Regolamento  di  definizione  dei  requisiti,  dei  criteri  e  delle
  evidenze minimi strutturali, tecnologici  e  organizzativi  per  la
  realizzazione e  per  l'esercizio  di  servizi  semiresidenziali  e
  residenziali per anziani 
 
                              Titolo I 
 
                            DISPOSIZIONI 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1. In attuazione dell'art. 31  della  legge  regionale  31  marzo
2006, n.  6  (Sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  per  la
promozione  e  la  tutela  dei  diritti  di  cittadinanza   sociale),
dell'art. 48 della legge regionale 16 ottobre 2014, n.  17  (Riordino
dell'assetto istituzionale e  organizzativo  del  Servizio  sanitario
regionale  e  norme  in  materia  di   programmazione   sanitaria   e
sociosanitaria) e in conformita' ai principi della legge regionale 19
maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di  tutela  della  salute  e  di
promozione sociale delle persone anziane, nonche' modifiche  all'art.
15 della legge regionale n.  37/1995  in  materia  di  procedure  per
interventi sanitari  e  socio-assistenziali)  e  di  quanto  previsto
dall'art. 10 della legge regionale 30 dicembre  2008,  n.  17  (legge
finanziaria 2009), il presente regolamento disciplina: 
      a) le tipologie di servizi semiresidenziali per anziani; 
      b) le tipologie di residenze per  anziani  e  le  tipologie  di
nucleo strutturale; 
      c)   i   requisiti    minimi    autorizzativi    dei    servizi
semiresidenziali gia' funzionanti alla data di entrata in vigore  del
presente regolamento; 
      d)   i   requisiti    minimi    autorizzativi    dei    servizi
semiresidenziali per anziani di nuova realizzazione; 
      e)  i  requisiti  minimi  autorizzativi  delle  residenze  gia'
funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; 
      f) i requisiti minimi autorizzativi delle residenze per anziani
di nuova realizzazione; 
      g)   le   procedure   per    l'autorizzazione    dei    servizi
semiresidenziali e delle residenze per anziani; 
      h) il processo di riclassificazione delle residenze per anziani
di cui al comma 1, dell'art. 10, della legge regionale n. 17/2008. 
 
                               Art. 2. 
 
                              Finalita' 
 
    1.  Con  il  presente  regolamento  si  intendono  perseguire  le
seguenti finalita': 
      a) assicurare alla popolazione anziana, in  particolare  quando
non autosufficiente nello svolgimento delle attivita' di  base  della
vita  quotidiana,  una  risposta  semiresidenziale   e   residenziale
coerente ai bisogni rilevati; 
      b)  avviare  un  processo  di   riqualificazione   della   rete
residenziale  esistente,  articolata  secondo  diversi   livelli   di
intensita' e complessita' richiesti dall'intervento  assistenziale  e
coerente con il  fabbisogno  residenziale  complessivo  regionale  di
posti letto suddiviso per profilo di bisogno; 
      c) definire una rete di servizi semiresidenziali e di residenze
qualificata e maggiormente  integrata  con  il  sistema  dei  servizi
sociali e sanitari territoriali, al fine  di  rispondere  ai  bisogni
assistenziali complessi delle persone anziane; 
      d) promuovere, tra gli operatori, la cultura della  valutazione
multidimensionale e della progettazione personalizzata. 
 
                               Art. 3. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) ampliamento: l'aumento del numero  dei  posti  letto  o  del
numero dei locali destinati alle  medesime  prestazioni  sanitarie  e
sociosanitarie gia' autorizzate o da destinare a funzioni sanitarie e
sociosanitarie aggiuntive; 
      b) trasformazione: le modifiche strutturali,  funzionali  o  di
cambio  d'uso,  con  o  senza   interventi   edilizi,   dei   servizi
semiresidenziali o delle residenze per anziani o di  parte  di  essi,
finalizzate  a  erogare  prestazioni   sanitarie   o   sociosanitarie
aggiuntive rispetto a quelle gia' autorizzate; 
      c)  trasferimento:  il   cambiamento   di   sede   di   servizi
semiresidenziali e di residenze per anziani, senza alcuna  variazione
del  numero  di  posti  letto  e  delle   prestazioni   sanitarie   e
sociosanitarie gia' autorizzate; 
      d) titolare: il legale rappresentante del  soggetto  giuridico,
pubblico o privato, gestore  dei  servizi  semiresidenziali  o  delle
residenze per anziani. 
 
                              Titolo II 
 
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI  SEMIRESIDENZIALI  E  DELLE
                        RESIDENZE PER ANZIANI 
 
                               Capo I 
 
                 Definizione dei profili di bisogno 
 
                               Art. 4. 
 
              Profili di bisogno delle persone accolte 
 
    1. Le persone che accedono ai  servizi  semiresidenziali  e  alle
residenze  per  anziani  presentano  profili  di  bisogno   correlati
all'omogeneo assorbimento di risorse sanitarie e  assistenziali,  non
sempre  direttamente  proporzionali  alla  gravita'  clinica  o  alla
compromissione funzionale. I profili sono  generati  dal  sistema  di
valutazione multidimensionale, di cui alle deliberazioni della Giunta
regionale di attuazione  delle  disposizioni  previste  dall'art.  4,
comma 2 della legge regionale n. 10/1998. 
    2. I profili di bisogno sono suddivisi in: 
      a) profilo A star; 
      b) profilo A; 
      c) profilo B; 
      d) profilo B comportamentale; 
      e) profilo C; 
      f) profilo E. 
    3. Le descrizioni con le caratteristiche  generali  e  specifiche
dei profili di bisogno di cui al comma 2 sono contenute nell'allegato
A del presente regolamento. 
 
                               Capo II 
 
                Servizi semiresidenziali per anziani 
 
                               Art. 5. 
 
                      Definizione e destinatari 
 
    1. I servizi semiresidenziali  per  anziani  sono  strutture  che
offrono  interventi  a  ciclo  diurno  finalizzati  a  ritardare   il
decadimento psico-fisico della persona anziana e a fornire sostegno e
sollievo alle situazioni che  richiedono  momenti  di  tregua  per  i
caregiver familiari. 
    2. Ai sensi  dell'art.  4,  comma  1  della  legge  regionale  n.
10/1998, possono accedere ai servizi di cui al comma 1 le persone  di
eta' maggiore o uguale  a  sessantacinque  anni  che  necessitano  di
prestazioni di carattere assistenziale, relazionale e  sanitario  che
non possono essere soddisfatte interamente dal nucleo familiare o dai
servizi domiciliari e per le  quali  risulta  improprio  o  prematuro
l'ingresso nelle residenze di cui al capo III. 
    3. Nei servizi di cui al comma 1 possono essere accolte, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 4, comma  1  della  legge  regionale  n.
10/1998, anche persone con meno di sessantacinque anni con condizioni
psico-fisiche assimilabili a quelle  geriatriche  per  le  quali  non
sussistono sul territorio altre modalita' di assistenza adeguate. 
 
                               Art. 6. 
 
            Classificazione dei servizi semiresidenziali 
 
    1. In base alle caratteristiche strutturali e alla  tipologia  di
utenza che sono autorizzati ad accogliere, i servizi semiresidenziali
per anziani sono suddivisi nelle seguenti categorie: 
      a) servizio semiresidenziale per anziani autosufficienti; 
      b) servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti. 
    2.  I  servizi  di  cui  al  comma  1  possono  essere   inseriti
all'interno di una residenza per anziani autorizzata all'esercizio  o
essere istituiti come strutture autonome. 
    3. Le caratteristiche  dei  servizi  semiresidenziali  nonche'  i
requisiti minimi autorizzativi  sono  definiti  dell'allegato  D  del
presente regolamento. 
 
                              Capo III 
 
                        Residenze per anziani 
 
                               Art. 7. 
 
                      Definizione e destinatari 
 
    1. Le residenze per anziani sono strutture che offrono interventi
a ciclo continuo finalizzati  a  fornire  una  risposta  adeguata  ai
bisogni delle  persone  anziane  che  non  possono  o  non  intendono
permanere al proprio domicilio. 
    2. Ai sensi  dell'art.  4,  comma  1  della  legge  regionale  n.
10/1998, possono accedere alle residenze di cui al comma 1 le persone
di eta' maggiore o uguale a sessantacinque  anni  per  le  quali  sia
stata accertata l'impossibilita' di permanere nell'ambito familiare e
di usufruire di servizi alternativi al ricovero. 
    3. Nelle residenze di cui al comma 1 possono essere  accolte,  ai
sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge  regionale
n. 10/1998,  anche  persone  con  meno  di  sessantacinque  anni  con
condizioni psico-fisiche assimilabili a  quelle  geriatriche  per  le
quali non sussistono sul territorio  altre  modalita'  di  assistenza
adeguate. 
 
                               Art. 8. 
 
          Classificazione delle residenze gia' funzionanti 
             e delle residenze in corso di realizzazione 
 
    1. Sono considerate gia' funzionanti  le  residenze  per  anziani
autorizzate al funzionamento ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Giunta regionale 14 febbraio  1990,  n.  83,  del  decreto  del
Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n.  420  e  della
deliberazione della Giunta regionale n. 1612 dell'11 maggio 2001, che
svolgono un'attivita'  di  accoglimento  residenziale  alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento. 
    2. Sono considerate in corso di realizzazione le  residenze,  non
ancora autorizzate all'esercizio, i cui  interventi  di  edificazione
sono gia' stati autorizzati dal punto  di  vista  edilizio  ai  sensi
delle   legge   regionale   23   febbraio   2007,   n.   5   (Riforma
dell'urbanistica  e  disciplina   dell'attivita'   edilizia   e   del
paesaggio) e per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, la Direzione centrale competente in materia  di  servizi
sociali e sociosanitari di seguito  Direzione  centrale  ha  espresso
parere favorevole sulla compatibilita' del progetto con il fabbisogno
di residenzialita' regionale. 
    3. In base alla tipologia dei nuclei strutturali,  al  numero  di
posti letto complessivi, alle dotazioni tecnologiche,  strumentali  e
di personale, le residenze per anziani di cui ai commi  1  e  2  sono
suddivise nelle seguenti categorie: 
      a) residenza per anziani autosufficienti; 
      b) residenza per anziani non autosufficienti; 
      c) residenza destinata all'accoglimento di personale  religioso
anziano non autosufficiente. 
    4. Le residenze di cui al comma 3, lettera a), sono ulteriormente
suddivise nelle seguenti sottocategorie: 
      a) comunita' di tipo familiare per anziani autosufficienti; 
      b) residenza assistenziale alberghiera. 
    5. Le residenze di cui al comma 3, lettera b), sono ulteriormente
suddivise nelle seguenti sottocategorie: 
      a) residenza per anziani non autosufficienti di livello base; 
      b) residenza per anziani non autosufficienti di primo livello; 
      c)  residenza  per  anziani  non  autosufficienti  di   secondo
livello; 
      d) residenza per anziani non autosufficienti di terzo livello. 
    6. Le caratteristiche delle residenze di cui ai commi 3, 4 e 5  e
i requisiti minimi autorizzativi sono definiti  nell'allegato  B  del
presente regolamento. 
 
                               Art. 9. 
 
       Classificazione delle residenze di nuova realizzazione 
 
    1. Sono considerate  di  nuova  realizzazione  le  residenze  per
anziani  la  cui  autorizzazione  alla  realizzazione  e'  rilasciata
successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. 
    2. In base al numero di posti letto complessivi,  alle  dotazioni
tecnologiche, strumentali e di personale, le residenze per anziani di
cui al comma 1 sono suddivise nelle seguenti categorie: 
      a) residenza per anziani autosufficienti; 
      b) residenza per anziani non autosufficienti; 
      c) residenza destinata all'accoglimento di personale  religioso
anziano non autosufficiente. 
    3. Le residenze di cui al comma 2, lettera a), sono ulteriormente
suddivise nelle seguenti sottocategorie: 
      a) comunita' di tipo familiare per anziani autosufficienti; 
      b) residenza assistenziale alberghiera. 
    4. Le residenze di cui al comma 2, lettera b), sono ulteriormente
suddivise nelle seguenti sottocategorie: 
      a)  residenza  per  anziani  non  autosufficienti  di   secondo
livello; 
      b) residenza per anziani non autosufficienti di terzo livello. 
    5. Le caratteristiche delle residenze di cui ai commi 2, 3 e 4  e
i requisiti minimi autorizzativi sono definiti  nell'allegato  C  del
presente regolamento. 
 
                               Capo IV 
 
                         Nuclei strutturali 
 
                              Art. 10. 
 
                             Definizione 
 
    1. Al fine di fornire risposte coerenti con i profili di  bisogno
delle persone accolte, le residenze per anziani  non  autosufficienti
sono articolate in nuclei strutturali. 
    2. Per nucleo strutturale s'intende un'area di  degenza  autonoma
dotata di  specifiche  caratteristiche  strutturali  e  di  dotazioni
strumentali,  collocata  su  uno  stesso  piano  dell'edificio   sede
dell'attivita' residenziale. 
    3. L'articolazione in nuclei strutturali non e' richiesta per: 
      a) le residenze per anziani non autosufficienti di livello base
con una capacita' ricettiva inferiore o pari a trenta posti letto; 
      b)  le  residenze  destinate  all'accoglimento   di   personale
religioso anziano non autosufficiente. 
 
