Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani Titolo I DISPOSIZIONI Art. 1. Oggetto 1. In attuazione dell'art. 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dell'art. 48 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria) e in conformita' ai principi della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonche' modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali) e di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), il presente regolamento disciplina: a) le tipologie di servizi semiresidenziali per anziani; b) le tipologie di residenze per anziani e le tipologie di nucleo strutturale; c) i requisiti minimi autorizzativi dei servizi semiresidenziali gia' funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; d) i requisiti minimi autorizzativi dei servizi semiresidenziali per anziani di nuova realizzazione; e) i requisiti minimi autorizzativi delle residenze gia' funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) i requisiti minimi autorizzativi delle residenze per anziani di nuova realizzazione; g) le procedure per l'autorizzazione dei servizi semiresidenziali e delle residenze per anziani; h) il processo di riclassificazione delle residenze per anziani di cui al comma 1, dell'art. 10, della legge regionale n. 17/2008. Art. 2. Finalita' 1. Con il presente regolamento si intendono perseguire le seguenti finalita': a) assicurare alla popolazione anziana, in particolare quando non autosufficiente nello svolgimento delle attivita' di base della vita quotidiana, una risposta semiresidenziale e residenziale coerente ai bisogni rilevati; b) avviare un processo di riqualificazione della rete residenziale esistente, articolata secondo diversi livelli di intensita' e complessita' richiesti dall'intervento assistenziale e coerente con il fabbisogno residenziale complessivo regionale di posti letto suddiviso per profilo di bisogno; c) definire una rete di servizi semiresidenziali e di residenze qualificata e maggiormente integrata con il sistema dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di rispondere ai bisogni assistenziali complessi delle persone anziane; d) promuovere, tra gli operatori, la cultura della valutazione multidimensionale e della progettazione personalizzata. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) ampliamento: l'aumento del numero dei posti letto o del numero dei locali destinati alle medesime prestazioni sanitarie e sociosanitarie gia' autorizzate o da destinare a funzioni sanitarie e sociosanitarie aggiuntive; b) trasformazione: le modifiche strutturali, funzionali o di cambio d'uso, con o senza interventi edilizi, dei servizi semiresidenziali o delle residenze per anziani o di parte di essi, finalizzate a erogare prestazioni sanitarie o sociosanitarie aggiuntive rispetto a quelle gia' autorizzate; c) trasferimento: il cambiamento di sede di servizi semiresidenziali e di residenze per anziani, senza alcuna variazione del numero di posti letto e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie gia' autorizzate; d) titolare: il legale rappresentante del soggetto giuridico, pubblico o privato, gestore dei servizi semiresidenziali o delle residenze per anziani. Titolo II DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DELLE RESIDENZE PER ANZIANI Capo I Definizione dei profili di bisogno Art. 4. Profili di bisogno delle persone accolte 1. Le persone che accedono ai servizi semiresidenziali e alle residenze per anziani presentano profili di bisogno correlati all'omogeneo assorbimento di risorse sanitarie e assistenziali, non sempre direttamente proporzionali alla gravita' clinica o alla compromissione funzionale. I profili sono generati dal sistema di valutazione multidimensionale, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale di attuazione delle disposizioni previste dall'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 10/1998. 2. I profili di bisogno sono suddivisi in: a) profilo A star; b) profilo A; c) profilo B; d) profilo B comportamentale; e) profilo C; f) profilo E. 3. Le descrizioni con le caratteristiche generali e specifiche dei profili di bisogno di cui al comma 2 sono contenute nell'allegato A del presente regolamento. Capo II Servizi semiresidenziali per anziani Art. 5. Definizione e destinatari 1. I servizi semiresidenziali per anziani sono strutture che offrono interventi a ciclo diurno finalizzati a ritardare il decadimento psico-fisico della persona anziana e a fornire sostegno e sollievo alle situazioni che richiedono momenti di tregua per i caregiver familiari. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 10/1998, possono accedere ai servizi di cui al comma 1 le persone di eta' maggiore o uguale a sessantacinque anni che necessitano di prestazioni di carattere assistenziale, relazionale e sanitario che non possono essere soddisfatte interamente dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari e per le quali risulta improprio o prematuro l'ingresso nelle residenze di cui al capo III. 3. Nei servizi di cui al comma 1 possono essere accolte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 10/1998, anche persone con meno di sessantacinque anni con condizioni psico-fisiche assimilabili a quelle geriatriche per le quali non sussistono sul territorio altre modalita' di assistenza adeguate. Art. 6. Classificazione dei servizi semiresidenziali 1. In base alle caratteristiche strutturali e alla tipologia di utenza che sono autorizzati ad accogliere, i servizi semiresidenziali per anziani sono suddivisi nelle seguenti categorie: a) servizio semiresidenziale per anziani autosufficienti; b) servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti. 2. I servizi di cui al comma 1 possono essere inseriti all'interno di una residenza per anziani autorizzata all'esercizio o essere istituiti come strutture autonome. 3. Le caratteristiche dei servizi semiresidenziali nonche' i requisiti minimi autorizzativi sono definiti dell'allegato D del presente regolamento. Capo III Residenze per anziani Art. 7. Definizione e destinatari 1. Le residenze per anziani sono strutture che offrono interventi a ciclo continuo finalizzati a fornire una risposta adeguata ai bisogni delle persone anziane che non possono o non intendono permanere al proprio domicilio. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 10/1998, possono accedere alle residenze di cui al comma 1 le persone di eta' maggiore o uguale a sessantacinque anni per le quali sia stata accertata l'impossibilita' di permanere nell'ambito familiare e di usufruire di servizi alternativi al ricovero. 3. Nelle residenze di cui al comma 1 possono essere accolte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 10/1998, anche persone con meno di sessantacinque anni con condizioni psico-fisiche assimilabili a quelle geriatriche per le quali non sussistono sul territorio altre modalita' di assistenza adeguate. Art. 8. Classificazione delle residenze gia' funzionanti e delle residenze in corso di realizzazione 1. Sono considerate gia' funzionanti le residenze per anziani autorizzate al funzionamento ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1612 dell'11 maggio 2001, che svolgono un'attivita' di accoglimento residenziale alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Sono considerate in corso di realizzazione le residenze, non ancora autorizzate all'esercizio, i cui interventi di edificazione sono gia' stati autorizzati dal punto di vista edilizio ai sensi delle legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio) e per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione centrale competente in materia di servizi sociali e sociosanitari di seguito Direzione centrale ha espresso parere favorevole sulla compatibilita' del progetto con il fabbisogno di residenzialita' regionale. 3. In base alla tipologia dei nuclei strutturali, al numero di posti letto complessivi, alle dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, le residenze per anziani di cui ai commi 1 e 2 sono suddivise nelle seguenti categorie: a) residenza per anziani autosufficienti; b) residenza per anziani non autosufficienti; c) residenza destinata all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente. 4. Le residenze di cui al comma 3, lettera a), sono ulteriormente suddivise nelle seguenti sottocategorie: a) comunita' di tipo familiare per anziani autosufficienti; b) residenza assistenziale alberghiera. 5. Le residenze di cui al comma 3, lettera b), sono ulteriormente suddivise nelle seguenti sottocategorie: a) residenza per anziani non autosufficienti di livello base; b) residenza per anziani non autosufficienti di primo livello; c) residenza per anziani non autosufficienti di secondo livello; d) residenza per anziani non autosufficienti di terzo livello. 6. Le caratteristiche delle residenze di cui ai commi 3, 4 e 5 e i requisiti minimi autorizzativi sono definiti nell'allegato B del presente regolamento. Art. 9. Classificazione delle residenze di nuova realizzazione 1. Sono considerate di nuova realizzazione le residenze per anziani la cui autorizzazione alla realizzazione e' rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. In base al numero di posti letto complessivi, alle dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, le residenze per anziani di cui al comma 1 sono suddivise nelle seguenti categorie: a) residenza per anziani autosufficienti; b) residenza per anziani non autosufficienti; c) residenza destinata all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente. 3. Le residenze di cui al comma 2, lettera a), sono ulteriormente suddivise nelle seguenti sottocategorie: a) comunita' di tipo familiare per anziani autosufficienti; b) residenza assistenziale alberghiera. 4. Le residenze di cui al comma 2, lettera b), sono ulteriormente suddivise nelle seguenti sottocategorie: a) residenza per anziani non autosufficienti di secondo livello; b) residenza per anziani non autosufficienti di terzo livello. 5. Le caratteristiche delle residenze di cui ai commi 2, 3 e 4 e i requisiti minimi autorizzativi sono definiti nell'allegato C del presente regolamento. Capo IV Nuclei strutturali Art. 10. Definizione 1. Al fine di fornire risposte coerenti con i profili di bisogno delle persone accolte, le residenze per anziani non autosufficienti sono articolate in nuclei strutturali. 2. Per nucleo strutturale s'intende un'area di degenza autonoma dotata di specifiche caratteristiche strutturali e di dotazioni strumentali, collocata su uno stesso piano dell'edificio sede dell'attivita' residenziale. 3. L'articolazione in nuclei strutturali non e' richiesta per: a) le residenze per anziani non autosufficienti di livello base con una capacita' ricettiva inferiore o pari a trenta posti letto; b) le residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente. Art. 11. Tipologie di nuclei nelle residenze gia' funzionanti 1. Nell'ambito del processo di riclassificazione, disciplinato dal Titolo X, le residenze gia' funzionanti o in corso di realizzazione, come definite all'art. 8, sono articolate nelle seguenti tipologie di nuclei strutturali: a) nucleo di tipologia 1 (N1); b) nucleo di tipologia 2 (N2); c) nucleo di tipologia 3 (N3). 