Allegato 
 
Regolamento per l'esercizio del controllo consuntivo  di  regolarita'
  contabile dei rendiconti presentati  dai  funzionari  delegati,  ai
  sensi dell'art. 17 della legge regionale 13  febbraio  2015,  n.  1
  (Razionalizzazione,   semplificazione    ed    accelerazione    dei
  procedimenti amministrativi di spesa). 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi  dell'art.  17  della  legge
regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione,  semplificazione
ed  accelerazione  dei   procedimenti   amministrativi   di   spesa),
disciplina il  controllo  consuntivo  di  regolarita'  contabile  dei
rendiconti presentati dai funzionari delegati, ed in particolare: 
      a) individua i criteri che privilegiano situazioni di possibile
criticita' per la scelta del campione da sottoporre al controllo; 
      b) individua le  modalita'  per  la  scelta  del  campione,  da
effettuare mediante procedura casuale; 
      c) disciplina le procedure per  l'esercizio  dell'attivita'  di
controllo; 
      d) disciplina la custodia dei rendiconti esclusi dal controllo. 
 
                               Art. 2. 
 
 
Criteri e modalita' per la scelta  del  campione  dei  rendiconti  da
                       sottoporre al controllo 
 
    1.  L'universo  di  rilevazione  del   campione   e'   costituito
dall'insieme di tutti i rendiconti dei funzionari delegati, resi  sia
per capitolo che per ordine di accreditamento, riferiti all'esercizio
finanziario in esame. 
    2. Il numero dei rendiconti da controllare  e'  pari  al  30  per
cento di quelli per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo  di
presentazione entro il 1° marzo, ai  sensi  dell'art.  52,  comma  2,
della legge regionale 8 agosto 2007,  n.  21  (Norme  in  materia  di
programmazione finanziaria e di contabilita' regionale). 
    3. La scelta del campione di rendiconti da sottoporre a controllo
e' effettuata mediante procedura casuale, secondo i criteri  previsti
al comma 4. Al fine della rappresentativita' dei rendiconti,  di  cui
al comma 2, il campione deve rispettare la proporzione dei rendiconti
resi  su  capitoli  di  spese  correnti,   su   capitoli   di   spese
d'investimento nonche' su capitoli di spesa per partite di giro. 
    4. La scelta del campione e' effettuata tenendo conto  di  uno  o
piu' dei seguenti criteri: 
      a) rendiconti resi da funzionari delegati di nuova nomina o  da
funzionari delegati succedutisi nel corso dell'esercizio  finanziario
in esame; 
      b) rendiconti  resi  da  funzionari  delegati  che,  nel  corso
dell'anno precedente a quello in esame,  sono  stati  destinatari  di
rilievi o ai quali sono state contestate irregolarita' nel  corso  di
verifiche di cassa; 
      c) rendiconti resi da funzionari delegati  che,  nell'esercizio
finanziario  precedente  a  quello  in  esame,  hanno  presentato  la
documentazione di cui  all'art.  4,  comma  1,  successivamente  alle
scadenze dei termini previsti dall'art. 52 della legge  regionale  n.
21/2007; 
      d) rendiconti resi da funzionari delegati  non  assoggettati  a
campionamento negli ultimi due programmi di controllo; 
      e)  rendiconti  individuati  in  base  al  valore  dell'importo
accreditato al funzionario delegato e dell'importo da  questi  pagato
nell'esercizio finanziario di  riferimento  con  la  possibilita'  di
differenziare i casi di rendicontazione per  capitolo  da  quelli  di
rendicontazione per ordine di accreditamento; 
      f) rendiconti individuati in base a diversi criteri  di  scelta
esplicitati nel programma di controllo di cui all'art. 3 e che meglio
permettono di evidenziare situazioni di criticita'; 
      g) rendiconti che non rientrano  tra  quelli  assoggettabili  a
controllo in applicazione dei criteri di cui alle lettere precedenti. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                       Programma di controllo 
 
    1.  Entro  trenta  giorni   dalla   scadenza   del   termine   di
presentazione dei rendiconti,  il  Ragioniere  generale  adotta,  con
proprio decreto, il programma di controllo nel quale sono indicati: 
      a) i criteri  di  scelta  del  campione,  adottati  fra  quelli
elencati all'art. 2, comma 4; 
      b) i criteri  di  scelta  del  campione,  nell'ipotesi  di  cui
all'art. 2, comma 4, lettera f); 
      c) i rendiconti da assoggettare a  controllo,  individuati  dal
codice meccanografico del funzionario  delegato  e  dal  capitolo  di
spesa o dall'ordine di accreditamento di imputazione delle spese. 
    2. Il decreto del Ragioniere generale  viene  trasmesso,  tramite
Posta elettronica  certificata  (PEC),  alla  competente  Sezione  di
controllo della  Corte  dei  conti,  ai  funzionari  delegati  i  cui
rendiconti sono stati selezionati ai fini del controllo nonche'  alle
strutture che hanno disposto l'apertura di credito. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                 Adempimenti dei funzionari delegati 
 
