Allegato Regolamento per la concessione dei contributi per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia previsti dall'art. 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia) Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), di seguito denominata legge, le misure, le modalita' e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 12 della legge a sostegno di progetti finalizzati alla tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia. Art. 2 (Soggetti destinatari). - 1. Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 1 i Comuni su cui insistono le minoranze di lingua tedesca di cui al comma 2, la Provincia di Udine, la Comunita' Montana della Carnia, la Comunita' Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, gli enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 14 della legge e le associazioni presenti nei territori di cui al comma 2 che promuovono attivita' culturali, artistiche, scientifiche, educative e informative rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, ivi comprese le varieta' saurana e timavese, finalizzate a valorizzarne il patrimonio linguistico e culturale. 2. I territori su cui insistono le minoranze di lingua tedesca, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge, sono: a) Sauris/Zahre; b) Timau/Tischlbong, frazione del Comune di Paluzza; c) Tarvisio/Tarvis; d) Malborghetto-Valbruna/Malborgeth-Wolfsbach; e) Pontebba/Pontafel. Art. 3 (Iniziative finanziabili). - 1. Sono finanziabili le seguenti tipologie di iniziativa: a) iniziative di carattere artistico e scientifico-linguistico; b) iniziative di carattere culturale, comprese le attivita' di collaborazione e cooperazione culturale con enti operanti in paesi europei in cui e' storicamente presente la lingua tedesca, ovvero in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche; c) iniziative di carattere informativo, comprese le attivita' editoriali, le attivita' e produzioni nel settore dei media e le attivita' di promozione della lingua nei vari ambiti socio-economici e comunicativi; d) iniziative di carattere linguistico-educativo, comprese quelle volte a garantire la trasmissione intergenerazionale della lingua di minoranza. Art. 4 (Termine e modalita' per la presentazione delle domande). - 1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero, trattandosi di domande presentate dagli enti locali, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento, sono presentate al Servizio regionale competente in materiale di tutela delle lingue minoritarie, di seguito denominato Servizio, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno. 2. Le domande sono corredate della seguente documentazione: a) nel caso di associazioni, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se non gia' in possesso dell'Amministrazione regionale; b) relazione illustrativa analitica delle iniziative progettuali per le quali viene richiesto il contributo, con l'indicazione dei risultati attesi dalla loro realizzazione; c) preventivo con l'indicazione di ogni singola voce di spesa e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento; d) nel caso di enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di cui all'art. 14 della legge, dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento. 3. Le domande sono inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano. In caso di invio con raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro postale, purche' la domanda stessa pervenga al Servizio entro quindici giorni dalla scadenza del termine. Qualora i termini suindicati coincidano con una giornata festiva, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 vengono archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto richiedente. Art. 5 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1. Il Servizio provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta. Art. 6 (Istruttoria delle domande di contributo). - 1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande verificando: a) la sussistenza dei requisiti soggettivi e il rispetto dei requisiti formali di ammissibilita'; b) la corrispondenza delle iniziative progettuali presentate con le tipologie indicate all'art. 3. 2. Una volta effettuate le verifiche di cui al comma 1, il Servizio procede alla determinazione, per ciascu-na delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo ai sensi dell'art. 7 e, successivamen-te, formula una proposta di riparto dei contributi applicando i criteri previsti dall'art. 8. 3. La proposta di riparto e' sottoposta al parere della Commissione di cui all'art. 15 della legge. Art. 7 (Determinazione della spesa ammissibile). - 1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla realizzazione dell'iniziativa progettuale, ivi comprese, entro il limite massimo del 20 per cento del totale della spesa ammissibile, le spese per l'acquisizione di beni ed attrezzature durevoli nonche', entro il limite massimo del 10 per cento del totale della spesa ammissibile, le spese di carattere generale limitatamente alle iniziative stesse. 2. Non sono ammissibili le spese per imprevisti e di rappresentanza. 3. La determinazione della spesa ammissibile a contributo e' effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruita' tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa del progetto e il preventivo di spesa. 4. Ai fini della verifica di coerenza e congruita' di cui al comma 3 si tiene conto, ove possibile, dei parametri desumibili dalla casistica relativa ad analoghe iniziative. Art. 8 (Determinazione della misura del contributo). - 1. Ai fini della determinazione della misura del contributo, vengono applicati, per ciascuna iniziativa progettuale presentata, i seguenti criteri e i relativi punteggi: a) coerenza tra l'iniziativa proposta e l'esperienza del soggetto proponente nel settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale, punteggio: 1; b) grado di impatto dell'iniziativa, punteggio: 1; c) contenuti, originalita', adeguatezza dell'iniziativa, punteggio: 1; d) validita' dell'iniziativa ai fini della promozione della lingua, punteggio: 0,5; e) coinvolgimento delle fasce d'eta' piu' giovani e dell'infanzia, punteggio: 0,5; f) uso della lingua di minoranza nell'iniziativa, punteggio: 0,5; g) condivisione dell'iniziativa con altri soggetti in possesso di esperienza nel settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale, punteggio: 0,5. 2. Facendo riferimento all'importo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'art. 7, il contributo e' determinato proporzionalmente al punteggio ottenuto in applicazione dei criteri di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge, la quota del Fondo regionale per la tutela e valorizzazione delle minoranze di lingua tedesca destinata al finanziamento degli istituti e delle associazioni, cosi' come determinata dalla Giunta regionale in base all'art. 18 della legge, e' ripartita prioritariamente fra gli enti e organizzazioni di cui all'art. 14 della legge. 4. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le domande ammissibili a contributo si provvede, fatto salvo il criterio di prio-rita' di cui al comma 3, ad una riduzione proporzionale dei contributi sino al raggiungimento dell'importo stanziato in bilancio. Art. 9 (Parere della Commissione di cui all'art. 15 della legge e approvazione del riparto). - 1. La proposta di riparto formulata sulla base dei criteri di cui all'art. 8 e' sottoposta al parere della Commissione di cui all'art. 15 della legge e approvata con decreto del direttore centrale competente in materia di tutela delle lingue minoritarie. Art. 10 (Concessione ed erogazione del contributo). - 1. Il responsabile del procedimento provvede con decreto alla concessione del contributo. 2. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata fino all'80 per cento. Il saldo del contributo e' erogato ad avvenuta presentazione della rendicontazione di cui all'art. 12. Art. 11 (Variazioni progettuali). - 1. Su richiesta motivata e per specifiche esigenze possono essere autorizzate dal Servizio variazioni progettuali. Art. 12 (Rendicontazione del contributo). - 1. Per la rendicontazione del contributo il beneficiario produce, entro il termine di un anno dal decreto di concessione del contributo, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione descrittiva dell'iniziativa svolta. 2. In sede di rendicontazione possono essere accettate eventuali compensazioni tra voci di spesa diver-se nel limite del 10 per cento del contributo concesso. 3. Su richiesta motivata possono essere autorizzate dal Servizio proroghe al termine di rendicontazione. Art. 13 (Revoca e rideterminazione del contributo). - 1. La mancata rendicontazione del contributo concesso comporta la revoca dello stesso. 2. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo e' rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e regolarmente rendicontata. Art. 14 (Ispezioni e controlli). - 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, il Servizio puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari. Art. 15 (Disposizioni di rinvio). - 1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000. Art. 16 (Abrogazioni). - 1. E' abrogato il Regolamento per la concessione dei contributi previsti per la tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunita' locali di cultura germanofona dall'art. 6, commi 40, 41e 41bis della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999) emanato con Decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 0179/Pres. TONDO