2. I requisiti di nucleo di cui al comma 1 sono definiti nell'allegato B del presente regolamento. Art. 12. Tipologie di nuclei nelle residenze di nuova realizzazione 1. Le residenze per anziani di nuova realizzazione di cui all'art. 9 sono articolate nelle seguenti tipologie di nuclei strutturali: a) nucleo di tipologia 1 di nuova realizzazione (N1nr); b) nucleo di tipologia 3 di nuova realizzazione (N3nr). 2. I requisiti di nucleo di cui al comma 1 sono definiti nell'allegato C del presente regolamento. Titolo III PRESTAZIONI Art. 13. Prestazioni garantite nei servizi semiresidenziali e nelle residenze per anziani 1. Alle persone accolte nei servizi semiresidenziali e nelle residenze per anziani sono garantiti: a) le prestazioni sociosanitarie indicate all'art. 14; b) le prestazioni sanitarie indicate agli articoli 16, 17 e 18; c) il servizio di vitto, come indicato all'art. 20; d) altre attivita' indicate all'art. 21, riguardanti attivita' alberghiere, attivita' di animazione mirata all'acquisizione o mantenimento delle capacita' comportamentali, cognitive e affettivo-relazionali, attivita' assistenziali, nonche' assistenza religiosa e spirituale. 2. Nelle residenze per anziani sono inoltre garantite le altre prestazioni sanitarie indicate all'art. 19. Art. 14. Prestazioni sociosanitarie 1. Le prestazioni sociosanitarie comprendono l'insieme delle attivita' di aiuto alla persona nello svolgimento delle attivita' di base (ADL) e strumentali della vita quotidiana (IADL). Tra le prestazioni di assistenza di base alla persona rientrano tutte le attivita' sociosanitarie finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della persona. 2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono garantite dai servizi semiresidenziali e dalle residenze per anziani e sono erogate dagli operatori in possesso delle qualifiche di operatore sociosanitario (OSS) o di operatore sociosanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSC), secondo gli standard e le modalita' previsti negli allegati al presente regolamento. Tali prestazioni sono fornite per l'attuazione dei programmi terapeutici e assistenziali nel rispetto delle specifiche competenze, previa valutazione infermieristica e in base a specifici strumenti di pianificazione e di controllo delle attivita' stesse. 3. Nelle more del completamento del piano formativo regionale di cui all'art. 37 della legge regionale n. 6/2006, concorrono all'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 anche gli operatori con le qualifiche di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) o di operatore tecnico di assistenza (OTA) nonche' gli operatori privi di titolo, con esperienza nell'assistenza alla persona di almeno due anni alla data del 22 aprile 2006, nei limiti delle mansioni di cui all'art. 15, comma 2. 4. L'assistenza di base alla persona puo' essere svolta, nei limiti delle mansioni di cui all'art. 15, comma 1, anche da operatori in possesso del titolo attestante l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2004, n. 1232 (Percorso formativo per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona. Approvazione dell'ordinamento didattico e riconoscimento credito formativo). 5. Le residenze per anziani non autosufficienti di primo, secondo e terzo livello di cui all'art. 8, comma 5, lettere b), c), d) e all'art. 9, comma 4, lettere a) e b) che erogano l'assistenza di base alla persona con il personale di cui ai commi 3, 4 e 5, devono garantire per ciascun turno di lavoro, la presenza di almeno una delle seguenti figure: a) infermiere; b) OSS. Art. 15. Operatori con competenze minime o con esperienza 1. Agli operatori di cui all'art. 14, comma 4, competono le seguenti mansioni: a) nell'ambito dell'assistenza di base alla persona: igiene personale parziale o totale, vestizione, preparazione del vitto, aiuto e sorveglianza nell'assunzione degli alimenti, aiuto per la corretta deambulazione, rifacimento del letto con o senza ospite, cambio, lavaggio e riordino della biancheria del letto e personale, movimentazione della persona allettata e utilizzo dei vari presidi e mezzi per il mantenimento delle posture a letto e in poltrona; b) nell'ambito dell'igiene degli ambienti: sanificazione, disinfezione e riassetto degli ambienti di vita dei residenti, smaltimento dei rifiuti e della biancheria sporca, pulizia della cucina e delle stoviglie e corretta conservazione degli alimenti. 2. Agli operatori di cui all'art. 14, comma 5, competono le seguenti mansioni: a) nell'ambito dell'assistenza di base alla persona: preparazione del vitto, aiuto e sorveglianza nell'assunzione degli alimenti a persone che non presentano problemi di deglutizione, aiuto alla deambulazione, rifacimento del letto senza ospite, cambio, lavaggio e riordino della biancheria del letto e personale; b) nell'ambito dell'igiene degli ambienti: sanificazione, disinfezione e riassetto degli ambienti di vita dei residenti, smaltimento dei rifiuti e della biancheria sporca, pulizia della cucina e delle stoviglie e corretta conservazione degli alimenti. Art. 16. Assistenza medica di medicina generale 1. Nelle residenze per anziani, le Aziende per l'assistenza sanitaria assicurano l'assistenza medica e l'espletamento delle funzioni e delle attivita' mediche di diagnosi e cura, secondo gli accordi definiti a livello regionale e locale. 2. L'assistenza medica e' garantita dal medico di medicina generale secondo le condizioni previste dalla vigente contrattazione nazionale e regionale. 3. L'orario di effettiva presenza medica all'interno della residenza, opportunamente pubblicizzato, deve essere concordato dai medici di medicina generale con la residenza e comunicato al Distretto sanitario territorialmente competente. Art. 17. Assistenza infermieristica 1. L'assistenza infermieristica e' assicurata dall'infermiere e comprende le attivita' e le responsabilita' previste, per la specifica professione sanitaria, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie). 2. Rientrano tra le prestazioni di assistenza infermieristica, le attivita' di pianificazione e di controllo sulle mansioni sociosanitarie svolte dagli operatori dedicati all'assistenza di base in relazione alle rispettive competenze. 3. Nell'ambito delle prestazioni di assistenza infermieristica, l'operatore con la qualifica di infermiere generico svolge le attivita' indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225. 4. I servizi semiresidenziali e le residenze per anziani assicurano agli utenti un'assistenza infermieristica non inferiore agli standard minimi indicati negli allegati al presente regolamento. Art. 18. Assistenza riabilitativa 1. L'assistenza riabilitativa e' garantita dal fisioterapista e, ove necessario, dagli altri professionisti di area riabilitativa. Comprende le attivita' e le responsabilita' previste dalla legge n. 42/1999 per la specifica professione sanitaria. 2. Le residenze per anziani assicurano agli utenti un'assistenza riabilitativa non inferiore agli standard minimi indicati negli allegati al presente regolamento. Art. 19. Altre prestazioni sanitarie 1. Nelle residenze per anziani, l'assistenza medica specialistica, farmaceutica e protesica, nonche' ogni altra prestazione diagnostico-terapeutica sono garantite, in relazione alle necessita' dei residenti, dall'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio. Art. 20. Servizio di vitto 1. I servizi semiresidenziali e le residenze per anziani assicurano il servizio di vitto attraverso gestione diretta o affidamento esterno. Tale servizio e' organizzato in modo da assicurare il mantenimento e il recupero delle condizioni di salute delle persone accolte e favorire lo sviluppo di momenti di socializzazione, integrazione ambientale e recupero delle funzioni. 2. Ai fini dell'erogazione di un'adeguata alimentazione, deve essere adottata una tabella dietetica contenente indicazioni relative ai menu', alle grammature, nonche' alle tecniche di preparazione e cottura degli alimenti, validata dall'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente. 3. Il personale addetto alla preparazione del vitto deve essere formato sui temi della nutrizione in eta' geriatrica e delle diete personalizzate da seguire in relazione alle differenti patologie. I percorsi formativi sono organizzati secondo le modalita' e i contenuti definiti dall'Amministrazione regionale. 4. Le ore dedicate dal personale addetto alla preparazione del vitto non sono conteggiate ai fini del rispetto degli standard previsti dal presente regolamento per l'assistenza di base alla persona. Art. 21. Altre attivita' 1. I servizi semiresidenziali e le residenze per anziani assicurano le seguenti attivita' alberghiere: a) servizio di pulizia ambientale, a gestione diretta o affidamento esterno; b) servizio di lavanderia, a gestione diretta o affidamento esterno. Tale servizio include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale. 2. Le ore dedicate dal personale addetto alla pulizia ambientale e al servizio di lavanderia non sono conteggiate ai fini del rispetto degli standard previsti dal presente regolamento per l'assistenza di base alla persona. 3. I servizi semiresidenziali e le residenze per anziani non autosufficienti assicurano, in base alle specifiche necessita' degli utenti, attivita' quotidiane di animazione, di ricreazione, di socializzazione, finalizzate alla prevenzione e al recupero del decadimento psico-fisico degli utenti, nonche' al mantenimento dei loro specifici interessi, secondo gli standard e le modalita' previsti negli allegati al presente regolamento. Tali attivita' devono essere programmate e coordinate da personale in possesso di specifica formazione. 4. Le residenze per anziani assicurano l'attivita' assistenziale di cura dei capelli, della barba, delle mani e dei piedi. 5. Agli utenti delle residenze per anziani e' altresi' garantita assistenza religiosa e spirituale. Titolo IV DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE Art. 22. Assetto organizzativo e sistema delle responsabilita' 1. I servizi semiresidenziali e le residenze per anziani sono organizzati secondo un modello gestionale coerente con l'autorizzazione rilasciata e con i bisogni degli utenti accolti. 2. Nei servizi semiresidenziali e nelle residenze per anziani deve essere assicurata la funzione di direzione finalizzata a garantire la gestione amministrativa delle risorse umane, finanziarie e strumentali e il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di qualita' delle prestazioni e dei servizi erogati. Tale funzione e' ricoperta dal responsabile del servizio semiresidenziale o della residenza in possesso dei requisiti previsti negli allegati al presente regolamento. 