  1, del presente Regolamento, conservano la loro
validita' e sono valutate unitamente alle domande presentate entro il
nuovo  termine del 30 settembre, secondo i criteri previsti dall'art.
7,   comma   2,   del   decreto   del  Presidente  della  Regione  n.
0347/Pres./2006,   come   sostituito   dall'art.   5   del   presente
Regolamento.  E'  riconosciuta  tuttavia  facolta'  ai  proponenti di
integrare  o  di rinnovare le domande presentate entro il termine del
30 settembre 2007.
                              Art. 11.
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Visto, il Presidente: Illy