    1.  I  funzionari  delegati  presentano  entro  il  1°  marzo  il
rendiconto composto dal modello meccanografico 27/rag. che comprende: 
      a)  il  frontespizio,  che   riporta   l'importo   accreditato,
l'importo  pagato  e  le  somme  prelevate   per   contanti,   munito
dell'attestazione di  riscontro  di  regolarita'  amministrativa  del
soggetto che ha disposto la spesa, di cui all'art. 52, comma 1, della
legge regionale n. 21/2007; 
      b) il quadro A, che contiene  l'elenco  dei  buoni  emessi  per
prelevamenti in contanti; 
      c) il quadro B, che contiene l'elenco  delle  spese  effettuate
con i prelevamenti in contanti; 
      d) il  quadro  C,  che  contiene  l'elenco  delle  copie  delle
distinte degli ordinativi estinti; 
    2. Al rendiconto sono allegati: 
      a)  l'elenco  analitico  degli  ordinativi  estinti  attestante
espressamente l'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 52,  comma  4,
della legge regionale n. 21/2007; 
      b) copia dei decreti di impegno e apertura di credito  relativi
al rendiconto presentato. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                Attivita' di controllo dei rendiconti 
 
    1. La Direzione centrale  finanze,  patrimonio,  coordinamento  e
programmazione  politiche  economiche  e  comunitarie,  preposta   al
controllo, provvede, entro il  31  dicembre  dell'anno  successivo  a
quello cui si riferiscono i  rendiconti  compresi  nel  programma  di
controllo, al discarico dei rendiconti ritenuti regolari a seguito di
riscontro di regolarita' contabile, ai sensi dell'art. 17,  comma  5,
della legge regionale n. 1/2015. 
    2.  Nel  caso  in   cui   l'attivita'   di   riscontro   evidenzi
irregolarita', la Direzione preposta al  controllo  invia,  entro  la
scadenza fissata al comma 1, al  funzionario  delegato  una  nota  di
osservazione, fissando  in  quindici  giorni  dal  ricevimento  della
stessa il termine per la risposta. La nota e'  trasmessa  anche  alla
struttura che ha disposto l'apertura di credito. 
    3. La Direzione preposta al controllo non provvede  al  discarico
dei rendiconti qualora il funzionario delegato non dia riscontro  nei
termini fissati all'osservazione  formulata  o  non  fornisca  idonee
controdeduzioni. In quest'ultima  ipotesi  la  Direzione  informa  la
competente Sezione di controllo della Corte dei conti. 
 
                               Art. 6. 
 
 
          Rendiconti non inclusi nel programma di controllo 
 
    1. La  Direzione  centrale  preposta  al  controllo  provvede  al
discarico automatico dei rendiconti  non  inclusi  nel  programma  di
controllo di cui all'art. 3. 
    2. Sul frontespizio del modello 27/rag. dei  rendiconti  indicati
al comma  1  viene  apposta,  a  cura  della  Direzione  preposta  al
controllo, la seguente  dicitura  «Non  controllati  in  applicazione
dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1». 
    3. Tali rendiconti sono comunque soggetti  a  controllo,  sebbene
gia' oggetto di discarico automatico ai sensi del  comma  1,  qualora
risultino inclusi nei  programmi  di  controllo  di  volta  in  volta
definiti dalla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6,
della legge 14 gennaio  1994,  n.  20  (Disposizioni  in  materia  di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e  dell'art.  3  del
decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125 (Norme di attuazione dello
statuto  speciale  della  regione  Friuli  Venezia   Giulia   recanti
modifiche e integrazioni al decreto del Presidente  della  Repubblica
25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di  controllo  della
sezione regionale della Corte dei conti) ovvero, in forza di motivato
decreto del Ragioniere generale, ogniqualvolta  se  ne  determini  la
necessita' alla luce di sopravvenuti elementi conoscitivi. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                     Modalita' di conservazione 
 
    1. Tutti i rendiconti di spesa, come descritti all'art.  4,  sono
conservati a cura della Direzione centrale preposta al controllo. 
    2.   L'eventuale    documentazione    cartacea    in    originale
giustificativa della  spesa  effettuata  e'  conservata  a  cura  del
funzionario delegato. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                             Abrogazione 
 
    1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 22 ottobre
2014,   n.   201   (Regolamento   per   l'esercizio   del   riscontro
amministrativo contabile dei  rendiconti  presentati  dai  funzionari
delegati, di cui all'art. 52-ter della legge regionale 21/2007). 
 
Visto, il Presidente: Serracchiani