Allegato _Regolamento recante modalita' per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'art. 38 della legge regionale n. 13/2009. Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, le modalita' di riconoscimento nella regione Friuli-Venezia Giulia degli stabilimenti che trattano gli alimenti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del medesimo regolamento (CE) 853/2004. Art. 2. Autorita' competente al riconoscimento 1. L'autorita' competente per il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'art. 1 e' il servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanita' pubblica veterinaria della direzione centrale salute e protezione sociale, di seguito denominato servizio regionale. Art. 3. Istanza di riconoscimento 1. Per ottenere il riconoscimento del proprio stabilimento, l'impresa interessata presenta istanza di riconoscimento al servizio regionale per il tramite del servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, di seguito denominato servizio sanitario, utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato A e tenendo conto delle specifiche tecniche relative alla sezione, categoria (attivita'), e prodotti che intende produrre, secondo la specifica tecnica di cui al documento SANCO 2179/2005 revisione 5, reperibile nel sito http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/food_sector_en .htm 2. Qualora l'impresa operi, nello stesso stabilimento, in piu' sezioni, deve presentare domanda per ogni singola sezione. Art. 4. Modalita' per il riconoscimento 1. Il servizio sanitario che ha ricevuto l'istanza di riconoscimento effettua un primo sopralluogo sul posto, al fine di verificare l'esistenza dei requisiti strutturali ed impiantistici previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento (CE) 853/2004. 2. A seguito del sopralluogo, il servizio sanitario inoltra al servizio regionale l'istanza ricevuta congiuntamente al verbale di sopralluogo ed al parere favorevole al riconoscimento condizionato, in quanto ha rilevato la presenza di tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. 3. Il servizio regionale, esaminata l'istanza e la documentazione allegata, provvede al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato e lo trasmette al servizio sanitario per la successiva notifica all'impresa interessata. 4. Qualora l'istanza sia carente nella documentazione o la relazione tecnica e la planimetria non permettano di rilevare la rispondenza dei requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature, il servizio regionale chiede chiarimenti al servizio sanitario. 5. Il servizio sanitario, entro tre mesi dalla data del decreto di riconoscimento condizionato, esegue un secondo sopralluogo sul posto; se l'esito e' favorevole in quanto esistono anche tutti i requisiti gestionali, trasmette al servizio regionale il verbale del sopralluogo con espresso parere favorevole al riconoscimento definitivo. 6. Il servizio regionale rilascia il riconoscimento definitivo e lo trasmette al servizio sanitario per la successiva notifica all'impresa interessata. 7. Qualora in occasione del secondo sopralluogo risulti che lo stabilimento ha compiuto progressi evidenti relativamente ai requisiti gestionali, ma non li soddisfa ancora, l'impresa, per il tramite del servizio sanitario, chiede alla Regione una proroga, la cui durata non puo' superare in totale, a partire dalla data del decreto di riconoscimento condizionato, sei mesi; prima della scadenza della proroga il servizio sanitario effettua l'ultimo sopralluogo sul posto, e, in caso di esito favorevole, trasmette il verbale con espresso parere favorevole al riconoscimento definitivo al servizio regionale, il quale rilascia il riconoscimento definitivo e lo trasmette al servizio sanitario per la successiva notifica all'impresa interessata. 8. Qualora anche l'ultimo sopralluogo non dia esito favorevole, il servizio sanitario trasmette al servizio regionale il verbale del sopralluogo ed il parere espresso negativo al riconoscimento definitivo; il servizio regionale dispone pertanto la revoca del riconoscimento condizionato e l'archiviazione della pratica. Art. 5. Aggiornamento del riconoscimento 1. Qualora l'impresa modifichi la propria ragione sociale o qualora aggiunga una sezione, presenta istanza di aggiornamento del riconoscimento utilizzando i modelli rispettivamente di cui agli allegati B e C. 2. Qualora l'impresa aggiunga una categoria (attivita') alla sezione esistente, qualora aggiunga uno o piu' prodotti alla categoria (attivita') esistente, qualora apporti modifiche strutturali o impiantistiche rilevanti, qualora modifichi l'indirizzo dello stabilimento, presenta comunicazione utilizzando i modelli rispettivamente di cui agli allegati D, E ed F. Art. 6. Modifiche agli allegati 5. Gli allegati A, B, C, D, E ed F al presente regolamento possono essere modificati con decreto del direttore della direzione centrale salute e protezione sociale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).