Allegato 
 
Regolamento per  la  concessione  dei  contributi  per  la  tutela  e
  promozione delle minoranze di lingua  tedesca  del  Friuli  Venezia
  Giulia previsti dall'art. 12  della  legge  regionale  20  novembre
  2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua
  tedesca del Friuli Venezia Giulia) 
    Art. 1 (Oggetto). - 1.  Il  presente  regolamento  definisce,  ai
sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000,  n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto  di  accesso)  e  ai  sensi  dell'art.  17  della  legge
regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle
minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia  Giulia),  di  seguito
denominata legge,  le  misure,  le  modalita'  e  i  criteri  per  la
concessione dei  contributi  previsti  dall'art.  12  della  legge  a
sostegno di progetti  finalizzati  alla  tutela  e  promozione  delle
minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia. 
    Art. 2 (Soggetti destinatari). - 1. Sono ammessi ai contributi di
cui all'art. 1 i Comuni su  cui  insistono  le  minoranze  di  lingua
tedesca di cui al comma  2,  la  Provincia  di  Udine,  la  Comunita'
Montana della Carnia, la Comunita' Montana del  Gemonese,  Canal  del
Ferro e Val Canale, gli enti e organizzazioni  rappresentativi  delle
minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia di cui all'art.
14 della legge e le associazioni presenti nei  territori  di  cui  al
comma 2 che promuovono attivita' culturali, artistiche, scientifiche,
educative e informative rivolte alle minoranze di lingua tedesca  del
Friuli Venezia Giulia, ivi comprese le varieta' saurana  e  timavese,
finalizzate a valorizzarne il patrimonio linguistico e culturale. 
    2. I territori su cui insistono le minoranze di  lingua  tedesca,
ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge, sono: 
      a) Sauris/Zahre; 
      b) Timau/Tischlbong, frazione del Comune di Paluzza; 
      c) Tarvisio/Tarvis; 
      d) Malborghetto-Valbruna/Malborgeth-Wolfsbach; 
      e) Pontebba/Pontafel. 
    Art. 3 (Iniziative  finanziabili).  -  1.  Sono  finanziabili  le
seguenti tipologie di iniziativa: 
      a) iniziative di carattere artistico e scientifico-linguistico; 
      b) iniziative di carattere culturale, comprese le attivita'  di
collaborazione e cooperazione culturale con enti  operanti  in  paesi
europei in cui e' storicamente presente la lingua tedesca, ovvero  in
territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze  di  lingua
tedesca o altre minoranze linguistiche; 
      c) iniziative di carattere informativo, comprese  le  attivita'
editoriali, le attivita' e produzioni nel  settore  dei  media  e  le
attivita' di promozione della lingua nei vari ambiti  socio-economici
e comunicativi; 
      d)  iniziative  di  carattere  linguistico-educativo,  comprese
quelle volte a garantire  la  trasmissione  intergenerazionale  della
lingua di minoranza. 
    Art. 4 (Termine e modalita' per la presentazione delle  domande).
- 1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante
del soggetto richiedente ovvero, trattandosi  di  domande  presentate
dagli enti  locali,  dal  soggetto  legittimato  secondo  il  proprio
ordinamento, sono presentate  al  Servizio  regionale  competente  in
materiale di tutela delle lingue minoritarie, di  seguito  denominato
Servizio, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno. 
    2. Le domande sono corredate della seguente documentazione: 
      a) nel caso di  associazioni,  copia  dell'atto  costitutivo  e
dello  statuto,  se  non  gia'   in   possesso   dell'Amministrazione
regionale; 
      b)   relazione   illustrativa   analitica   delle    iniziative
progettuali  per  le  quali  viene  richiesto  il   contributo,   con
l'indicazione dei risultati attesi dalla loro realizzazione; 
      c) preventivo con l'indicazione di ogni singola voce di spesa e
con  specifica  evidenza  delle  eventuali  previsioni  di  copertura
finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento; 
      d) nel caso di  enti  e  organizzazioni  rappresentativi  delle
minoranze di cui all'art. 14 della legge, dichiarazione attestante la
permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento. 
