Allegato 
 
Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione  degli
  incentivi per il sostegno delle  microimprese  del  Friuli  Venezia
  Giulia per le spese  connesse  ai  servizi  di  coworking,  per  il
  sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per  progetti  che
  prevedono la creazione e l'ampliamento di  spazi  di  coworking  al
  loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul
  territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese
  attorno a progetti di trasferimento tecnologico  e  innovazione  in
  attuazione dell'art. 24 della legge regionale 20 febbraio 2015,  n.
  3. 
(Omissis). 
 
                               CAPO I 
 
 
                  FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 3, ed in
attuazione dell'art. 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n.  3
(Rilancim  presa  FVG  -  Riforma   delle   politiche   industriali),
disciplina criteri  e  modalita'  per  la  concessione  di  incentivi
diretti a sostenere: 
      a)  l'acquisizione  di  servizi  di  coworking  da   parte   di
microimprese; 
    b) la realizzazione  di  progetti  che  prevedono  la  nascita  e
l'ampliamento di spazi di coworking all'interno di imprese; 
    c) la nascita di nuovi Fab-lab al fine di favorire l'aggregazione
delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico  e
innovazione. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, in conformita'  all'art.  2,
comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3/2015  ed  al  decreto
del  Presidente  della  Regione  24  giugno   2015,   n.   123,   per
microimprese, piccole e medie imprese (PMI) si intendono  le  imprese
che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
    2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a)  servizio  di  coworking:  servizio  fornito  da  un'impresa
prestatrice a favore di un'impresa fruitrice consistente nella  messa
a disposizione di uno spazio di coworking; 
      b)  spazio  di  coworking:  ambiente  di  lavoro  adeguatamente
attrezzato reso disponibile e condiviso dal prestatore  del  servizio
di coworking con il fruitore del servizio  di  coworking  nell'ambito
del quale soggetto prestatore e soggetto fruitore svolgono  attivita'
indipendenti; 
      c) Fab-lab: laboratorio adeguatamente attrezzato  che  fornisce
servizi di fabbricazione digitale alle imprese; 
      d)  progetti  di  trasferimento  tecnologico   e   innovazione:
progetti volti al trasferimento di conoscenze  e  di  tecnologie  tra
soggetti  che  realizzano  innovazione  e  soggetti  che   utilizzano
l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la  circolazione,
dove per innovazione si intende ogni tipo di produzione,  sviluppo  e
sfruttamento di mutamenti nei  settori  economico,  tecnologico,  cui
consegua un significativo miglioramento concreto  e  misurabile,  con
esclusione della mera invenzione o la scoperta che  materializza  una
nuova conoscenza  che  resti  priva  di  rilevanza  economica  ovvero
dell'imitazione  che  si  traduce  in  parziali   modificazioni   dei
prodotti,  dei  processi  o  dei  servizi  da  altri   innovati.   In
particolare,  fermi  restando  i  requisiti  della  misurabilita'   e
concretezza   dei    miglioramenti    significativi,    costituiscono
innovazione: 
        1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e  dei
servizi nonche' dei mercati a essi associati; 
        2)   l'introduzione   di   nuovi   metodi   di    produzione,
approvvigionamento, trasporto e distribuzione; 
        3)  l'introduzione  di  mutamenti   nella   gestione,   nelle
organizzazioni, nell'esecuzione delle attivita'  lavorative  e  nella
qualificazione delle risorse umane; 
      e)  distretti  industriali:  i  distretti  industriali  di  cui
all'art. 54 della legge regionale n. 3/2015; 
      f) soggetto gestore: Unioncamere FVG, ovvero il  soggetto  o  i
soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti  la
concessione degli incentivi di cui al presente regolamento  ai  sensi
dell'art. 97, comma 3, della legge regionale n. 3/2015. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                           Regime di aiuto 
 
    1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi  in
applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione  del
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis», pubblicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea serie L  n.
352 del 24 dicembre 2013. 
    2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) n. 1407/2013,  sono  esclusi  dall'applicazione  del
regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attivita' e  le  tipologie
di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo  1,  di  tale  regolamento
dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A. 
    3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013: 
      a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una
medesima impresa o, se ricorre la  fattispecie  di  cui  all'art.  2,
paragrafo 2, del predetto  regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  ad  una
medesima «impresa unica», non puo' superare € 200.000,00 nell'arco di
tre esercizi finanziari; 
      b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del
regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli  aiuti  de
minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie
di cui all'art. 2, paragrafo 2,  del  predetto  regolamento  (UE)  n.
1407/2013, ad una medesima «impresa unica», che opera nel settore del
trasporto di merci su strada per conto  terzi  non  puo'  superare  €
100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. 
    4. La concessione dell'incentivo e' subordinata  al  rilascio  di
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',  attestante  gli
aiuti ricevuti dall'impresa o,  se  ricorre  la  fattispecie  di  cui
all'art.  2,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)   n.   1407/2013,
dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n.  1407/2013  o  di
altri regolamenti «de minimis»  durante  i  due  esercizi  finanziari
precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                        Sicurezza sul lavoro 
 