                              Art. 11. 
 
        Tipologie di nuclei nelle residenze gia' funzionanti 
 
    1. Nell'ambito del processo  di  riclassificazione,  disciplinato
dal  Titolo  X,  le  residenze  gia'  funzionanti  o  in   corso   di
realizzazione,  come  definite  all'art.  8,  sono  articolate  nelle
seguenti tipologie di nuclei strutturali: 
      a) nucleo di tipologia 1 (N1); 
      b) nucleo di tipologia 2 (N2); 
      c) nucleo di tipologia 3 (N3). 
    2. I requisiti  di  nucleo  di  cui  al  comma  1  sono  definiti
nell'allegato B del presente regolamento. 
 
                              Art. 12. 
 
     Tipologie di nuclei nelle residenze di nuova realizzazione 
 
    1. Le  residenze  per  anziani  di  nuova  realizzazione  di  cui
all'art.  9  sono  articolate  nelle  seguenti  tipologie  di  nuclei
strutturali: 
      a) nucleo di tipologia 1 di nuova realizzazione (N1nr); 
      b) nucleo di tipologia 3 di nuova realizzazione (N3nr). 
    2. I requisiti  di  nucleo  di  cui  al  comma  1  sono  definiti
nell'allegato C del presente regolamento. 
 
                             Titolo III 
 
                             PRESTAZIONI 
 
                              Art. 13. 
 
         Prestazioni garantite nei servizi semiresidenziali 
                    e nelle residenze per anziani 
 
    1. Alle persone accolte  nei  servizi  semiresidenziali  e  nelle
residenze per anziani sono garantiti: 
      a) le prestazioni sociosanitarie indicate all'art. 14; 
      b) le prestazioni sanitarie indicate agli articoli 16, 17 e 18; 
      c) il servizio di vitto, come indicato all'art. 20; 
      d) altre attivita' indicate all'art. 21, riguardanti  attivita'
alberghiere,  attivita'  di  animazione  mirata  all'acquisizione   o
mantenimento   delle   capacita'   comportamentali,    cognitive    e
affettivo-relazionali, attivita'  assistenziali,  nonche'  assistenza
religiosa e spirituale. 
    2. Nelle residenze per anziani sono inoltre  garantite  le  altre
prestazioni sanitarie indicate all'art. 19. 
 
                              Art. 14. 
 
                     Prestazioni sociosanitarie 
 
    1. Le  prestazioni  sociosanitarie  comprendono  l'insieme  delle
attivita' di aiuto alla persona nello svolgimento delle attivita'  di
base (ADL)  e  strumentali  della  vita  quotidiana  (IADL).  Tra  le
prestazioni di assistenza di base alla  persona  rientrano  tutte  le
attivita' sociosanitarie finalizzate al soddisfacimento  dei  bisogni
primari della persona. 
    2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono  garantite  dai  servizi
semiresidenziali e dalle residenze per anziani e sono  erogate  dagli
operatori in possesso delle qualifiche  di  operatore  sociosanitario
(OSS)  o  di  operatore  sociosanitario  con  modulo  di   formazione
complementare in assistenza sanitaria (OSSC), secondo gli standard  e
le modalita' previsti negli allegati al  presente  regolamento.  Tali
prestazioni sono fornite per l'attuazione dei programmi terapeutici e
assistenziali  nel  rispetto  delle  specifiche  competenze,   previa
valutazione infermieristica  e  in  base  a  specifici  strumenti  di
pianificazione e di controllo delle attivita' stesse. 
    3. Nelle more del completamento del piano formativo regionale  di
cui  all'art.  37  della  legge  regionale  n.   6/2006,   concorrono
all'erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al  comma  1  anche  gli
operatori con le qualifiche di assistente domiciliare e  dei  servizi
tutelari (ADEST) o di operatore tecnico di assistenza  (OTA)  nonche'
gli operatori privi di titolo, con  esperienza  nell'assistenza  alla
persona di almeno due anni alla data del 22 aprile 2006,  nei  limiti
delle mansioni di cui all'art. 15, comma 2. 
    4. L'assistenza di base alla  persona  puo'  essere  svolta,  nei
limiti delle mansioni di cui all'art. 15, comma 1, anche da operatori
in possesso del titolo attestante l'acquisizione di competenze minime
nei processi di assistenza alla persona, di  cui  alla  deliberazione
della Giunta regionale 14 maggio 2004, n.  1232  (Percorso  formativo
per il conseguimento di competenze minime nei processi di  assistenza
alla   persona.    Approvazione    dell'ordinamento    didattico    e
riconoscimento credito formativo). 
    5. Le residenze per anziani non autosufficienti di primo, secondo
e terzo livello di cui all'art. 8, comma 5,  lettere  b),  c),  d)  e
all'art. 9, comma 4, lettere a) e b) che erogano l'assistenza di base
alla persona con il personale di cui  ai  commi  3,  4  e  5,  devono
garantire per ciascun turno di lavoro,  la  presenza  di  almeno  una
delle seguenti figure: 
      a) infermiere; 
      b) OSS. 
 
                              Art. 15. 
 
          Operatori con competenze minime o con esperienza 
 
    1. Agli operatori di cui  all'art.  14,  comma  4,  competono  le
seguenti mansioni: 
      a) nell'ambito dell'assistenza di  base  alla  persona:  igiene
personale parziale o  totale,  vestizione,  preparazione  del  vitto,
aiuto e sorveglianza nell'assunzione degli  alimenti,  aiuto  per  la
corretta deambulazione, rifacimento del letto  con  o  senza  ospite,
cambio, lavaggio e riordino della biancheria del letto  e  personale,
movimentazione della persona allettata e utilizzo dei vari presidi  e
mezzi per il mantenimento delle posture a letto e in poltrona; 
      b)  nell'ambito  dell'igiene  degli  ambienti:   sanificazione,
disinfezione e  riassetto  degli  ambienti  di  vita  dei  residenti,
smaltimento dei rifiuti e  della  biancheria  sporca,  pulizia  della
cucina e delle stoviglie e corretta conservazione degli alimenti. 
    2. Agli operatori di cui  all'art.  14,  comma  5,  competono  le
seguenti mansioni: 
      a)  nell'ambito   dell'assistenza   di   base   alla   persona:
preparazione del vitto, aiuto e  sorveglianza  nell'assunzione  degli
alimenti a persone che non presentano problemi di deglutizione, aiuto
alla deambulazione,  rifacimento  del  letto  senza  ospite,  cambio,
lavaggio e riordino della biancheria del letto e personale; 
      b)  nell'ambito  dell'igiene  degli  ambienti:   sanificazione,
disinfezione e  riassetto  degli  ambienti  di  vita  dei  residenti,
smaltimento dei rifiuti e  della  biancheria  sporca,  pulizia  della
cucina e delle stoviglie e corretta conservazione degli alimenti. 
 
                              Art. 16. 
 
               Assistenza medica di medicina generale 
 
    1. Nelle residenze  per  anziani,  le  Aziende  per  l'assistenza
sanitaria  assicurano  l'assistenza  medica  e  l'espletamento  delle
funzioni e delle attivita' mediche di diagnosi e  cura,  secondo  gli
accordi definiti a livello regionale e locale. 
    2. L'assistenza  medica  e'  garantita  dal  medico  di  medicina
generale secondo le condizioni previste dalla vigente  contrattazione
nazionale e regionale. 
    3.  L'orario  di  effettiva  presenza  medica  all'interno  della
residenza, opportunamente pubblicizzato, deve essere  concordato  dai
medici  di  medicina  generale  con  la  residenza  e  comunicato  al
Distretto sanitario territorialmente competente. 
 
                              Art. 17. 
 
                     Assistenza infermieristica 
 
    1. L'assistenza infermieristica e' assicurata  dall'infermiere  e
comprende  le  attivita'  e  le  responsabilita'  previste,  per   la
specifica professione sanitaria, dalla legge 26 febbraio 1999  n.  42
(Disposizioni in materia di professioni sanitarie). 
    2. Rientrano tra le prestazioni di assistenza infermieristica, le
attivita'  di  pianificazione   e   di   controllo   sulle   mansioni
sociosanitarie svolte dagli operatori dedicati all'assistenza di base
in relazione alle rispettive competenze. 
    3. Nell'ambito delle prestazioni di  assistenza  infermieristica,
l'operatore  con  la  qualifica  di  infermiere  generico  svolge  le
attivita' indicate nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1974, n. 225. 
    4.  I  servizi  semiresidenziali  e  le  residenze  per   anziani
assicurano agli utenti un'assistenza  infermieristica  non  inferiore
agli standard minimi indicati negli allegati al presente regolamento. 
 
                              Art. 18. 
 
                      Assistenza riabilitativa 
 
    1. L'assistenza riabilitativa e' garantita dal fisioterapista  e,
ove necessario, dagli altri  professionisti  di  area  riabilitativa.
Comprende le attivita' e le responsabilita' previste dalla  legge  n.
42/1999 per la specifica professione sanitaria. 
    2. Le residenze per anziani assicurano agli utenti  un'assistenza
riabilitativa non  inferiore  agli  standard  minimi  indicati  negli
allegati al presente regolamento. 
 
                              Art. 19. 
 
                     Altre prestazioni sanitarie 
 
    1.   Nelle   residenze   per   anziani,    l'assistenza    medica
specialistica,  farmaceutica  e   protesica,   nonche'   ogni   altra
prestazione diagnostico-terapeutica sono garantite, in relazione alle
necessita' dei residenti,  dall'Azienda  per  l'assistenza  sanitaria
competente per territorio. 
 
                              Art. 20. 
 
                          Servizio di vitto 
 
    1.  I  servizi  semiresidenziali  e  le  residenze  per   anziani
assicurano  il  servizio  di  vitto  attraverso  gestione  diretta  o
affidamento  esterno.  Tale  servizio  e'  organizzato  in  modo   da
assicurare il mantenimento e il recupero delle condizioni  di  salute
delle  persone  accolte  e  favorire  lo  sviluppo  di   momenti   di
socializzazione, integrazione ambientale e recupero delle funzioni. 
    2. Ai fini dell'erogazione  di  un'adeguata  alimentazione,  deve
essere adottata una tabella dietetica contenente indicazioni relative
ai menu', alle grammature, nonche' alle tecniche  di  preparazione  e
cottura  degli  alimenti,  validata  dall'Azienda  per   l'assistenza
sanitaria territorialmente competente. 
    3. Il personale addetto alla preparazione del vitto  deve  essere
formato sui temi della nutrizione in eta' geriatrica  e  delle  diete
personalizzate da seguire in relazione alle differenti  patologie.  I
percorsi  formativi  sono  organizzati  secondo  le  modalita'  e   i
contenuti definiti dall'Amministrazione regionale. 
    4. Le ore dedicate dal personale addetto  alla  preparazione  del
vitto non sono  conteggiate  ai  fini  del  rispetto  degli  standard
previsti dal presente  regolamento  per  l'assistenza  di  base  alla
persona. 
 
                              Art. 21. 
 
                           Altre attivita' 
 
    1.  I  servizi  semiresidenziali  e  le  residenze  per   anziani
assicurano le seguenti attivita' alberghiere: 
      a)  servizio  di  pulizia  ambientale,  a  gestione  diretta  o
affidamento esterno; 
      b) servizio di lavanderia, a  gestione  diretta  o  affidamento
esterno. Tale servizio include la gestione della biancheria  piana  e
della biancheria personale. 
    2. Le ore dedicate dal personale addetto alla pulizia  ambientale
e al servizio di lavanderia non sono conteggiate ai fini del rispetto
degli standard previsti dal presente regolamento per l'assistenza  di
base alla persona. 
    3. I servizi semiresidenziali e  le  residenze  per  anziani  non
autosufficienti assicurano, in base alle specifiche necessita'  degli
utenti,  attivita'  quotidiane  di  animazione,  di  ricreazione,  di
socializzazione, finalizzate  alla  prevenzione  e  al  recupero  del
decadimento psico-fisico degli utenti, nonche'  al  mantenimento  dei
loro  specifici  interessi,  secondo  gli  standard  e  le  modalita'
previsti negli  allegati  al  presente  regolamento.  Tali  attivita'
devono essere programmate e coordinate da personale  in  possesso  di
specifica formazione. 
    4. Le residenze per anziani assicurano l'attivita'  assistenziale
di cura dei capelli, della barba, delle mani e dei piedi. 
    5. Agli utenti delle residenze per anziani e' altresi'  garantita
assistenza religiosa e spirituale. 
 
                              Titolo IV 
 
               DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO 
                            E GESTIONALE 
 
                              Art. 22. 
 