    3. Le domande sono inviate tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  oppure  consegnate  a  mano.  In  caso  di   invio   con
raccomandata con avviso di ricevimento fa fede  la  data  del  timbro
postale,  purche'  la  domanda  stessa  pervenga  al  Servizio  entro
quindici  giorni  dalla  scadenza  del  termine.  Qualora  i  termini
suindicati  coincidano  con  una  giornata  festiva,  gli  stessi  si
intendono prorogati  al  primo  giorno  successivo  non  festivo.  Le
domande che pervengono oltre il termine di cui  al  comma  1  vengono
archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione  al  soggetto
richiedente. 
    Art. 5  (Comunicazione  di  avvio  del  procedimento).  -  1.  Il
Servizio provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione scritta. 
    Art. 6  (Istruttoria  delle  domande  di  contributo).  -  1.  Il
Servizio effettua l'istruttoria delle domande verificando: 
      a) la sussistenza dei requisiti soggettivi e  il  rispetto  dei
requisiti formali di ammissibilita'; 
      b) la corrispondenza delle  iniziative  progettuali  presentate
con le tipologie indicate all'art. 3. 
    2. Una volta effettuate le  verifiche  di  cui  al  comma  1,  il
Servizio procede alla determinazione,  per  ciascu-na  delle  domande
accolte, della spesa ammissibile a contributo ai sensi dell'art. 7 e,
successivamen-te, formula una  proposta  di  riparto  dei  contributi
applicando i criteri previsti dall'art. 8. 
    3.  La  proposta  di  riparto  e'  sottoposta  al  parere   della
Commissione di cui all'art. 15 della legge. 
    Art. 7  (Determinazione  della  spesa  ammissibile).  -  1.  Sono
ammissibili  a  contributo  le  spese  direttamente   inerenti   alla
realizzazione dell'iniziativa progettuale,  ivi  comprese,  entro  il
limite massimo del 20 per cento del totale della  spesa  ammissibile,
le spese per l'acquisizione di beni ed attrezzature durevoli nonche',
entro il limite massimo del 10  per  cento  del  totale  della  spesa
ammissibile,  le  spese  di  carattere  generale  limitatamente  alle
iniziative stesse. 
    2.  Non  sono  ammissibili  le  spese   per   imprevisti   e   di
rappresentanza. 
    3. La determinazione della  spesa  ammissibile  a  contributo  e'
effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruita' tra  le
previsioni recate dalla relazione  illustrativa  del  progetto  e  il
preventivo di spesa. 
    4. Ai fini della verifica di coerenza  e  congruita'  di  cui  al
comma 3 si tiene conto, ove possibile, dei parametri desumibili dalla
casistica relativa ad analoghe iniziative. 
    Art. 8 (Determinazione della misura del contributo). - 1. Ai fini
della determinazione della misura del contributo, vengono  applicati,
per ciascuna iniziativa progettuale presentata, i seguenti criteri  e
i relativi punteggi: 
      a)  coerenza  tra  l'iniziativa  proposta  e  l'esperienza  del
soggetto proponente nel  settore  specifico  in  cui  si  colloca  la
singola iniziativa progettuale, punteggio: 1; 
      b) grado di impatto dell'iniziativa, punteggio: 1; 
      c)  contenuti,   originalita',   adeguatezza   dell'iniziativa,
punteggio: 1; 
      d) validita' dell'iniziativa ai  fini  della  promozione  della
lingua, punteggio: 0,5; 
      e)  coinvolgimento  delle   fasce   d'eta'   piu'   giovani   e
dell'infanzia, punteggio: 0,5; 
      f) uso della lingua di  minoranza  nell'iniziativa,  punteggio:
0,5; 
      g) condivisione dell'iniziativa con altri soggetti in  possesso
di esperienza nel settore specifico in  cui  si  colloca  la  singola
iniziativa progettuale, punteggio: 0,5. 
