Allegato Regolamento per l'esercizio del controllo consuntivo di regolarita' contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa). (Omissis). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), disciplina il controllo consuntivo di regolarita' contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, ed in particolare: a) individua i criteri che privilegiano situazioni di possibile criticita' per la scelta del campione da sottoporre al controllo; b) individua le modalita' per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale; c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attivita' di controllo; d) disciplina la custodia dei rendiconti esclusi dal controllo. Art. 2. Criteri e modalita' per la scelta del campione dei rendiconti da sottoporre al controllo 1. L'universo di rilevazione del campione e' costituito dall'insieme di tutti i rendiconti dei funzionari delegati, resi sia per capitolo che per ordine di accreditamento, riferiti all'esercizio finanziario in esame. 2. Il numero dei rendiconti da controllare e' pari al 30 per cento di quelli per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione entro il 1° marzo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale). 3. La scelta del campione di rendiconti da sottoporre a controllo e' effettuata mediante procedura casuale, secondo i criteri previsti al comma 4. Al fine della rappresentativita' dei rendiconti, di cui al comma 2, il campione deve rispettare la proporzione dei rendiconti resi su capitoli di spese correnti, su capitoli di spese d'investimento nonche' su capitoli di spesa per partite di giro. 4. La scelta del campione e' effettuata tenendo conto di uno o piu' dei seguenti criteri: a) rendiconti resi da funzionari delegati di nuova nomina o da funzionari delegati succedutisi nel corso dell'esercizio finanziario in esame; b) rendiconti resi da funzionari delegati che, nel corso dell'anno precedente a quello in esame, sono stati destinatari di rilievi o ai quali sono state contestate irregolarita' nel corso di verifiche di cassa; c) rendiconti resi da funzionari delegati che, nell'esercizio finanziario precedente a quello in esame, hanno presentato la documentazione di cui all'art. 4, comma 1, successivamente alle scadenze dei termini previsti dall'art. 52 della legge regionale n. 21/2007; d) rendiconti resi da funzionari delegati non assoggettati a campionamento negli ultimi due programmi di controllo; e) rendiconti individuati in base al valore dell'importo accreditato al funzionario delegato e dell'importo da questi pagato nell'esercizio finanziario di riferimento con la possibilita' di differenziare i casi di rendicontazione per capitolo da quelli di rendicontazione per ordine di accreditamento; f) rendiconti individuati in base a diversi criteri di scelta esplicitati nel programma di controllo di cui all'art. 3 e che meglio permettono di evidenziare situazioni di criticita'; g) rendiconti che non rientrano tra quelli assoggettabili a controllo in applicazione dei criteri di cui alle lettere precedenti. Art. 3. Programma di controllo 1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei rendiconti, il Ragioniere generale adotta, con proprio decreto, il programma di controllo nel quale sono indicati: a) i criteri di scelta del campione, adottati fra quelli elencati all'art. 2, comma 4; b) i criteri di scelta del campione, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, lettera f); c) i rendiconti da assoggettare a controllo, individuati dal codice meccanografico del funzionario delegato e dal capitolo di spesa o dall'ordine di accreditamento di imputazione delle spese. 2. Il decreto del Ragioniere generale viene trasmesso, tramite Posta elettronica certificata (PEC), alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti, ai funzionari delegati i cui rendiconti sono stati selezionati ai fini del controllo nonche' alle strutture che hanno disposto l'apertura di credito. Art. 4. Adempimenti dei funzionari delegati 1. I funzionari delegati presentano entro il 1° marzo il rendiconto composto dal modello meccanografico 27/rag. che comprende: a) il frontespizio, che riporta l'importo accreditato, l'importo pagato e le somme prelevate per contanti, munito dell'attestazione di riscontro di regolarita' amministrativa del soggetto che ha disposto la spesa, di cui all'art. 52, comma 1, della legge regionale n. 21/2007; b) il quadro A, che contiene l'elenco dei buoni emessi per prelevamenti in contanti; c) il quadro B, che contiene l'elenco delle spese effettuate con i prelevamenti in contanti; d) il quadro C, che contiene l'elenco delle copie delle distinte degli ordinativi estinti; 2. Al rendiconto sono allegati: a) l'elenco analitico degli ordinativi estinti attestante espressamente l'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 52, comma 4, della legge regionale n. 21/2007; b) copia dei decreti di impegno e apertura di credito relativi al rendiconto presentato. Art. 5. Attivita' di controllo dei rendiconti 1. La Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, preposta al controllo, provvede, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti compresi nel programma di controllo, al discarico dei rendiconti ritenuti regolari a seguito di riscontro di regolarita' contabile, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge regionale n. 1/2015. 2. Nel caso in cui l'attivita' di riscontro evidenzi irregolarita', la Direzione preposta al controllo invia, entro la scadenza fissata al comma 1, al funzionario delegato una nota di osservazione, fissando in quindici giorni dal ricevimento della stessa il termine per la risposta. La nota e' trasmessa anche alla struttura che ha disposto l'apertura di credito. 3. La Direzione preposta al controllo non provvede al discarico dei rendiconti qualora il funzionario delegato non dia riscontro nei termini fissati all'osservazione formulata o non fornisca idonee controdeduzioni. In quest'ultima ipotesi la Direzione informa la competente Sezione di controllo della Corte dei conti. Art. 6. Rendiconti non inclusi nel programma di controllo 1. La Direzione centrale preposta al controllo provvede al discarico automatico dei rendiconti non inclusi nel programma di controllo di cui all'art. 3. 2. Sul frontespizio del modello 27/rag. dei rendiconti indicati al comma 1 viene apposta, a cura della Direzione preposta al controllo, la seguente dicitura «Non controllati in applicazione dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1». 3. Tali rendiconti sono comunque soggetti a controllo, sebbene gia' oggetto di discarico automatico ai sensi del comma 1, qualora risultino inclusi nei programmi di controllo di volta in volta definiti dalla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e dell'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei conti) ovvero, in forza di motivato decreto del Ragioniere generale, ogniqualvolta se ne determini la necessita' alla luce di sopravvenuti elementi conoscitivi. Art. 7. Modalita' di conservazione 1. Tutti i rendiconti di spesa, come descritti all'art. 4, sono conservati a cura della Direzione centrale preposta al controllo. 2. L'eventuale documentazione cartacea in originale giustificativa della spesa effettuata e' conservata a cura del funzionario delegato. Art. 8. Abrogazione 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 201 (Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'art. 52-ter della legge regionale 21/2007). Visto, il Presidente: Serracchiani