    1. In attuazione di quanto  disposto  dall'art.  73  della  legge
regionale 5 dicembre 2003, n.  18  (Interventi  urgenti  nei  settori
dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e
del turismo, in materia di  sicurezza  sul  lavoro,  asili  nido  nei
luoghi di lavoro, nonche'  a  favore  delle  imprese  danneggiate  da
eventi calamitosi),  come  interpretato  in  via  di  interpretazione
autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo  2005,
n. 4 (Interventi per il sostegno  e  lo  sviluppo  competitivo  delle
piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.  Adeguamento  alla
sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15  gennaio
2002, causa C-439/99, e al parere motivato  della  Commissione  delle
Comunita' europee del 7 luglio 2004), la concessione degli  incentivi
alle imprese e' subordinata alla presentazione di  una  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente  a
sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda,  allegata
all'istanza   di   incentivazione   e   sottoscritta    dal    legale
rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema
di sicurezza sul lavoro. 
    2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla
legge in caso di accertata falsita', la non  corrispondenza  al  vero
della dichiarazione sostitutiva  di  cui  al  comma  1  e'  causa  di
decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato gia'
erogato,   il   beneficiario   dell'incentivo   e   l'autore    della
dichiarazione sostitutiva  sono  tenuti  solidalmente  a  restituirne
l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali. 
 
                               CAPO II 
 
 
                DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COWORKING 
 
 
                               Art. 5. 
 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le seguenti iniziative  da
realizzare sul territorio regionale: 
      a) acquisizione di servizi  di  coworking  per  lo  svolgimento
della propria attivita' economica d'impresa all'interno di uno spazio
di coworking; 
      b) realizzazione di  progetti  che  prevedono  la  creazione  e
l'attivazione o l'ampliamento di spazi di coworking. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
    1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'art.  5,  comma
1, lettera a), le microimprese che, alla data di presentazione  della
domanda, possiedono i seguenti requisiti: 
      a) sono iscritte al Registro  delle  imprese  della  Camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  nel   prosieguo
«CCIAA», competente per territorio; 
      b)  hanno  sede  legale  o  unita'  operativa  nel   territorio
regionale. 
    2. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'art.  5,  comma
1, lettera b), le imprese  che,  alla  data  di  presentazione  della
domanda, possiedono i seguenti requisiti: 
      a) sono iscritte al Registro  delle  imprese  della  Camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  nel   prosieguo
«CCIAA», competente per territorio; 
      b) sono attive; 
      c)  hanno  sede  legale  o  unita'  operativa,  presso  cui  e'
realizzata l'iniziativa, nel territorio regionale. 
    3. Sono escluse dall'incentivazione le imprese: 
      a)  in  stato  di  scioglimento  o  liquidazione  volontaria  o
sottoposte a procedure concorsuali; 
      b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art.  9,
comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231  (Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,  delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita'  giuridica,
a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 
 
                               Art. 7. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, come specificate
ai commi 2 e 3, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di
presentazione della domanda. 
    2. Ai fini della realizzazione delle iniziative di  cui  all'art.
5, comma 1, lettera a),  concernenti  l'acquisizione  di  servizi  di
coworking, sono ammissibili le spese per: 
      a) la locazione di spazi di coworking; 
      b)  la  locazione   di   arredi,   macchinari,   strumenti   ed
attrezzature, hardware e software,  da  utilizzare  nello  spazio  di
coworking; 
      c)  l'acquisizione  di  servizi   connessi   allo   svolgimento
dell'attivita' economica nello spazio di coworking,  quali  fornitura
di energia elettrica, acqua, riscaldamento, fotocopiatrice, telefono,
fax, segreteria, parcheggio, pulizia locali, internet, sale riunioni. 
    3. Ai fini della realizzazione delle iniziative di  cui  all'art.
5, comma 1, lettera b), concernenti la realizzazione di progetti  che
prevedono la creazione e l'attivazione o l'ampliamento  di  spazi  di
coworking all'interno dell'impresa, sono ammissibili le spese per: 
      a) la locazione di immobili destinati allo spazio di coworking; 
      b)  la  locazione   di   arredi,   macchinari,   strumenti   ed
attrezzature, hardware  e  software,  da  destinare  allo  spazio  di
coworking; 
      c)   l'acquisizione   di   servizi   di   consulenza   riferiti
all'attivazione ed alla gestione del servizio di coworking nel limite
di spesa massima di € 10.000,00; 
      d) la realizzazione o l'ampliamento del sito internet destinato
allo svolgimento del servizio  di  coworking,  nel  limite  di  spesa
massima pari a € 5.000,00. 
    4. Sono altresi' ammissibili le spese connesse  all'attivita'  di
certificazione di  cui  all'art.  41-bis  della  legge  regionale  n.
7/2000, nell'importo massimo di € 1.000,00. 
    5. Non sono ammesse le spese sostenute prima della  presentazione
della domanda  nonche'  le  spese  diverse  da  quelle  previste  dal
presente articolo e in particolare le spese relative a: 
      a) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa; 
      b) beni di consumo; 
      c) beni usati; 
      d) scorte; 
      e) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; 
      f) I.V.A. e altre imposte e tasse; 
      g) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri
oneri meramente finanziari; 
      h) corrispettivi per cessione o affitto del ramo d'azienda. 
 
