Allegato 
 
Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  l'esercizio   delle
  funzioni  amministrative  regionali   in   materia   di   pesca   e
  acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2,  della  legge
  regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca
  e acquacoltura). 
 
                               Capo I 
 
 
                        Disposizioni Generali 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle  funzioni
amministrative regionali in  materia  di  pesca  e  acquacoltura,  in
attuazione  dell'articolo  2,  comma  2,  della  legge  regionale  16
dicembre  2005,  n.  31  (Disposizioni  in   materia   di   pesca   e
acquacoltura), introdotto dall'articolo  2,  comma  56,  lettera  b),
della legge regionale 29 dicembre  2011,  n.  18  (Legge  finanziaria
2012), e in particolare: 
      a)  l'adozione  dei   provvedimenti   riguardanti   le   misure
gestionali delle  attivita'  di  pesca  svolte  dagli  operatori  del
settore ittico operanti in regione; 
      b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita'
di utilizzo di reti o apparecchi da pesca fissi o mobili; 
      c) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita'
di esercizio dell'attivita' di maricoltura; 
      d) l'adozione  dei  provvedimenti  riguardanti  l'attivita'  di
pescaturismo; 
      e) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita'
di esercizio della pesca per scopi scientifici; 
      f) l'adozione di altri provvedimenti di gestione della pesca. 
    2. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate ed  esercitate
nel rispetto della normativa comunitaria  e,  in  particolare,  della
politica comune della pesca e delle disposizioni statali  in  materia
di pesca e acquacoltura e, in particolare, del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in
materia di pesca marittima), del decreto legislativo 26 maggio  2004,
n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo  2003,  n.  38)  e  del
decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4  (Misure  per  il  riassetto
della  normativa  in  materia  di  pesca  e  acquacoltura   a   norma
dell'articolo 28 della legge 4  giugno  2010,  n.  96),  nonche'  nel
rispetto delle competenze delle amministrazioni statali in materia  e
del principio di leale collaborazione. 
    3. Ai sensi dell'articolo  2,  comma  3,  della  legge  regionale
31/2005,  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al   comma   1,
l'Amministrazione regionale puo' promuovere accordi e convenzioni con
le Capitanerie di Porto competenti per territorio al fine di disporre
del supporto delle medesime. I provvedimenti di cui al comma  1  sono
adottati sentite le Capitanerie di Porto  in  funzione  del  raccordo
preventivo tra le Amministrazioni. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Il presente regolamento si applica alle attivita' svolte dagli
operatori del settore ittico nelle acque marittime territoriali della
regione  ricomprese  nei  compartimenti  marittimi  di  Monfalcone  e
Trieste e nella laguna di Marano-Grado. 
 
                               Capo II 
 
 
            Disposizioni per la gestione delle attivita' 
             di pesca professionale e dell'acquacoltura 
 
 
                               Art. 3. 
 
 
                               Criteri 
 
    1.  Il  Servizio  regionale  competente  in  materia  di  risorse
ittiche,  di  seguito  denominato  Servizio  competente,   adotta   i
provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a),  b)  e  c),
sulla base dei seguenti criteri: 
      a) garantire un razionale accesso e lo sfruttamento sostenibile
delle risorse, il mantenimento degli  stock  ittici  e  la  tutela  e
valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale; 
      b) favorire le imprese che operano nel settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura, con particolare riguardo  al  rafforzamento  della
filiera e alla promozione dei processi di internazionalizzazione; 
      c) assicurare il rispetto della normativa  igienico  sanitaria,
della tutela del consumatore e della qualita' dei prodotti; 
      d)  promuovere   le   specificita'   locali   e   professionali
dell'imprenditoria ittica regionale; 
      e) favorire l'associazionismo, la cooperazione e  la  creazione
di consorzi tra imprese; 
      f) favorire la ricerca scientifica e l'innovazione  tecnologica
per le imprese. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                      Provvedimenti gestionali 
 
