Allegato Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate NUOVO TESTO DEGLI ARTICOLI 23 E 45 DELLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2007, N. 15 «TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO». Art. 23. Tipologie alberghiere 1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi anche nelle tipologie ed assumere le denominazioni sottoindicate: a) motel: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o suites degli ospiti maggiorate del 10 per cento nonche' i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar; fornisce inoltre servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio; b) villaggio albergo: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di piu' stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti; c) albergo meuble' o garri': albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante; d) albergo - dimora storica: albergo la cui attivita' si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle; e) albergo - centro benessere: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle; e-bis) albergo diffuso: albergo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento ed accoglienza, ed eventualmente delle sale di uso comune, ristorante e spazio vendita per i prodotti tipici locali, e dalla dislocazione delle camere o alloggi in uno o piu' edifici separati, anche con destinazione residenziale, purche' situati nel medesimo comune o in quelli limitrofi a una distanza non superiore a metri 400 dal corpo centrale, purche' sia garantito il rispetto dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attivita' alberghiera; lo stabile centrale e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprieta' di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell'albergo a norma dell'art. 22, comma 1; lo stesso servizio, con i medesimi requisiti, puo' essere offerto anche nelle baite presenti sul territorio montano, cosi' come identificato dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani). 2. In alternativa alla indicazione albergo, puo' essere usata l'indicazione hotel o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con quattro o cinque stelle, grand hotel o grande albergo. 3. Le aziende alberghiere che ritengono necessario utilizzare una denominazione diversa da quelle previste dal presente capo possono farne richiesta motivata alla provincia, in sede di rilascio della classificazione. Art. 45. Servizio di ospitalita' turistica bed & breakfast 1. E' denominata bed & breakfast l'attivita' di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione. 2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo bed & breakfast che puo' essere affisso, a spese di chi esercita l'attivita', all'esterno della residenza. 3. L'esercizio dell'attivita' di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. 4. 5. L'attivita' puo' essere esercitata in non piu' di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l'attivita' si svolga in piu' di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unita' abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonche' rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande. 6. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente. 7. Il responsabile dell'attivita' e' tenuto a registrare le presenze, comunicarle alla locale autorita' di pubblica sicurezza, nonche' a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche. 8. Le tariffe, liberamente determinate, sono comunicate alla provincia competente. La provincia redige annualmente l'elenco delle attivita' ricettive di bed & breakfast comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalita' del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attivita' di informazione turistica. L'elenco e' comunicato alla Regione. 9. Il responsabile dell'attivita' e' tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilita' civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.