        Assetto organizzativo e sistema delle responsabilita' 
 
    1. I servizi semiresidenziali e le  residenze  per  anziani  sono
organizzati   secondo   un   modello    gestionale    coerente    con
l'autorizzazione rilasciata e con i bisogni degli utenti accolti. 
    2. Nei servizi semiresidenziali e  nelle  residenze  per  anziani
deve  essere  assicurata  la  funzione  di  direzione  finalizzata  a
garantire la gestione amministrativa delle risorse umane, finanziarie
e strumentali e il raggiungimento degli obiettivi di efficacia  e  di
qualita' delle prestazioni e dei servizi erogati.  Tale  funzione  e'
ricoperta dal responsabile  del  servizio  semiresidenziale  o  della
residenza in  possesso  dei  requisiti  previsti  negli  allegati  al
presente regolamento. 
    3. Le residenze per anziani di secondo  e  terzo  livello  devono
garantire  la  funzione  di  governo  assistenziale,  finalizzata   a
garantire   il   raggiungimento   degli   obiettivi   di   assistenza
infermieristica e di assistenza di base alla persona,  attraverso  il
coordinamento  delle   risorse   umane,   la   pianificazione   degli
interventi, la conduzione  delle  attivita'  e  l'organizzazione  dei
processi assistenziali, lo sviluppo e il miglioramento della qualita'
assistenziale.  Tale  funzione  e'  ricoperta  dal  responsabile  del
governo  assistenziale  in  possesso  dei  requisiti  indicati  negli
allegati al presente regolamento. 
 
                              Art. 23. 
 
     Modalita' di accesso e rivalutazione delle persone accolte 
 
    1. Al fine di garantire l'appropriatezza degli accoglimenti e  il
governo della rete dei servizi  per  anziani,  l'accesso  ai  servizi
semiresidenziali  per  anziani  non  autosufficienti  e  a  tutte  le
tipologie di residenze per anziani  avviene  previa  valutazione  del
bisogno  delle  persone  da  accogliere,  attraverso  l'utilizzo  del
sistema di valutazione multidimensionale di  cui  alle  deliberazioni
della Giunta regionale  di  attuazione  delle  disposizioni  previste
dalla legge regionale n. 10/1998, art. 4, comma 2. La valutazione  e'
effettuata da un'equipe multiprofessionale  distrettuale,  costituita
da professionalita' di  tipo  sanitario  e  sociale  appartenenti  al
Distretto  e  all'Ambito   dei   servizi   sociali   territorialmente
competenti. 
    2. I servizi semiresidenziali per anziani non  autosufficienti  e
le residenze per anziani non  autosufficienti  rivalutano  i  bisogni
delle persone accolte con il sistema di valutazione multidimensionale
di cui al comma 1, secondo le modalita' indicate nelle  deliberazioni
della Giunta regionale  di  attuazione  delle  disposizioni  previste
dalla legge regionale n. 10/1998, art. 4, comma 2. 
 
                              Art. 24. 
 
                      Debito informativo minimo 
 
    1. I servizi semiresidenziali per anziani non  autosufficienti  e
tutte le tipologie di residenze per anziani forniscono periodicamente
le informazioni relative ai servizi offerti, ai flussi delle  persone
accolte, alle liste d'attesa  e  alle  rette  applicate,  secondo  le
modalita' e le tempistiche indicate  nelle  linee  operative  emanate
dalla Direzione centrale. 
 
                              Titolo V 
 
                   REQUISITI MINIMI AUTORIZZATIVI 
 
                              Art. 25. 
 
                    Definizioni e caratteristiche 
 
    1. I requisiti minimi autorizzativi dei servizi  semiresidenziali
e  delle  residenze  gia'  funzionanti,  di  quelle   in   corso   di
realizzazione, nonche' dei servizi semiresidenziali e delle residenze
di nuova realizzazione sono definiti negli allegati  B,  C  e  D  del
presente regolamento. 
    2.  I  requisiti  minimi  autorizzativi  sono  diversificati   in
relazione alla tipologia del servizio offerto e riguardano: 
      a) la capacita' ricettiva, la modularita', gli  accessi  e  gli
spazi verdi; 
      b) i requisiti strutturali ed edilizi degli spazi  individuali,
dei   servizi   generali,   sanitari,   collettivi,   ausiliari,   di
collegamento e distributivi; 
      c) i requisiti tecnologici; 
      d) i requisiti di dotazione strumentale; 
      e) i requisiti organizzativi e gestionali; 
      f) i requisiti di dotazione di personale. 
    3. Al fine  della  verifica  dell'adeguatezza  dei  requisiti  di
dotazione di personale di cui  al  comma  2,  lettera  f),  non  sono
considerati gli operatori in aspettativa o in assenza superiori ai  3
mesi. 
    4. Al fine  della  verifica  dell'adeguatezza  dei  requisiti  di
dotazione di personale addetto all'assistenza di base  alla  persona,
le ore prestate dal titolare di residenze  private  sono  conteggiate
entro il limite massimo di 1750 ore annue complessive. 
    5. Nelle residenze per anziani non autosufficienti,  i  requisiti
di  dotazione  di   personale   addetto   all'assistenza   di   base,
infermieristica e riabilitativa sono definiti a  livello  di  nucleo.
Per  consentire  flessibilita'  e  autonomia  nell'organizzazione   e
distribuzione  del  personale  all'interno  dei  singoli  nuclei,  lo
standard da garantire viene calcolato sull'intera  struttura  e  deve
corrispondere alla somma dei singoli standard richiesti per  ciascuna
tipologia di nucleo. 
    6. Nelle residenze per anziani con capacita' ricettiva  superiore
a 40 posti letto, l'accoglienza, solo in alcune ore del giorno, di un
numero di persone inferiore alle 5 unita' e' considerata attivita' di
accoglienza diurna, per l'esercizio della quale  non  sono  richiesti
gli specifici  requisiti  strutturali,  tecnologici  e  organizzativi
previsti dall'allegato D del presente regolamento. 
 
                              Art. 26. 
 
Requisiti   soggettivi   per    il    rilascio    dell'autorizzazione
                            all'esercizio 
 
    1. Ai sensi dell'art.  31,  comma  4  della  legge  regionale  n.
6/2006, l'autorizzazione ha carattere personale e viene rilasciata ai
titolari gestori dei servizi semiresidenziali e delle  residenze  per
anziani; non e' rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna
con  sentenza  passata  in  giudicato  per  un   reato   che   incide
sull'affidabilita' morale e professionale, ossia nei casi di: 
      a) sentenza penale definitiva di condanna,  decreto  penale  di
condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione  della  pena
su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura  penale,
a pena detentiva superiore a tre anni; 
      b) sentenza penale definitiva di condanna,  decreto  penale  di
condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione  della  pena
su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura  penale,
per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo II (Delitti contro  la
Pubblica Amministrazione) e di cui al libro II, Titolo VIII, capo  II
del codice penale (Delitti contro l'industria e il commercio), ovvero
per  truffa,   falsita'   materiale   e   ideologica,   ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
      c) sentenza penale definitiva di condanna,  decreto  penale  di
condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione  della  pena
su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura  penale,
per contravvenzioni relative a violazioni  di  norme  in  materia  di
lavoro, di previdenza e  di  assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in
via amministrativa e in  particolare  per  le  societa'  cooperative,
violazione della legge 3 aprile 2001, n. 142; 
      d) sentenza penale definitiva di condanna,  decreto  penale  di
condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione  della  pena
su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura  penale,
per reati anche colposi, inerenti a fatti commessi nell'esercizio  di
attivita' per le quali e' richiesta l'autorizzazione. 
    2. L'autorizzazione non e' rilasciata, inoltre, ai soggetti: 
      a)  nei  confronti  dei  quali  e'  stata  comminata  la   pena
accessoria   dell'incapacita'   a   contrarre   con    la    Pubblica
Amministrazione, dell'interdizione dall'esercizio di una  professione
o di un'arte, dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; 
      b) nei confronti dei quali sussistono le cause di  divieto,  di
decadenza  o  di  sospensione  previste  dall'art.  67  del   decreto
legislativo 6 agosto 2011, n. 159 «Codice  delle  leggi  antimafia  e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136»; 
      c) si trovano in stato di fallimento, di  liquidazione  coatta,
di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art.  186-bis  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in  corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 
    3. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il  decreto
sono stati emessi nei confronti: 
      a) del titolare nel caso di impresa individuale; 
      b) dei soci nel caso di societa' in nome collettivo; 
      c) dei soci accomandatari nel caso di societa'  in  accomandita
semplice; 
      d) del legale rappresentante e di  eventuali  altri  componenti
dell'organo di amministrazione nel caso di societa' a responsabilita'
limitata; 
      e) del legale rappresentante e di  eventuali  altri  componenti
dell'organo di amministrazione nonche' a ciascuno dei consorziati che
detenga una partecipazione superiore al 10  per  cento,  in  caso  di
societa' di capitali, anche consortili, di societa'  cooperative,  di
consorzi cooperativi e di consorzi di cui al libro V, titolo X,  capo
II, sezione II, del codice civile; 
      f) dei soggetti che hanno  la  rappresentanza,  imprenditori  o
societa' consorziate, nel caso di consorzi di cui all'art.  2602  del
codice civile. 
    4. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano  quando  il
reato   e'   stato   depenalizzato,   quando   e'   intervenuta    la
riabilitazione, quando il reato e' stato dichiarato estinto  dopo  la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
 
                              Art. 27. 
 
        Ambito applicativo dei requisiti minimi autorizzativi 
 
    1.  I  requisiti  minimi  di  cui  all'allegato  B  del  presente
regolamento si applicano: 
      a) alle residenze per anziani gia' autorizzate al funzionamento
alla data di entrata in vigore del presente regolamento e soggette  a
riclassificazione come disciplinato dal Titolo X; 
      b) alle residenze di cui alla lettera a), oggetto di interventi
di  ampliamento,  trasformazione  o  trasferimento  di   sede,   gia'
autorizzati  dal  punto  di  vista  edilizio  ai  sensi  della  legge
regionale n. 5/2007 e rientranti nella programmazione regionale degli
investimenti edilizi o per i quali la Direzione centrale ha  espresso
parere favorevole sulla compatibilita' del progetto con il fabbisogno
di residenzialita' regionale, alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento; 
      c) alle residenze per anziani in corso di realizzazione di  cui
all'art. 8, comma 2; 
      d) agli interventi di ampliamento di nuclei  di  residenze  per
anziani non autosufficienti riclassificate  cosi'  come  disciplinato
dal Titolo X. 
    2.  I  requisiti  minimi  di  cui  all'allegato  C  del  presente
regolamento sono applicati: 
      a) alle residenze per anziani di  nuova  realizzazione  il  cui
procedimento, per il rilascio dell'autorizzazione alla  realizzazione
o dell'autorizzazione all'esercizio, e' avviato successivamente  alla
data di entrata in vigore del presente regolamento; 
      b)  agli  interventi  di  ampliamento  non   rientranti   nelle
fattispecie previste al comma 1, lettera d), di trasformazione  o  di
trasferimento   di   sede   di   residenze   per   anziani   previsti
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
regolamento. 
    3.  I  requisiti  minimi  di  cui  all'allegato  D  del  presente
regolamento sono applicati ai servizi semiresidenziali per anziani di
nuova realizzazione e a quelli gia' funzionanti alla data di  entrata
in vigore del presente regolamento. 
 
                              Titolo VI 
 
             AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 
                    E DELLE RESIDENZE PER ANZIANI 
 
                               Capo I 
 
             Autorizzazione dei servizi semiresidenziali 
            e delle residenze per anziani autosufficienti 
 
                              Art. 28. 
 
Autorizzazione   dei    servizi    semiresidenziali    per    anziani
                           autosufficienti 
 
    1. La realizzazione di nuovi servizi semiresidenziali per anziani
autosufficienti,  pubblici  o  privati,   il   loro   ampliamento   e
trasferimento di sede, nonche' gli interventi  di  ampliamento  e  di
trasferimento  di  sede  dei  servizi  semiresidenziali  per  anziani
autosufficienti, gia' autorizzati all'esercizio ai sensi  del  Titolo
IX, sono soggetti a preventiva  verifica  di  compatibilita'  con  la
programmazione attuativa locale, la quale non pregiudica il  rilascio
dell'autorizzazione medesima. 
    2. Ai sensi dell'art. 31 della legge  regionale  n.  6/2006,  gli
interventi di cui al comma 1 sono  soggetti  ad  autorizzazione  alla
realizzazione e all'esercizio  secondo  le  procedure  indicate  agli
articoli 30 e 31. 
    3. Non sono  soggetti  ad  autorizzazione  alla  realizzazione  e
all'esercizio  gli  interventi  strutturali  che  non  comportano  la
ridistribuzione interna, la variazione della destinazione  d'uso  dei
locali, della numerosita' o della tipologia  dei  posti  autorizzati,
nonche' i rinnovi di impianti. 
    4. La variazione del titolare e' soggetta  a  rilascio  di  nuova
autorizzazione all'esercizio e al  rispetto  dei  requisiti  previsti
dall'autorizzazione originaria. 
 
                              Art. 29. 
 