3. Le residenze per anziani di secondo e terzo livello devono garantire la funzione di governo assistenziale, finalizzata a garantire il raggiungimento degli obiettivi di assistenza infermieristica e di assistenza di base alla persona, attraverso il coordinamento delle risorse umane, la pianificazione degli interventi, la conduzione delle attivita' e l'organizzazione dei processi assistenziali, lo sviluppo e il miglioramento della qualita' assistenziale. Tale funzione e' ricoperta dal responsabile del governo assistenziale in possesso dei requisiti indicati negli allegati al presente regolamento. Art. 23. Modalita' di accesso e rivalutazione delle persone accolte 1. Al fine di garantire l'appropriatezza degli accoglimenti e il governo della rete dei servizi per anziani, l'accesso ai servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e a tutte le tipologie di residenze per anziani avviene previa valutazione del bisogno delle persone da accogliere, attraverso l'utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale di cui alle deliberazioni della Giunta regionale di attuazione delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 10/1998, art. 4, comma 2. La valutazione e' effettuata da un'equipe multiprofessionale distrettuale, costituita da professionalita' di tipo sanitario e sociale appartenenti al Distretto e all'Ambito dei servizi sociali territorialmente competenti. 2. I servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e le residenze per anziani non autosufficienti rivalutano i bisogni delle persone accolte con il sistema di valutazione multidimensionale di cui al comma 1, secondo le modalita' indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di attuazione delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 10/1998, art. 4, comma 2. Art. 24. Debito informativo minimo 1. I servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e tutte le tipologie di residenze per anziani forniscono periodicamente le informazioni relative ai servizi offerti, ai flussi delle persone accolte, alle liste d'attesa e alle rette applicate, secondo le modalita' e le tempistiche indicate nelle linee operative emanate dalla Direzione centrale. Titolo V REQUISITI MINIMI AUTORIZZATIVI Art. 25. Definizioni e caratteristiche 1. I requisiti minimi autorizzativi dei servizi semiresidenziali e delle residenze gia' funzionanti, di quelle in corso di realizzazione, nonche' dei servizi semiresidenziali e delle residenze di nuova realizzazione sono definiti negli allegati B, C e D del presente regolamento. 2. I requisiti minimi autorizzativi sono diversificati in relazione alla tipologia del servizio offerto e riguardano: a) la capacita' ricettiva, la modularita', gli accessi e gli spazi verdi; b) i requisiti strutturali ed edilizi degli spazi individuali, dei servizi generali, sanitari, collettivi, ausiliari, di collegamento e distributivi; c) i requisiti tecnologici; d) i requisiti di dotazione strumentale; e) i requisiti organizzativi e gestionali; f) i requisiti di dotazione di personale. 3. Al fine della verifica dell'adeguatezza dei requisiti di dotazione di personale di cui al comma 2, lettera f), non sono considerati gli operatori in aspettativa o in assenza superiori ai 3 mesi. 4. Al fine della verifica dell'adeguatezza dei requisiti di dotazione di personale addetto all'assistenza di base alla persona, le ore prestate dal titolare di residenze private sono conteggiate entro il limite massimo di 1750 ore annue complessive. 5. Nelle residenze per anziani non autosufficienti, i requisiti di dotazione di personale addetto all'assistenza di base, infermieristica e riabilitativa sono definiti a livello di nucleo. Per consentire flessibilita' e autonomia nell'organizzazione e distribuzione del personale all'interno dei singoli nuclei, lo standard da garantire viene calcolato sull'intera struttura e deve corrispondere alla somma dei singoli standard richiesti per ciascuna tipologia di nucleo. 6. Nelle residenze per anziani con capacita' ricettiva superiore a 40 posti letto, l'accoglienza, solo in alcune ore del giorno, di un numero di persone inferiore alle 5 unita' e' considerata attivita' di accoglienza diurna, per l'esercizio della quale non sono richiesti gli specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dall'allegato D del presente regolamento. Art. 26. Requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio 1. Ai sensi dell'art. 31, comma 4 della legge regionale n. 6/2006, l'autorizzazione ha carattere personale e viene rilasciata ai titolari gestori dei servizi semiresidenziali e delle residenze per anziani; non e' rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sull'affidabilita' morale e professionale, ossia nei casi di: a) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva superiore a tre anni; b) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo II (Delitti contro la Pubblica Amministrazione) e di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale (Delitti contro l'industria e il commercio), ovvero per truffa, falsita' materiale e ideologica, ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; c) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per contravvenzioni relative a violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e in particolare per le societa' cooperative, violazione della legge 3 aprile 2001, n. 142; d) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati anche colposi, inerenti a fatti commessi nell'esercizio di attivita' per le quali e' richiesta l'autorizzazione. 2. L'autorizzazione non e' rilasciata, inoltre, ai soggetti: a) nei confronti dei quali e' stata comminata la pena accessoria dell'incapacita' a contrarre con la Pubblica Amministrazione, dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; b) nei confronti dei quali sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 agosto 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; c) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 3. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: a) del titolare nel caso di impresa individuale; b) dei soci nel caso di societa' in nome collettivo; c) dei soci accomandatari nel caso di societa' in accomandita semplice; d) del legale rappresentante e di eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione nel caso di societa' a responsabilita' limitata; e) del legale rappresentante e di eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione nonche' a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, in caso di societa' di capitali, anche consortili, di societa' cooperative, di consorzi cooperativi e di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile; f) dei soggetti che hanno la rappresentanza, imprenditori o societa' consorziate, nel caso di consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile. 4. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato, quando e' intervenuta la riabilitazione, quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Art. 27. Ambito applicativo dei requisiti minimi autorizzativi 1. I requisiti minimi di cui all'allegato B del presente regolamento si applicano: a) alle residenze per anziani gia' autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e soggette a riclassificazione come disciplinato dal Titolo X; b) alle residenze di cui alla lettera a), oggetto di interventi di ampliamento, trasformazione o trasferimento di sede, gia' autorizzati dal punto di vista edilizio ai sensi della legge regionale n. 5/2007 e rientranti nella programmazione regionale degli investimenti edilizi o per i quali la Direzione centrale ha espresso parere favorevole sulla compatibilita' del progetto con il fabbisogno di residenzialita' regionale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento; c) alle residenze per anziani in corso di realizzazione di cui all'art. 8, comma 2; d) agli interventi di ampliamento di nuclei di residenze per anziani non autosufficienti riclassificate cosi' come disciplinato dal Titolo X. 2. I requisiti minimi di cui all'allegato C del presente regolamento sono applicati: a) alle residenze per anziani di nuova realizzazione il cui procedimento, per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o dell'autorizzazione all'esercizio, e' avviato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) agli interventi di ampliamento non rientranti nelle fattispecie previste al comma 1, lettera d), di trasformazione o di trasferimento di sede di residenze per anziani previsti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. I requisiti minimi di cui all'allegato D del presente regolamento sono applicati ai servizi semiresidenziali per anziani di nuova realizzazione e a quelli gia' funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Titolo VI AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DELLE RESIDENZE PER ANZIANI Capo I Autorizzazione dei servizi semiresidenziali e delle residenze per anziani autosufficienti Art. 28. Autorizzazione dei servizi semiresidenziali per anziani autosufficienti 1. La realizzazione di nuovi servizi semiresidenziali per anziani autosufficienti, pubblici o privati, il loro ampliamento e trasferimento di sede, nonche' gli interventi di ampliamento e di trasferimento di sede dei servizi semiresidenziali per anziani autosufficienti, gia' autorizzati all'esercizio ai sensi del Titolo IX, sono soggetti a preventiva verifica di compatibilita' con la programmazione attuativa locale, la quale non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione medesima. 2. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 6/2006, gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio secondo le procedure indicate agli articoli 30 e 31. 3. Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio gli interventi strutturali che non comportano la ridistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, della numerosita' o della tipologia dei posti autorizzati, nonche' i rinnovi di impianti. 4. La variazione del titolare e' soggetta a rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio e al rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione originaria. Art. 29. Autorizzazione delle residenze per anziani autosufficienti 1. La realizzazione di nuove residenze per anziani autosufficienti, pubbliche o private, il loro ampliamento e trasferimento di sede, nonche' gli interventi di ampliamento e di trasferimento di sede di residenze per anziani autosufficienti, riclassificate ai sensi del Titolo X, sono soggetti a preventiva verifica di compatibilita' con la programmazione attuativa locale, la quale non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione medesima. 2. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 6/2006, gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio secondo le procedure indicate agli articoli 30 e 31. 3. Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio gli interventi strutturali che non comportano la ridistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, della numerosita' o della tipologia dei posti autorizzati nonche' i rinnovi di impianti. 4. Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione gli interventi, autorizzati nell'ambito del processo di riclassificazione disciplinato al Titolo X, e finalizzati all'adeguamento delle residenze gia' funzionanti ai requisiti previsti all'allegato B del presente regolamento. 