    1. Il Servizio  competente,  sentite  le  Commissioni  consultive
locali per la pesca marittima e l'acquacoltura di cui all'articolo 6,
comma 69,  della  legge  regionale  2  febbraio  2005,  n.  1  (Legge
finanziaria 2005) e al decreto del Presidente della Regione  6  marzo
2012, n. 56 (Regolamento recante la disciplina della  composizione  e
del funzionamento delle Commissioni consultive locali per la pesca  e
l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste  e  Monfalcone,
in esecuzione dell'articolo 6, comma  69,  della  legge  regionale  2
febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), di  seguito  denominate
Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, adotta i
provvedimenti necessari per un'efficace e  razionale  gestione  della
pesca professionale e dell'acquacoltura. 
    2. I provvedimenti  di  cui  al  comma  1  riguardano  misure  di
contenimento dello sforzo di  pesca,  misure  tecniche  e  misure  di
conservazione della risorsa ittica e misure  atte  ad  assicurare  lo
sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, in particolare: 
      a)  la  fissazione  del  numero  complessivo   di   pescherecci
autorizzati ad operare con un determinato sistema di pesca; 
      b) il rilascio dei permessi di pesca a pescherecci  autorizzati
ad una specifica attivita' di pesca; 
      c) la determinazione  di  luoghi  e  zone  in  cui  limitare  o
autorizzare una specifica attivita' di pesca; 
      d)  la  determinazione  di  periodi,  giornate   e   orari   di
svolgimento delle attivita' di pesca; 
      e) arresti temporanei delle attivita' di pesca; 
      f) divieti di utilizzare determinati attrezzi di pesca; 
      g) la determinazione della struttura, delle dimensioni e  delle
maglie degli attrezzi da pesca; 
      h) la limitazione del numero degli attrezzi da pesca detenuti a
bordo dei pescherecci e modalita' di impiego; 
      i) le autorizzazioni, le limitazioni o  i  divieti  di  pescare
determinate specie o quantitativi di pesci, molluschi e crostacei; 
      j) la determinazione di zone o periodi nei quali  le  attivita'
di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni, compresa la  tutela
delle zone di deposito delle uova e delle zone nursery; 
      k) l'individuazione di porti da pesca,  luoghi  di  sbarco  del
prodotto ittico, centri di spedizione  e  depurazione  dei  molluschi
bivalvi; 
      l) la determinazione delle aree marine costiere e  lagunari  da
destinare all'attivita' di acquacoltura; 
      m) le autorizzazioni, le limitazioni o i divieti di allevare  o
coltivare specie acquatiche o vegetali alloctone; 
      n)  la  disciplina  del  prelievo  alieutico  nelle   zone   in
concessione o in consegna ad enti pubblici; 
      o) altri provvedimenti anche richiesti da soggetti  pubblici  e
privati, in base alla normativa vigente. 
    3. Per ragioni di indifferibile urgenza connessa anche al rischio
di violazione delle  norme  della  politica  comune  della  pesca,  i
provvedimenti di cui ai commi  1  e  2  sono  adottati  dal  Servizio
competente  nel  rispetto  delle  competenze  delle   amministrazioni
statali  in  materia.  Gli  atti  sono   trasmessi,   successivamente
all'adozione, alle Commissioni  consultive  locali  per  la  pesca  e
l'acquacoltura per acquisirne il  parere.  I  provvedimenti  adottati
possono essere modificati  in  esito  all'accoglimento  di  eventuali
osservazioni. 
    4. Il  Servizio  competente  adotta  i  provvedimenti  gestionali
definiti su base interregionale nell'ambito del  distretto  di  pesca
nord Adriatico istituito con decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali 23 febbraio  2010  (Istituzione  del
distretto di pesca nord Adriatico). 
 
                               Art. 5. 
 
 
                     Procedimento amministrativo 
 
    1. Qualora il procedimento per il rilascio dei  provvedimenti  di
cui all'articolo 4 consegua ad un'istanza di parte, detta istanza  e'
presentata al Servizio competente, conformemente al modello  adottato
con provvedimento del direttore del medesimo Servizio pubblicato  sul
sito informatico  della  Regione,  ed  e'  corredata  dalla  seguente
documentazione: 
      a)  relazione  illustrativa  dell'oggetto   del   provvedimento
richiesto; 
      b) eventuali relazioni tecnico-scientifiche  a  supporto  della
domanda. 
    2. II Servizio  competente,  sentite  le  competenti  Commissioni
consultive  locali  per  la  pesca   e   l'acquacoltura,   adotta   i
provvedimenti di cui al presente capo entro il  termine  di  sessanta
giorni dal ricevimento dell'istanza. 
    3. Per specifiche e motivate  esigenze  istruttorie  il  Servizio
competente puo' acquisire il parere: 
      a) dei Servizi regionali competenti nelle materie  oggetto  dei
provvedimenti; 
      b) dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA); 
      c)  dell'Azienda  per  i  servizi   sanitari   competente   per
territorio; 
      d) dei Comuni competenti per territorio; 
      e)  di  altre  pubbliche  amministrazioni  di  volta  in  volta
individuate in base alla natura del provvedimento da adottare. 
    4. Per le finalita' di cui al comma  3,  il  Servizio  competente
puo' procedere alla convocazione della conferenza dei servizi di  cui
agli articoli da 21 a 22-sexies della legge regionale 20 marzo  2000,
n.  7  (Testo  unico  delle  norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
 
                               Art. 6. 
 