     Autorizzazione delle residenze per anziani autosufficienti 
 
    1.   La   realizzazione   di   nuove   residenze   per    anziani
autosufficienti,  pubbliche  o  private,  il   loro   ampliamento   e
trasferimento di sede, nonche' gli interventi  di  ampliamento  e  di
trasferimento di  sede  di  residenze  per  anziani  autosufficienti,
riclassificate ai sensi del Titolo  X,  sono  soggetti  a  preventiva
verifica di compatibilita' con la programmazione attuativa locale, la
quale non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione medesima. 
    2. Ai sensi dell'art. 31 della legge  regionale  n.  6/2006,  gli
interventi di cui al comma 1 sono  soggetti  ad  autorizzazione  alla
realizzazione e all'esercizio  secondo  le  procedure  indicate  agli
articoli 30 e 31. 
    3. Non sono  soggetti  ad  autorizzazione  alla  realizzazione  e
all'esercizio  gli  interventi  strutturali  che  non  comportano  la
ridistribuzione interna, la variazione della destinazione  d'uso  dei
locali, della numerosita' o della  tipologia  dei  posti  autorizzati
nonche' i rinnovi di impianti. 
    4. Non sono soggetti ad  autorizzazione  alla  realizzazione  gli
interventi, autorizzati nell'ambito del processo di riclassificazione
disciplinato  al  Titolo  X,  e  finalizzati  all'adeguamento   delle
residenze gia' funzionanti ai requisiti previsti all'allegato  B  del
presente regolamento. 
    5. La variazione del titolare e' soggetta  a  rilascio  di  nuova
autorizzazione all'esercizio e al  rispetto  dei  requisiti  previsti
dall'autorizzazione originaria. 
 
                              Art. 30. 
 
  Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione 
 
    1. Il soggetto,  che  intende  realizzare  uno  degli  interventi
previsti agli articoli 28 e 29, presenta la domanda di autorizzazione
alla realizzazione al Comune competente per  territorio,  redatta  in
conformita' al modello 1 dell'allegato F al  presente  regolamento  e
corredata dai documenti in esso indicati. 
    2. Entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  domanda,  il
Comune: 
      a) verifica la compatibilita' dell'intervento richiesto con  la
programmazione attuativa locale e ne  comunica  l'esito  al  soggetto
richiedente e alla Direzione centrale; 
      b)   acquisisce   dall'Azienda   per   l'assistenza   sanitaria
competente per  territorio  il  parere  igienico  sanitario,  il  cui
rilascio  e'  subordinato  anche  alla  verifica  del  rispetto   dei
requisiti minimi previsti dal presente regolamento; 
      c) rilascia i titoli abilitativi edilizi previsti dal  capo  IV
della legge regionale 11  novembre  2009,  n.  19  (Codice  regionale
dell'edilizia)  e  ne  trasmette  copia  alla  Direzione  centrale  e
all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente. 
    3. Il parere di cui al comma 2, lettera  b),  e'  espresso  entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune. 
    4. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 2 lettera  b),
l'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per  territorio  puo'
avvalersi del supporto della Commissione di vigilanza di cui all'art.
40. 
 
                              Art. 31. 
 
     Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio 
 
    1. Ai fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio,  i
servizi semiresidenziali e le residenze per  anziani  autosufficienti
di cui agli articoli 28 e 29 devono rispettare i  requisiti  previsti
negli allegati al presente regolamento. 
    2.   Il   soggetto   che   intende   ottenere    l'autorizzazione
all'esercizio presenta, prima dell'avvio dell'attivita',  la  domanda
di autorizzazione all'esercizio al Comune competente per  territorio,
redatta in conformita' al  modello  2  dell'allegato  F  al  presente
regolamento e corredata dai documenti in esso indicati. 
    3.  Il  Comune,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
domanda: 
      a) verifica la completezza  della  documentazione  pervenuta  e
richiede le eventuali integrazioni che devono pervenire,  a  pena  di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso  i
termini del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino  a
quella di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, fino  alla
scadenza del termine di trenta giorni; 
      b) effettua le verifiche tecniche di controllo del possesso dei
requisiti minimi autorizzativi previsti negli  allegati  al  presente
regolamento; 
      c)  rilascia  l'autorizzazione  all'esercizio  qualora  l'esito
della verifica tecnica di controllo sia positivo o, qualora nel corso
della  verifica  siano  state  rilevate  delle  carenze,  invita   il
richiedente ad adeguarsi ai requisiti previsti, fissando  un  termine
non superiore a quaranta giorni entro il quale  provvedervi.  In  tal
caso  i  termini  del  procedimento  sono  sospesi  dalla   data   di
comunicazione dell'invito ad adeguarsi fino all'avvenuto  adeguamento
o, in mancanza, fino alla scadenza del termine  di  quaranta  giorni.
Decorso tale  termine  la  richiesta  di  autorizzazione  si  intende
respinta. 
    4. Il Comune redige l'autorizzazione all'esercizio in conformita'
al modello 3 dell'allegato F al presente regolamento e ne invia copia
alla Direzione centrale  e  all'Azienda  per  l'assistenza  sanitaria
competente per territorio. 
 
                              Art. 32. 
 
       Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'esercizio 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio e' tenuto a: 
      a) comunicare, almeno  trenta  giorni  prima,  all'Azienda  per
l'assistenza sanitaria e al  Comune,  competenti  per  territorio,  i
periodi di chiusura, le sospensioni o le  interruzioni  di  attivita'
specificandone la motivazione; 
      b) inviare al Comune competente per  territorio,  entro  il  31
gennaio di ogni  anno,  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' attestante la permanenza dei  requisiti  minimi  richiesti
per  la  tipologia  di  servizio  semiresidenziale  o  di   residenza
autorizzato; 
      c) comunicare,  prima  dell'avvio,  al  Comune  competente  per
territorio,  gli  interventi  strutturali  che  non   comportano   la
ridistribuzione interna, la variazione della destinazione  d'uso  dei
locali, della numerosita' o tipologia dei posti autorizzati,  nonche'
i rinnovi degli impianti, per i quali non e' previsto il rilascio  di
una nuova autorizzazione all'esercizio; 
      d)   comunicare,   entro   trenta   giorni,   all'Azienda   per
l'assistenza sanitaria e al Comune,  competenti  per  territorio,  la
variazione della denominazione del servizio o della residenza; 
      e) comunicare, almeno centoventi giorni prima, all'Azienda  per
l'assistenza sanitaria e al Comune,  competenti  per  territorio,  la
cessazione dell'attivita' svolta; 
      f) assolvere alle disposizioni relative ai  debiti  informativi
previste dall'art. 24. 
 
                               Capo II 
 
             Autorizzazione dei servizi semiresidenziali 
          e delle residenze per anziani non autosufficienti 
 
                              Art. 33. 
 
             Autorizzazione dei servizi semiresidenziali 
                   per anziani non autosufficienti 
 
    1. Ai sensi dell'art. 48 della legge  regionale  n.  17/2014,  la
realizzazione di  nuovi  servizi  semiresidenziali  per  anziani  non
autosufficienti,   pubblici   o   privati,   il   loro   ampliamento,
trasformazione e trasferimento di sede,  nonche'  gli  interventi  di
ampliamento, di trasformazione e di trasferimento di sede dei servizi
semiresidenziali per anziani non  autosufficienti,  gia'  autorizzati
all'esercizio ai sensi del Titolo  IX,  sono  soggetti  a  preventiva
verifica di compatibilita' del progetto da parte della Regione con il
fabbisogno complessivo regionale e la localizzazione territoriale  di
servizi di analoga tipologia gia' presenti in  ambito  regionale,  la
quale non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione medesima. 
    2. Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale  n.  17/2014,  gli
interventi di cui al comma 1 sono  soggetti  ad  autorizzazione  alla
realizzazione e all'esercizio  secondo  le  procedure  indicate  agli
articoli 36 e 37. 
    3. Sono soggetti esclusivamente ad autorizzazione  all'esercizio,
secondo le procedure indicate all'art. 37, i servizi semiresidenziali
destinati all'accoglimento di  anziani  non  autosufficienti  la  cui
realizzazione e' gia' stata autorizzata, dal punto di vista  edilizio
ai sensi della legge regionale n. 5/2007,  e  che  non  hanno  ancora
avviato l'attivita' alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento. 
    4. Non sono  soggetti  ad  autorizzazione  alla  realizzazione  e
all'esercizio  gli  interventi  strutturali  che  non  comportano  la
ridistribuzione interna, la variazione della destinazione  d'uso  dei
locali, della numerosita' o della tipologia  dei  posti  autorizzati,
nonche' i rinnovi di impianti. 
    5. Nelle residenze per anziani non autosufficienti con  capacita'
ricettiva superiore a 40  posti  letto,  l'attivita'  di  accoglienza
diurna, in alcune ore del giorno, di un numero di persone anziane non
autosufficienti inferiore alle  cinque  unita'  non  e'  soggetta  ad
autorizzazione all'esercizio e deve essere comunicata alla  Direzione
centrale, all'Azienda  per  l'assistenza  sanitaria  territorialmente
competente e al Comune in cui e' ubicata la residenza. 
    6. La variazione del titolare e' soggetta  a  rilascio  di  nuova
autorizzazione all'esercizio e al  rispetto  dei  requisiti  previsti
dall'autorizzazione originaria. 
    7. Ai sensi dell'art.  48,  comma  2  della  legge  regionale  n.
17/2014,  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla   realizzazione   o
dell'autorizzazione  all'esercizio  non  determina,  in  alcun  modo,
l'accreditamento  dei  servizi  semiresidenziali  per   anziani   non
autosufficienti e la sussistenza degli accordi  contrattuali  di  cui
all'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992. 
 
                              Art. 34. 
 
                   Autorizzazione delle residenze 
                   per anziani non autosufficienti 
 
    1. Ai sensi dell'art. 48 della legge  regionale  n.  17/2014,  la
realizzazione di nuove residenze  per  anziani  non  autosufficienti,
pubbliche  o  private,  il   loro   ampliamento,   trasformazione   e
trasferimento di sede, nonche'  gli  interventi  di  ampliamento,  di
trasformazione e di trasferimento di sede delle residenze per anziani
non autosufficienti, riclassificate  e  riautorizzate  ai  sensi  del
Titolo X, sono soggetti a preventiva verifica di  compatibilita'  del
progetto  da  parte  della  Regione  con  il  fabbisogno  complessivo
regionale e la localizzazione  territoriale  di  servizi  di  analoga
tipologia gia' presenti in ambito regionale, la quale non  pregiudica
il rilascio dell'autorizzazione medesima. 
    2. Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale  n.  17/2014,  gli
interventi di cui al comma 1 sono  soggetti  ad  autorizzazione  alla
realizzazione e all'esercizio  secondo  le  procedure  indicate  agli
articoli 36 e 37. 
    3. Sono soggette esclusivamente ad  autorizzazione  all'esercizio
secondo le procedure indicate all'art. 37: 
      a) le residenze gia' autorizzate al funzionamento e interessate
da interventi di  ampliamento,  adeguamento  e  trasformazione,  gia'
autorizzati  dal  punto  di  vista  edilizio  ai  sensi  della  legge
regionale n. 5/2007 e rientranti nella programmazione regionale degli
investimenti edilizi o per i quali la Direzione centrale,  alla  data
di entrata in vigore del presente  regolamento,  ha  espresso  parere
favorevole sulla compatibilita' del progetto  con  il  fabbisogno  di
residenzialita' regionale; 
      b) le residenze in corso di realizzazione di  cui  all'art.  8,
comma 2. 
    4. Non sono  soggetti  ad  autorizzazione  alla  realizzazione  e
all'esercizio  gli  interventi  strutturali  che  non  comportano  la
ridistribuzione interna, la variazione della destinazione  d'uso  dei
locali, della numerosita' o della tipologia  dei  posti  autorizzati,
nonche' i rinnovi di impianti. 
    5. Non sono soggetti ad  autorizzazione  alla  realizzazione  gli
interventi autorizzati nell'ambito del processo di  riclassificazione
disciplinato  al  Titolo  X  e  finalizzati   all'adeguamento   delle
residenze  gia'  funzionanti  ai  requisiti  previsti  dal   presente
regolamento. 
    6. La variazione del titolare e' soggetta  a  rilascio  di  nuova
autorizzazione all'esercizio e al  rispetto  dei  requisiti  previsti
dall'autorizzazione originaria. 
    7. Ai sensi dell'art. 48,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
17/2014,  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla   realizzazione   o
dell'autorizzazione  all'esercizio  non  determina,  in  alcun  modo,
l'accreditamento delle residenze per anziani non autosufficienti e la
sussistenza degli accordi contrattuali di  cui  all'art.  8-quinquies
del decreto legislativo n. 502/1992. 
 
                              Art. 35. 
 
