Allegato
Regolamento per la concessione dei contributi per la tutela e
promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia
Giulia previsti dall'art. 12 della legge regionale 20 novembre
2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua
tedesca del Friuli Venezia Giulia)
Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente regolamento definisce, ai
sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso) e ai sensi dell'art. 17 della legge
regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle
minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), di seguito
denominata legge, le misure, le modalita' e i criteri per la
concessione dei contributi previsti dall'art. 12 della legge a
sostegno di progetti finalizzati alla tutela e promozione delle
minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.
Art. 2 (Soggetti destinatari). - 1. Sono ammessi ai contributi di
cui all'art. 1 i Comuni su cui insistono le minoranze di lingua
tedesca di cui al comma 2, la Provincia di Udine, la Comunita'
Montana della Carnia, la Comunita' Montana del Gemonese, Canal del
Ferro e Val Canale, gli enti e organizzazioni rappresentativi delle
minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia di cui all'art.
14 della legge e le associazioni presenti nei territori di cui al
comma 2 che promuovono attivita' culturali, artistiche, scientifiche,
educative e informative rivolte alle minoranze di lingua tedesca del
Friuli Venezia Giulia, ivi comprese le varieta' saurana e timavese,
finalizzate a valorizzarne il patrimonio linguistico e culturale.
2. I territori su cui insistono le minoranze di lingua tedesca,
ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge, sono:
a) Sauris/Zahre;
b) Timau/Tischlbong, frazione del Comune di Paluzza;
c) Tarvisio/Tarvis;
d) Malborghetto-Valbruna/Malborgeth-Wolfsbach;
e) Pontebba/Pontafel.
Art. 3 (Iniziative finanziabili). - 1. Sono finanziabili le
seguenti tipologie di iniziativa:
a) iniziative di carattere artistico e scientifico-linguistico;
b) iniziative di carattere culturale, comprese le attivita' di
collaborazione e cooperazione culturale con enti operanti in paesi
europei in cui e' storicamente presente la lingua tedesca, ovvero in
territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua
tedesca o altre minoranze linguistiche;
c) iniziative di carattere informativo, comprese le attivita'
editoriali, le attivita' e produzioni nel settore dei media e le
attivita' di promozione della lingua nei vari ambiti socio-economici
e comunicativi;
d) iniziative di carattere linguistico-educativo, comprese
quelle volte a garantire la trasmissione intergenerazionale della
lingua di minoranza.
Art. 4 (Termine e modalita' per la presentazione delle domande).
- 1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante
del soggetto richiedente ovvero, trattandosi di domande presentate
dagli enti locali, dal soggetto legittimato secondo il proprio
ordinamento, sono presentate al Servizio regionale competente in
materiale di tutela delle lingue minoritarie, di seguito denominato
Servizio, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.
2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:
a) nel caso di associazioni, copia dell'atto costitutivo e
dello statuto, se non gia' in possesso dell'Amministrazione
regionale;
b) relazione illustrativa analitica delle iniziative
progettuali per le quali viene richiesto il contributo, con
l'indicazione dei risultati attesi dalla loro realizzazione;
c) preventivo con l'indicazione di ogni singola voce di spesa e
con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura
finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento;
d) nel caso di enti e organizzazioni rappresentativi delle
minoranze di cui all'art. 14 della legge, dichiarazione attestante la
permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento.
3. Le domande sono inviate tramite raccomandata con avviso di
ricevimento oppure consegnate a mano. In caso di invio con
raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro
postale, purche' la domanda stessa pervenga al Servizio entro
quindici giorni dalla scadenza del termine. Qualora i termini
suindicati coincidano con una giornata festiva, gli stessi si
intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo. Le
domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 vengono
archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto
richiedente.
Art. 5 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1. Il
Servizio provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione scritta.
Art. 6 (Istruttoria delle domande di contributo). - 1. Il
Servizio effettua l'istruttoria delle domande verificando:
a) la sussistenza dei requisiti soggettivi e il rispetto dei
requisiti formali di ammissibilita';
b) la corrispondenza delle iniziative progettuali presentate
con le tipologie indicate all'art. 3.
2. Una volta effettuate le verifiche di cui al comma 1, il
Servizio procede alla determinazione, per ciascu-na delle domande
accolte, della spesa ammissibile a contributo ai sensi dell'art. 7 e,
successivamen-te, formula una proposta di riparto dei contributi
applicando i criteri previsti dall'art. 8.
3. La proposta di riparto e' sottoposta al parere della
Commissione di cui all'art. 15 della legge.
Art. 7 (Determinazione della spesa ammissibile). - 1. Sono
ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla
realizzazione dell'iniziativa progettuale, ivi comprese, entro il
limite massimo del 20 per cento del totale della spesa ammissibile,
le spese per l'acquisizione di beni ed attrezzature durevoli nonche',
entro il limite massimo del 10 per cento del totale della spesa
ammissibile, le spese di carattere generale limitatamente alle
iniziative stesse.