 
            Provvedimenti di tutela delle risorse ittiche 
 
    1. Il Servizio competente adotta  provvedimenti  per  limitare  o
vietare l'esercizio della pesca per determinati luoghi e  periodi  di
tempo, nonche' individua  aree  di  salvaguardia  per  poter  attuare
interventi di tutela e sviluppo delle risorse ittiche, ferma restando
la possibilita' di  adottare  da  parte  della  Regione  o  di  altra
autorita' competente misure di tutela delle risorse ittiche ai  sensi
degli articoli da 87 a 90 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152 (Norme  in  materia  ambientale)  e  del  capo  III  della  legge
regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007). 
    2. I  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  sono  finalizzati  in
particolare a: 
      a)  salvaguardare  luoghi  di  elevato  valore   biologico   ed
ambientale per le risorse ittiche; 
      b) ovviare al depauperamento ittico e ricostituire l'equilibrio
ecologico in aree intensamente sfruttate; 
      c) proteggere e migliorare le  biodiversita'  delle  specie  di
importanza ittica; 
      d) favorire la riproduzione e l'accrescimento di specie  marine
di importanza economica; 
      e)  individuare  aree  di  mare   e   di   laguna   assentibili
all'attivita' di maricoltura e acquacoltura; 
      f) limitare gli effetti dannosi sulle risorse  ittiche  causati
da avversita' e calamita'  naturali  o  da  altri  gravi  eventi  non
prevedibili,  anche  ai  fini  della  concessione  degli   indennizzi
previsti. 
    3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), b), c),  d)  ed
f), sono adottati dal Servizio  competente,  sentite  le  Commissioni
consultive locali per la pesca e l'acquacoltura. 
    4. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera e),  sono  adottati
con deliberazione della  Giunta  regionale,  sentite  le  Commissioni
consultive locali per la pesca e l'acquacoltura. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                Provvedimenti di tutela e ripristino 
            dello stock di anguilla (Anguilla anguilla). 
 
    1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio,  del
18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione  dello
stock di anguilla europea, e in  esecuzione  del  piano  di  gestione
dell'anguilla in Friuli-Venezia Giulia di cui  all'allegato  A  della
deliberazione della Giunta regionale 7  ottobre  2011,  n.  1848,  il
Servizio competente, con la collaborazione tecnica  dell'Ente  tutela
pesca, adotta i provvedimenti per il monitoraggio,  la  tutela  e  lo
sviluppo dello stock di anguilla presente  nelle  acque  marittime  e
lagunari. 
    2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono finalizzati: 
      a) al monitoraggio della consistenza dello stock di anguilla  e
dello sforzo di pesca; 
      b) alla limitazione e sospensione delle attivita', dei luoghi e
degli attrezzi di pesca; 
      c) all'incremento dello stock mediante interventi di semine  di
giovanili di anguilla. 
    3. I provvedimenti di cui al comma 2  sono  adottati  sentite  le
Commissioni consultive locali  per  la  pesca  e  l'acquacoltura,  le
associazioni rappresentative della  pesca  a  livello  regionale,  le
cooperative e i consorzi di pesca. 
 
                               Art. 8. 
 