                              CAPO III 
 
 
                 DISPOSIZIONI CONCERNENTI I FAB-LAB 
 
 
                               Art. 8. 
 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
3/2015,  sono  ammissibili  ad  incentivazione   le   iniziative   da
realizzare sul territorio regionale che comportano  la  creazione  di
nuovi Fab-lab le cui attivita' sono dirette a favorire l'aggregazione
delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico  e
innovazione. 
 
                               Art. 9. 
 
 
       Soggetti richiedenti, soggetti beneficiari e requisiti 
 
    1. Possono richiedere gli incentivi di cui al presente capo: 
      a) i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), costituiti  da
imprese che prima della presentazione della domanda  hanno  conferito
mandato collettivo con rappresentanza ad  una  di  esse,  qualificata
mandataria, la quale presenta la domanda in nome e per conto  proprio
e delle mandanti; 
      b) reti di imprese senza  soggettivita'  autonoma,  di  seguito
denominate «reti contratto», costituite da imprese  che  prima  della
presentazione della domanda hanno conferito  mandato  collettivo  con
rappresentanza ad una  di  esse,  qualificata  mandataria,  la  quale
presenta la domanda in nome e per conto  proprio  e  delle  mandanti,
salvo che la domanda non sia presentata dall'organo comune dotato  di
pertinente mandato; 
      c) reti di  imprese  con  soggettivita'  autonoma,  di  seguito
denominate «reti soggetto»; 
      d) consorzio di imprese con attivita' esterna di  cui  all'art.
2612 del codice civile, di seguito denominati «consorzi». 
    2. I soggetti richiedenti  di  cui  al  comma  1,  alla  data  di
presentazione della domanda, devono essere costituiti da imprese  che
possiedono i seguenti requisiti: 
      a) sono iscritte al Registro  delle  imprese  della  Camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  nel   prosieguo
«CCIAA», competente per territorio; 
      b) sono attive; 
      c) non sono in stato di scioglimento o liquidazione  volontaria
e non sono sottoposte a procedure concorsuali; 
      d) non sono destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001. 
    3. Alla data di presentazione della domanda,  almeno  il  50  per
cento delle imprese che costituiscono i soggetti richiedenti  di  cui
al comma 1 devono essere microimprese ed avere sede legale  o  unita'
operativa nel territorio regionale. 
    4. Al fine  di  poter  beneficiare  degli  incentivi  di  cui  al
presente capo, le imprese che compongono i  soggetti  richiedenti  di
cui al comma 1, lettere a) e b), sono tenute alla  sottoscrizione  di
un  contratto  di  rete  con  soggettivita'  giuridica  ovvero   alla
costituzione di un consorzio con attivita' esterna  di  cui  all'art.
2612 del codice civile ed a notificare al soggetto gestore tali  atti
entro il termine di cui all'art. 16, comma 7,  secondo  periodo.  Per
poter beneficiare degli incentivi e affinche'  la  concessione  degli
stessi produca effetti in virtu'  di  quanto  previsto  all'art.  16,
comma 7, le reti soggetto ed i consorzi costituiti ai sensi del primo
periodo devono possedere i requisiti elencati ai commi 2 e 3. 
    5. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo le
reti soggetto ed i consorzi di cui al comma 1, lettere c) e d), e  le
reti soggetto ed i consorzi costituiti ai sensi del comma 4 che hanno
quale  oggetto  la  realizzazione  di   progetti   di   trasferimento
tecnologico e innovazione. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di  creazione  di
nuovi Fab-lab sono ammissibili le seguenti spese, al netto  dell'IVA,
sostenute a partire dal giorno successivo a quello  di  presentazione
della domanda: 
      a) la locazione di immobili destinati al Fab-lab; 
      b) la locazione di arredi, macchinari, strumenti,  attrezzature
e hardware; 
      c) i materiali ed i servizi concernenti  la  comunicazione,  la
pubblicita' e le  attivita'  promozionali  legate  all'attivita'  del
Fab-lab, nel limite di spesa massima di € 10.000,00; 
      d) la realizzazione o l'ampliamento del sito internet destinato
allo svolgimento dell'attivita' del  Fab-lab,  nel  limite  di  spesa
massima pari a € 5.000,00; 
      e) l'acquisizione  di  diritti  di  licenza  e  software  anche
mediante abbonamento, brevetti e know-how. 
    2. Sono altresi' ammissibili le spese connesse  all'attivita'  di
certificazione di cui all'art. 41 bis della legge  regionale  7/2000,
nell'importo massimo di € 1.000,00. 
    3. Non sono ammesse le spese sostenute prima della  presentazione
della domanda  nonche'  le  spese  diverse  da  quelle  previste  dal
presente articolo e in particolare le spese relative a: 
      a) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa; 
      b) beni di consumo; 
      c) beni usati; 
      d) beni di valore unitario inferiore a € 50,00 I.V.A. esclusa; 
      e) scorte; 
      f) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; 
      g) I.V.A. e altre imposte e tasse; 
      h) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri
oneri meramente finanziari; 
      i) corrispettivi per cessione o affitto del ramo d'azienda. 
 
                               CAPO IV 
 
 
                      PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO 
 
 
                              Art. 11. 
 
