Allegato 
 
Regolamento  recante  le  modalita'  di  gestione  e  attuazione  del
  Programma  di cooperazione  territoriale  europea Interreg  V  -  A
  Italia-Slovenia 2014-2020 in attuazione dell'art. 8, commi da  1  a
  3, della  legge  regionale  29  dicembre  2015,  n.  34  (Legge  di
  stabilita' 2016). 
    (Omissis). 
 
                               Capo I 
                       Finalita' e definizioni 
 
 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di gestione  e
di  attuazione  del  Programma  di  cooperazione  Interreg  V   -   A
Italia-Slovenia 2014-2020, approvato con decisione della  Commissione
europea C(2015) 9285 del 15 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 8,
commi da 1 a 3, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34  (Legge
di stabilita' 2016). 
 
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: 
    a) Autorita' di gestione: l'organismo responsabile della gestione
e  attuazione  del  Programma  di  cooperazione  Interreg   V   -   A
Italia-Slovenia 2014-2020 (di seguito denominato  Programma)  secondo
quanto stabilito dall'art.  23  del  regolamento  (UE)  n.  1299/2013
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del  17  dicembre
2013 recante  disposizioni  specifiche  per  il  sostegno  del  Fondo
europeo  di  sviluppo   regionale   all'obiettivo   di   cooperazione
territoriale  europea)  e  dall'art.  125  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del  17
dicembre 2013  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca,
e successive modifiche e integrazioni, e che  abroga  il  regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio); 
    b) Autorita' di certificazione:  l'organismo  responsabile  della
corretta certificazione  delle  spese  erogate  a  valere  sui  fondi
comunitari e statali per l'attuazione del Programma,  secondo  quanto
stabilito dall'art. 126 del regolamento (UE) n. 1303/2013; 
    c) Comitato di  sorveglianza:  l'organismo,  istituito  ai  sensi
dell'art. 47  del  regolamento  (UE)  n.  1303/2013,  che  svolge  le
funzioni previste dall'art. 49 del regolamento (UE)  n.  1303/2013  e
dall'art. 12 del regolamento (UE) n.  1299/2013  e,  in  particolare,
accerta l'efficacia e la qualita'  dell'attuazione  del  Programma  e
seleziona le operazioni da ammettere a finanziamento; al Comitato  di
sorveglianza partecipa la Regione Friuli-Venezia Giulia; 
    d) Beneficiario:  qualsiasi  soggetto  pubblico  o  privato,  che
partecipa ad  un  progetto  approvato  in  qualita'  di  beneficiario
principale/capofila/Lead Partner  o  di  beneficiario  Partner  o  di
beneficiario unico, ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  comma  10  del
regolamento (UE) n. 1303/2013; 
    e) Organismo intermedio: qualsiasi organismo pubblico  o  privato
che agisce sotto la responsabilita' e la supervisione  dell'Autorita'
di gestione, di certificazione, o che svolge mansioni per loro  conto
nei  confronti  dei  beneficiari  che  attuano  le  operazioni,  come
previsto  dall'art.  2,  paragrafo  18,  del  regolamento   (UE)   n.
1303/2013. 
 