5. La variazione del titolare e' soggetta a rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio e al rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione originaria. Art. 30. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione 1. Il soggetto, che intende realizzare uno degli interventi previsti agli articoli 28 e 29, presenta la domanda di autorizzazione alla realizzazione al Comune competente per territorio, redatta in conformita' al modello 1 dell'allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il Comune: a) verifica la compatibilita' dell'intervento richiesto con la programmazione attuativa locale e ne comunica l'esito al soggetto richiedente e alla Direzione centrale; b) acquisisce dall'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio il parere igienico sanitario, il cui rilascio e' subordinato anche alla verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente regolamento; c) rilascia i titoli abilitativi edilizi previsti dal capo IV della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) e ne trasmette copia alla Direzione centrale e all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente. 3. Il parere di cui al comma 2, lettera b), e' espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune. 4. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 2 lettera b), l'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio puo' avvalersi del supporto della Commissione di vigilanza di cui all'art. 40. Art. 31. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, i servizi semiresidenziali e le residenze per anziani autosufficienti di cui agli articoli 28 e 29 devono rispettare i requisiti previsti negli allegati al presente regolamento. 2. Il soggetto che intende ottenere l'autorizzazione all'esercizio presenta, prima dell'avvio dell'attivita', la domanda di autorizzazione all'esercizio al Comune competente per territorio, redatta in conformita' al modello 2 dell'allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati. 3. Il Comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda: a) verifica la completezza della documentazione pervenuta e richiede le eventuali integrazioni che devono pervenire, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di trenta giorni; b) effettua le verifiche tecniche di controllo del possesso dei requisiti minimi autorizzativi previsti negli allegati al presente regolamento; c) rilascia l'autorizzazione all'esercizio qualora l'esito della verifica tecnica di controllo sia positivo o, qualora nel corso della verifica siano state rilevate delle carenze, invita il richiedente ad adeguarsi ai requisiti previsti, fissando un termine non superiore a quaranta giorni entro il quale provvedervi. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data di comunicazione dell'invito ad adeguarsi fino all'avvenuto adeguamento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di quaranta giorni. Decorso tale termine la richiesta di autorizzazione si intende respinta. 4. Il Comune redige l'autorizzazione all'esercizio in conformita' al modello 3 dell'allegato F al presente regolamento e ne invia copia alla Direzione centrale e all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio. Art. 32. Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'esercizio 1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio e' tenuto a: a) comunicare, almeno trenta giorni prima, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune, competenti per territorio, i periodi di chiusura, le sospensioni o le interruzioni di attivita' specificandone la motivazione; b) inviare al Comune competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la permanenza dei requisiti minimi richiesti per la tipologia di servizio semiresidenziale o di residenza autorizzato; c) comunicare, prima dell'avvio, al Comune competente per territorio, gli interventi strutturali che non comportano la ridistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, della numerosita' o tipologia dei posti autorizzati, nonche' i rinnovi degli impianti, per i quali non e' previsto il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio; d) comunicare, entro trenta giorni, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune, competenti per territorio, la variazione della denominazione del servizio o della residenza; e) comunicare, almeno centoventi giorni prima, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune, competenti per territorio, la cessazione dell'attivita' svolta; f) assolvere alle disposizioni relative ai debiti informativi previste dall'art. 24. Capo II Autorizzazione dei servizi semiresidenziali e delle residenze per anziani non autosufficienti Art. 33. Autorizzazione dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti 1. Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2014, la realizzazione di nuovi servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti, pubblici o privati, il loro ampliamento, trasformazione e trasferimento di sede, nonche' gli interventi di ampliamento, di trasformazione e di trasferimento di sede dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti, gia' autorizzati all'esercizio ai sensi del Titolo IX, sono soggetti a preventiva verifica di compatibilita' del progetto da parte della Regione con il fabbisogno complessivo regionale e la localizzazione territoriale di servizi di analoga tipologia gia' presenti in ambito regionale, la quale non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione medesima. 2. Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2014, gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio secondo le procedure indicate agli articoli 36 e 37. 3. Sono soggetti esclusivamente ad autorizzazione all'esercizio, secondo le procedure indicate all'art. 37, i servizi semiresidenziali destinati all'accoglimento di anziani non autosufficienti la cui realizzazione e' gia' stata autorizzata, dal punto di vista edilizio ai sensi della legge regionale n. 5/2007, e che non hanno ancora avviato l'attivita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 4. Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio gli interventi strutturali che non comportano la ridistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, della numerosita' o della tipologia dei posti autorizzati, nonche' i rinnovi di impianti. 5. Nelle residenze per anziani non autosufficienti con capacita' ricettiva superiore a 40 posti letto, l'attivita' di accoglienza diurna, in alcune ore del giorno, di un numero di persone anziane non autosufficienti inferiore alle cinque unita' non e' soggetta ad autorizzazione all'esercizio e deve essere comunicata alla Direzione centrale, all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente e al Comune in cui e' ubicata la residenza. 6. La variazione del titolare e' soggetta a rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio e al rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione originaria. 7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2 della legge regionale n. 17/2014, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o dell'autorizzazione all'esercizio non determina, in alcun modo, l'accreditamento dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e la sussistenza degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992. Art. 34. Autorizzazione delle residenze per anziani non autosufficienti 1. Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2014, la realizzazione di nuove residenze per anziani non autosufficienti, pubbliche o private, il loro ampliamento, trasformazione e trasferimento di sede, nonche' gli interventi di ampliamento, di trasformazione e di trasferimento di sede delle residenze per anziani non autosufficienti, riclassificate e riautorizzate ai sensi del Titolo X, sono soggetti a preventiva verifica di compatibilita' del progetto da parte della Regione con il fabbisogno complessivo regionale e la localizzazione territoriale di servizi di analoga tipologia gia' presenti in ambito regionale, la quale non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione medesima. 2. Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2014, gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio secondo le procedure indicate agli articoli 36 e 37. 3. Sono soggette esclusivamente ad autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate all'art. 37: a) le residenze gia' autorizzate al funzionamento e interessate da interventi di ampliamento, adeguamento e trasformazione, gia' autorizzati dal punto di vista edilizio ai sensi della legge regionale n. 5/2007 e rientranti nella programmazione regionale degli investimenti edilizi o per i quali la Direzione centrale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha espresso parere favorevole sulla compatibilita' del progetto con il fabbisogno di residenzialita' regionale; b) le residenze in corso di realizzazione di cui all'art. 8, comma 2. 4. Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio gli interventi strutturali che non comportano la ridistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, della numerosita' o della tipologia dei posti autorizzati, nonche' i rinnovi di impianti. 5. Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione gli interventi autorizzati nell'ambito del processo di riclassificazione disciplinato al Titolo X e finalizzati all'adeguamento delle residenze gia' funzionanti ai requisiti previsti dal presente regolamento. 6. La variazione del titolare e' soggetta a rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio e al rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione originaria. 7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, della legge regionale n. 17/2014, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o dell'autorizzazione all'esercizio non determina, in alcun modo, l'accreditamento delle residenze per anziani non autosufficienti e la sussistenza degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992. Art. 35. Autorizzazione delle residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente 1. Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2014, la realizzazione di nuove residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente, il loro ampliamento, trasformazione e trasferimento di sede, nonche' gli interventi di ampliamento, di trasformazione e di trasferimento di sede delle residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente, riclassificate e riautorizzate ai sensi del Titolo X, sono soggetti a preventiva verifica di compatibilita' del progetto da parte della Regione con il fabbisogno complessivo regionale e la localizzazione territoriale di servizi di analoga tipologia gia' presenti in ambito regionale, la quale non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione medesima. 2. Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2014, gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio secondo le procedure indicate agli articoli 36 e 37. 3. Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio gli interventi strutturali che non comportano la ridistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, della numerosita' o della tipologia dei posti autorizzati, nonche' i rinnovi di impianti. 4. Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione gli interventi autorizzati nell'ambito del processo di riclassificazione, disciplinato al Titolo X, e finalizzati all'adeguamento delle residenze gia' funzionanti ai requisiti previsti dal presente regolamento. 5. La variazione del titolare e' soggetta a rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio e al rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione originaria. 6. Ai sensi dell'art. 48, comma 2 della legge regionale n. 17/2014, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o dell'autorizzazione all'esercizio non determina, in alcun modo, l'accreditamento delle residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente e la sussistenza degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992. Art. 36. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione 1. Il soggetto che intende realizzare uno degli interventi di cui agli articoli 33, 34 e 35, presenta al Comune competente per territorio, la domanda di autorizzazione alla realizzazione, redatta in conformita' al modello 4 dell'allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il Comune: a) acquisisce dalla Direzione centrale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, della legge regionale n. 17/2014, il parere sulla compatibilita' del progetto con il fabbisogno complessivo regionale e la localizzazione territoriale di servizi di analoga tipologia gia' presenti in ambito regionale; b) acquisisce dall'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio il parere igienico sanitario, il cui rilascio e' subordinato anche alla verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente regolamento; c) rilascia i titoli abilitativi edilizi previsti dal capo IV della legge regionale n. 19/2009 e ne trasmette copia alla Direzione centrale e all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente. 3. I pareri di cui al comma 2, lettera a) e b), sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune. 4. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 2, lettera b), l'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio puo' avvalersi del supporto della Commissione di vigilanza di cui all'art. 40. Art. 37. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, i servizi semiresidenziali e le residenze per anziani non autosufficienti nonche' le residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente devono rispettare i requisiti minimi autorizzativi previsti dal presente regolamento. 2. Il soggetto che intende ottenere l'autorizzazione all'esercizio presenta, prima dell'avvio dell'attivita', all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, la domanda di autorizzazione all'esercizio, redatta in conformita' al modello 5 dell'allegato F al presente regolamento, corredata dai documenti in esso indicati. 3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda: a) verifica la completezza della documentazione pervenuta e richiede le integrazioni che devono pervenire, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di trenta giorni; b) effettua, attraverso la Commissione di vigilanza di cui all'art. 40, le verifiche tecniche di controllo del possesso dei requisiti minimi autorizzativi indicati negli allegati al presente regolamento; c) rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' qualora l'esito della verifica tecnica di controllo sia positivo o, qualora nel corso della verifica siano state rilevate delle carenze, invita il richiedente ad adeguarsi ai requisiti previsti, fissando un termine non superiore a quaranta giorni entro il quale provvedervi. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data di comunicazione dell'invito ad adeguarsi fino all'avvenuto adeguamento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di quaranta giorni. Decorso tale termine la richiesta di autorizzazione si intende respinta. 4. L'Azienda per l'assistenza sanitaria redige l'autorizzazione all'esercizio in conformita' al modello 6 dell'allegato F al presente regolamento e ne invia copia alla Direzione centrale, al Distretto sanitario territorialmente competente e al Comune in cui e' ubicata la residenza. Art. 38. Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'esercizio 1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio e' tenuto a: a) comunicare, almeno trenta giorni prima, alla Direzione centrale, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune, competenti per territorio, i periodi di chiusura, le sospensioni o interruzioni di attivita' determinate da qualsiasi causa, specificandone la motivazione; b) inviare alla Direzione centrale e all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la permanenza del possesso dei requisiti minimi richiesti per la tipologia di servizio semiresidenziale o residenza autorizzato; c) comunicare, prima dell'avvio, alla Direzione centrale e all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, gli interventi strutturali che non comportano la ridistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, della numerosita' o della tipologia dei posti autorizzati, nonche' i rinnovi degli impianti, per i quali non e' previsto il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio; d) comunicare, entro trenta giorni, alla Direzione centrale, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune competenti per territorio, la variazione della denominazione del servizio semiresidenziale o della residenza; e) comunicare la cessazione dell'attivita' autorizzata, almeno centoventi giorni prima, alla Direzione centrale, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune competenti per territorio; f) assolvere alle disposizioni relative ai debiti informativi previste dall'art. 24. Titolo VII FUNZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO Capo I Vigilanza sui servizi semiresidenziali e sulle residenze per anziani autosufficienti Art. 39. Vigilanza 1. La funzione di vigilanza sui servizi semiresidenziali e sulle residenze per anziani autosufficienti e' esercitata dai Comuni in forma associata negli ambiti distrettuali come previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 6/2006. 2. L'attivita' di vigilanza e' esercitata periodicamente o attivata di iniziativa in caso di specifiche segnalazioni o ogni qualvolta se ne ravveda la necessita' e consiste: a) nella verifica della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi indicati negli allegati al presente regolamento; b) nella verifica dell'adempimento degli obblighi previsti per l'esercizio dell'attivita'; c) nella verifica dell'appropriatezza e della qualita' delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai servizi semiresidenziali e dalle residenze autorizzate all'esercizio. 3. Restano ferme le competenze attribuite alle Aziende per l'assistenza sanitaria ai sensi della legislazione in materia di igiene pubblica, sicurezza igienico-nutrizionale, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica) e successive modifiche e integrazioni, nonche' le attivita' di vigilanza e di controllo da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Capo II Vigilanza e controllo sui servizi semiresidenziali e sulle residenze per anziani non autosufficienti Art. 40. Vigilanza 1. La funzione di vigilanza sui servizi semiresidenziali e sulle residenze per anziani non autosufficienti nonche' sulle residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente e' esercitata periodicamente o attivata di iniziativa in caso di specifiche segnalazioni o ogni qualvolta se ne ravveda la necessita' e consiste: a) nella verifica della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi indicati negli allegati al presente regolamento; b) nella verifica dell'adempimento degli obblighi previsti per l'esercizio dell'attivita'. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente, attraverso la Commissione di vigilanza prevista per le strutture sanitarie dalla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2004, n. 3586. 3. Alla Commissione di cui al comma 2 sono attribuite le seguenti funzioni: a) effettuare la verifica tecnica di controllo del possesso dei requisiti minimi autorizzativi indicati negli allegati al presente regolamento prevista ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio come indicato all'art. 37, comma 3, lettera b); b) effettuare le verifiche tecniche di controllo della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi indicati negli allegati al presente regolamento, anche ai fini della verifica della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' di cui all'art. 38, lettera b); c) partecipare, qualora richiesto, alla valutazione del progetto edilizio ai fini del rilascio del parere igienico-sanitario nei casi previsti dalla legge regionale n. 19/2009. 4. Restano ferme le competenze attribuite alle Aziende per l'assistenza sanitaria ai sensi della legislazione in materia di igiene pubblica, sicurezza igienico-nutrizionale, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e ai sensi della legge regionale n. 43/1981 e successive modifiche e integrazioni, nonche' le attivita' di vigilanza e di controllo da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Art. 41. Controllo di appropriatezza 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale n. 6/2006, la funzione di controllo di appropriatezza sui servizi semiresidenziali e sulle residenze per anziani non autosufficienti nonche' sulle residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente e' esercitata periodicamente o attivata di iniziativa in caso di specifiche segnalazioni o ogni qualvolta se ne ravveda la necessita' e consiste: a) nella verifica dell'appropriatezza e della qualita' delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai servizi semiresidenziali e dalle residenze autorizzate all'esercizio; b) nella verifica della corretta classificazione dei bisogni degli utenti accolti; c) nella verifica della coerenza dei profili di bisogno degli utenti accolti con la tipologia di residenza autorizzata; d) nella verifica della corretta applicazione di quanto previsto negli accordi contrattuali stipulati tra l'Azienda per l'assistenza sanitaria e gli enti gestori dei servizi semiresidenziali e delle residenze; e) nella verifica della corretta rendicontazione delle prestazione sanitarie e sociosanitarie riconosciute nell'ambito degli interventi regionali di sostegno alla non autosufficienza; f) nella verifica dell'adempimento alle disposizioni relative ai debiti informativi previsti dall'art. 24. 2. La funzione di controllo di appropriatezza di cui al comma 1 e' esercitata dall'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente attraverso i Distretti sanitari ed e' organizzata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza, efficacia ed efficienza, professionalita' nonche' di separazione delle funzioni soprattutto ove le Aziende per l'assistenza sanitaria sono anche soggetti erogatori. Titolo VIII SANZIONI Capo I Sanzioni in materia di servizi semiresidenziali e residenze per anziani autosufficienti Art. 42. Sanzioni 1. Le disposizione di cui al presente articolo si applicano ai servizi semiresidenziali e alle residenze per anziani autosufficienti. 