 
                Intensita' di aiuto e limiti di spesa 
 
    1. L'intensita' dell'incentivo concedibile  e'  pari  al  50  per
cento della spesa ammissibile, salvo che  l'impresa  abbia  richiesto
un'intensita' minore. 
    2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna  iniziativa
e' pari a € 5.000,00 nei casi di cui al capo II ed  a  €  10.000  nel
caso di cui al capo III. 
    3. Le spese di cui all'art. 7, comma 4, e  di  cui  all'art.  10,
comma 2, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite  di
cui al comma 2. 
    4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano
ammissibili spese  inferiori  al  limite  di  cui  al  comma  2  sono
archiviate. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                  Ammontare massimo dell'incentivo 
 
    1. Il limite massimo dell'incentivo concedibile e' pari a: 
      a) € 25.000,00 nel caso delle iniziative  di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a); 
      b) € 50.000,00 nel caso delle iniziative  di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera b); 
      c) € 100.000,00 nel caso delle iniziative di  cui  all'art.  8,
comma 1; 
    2. Ai sensi dell'art. 24,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
3/2015, il limite di cui al comma 1, lettera c),  e'  aumentato  a  €
125.000,00 se al momento della presentazione della domanda: 
      a) il soggetto richiedente, anche per il tramite delle  imprese
componenti, detenga la  disponibilita'  di  attrezzature  e  software
professionali che andranno a costituire parte integrante del Fab-lab,
il cui valore, come risultante dalle scritture contabili o  attestato
da perito  indipendente,  e'  almeno  pari  alla  meta'  della  spesa
ammissibile, oppure 
      b) le imprese di cui all'art. 9, comma 3, sono in numero pari o
superiore a dieci, oppure 
      c) il soggetto richiedente, anche per il tramite delle  imprese
componenti, abbia concluso  accordi  di  collaborazione,  debitamente
controfirmati, con parchi scientifici e  tecnologici  riguardanti  la
creazione del Fab-Lab, oppure 
      d) almeno la meta' delle imprese di cui all'art.  9,  comma  3,
appartengono ad un medesimo distretto industriale. 
 
                              Art. 13. 
 
 
              Presentazione della domanda di incentivo 
 
    1. La domanda di incentivo riguarda una  specifica  tipologia  di
iniziativa tra quelle previste all'art. 5, comma 1, lettere a) e  b),
e all'art. 8, comma 1, ed e'  presentata  dal  soggetto  richiedente,
ovvero dall'eventuale impresa mandataria nei casi di cui all'art.  9,
comma 1, lettere a) e b), al soggetto gestore ai fini dell'ammissione
all'articolazione dello sportello di cui al  comma  2  relativa  alla
provincia  nella  quale  e'  stabilita  la  sede  legale  o  l'unita'
operativa presso cui e' realizzata l'iniziativa. 
    2. La domanda e'  presentata,  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti in materia fiscale, a  partire  dalle  ore  9,15  del  giorno
previsto quale termine iniziale di  presentazione  delle  domande  da
apposito avviso emanato da Unioncamere  FVG  e  pubblicato  sul  sito
internet di Unioncamere FVG e sino alle ore 16,30 del giorno previsto
quale termine finale di  presentazione  delle  domande  dal  medesimo
avviso. 
    3. L'avviso di cui al comma 2 e' pubblicato sul sito internet  di
Unioncamere FVG almeno trenta giorni prima del  termine  iniziale  di
presentazione delle domande. 
    4.  Le  domande  di  incentivo  sono  presentate   esclusivamente
mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata  «PEC»,
all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma  2  e  sono
redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet di Unioncamere
FVG unitamente al predetto avviso. La data e l'ora  di  presentazione
della domanda sono determinate dalla data  e  dall'ora  di  ricezione
della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file  «daticert.xlm»  di
certificazione del messaggio generato dal sistema  in  allegato  alla
PEC  e  contenente  le  informazioni  relative   alla   ricevuta   di
accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente. 
    5. La domanda di incentivo  e'  considerata  valida  solo  se  e'
sottoscritta  con  firma  digitale  del  legale  rappresentante   del
soggetto  richiedente  ovvero  dell'eventuale  impresa  mandataria  o
dall'organo comune dotato di  pertinente  mandato  nei  casi  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettere a) e b). 
    6. Il medesimo soggetto richiedente presenta una sola domanda  di
incentivo per ciascun anno solare. 
    7. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente: 
      a) l'ufficio competente in cui si puo' prendere  visione  degli
atti o trarne copia; 
      b) l'oggetto del procedimento; 
      c) il responsabile del procedimento, il  suo  sostituto  ed  il
responsabile dell'istruttoria; 
      d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati; 
      e) il termine per la regolarizzazione  o  l'integrazione  della
domanda per accedere all'incentivo nonche' per  presentare  eventuali
memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma  1,  lettera
b), della legge regionale n. 7/2000; 
      f)  i  termini  per  la  concessione  dell'incentivo,  per   la
conclusione   dell'iniziativa,    per    la    presentazione    della
rendicontazione, nonche' per l'erogazione dell'incentivo; 
      g) gli obblighi del beneficiario; 
      h) i  casi  di  annullamento  e  revoca  del  provvedimento  di
concessione previsti dall'art. 23. 
    8. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma
7, Unioncamere FVG, anche per conto degli eventuali soggetti  gestori
delegati, puo' predisporre apposita nota informativa  pubblicata  sul
sito internet del soggetto gestore. 
    9. La nota informativa di cui al comma 8 assolve  all'obbligo  di
comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della  legge  regionale
n. 7/2000. 
    10. Sono  archiviate  e  dell'archiviazione  e'  data  tempestiva
notizia all'impresa richiedente: 
    a) le domande presentate al di fuori  dei  termini  indicati  dal
comma 2; 
      b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente
alla prima ritenuta istruibile; 
      c)   le   domande   non   firmate   digitalmente   dal   legale
rappresentante del soggetto richiedente ovvero dall'eventuale impresa
mandataria o dall'organo comune dotato di pertinente mandato nei casi
di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b); 
      d) le  domande  presentate  con  modalita'  diverse  da  quelle
previste dal comma 4; 
      e) le domande inviate ad indirizzo di  PEC  diverso  da  quello
comunicato nell'avviso di cui al comma 2; 
      f) le domande per le quali il termine assegnato per  provvedere
alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente,  ai  sensi
dell'art. 15, comma 5. 
 
