Allegato 
 
Regolamento concernente criteri e modalita' per  la  concessione  dei
  contributi in conto capitale, a valere sul  Fondo  di  solidarieta'
  nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004,  a  favore  delle
  aziende agricole danneggiate dall'evento siccita' verificatosi  dal
  14 giugno 2012  al  30  agosto  2012  nelle  province  di  Gorizia,
  Pordenone, Trieste e Udine,  in  attuazione  dell'articolo  li  del
  regolamento (CE) 1857/2006. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri  e  le  modalita'
per la concessione dei contributi, a valere sul Fondo di solidarieta'
nazionale di cui  al  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102
(Interventi finanziari a sostegno delle  imprese  agricole,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7  marzo  2003,  n.
38),  a  favore  delle  aziende  agricole  di  cui   all'articolo   4
danneggiate dell'evento siccita' verificatosi dal 14 giugno  2012  al
30 agosto 2012 nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e  Udine
e dichiarato di carattere eccezionale dal decreto del Ministro  delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali   21   gennaio   2013,
pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana  5
febbraio 2013, n. 30, in attuazione dell'articolo 11 del  regolamento
(CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,  relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato  agli  aiuti  di
Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella  produzione
di prodotti agricoli e  recante  modifica  del  regolamento  (CE)  n.
70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  16
dicembre 2006, n. L 358  e  in  conformita'  al  decreto  legislativo
102/2004. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                           Regime di aiuto 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento sono  concessi  ai
sensi del regolamento (CE) 1857/2006. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                     Tipologia degli interventi 
 
    1. I contributi sono concessi  in  conto  capitale  a  titolo  di
indennizzo  compensativo  per  i  danni  alle   produzioni   vegetali
verificatisi a seguito dell'evento meteorico indicato all'articolo 1. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                   Soggetti beneficiari erequisiti 
 
    1. Possono beneficiare dei contributi le aziende agricole  attive
nel settore della produzione primaria,  iscritte  al  registro  delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580
(Riordinamento   delle   Camere   di   commercio,   artigianato    ed
agricoltura), ubicate  nel  territorio  dei  Comuni  individuati  dal
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
21 gennaio 2013, che abbiano subito danni in misura superiore  al  30
per cento della produzione  lorda  vendibile,  con  esclusione  delle
produzioni zootecniche, rispetto al triennio di  riferimento  2009  -
2011. 
    2. All'atto della presentazione della domanda le aziende agricole
hanno  costituito  il  proprio  fascicolo   aziendale   nel   Sistema
informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.). 
    3. Non sono ammesse a contributo le aziende  agricole  che  hanno
stipulato polizze assicurative per l'evento siccita' nel corso  della
campagna assicurativa 2012. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                      Intensita' del contributo 
 
    1. Il contributo e' concesso fino  all'80  per  cento  del  danno
accertato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento  (CE)  1857/2006,
elevabile fino al 90 per cento nelle zone  agricole  svantaggiate  di
cui al comma 2, nel caso di aziende agricole  che  abbiano  stipulato
polizze assicurative nel corso del 2012 a copertura di almeno  il  50
per cento della loro produzione media annua o del reddito legato alla
produzione e dei  rischi  climatici  statisticamente  piu'  frequenti
nella regione. 
    2.  Le  zone  agricole  svantaggiate  di  cui  al  comma  1  sono
individuate dalla direttiva  n.  75/273/CEE  del  Consiglio,  del  28
aprile 1975, relativa  all'elenco  comunitario  delle  zone  agricole
svantaggiate ai sensi della direttiva 75/288/CEE (Italia), pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea 19 maggio 1975, n. L
128. 
    3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, l'aiuto
e' ridotto del 50 per cento. 
    4. Per  la  determinazione  della  percentuale  di  danno  si  fa
riferimento ai valori delle produzioni e ai relativi prezzi stabiliti
per il 2012 dalla deliberazione  della  Giunta  regionale  25  luglio
2012, n. 1354. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. Le domande di  contributo  sono  presentate  agli  Ispettorati
agricoltura e foreste competenti  per  territorio  entro  il  termine
perentorio del 22 marzo 2013, in conformita' all'articolo 5, comma 5,
del decreto legislativo 102/2004. 
 
                               Art. 7. 
 