 
           Piani locali di gestione delle risorse ittiche 
 
    1. In attuazione del regolamento (CE)  1198/2006  del  Consiglio,
del 27 luglio 2006, relativo  al  Fondo  europeo  per  la  pesca,  il
Servizio competente promuove tra gli  operatori  locali  del  settore
ittico la  redazione  di  piani  locali  di  gestione  delle  risorse
ittiche. I piani locali di  gestione  delle  risorse  ittiche  recano
l'insieme di misure tecniche e gestionali conformi ai principi  della
normativa comunitaria e statale in materia di  tutela  delle  risorse
biologiche del mare. 
    2. Ai piani locali di gestione delle risorse ittiche aderisce  un
numero di pescherecci che rappresenta almeno il 70  per  cento  delle
unita' da pesca iscritte nell'area interessata all'iniziativa o della
capacita' di pesca dell'area interessata  misurata  in  stazza  lorda
(gross tonnage). 
    3. I piani locali di gestione sono attuati mediante una  adeguata
struttura organizzativa con proprie  regole  di  funzionamento  e  un
organismo scientifico di supporto all'attivita' di monitoraggio. 
    4. Per le finalita' dell'articolo  19  del  regolamento  (CE)  n.
1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo  alle  misure
di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca
nel mar Mediterraneo e recante  modifica  del  regolamento  (CEE)  n.
2847/93 e che abroga il Regolamento  (CE)  n.  1626/94,  il  Servizio
competente, sentita la competente Commissione consultiva  locale  per
la pesca e l'acquacoltura, invia  le  proposte  di  piano  locale  di
gestione delle risorse ittiche al Ministero competente in materia  di
pesca e acquacoltura per una valutazione  di  compatibilita'  con  le
misure nazionali e comunitarie. 
    5. Il Servizio competente approva  i  piani  locali  di  gestione
delle risorse ittiche e, con i provvedimenti di cui  all'articolo  4,
attua le misure previste. 
 
                               Art. 9. 
 
 
               Provvedimenti concernenti il novellame 
 
    1. In attuazione dell'articolo 16 del regolamento (CE)  1967/2006
e in conformita' al decreto  del  Ministro  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali 7 agosto 1996 (Nuova  disciplina  della  pesca
del novellame  da  allevamento)  e  al  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 (Disciplina
della pesca e della commercializzazione  del  novellame  di  anguilla
della  specie  Anguilla  Anguilla  (CECA),  il  Servizio  competente,
sentite  le  Commissioni   consultive   locali   per   la   pesca   e
l'acquacoltura, autorizza annualmente, nelle acque marine,  la  pesca
del novellame, allo stato vivo,  di  pesce  e  di  molluschi  bivalvi
destinati agli allevamenti o ai ripopolamenti delle zone di  pesca  e
acquacoltura,  ad  esclusione  delle  ceche  di  anguilla   (Anguilla
anguilla), con le modalita' previste dai commi 3 e 4. 
    2. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  Servizio  competente
determina,  nel  rispetto  delle  competenze  delle   amministrazioni
statali in materia, le  specie  pescabili,  i  relativi  quantitativi
massimi di prelievo e altre modalita' di prelievo. 
    3. Le autorizzazioni di cui al comma  1  sono  rilasciate  previa
istanza delle imprese iscritte nei registro delle imprese di pesca  e
acquacoltura  presso  il  compartimento  marittimo   competente   per
territorio,   redatta   conformemente   al   modello   adottato   con
provvedimento del direttore del Servizio  competente  pubblicato  sul
sito  informatico  della   Regione   e   corredata   dalle   seguente
documentazione: 
      a) elenco delle specie e delle quantita' richieste per ciascuna
specie; 
      b) indicazione dei compartimenti marittimi nei quali si  chiede
di effettuare la pesca; 
      c) dati anagrafici dei  pescatori  professionali  adibiti  alla
pesca di organismi marini sottotaglia; 
      d) nome e numero di iscrizione del natante; 
      e) elenco dei mezzi utilizzati per il trasporto del novellame e
condizioni di trasporto che garantiscono la vitalita' del prodotto. 
    4. In conformita' al decreto del Ministro delle risorse  agricole
7 agosto 1996, la pesca del novellame e' esercitata: 
      a)   senza   l'ausilio   del   motore   dell'imbarcazione    ed
esclusivamente con reti di lunghezza conforme alle norme  vigenti  in
materia, qualora riguardi novellame di pesce; 
      b) con strumenti azionati a mano, salvo espressa autorizzazione
all'uso di attrezzi meccanici o idraulici, qualora riguardi la  pesca
del novellame dei molluschi bivalvi. 
 
                              Capo III 
 
 
                        Consorzi di gestione 
                   e organizzazione di produttori 
 
 
                              Art. 10. 
 