Autorizzazione  delle   residenze   destinate   all'accoglimento   di
           personale religioso anziano non autosufficiente 
 
    1. Ai sensi dell'art. 48 della legge  regionale  n.  17/2014,  la
realizzazione  di  nuove  residenze  destinate  all'accoglimento   di
personale religioso anziano non autosufficiente, il loro ampliamento,
trasformazione e trasferimento di sede,  nonche'  gli  interventi  di
ampliamento, di trasformazione  e  di  trasferimento  di  sede  delle
residenze destinate all'accoglimento di personale  religioso  anziano
non autosufficiente, riclassificate  e  riautorizzate  ai  sensi  del
Titolo X, sono soggetti a preventiva verifica di  compatibilita'  del
progetto  da  parte  della  Regione  con  il  fabbisogno  complessivo
regionale e la localizzazione  territoriale  di  servizi  di  analoga
tipologia gia' presenti in ambito regionale, la quale non  pregiudica
il rilascio dell'autorizzazione medesima. 
    2. Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale  n.  17/2014,  gli
interventi di cui al comma 1 sono  soggetti  ad  autorizzazione  alla
realizzazione e all'esercizio  secondo  le  procedure  indicate  agli
articoli 36 e 37. 
    3. Non sono  soggetti  ad  autorizzazione  alla  realizzazione  e
all'esercizio  gli  interventi  strutturali  che  non  comportano  la
ridistribuzione interna, la variazione della destinazione  d'uso  dei
locali, della numerosita' o della tipologia  dei  posti  autorizzati,
nonche' i rinnovi di impianti. 
    4. Non sono soggetti ad  autorizzazione  alla  realizzazione  gli
interventi autorizzati nell'ambito del processo di riclassificazione,
disciplinato  al  Titolo  X,  e  finalizzati  all'adeguamento   delle
residenze  gia'  funzionanti  ai  requisiti  previsti  dal   presente
regolamento. 
    5. La variazione del titolare e' soggetta  a  rilascio  di  nuova
autorizzazione all'esercizio e al  rispetto  dei  requisiti  previsti
dall'autorizzazione originaria. 
    6. Ai sensi dell'art.  48,  comma  2  della  legge  regionale  n.
17/2014,  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla   realizzazione   o
dell'autorizzazione  all'esercizio  non  determina,  in  alcun  modo,
l'accreditamento  delle  residenze  destinate   all'accoglimento   di
personale religioso anziano  non  autosufficiente  e  la  sussistenza
degli accordi contrattuali di cui all'art.  8-quinquies  del  decreto
legislativo n. 502/1992. 
 
                              Art. 36. 
 
  Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione 
 
    1. Il soggetto che intende realizzare uno degli interventi di cui
agli articoli  33,  34  e  35,  presenta  al  Comune  competente  per
territorio, la domanda di autorizzazione alla realizzazione,  redatta
in conformita' al modello 4 dell'allegato F al presente regolamento e
corredata dai documenti in esso indicati. 
    2. Entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  domanda,  il
Comune: 
      a) acquisisce dalla Direzione centrale, ai sensi dell'art.  48,
comma  2,  della  legge  regionale  n.  17/2014,  il   parere   sulla
compatibilita' del progetto con il fabbisogno complessivo regionale e
la localizzazione territoriale di servizi di analoga  tipologia  gia'
presenti in ambito regionale; 
      b)   acquisisce   dall'Azienda   per   l'assistenza   sanitaria
competente per  territorio  il  parere  igienico  sanitario,  il  cui
rilascio  e'  subordinato  anche  alla  verifica  del  rispetto   dei
requisiti minimi previsti dal presente regolamento; 
      c) rilascia i titoli abilitativi edilizi previsti dal  capo  IV
della legge regionale n. 19/2009 e ne trasmette copia alla  Direzione
centrale e all'Azienda per  l'assistenza  sanitaria  territorialmente
competente. 
    3. I pareri di cui al comma 2, lettera a)  e  b),  sono  espressi
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune. 
    4. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 2, lettera b),
l'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per  territorio  puo'
avvalersi del supporto della Commissione di vigilanza di cui all'art.
40. 
 
                              Art. 37. 
 
     Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio 
 
    1. Ai fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio,  i
servizi   semiresidenziali   e   le   residenze   per   anziani   non
autosufficienti nonche' le residenze  destinate  all'accoglimento  di
personale religioso anziano non autosufficiente devono  rispettare  i
requisiti minimi autorizzativi previsti dal presente regolamento. 
    2.   Il   soggetto   che   intende   ottenere    l'autorizzazione
all'esercizio presenta, prima dell'avvio dell'attivita',  all'Azienda
per l'assistenza sanitaria competente per territorio, la  domanda  di
autorizzazione all'esercizio, redatta in  conformita'  al  modello  5
dell'allegato F al presente regolamento, corredata dai  documenti  in
esso indicati. 
    3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria,  entro  sessanta  giorni
dal ricevimento della domanda: 
      a) verifica la completezza  della  documentazione  pervenuta  e
richiede  le  integrazioni  che   devono   pervenire,   a   pena   di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso  i
termini del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino  a
quella di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, fino  alla
scadenza del termine di trenta giorni; 
      b) effettua, attraverso la  Commissione  di  vigilanza  di  cui
all'art. 40, le verifiche tecniche  di  controllo  del  possesso  dei
requisiti minimi autorizzativi indicati negli  allegati  al  presente
regolamento; 
      c)  rilascia  l'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'
qualora l'esito della verifica tecnica di controllo sia  positivo  o,
qualora nel corso della verifica siano state rilevate delle  carenze,
invita il richiedente ad adeguarsi ai requisiti previsti, fissando un
termine non superiore a quaranta giorni entro il  quale  provvedervi.
In tal caso i termini del procedimento sono  sospesi  dalla  data  di
comunicazione dell'invito ad adeguarsi fino all'avvenuto  adeguamento
o, in mancanza, fino alla scadenza del termine  di  quaranta  giorni.
Decorso tale  termine  la  richiesta  di  autorizzazione  si  intende
respinta. 
    4. L'Azienda per l'assistenza sanitaria  redige  l'autorizzazione
all'esercizio in conformita' al modello 6 dell'allegato F al presente
regolamento e ne invia copia alla Direzione  centrale,  al  Distretto
sanitario territorialmente competente e al Comune in cui  e'  ubicata
la residenza. 
 
                              Art. 38. 
 
       Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'esercizio 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio e' tenuto a: 
      a) comunicare,  almeno  trenta  giorni  prima,  alla  Direzione
centrale,  all'Azienda  per  l'assistenza  sanitaria  e  al   Comune,
competenti per territorio, i periodi di chiusura,  le  sospensioni  o
interruzioni   di   attivita'   determinate   da   qualsiasi   causa,
specificandone la motivazione; 
      b)  inviare  alla  Direzione   centrale   e   all'Azienda   per
l'assistenza sanitaria competente per territorio, entro il 31 gennaio
di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta'
attestante la permanenza del possesso dei requisiti minimi  richiesti
per  la  tipologia   di   servizio   semiresidenziale   o   residenza
autorizzato; 
      c) comunicare, prima  dell'avvio,  alla  Direzione  centrale  e
all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, gli
interventi strutturali che non comportano la ridistribuzione interna,
la variazione della destinazione d'uso dei locali, della  numerosita'
o della tipologia dei posti  autorizzati,  nonche'  i  rinnovi  degli
impianti, per i quali non  e'  previsto  il  rilascio  di  una  nuova
autorizzazione all'esercizio; 
      d) comunicare, entro trenta giorni,  alla  Direzione  centrale,
all'Azienda per l'assistenza sanitaria e  al  Comune  competenti  per
territorio,  la   variazione   della   denominazione   del   servizio
semiresidenziale o della residenza; 
      e) comunicare la cessazione dell'attivita' autorizzata,  almeno
centoventi giorni prima, alla  Direzione  centrale,  all'Azienda  per
l'assistenza sanitaria e al Comune competenti per territorio; 
      f) assolvere alle disposizioni relative ai  debiti  informativi
previste dall'art. 24. 
 
                             Titolo VII 
 
                  FUNZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO 
 
                               Capo I 
 
               Vigilanza sui servizi semiresidenziali 
            e sulle residenze per anziani autosufficienti 
 
                              Art. 39. 
 
                              Vigilanza 
 
    1. La funzione di vigilanza sui servizi semiresidenziali e  sulle
residenze per anziani autosufficienti e'  esercitata  dai  Comuni  in
forma associata negli ambiti distrettuali come previsto dall'art.  17
della legge regionale n. 6/2006. 
    2.  L'attivita'  di  vigilanza  e'  esercitata  periodicamente  o
attivata di iniziativa in caso  di  specifiche  segnalazioni  o  ogni
qualvolta se ne ravveda la necessita' e consiste: 
      a)  nella  verifica  della  permanenza  dei  requisiti   minimi
autorizzativi indicati negli allegati al presente regolamento; 
      b) nella verifica dell'adempimento degli obblighi previsti  per
l'esercizio dell'attivita'; 
      c) nella verifica dell'appropriatezza e  della  qualita'  delle
prestazioni  sanitarie   e   sociosanitarie   erogate   dai   servizi
semiresidenziali e dalle residenze autorizzate all'esercizio. 
    3. Restano  ferme  le  competenze  attribuite  alle  Aziende  per
l'assistenza sanitaria ai sensi  della  legislazione  in  materia  di
igiene  pubblica,  sicurezza  igienico-nutrizionale,  prevenzione   e
sicurezza negli ambienti di lavoro e ai sensi della  legge  regionale
13 luglio 1981, n. 43, (Disciplina ed  esercizio  delle  funzioni  in
materia di igiene  e  sanita'  pubblica)  e  successive  modifiche  e
integrazioni, nonche' le attivita' di vigilanza  e  di  controllo  da
parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 
                               Capo II 
 
         Vigilanza e controllo sui servizi semiresidenziali 
          e sulle residenze per anziani non autosufficienti 
 
                              Art. 40. 
 
                              Vigilanza 
 
    1. La funzione di vigilanza sui servizi semiresidenziali e  sulle
residenze per anziani non  autosufficienti  nonche'  sulle  residenze
destinate  all'accoglimento  di  personale  religioso   anziano   non
autosufficiente e' esercitata periodicamente o attivata di iniziativa
in caso di specifiche segnalazioni o ogni qualvolta se ne ravveda  la
necessita' e consiste: 
      a)  nella  verifica  della  permanenza  dei  requisiti   minimi
autorizzativi indicati negli allegati al presente regolamento; 
      b) nella verifica dell'adempimento degli obblighi previsti  per
l'esercizio dell'attivita'. 
    2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Azienda per
l'assistenza sanitaria  territorialmente  competente,  attraverso  la
Commissione di vigilanza prevista per le  strutture  sanitarie  dalla
deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2004, n. 3586. 
    3. Alla Commissione di cui al comma 2 sono attribuite le seguenti
funzioni: 
      a) effettuare la verifica tecnica di controllo del possesso dei
requisiti minimi autorizzativi indicati negli  allegati  al  presente
regolamento  prevista  ai  fini  del   rilascio   dell'autorizzazione
all'esercizio come indicato all'art. 37, comma 3, lettera b); 
      b)  effettuare  le  verifiche  tecniche  di   controllo   della
permanenza dei requisiti minimi autorizzativi indicati negli allegati
al  presente  regolamento,  anche  ai  fini  della   verifica   della
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'  di
cui all'art. 38, lettera b); 
      c)  partecipare,  qualora  richiesto,  alla   valutazione   del
progetto edilizio ai fini del rilascio del parere  igienico-sanitario
nei casi previsti dalla legge regionale n. 19/2009. 
    4. Restano  ferme  le  competenze  attribuite  alle  Aziende  per
l'assistenza sanitaria ai sensi  della  legislazione  in  materia  di
igiene  pubblica,  sicurezza  igienico-nutrizionale,  prevenzione   e
sicurezza negli ambienti di lavoro e ai sensi della  legge  regionale
n.  43/1981  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  nonche'   le
attivita' di vigilanza e di controllo da parte  del  Corpo  Nazionale
dei Vigili del Fuoco. 
 
                              Art. 41. 
 
                     Controllo di appropriatezza 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale
n. 6/2006, la funzione di controllo  di  appropriatezza  sui  servizi
semiresidenziali e sulle residenze per  anziani  non  autosufficienti
nonche'  sulle  residenze  destinate  all'accoglimento  di  personale
religioso anziano non autosufficiente e' esercitata periodicamente  o
attivata di iniziativa in caso  di  specifiche  segnalazioni  o  ogni
qualvolta se ne ravveda la necessita' e consiste: 
      a) nella verifica dell'appropriatezza e  della  qualita'  delle
prestazioni  sanitarie   e   sociosanitarie   erogate   dai   servizi
semiresidenziali e dalle residenze autorizzate all'esercizio; 
      b) nella verifica della corretta  classificazione  dei  bisogni
degli utenti accolti; 
      c) nella verifica della coerenza dei profili di  bisogno  degli
utenti accolti con la tipologia di residenza autorizzata; 
      d)  nella  verifica  della  corretta  applicazione  di   quanto
previsto negli  accordi  contrattuali  stipulati  tra  l'Azienda  per
l'assistenza   sanitaria   e   gli   enti   gestori    dei    servizi
semiresidenziali e delle residenze; 
      e)  nella  verifica  della   corretta   rendicontazione   delle
prestazione sanitarie e sociosanitarie riconosciute nell'ambito degli
interventi regionali di sostegno alla non autosufficienza; 
      f) nella verifica dell'adempimento alle  disposizioni  relative
ai debiti informativi previsti dall'art. 24. 
    2. La funzione di controllo di appropriatezza di cui al  comma  1
e'    esercitata    dall'Azienda    per    l'assistenza     sanitaria
territorialmente competente attraverso i  Distretti  sanitari  ed  e'
organizzata  in  modo  da  garantire  il  rispetto  dei  principi  di
imparzialita', trasparenza, efficacia ed efficienza, professionalita'
nonche' di separazione delle funzioni soprattutto ove le Aziende  per
l'assistenza sanitaria sono anche soggetti erogatori. 
 