2. Ferma restando la responsabilita' penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme comunitarie, statali e regionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 per la violazione delle disposizioni relative all'esercizio delle attivita' sociosanitarie, la violazione delle disposizioni relative all'esercizio delle attivita' socioassistenziali e' punita con le sanzioni previste dall'art. 34 della legge regionale n. 6/2006. Capo II Sanzioni in materia di servizi semiresidenziali e residenze per anziani non autosufficienti Art. 43. Sanzioni 1. Le disposizione di cui al presente articolo si applicano ai servizi semiresidenziali e alle residenze per anziani non autosufficienti nonche' alle residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficienti. 2. Ferma restando la responsabilita' penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme comunitarie, statali e regionali, la violazione delle disposizioni relative all'esercizio delle attivita' sociosanitarie e' punita con le sanzioni previste dall'art. 4-ter della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali). Titolo IX AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI GIA' FUNZIONANTI Art. 44. Autorizzazione all'esercizio dei servizi semiresidenziali per anziani autosufficienti 1. I servizi semiresidenziali gia' funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e destinati all'accoglimento di persone anziane autosufficienti sono soggetti ad autorizzazione all'esercizio, secondo le procedure di seguito indicate. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari dei servizi che rispettano i requisiti minimi autorizzativi indicati nell'allegato D del presente regolamento, presentano al Comune competente per territorio la domanda di autorizzazione all'esercizio, redatta in conformita' al modello 2 dell'allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati. 3. Il Comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda: a) verifica la completezza della documentazione pervenuta e richiede le eventuali integrazioni che devono pervenire, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di trenta giorni; b) effettua le verifiche tecniche di controllo del possesso dei requisiti minimi autorizzativi indicati nell'allegato D del presente regolamento; c) rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' qualora l'esito della verifica tecnica sia positiva o, in caso contrario, comunica al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. 4. Il Comune redige l'autorizzazione all'esercizio in conformita' al modello 3 dell'allegato F al presente regolamento e ne invia copia alla Direzione centrale e all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio. 5. I titolari dei servizi, di cui al comma 1, che non presentano la domanda di autorizzazione all'esercizio entro i termini e le modalita' previste al comma 2, non possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' e sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 42. Art. 45. Autorizzazione all'esercizio dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti 1. I servizi semiresidenziali gia' funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e destinati all'accoglimento di anziani non autosufficienti sono soggetti ad autorizzazione all'esercizio secondo le procedure di seguito indicate. 2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari dei servizi di cui al comma 1, che rispettano i requisiti minimi autorizzativi indicati nell'allegato D del presente regolamento, presentano all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio la domanda di autorizzazione all'esercizio, redatta in conformita' al modello 5 dell'allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati. 3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda: a) verifica la completezza della documentazione pervenuta e richiede le eventuali integrazioni che devono pervenire, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino a quella di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di trenta giorni; b) effettua le verifiche tecniche di controllo del possesso dei requisiti minimi autorizzativi indicati nell'allegato D del presente regolamento; c) rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' qualora l'esito dell'ispezione tecnica sia positivo o, in caso contrario, comunica al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. 4. L'Azienda per l'assistenza sanitaria redige l'autorizzazione all'esercizio in conformita' al modello 6 dell'allegato F al presente regolamento e ne invia copia al Distretto sanitario competente per territorio e alla Direzione centrale. 5. I titolari dei servizi di cui al comma 1, che non presentano la domanda di autorizzazione all'esercizio entro i termini e le modalita' previste al comma 2, non possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' e sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 43. 6. Ai sensi dell'art. 48, comma 2 della legge regionale n. 17/2014, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio non determina, in alcun modo, l'accreditamento dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e la sussistenza degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992. Titolo X PROCESSO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE GIA' FUNZIONANTI Capo I Disposizioni generali Art. 46. Definizione del processo e vincoli attuativi 1. La riclassificazione e' il processo attraverso il quale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 17/2008, le residenze destinate all'accoglimento di persone anziane, gia' autorizzate al funzionamento ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83/1990, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 420/1997 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1612/2001, sono soggette a nuova classificazione e al rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio con le modalita' previste dal presente regolamento. 2. Il processo di riclassificazione viene attuato senza comportare alcun aumento del numero di posti letto rispetto a quelli gia' autorizzati al funzionamento alla data di avvio del processo stesso, fermo restando gli aumenti derivanti da interventi di: a) ampliamento, adeguamento e trasformazione gia' autorizzati dal punto di vista edilizio ai sensi della legge regionale n. 5/2007 e rientranti nella programmazione regionale degli investimenti edilizi o per i quali la Direzione centrale ha espresso parere favorevole sulla compatibilita' del progetto con il fabbisogno di residenzialita' regionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) realizzazione delle residenze di cui all'art. 8, comma 2. Art. 47. Fasi attuative 1. Il processo di riclassificazione viene attuato attraverso le seguente fasi: a) preliminare, finalizzata all'acquisizione delle informazioni relative alle caratteristiche strutturali, edilizie e di dotazione di personale delle residenze oggetto di nuova classificazione, disciplinata al capo II; b) valutativa, costituita da attivita' istruttoria e di valutazione delle domande di nuova autorizzazione, disciplinata al capo III; c) autorizzativa, finalizzata al rilascio dei nuovi atti autorizzativi, disciplinata al capo IV. Art. 48. Ambito territoriale di attuazione 1. Il processo di riclassificazione viene attuato con una suddivisione territoriale corrispondente a quella delle Aziende per l'assistenza sanitaria come definite dalla legge regionale n. 17/2014. Art. 49. Livello di classificazione garantito 1. Alle residenze viene garantito il rilascio di un nuovo atto autorizzativo per uno dei livelli di classificazione indicati nell'allegato E del presente regolamento se: a) alla data di invio delle informazioni di cui all'art. 52, comma 1, le residenze risultano in possesso dei requisiti, minimi o pieni, previsti per la tipologia di residenza autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83/1990, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 420/1997 o della deliberazione della Giunta regionale n. 1612/2001; b) entro 3 mesi dal rilascio del nuovo atto autorizzativo, le residenze dimostrano il rispetto dei requisiti organizzativi, gestionali, di dotazione strumentale e di personale stabiliti nell'allegato B per il livello di nuova classificazione. Art. 50. Valutazione dei bisogni delle persone accolte 1. Per ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio, le residenze di cui all'art. 46, comma 1, devono procedere alla valutazione dei bisogni delle persone accolte con il sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf.-FVG e trasmettere la composizione dei profili di bisogno della propria utenza secondo le modalita' e tempistiche comunicate dalla Direzione centrale. Capo II Fase preliminare Art. 51. Acquisizione indirizzi di posta elettronica certificata 1. In conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e al fine di semplificare il processo di riclassificazione, tutte le comunicazioni tra la Direzione centrale e le residenze per anziani oggetto di nuova classificazione devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC). A tal fine, le residenze comunicano il proprio indirizzo PEC alla Direzione centrale entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 52. Acquisizione delle informazioni 1. Al fine di acquisire le informazioni relative alle caratteristiche strutturali, edilizie e di dotazione di personale, la Direzione centrale invia alle residenze oggetto di nuova classificazione: a) una scheda contenente le caratteristiche strutturali ed edilizie, nonche' la dotazione di personale che le residenze hanno dichiarato di possedere nell'ambito delle azioni propedeutiche al processo di riclassificazione del sistema residenziale per anziani di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1378 dell'8 giugno 2007; b) un questionario relativo alle caratteristiche strutturali, edilizie e di dotazione di personale, da compilare da parte delle residenze che non hanno aderito alle azioni propedeutiche al processo di riclassificazione di cui alla lettera a). 2. I dati contenuti nella scheda di cui al comma 1, lettera a) devono essere verificati dal titolare. La scheda, eventualmente corretta e integrata, deve essere restituita alla Direzione centrale, debitamente sottoscritta, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, con nota di trasmissione predisposta in conformita' al modello 7 dell'allegato F al presente regolamento, corredata da tutti i documenti indicati. 3. Il questionario di cui al comma 1, lettera b) deve essere restituito, debitamente compilato e sottoscritto dal titolare, alla Direzione centrale entro e non oltre trenta giorni dal suo ricevimento, con nota di trasmissione predisposta in conformita' al modello 7 dell'allegato F al presente regolamento, corredata da tutti i documenti indicati. 