Disposizioni per l'affidamento ai consorzi  di  imprese  di  pesca  e
  acquacoltura  dell'attivita'  di  conservazione  e  gestione  delle
  risorse biologiche del mare 
    1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere a)  e  b),  il
Servizio competente affida l'attivita' di  conservazione  e  gestione
delle  risorse  biologiche  del   mare   su   base   compartimentale,
subcompartimentale e lagunare, ai consorzi  di  imprese  di  pesca  e
acquacoltura, aventi sede tecnico-operativa in regione. 
    2.  L'istanza  per  la  richiesta  di  affidamento  ai   consorzi
dell'attivita' di conservazione e gestione delle  risorse  biologiche
nel  mare  e'  redatta  dal  legale  rappresentante  del   consorzio,
conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del
Servizio competente pubblicato sul sito informatico della Regione, ed
e'  presentata  al  medesimo  Servizio   corredata   della   seguente
documentazione: 
      a) copia dello statuto; 
      b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso
di validita' del legale rappresentante; 
      c) elenco completo sottoscritto delle imbarcazioni aderenti; 
      d) proposte  di  misure  tecniche  di  gestione  concernenti  i
quantitativi massimi  pescabili  da  ciascuna  impresa,  l'uso  degli
attrezzi   consentiti,   i   periodi   di   tempo   di    svolgimento
dell'attivita', i punti di sbarco  autorizzati,  la  costituzione  di
aree di ripopolamento, altre misure ritenute idonee ad assicurare  la
gestione razionale delle risorse. 
    3. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  Servizio  competente
individua i consorzi in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) il numero di soci rappresenta almeno il 70 per  cento  delle
imprese autorizzate alla cattura  di  specie  ittiche  bersaglio  con
sistemi di pesca a traino o a circuizione che  utilizzano  il  motore
nell'azione di cattura,  con  draghe  idrauliche  o  con  sistemi  di
piccola pesca artigianale, nonche' mediante l'uso di impianti fissi o
mobili, temporanei o permanenti, destinati  alla  cattura  di  specie
migratorie,  alla  pescicoltura  e  alla  molluschicoltura   e   allo
sfruttamento di banchi sottomarini; 
      b) i natanti sono autorizzati alla cattura  di  specie  ittiche
bersaglio con uno dei sistemi di cui alla lettera a); 
      c) lo statuto prevede l'incremento  delle  specie  ittiche,  la
collaborazione con le amministrazioni pubbliche per studi e  ricerche
sull'ambiente acquatico, la promozione della formazione professionale
del personale, la valorizzazione della qualita' dei prodotti. 
    4. Il Servizio competente affida  al  consorzio  richiedente,  in
possesso  dei  requisiti  di  cui  al   comma   3,   l'attivita'   di
conservazione e gestione delle risorse  biologiche  del  mare,  entro
novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, per un periodo di cinque
anni, sentite  le  Commissioni  consultive  locali  per  la  pesca  e
l'acquacoltura e nel rispetto delle competenze delle  amministrazioni
statali  in  materia.  Con  il  medesimo  provvedimento  il  Servizio
competente approva le misure tecniche di gestione di cui al comma  2,
lettera d), con eventuali prescrizioni, 
    5.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  4  e'  trasmesso  alla
competente Capitaneria di porto e  pubblicato  sul  sito  informatico
della Regione. Le misure tecniche di cui al comma 4 sono obbligatorie
anche per  le  imprese  di  pesca  e  acquacoltura  non  aderenti  al
consorzio, ma operanti  nell'ambito  del  Compartimento,  dalla  data
della  pubblicazione  del  provvedimento  di  cui  al  comma  4   sul
Bollettino ufficiale della Regione. 
    6. Le misure tecniche di cui al comma 4 possono essere modificate
per  eccezionali  eventi  naturali  ovvero  in  considerazione  delle
variabili di natura biologica, tecnica  ed  economica  nonche'  delle
mutate dinamiche ambientali documentate scientificamente. La modifica
delle misure  tecniche  e'  approvata  dal  Servizio  competente,  su
istanza del consorzio, sentita la competente  Commissione  consultiva
locale per la pesca e l'acquacoltura. 
    7. Nei casi di necessita' ed  urgenza  documentati,  la  modifica
delle misure tecniche di cui al comma 6  e'  approvata  dal  Servizio
competente entro sette giorni dall'istanza. 
    8. L'affidamento di cui al comma 1 puo' essere rinnovato,  previa
presentazione dell'istanza di cui al comma 2, almeno  novanta  giorni
prima della scadenza del provvedimento di cui al comma 4. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                       Revoca dell'affidamento 
 
    1. Il  Servizio  competente  revoca  l'affidamento  al  consorzio
dell'attivita' di conservazione e gestione delle  risorse  biologiche
del mare di cui all'articolo 10 nei seguenti casi: 
      a) sopravvenuta  carenza  di  taluno  dei  presupposti  di  cui
all'articolo 10, comma 3; 
      b) accertate e reiterate violazioni degli obblighi derivanti da
disposizioni legislative, regolamentari e statutarie; 
      c)   irregolare   funzionamento   o   altre   circostanze   che
pregiudichino l'assolvimento degli scopi del consorzio stesso; 
      d) inosservanza delle misure tecniche di cui  all'articolo  10,
comma 4, 
 
                              Art. 12. 
 