                             Titolo VIII 
 
                              SANZIONI 
 
                               Capo I 
 
           Sanzioni in materia di servizi semiresidenziali 
               e residenze per anziani autosufficienti 
 
                              Art. 42. 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Le disposizione di cui al presente articolo  si  applicano  ai
servizi   semiresidenziali   e    alle    residenze    per    anziani
autosufficienti. 
    2.  Ferma  restando  la  responsabilita'  penale  e  le  sanzioni
amministrative per l'inosservanza di altre norme comunitarie, statali
e regionali e  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  43  per  la
violazione delle disposizioni relative all'esercizio delle  attivita'
sociosanitarie,   la   violazione   delle    disposizioni    relative
all'esercizio delle attivita' socioassistenziali  e'  punita  con  le
sanzioni previste dall'art. 34 della legge regionale n. 6/2006. 
 
                               Capo II 
 
           Sanzioni in materia di servizi semiresidenziali 
             e residenze per anziani non autosufficienti 
 
                              Art. 43. 
 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Le disposizione di cui al presente articolo  si  applicano  ai
servizi  semiresidenziali  e   alle   residenze   per   anziani   non
autosufficienti nonche' alle residenze destinate all'accoglimento  di
personale religioso anziano non autosufficienti. 
    2.  Ferma  restando  la  responsabilita'  penale  e  le  sanzioni
amministrative per l'inosservanza di altre norme comunitarie, statali
e regionali, la violazione delle disposizioni relative  all'esercizio
delle attivita' sociosanitarie e' punita  con  le  sanzioni  previste
dall'art.  4-ter  della  legge  regionale  9   marzo   2001,   n.   8
(Disposizioni  urgenti  in  attuazione  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, come modificato  dal  decreto  legislativo  19
giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni  in  materia  di  sanita'  e
politiche sociali). 
 
                              Titolo IX 
 
 
              AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI 
                  SEMIRESIDENZIALI GIA' FUNZIONANTI 
 
 
                              Art. 44. 
 
 
              Autorizzazione all'esercizio dei servizi 
            semiresidenziali per anziani autosufficienti 
 
    1. I servizi  semiresidenziali  gia'  funzionanti  alla  data  di
entrata   in   vigore   del   presente   regolamento   e    destinati
all'accoglimento di persone anziane autosufficienti sono soggetti  ad
autorizzazione  all'esercizio,  secondo  le  procedure   di   seguito
indicate. 
    2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente  regolamento,  i  titolari  dei  servizi  che  rispettano  i
requisiti minimi autorizzativi indicati nell'allegato D del  presente
regolamento,  presentano  al  Comune  competente  per  territorio  la
domanda di autorizzazione all'esercizio, redatta  in  conformita'  al
modello 2 dell'allegato F al presente  regolamento  e  corredata  dai
documenti in esso indicati. 
    3. Il Comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda: 
      a) verifica la completezza  della  documentazione  pervenuta  e
richiede le eventuali integrazioni che devono pervenire,  a  pena  di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso  i
termini del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino  a
quella di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, fino  alla
scadenza del termine di trenta giorni; 
      b) effettua le verifiche tecniche di controllo del possesso dei
requisiti minimi autorizzativi indicati nell'allegato D del  presente
regolamento; 
      c)  rilascia  l'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'
qualora l'esito della  verifica  tecnica  sia  positiva  o,  in  caso
contrario, comunica al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento
della domanda. 
    4. Il Comune redige l'autorizzazione all'esercizio in conformita'
al modello 3 dell'allegato F al presente regolamento e ne invia copia
alla Direzione centrale  e  all'Azienda  per  l'assistenza  sanitaria
competente per territorio. 
    5. I titolari dei servizi, di cui al comma 1, che non  presentano
la domanda di autorizzazione  all'esercizio  entro  i  termini  e  le
modalita' previste al comma 2, non possono proseguire  nell'esercizio
dell'attivita' e sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 42. 
 
                              Art. 45. 
 
 
              Autorizzazione all'esercizio dei servizi 
          semiresidenziali per anziani non autosufficienti 
 
    1. I servizi  semiresidenziali  gia'  funzionanti  alla  data  di
entrata   in   vigore   del   presente   regolamento   e    destinati
all'accoglimento di anziani  non  autosufficienti  sono  soggetti  ad
autorizzazione  all'esercizio  secondo  le   procedure   di   seguito
indicate. 
    2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
regolamento, i titolari dei servizi di cui al comma 1, che rispettano
i  requisiti  minimi  autorizzativi  indicati  nell'allegato  D   del
presente  regolamento,  presentano   all'Azienda   per   l'assistenza
sanitaria competente per  territorio  la  domanda  di  autorizzazione
all'esercizio, redatta in conformita' al modello 5 dell'allegato F al
presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati. 
    3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria, entro centoventi  giorni
dal ricevimento della domanda: 
      a) verifica la completezza  della  documentazione  pervenuta  e
richiede le eventuali integrazioni che devono pervenire,  a  pena  di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso  i
termini del procedimento sono sospesi fino a quella di  presentazione
delle integrazioni o, in mancanza, fino alla scadenza del termine  di
trenta giorni; 
      b) effettua le verifiche tecniche di controllo del possesso dei
requisiti minimi autorizzativi indicati nell'allegato D del  presente
regolamento; 
      c)  rilascia  l'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'
qualora l'esito  dell'ispezione  tecnica  sia  positivo  o,  in  caso
contrario, comunica al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento
della domanda. 
    4. L'Azienda per l'assistenza sanitaria  redige  l'autorizzazione
all'esercizio in conformita' al modello 6 dell'allegato F al presente
regolamento e ne invia copia al Distretto  sanitario  competente  per
territorio e alla Direzione centrale. 
    5. I titolari dei servizi di cui al comma 1, che  non  presentano
la domanda di autorizzazione  all'esercizio  entro  i  termini  e  le
modalita' previste al comma 2, non possono proseguire  nell'esercizio
dell'attivita' e sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 43. 
    6. Ai sensi dell'art.  48,  comma  2  della  legge  regionale  n.
17/2014, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio non determina,
in alcun modo,  l'accreditamento  dei  servizi  semiresidenziali  per
anziani  non  autosufficienti  e   la   sussistenza   degli   accordi
contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto  legislativo  n.
502/1992. 
 
                              Titolo X 
 
 
                    PROCESSO DI RICLASSIFICAZIONE 
                  DELLE RESIDENZE GIA' FUNZIONANTI 
 
 
                               Capo I 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
                              Art. 46. 
 
 
            Definizione del processo e vincoli attuativi 
 
    1. La riclassificazione e' il processo attraverso  il  quale,  ai
sensi dell'art. 10, comma 1, della legge  regionale  n.  17/2008,  le
residenze  destinate  all'accoglimento  di  persone   anziane,   gia'
autorizzate al funzionamento ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Giunta regionale n. 83/1990, del decreto del  Presidente  della
Giunta regionale n.  420/1997  e  della  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 1612/2001, sono soggette a nuova  classificazione  e  al
rilascio di  nuove  autorizzazioni  all'esercizio  con  le  modalita'
previste dal presente regolamento. 
    2.  Il  processo  di  riclassificazione   viene   attuato   senza
comportare alcun aumento del numero di posti letto rispetto a  quelli
gia' autorizzati al funzionamento alla data  di  avvio  del  processo
stesso, fermo restando gli aumenti derivanti da interventi di: 
      a) ampliamento, adeguamento e trasformazione  gia'  autorizzati
dal punto di vista edilizio ai sensi della legge regionale n.  5/2007
e  rientranti  nella  programmazione  regionale  degli   investimenti
edilizi o per i  quali  la  Direzione  centrale  ha  espresso  parere
favorevole sulla compatibilita' del progetto  con  il  fabbisogno  di
residenzialita' regionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento; 
      b) realizzazione delle residenze di cui all'art. 8, comma 2. 
 
                              Art. 47. 
 
 
                           Fasi attuative 
 
    1. Il processo di riclassificazione viene attuato  attraverso  le
seguente fasi: 
      a) preliminare, finalizzata all'acquisizione delle informazioni
relative alle caratteristiche strutturali, edilizie e di dotazione di
personale  delle  residenze   oggetto   di   nuova   classificazione,
disciplinata al capo II; 
      b)  valutativa,  costituita  da  attivita'  istruttoria  e   di
valutazione delle domande di nuova  autorizzazione,  disciplinata  al
capo III; 
      c)  autorizzativa,  finalizzata  al  rilascio  dei  nuovi  atti
autorizzativi, disciplinata al capo IV. 
 
                              Art. 48. 
 
 
                  Ambito territoriale di attuazione 
 
    1.  Il  processo  di  riclassificazione  viene  attuato  con  una
suddivisione territoriale corrispondente a quella delle  Aziende  per
l'assistenza  sanitaria  come  definite  dalla  legge  regionale   n.
17/2014. 
 
                              Art. 49. 
 
 
                Livello di classificazione garantito 
 
    1. Alle residenze viene garantito il rilascio di  un  nuovo  atto
autorizzativo  per  uno  dei  livelli  di  classificazione   indicati
nell'allegato E del presente regolamento se: 
      a) alla data di invio delle informazioni di  cui  all'art.  52,
comma 1, le residenze risultano in possesso dei requisiti,  minimi  o
pieni, previsti per la tipologia di residenza  autorizzata  ai  sensi
del decreto del Presidente della Giunta  regionale  n.  83/1990,  del
decreto del Presidente della Giunta regionale  n.  420/1997  o  della
deliberazione della Giunta regionale n. 1612/2001; 
      b) entro 3 mesi dal rilascio del nuovo atto  autorizzativo,  le
residenze  dimostrano  il  rispetto  dei   requisiti   organizzativi,
gestionali,  di  dotazione  strumentale  e  di  personale   stabiliti
nell'allegato B per il livello di nuova classificazione. 
 
                              Art. 50. 
 
 
            Valutazione dei bisogni delle persone accolte 
 
    1.  Per  ottenere  il  rilascio  di  una   nuova   autorizzazione
all'esercizio, le residenze di  cui  all'art.  46,  comma  1,  devono
procedere alla valutazione dei bisogni delle persone accolte  con  il
sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf.-FVG e  trasmettere
la composizione dei profili di bisogno della propria  utenza  secondo
le modalita' e tempistiche comunicate dalla Direzione centrale. 
 
                               Capo II 
 
 
                          Fase preliminare 
 
 
                              Art. 51. 
 
 
       Acquisizione indirizzi di posta elettronica certificata 
 
    1. In conformita' a quanto previsto dal  decreto  legislativo  30
dicembre  2010,  n.  235  (Modifiche  ed  integrazioni   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice  dell'amministrazione
digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n.  69)  e
al fine di semplificare il processo di  riclassificazione,  tutte  le
comunicazioni tra la Direzione centrale e le  residenze  per  anziani
oggetto di  nuova  classificazione  devono  avvenire  a  mezzo  posta
elettronica certificata (PEC). A tal fine, le residenze comunicano il
proprio  indirizzo  PEC  alla  Direzione  centrale  entro  20  giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
 
                              Art. 52. 
 