                              Art. 14. 
 
 
              Riparto delle risorse su base provinciale 
 
    1. Unioncamere  FVG  provvede  a  ripartire  le  risorse  annuali
complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto e' operato
in proporzione al numero delle imprese  iscritte  al  Registro  delle
imprese di  ciascuna  CCIAA  accertato  alla  data  del  31  dicembre
dell'anno precedente a quello del riparto. 
 
                              Art. 15. 
 
 
        Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda 
 
    1. Gli incentivi  sono  concessi  dal  soggetto  gestore  tramite
procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36,  comma  4,
della legge regionale n.  7/2000,  articolato  su  base  provinciale,
applicando i criteri valutativi  di  cui  all'allegato  B.  In  esito
all'applicazione di tali criteri sono ammissibili i progetti  cui  e'
attribuito un punteggio complessivo finale non inferiore a 16. 
    2.  Le  domande  presentate  sono   istruite   secondo   l'ordine
cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'art. 13,  comma
4. In caso di parita' di ordine cronologico e' data  preferenza  alla
domanda con la minore intensita' di incentivo richiesta. 
    3. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle  domande  di
incentivo fino ad esaurimento delle risorse  finanziarie  disponibili
all'interno  della   pertinente   articolazione   provinciale   dello
sportello. 
    4. Ai sensi dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  7/2000,  il
responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti
di fatto e di diritto previsti dal presente  regolamento  nonche'  la
rispondenza della domanda  ai  requisiti  di  legittimazione  e  alle
condizioni   di   ammissibilita'   richiedendo,    ove    necessario,
documentazione integrativa. 
    5. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
assegnando un termine massimo di trenta giorni  per  provvedere  alla
regolarizzazione  o  all'integrazione.  La  domanda   e'   archiviata
d'ufficio  qualora  il  termine   assegnato   per   provvedere   alla
regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. 
    6. In pendenza del termine di cui al comma 5, il termine previsto
dall'art. 16, comma 1, e' sospeso. 
    7. Il soggetto gestore, ai sensi  dell'art.  16-bis  della  legge
regionale n. 7/2000, prima della formale adozione  del  provvedimento
negativo comunica tempestivamente al soggetto  richiedente  i  motivi
che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un  termine  di
dieci giorni per la  presentazione  di  osservazioni.  Dell'eventuale
mancato accoglimento di  tali  osservazioni  e'  data  ragione  nella
motivazione del provvedimento finale. 
    8. E' facolta' di Unioncamere FVG  prevedere,  mediante  autonomo
atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e
senza ulteriori specifici oneri  a  carico  del  bilancio  regionale,
l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base
provinciale,  cui  spetta  l'emissione  di  parere  in  ordine   alla
valutazione delle domande. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                     Concessione degli incentivi 
 
    1. A seguito  dell'istruttoria,  l'incentivo  e'  concesso  entro
novanta  giorni  dalla  presentazione  della   domanda,   stante   il
mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti di cui all'art. 6,
e,  rispettivamente,  di  cui  all'art.  9,  commi  1,  2  e  3,  ed,
eventualmente, di cui all'art. 12, comma 2, nei limiti delle  risorse
disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello
sportello. 
    2. Qualora le risorse  disponibili  a  valere  sull'articolazione
provinciale   dello   sportello   non   consentano   di    finanziare
integralmente  l'ultima  domanda   finanziabile,   e'   disposta   la
concessione parziale,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  con
riserva  di  integrazione  con  le  eventuali  risorse  sopravvenute.
Ulteriori risorse che si  rendano  disponibili  nel  corso  dell'anno
possono essere utilizzate per le domande non finanziate  per  carenza
di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. 
    3. Le domande per le quali non  sia  intervenuta  la  concessione
entro la chiusura dell'anno solare  di  presentazione  delle  domande
medesime, sono archiviate  d'ufficio  e  dell'archiviazione  e'  data
tempestiva comunicazione all'impresa. 
    4. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale  di  cui
al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale  possono  essere
prorogati per un periodo massimo di dodici mesi i termini di  cui  al
comma 2, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che  si
rendano disponibili, e di cui al comma 3, relativo  all'archiviazione
d'ufficio. 
    5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare: 
      a)  il  termine  e  le   modalita'   di   presentazione   della
rendicontazione, in conformita' all'art. 20, comma 1; 
      b) l'obbligo di presentazione della  dichiarazione  sostitutiva
di atto di notorieta' prevista dall'art. 24, comma 3. 
    6.  Il  soggetto  gestore   comunica   all'impresa   beneficiaria
l'adozione del provvedimento di concessione  entro  i  trenta  giorni
successivi. 
    7. Nel caso in cui la domanda sia stata presentata da un soggetto
richiedente di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b), gli  effetti
della concessione sono sospesi fino all'avveramento della  condizione
di cui all'art. 9, comma 4. Se tale condizione non si avvera entro il
termine di centoventi giorni successivi alla ricezione da  parte  del
soggetto richiedente della comunicazione  di  cui  al  comma  6,  gli
effetti non si producono e la concessione e' revocata. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                    Erogazione in via anticipata 
 
