Allegato Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione dei contributi in conto capitale, a valere sul Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004, a favore delle aziende agricole danneggiate dall'evento siccita' verificatosi dal 14 giugno 2012 al 30 agosto 2012 nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, in attuazione dell'articolo li del regolamento (CE) 1857/2006. Art. 1. Finalita' ed oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi, a valere sul Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), a favore delle aziende agricole di cui all'articolo 4 danneggiate dell'evento siccita' verificatosi dal 14 giugno 2012 al 30 agosto 2012 nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine e dichiarato di carattere eccezionale dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 5 febbraio 2013, n. 30, in attuazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 16 dicembre 2006, n. L 358 e in conformita' al decreto legislativo 102/2004. Art. 2. Regime di aiuto 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (CE) 1857/2006. Art. 3. Tipologia degli interventi 1. I contributi sono concessi in conto capitale a titolo di indennizzo compensativo per i danni alle produzioni vegetali verificatisi a seguito dell'evento meteorico indicato all'articolo 1. Art. 4. Soggetti beneficiari erequisiti 1. Possono beneficiare dei contributi le aziende agricole attive nel settore della produzione primaria, iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, artigianato ed agricoltura), ubicate nel territorio dei Comuni individuati dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 gennaio 2013, che abbiano subito danni in misura superiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile, con esclusione delle produzioni zootecniche, rispetto al triennio di riferimento 2009 - 2011. 2. All'atto della presentazione della domanda le aziende agricole hanno costituito il proprio fascicolo aziendale nel Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.). 3. Non sono ammesse a contributo le aziende agricole che hanno stipulato polizze assicurative per l'evento siccita' nel corso della campagna assicurativa 2012. Art. 5. Intensita' del contributo 1. Il contributo e' concesso fino all'80 per cento del danno accertato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) 1857/2006, elevabile fino al 90 per cento nelle zone agricole svantaggiate di cui al comma 2, nel caso di aziende agricole che abbiano stipulato polizze assicurative nel corso del 2012 a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito legato alla produzione e dei rischi climatici statisticamente piu' frequenti nella regione. 2. Le zone agricole svantaggiate di cui al comma 1 sono individuate dalla direttiva n. 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/288/CEE (Italia), pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea 19 maggio 1975, n. L 128. 3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, l'aiuto e' ridotto del 50 per cento. 4. Per la determinazione della percentuale di danno si fa riferimento ai valori delle produzioni e ai relativi prezzi stabiliti per il 2012 dalla deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2012, n. 1354. Art. 6. Presentazione delle domande 1. Le domande di contributo sono presentate agli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio entro il termine perentorio del 22 marzo 2013, in conformita' all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 102/2004. Art. 7. Documentazione a corredo delle domande 1. Le domande di contributo sono corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'entita' percentuale del danno subito dall'azienda agricola alla propria produzione lorda vendibile, con esclusione delle produzioni zootecniche, e l'eventuale stipula di polizze assicurative ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1. Art. 8. Istruttoria delle domande 1. L'istruttoria delle domande viene effettuata dagli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio. 2. Le domande ammesse a contributo sono sottoposte a verifiche tecniche in misura non inferiore al 5 per cento, sulla base di un campione determinato secondo criteri di omogeneita', in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate, quali superficie aziendale, zone svantaggiate, zone non svantaggiate ed indirizzo tecnico economico, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca). 3. I controlli di cui al comma 2 sono effettuati dagli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio. 4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2007, n. 106 (Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalita' per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversita' atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca)), nel caso in cui il risultato dei controlli evidenzi differenze in relazione alle percentuali di scostamento, la spesa ammissibile e' determinata con le seguenti modalita': a) se la percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato e' da 0 a 10 per cento, l'esito del controllo e' compatibile e la spesa ammissibile e' quella accertata, nel rispetto della soglia di danno superiore al 30 per cento; b) se la percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato e' superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento, l'esito del controllo e' in tolleranza e la spesa ammissibile e' quella accertata, meno la percentuale in tolleranza, nel rispetto della soglia di danno superiore al 30 per cento; c) se la percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato e' superiore al 20 per cento e fino al 30 per cento, l'esito del controllo e' in tolleranza e la spesa ammissibile e' quella accertata, meno il doppio della percentuale in tolleranza, nel rispetto della soglia di danno superiore del 30 per cento; d) se la percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato e' superiore al 30 per cento, l'esito del controllo prevede l'esclusione della domanda e non risulta ammissibile a contributo alcuna spesa. 5. Per percentuale in tolleranza si intende la percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato. Art. 9. Criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione del contributo 1. I contributi sono concessi secondo le modalita' del procedimento valutativo a graduatoria previsto dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorita': a) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), di cui il titolare o almeno un socio sia un giovane agricoltore di eta' superiore a diciotto anni e inferiore a quaranta anni con responsabilita' o corresponsabilita' civile e fiscale dell'azienda agricola alla data di presentazione della domanda di contributo; b) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali diversi da quelli di cui alla lettera a); c) aziende agricole diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). 2. In caso di parita' nella graduatoria operano i seguenti criteri residuali: a) domande presentate dai richiedenti anagraficamente piu' giovani; b) ordine cronologico di presentazione delle domande. 3 La qualifica di imprenditore agricolo professionale e' accertata dagli Ispettorati agricoltura e foreste secondo le linee di indirizzo approvate con deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2005, n. 798. 4. Con decreto del direttore del Servizio competente e' approvata la graduatoria delle domande presentate, formulata in base ai criteri di cui ai commi 1 e 2. 5. Con decreto del direttore del Servizio competente sono concessi e erogati i contributi. Art. 10. Termine per la conclusione del procedimento 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2000, il procedimento contributivo si conclude entro il termine di centottanta giorni decorrente dal termine finale di presentazione delle domande previsto all'articolo 6. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Tondo