    2.  Facendo  riferimento  all'importo  della  spesa  riconosciuta
ammissibile ai  sensi  dell'art.  7,  il  contributo  e'  determinato
proporzionalmente al punteggio ottenuto in applicazione  dei  criteri
di cui al comma 1. 
    3. Ai sensi dell'art. 12, comma 1,  della  legge,  la  quota  del
Fondo regionale per la tutela e  valorizzazione  delle  minoranze  di
lingua tedesca destinata al  finanziamento  degli  istituti  e  delle
associazioni, cosi' come determinata dalla Giunta regionale  in  base
all'art. 18 della legge, e' ripartita prioritariamente fra gli enti e
organizzazioni di cui all'art. 14 della legge. 
    4. In caso di insufficienza delle  risorse  disponibili  rispetto
all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato  per  soddisfare
le domande ammissibili a  contributo  si  provvede,  fatto  salvo  il
criterio  di  prio-rita'  di  cui  al  comma  3,  ad  una   riduzione
proporzionale dei  contributi  sino  al  raggiungimento  dell'importo
stanziato in bilancio. 
    Art. 9 (Parere della Commissione di cui all'art. 15 della legge e
approvazione del riparto). - 1.  La  proposta  di  riparto  formulata
sulla base dei criteri di cui all'art.  8  e'  sottoposta  al  parere
della Commissione di cui all'art. 15  della  legge  e  approvata  con
decreto del direttore centrale competente in materia di tutela  delle
lingue minoritarie. 
    Art. 10 (Concessione ed  erogazione  del  contributo).  -  1.  Il
responsabile del procedimento provvede con decreto  alla  concessione
del contributo. 
    2. Il contributo puo'  essere  erogato  in  via  anticipata  fino
all'80 per cento. Il saldo del  contributo  e'  erogato  ad  avvenuta
presentazione della rendicontazione di cui all'art. 12. 
    Art. 11 (Variazioni progettuali). - 1. Su  richiesta  motivata  e
per specifiche  esigenze  possono  essere  autorizzate  dal  Servizio
variazioni progettuali. 
    Art.  12  (Rendicontazione  del  contributo).   -   1.   Per   la
rendicontazione del contributo  il  beneficiario  produce,  entro  il
termine di un anno dal decreto  di  concessione  del  contributo,  la
documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai  sensi  degli
articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, unitamente  a  una
relazione descrittiva dell'iniziativa svolta. 
    2. In sede di rendicontazione possono essere accettate  eventuali
compensazioni tra voci di spesa diver-se nel limite del 10 per  cento
del contributo concesso. 
    3. Su richiesta motivata possono essere autorizzate dal  Servizio
proroghe al termine di rendicontazione. 
    Art. 13 (Revoca e  rideterminazione  del  contributo).  -  1.  La
mancata rendicontazione del contributo concesso  comporta  la  revoca
dello stesso. 
    2. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute,  il
contributo e' rideterminato in misura pari alla somma  effettivamente
e regolarmente rendicontata. 
    Art. 14 (Ispezioni e controlli). - 1. Ai sensi dell'art. 44 della
legge regionale  7/2000,  il  Servizio  puo'  disporre  in  qualsiasi
momento ispezioni e controlli, anche  a  campione,  in  relazione  ai
contributi concessi ed erogati, per verificare lo stato di attuazione
degli  interventi,  il   rispetto   degli   obblighi   previsti   dal
provvedimento di concessione e la veridicita' delle  dichiarazioni  e
informazioni prodotte dai beneficiari. 
    Art. 15 (Disposizioni di rinvio). - 1. Per  quanto  non  previsto
espressamente nel presente regolamento si applicano  le  disposizioni
della legge regionale 7/2000. 
    Art. 16 (Abrogazioni). - 1. E' abrogato  il  Regolamento  per  la
concessione dei contributi previsti per la  tutela  e  valorizzazione
del patrimonio linguistico e  culturale  delle  comunita'  locali  di
cultura germanofona dall'art. 6, commi  40,  41e  41bis  della  legge
regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999) emanato con
Decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 0179/Pres. 
 
                                TONDO