    1. Gli incentivi possono essere erogati  in  via  anticipata,  ai
sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n.  7/2000,  nella
misura massima del settanta  per  cento  dell'importo  dell'incentivo
concesso, previa presentazione da parte  delle  imprese  beneficiarie
di: 
      a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta',  redatta
ai sensi dell'art. 47 del decreto della Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario
attestante l'avvenuto avvio della iniziativa oggetto della domanda di
incentivazione; 
      b) fideiussione bancaria o  assicurativa  d'importo  pari  alla
somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art.  39,
comma 2, della legge  regionale  n.  7/2000,  e  redatta  secondo  il
modello  reso  disponibile  in  allegato  allo  schema  di   domanda,
pubblicato sul sito internet del soggetto gestore. 
    2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il  termine
massimo di novanta giorni decorrenti dalla data  di  ricezione  della
documentazione di cui al comma 1. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                     Variazioni dell'iniziativa 
 
    1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione
possono essere proposte  presentando  al  soggetto  gestore  apposita
richiesta  sottoscritta  dal  legale  rappresentante   del   soggetto
beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una  sintetica
relazione che evidenzia e motiva gli  scostamenti  previsti  rispetto
alle caratteristiche originarie dell'iniziativa. 
    2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi  originari  o
l'impianto  complessivo  dell'iniziativa  ammessa  ad  incentivazione
ovvero costituire una modifica  sostanziale  nei  contenuti  o  nelle
modalita' di esecuzione della stessa. 
    3. Il soggetto gestore provvede alla valutazione della variazione
proposta comunicandone l'esito entro il termine  di  sessanta  giorni
decorrenti  dalla  ricezione  della  richiesta.  Le  variazioni   non
comportano   un   aumento   dell'incentivo   concesso   al   soggetto
beneficiario. 
 
                              Art. 19. 
 
 
               Variazioni soggettive del beneficiario 
 
    1. Ai sensi dell'art. 32 ter della legge regionale n. 7/2000,  in
caso di variazioni soggettive del beneficiario  anche  a  seguito  di
conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o
di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per
causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o  erogati  possono
essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante
a condizione che tale soggetto: 
      a) presenti specifica domanda di subentro; 
      b) sia  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi  previsti  per
l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario; 
      c)   prosegua    l'attivita'    dell'impresa    originariamente
beneficiaria; 
      d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione  dei  lavoratori
gia' impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; 
      e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 24 per  il
periodo residuo nonche' gli  altri  obblighi  previsti  dal  presente
regolamento in capo al soggetto originariamente beneficiario. 
    2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni  che  garantiscono
il rispetto di quanto previsto dall'art. 24 il  soggetto  subentrante
presenta, secondo le indicazioni pubblicate  sul  sito  internet  del
soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG,  entro  tre
mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle variazioni di cui al
comma 1 domanda di subentro contenente: 
      a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione  ed  una
relazione sulla variazione medesima; 
      b) richiesta della conferma di validita' del  provvedimento  di
concessione   dell'incentivo   in   relazione   ai    requisiti    di
ammissibilita', alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del
beneficiario originario; 
      c) dichiarazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti,  la
continuazione  dell'esercizio  dell'impresa  e   l'assunzione   degli
obblighi conseguenti alla conferma del contributo; 
      d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione
di cui al comma 1, lettera d). 
    3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda
di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta  giorni  dalla
presentazione della domanda medesima. 
    4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di  cui  al  comma  1
abbiano luogo precedentemente alla  concessione  del  contributo,  il
soggetto  subentrante   presenta   la   domanda   di   subentro   nel
procedimento, nelle forme e nei termini di cui  al  comma  2,  ed  il
soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio. 
 
                               CAPO V 
 
 
             RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 
 
 
                              Art. 20. 
 