 
                   Acquisizione delle informazioni 
 
    1.  Al  fine  di  acquisire   le   informazioni   relative   alle
caratteristiche strutturali, edilizie e di dotazione di personale, la
Direzione  centrale   invia   alle   residenze   oggetto   di   nuova
classificazione: 
      a) una scheda  contenente  le  caratteristiche  strutturali  ed
edilizie, nonche' la dotazione di personale che  le  residenze  hanno
dichiarato di possedere nell'ambito  delle  azioni  propedeutiche  al
processo di riclassificazione del sistema residenziale per anziani di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1378  dell'8  giugno
2007; 
      b) un questionario relativo alle  caratteristiche  strutturali,
edilizie e di dotazione di personale, da  compilare  da  parte  delle
residenze che non hanno aderito alle azioni propedeutiche al processo
di riclassificazione di cui alla lettera a). 
    2. I dati contenuti nella scheda di cui al comma  1,  lettera  a)
devono essere  verificati  dal  titolare.  La  scheda,  eventualmente
corretta e integrata, deve essere restituita alla Direzione centrale,
debitamente sottoscritta, entro sessanta giorni dal suo  ricevimento,
con nota di trasmissione predisposta  in  conformita'  al  modello  7
dell'allegato  F  al  presente  regolamento,  corredata  da  tutti  i
documenti indicati. 
    3. Il questionario di cui al comma  1,  lettera  b)  deve  essere
restituito, debitamente compilato e sottoscritto dal  titolare,  alla
Direzione  centrale  entro  e  non  oltre  trenta  giorni   dal   suo
ricevimento, con nota di trasmissione predisposta in  conformita'  al
modello 7 dell'allegato F al presente regolamento, corredata da tutti
i documenti indicati. 
    4. La Direzione centrale, entro novanta  giorni  dal  ricevimento
della documentazione di cui ai commi 2 e 3, verifica  la  completezza
della  documentazione  pervenuta  e  richiede  l'eventuale  ulteriore
documentazione integrativa o sostitutiva, indicando  un  termine  non
superiore a trenta giorni entro il  quale  deve  essere  prodotta.  I
termini del procedimento sono sospesi dalla data della  richiesta  di
integrazione a quella di presentazione  della  documentazione  o,  in
ogni caso, fino alla scadenza del termine assegnato. 
    5. Al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati, la
Direzione centrale puo' effettuare accertamenti presso le  residenze,
avvalendosi  anche  del  supporto  delle  Aziende  per   l'assistenza
sanitaria, qualora ritenuto necessario. Le verifiche sono  effettuate
previo preavviso alla residenza di almeno venti giorni. La  Direzione
centrale   redige,   entro    venti    giorni    dalla    conclusione
dell'accertamento,  un  verbale  contenente  quanto  rilevato   sulle
condizioni strutturali, edilizie e di dotazione  di  personale  della
residenza valutata e sulle eventuali  difformita'  rispetto  ai  dati
dichiarati. 
    6. In caso di mancato adempimento alle  disposizioni  di  cui  ai
commi 2 e 3 entro i termini previsti, la Direzione  centrale  diffida
il titolare a provvedere fissando un termine massimo non superiore  a
trenta giorni. Trascorso inutilmente  tale  termine,  l'ente  che  ha
rilasciato  l'autorizzazione  al  funzionamento  dispone  la   revoca
dell'autorizzazione rilasciata e ordina la  chiusura  dell'attivita',
previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti. 
    7.  L'ente  che  ha  disposto   la   revoca   dell'autorizzazione
all'esercizio invia copia conforme dell'atto  di  revoca  all'Azienda
per l'assistenza sanitaria competente per territorio,  al  Comune  in
cui e' ubicata la residenza e alla Direzione centrale. 
 
                              Art. 53. 
 
 
                    Predisposizione dei fascicoli 
 
    1. Sulla base dei  dati  dichiarati  dal  titolare  e  di  quelli
eventualmente  acquisiti  a  seguito  delle  integrazioni   e   delle
verifiche di cui all'art. 52, commi 4  e  5,  la  Direzione  centrale
redige per ciascuna residenza un fascicolo contenente: 
      a) il livello di classificazione garantito ai  sensi  dell'art.
49, in conformita' a quanto indicato  nell'allegato  E  del  presente
regolamento  ovvero  gli  interventi  di  adeguamento  necessari   al
riconoscimento del livello di classificazione minimo garantito, se la
residenza non risulta in possesso dei requisiti minimi  previsti  dal
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83/1990, dal decreto
del  Presidente  della  Giunta  regionale   n.   420/1997   e   dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 1612/2001; 
      b) i livelli di classificazione superiori a quello garantito ai
sensi  dell'art.  49,  compatibili  con  il  numero  di  posti  letto
complessivi  gia'  autorizzati,  e  l'indicazione   degli   eventuali
interventi di adeguamento necessari per  il  loro  raggiungimento  in
applicazione  dei  requisiti  minimi  indicati  nell'allegato  B  del
presente regolamento. 
    2. Il fascicolo di cui al comma 1  e'  trasmesso  alle  residenze
entro centottanta giorni dall'invio delle schede e dei questionari di
cui all'art. 52, comma 1. 
 
                              Capo III 
 
 
                           Fase valutativa 
 
 
                              Art. 54. 
 
 
         Presentazione della domanda di nuova autorizzazione 
 
    1. Entro novanta giorni dal  ricevimento  del  fascicolo  di  cui
all'art. 53, il titolare presenta alla Direzione centrale la  domanda
di  nuova   autorizzazione   con   l'indicazione   del   livello   di
classificazione  prescelto  tra  quelli  individuati  nel   fascicolo
medesimo. 
    2. Se la residenza non risulta in possesso dei requisiti previsti
per l'ottenimento del livello di classificazione garantito  ai  sensi
dell'art. 49, il titolare puo': 
      a) presentare  una  domanda  di  nuova  autorizzazione  per  il
livello minimo di classificazione garantito ai  sensi  dell'art.  49,
corredata da un piano degli interventi per l'adeguamento ai requisiti
minimi previsti per la specifica tipologia autorizzata ai  sensi  del
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83/1990, del decreto
del  Presidente  della  Giunta  regionale   n.   420/1997   e   della
deliberazione della Giunta regionale n. 1612/2001; 
      b) presentare  una  domanda  di  nuova  autorizzazione  per  un
livello classificazione superiore a quello minimo garantito ai  sensi
dell'art. 49, allegando il piano degli interventi  per  l'adeguamento
ai requisiti  previsti  nell'allegato  B  per  il  livello  di  nuova
classificazione richiesto. 
    3. Se la residenza risulta in possesso dei requisiti previsti per
l'ottenimento del  livello  di  classificazione  garantito  ai  sensi
dell'art. 49, il titolare puo': 
      a) presentare  una  domanda  di  nuova  autorizzazione  per  il
livello di classificazione garantito ai sensi dell'art. 49; 
      b) presentare una domanda di nuova autorizzazione per  uno  dei
livelli di classificazione superiore  a  quello  garantito  ai  sensi
dell'art. 49. Se la residenza non risulta in possesso  dei  requisiti
previsti nell'allegato B per il  livello  richiesto,  la  domanda  di
nuova  autorizzazione  deve  essere  corredata  da  un  piano   degli
interventi per l'adeguamento ai requisiti carenti. 
    4. Il piano di cui ai commi 2 e  3  deve  indicare  la  tipologia
degli  interventi  da  realizzare,   i   costi,   le   modalita'   di
finanziamento  e  i  tempi  di  realizzazione  degli  interventi   di
adeguamento che non possono, in ogni caso, superare il termine di: 
      a) tre anni dal rilascio del nuovo  atto  autorizzativo  per  i
requisiti strutturali, edilizi e tecnologici; 
      b) tre mesi dal rilascio del nuovo  atto  autorizzativo  per  i
requisiti organizzativi, gestionali, di dotazione  strumentale  e  di
personale. 
    5.  La  domanda  e'  redatta  in   conformita'   al   modello   8
dell'allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti  in
esso indicati. 
 
                              Art. 55. 
 
 
             Istruttoria della documentazione pervenuta 
 
    1. Entro sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di nuova autorizzazione di  cui  all'art.
54, la Direzione  centrale  effettua  l'istruttoria  e,  in  caso  di
necessita',  richiede  l'ulteriore   documentazione   integrativa   o
sostitutiva, indicando un termine non superiore a trenta giorni entro
il quale deve  essere  prodotta.  I  termini  del  procedimento  sono
sospesi dalla data  della  richiesta  di  integrazione  a  quella  di
presentazione  della  documentazione  o,  in  ogni  caso,  fino  alla
scadenza del termine assegnato. 
    2. Nei casi in cui  la  domanda  di  nuova  autorizzazione  o  le
richieste di integrazioni di cui al comma 1 non sono presentate entro
i termini previsti, la  Direzione  centrale  diffida  il  titolare  a
provvedere, fissando  un  termine  massimo  non  superiore  a  trenta
giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'ente che ha  rilasciato
l'autorizzazione    al    funzionamento     dispone     la     revoca
dell'autorizzazione rilasciata e ordina la  chiusura  dell'attivita',
previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti. 
    3.  L'ente  che  ha  disposto   la   revoca   dell'autorizzazione
all'esercizio invia copia conforme dell'atto  di  revoca  all'Azienda
per l'assistenza sanitaria competente per territorio,  al  Comune  in
cui e' ubicata la residenza e alla Direzione centrale. 
 
                              Art. 56. 
 
 
        Valutazione del livello di classificazione richiesto 
 
    1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato per
la presentazione della domanda di nuova autorizzazione, la  Direzione
centrale  valuta  l'ammissibilita'  del  livello  di  classificazione
richiesto secondo i criteri indicati ai successivi commi 3 e 4  e  ne
comunica l'esito al soggetto richiedente. 
    2. Per effettuare le valutazioni di cui al comma 1, la  Direzione
centrale puo' avvalersi del supporto delle Aziende  per  l'assistenza
sanitaria. 
    3.  Il  livello  di   classificazione   richiesto   e'   ritenuto
ammissibile nei casi in cui, alla data di presentazione della domanda
di nuova autorizzazione: 
      a) la residenza risulta in possesso dei requisiti  strutturali,
edilizi e tecnologici previsti  per  il  livello  di  classificazione
richiesto; 
      b)  la  residenza  non  risulta  in  possesso   dei   requisiti
strutturali,  edilizi  e  tecnologici  previsti  per  il  livello  di
classificazione richiesto e  il  piano  degli  interventi  presentato
risulta adeguato. 
    4. Il  livello  di  classificazione  richiesto  e'  ritenuto  non
ammissibile nei casi in cui, alla data di presentazione della domanda
di  nuova  autorizzazione,  la  residenza  non  e'  in  possesso  dei
requisiti strutturali, edilizi e tecnologici previsti per il  livello
richiesto e il piano degli interventi di  adeguamento  non  e'  stato
presentato o non risulta  adeguato.  In  questo  caso,  la  Direzione
centrale invita il titolare a modificare,  entro  trenta  giorni,  il
piano degli interventi o il livello di classificazione richiesto. 
    5. Nel caso in cui il titolare  non  provveda  a  trasmettere  la
documentazione di cui al comma  4  entro  il  termine  stabilito,  la
Direzione centrale procede d'ufficio all'attribuzione del livello  di
classificazione e al rilascio del nuovo  atto  autorizzativo  secondo
quanto indicato all'art. 57, comma 6. 
    6.  Terminata  la  valutazione  di  tutte  le  domande  di  nuova
autorizzazione  pervenute,   la   Direzione   centrale   decreta   la
conclusione della fase valutativa del processo di riclassificazione. 
 
                               Capo IV 
 
 
                         Fase autorizzativa 
 
 
                              Art. 57. 
 
