Allegato 
 
    Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate 
NUOVO TESTO DEGLI ARTICOLI 23 E 45 DELLA LEGGE  REGIONALE  16  LUGLIO
  2007, N. 15 «TESTO  UNICO  DELLE  LEGGI  REGIONALI  IN  MATERIA  DI
  TURISMO». 
 
                              Art. 23. 
                        Tipologie alberghiere 
 
    1. In relazione alle caratteristiche strutturali  ed  ai  servizi
che offrono, gli alberghi possono distinguersi anche nelle  tipologie
ed assumere le denominazioni sottoindicate: 
      a) motel: albergo che fornisce il servizio di autorimessa,  con
box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono
le camere o suites degli ospiti maggiorate del 10 per cento nonche' i
servizi di ristorante o tavola calda o  fredda  e  di  bar;  fornisce
inoltre  servizi  di  primo  intervento  di  assistenza  ai   turisti
motorizzati e di  rifornimento  carburante  anche  mediante  apposite
convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio; 
      b)   villaggio   albergo:    albergo    caratterizzato    dalla
centralizzazione dei servizi in  funzione  di  piu'  stabili  facenti
parte di uno stesso complesso inserito in un'area attrezzata  per  il
soggiorno e lo svago degli ospiti; 
      c) albergo meuble' o  garri':  albergo  che  fornisce  solo  il
servizio di alloggio, normalmente con prima colazione  e  bar,  senza
ristorante; 
      d) albergo - dimora storica: albergo la cui attivita' si svolge
in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e  servizi
minimi della classe tre stelle; 
      e) albergo - centro benessere: albergo  dotato  di  impianti  e
attrezzature adeguati per fornire agli ospiti  servizi  specializzati
per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e
servizi minimi della classe tre stelle; 
      e-bis)   albergo   diffuso:   albergo   caratterizzato    dalla
centralizzazione in un  unico  stabile  dell'ufficio  ricevimento  ed
accoglienza, ed eventualmente delle sale di uso comune, ristorante  e
spazio vendita per i prodotti tipici  locali,  e  dalla  dislocazione
delle camere o alloggi in uno o  piu'  edifici  separati,  anche  con
destinazione residenziale, purche' situati nel medesimo comune  o  in
quelli limitrofi a una distanza non superiore a metri 400  dal  corpo
centrale, purche' sia garantito il rispetto dei requisiti strutturali
ed  igienico  sanitari  previsti  dalla  vigente  normativa  per   lo
svolgimento dell'attivita' alberghiera; lo  stabile  centrale  e  gli
edifici adibiti a camere o alloggi possono essere  di  proprieta'  di
soggetti distinti  a  condizione  che  venga  garantita  la  gestione
unitaria dell'albergo a  norma  dell'art.  22,  comma  1;  lo  stesso
servizio, con i medesimi requisiti, puo' essere offerto  anche  nelle
baite presenti sul territorio montano, cosi' come identificato  dalla
legge regionale 15 ottobre  2007,  n.  25  (Interventi  regionali  in
favore della popolazione dei territori montani). 
    2. In alternativa alla indicazione  albergo,  puo'  essere  usata
l'indicazione hotel o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con
quattro o cinque stelle, grand hotel o grande albergo. 
    3. Le aziende alberghiere che ritengono necessario utilizzare una
denominazione diversa da quelle previste dal  presente  capo  possono
farne richiesta motivata alla provincia, in sede  di  rilascio  della
classificazione. 
 
                              Art. 45. 
          Servizio di ospitalita' turistica bed & breakfast 
 
    1.  E'  denominata  bed  &  breakfast  l'attivita'  di  carattere
saltuario  svolta  da  privati  che  utilizzano  parte   della   loro
abitazione  di  residenza  per  offrire  un  servizio  a   conduzione
familiare di alloggio e prima colazione. 
    2.  La   Giunta   regionale   definisce   un   apposito   marchio
identificativo bed & breakfast che puo' essere affisso,  a  spese  di
chi esercita l'attivita', all'esterno della residenza. 
    3. L'esercizio dell'attivita' di bed & breakfast non necessita di
iscrizione  alla  sezione  speciale  del  registro  delle  imprese  e
beneficia  delle  agevolazioni  fiscali  previste   dalla   normativa
vigente. 
    4. 
    5. L'attivita' puo' essere esercitata  in  non  piu'  di  quattro
stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora  l'attivita'  si
svolga in piu' di una stanza devono essere garantiti non meno di  due
servizi igienici per unita' abitativa; alle camere da letto destinate
agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare  la  camera  da
letto ed i servizi destinati alla  famiglia  o  ad  altro  ospite.  I
locali devono possedere i requisiti igienico  sanitari  previsti  dal
regolamento edilizio comunale e  dal  regolamento  d'igiene,  nonche'
rispettare  la  normativa  vigente  in  materia  di  sicurezza  e  di
somministrazione di cibi e bevande. 
    6. Il servizio di  pulizia  delle  stanze  e  sostituzione  della
biancheria deve essere svolto almeno  tre  volte  alla  settimana  e,
comunque, ad ogni  cambio  di  ospite.  La  pulizia  del  bagno  deve
avvenire quotidianamente. 
    7. Il responsabile  dell'attivita'  e'  tenuto  a  registrare  le
presenze, comunicarle alla locale autorita'  di  pubblica  sicurezza,
nonche' a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti
secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche. 
    8. Le tariffe,  liberamente  determinate,  sono  comunicate  alla
provincia competente. La provincia redige annualmente l'elenco  delle
attivita'  ricettive   di   bed   &   breakfast   comprensivo   della
denominazione e dell'indirizzo, delle generalita'  del  responsabile,
del numero di camere, delle tariffe e del  periodo  di  apertura,  ai
fini dell'attivita' di informazione turistica. L'elenco e' comunicato
alla Regione. 
    9. Il  responsabile  dell'attivita'  e'  tenuto  a  sottoscrivere
un'adeguata polizza assicurativa di  responsabilita'  civile  per  il
verificarsi di eventuali danni agli ospiti.