4. La Direzione centrale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai commi 2 e 3, verifica la completezza della documentazione pervenuta e richiede l'eventuale ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva, indicando un termine non superiore a trenta giorni entro il quale deve essere prodotta. I termini del procedimento sono sospesi dalla data della richiesta di integrazione a quella di presentazione della documentazione o, in ogni caso, fino alla scadenza del termine assegnato. 5. Al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati, la Direzione centrale puo' effettuare accertamenti presso le residenze, avvalendosi anche del supporto delle Aziende per l'assistenza sanitaria, qualora ritenuto necessario. Le verifiche sono effettuate previo preavviso alla residenza di almeno venti giorni. La Direzione centrale redige, entro venti giorni dalla conclusione dell'accertamento, un verbale contenente quanto rilevato sulle condizioni strutturali, edilizie e di dotazione di personale della residenza valutata e sulle eventuali difformita' rispetto ai dati dichiarati. 6. In caso di mancato adempimento alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 entro i termini previsti, la Direzione centrale diffida il titolare a provvedere fissando un termine massimo non superiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata e ordina la chiusura dell'attivita', previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti. 7. L'ente che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio invia copia conforme dell'atto di revoca all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, al Comune in cui e' ubicata la residenza e alla Direzione centrale. Art. 53. Predisposizione dei fascicoli 1. Sulla base dei dati dichiarati dal titolare e di quelli eventualmente acquisiti a seguito delle integrazioni e delle verifiche di cui all'art. 52, commi 4 e 5, la Direzione centrale redige per ciascuna residenza un fascicolo contenente: a) il livello di classificazione garantito ai sensi dell'art. 49, in conformita' a quanto indicato nell'allegato E del presente regolamento ovvero gli interventi di adeguamento necessari al riconoscimento del livello di classificazione minimo garantito, se la residenza non risulta in possesso dei requisiti minimi previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83/1990, dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 420/1997 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1612/2001; b) i livelli di classificazione superiori a quello garantito ai sensi dell'art. 49, compatibili con il numero di posti letto complessivi gia' autorizzati, e l'indicazione degli eventuali interventi di adeguamento necessari per il loro raggiungimento in applicazione dei requisiti minimi indicati nell'allegato B del presente regolamento. 2. Il fascicolo di cui al comma 1 e' trasmesso alle residenze entro centottanta giorni dall'invio delle schede e dei questionari di cui all'art. 52, comma 1. Capo III Fase valutativa Art. 54. Presentazione della domanda di nuova autorizzazione 1. Entro novanta giorni dal ricevimento del fascicolo di cui all'art. 53, il titolare presenta alla Direzione centrale la domanda di nuova autorizzazione con l'indicazione del livello di classificazione prescelto tra quelli individuati nel fascicolo medesimo. 2. Se la residenza non risulta in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento del livello di classificazione garantito ai sensi dell'art. 49, il titolare puo': a) presentare una domanda di nuova autorizzazione per il livello minimo di classificazione garantito ai sensi dell'art. 49, corredata da un piano degli interventi per l'adeguamento ai requisiti minimi previsti per la specifica tipologia autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83/1990, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 420/1997 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1612/2001; b) presentare una domanda di nuova autorizzazione per un livello classificazione superiore a quello minimo garantito ai sensi dell'art. 49, allegando il piano degli interventi per l'adeguamento ai requisiti previsti nell'allegato B per il livello di nuova classificazione richiesto. 3. Se la residenza risulta in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento del livello di classificazione garantito ai sensi dell'art. 49, il titolare puo': a) presentare una domanda di nuova autorizzazione per il livello di classificazione garantito ai sensi dell'art. 49; b) presentare una domanda di nuova autorizzazione per uno dei livelli di classificazione superiore a quello garantito ai sensi dell'art. 49. Se la residenza non risulta in possesso dei requisiti previsti nell'allegato B per il livello richiesto, la domanda di nuova autorizzazione deve essere corredata da un piano degli interventi per l'adeguamento ai requisiti carenti. 4. Il piano di cui ai commi 2 e 3 deve indicare la tipologia degli interventi da realizzare, i costi, le modalita' di finanziamento e i tempi di realizzazione degli interventi di adeguamento che non possono, in ogni caso, superare il termine di: a) tre anni dal rilascio del nuovo atto autorizzativo per i requisiti strutturali, edilizi e tecnologici; b) tre mesi dal rilascio del nuovo atto autorizzativo per i requisiti organizzativi, gestionali, di dotazione strumentale e di personale. 5. La domanda e' redatta in conformita' al modello 8 dell'allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati. Art. 55. Istruttoria della documentazione pervenuta 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di nuova autorizzazione di cui all'art. 54, la Direzione centrale effettua l'istruttoria e, in caso di necessita', richiede l'ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva, indicando un termine non superiore a trenta giorni entro il quale deve essere prodotta. I termini del procedimento sono sospesi dalla data della richiesta di integrazione a quella di presentazione della documentazione o, in ogni caso, fino alla scadenza del termine assegnato. 2. Nei casi in cui la domanda di nuova autorizzazione o le richieste di integrazioni di cui al comma 1 non sono presentate entro i termini previsti, la Direzione centrale diffida il titolare a provvedere, fissando un termine massimo non superiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata e ordina la chiusura dell'attivita', previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti. 3. L'ente che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio invia copia conforme dell'atto di revoca all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, al Comune in cui e' ubicata la residenza e alla Direzione centrale. Art. 56. Valutazione del livello di classificazione richiesto 1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di nuova autorizzazione, la Direzione centrale valuta l'ammissibilita' del livello di classificazione richiesto secondo i criteri indicati ai successivi commi 3 e 4 e ne comunica l'esito al soggetto richiedente. 2. Per effettuare le valutazioni di cui al comma 1, la Direzione centrale puo' avvalersi del supporto delle Aziende per l'assistenza sanitaria. 3. Il livello di classificazione richiesto e' ritenuto ammissibile nei casi in cui, alla data di presentazione della domanda di nuova autorizzazione: a) la residenza risulta in possesso dei requisiti strutturali, edilizi e tecnologici previsti per il livello di classificazione richiesto; b) la residenza non risulta in possesso dei requisiti strutturali, edilizi e tecnologici previsti per il livello di classificazione richiesto e il piano degli interventi presentato risulta adeguato. 4. Il livello di classificazione richiesto e' ritenuto non ammissibile nei casi in cui, alla data di presentazione della domanda di nuova autorizzazione, la residenza non e' in possesso dei requisiti strutturali, edilizi e tecnologici previsti per il livello richiesto e il piano degli interventi di adeguamento non e' stato presentato o non risulta adeguato. In questo caso, la Direzione centrale invita il titolare a modificare, entro trenta giorni, il piano degli interventi o il livello di classificazione richiesto. 5. Nel caso in cui il titolare non provveda a trasmettere la documentazione di cui al comma 4 entro il termine stabilito, la Direzione centrale procede d'ufficio all'attribuzione del livello di classificazione e al rilascio del nuovo atto autorizzativo secondo quanto indicato all'art. 57, comma 6. 6. Terminata la valutazione di tutte le domande di nuova autorizzazione pervenute, la Direzione centrale decreta la conclusione della fase valutativa del processo di riclassificazione. Capo IV Fase autorizzativa Art. 57. Rilascio dei nuovi atti autorizzativi 1. Entro sessanta giorni dalla conclusione della fase valutativa, la Direzione centrale procede al rilascio dei nuovi atti autorizzativi secondo i criteri indicati ai commi 3, 4, 5 e 6. 2. Il nuovo atto autorizzativo, di cui al comma 1, deve indicare per ciascuna residenza: a) il livello di nuova classificazione attribuito; b) il numero e la tipologia di nuclei strutturali in cui la residenza e' suddivisa; c) le eventuali prescrizioni alle quali il titolare deve attenersi. 3. Alle residenze che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 56, comma 3, lettera a), la Direzione centrale rilascia un'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello di classificazione richiesto. 4. Alle Residenze protette, Residenze ad utenza diversificata e Residenze polifunzionali che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 56, comma 3, lettera b), la Direzione centrale rilascia: a) un'autorizzazione all'esercizio in deroga temporanea per il livello di classificazione richiesto, se il titolare si e' impegnato a realizzare gli adeguamenti previsti nel piano degli interventi entro un anno dal rilascio del nuovo atto autorizzativo; b) uno dei seguenti atti autorizzativi, se il piano degli interventi di adeguamento presentato prevede dei tempi di realizzazione che superano l'anno: 1. un'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello corrispondente ai requisiti strutturali, edilizi e tecnologici posseduti in relazione a quanto previsto dall'allegato B; 2. un'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello garantito ai sensi dell'art. 49, se non vi e' alcuna corrispondenza tra i requisiti posseduti e i livelli di nuova classificazione previsti dall'allegato B e la residenza rispetta i requisiti previsti dalla normativa previgente; 3. un'autorizzazione all'esercizio in deroga provvisoria per il livello minimo garantito ai sensi dell'art. 49, se non vi e' alcuna corrispondenza tra i requisiti posseduti e i livelli di nuova classificazione previsti dall'allegato B e la residenza non rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa previgente. 