 
                Rilascio dei nuovi atti autorizzativi 
 
    1. Entro sessanta giorni dalla conclusione della fase valutativa,
la  Direzione  centrale  procede   al   rilascio   dei   nuovi   atti
autorizzativi secondo i criteri indicati ai commi 3, 4, 5 e 6. 
    2. Il nuovo atto autorizzativo, di cui al comma 1, deve  indicare
per ciascuna residenza: 
      a) il livello di nuova classificazione attribuito; 
      b) il numero e la tipologia di nuclei  strutturali  in  cui  la
residenza e' suddivisa; 
      c) le  eventuali  prescrizioni  alle  quali  il  titolare  deve
attenersi. 
    3. Alle residenze che rientrano nella fattispecie di cui all'art.
56,  comma  3,   lettera   a),   la   Direzione   centrale   rilascia
un'autorizzazione all'esercizio a pieno  titolo  per  il  livello  di
classificazione richiesto. 
    4. Alle Residenze protette, Residenze ad utenza  diversificata  e
Residenze polifunzionali  che  rientrano  nella  fattispecie  di  cui
all'art. 56, comma 3, lettera b), la Direzione centrale rilascia: 
      a) un'autorizzazione all'esercizio in deroga temporanea per  il
livello di classificazione richiesto, se il titolare si e'  impegnato
a realizzare gli adeguamenti  previsti  nel  piano  degli  interventi
entro un anno dal rilascio del nuovo atto autorizzativo; 
      b) uno dei seguenti  atti  autorizzativi,  se  il  piano  degli
interventi  di  adeguamento   presentato   prevede   dei   tempi   di
realizzazione che superano l'anno: 
        1. un'autorizzazione all'esercizio  a  pieno  titolo  per  il
livello  corrispondente   ai   requisiti   strutturali,   edilizi   e
tecnologici posseduti in relazione a quanto previsto dall'allegato B; 
        2. un'autorizzazione all'esercizio  a  pieno  titolo  per  il
livello garantito  ai  sensi  dell'art.  49,  se  non  vi  e'  alcuna
corrispondenza tra  i  requisiti  posseduti  e  i  livelli  di  nuova
classificazione previsti dall'allegato B e la  residenza  rispetta  i
requisiti previsti dalla normativa previgente; 
        3. un'autorizzazione all'esercizio in deroga provvisoria  per
il livello minimo garantito ai sensi  dell'art.  49,  se  non  vi  e'
alcuna corrispondenza tra i requisiti posseduti e i livelli di  nuova
classificazione previsti dall'allegato B e la residenza non  rispetta
i requisiti minimi previsti dalla normativa previgente. 
    5. Alle Case Albergo e Comunita'  Alloggio  che  rientrano  nella
fattispecie di cui all'art. 56, comma 3,  lettera  b),  la  Direzione
centrale rilascia: 
      a)  un'autorizzazione  all'esercizio  a  pieno  titolo  per  il
livello  corrispondente   ai   requisiti   strutturali,   edilizi   e
tecnologici posseduti in relazione a quanto previsto dall'allegato B; 
      b)  un'autorizzazione  all'esercizio  a  pieno  titolo  per  il
livello garantito  ai  sensi  dell'art.  49,  se  non  vi  e'  alcuna
corrispondenza tra  i  requisiti  posseduti  e  i  livelli  di  nuova
classificazione previsti dall'allegato B e la  residenza  rispetta  i
requisiti previsti dalla normativa previgente; 
      c) un'autorizzazione all'esercizio in deroga provvisoria per il
livello minimo garantito ai sensi dell'art. 49, se non vi  e'  alcuna
corrispondenza tra  i  requisiti  posseduti  e  i  livelli  di  nuova
classificazione previsti dall'allegato B e la residenza non  rispetta
i requisiti minimi previsti dalla normativa previgente. 
    6. Alle residenze che rientrano nella fattispecie di cui all'art.
56,  comma  5,  la  Direzione  centrale  rilascia   un'autorizzazione
all'esercizio a pieno  titolo  per  il  livello  garantito  ai  sensi
dell'art. 49 ovvero comunica il diniego del rilascio di un nuovo atto
autorizzativo, se  la  Residenza  non  rispetta  i  requisiti  minimi
previsti dalla normativa previgente. 
    7. A conclusione  degli  adeguamenti  previsti  nel  piano  degli
interventi, le residenze di cui al comma 4,  lettera  b)  e  comma  5
richiedono il rilascio  di  una  nuova  autorizzazione  all'esercizio
secondo le procedure indicate all'art. 37. 
    8. Entro tre mesi dal rilascio del nuovo  atto  autorizzativo,  i
titolari  provvedono   ad   adeguare   i   requisiti   organizzativi,
gestionali, di dotazione strumentale e  di  personale  posseduti  con
quelli previsti per il livello di nuova classificazione rilasciato  e
ne danno comunicazione alla Direzione centrale, con nota  predisposta
in conformita' al modello 9 dell'allegato F al presente regolamento. 
    9. Nei casi di mancata realizzazione degli adeguamenti di cui  al
comma 8 entro il termine stabilito, la Direzione centrale diffida  il
titolare a provvedere fissando un termine  massimo  non  superiore  a
trenta giorni.  Trascorso  inutilmente  tale  termine,  la  Direzione
centrale dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata e ordina la
chiusura dell'attivita', previa adozione delle  misure  necessarie  a
tutela degli utenti. 
    10. La permanenza nelle residenze di utenti che, al  momento  del
rilascio del nuovo  atto  autorizzativo,  presentano  un  profilo  di
bisogno di intensita' e complessita' maggiore rispetto al livello  di
classificazione riconosciuto, puo' essere autorizzata  dal  Distretto
sanitario  competente   per   territorio,   previa   verifica   della
sussistenza delle condizioni atte a garantire l'assistenza necessaria
e l'adozione di specifici  programmi  assistenziali  individualizzati
concordati tra il titolare e il Distretto sanitario. In tal caso,  il
Distretto sanitario deve  trasmettere  alla  Direzione  centrale  una
relazione con l'indicazione del numero di utenti per i quali e' stata
autorizzata  la  permanenza  nella  residenza  e  la  sintesi   delle
strategie e dei programmi concordati con il  titolare  per  garantire
l'assistenza necessaria. 
    11.  Copia  dei   nuovi   atti   autorizzativi,   nonche'   delle
comunicazioni di diniego sono trasmesse alle residenze  per  anziani,
all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio e al
Comune in cui e' ubicata la residenza. 
    12. Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  diniego  al
rilascio del nuovo  atto  autorizzativo,  l'ente  che  ha  rilasciato
l'autorizzazione    al    funzionamento     dispone     la     revoca
dell'autorizzazione rilasciata e la chiusura  dell'attivita',  previa
adozione  delle  misure  necessarie  a  tutela  degli  utenti.  Copia
dell'atto di revoca e' inviato all'Azienda per l'assistenza sanitaria
competente per territorio, al Comune in cui e' ubicata la residenza e
alla Direzione centrale. 
 
                               Capo V 
 
 
    Procecura per la gestione delle autorizzazioni all'esercizio 
                   rilasciate in deroga temporanea 
 
 
                              Art. 58. 
 
 
             Conferma delle autorizzazioni all'esercizio 
                   rilasciate in deroga temporanea 
 
    1. I titolari delle residenze  alle  quali  e'  stata  rilasciata
un'autorizzazione all'esercizio in deroga temporanea,  terminati  gli
adeguamenti indicati nel piano degli interventi nei tempi  stabiliti,
richiedono alla Direzione centrale  il  rilascio  dell'autorizzazione
all'esercizio a pieno titolo. 
    2.  La  domanda,  sottoscritta  dal  titolare,  e'   redatta   in
conformita' al modello 10 dell'allegato F al presente  regolamento  e
corredata dai documenti in esso indicati. 
    3. Entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  domanda,  la
Direzione centrale: 
      a) rilascia l'autorizzazione all'esercizio a pieno  titolo  per
il livello di classificazione riconosciuto in deroga  temporanea,  se
gli interventi di adeguamento sono stati realizzati in conformita'  a
quanto sottoscritto nel piano; 
      b) respinge la domanda e proroga l'autorizzazione all'esercizio
rilasciata in deroga temporanea, se gli interventi di adeguamento non
sono stati realizzati in conformita' a quanto sottoscritto nel  piano
e invita la residenza ad adeguarsi entro un termine stabilito. 
    4.  Al  fine  di  verificare  la  conformita'  degli   interventi
realizzati rispetto a quanto previsto nel piano  di  adeguamento,  la
Direzione centrale puo' effettuare accertamenti presso  le  residenze
avvalendosi anche, se ritenuto necessario, del supporto delle Aziende
per l'assistenza sanitaria. 
    5. Le verifiche sono effettuate previo preavviso  alla  residenza
di almeno venti giorni. La Direzione  centrale  redige,  entro  venti
giorni dalla conclusione dell'accertamento,  un  verbale  descrittivo
degli interventi di adeguamento realizzati dalla  residenza  e  delle
eventuali  difformita'  rispetto  a  quanto   stabilito   nel   piano
sottoscritto dal titolare. 
    6. Copia della nuova autorizzazione  all'esercizio  rilasciata  a
pieno titolo viene inviata alla residenza  per  anziani,  all'Azienda
per l'assistenza sanitaria competente per territorio e al  Comune  in
cui e' ubicata la residenza. 
 
                              Art. 59. 
 
 
              Scadenza dei termini per la realizzazione 
                   degli interventi di adeguamento 
 
    1. I termini per la realizzazione degli interventi  indicati  nel
piano sottoscritto dal titolare possono  essere  prorogati  una  sola
volta per  straordinarie  e  motivate  ragioni  non  imputabili  alla
responsabilita' o volonta' del titolare stesso. 
    2. I titolari delle residenze  alle  quali  e'  stata  rilasciata
un'autorizzazione  all'esercizio  in  deroga  temporanea,   che   non
provvedono a realizzare o a  ultimare  gli  interventi  indicati  nel
piano entro i tempi stabili, inviano alla Direzione  centrale,  entro
quindici giorni  dalla  scadenza  dei  termini,  una  delle  seguenti
comunicazioni: 
      a) richiesta di proroga dei termini per la realizzazione  degli
interventi  indicati   nel   piano   sottoscritto,   predisposta   in
conformita' al modello 11 dell'allegato F al presente regolamento; 
      b) nota, predisposta in conformita' al modello 12 dell'allegato
F al presente regolamento, con  la  quale  rinuncia  del  livello  di
autorizzazione rilasciato in deroga temporanea e richiede il rilascio
di   un   nuova   autorizzazione   all'esercizio   per   il   livello
corrispondente ai  requisiti  posseduti  ovvero  per  il  livello  di
classificazione garantito ai sensi dell'art. 49, se non possono o non
intendono realizzare o ultimare gli  interventi  previsti  nel  piano
sottoscritto. 
    3. Nelle fattispecie  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Direzione  centrale
puo': 
      a) concedere la proroga richiesta,  fissando  i  nuovi  termini
entro i quali gli interventi indicati nel piano  sottoscritto  devono
essere realizzati; 
      b) non concedere la proroga  richiesta  e  disporre  la  revoca
dell'autorizzazione  rilasciata  in  deroga  temporanea  secondo   le
procedure indicate nell'art. 60. 
    4. Copia dell'atto di proroga viene trasmesso alla residenza  per
anziani,  all'Azienda  per  l'assistenza  sanitaria  competente   per
territorio e al Comune in cui e' ubicata la residenza. 
    5. Nella fattispecie  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Direzione  centrale
dispone la revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio  rilasciata  in
deroga temporanea secondo le procedure indicate nell'art. 60. 
    6. In caso di mancata presentazione entro i  tempi  stabiliti  di
una delle richieste di cui al comma 1, la Direzione centrale  diffida
il titolare a provvedere fissando un termine massimo non superiore  a
trenta giorni.  Trascorso  inutilmente  tale  termine,  la  Direzione
centrale  dispone   la   revoca   dell'autorizzazione   all'esercizio
rilasciata  in  deroga  temporanea  secondo  le  procedure   indicate
nell'art. 60. 
 
                              Art. 60. 
 
 
              Revoca dell'autorizzazione all'esercizio 
                   rilasciata in deroga temporanea 
 
    1. Alle fattispecie di cui all'art. 59, comma 1, lettera b, comma
2, lettera b e comma 5, per le quali  e'  stata  disposta  la  revoca
dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea, la
Direzione centrale provvede: 
      a)  al  rilascio  di  un'autorizzazione  all'esercizio  per  il
livello di classificazione corrispondente ai requisiti  dell'allegato
B posseduti dalla residenza al momento del rilascio del nuovo atto; 
      b)  al  rilascio  di  un'autorizzazione  all'esercizio  per  il
livello di classificazione garantito ai sensi dell'art. 49, se non vi
e' alcuna corrispondenza tra i requisiti posseduti  e  i  livelli  di
nuova  classificazione  previsti  dall'allegato  B  e  la   residenza
rispetta i requisiti della normativa previgente; 
      c) alla chiusura dell'attivita', previa adozione  delle  misure
necessarie a tutela degli utenti, se, al momento della revoca, non vi
e' alcuna corrispondenza tra i requisiti posseduti  e  i  livelli  di
nuova classificazione previsti dall'allegato B e la residenza non  e'
in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa previgente. 
    2. Copia dell'atto di revoca nonche' dei nuovi atti autorizzativi
viene  inviata  alla   residenza   per   anziani,   all'Azienda   per
l'assistenza sanitaria competente per territorio e al Comune  in  cui
e' ubicata la residenza. 
 
                              Titolo XI 
 
 
                            NORME FINALI 
 
 
                              Art. 61. 
 
 
       Modifiche dei modelli allegati al presente regolamento 
 
    1.  Eventuali  modifiche  e  integrazioni  dei  modelli  di   cui
all'allegato F al presente regolamento sono disposte con decreto  del
Direttore  centrale  competente,  da   pubblicarsi   sul   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
 
                              Art. 62. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogati: 
      a)  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale   n.
420/1997; 
      b) il decreto del Presidente della Regione n. 333/2008. 
 
                              Art. 63. 
 
 
                          Norme transitorie 
 
    1. Fino al rilascio dei nuovi atti autorizzativi di cui  all'art.
57, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del
Presidente della Giunta regionale  n.  83/1990,  dalla  deliberazione
della Giunta regionale n. n. 1966/1990, dal  decreto  del  Presidente
della Giunta regionale n. 420/1997, dalla deliberazione della  Giunta
regionale n. 1612/2001 e dal decreto del Presidente della Regione  n.
333/2008. Sono mantenuti in ogni caso i  livelli  assistenziali  gia'
presenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
    2. Fino al rilascio dei nuovi atti autorizzativi di cui  all'art.
57,  continuano   ad   applicarsi   nelle   residenze   per   anziani
convenzionate le modalita' di riconoscimento degli oneri  sanitari  e
di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte  dell'Azienda  per
l'assistenza  sanitaria  competente  per   territorio,   secondo   le
modalita' concordate tra Azienda per l'assistenza sanitaria  ed  ente
gestore della residenza, nel rispetto degli standard  minimi  fissati
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1966/1990 e del bisogno
assistenziale delle persone accolte. 
3. Dopo il rilascio dei nuovi atti autorizzativi di cui all'art. 57 e
nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 49  e
50 della legge regionale n. 17/2014, il  riconoscimento  degli  oneri
sostenuti   dalle   residenze   per    garantire    le    prestazioni
infermieristiche e riabilitative avviene previa stipula  di  apposita
convenzione con l'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente
competente  in  coerenza  con  la  programmazione  regionale   e   il
fabbisogno di posti letto convenzionati.