 
Disposizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori 
      nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
 
    1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere a)  e  b),  il
Servizio competente svolge l'attivita' istruttoria sulle  istanze  di
riconoscimento delle organizzazioni di  produttori  nel  settore  dei
prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura.  Il  Servizio  competente
esprime il  proprio  parere  vincolante,  entro  novanta  giorni  dal
ricevimento dell'istanza di riconoscimento, al  Ministero  competente
in materia di pesca e acquacoltura, sentite le Commissioni consultive
locali per la pesca e l'acquacoltura. 
    2.  L'istanza  per  il  riconoscimento   dell'organizzazione   di
produttori nel settore dei prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura
e' presentata al Servizio competente dal legale rappresentante  della
medesima, conformemente al modello  adottato  con  provvedimento  del
direttore del medesimo Servizio pubblicato sul sito informatico della
Regione. 
    3.  In  attuazione  dell'articolo  4  del  Regolamento  (CE)   n.
2318/2001 della Commissione, del  29  novembre  2001,  relativo  alle
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  104/2000  del
Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle  organizzazioni
di produttori e delle associazioni di  organizzazioni  di  produttori
nel settore dei prodotti della pesca e  dell'acquacoltura,  l'istanza
di cui al comma 2 e' corredata dalla seguente documentazione: 
      a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; 
      b) mandato al legale rappresentante di presentare la domanda di
riconoscimento; 
      c) elenco dei soci; 
      d) prospetto riepilogativo dei dati tecnici ed economici  delle
aziende di ogni socio produttore; 
      e)   relazione   illustrativa,    sottoscritta    dal    legale
rappresentante,  della   organizzazione   amministrativo-commerciale,
nonche' delle  strutture  tecniche  dell'organizzazione,  compresi  i
locali  della  sede,  loro  ubicazione,   stato   di   efficienza   e
potenzialita' in funzione alla produzione trattata e relativo  titolo
di disponibilita'; 
      f) dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  di  cui
all'articolo 47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari   in   materia   di   documentazione   amministrativa),
sottoscritta dal legale rappresentante, indicante  il  volume  minimo
della produzione commercializzata, conferita dai soci; 
      g) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso
di validita' del legale rappresentante. 
    4. II Servizio competente verifica la sussistenza  dei  requisiti
per  la  concessione  del  riconoscimento  delle  organizzazioni   di
produttori previsti dall'articolo 5 del regolamento (CE) n.  104/2000
e la sussistenza  dei  parametri  dell'attivita'  economica  previsti
dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2318/2001. 
    5. Qualora il riconoscimento sia  richiesto  per  i  prodotti  di
allevamento, l'organizzazione di produttori possiede i  requisiti  di
cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2318/2001. 
    6. Al termine dell'istruttoria, le istanze  di  cui  al  comma  1
corredate dalla documentazione  di  cui  al  comma  3  e  del  parere
vincolante del  Servizio  competente,  sono  trasmesse  al  Ministero
competente in materia di pesca e  acquacoltura,  per  l'adozione  del
provvedimento di riconoscimento di competenza. 
    7. Ai fini dell'attivita' di controllo e vigilanza della Regione,
l'organizzazione di produttori  riconosciuta  trasmette  al  Servizio
competente, con cadenza annuale, la documentazione di cui al comma 3,
lettere c), d), e) ed f) ai fini della  verifica  del  permanere  dei
requisiti del riconoscimento. 
    8. Il Servizio competente informa il Ministero  competente  sulla
conformita' con la  normativa  comunitaria  del  funzionamento  delle
organizzazioni dei produttori e  sul  mantenimento  dei  requisiti  e
delle condizioni del riconoscimento. 
    9.  Il  Servizio  competente  esprime  il  proprio  parere  sulle
richieste per il riconoscimento delle organizzazioni  di  produttori,
anche su base interregionale, nell'ambito del distretto di pesca nord
Adriatico. 
 
                               Capo IV 
 
 
                    Pesca subacquea professionale 
 
 
                              Art. 13. 
 