                               Capo II 
             Disposizioni per la gestione del programma 
 
 
                               Art. 3. 
                Compiti del Comitato di sorveglianza 
 
    1. Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 110 del regolamento (UE)  n.
1303/2013 e dell'art.  12  del  regolamento  (UE)  n.  1299/2013,  il
Comitato di sorveglianza approva i documenti relativi  all'attuazione
del Programma, ed in particolare: 
    a) esamina e approva la metodologia ed i criteri  utilizzati  per
la selezione delle operazioni e approva ogni eventuale  revisione  di
tali criteri in base alle necessita' della programmazione; 
    b) esamina e approva il piano  di  valutazione  del  Programma  e
qualsiasi sua eventuale modifica; 
    c) esamina e approva la strategia di comunicazione del  Programma
e le eventuali modifiche alla stessa; 
    d) approva il budget e le linee guida di assistenza tecnica e  le
eventuali modifiche al budget; 
    e) esamina e  approva  l'implementazione  del  report  annuale  e
finale; 
    f) approva i bandi, gli application package e tutti  i  documenti
necessari per l'attuazione del Programma e dei progetti (linee guida,
manuali, modelli, rapporti); 
    g) ai  sensi  dell'art.  12  del  regolamento  CE  n.  1299/2013,
seleziona le operazioni che saranno finanziate dal Programma; 
    h) esamina e approva qualsiasi proposta formulata  dall'Autorita'
di gestione per qualsiasi modifica al Programma. 
 
                               Art. 4. 
                  Competenze della Giunta regionale 
 
    1. La Giunta regionale, ai sensi  dell'art.  8,  comma  1,  della
legge regionale  n.  34/2015,  con  riferimento  alla  partecipazione
dell'Amministrazione   regionale   in   qualita'   di   beneficiario,
autorizza, su proposta dell'assessore competente,  la  partecipazione
ai bandi in qualita' di beneficiario principale/capofila/Lead Partner
e alle proposte progettuali in qualita' di  beneficiario  partner  da
presentare a valere sui bandi di cui all'art. 3, comma 1, lettera f). 
    2. Con riferimento ai progetti  ammessi  a  finanziamento  a  cui
partecipa la Regione, la Giunta regionale puo' riservare  le  risorse
di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 34/2015. 
 
                               Art. 5. 
                     Contratto di finanziamento 
 
    1. Sulla base della selezione delle operazioni di cui all'art. 3,
comma  1,  lettera  g),  l'Autorita'  di  gestione  stipula  con   il
beneficiario principale/capofila/Lead Partner o con  il  beneficiario
unico il contratto di finanziamento sulla base del quale e'  concesso
il contributo nei confronti dei soggetti destinatari  delle  risorse,
in conformita' alla decisione della Commissione europea C(2015)  9285
del 15 dicembre 2015. 
 
                               Art. 6. 
                        Organismo intermedio 
 
    1.  In  conformita'  alla  decisione  della  Commissione  europea
C(2015)  9285  del  15  dicembre  2015,  l'Organismo  intermedio   e'
direttamente responsabile dell'attuazione e gestione della  parte  di
Programma  affidatagli  dalla  convenzione  prevista  dall'art.  123,
paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 
    2. Nella convenzione, di cui al comma  1,  sono  regolamentati  i
contenuti della delega, le funzioni reciproche,  gli  obblighi  e  le
modalita'  di  esecuzione  della  delega  stessa,  le  modalita'   di
svolgimento  delle   attivita'   di   gestione,   le   modalita'   di
conservazione dei documenti, la descrizione  dei  flussi  finanziari,
sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze. 
 
                               Art. 7. 
                             Pubblicita' 
 
    1. Gli avvisi per la  selezione  dei  progetti  e  l'esito  della
selezione delle operazioni di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  g)
sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 
    2.  L'Autorita'  di  gestione  da'  adeguata   pubblicita'   alle
attivita'  relative  al  Programma,  mediante   pubblicazione   anche
attraverso il sito web della Regione e  il  sito  web  del  programma
www.ita-slo.eu,  nonche'  attraverso  altre  forme  di  comunicazione
multimediale. 
 
                               Art. 8. 
                      Irregolarita' e recuperi 
 
    1. In conformita' all'art. 27 paragrafi 2  e  3  del  regolamento
(UE) n. 1299/2013, gli importi indebitamente versati  ai  beneficiari
in conseguenza di un'irregolarita' e non recuperati dal  beneficiario
principale/capofila/Lead Partner o  dal  beneficiario  unico  vengono
rimborsati dallo Stato membro o dal Paese terzo, nel  cui  territorio
ha sede il beneficiario, all'Autorita' di gestione. 
 
                               Art. 9. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
Visto, Il Presidente: Serracchiani