 
               Documentazione a corredo delle domande 
 
    1. Le domande di contributo sono corredate di  una  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta',  ai  sensi  dell'articolo  47  del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  documentazione  amministrativa),  attestante   l'entita'
percentuale del  danno  subito  dall'azienda  agricola  alla  propria
produzione  lorda  vendibile,   con   esclusione   delle   produzioni
zootecniche, e l'eventuale stipula di polizze assicurative  ai  sensi
degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. L'istruttoria delle domande viene effettuata dagli Ispettorati
agricoltura e foreste competenti per territorio. 
    2. Le domande ammesse a contributo sono  sottoposte  a  verifiche
tecniche in misura non inferiore al 5 per cento,  sulla  base  di  un
campione determinato secondo criteri  di  omogeneita',  in  relazione
alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali  riscontrate,
quali superficie aziendale, zone svantaggiate, zone non  svantaggiate
ed indirizzo tecnico economico, ai sensi dell'articolo 13 della legge
regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi  in  materia  di  risorse
agricole, naturali, forestali e montagna e in  materia  di  ambiente,
pianificazione territoriale, caccia e pesca). 
    3.  I  controlli  di  cui  al  comma  2  sono  effettuati   dagli
Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio. 
    4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del  Presidente
della  Regione  20  aprile  2007,  n.  106  (Regolamento  concernente
procedure di controllo, criteri e modalita'  per  la  concessione  di
sovvenzioni e del  contributo  straordinario  alle  aziende  agricole
danneggiate da avversita' atmosferiche in esecuzione  rispettivamente
degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto  2006,  n.  17
(Interventi in materia di risorse  agricole,  naturali,  forestali  e
montagna e  in  materia  di  ambiente,  pianificazione  territoriale,
caccia e pesca)), nel caso in cui il risultato dei controlli evidenzi
differenze in relazione alle percentuali  di  scostamento,  la  spesa
ammissibile e' determinata con le seguenti modalita': 
    a) se la percentuale  di  scostamento  tra  quanto  dichiarato  e
quanto accertato e' da 0 a 10 per cento,  l'esito  del  controllo  e'
compatibile e la spesa ammissibile e' quella accertata, nel  rispetto
della soglia di danno superiore al 30 per cento; 
    b) se la percentuale  di  scostamento  tra  quanto  dichiarato  e
quanto accertato e' superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento,
l'esito del controllo e' in tolleranza  e  la  spesa  ammissibile  e'
quella accertata, meno la percentuale  in  tolleranza,  nel  rispetto
della soglia di danno superiore al 30 per cento; 
    c) se la percentuale  di  scostamento  tra  quanto  dichiarato  e
quanto accertato e' superiore al 20 per cento e fino al 30 per cento,
l'esito del controllo e' in tolleranza  e  la  spesa  ammissibile  e'
quella accertata, meno il doppio della percentuale in tolleranza, nel
rispetto della soglia di danno superiore del 30 per cento; 
    d) se la percentuale  di  scostamento  tra  quanto  dichiarato  e
quanto accertato e' superiore al 30 per cento, l'esito del  controllo
prevede l'esclusione  della  domanda  e  non  risulta  ammissibile  a
contributo alcuna spesa. 
    5. Per percentuale in tolleranza si  intende  la  percentuale  di
scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato. 
 
                               Art. 9. 
 
 
Criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione del contributo 
 
    1.  I  contributi  sono  concessi  secondo   le   modalita'   del
procedimento valutativo a graduatoria previsto dall'articolo 36 della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  di  accesso),
sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorita': 
    a)   aziende   agricole   condotte   da   imprenditori   agricoli
professionali, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99
(Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e   attivita',   integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in  agricoltura,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge  7
marzo 2003, n. 38), di cui il titolare  o  almeno  un  socio  sia  un
giovane agricoltore di eta' superiore a diciotto anni e  inferiore  a
quaranta anni  con  responsabilita'  o  corresponsabilita'  civile  e
fiscale  dell'azienda  agricola  alla  data  di  presentazione  della
domanda di contributo; 
    b)   aziende   agricole   condotte   da   imprenditori   agricoli
professionali diversi da quelli di cui alla lettera a); 
    c) aziende agricole diverse da quelle di cui alle  lettere  a)  e
b). 
    2. In caso  di  parita'  nella  graduatoria  operano  i  seguenti
criteri residuali: 
    a)  domande  presentate  dai  richiedenti  anagraficamente   piu'
giovani; 
    b) ordine cronologico di presentazione delle domande. 
    3  La  qualifica  di  imprenditore  agricolo   professionale   e'
accertata dagli Ispettorati agricoltura e foreste secondo le linee di
indirizzo approvate  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  15
aprile 2005, n. 798. 
    4. Con decreto del direttore del Servizio competente e' approvata
la graduatoria delle domande presentate, formulata in base ai criteri
di cui ai commi 1 e 2. 
    5.  Con  decreto  del  direttore  del  Servizio  competente  sono
concessi e erogati i contributi. 
 
                              Art. 10. 
 
 
             Termine per la conclusione del procedimento 
 
    1. Ai sensi dell'articolo  5,  comma  3,  della  legge  regionale
7/2000, il procedimento contributivo si conclude entro il termine  di
centottanta giorni decorrente dal  termine  finale  di  presentazione
delle domande previsto all'articolo 6. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
Visto, Il Presidente: Tondo