 
                 Presentazione della rendicontazione 
 
    1.  Il  soggetto   beneficiario   presenta   la   rendicontazione
attestante  le  spese  sostenute  entro  il  termine   indicato   nel
provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 16, comma 5,  lettera
a), utilizzando lo schema  approvato  da  Unioncamere  FVG,  mediante
autonomo atto da adottarsi in base  alle  competenze  statutariamente
stabilite, e pubblicato sul sito internet del  soggetto  gestore.  Il
termine indicato nel provvedimento di  concessione  non  puo'  essere
superiore al termine massimo di ventisei mesi decorrenti  dalla  data
di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo. 
    2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga
del termine di presentazione  della  rendicontazione,  se  presentata
prima della scadenza del termine stesso, accordabile per  un  periodo
massimo di sessanta giorni. 
    3. La rendicontazione e' presentata mediante PEC all'indirizzo di
PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente  al  provvedimento  di
concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini  del  rispetto  del
termine, fa fede la data e l'ora di  ricezione  della  PEC  attestate
secondo le modalita' di cui all'art. 13, comma 4. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                    Modalita' di rendicontazione 
 
    1. Per la rendicontazione, ai  sensi  dell'art.  41  della  legge
regionale  n.  7/2000,  il   soggetto   beneficiario   presenta,   in
particolare: 
      a) copia dei documenti di spesa,  annullati  in  originale  dal
soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa  all'ottenimento
dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilita' di
acquisire le stesse, da documenti contabili aventi  forza  probatoria
equivalente; 
      b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; 
      c) dichiarazione del beneficiario attestante la  corrispondenza
agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera
a). 
    2.  La  rendicontazione  puo'  essere  presentata  anche  con  le
modalita' di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. 
    3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua  straniera  va
allegata la traduzione in lingua italiana.  Il  soggetto  gestore  ha
facolta'  di  chiedere  in  qualunque  momento   l'esibizione   degli
originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a). 
    4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA. 
    5. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a  €  500
avviene   esclusivamente   tramite   i   seguenti   strumenti,   pena
l'inammissibilita' della relativa spesa: bonifico bancario o postale,
ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa  di  importo
inferiore a €  500 e'  ammesso  il  pagamento  in  contanti,  tramite
assegno o per mezzo di vaglia postale. 
    6. Il beneficiario  prova  l'avvenuto  sostenimento  della  spesa
attraverso la seguente documentazione di pagamento: 
      a) copia di estratti conto  bancari  o  postali  dai  quali  si
evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori  di
beni  e  dei  prestatori  di  lavoro  o  servizi,  per  gli   importi
corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; 
      b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini  postali  dai
quali si evinca l'effettivo trasferimento  di  denaro  a  favore  dei
fornitori di beni e dei prestatori  di  lavoro  o  servizi,  per  gli
importi corrispondenti a  quelli  indicati  nei  documenti  di  spesa
rendicontati; 
      c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo  di
vaglia postale, dichiarazione liberatoria del  fornitore  di  beni  e
servizi oppure copia del documento di spesa  riportante  la  dicitura
"pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o
servizi apposti sull'originale del documento. 
    7. Ad ogni documento di spesa corrispondono  distinti  versamenti
bancari o postali  dalla  cui  documentazione  risulta  espressamente
l'avvenuta esecuzione e la riferibilita' allo specifico documento  di
spesa,  del  quale  tale  documentazione  di  pagamento  riporta  gli
estremi. In caso di pagamenti cumulativi di piu' documenti  di  spesa
di cui uno o piu' di  uno  non  riferibili  alle  spese  relative  al
progetto che beneficia dell'incentivo, il  beneficiario  presenta  la
documentazione di pagamento comprovante il pagamento  complessivo  ed
allega al rendiconto anche copia  dei  documenti  di  spesa,  cui  il
pagamento cumulativo si riferisce, che  non  riguardano  l'iniziativa
che beneficia dell'incentivo. 
    8. Il  soggetto  gestore  valuta  l'ammissibilita'  di  pagamenti
singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del
documento di spesa, a  condizione  che  l'impresa  produca  ulteriore
documentazione atta a  comprovare  in  modo  certo  e  inequivocabile
l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilita'  dello  stesso
allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto. 
    9. Non e' ammesso il pagamento tramite compensazione. 
    10. Le eventuali note di accredito sono  debitamente  evidenziate
nella rendicontazione ed allegate alla stessa. 
    11. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta
il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato
indicandone le cause ed  assegnando  un  termine  massimo  di  trenta
giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 
    12.  Il  soggetto  gestore  procede  alla  revoca  dell'incentivo
qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione  degli
obiettivi  originari  o  dell'impianto  complessivo   dell'iniziativa
ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei
contenuti  o  nelle  modalita'   di   esecuzione   tra   l'iniziativa
effettivamente realizzata  e  quella  oggetto  del  provvedimento  di
concessione,  come  da  eventuale  variazione  approvata   ai   sensi
dell'art. 18, comma 3. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                    Liquidazione degli incentivi 
 
    1. Gli  incentivi  sono  liquidati  a  seguito  dell'esame  della
rendicontazione entro il termine di novanta giorni  decorrenti  dalla
data di ricevimento  della  rendicontazione  medesima  da  parte  del
soggetto gestore. 
    2. Il termine di  liquidazione  degli  incentivi  e'  sospeso  in
pendenza del termine di cui all'art. 21, comma 11. 
    3. L'erogazione degli incentivi e' sospesa nei casi di  cui  agli
articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 23. 
 