5. Alle Case Albergo e Comunita' Alloggio che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 56, comma 3, lettera b), la Direzione centrale rilascia: a) un'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello corrispondente ai requisiti strutturali, edilizi e tecnologici posseduti in relazione a quanto previsto dall'allegato B; b) un'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello garantito ai sensi dell'art. 49, se non vi e' alcuna corrispondenza tra i requisiti posseduti e i livelli di nuova classificazione previsti dall'allegato B e la residenza rispetta i requisiti previsti dalla normativa previgente; c) un'autorizzazione all'esercizio in deroga provvisoria per il livello minimo garantito ai sensi dell'art. 49, se non vi e' alcuna corrispondenza tra i requisiti posseduti e i livelli di nuova classificazione previsti dall'allegato B e la residenza non rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa previgente. 6. Alle residenze che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 56, comma 5, la Direzione centrale rilascia un'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello garantito ai sensi dell'art. 49 ovvero comunica il diniego del rilascio di un nuovo atto autorizzativo, se la Residenza non rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa previgente. 7. A conclusione degli adeguamenti previsti nel piano degli interventi, le residenze di cui al comma 4, lettera b) e comma 5 richiedono il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate all'art. 37. 8. Entro tre mesi dal rilascio del nuovo atto autorizzativo, i titolari provvedono ad adeguare i requisiti organizzativi, gestionali, di dotazione strumentale e di personale posseduti con quelli previsti per il livello di nuova classificazione rilasciato e ne danno comunicazione alla Direzione centrale, con nota predisposta in conformita' al modello 9 dell'allegato F al presente regolamento. 9. Nei casi di mancata realizzazione degli adeguamenti di cui al comma 8 entro il termine stabilito, la Direzione centrale diffida il titolare a provvedere fissando un termine massimo non superiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Direzione centrale dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata e ordina la chiusura dell'attivita', previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti. 10. La permanenza nelle residenze di utenti che, al momento del rilascio del nuovo atto autorizzativo, presentano un profilo di bisogno di intensita' e complessita' maggiore rispetto al livello di classificazione riconosciuto, puo' essere autorizzata dal Distretto sanitario competente per territorio, previa verifica della sussistenza delle condizioni atte a garantire l'assistenza necessaria e l'adozione di specifici programmi assistenziali individualizzati concordati tra il titolare e il Distretto sanitario. In tal caso, il Distretto sanitario deve trasmettere alla Direzione centrale una relazione con l'indicazione del numero di utenti per i quali e' stata autorizzata la permanenza nella residenza e la sintesi delle strategie e dei programmi concordati con il titolare per garantire l'assistenza necessaria. 11. Copia dei nuovi atti autorizzativi, nonche' delle comunicazioni di diniego sono trasmesse alle residenze per anziani, all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio e al Comune in cui e' ubicata la residenza. 12. Entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego al rilascio del nuovo atto autorizzativo, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata e la chiusura dell'attivita', previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti. Copia dell'atto di revoca e' inviato all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, al Comune in cui e' ubicata la residenza e alla Direzione centrale. Capo V Procecura per la gestione delle autorizzazioni all'esercizio rilasciate in deroga temporanea Art. 58. Conferma delle autorizzazioni all'esercizio rilasciate in deroga temporanea 1. I titolari delle residenze alle quali e' stata rilasciata un'autorizzazione all'esercizio in deroga temporanea, terminati gli adeguamenti indicati nel piano degli interventi nei tempi stabiliti, richiedono alla Direzione centrale il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo. 2. La domanda, sottoscritta dal titolare, e' redatta in conformita' al modello 10 dell'allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati. 3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Direzione centrale: a) rilascia l'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello di classificazione riconosciuto in deroga temporanea, se gli interventi di adeguamento sono stati realizzati in conformita' a quanto sottoscritto nel piano; b) respinge la domanda e proroga l'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea, se gli interventi di adeguamento non sono stati realizzati in conformita' a quanto sottoscritto nel piano e invita la residenza ad adeguarsi entro un termine stabilito. 4. Al fine di verificare la conformita' degli interventi realizzati rispetto a quanto previsto nel piano di adeguamento, la Direzione centrale puo' effettuare accertamenti presso le residenze avvalendosi anche, se ritenuto necessario, del supporto delle Aziende per l'assistenza sanitaria. 5. Le verifiche sono effettuate previo preavviso alla residenza di almeno venti giorni. La Direzione centrale redige, entro venti giorni dalla conclusione dell'accertamento, un verbale descrittivo degli interventi di adeguamento realizzati dalla residenza e delle eventuali difformita' rispetto a quanto stabilito nel piano sottoscritto dal titolare. 6. Copia della nuova autorizzazione all'esercizio rilasciata a pieno titolo viene inviata alla residenza per anziani, all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio e al Comune in cui e' ubicata la residenza. Art. 59. Scadenza dei termini per la realizzazione degli interventi di adeguamento 1. I termini per la realizzazione degli interventi indicati nel piano sottoscritto dal titolare possono essere prorogati una sola volta per straordinarie e motivate ragioni non imputabili alla responsabilita' o volonta' del titolare stesso. 2. I titolari delle residenze alle quali e' stata rilasciata un'autorizzazione all'esercizio in deroga temporanea, che non provvedono a realizzare o a ultimare gli interventi indicati nel piano entro i tempi stabili, inviano alla Direzione centrale, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini, una delle seguenti comunicazioni: a) richiesta di proroga dei termini per la realizzazione degli interventi indicati nel piano sottoscritto, predisposta in conformita' al modello 11 dell'allegato F al presente regolamento; b) nota, predisposta in conformita' al modello 12 dell'allegato F al presente regolamento, con la quale rinuncia del livello di autorizzazione rilasciato in deroga temporanea e richiede il rilascio di un nuova autorizzazione all'esercizio per il livello corrispondente ai requisiti posseduti ovvero per il livello di classificazione garantito ai sensi dell'art. 49, se non possono o non intendono realizzare o ultimare gli interventi previsti nel piano sottoscritto. 3. Nelle fattispecie di cui al comma 1, lettera a), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Direzione centrale puo': a) concedere la proroga richiesta, fissando i nuovi termini entro i quali gli interventi indicati nel piano sottoscritto devono essere realizzati; b) non concedere la proroga richiesta e disporre la revoca dell'autorizzazione rilasciata in deroga temporanea secondo le procedure indicate nell'art. 60. 4. Copia dell'atto di proroga viene trasmesso alla residenza per anziani, all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio e al Comune in cui e' ubicata la residenza. 5. Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Direzione centrale dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea secondo le procedure indicate nell'art. 60. 6. In caso di mancata presentazione entro i tempi stabiliti di una delle richieste di cui al comma 1, la Direzione centrale diffida il titolare a provvedere fissando un termine massimo non superiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Direzione centrale dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea secondo le procedure indicate nell'art. 60. Art. 60. Revoca dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea 1. Alle fattispecie di cui all'art. 59, comma 1, lettera b, comma 2, lettera b e comma 5, per le quali e' stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea, la Direzione centrale provvede: a) al rilascio di un'autorizzazione all'esercizio per il livello di classificazione corrispondente ai requisiti dell'allegato B posseduti dalla residenza al momento del rilascio del nuovo atto; b) al rilascio di un'autorizzazione all'esercizio per il livello di classificazione garantito ai sensi dell'art. 49, se non vi e' alcuna corrispondenza tra i requisiti posseduti e i livelli di nuova classificazione previsti dall'allegato B e la residenza rispetta i requisiti della normativa previgente; c) alla chiusura dell'attivita', previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti, se, al momento della revoca, non vi e' alcuna corrispondenza tra i requisiti posseduti e i livelli di nuova classificazione previsti dall'allegato B e la residenza non e' in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa previgente. 2. Copia dell'atto di revoca nonche' dei nuovi atti autorizzativi viene inviata alla residenza per anziani, all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio e al Comune in cui e' ubicata la residenza. Titolo XI NORME FINALI Art. 61. Modifiche dei modelli allegati al presente regolamento 1. Eventuali modifiche e integrazioni dei modelli di cui all'allegato F al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 62. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 420/1997; b) il decreto del Presidente della Regione n. 333/2008. Art. 63. Norme transitorie 1. Fino al rilascio dei nuovi atti autorizzativi di cui all'art. 57, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83/1990, dalla deliberazione della Giunta regionale n. n. 1966/1990, dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 420/1997, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1612/2001 e dal decreto del Presidente della Regione n. 333/2008. Sono mantenuti in ogni caso i livelli assistenziali gia' presenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Fino al rilascio dei nuovi atti autorizzativi di cui all'art. 57, continuano ad applicarsi nelle residenze per anziani convenzionate le modalita' di riconoscimento degli oneri sanitari e di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dell'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, secondo le modalita' concordate tra Azienda per l'assistenza sanitaria ed ente gestore della residenza, nel rispetto degli standard minimi fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1966/1990 e del bisogno assistenziale delle persone accolte. 3. Dopo il rilascio dei nuovi atti autorizzativi di cui all'art. 57 e nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 17/2014, il riconoscimento degli oneri sostenuti dalle residenze per garantire le prestazioni infermieristiche e riabilitative avviene previa stipula di apposita convenzione con l'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente in coerenza con la programmazione regionale e il fabbisogno di posti letto convenzionati.