2. Non sono ammissibili le spese per imprevisti e di
rappresentanza.
3. La determinazione della spesa ammissibile a contributo e'
effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruita' tra le
previsioni recate dalla relazione illustrativa del progetto e il
preventivo di spesa.
4. Ai fini della verifica di coerenza e congruita' di cui al
comma 3 si tiene conto, ove possibile, dei parametri desumibili dalla
casistica relativa ad analoghe iniziative.
Art. 8 (Determinazione della misura del contributo). - 1. Ai fini
della determinazione della misura del contributo, vengono applicati,
per ciascuna iniziativa progettuale presentata, i seguenti criteri e
i relativi punteggi:
a) coerenza tra l'iniziativa proposta e l'esperienza del
soggetto proponente nel settore specifico in cui si colloca la
singola iniziativa progettuale, punteggio: 1;
b) grado di impatto dell'iniziativa, punteggio: 1;
c) contenuti, originalita', adeguatezza dell'iniziativa,
punteggio: 1;
d) validita' dell'iniziativa ai fini della promozione della
lingua, punteggio: 0,5;
e) coinvolgimento delle fasce d'eta' piu' giovani e
dell'infanzia, punteggio: 0,5;
f) uso della lingua di minoranza nell'iniziativa, punteggio:
0,5;
g) condivisione dell'iniziativa con altri soggetti in possesso
di esperienza nel settore specifico in cui si colloca la singola
iniziativa progettuale, punteggio: 0,5.
2. Facendo riferimento all'importo della spesa riconosciuta
ammissibile ai sensi dell'art. 7, il contributo e' determinato
proporzionalmente al punteggio ottenuto in applicazione dei criteri
di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge, la quota del
Fondo regionale per la tutela e valorizzazione delle minoranze di
lingua tedesca destinata al finanziamento degli istituti e delle
associazioni, cosi' come determinata dalla Giunta regionale in base
all'art. 18 della legge, e' ripartita prioritariamente fra gli enti e
organizzazioni di cui all'art. 14 della legge.
4. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto
all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare
le domande ammissibili a contributo si provvede, fatto salvo il
criterio di prio-rita' di cui al comma 3, ad una riduzione
proporzionale dei contributi sino al raggiungimento dell'importo
stanziato in bilancio.
Art. 9 (Parere della Commissione di cui all'art. 15 della legge e
approvazione del riparto). - 1. La proposta di riparto formulata
sulla base dei criteri di cui all'art. 8 e' sottoposta al parere
della Commissione di cui all'art. 15 della legge e approvata con
decreto del direttore centrale competente in materia di tutela delle
lingue minoritarie.
Art. 10 (Concessione ed erogazione del contributo). - 1. Il
responsabile del procedimento provvede con decreto alla concessione
del contributo.
2. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata fino
all'80 per cento. Il saldo del contributo e' erogato ad avvenuta
presentazione della rendicontazione di cui all'art. 12.
Art. 11 (Variazioni progettuali). - 1. Su richiesta motivata e
per specifiche esigenze possono essere autorizzate dal Servizio
variazioni progettuali.
Art. 12 (Rendicontazione del contributo). - 1. Per la
rendicontazione del contributo il beneficiario produce, entro il
termine di un anno dal decreto di concessione del contributo, la
documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi degli
articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una
relazione descrittiva dell'iniziativa svolta.
2. In sede di rendicontazione possono essere accettate eventuali
compensazioni tra voci di spesa diver-se nel limite del 10 per cento
del contributo concesso.
3. Su richiesta motivata possono essere autorizzate dal Servizio
proroghe al termine di rendicontazione.
Art. 13 (Revoca e rideterminazione del contributo). - 1. La
mancata rendicontazione del contributo concesso comporta la revoca
dello stesso.
2. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il
contributo e' rideterminato in misura pari alla somma effettivamente
e regolarmente rendicontata.
Art. 14 (Ispezioni e controlli). - 1. Ai sensi dell'art. 44 della
legge regionale 7/2000, il Servizio puo' disporre in qualsiasi
momento ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai
contributi concessi ed erogati, per verificare lo stato di attuazione
degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal
provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai beneficiari.
Art. 15 (Disposizioni di rinvio). - 1. Per quanto non previsto
espressamente nel presente regolamento si applicano le disposizioni
della legge regionale 7/2000.
Art. 16 (Abrogazioni). - 1. E' abrogato il Regolamento per la
concessione dei contributi previsti per la tutela e valorizzazione
del patrimonio linguistico e culturale delle comunita' locali di
cultura germanofona dall'art. 6, commi 40, 41e 41bis della legge
regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999) emanato con
Decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 0179/Pres.
TONDO