Allegato Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres. Art. 1. Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004 1. L'art. 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13 aprile 2004, n. 0119/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata) e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Piani di vendita). - 1. Le ATER, nell'ambito delle proprie procedure di pianificazione gestionale e mantenendo comunque la capacita' locativa, deliberano nel rispetto degli indirizzi determinati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonche' modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica) appositi piani di vendita, che individuano gli alloggi alienabili. 2. L'individuazione degli alloggi affidati in gestione alle ATER da inserire nei piani di vendita viene effettuata dall'ente proprietario. 3. L'ente proprietario diffonde mediante pubblicazione sul proprio sito web e su quello della Regione, sul quotidiano maggiormente diffuso in ogni provincia della Regione, nel Bollettino ufficiale della Regione, i dati relativi agli alloggi inseriti nei piani di vendita nonche' le modalita' ed i criteri per la cessione in proprieta' degli alloggi. 4. Le entrate derivanti dall'alienazione degli alloggi di cui al comma 3, al netto delle spese sostenute per la procedura di vendita, sono destinate ad interventi di edilizia sovvenzionata. 5. Le ATER, al fine di consentire il monitoraggio dei piani di vendita, trasmettono all'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 24/1999, i dati relativi agli alloggi ceduti, aggiornati al mese di giugno e di dicembre di ciascun anno. I dati di cui al periodo precedente sono trasmessi entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno. 6. Le ATER, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, comunicano all'amministrazione regionale: a) il numero degli alloggi ceduti, con gli estremi identificativi degli stessi ed il prezzo di cessione risultante dal contratto di compravendita; b) il programma di interventi per il riutilizzo delle entrate di cui al comma 4.». Art. 2. Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004 1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Criteri per la cessione in proprieta'). - 1. Su richiesta del soggetto interessato gli alloggi compresi nei Piani di vendita di cui all'art. 18 possono essere ceduti in proprieta', ai seguenti soggetti in ordine decrescente di priorita': a) l'assegnatario o gli assegnatari dell'alloggio inserito nel Piano di vendita, in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle competenze accessorie; b) i soggetti di cui all'art. 17, in possesso dei requisiti prescritti ai fini della successione nell'alloggio, purche' l'assegnatario o gli assegnatari dell'alloggio risultino in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e delle competenze accessorie; c) i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie vigenti alla data di pubblicazione del piano di vendita; d) gli assegnatari diversi da quelli di cui alla lettera a), in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle competenze accessorie; e) le cooperative edilizie iscritte nel registro regionale delle cooperative che risultano in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dal capo IV della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo); f) le persone fisiche e giuridiche diverse da quelle indicate nelle lettere a), b), c), d), ed e). 2. Il medesimo soggetto puo' acquistare piu' alloggi compresi nei piani di vendita di cui all'art. 18. 3. Le condizioni ed i requisiti prescritti al comma 1 devono sussistere in capo ai soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda di acquisto. 4. Nel caso di piu' offerte presentate dai soggetti di cui al comma 1, lettere e) ed f), l'alloggio viene ceduto mediante procedura ad evidenza pubblica riservata agli offerenti interessati al medesimo alloggio.». Art. 3. Inserimento dell'art. 19-bis al decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004 1. Dopo l'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004 e' inserito il seguente: «Art. 19-bis (Cessioni in proprieta' agli assegnatari). - 1. Gli assegnatari di un alloggio inserito nel piano di vendita, che non intendono acquistarlo, hanno diritto di prelazione per il cambio con un alloggio non compreso in tale piano. 2. Gli assegnatari di un alloggio inserito nel piano di vendita, che non intendano acquistare tale alloggio o esercitare la prelazione per il cambio ai sensi del comma 1, rimangono assegnatari dell'alloggio medesimo, che non puo' essere alienato.». Art. 4. Inserimento dell'art. 20-bis al decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004 1. Dopo l'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004 e' inserito il seguente: «Art. 20-bis (Pagamento del prezzo di cessione). - 1. Il prezzo di cessione dell'alloggio e' corrisposto in un'unica soluzione, secondo le modalita' previste dal piano di vendita. 2. Con esclusione dei soggetti di cui all'art. 19, comma 1, lettere e) ed f), il prezzo di cessione di cui al comma 1 puo' essere corrisposto in rate costanti mensili, alle seguenti condizioni: a) previo versamento, alla stipula del contratto definitivo di acquisto, di un acconto non inferiore al 10 per cento del prezzo di cessione; b) in un numero di rate mensili non superiore a 360; c) al tasso fisso d'interesse corrispondente al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. Per i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale n. 6/2003, il tasso d'interesse e' maggiorato, rispettivamente, di uno e di due punti percentuali. Per i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, lettere b) e c), ai fini della determinazione del tasso fisso di interesse, l'ATER verifica la fascia di reddito corrispondente alla situazione economica complessiva del nucleo familiare del richiedente. 3. Il trasferimento della proprieta' dell'alloggio si perfeziona all'atto della stipula del contratto di compravendita. 4. L'ATER, a garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione, iscrive ipoteca sull'alloggio venduto. 5. Nel caso di rateizzazione del prezzo di cessione con le modalita' previste al comma 2, la vendita per atto tra vivi o la costituzione di diritto reale di godimento sull'alloggio prima del pagamento dell'ultima rata comporta la restituzione in un'unica soluzione, a favore dell'ATER, dell'importo residuo in linea capitale.». Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo