Allegato Regolamento recante criteri e modalita' per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura). Capo I Disposizioni Generali Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), introdotto dall'articolo 2, comma 56, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), e in particolare: a) l'adozione dei provvedimenti riguardanti le misure gestionali delle attivita' di pesca svolte dagli operatori del settore ittico operanti in regione; b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita' di utilizzo di reti o apparecchi da pesca fissi o mobili; c) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita' di esercizio dell'attivita' di maricoltura; d) l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'attivita' di pescaturismo; e) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita' di esercizio della pesca per scopi scientifici; f) l'adozione di altri provvedimenti di gestione della pesca. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate ed esercitate nel rispetto della normativa comunitaria e, in particolare, della politica comune della pesca e delle disposizioni statali in materia di pesca e acquacoltura e, in particolare, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima), del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38) e del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), nonche' nel rispetto delle competenze delle amministrazioni statali in materia e del principio di leale collaborazione. 3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31/2005, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale puo' promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di Porto competenti per territorio al fine di disporre del supporto delle medesime. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sentite le Capitanerie di Porto in funzione del raccordo preventivo tra le Amministrazioni. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle attivita' svolte dagli operatori del settore ittico nelle acque marittime territoriali della regione ricomprese nei compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste e nella laguna di Marano-Grado. Capo II Disposizioni per la gestione delle attivita' di pesca professionale e dell'acquacoltura Art. 3. Criteri 1. Il Servizio regionale competente in materia di risorse ittiche, di seguito denominato Servizio competente, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), sulla base dei seguenti criteri: a) garantire un razionale accesso e lo sfruttamento sostenibile delle risorse, il mantenimento degli stock ittici e la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale; b) favorire le imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riguardo al rafforzamento della filiera e alla promozione dei processi di internazionalizzazione; c) assicurare il rispetto della normativa igienico sanitaria, della tutela del consumatore e della qualita' dei prodotti; d) promuovere le specificita' locali e professionali dell'imprenditoria ittica regionale; e) favorire l'associazionismo, la cooperazione e la creazione di consorzi tra imprese; f) favorire la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica per le imprese. Art. 4. Provvedimenti gestionali 1. Il Servizio competente, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura di cui all'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e al decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2012, n. 56 (Regolamento recante la disciplina della composizione e del funzionamento delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, in esecuzione dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), di seguito denominate Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, adotta i provvedimenti necessari per un'efficace e razionale gestione della pesca professionale e dell'acquacoltura. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 riguardano misure di contenimento dello sforzo di pesca, misure tecniche e misure di conservazione della risorsa ittica e misure atte ad assicurare lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, in particolare: a) la fissazione del numero complessivo di pescherecci autorizzati ad operare con un determinato sistema di pesca; b) il rilascio dei permessi di pesca a pescherecci autorizzati ad una specifica attivita' di pesca; c) la determinazione di luoghi e zone in cui limitare o autorizzare una specifica attivita' di pesca; d) la determinazione di periodi, giornate e orari di svolgimento delle attivita' di pesca; e) arresti temporanei delle attivita' di pesca; f) divieti di utilizzare determinati attrezzi di pesca; g) la determinazione della struttura, delle dimensioni e delle maglie degli attrezzi da pesca; h) la limitazione del numero degli attrezzi da pesca detenuti a bordo dei pescherecci e modalita' di impiego; i) le autorizzazioni, le limitazioni o i divieti di pescare determinate specie o quantitativi di pesci, molluschi e crostacei; j) la determinazione di zone o periodi nei quali le attivita' di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni, compresa la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone nursery; k) l'individuazione di porti da pesca, luoghi di sbarco del prodotto ittico, centri di spedizione e depurazione dei molluschi bivalvi; l) la determinazione delle aree marine costiere e lagunari da destinare all'attivita' di acquacoltura; m) le autorizzazioni, le limitazioni o i divieti di allevare o coltivare specie acquatiche o vegetali alloctone; n) la disciplina del prelievo alieutico nelle zone in concessione o in consegna ad enti pubblici; o) altri provvedimenti anche richiesti da soggetti pubblici e privati, in base alla normativa vigente. 3. Per ragioni di indifferibile urgenza connessa anche al rischio di violazione delle norme della politica comune della pesca, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal Servizio competente nel rispetto delle competenze delle amministrazioni statali in materia. Gli atti sono trasmessi, successivamente all'adozione, alle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura per acquisirne il parere. I provvedimenti adottati possono essere modificati in esito all'accoglimento di eventuali osservazioni. 4. Il Servizio competente adotta i provvedimenti gestionali definiti su base interregionale nell'ambito del distretto di pesca nord Adriatico istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 febbraio 2010 (Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico). Art. 5. Procedimento amministrativo 1. Qualora il procedimento per il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 4 consegua ad un'istanza di parte, detta istanza e' presentata al Servizio competente, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del medesimo Servizio pubblicato sul sito informatico della Regione, ed e' corredata dalla seguente documentazione: a) relazione illustrativa dell'oggetto del provvedimento richiesto; b) eventuali relazioni tecnico-scientifiche a supporto della domanda. 2. II Servizio competente, sentite le competenti Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, adotta i provvedimenti di cui al presente capo entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. 3. Per specifiche e motivate esigenze istruttorie il Servizio competente puo' acquisire il parere: a) dei Servizi regionali competenti nelle materie oggetto dei provvedimenti; b) dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA); c) dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio; d) dei Comuni competenti per territorio; e) di altre pubbliche amministrazioni di volta in volta individuate in base alla natura del provvedimento da adottare. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, il Servizio competente puo' procedere alla convocazione della conferenza dei servizi di cui agli articoli da 21 a 22-sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 6. Provvedimenti di tutela delle risorse ittiche 1. Il Servizio competente adotta provvedimenti per limitare o vietare l'esercizio della pesca per determinati luoghi e periodi di tempo, nonche' individua aree di salvaguardia per poter attuare interventi di tutela e sviluppo delle risorse ittiche, ferma restando la possibilita' di adottare da parte della Regione o di altra autorita' competente misure di tutela delle risorse ittiche ai sensi degli articoli da 87 a 90 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del capo III della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007). 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono finalizzati in particolare a: a) salvaguardare luoghi di elevato valore biologico ed ambientale per le risorse ittiche; b) ovviare al depauperamento ittico e ricostituire l'equilibrio ecologico in aree intensamente sfruttate; c) proteggere e migliorare le biodiversita' delle specie di importanza ittica; d) favorire la riproduzione e l'accrescimento di specie marine di importanza economica; e) individuare aree di mare e di laguna assentibili all'attivita' di maricoltura e acquacoltura; f) limitare gli effetti dannosi sulle risorse ittiche causati da avversita' e calamita' naturali o da altri gravi eventi non prevedibili, anche ai fini della concessione degli indennizzi previsti. 3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed f), sono adottati dal Servizio competente, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura. 4. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera e), sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura. Art. 7. Provvedimenti di tutela e ripristino dello stock di anguilla (Anguilla anguilla). 1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, e in esecuzione del piano di gestione dell'anguilla in Friuli-Venezia Giulia di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2011, n. 1848, il Servizio competente, con la collaborazione tecnica dell'Ente tutela pesca, adotta i provvedimenti per il monitoraggio, la tutela e lo sviluppo dello stock di anguilla presente nelle acque marittime e lagunari. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono finalizzati: a) al monitoraggio della consistenza dello stock di anguilla e dello sforzo di pesca; b) alla limitazione e sospensione delle attivita', dei luoghi e degli attrezzi di pesca; c) all'incremento dello stock mediante interventi di semine di giovanili di anguilla. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, le associazioni rappresentative della pesca a livello regionale, le cooperative e i consorzi di pesca. Art. 8. Piani locali di gestione delle risorse ittiche 1. In attuazione del regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, il Servizio competente promuove tra gli operatori locali del settore ittico la redazione di piani locali di gestione delle risorse ittiche. I piani locali di gestione delle risorse ittiche recano l'insieme di misure tecniche e gestionali conformi ai principi della normativa comunitaria e statale in materia di tutela delle risorse biologiche del mare. 2. Ai piani locali di gestione delle risorse ittiche aderisce un numero di pescherecci che rappresenta almeno il 70 per cento delle unita' da pesca iscritte nell'area interessata all'iniziativa o della capacita' di pesca dell'area interessata misurata in stazza lorda (gross tonnage). 3. I piani locali di gestione sono attuati mediante una adeguata struttura organizzativa con proprie regole di funzionamento e un organismo scientifico di supporto all'attivita' di monitoraggio. 4. Per le finalita' dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94, il Servizio competente, sentita la competente Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, invia le proposte di piano locale di gestione delle risorse ittiche al Ministero competente in materia di pesca e acquacoltura per una valutazione di compatibilita' con le misure nazionali e comunitarie. 5. Il Servizio competente approva i piani locali di gestione delle risorse ittiche e, con i provvedimenti di cui all'articolo 4, attua le misure previste. Art. 9. Provvedimenti concernenti il novellame 1. In attuazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) 1967/2006 e in conformita' al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 7 agosto 1996 (Nuova disciplina della pesca del novellame da allevamento) e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 (Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie Anguilla Anguilla (CECA), il Servizio competente, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, autorizza annualmente, nelle acque marine, la pesca del novellame, allo stato vivo, di pesce e di molluschi bivalvi destinati agli allevamenti o ai ripopolamenti delle zone di pesca e acquacoltura, ad esclusione delle ceche di anguilla (Anguilla anguilla), con le modalita' previste dai commi 3 e 4. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Servizio competente determina, nel rispetto delle competenze delle amministrazioni statali in materia, le specie pescabili, i relativi quantitativi massimi di prelievo e altre modalita' di prelievo. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate previa istanza delle imprese iscritte nei registro delle imprese di pesca e acquacoltura presso il compartimento marittimo competente per territorio, redatta conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del Servizio competente pubblicato sul sito informatico della Regione e corredata dalle seguente documentazione: a) elenco delle specie e delle quantita' richieste per ciascuna specie; b) indicazione dei compartimenti marittimi nei quali si chiede di effettuare la pesca; c) dati anagrafici dei pescatori professionali adibiti alla pesca di organismi marini sottotaglia; d) nome e numero di iscrizione del natante; e) elenco dei mezzi utilizzati per il trasporto del novellame e condizioni di trasporto che garantiscono la vitalita' del prodotto. 4. In conformita' al decreto del Ministro delle risorse agricole 7 agosto 1996, la pesca del novellame e' esercitata: a) senza l'ausilio del motore dell'imbarcazione ed esclusivamente con reti di lunghezza conforme alle norme vigenti in materia, qualora riguardi novellame di pesce; b) con strumenti azionati a mano, salvo espressa autorizzazione all'uso di attrezzi meccanici o idraulici, qualora riguardi la pesca del novellame dei molluschi bivalvi. Capo III Consorzi di gestione e organizzazione di produttori Art. 10. Disposizioni per l'affidamento ai consorzi di imprese di pesca e acquacoltura dell'attivita' di conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare 1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Servizio competente affida l'attivita' di conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare su base compartimentale, subcompartimentale e lagunare, ai consorzi di imprese di pesca e acquacoltura, aventi sede tecnico-operativa in regione. 2. L'istanza per la richiesta di affidamento ai consorzi dell'attivita' di conservazione e gestione delle risorse biologiche nel mare e' redatta dal legale rappresentante del consorzio, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del Servizio competente pubblicato sul sito informatico della Regione, ed e' presentata al medesimo Servizio corredata della seguente documentazione: a) copia dello statuto; b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validita' del legale rappresentante; c) elenco completo sottoscritto delle imbarcazioni aderenti; d) proposte di misure tecniche di gestione concernenti i quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa, l'uso degli attrezzi consentiti, i periodi di tempo di svolgimento dell'attivita', i punti di sbarco autorizzati, la costituzione di aree di ripopolamento, altre misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Servizio competente individua i consorzi in possesso dei seguenti requisiti: a) il numero di soci rappresenta almeno il 70 per cento delle imprese autorizzate alla cattura di specie ittiche bersaglio con sistemi di pesca a traino o a circuizione che utilizzano il motore nell'azione di cattura, con draghe idrauliche o con sistemi di piccola pesca artigianale, nonche' mediante l'uso di impianti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura e allo sfruttamento di banchi sottomarini; b) i natanti sono autorizzati alla cattura di specie ittiche bersaglio con uno dei sistemi di cui alla lettera a); c) lo statuto prevede l'incremento delle specie ittiche, la collaborazione con le amministrazioni pubbliche per studi e ricerche sull'ambiente acquatico, la promozione della formazione professionale del personale, la valorizzazione della qualita' dei prodotti. 4. Il Servizio competente affida al consorzio richiedente, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, l'attivita' di conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, per un periodo di cinque anni, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura e nel rispetto delle competenze delle amministrazioni statali in materia. Con il medesimo provvedimento il Servizio competente approva le misure tecniche di gestione di cui al comma 2, lettera d), con eventuali prescrizioni, 5. Il provvedimento di cui al comma 4 e' trasmesso alla competente Capitaneria di porto e pubblicato sul sito informatico della Regione. Le misure tecniche di cui al comma 4 sono obbligatorie anche per le imprese di pesca e acquacoltura non aderenti al consorzio, ma operanti nell'ambito del Compartimento, dalla data della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 4 sul Bollettino ufficiale della Regione. 6. Le misure tecniche di cui al comma 4 possono essere modificate per eccezionali eventi naturali ovvero in considerazione delle variabili di natura biologica, tecnica ed economica nonche' delle mutate dinamiche ambientali documentate scientificamente. La modifica delle misure tecniche e' approvata dal Servizio competente, su istanza del consorzio, sentita la competente Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura. 7. Nei casi di necessita' ed urgenza documentati, la modifica delle misure tecniche di cui al comma 6 e' approvata dal Servizio competente entro sette giorni dall'istanza. 8. L'affidamento di cui al comma 1 puo' essere rinnovato, previa presentazione dell'istanza di cui al comma 2, almeno novanta giorni prima della scadenza del provvedimento di cui al comma 4. Art. 11. Revoca dell'affidamento 1. Il Servizio competente revoca l'affidamento al consorzio dell'attivita' di conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 10 nei seguenti casi: a) sopravvenuta carenza di taluno dei presupposti di cui all'articolo 10, comma 3; b) accertate e reiterate violazioni degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie; c) irregolare funzionamento o altre circostanze che pregiudichino l'assolvimento degli scopi del consorzio stesso; d) inosservanza delle misure tecniche di cui all'articolo 10, comma 4, Art. 12. Disposizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Servizio competente svolge l'attivita' istruttoria sulle istanze di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il Servizio competente esprime il proprio parere vincolante, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di riconoscimento, al Ministero competente in materia di pesca e acquacoltura, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura. 2. L'istanza per il riconoscimento dell'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e' presentata al Servizio competente dal legale rappresentante della medesima, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del medesimo Servizio pubblicato sul sito informatico della Regione. 3. In attuazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione, del 29 novembre 2001, relativo alle modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, l'istanza di cui al comma 2 e' corredata dalla seguente documentazione: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; b) mandato al legale rappresentante di presentare la domanda di riconoscimento; c) elenco dei soci; d) prospetto riepilogativo dei dati tecnici ed economici delle aziende di ogni socio produttore; e) relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante, della organizzazione amministrativo-commerciale, nonche' delle strutture tecniche dell'organizzazione, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato di efficienza e potenzialita' in funzione alla produzione trattata e relativo titolo di disponibilita'; f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante, indicante il volume minimo della produzione commercializzata, conferita dai soci; g) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validita' del legale rappresentante. 