 
                  Disposizioni in materia di pesca 
                       subacquea professionale 
 
    1. In  attuazione  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  f),  il
Servizio competente adotta  i  provvedimenti  per  l'esercizio  della
pesca professionale  subacquea  nelle  acque  marittime  territoriali
della regione e della laguna di Marano-Grado, sentite le  Commissioni
consultive locali per la pesca e l'acquacoltura. 
    2. Per le finalita' del comma 1 e in conformita'  alla  normativa
statale  in  materia  di  pesca   subacquea   professionale   e,   in
particolare, al decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  20
ottobre 1986 (Disciplina della  pesca  subacquea  professionale),  al
decreto del Ministro della marina mercantile 1° giugno 1987,  n.  249
(Norme per la pesca subacquea professionale e per la  salvaguardia  e
la sicurezza dei pescatori subacquei) e al decreto del Ministro delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali   28   dicembre   2007
(Abrogazione dell'articolo 4, punto 4, del  decreto  ministeriale  20
ottobre  1986,  recante  la   «disciplina   della   pesca   subacquea
professionale»), il Servizio competente puo' determinare: 
      a) il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare; 
      b) gli orari e i periodi di sospensione della pesca; 
      c)  i  quantitativi  massimi  di  molluschi  bivalvi  pescabili
giornalmente; 
      d) divieti di zone, luoghi e tempi di pesca; 
      e) limitazioni e divieti di pesca di determinate specie; 
      f) limitazione e divieti di usare determinati attrezzi; 
      g) l'indicazione dei luoghi di sbarco del pescato; 
      h) altre modalita' di svolgimento della pesca. 
    3. La pesca professionale subacquea e' soggetta alle  limitazioni
e ai divieti nelle zone marine  insistenti  su  aree  Natura  2000  e
riserve naturali regionali, sulla base dei rispettivi  regolamenti  e
piani di gestione. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                       Rilevazioni statistiche 
 
    1. Il pescatore subacqueo professionale  trasmette  entro  il  31
dicembre  di  ogni  anno  al  Servizio   competente   una   relazione
riepilogativa, conformemente al modello  adottato  con  provvedimento
del direttore del medesimo Servizio pubblicato sui  sito  informatico
della Regione, in cui sono elencati, per ogni specie, le quantita' di
pesci, molluschi e crostacei raccolti giornalmente, le  localita'  di
pesca, il tempo di immersione in ciascuna  localita',  il  centro  di
depurazione o di spedizione a cui sono inviati i molluschi bivalvi. 
    2. Le relazioni riepilogative di cui al comma 1  sono  utilizzate
ai  fini  del  monitoraggio  delle  catture  delle   specie   ittiche
bersaglio. 
 
                               Capo V 
 
 
             Pescaturismo e pesca per scopi scientifici 
 
 
                              Art. 15. 
 
 
                    Disposizioni per l'esercizio 
                   dell'attivita' di pescaturismo 
 
    1.  L'attivita'  di  pescaturismo,  consistente  nell'imbarco  di
persone non appartenenti all'equipaggio sulle navi da  pesca  per  le
iniziative a scopo turistico-ricreative indicate dall'articolo 1  del
decreto del Ministro per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293
(Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attivita' di
pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17  febbraio
1982, n. 41,  e  successive  modificazioni),  e'  esercitata  con  le
modalita' e nei limiti della normativa statale e in  particolare  del
decreto ministeriale 293/1999 e dell'articolo 2, commi  2  e  4,  del
decreto legislativo 4/2012. 
    2. I pescatori professionali e gli imprenditori ittici, singoli o
associati,  che  intendono  esercitare  attivita'   di   pescaturismo
nell'ambito delle acque marittime territoriali della regione e  della
laguna di Marano-Grado, presentano la relativa  istanza  al  Servizio
competente, conformemente al modello adottato con  provvedimento  del
direttore del medesimo Servizio pubblicato sul sito informatico della
Regione, corredata della documentazione prevista dagli articoli 5 e 7
del decreto ministeriale 293/1999, e in particolare: 
      a) copia delle annotazioni di sicurezza dell'unita'; 
      b) copia della  certificazione  relativa  al  compimento  della
prova pratica di stabilita' o della prova occasionale  di  stabilita'
effettuata dagli organismi riconosciuti a livello europeo,  ai  sensi
del decreto legislativo 14 giugno  2011,  n.  104  (Attuazione  della
direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme  comuni
per gli  organismi  che  effettuano  le  ispezioni  e  le  visite  di
controllo  delle  navi  e   per   le   pertinenti   attivita'   delle
amministrazioni marittime); 
      c)   copia   delle   annotazioni   di   sicurezza   finalizzate
all'esercizio della pescaturismo previste dalla normativa statale  ed
eseguite dalla Capitaneria di porto del compartimento  marittimo  del
luogo di iscrizione della nave, che determina anche il numero massimo
delle persone imbarcabili ai sensi  dell'articolo  5,  comma  3,  del
decreto ministeriale 293/1999; 
      d) le tariffe che gli operatori intendono applicare. 
    3. In  attuazione  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  d),  il
Servizio   competente   rilascia    l'autorizzazione    all'esercizio
dell'attivita' di pescaturismo entro novanta giorni dalla richiesta. 
    4. Le cooperative e le imprese di pesca concessionarie di specchi
acquei a fini di mitilicoltura e  maricoltura  possono  intraprendere
l'attivita' di pescaturismo,  con  imbarcazioni  iscritte  in  quinta
categoria, all'interno dell'area assentita in concessione,  ai  sensi
dell'articolo  4  del  decreto  ministeriale  293/1999,  nonche'  per
finalita' divulgative, all'esterno della medesima. 
    5. I pescatori professionali possono  esercitare  l'attivita'  di
pescaturismo all'interno di aree  assentite  in  concessione,  previo
accordo con il concessionario. 
 