Annullamento  e   revoca   del   provvedimento   di   concessione   e
  rideterminazione degli incentivi 
    1. Il provvedimento di concessione  dell'incentivo  e'  annullato
qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di  legittimita'
o di merito. 
    2.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di  decadenza
dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato a  seguito
della rinuncia del beneficiario, oppure: 
      a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano
integralmente di data  anteriore  a  quella  di  presentazione  della
domanda; 
      b) se la rendicontazione delle spese non e' stata presentata  o
e' stata presentata oltre il termine previsto  per  la  presentazione
della stessa o, nel caso  di  proroga  del  termine,  oltre  la  data
fissata nella comunicazione di concessione della proroga; 
      c) nel caso in cui non e' rispettato il  termine  previsto  per
provvedere    alla    regolarizzazione    o    integrazione     della
rendicontazione, ai sensi dell'art. 21, comma 11; 
      d) nei casi di cui agli articoli 16, comma 7, secondo  periodo,
e 21, comma 12; 
    3. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato: 
      a)   se,   a   seguito   dell'attivita'    istruttoria    della
rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile con  riferimento
all'iniziativa risulta inferiore ai pertinenti limiti minimi  di  cui
all'art. 11, comma 2; 
      b)   se,   a   seguito   dell'attivita'    istruttoria    della
rendicontazione,   l'ammontare   dell'incentivo    liquidabile    con
riferimento all'iniziativa finanziata risulta  inferiore  al  50  per
cento dell'importo dell'incentivo concesso. 
    4.  Il  soggetto  gestore  comunica  tempestivamente  all'istante
l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione. 
    5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle  somme
erogate con le modalita' di cui all'art. 49 della legge regionale  n.
7/2000. 
    6. L'incentivo e' rideterminato ai sensi dell'art. 32 bis,  comma
6, della legge regionale  n.  7/2000,  se  non  sono  rispettati  gli
obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'art. 24. 
 
                              Art. 24. 
 
 
         Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione 
 
    1. Il  beneficiario  e'  tenuto  al  rispetto  dei  sottoelencati
obblighi per tre anni, nel caso in cui il beneficiario sia una PMI, o
per cinque anni, nel caso in  cui  il  beneficiario  sia  una  grande
impresa, a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa: 
      a) essere iscritta nel Registro delle imprese; 
      b) mantenere la sede  legale  o  unita'  operativa  attiva  nel
territorio regionale; 
      c) mantenere la destinazione dei beni  immobili  oggetto  degli
incentivi. 
    2. Il beneficiario e' tenuto a mantenere per due anni a decorrere
dalla data di conclusione dell'iniziativa: 
      a) la destinazione dei beni mobili oggetto di incentivo; 
      b) nel caso degli incentivi di cui al capo III, i requisiti  di
cui all'art. 9, comma 3. 
    3. Al fine della verifica  del  rispetto  degli  obblighi  e  dei
vincoli di  cui  ai  commi  1  e  2,  il  beneficiario  presenta,  in
conformita'  all'art.  45  della  legge  regionale  n.  7/2000,   una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'   in   sede   di
rendicontazione e, successivamente, entro  il  28  febbraio  di  ogni
anno, attestante il rispetto di tali obblighi  e  vincoli  fino  alla
scadenza degli stessi. 
    4.  In  caso  di  inosservanza  dell'obbligo   di   invio   della
dichiarazione sostitutiva di cui al  comma  3,  il  soggetto  gestore
procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'art. 45,  comma
3, della legge regionale n. 7/2000. 
    5. Prima di disporre l'ispezione o  il  controllo  ai  sensi  del
comma 4, il soggetto gestore ha facolta' di sollecitare l'invio della
dichiarazione  sostitutiva  di  cui  al  comma   3   richiedendo   la
presentazione  della  dichiarazione   medesima   entro   un   termine
perentorio. 
    6. In deroga a quanto previsto al comma 2,  lettera  a),  i  beni
mobili oggetto di  incentivazione  divenuti  obsoleti  o  inservibili
possono essere sostituiti, con autorizzazione del  soggetto  gestore,
con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al
fine dello svolgimento dell'iniziativa oggetto di contributo. 
    7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la
rideterminazione dell'incentivo in  proporzione  al  periodo  per  il
quale i vincoli non sono stati rispettati. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai sensi dell'art. 44 della  legge  regionale  n.  7/2000,  il
soggetto gestore puo'  disporre  in  qualsiasi  momento  ispezioni  e
controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei  documenti
originali  in  relazione  agli  incentivi  concessi,  allo  scopo  di
verificare lo stato  di  attuazione  dei  progetti  e  delle  singole
iniziative,  il  rispetto  degli  obblighi  previsti   dal   presente
regolamento e  la  veridicita'  delle  dichiarazioni  e  informazioni
prodotte  dal  beneficiario,  nonche'  l'attivita'  degli   eventuali
soggetti  esterni  coinvolti   nel   procedimento   e   la   relativa
regolarita'. 
 
                               CAPO VI 
 
 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
                              Art. 26. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per tutto quanto non  previsto  dal  presente  regolamento  si
rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e  successive
modificazioni. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000,  il
rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato  dal  presente
regolamento si intende effettuato  al  testo  vigente  dei  medesimi,
comprensivo   delle    modifiche    ed    integrazioni    intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
(Omissis).