4. II Servizio competente verifica la sussistenza dei requisiti per la concessione del riconoscimento delle organizzazioni di produttori previsti dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 104/2000 e la sussistenza dei parametri dell'attivita' economica previsti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2318/2001. 5. Qualora il riconoscimento sia richiesto per i prodotti di allevamento, l'organizzazione di produttori possiede i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2318/2001. 6. Al termine dell'istruttoria, le istanze di cui al comma 1 corredate dalla documentazione di cui al comma 3 e del parere vincolante del Servizio competente, sono trasmesse al Ministero competente in materia di pesca e acquacoltura, per l'adozione del provvedimento di riconoscimento di competenza. 7. Ai fini dell'attivita' di controllo e vigilanza della Regione, l'organizzazione di produttori riconosciuta trasmette al Servizio competente, con cadenza annuale, la documentazione di cui al comma 3, lettere c), d), e) ed f) ai fini della verifica del permanere dei requisiti del riconoscimento. 8. Il Servizio competente informa il Ministero competente sulla conformita' con la normativa comunitaria del funzionamento delle organizzazioni dei produttori e sul mantenimento dei requisiti e delle condizioni del riconoscimento. 9. Il Servizio competente esprime il proprio parere sulle richieste per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, anche su base interregionale, nell'ambito del distretto di pesca nord Adriatico. Capo IV Pesca subacquea professionale Art. 13. Disposizioni in materia di pesca subacquea professionale 1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), il Servizio competente adotta i provvedimenti per l'esercizio della pesca professionale subacquea nelle acque marittime territoriali della regione e della laguna di Marano-Grado, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura. 2. Per le finalita' del comma 1 e in conformita' alla normativa statale in materia di pesca subacquea professionale e, in particolare, al decreto del Ministro della marina mercantile 20 ottobre 1986 (Disciplina della pesca subacquea professionale), al decreto del Ministro della marina mercantile 1° giugno 1987, n. 249 (Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei) e al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 dicembre 2007 (Abrogazione dell'articolo 4, punto 4, del decreto ministeriale 20 ottobre 1986, recante la «disciplina della pesca subacquea professionale»), il Servizio competente puo' determinare: a) il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare; b) gli orari e i periodi di sospensione della pesca; c) i quantitativi massimi di molluschi bivalvi pescabili giornalmente; d) divieti di zone, luoghi e tempi di pesca; e) limitazioni e divieti di pesca di determinate specie; f) limitazione e divieti di usare determinati attrezzi; g) l'indicazione dei luoghi di sbarco del pescato; h) altre modalita' di svolgimento della pesca. 3. La pesca professionale subacquea e' soggetta alle limitazioni e ai divieti nelle zone marine insistenti su aree Natura 2000 e riserve naturali regionali, sulla base dei rispettivi regolamenti e piani di gestione. Art. 14. Rilevazioni statistiche 1. Il pescatore subacqueo professionale trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno al Servizio competente una relazione riepilogativa, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del medesimo Servizio pubblicato sui sito informatico della Regione, in cui sono elencati, per ogni specie, le quantita' di pesci, molluschi e crostacei raccolti giornalmente, le localita' di pesca, il tempo di immersione in ciascuna localita', il centro di depurazione o di spedizione a cui sono inviati i molluschi bivalvi. 2. Le relazioni riepilogative di cui al comma 1 sono utilizzate ai fini del monitoraggio delle catture delle specie ittiche bersaglio. Capo V Pescaturismo e pesca per scopi scientifici Art. 15. Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di pescaturismo 1. L'attivita' di pescaturismo, consistente nell'imbarco di persone non appartenenti all'equipaggio sulle navi da pesca per le iniziative a scopo turistico-ricreative indicate dall'articolo 1 del decreto del Ministro per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attivita' di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni), e' esercitata con le modalita' e nei limiti della normativa statale e in particolare del decreto ministeriale 293/1999 e dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4/2012. 