                              Art. 16. 
 
 
             Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' 
                   di pesca per scopi scientifici 
 
    1.  L'attivita'  di  pesca  per  scopi  scientifici   d'interesse
regionale  e'   esercitata,   nell'ambito   delle   acque   marittime
territoriali della  regione  e  della  laguna  di  Marano-Grado,  nel
rispetto della normativa statale e, in  particolare,  del  titolo  I,
capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965,  n.
963, concernente la disciplina della pesca marittima) e in attuazione
dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  e),  ed  e'  autorizzata   con
provvedimento del Servizio competente. 
    2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata agli istituti
scientifici e ai ricercatori indicati  agli  articoli  27  e  28  del
decreto  del  Presidente  della   Repubblica   1639/1968   i   quali,
preliminarmente  alla   presentazione   dell'istanza   per   ottenere
l'autorizzazione,  acquisiscono   i   provvedimenti   di   competenza
dell'Autorita' marittima in materia di sicurezza della navigazione  e
salvaguardia della  vita  umana  in  mare  previsti  dalla  normativa
statale. 
    3. L'istanza per ottenere l'autorizzazione di cui al comma  1  e'
presentata al Servizio competente, conformemente al modello  adottato
con provvedimento del direttore del medesimo Servizio pubblicato  sul
sito informatico della Regione, corredata del piano  di  ricerca  che
indica l'oggetto, e in particolare le specie  oggetto  della  ricerca
scientifica, le finalita' della ricerca, il periodo,  i  luoghi,  gli
attrezzi, gli operatori coinvolti, le imbarcazioni utilizzate e  ogni
altra modalita' di svolgimento delle attivita'. 
    4. L'autorizzazione e'  rilasciata,  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta, limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento
delle ricerche e puo' essere revocata qualora non siano rispettate le
prescrizioni indicate. 
    5. L'autorizzazione ha validita' annuale e puo' essere rinnovata,
previa  presentazione  dell'istanza  al  Servizio  competente  almeno
trenta giorni prima della scadenza del provvedimento di cui al  comma
4. 
    6. I soggetti autorizzati  inviano  al  Servizio  competente  una
relazione finale sui risultati raggiunti dalla ricerca. 
 
                               Capo VI 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
                              Art. 17. 
 
 
                      Termini del procedimento 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto, ai procedimenti di  cui
al presente regolamento si applica il termine di sessanta giorni. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio
alle disposizioni normative  comunitarie  e  statali  concernenti  le
materie disciplinate dal presente regolamento. 
    2.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  ai   procedimenti
amministrativi di cui al presente regolamento  si  applica  la  legge
regionale 7/2000. 
    3. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nel
presente regolamento si  intende  effettuato  al  testo  vigente  dei
medesimi, comprensivo  delle  modifiche  e  integrazioni  intervenuti
successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                             Pubblicita' 
 
    1. I provvedimenti emessi dal Servizio competente  in  esecuzione
del presente regolamento sono  pubblicati  sul  Bollettino  ufficiale
della  Regione  e  sul  sito  informatico  della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia. 
    2. I provvedimenti di cui agli articoli da 4 a 13, 15 e  16  sono
trasmessi   all'Autorita'   marittima   competente   per   consentire
l'efficace svolgimento delle proprie funzioni di controllo. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto, il Presidente: Tondo