AVVERTENZA Si pubblica di seguito il testo del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 febbraio 2005, n. 29/R «Regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)» pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 14 del 16 febbraio 2005 coordinato con: decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2008, n. 29/R «Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2005, n. 29/R (Regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 «Norme per il trasporto pubblico locale») sopra riportato. Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti»), al solo fine di facilitare la lettura restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi. Capo I Norme generali Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) come da ultimo modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 33, disciplina le modalita' del rilascio del titolo per l'effettuazione di servizi autorizzati di trasporto pubblico su gomma di competenza regionale. Capo II Titolo autorizzativo Sezione I Disposizioni generali Art. 2. Ambito di competenza 1. La struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), legge regionale n. 42/1998, per i servizi automobilistici che collegano tra loro, su autostrada, raccordo autostradale, strada di grande comunicazione o altra viabilita' con analoghe caratteristiche o funzioni, i capoluoghi di provincia ed il Comune di Piombino in quanto centro dotato di infrastrutture per la mobilita' marittima aventi rilevanza a livello regionale. 2. L'autorizzazione relativa ai servizi che interessano il territorio di due regioni, con percorso prevalente nella Regione Toscana, e' rilasciata previa richiesta di parere alla Regione limitrofa interessata. Art. 3. Modalita' di rilascio dell'autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 42/1998 contiene la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali) e l'indicazione degli autobus destinati allo svolgimento del servizio richiesto. La domanda e' redatta in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) secondo lo schema approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente. 1-bis. La struttura regionale competente provvede alla verifica del possesso dei requisiti nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo n. 395/2000. 2. L'autorizzazione non e' soggetta a limiti temporali. 3. In caso di ricevimento di una domanda di autorizzazione regolarmente formulata e senza motivi ostativi al suo accoglimento, ma relativa a servizi interregionali, il dirigente della struttura regionale competente provvede all'immediato invio della medesima alla Regione limitrofa interessata, dando alla stessa il termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata a/r per esprimere eventuali pareri contrari al rilascio dell'autorizzazione medesima. Decorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni il dirigente responsabile procede al rilascio dell'autorizzazione. 4. Nel caso di ricevimento di una domanda di autorizzazione relativa a nuovi percorsi per la quale occorra acquisire il nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarita' del servizio relativo all'idoneita' del percorso ed all'ubicazione delle fermate di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), il dirigente della struttura regionale competente comunica all'interessato la sospensione del procedimento fino all'acquisizione del relativo nulla osta. 5. Le eventuali modifiche, concernenti percorso, programma di esercizio, e tariffe del servizio, anche in relazione ad altre prestazioni o servizi comprese nella tariffa medesima, specificate nella domanda di cui al comma 1, sono comunicate alla struttura regionale competente e si considerano accolte qualora non venga comunicato all'interessato un motivato provvedimento di diniego entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. 6. La cessazione del servizio autorizzato e' comunicata alla struttura regionale competente trenta giorni prima dell'interruzione del servizio e della stessa e' data adeguata informazione all'utenza. 7. Per i servizi autorizzati con finalita' turistiche, eserciti su prenotazione, e' ammessa la soppressione della corsa ove i passeggeri coprano meno del trenta per cento dei posti disponibili; in tal caso gli utenti sono informati almeno ventiquattro ore prima dell'orario di effettuazione della corsa medesima. Art. 4. D i n i e g o 1. L'autorizzazione non e' rilasciata nei seguenti casi: a) ove il richiedente non risulti in possesso dei requisiti previsti nel decreto legislativo n. 395/2000; b) ove la domanda di autorizzazione non contenga gli elementi indicati nello schema di domanda di cui all'art. 3, comma 1; c) ove sia stato negato il nulla osta di cui all'art. 3, comma 4; d) ove l'effettuazione del servizio richiesto comporti sottrazione di utenza ai servizi programmati su gomma e su ferro di cui all'art. 2 della legge regionale n. 42/1998, la sottrazione dell'utenza e' valutata in base alle caratteristiche del servizio proposto, con particolare riferimento al percorso, al programma di esercizio, alle tariffe ed all'offerta di ulteriori servizi complementari; i servizi corrispondenti a quelli di gran turismo in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non determinano sottrazione di utenza ai servizi programmati; e) ove la Regione limitrofa abbia espresso parere negativo in ordine ai servizi interregionali. Art. 5. D e c a d e n z a 1. L'autorizzazione e' soggetta a decadenza quando vengono meno i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 395/2000 e in caso di mancata o difforme esecuzione del programma di esercizio del servizio autorizzato, previa diffida al soggetto interessato. Sezione II Disposizioni transitorie e finali Art. 6. Norma transitoria 1. Le imprese concessionarie di autolinee di gran turismo operanti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzate ad esercire i servizi previsti nel programma di esercizio assentito. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.