2. I pescatori professionali e gli imprenditori ittici, singoli o associati, che intendono esercitare attivita' di pescaturismo nell'ambito delle acque marittime territoriali della regione e della laguna di Marano-Grado, presentano la relativa istanza al Servizio competente, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del medesimo Servizio pubblicato sul sito informatico della Regione, corredata della documentazione prevista dagli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 293/1999, e in particolare: a) copia delle annotazioni di sicurezza dell'unita'; b) copia della certificazione relativa al compimento della prova pratica di stabilita' o della prova occasionale di stabilita' effettuata dagli organismi riconosciuti a livello europeo, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime); c) copia delle annotazioni di sicurezza finalizzate all'esercizio della pescaturismo previste dalla normativa statale ed eseguite dalla Capitaneria di porto del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, che determina anche il numero massimo delle persone imbarcabili ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 293/1999; d) le tariffe che gli operatori intendono applicare. 3. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), il Servizio competente rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo entro novanta giorni dalla richiesta. 4. Le cooperative e le imprese di pesca concessionarie di specchi acquei a fini di mitilicoltura e maricoltura possono intraprendere l'attivita' di pescaturismo, con imbarcazioni iscritte in quinta categoria, all'interno dell'area assentita in concessione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 293/1999, nonche' per finalita' divulgative, all'esterno della medesima. 5. I pescatori professionali possono esercitare l'attivita' di pescaturismo all'interno di aree assentite in concessione, previo accordo con il concessionario. Art. 16. Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di pesca per scopi scientifici 1. L'attivita' di pesca per scopi scientifici d'interesse regionale e' esercitata, nell'ambito delle acque marittime territoriali della regione e della laguna di Marano-Grado, nel rispetto della normativa statale e, in particolare, del titolo I, capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima) e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera e), ed e' autorizzata con provvedimento del Servizio competente. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata agli istituti scientifici e ai ricercatori indicati agli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 1639/1968 i quali, preliminarmente alla presentazione dell'istanza per ottenere l'autorizzazione, acquisiscono i provvedimenti di competenza dell'Autorita' marittima in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare previsti dalla normativa statale. 3. L'istanza per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 e' presentata al Servizio competente, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del medesimo Servizio pubblicato sul sito informatico della Regione, corredata del piano di ricerca che indica l'oggetto, e in particolare le specie oggetto della ricerca scientifica, le finalita' della ricerca, il periodo, i luoghi, gli attrezzi, gli operatori coinvolti, le imbarcazioni utilizzate e ogni altra modalita' di svolgimento delle attivita'. 4. L'autorizzazione e' rilasciata, entro trenta giorni dalla richiesta, limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle ricerche e puo' essere revocata qualora non siano rispettate le prescrizioni indicate. 5. L'autorizzazione ha validita' annuale e puo' essere rinnovata, previa presentazione dell'istanza al Servizio competente almeno trenta giorni prima della scadenza del provvedimento di cui al comma 4. 6. I soggetti autorizzati inviano al Servizio competente una relazione finale sui risultati raggiunti dalla ricerca. Capo VI Disposizioni finali Art. 17. Termini del procedimento 1. Per quanto non espressamente previsto, ai procedimenti di cui al presente regolamento si applica il termine di sessanta giorni. Art. 19. Rinvio 1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative comunitarie e statali concernenti le materie disciplinate dal presente regolamento. 2. Per quanto non espressamente previsto, ai procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000. 3. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenuti successivamente alla loro emanazione. Art. 19. Pubblicita' 1. I provvedimenti emessi dal Servizio competente in esecuzione del presente regolamento sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito informatico della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 2. I provvedimenti di cui agli articoli da 4 a 13, 15 e 16 sono trasmessi all'Autorita' marittima competente per consentire l'efficace svolgimento delle proprie funzioni di controllo. Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo