Allegato Regolamento recante le modalita' di gestione e attuazione del Programma di cooperazione territoriale europea Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020 in attuazione dell'art. 8, commi da 1 a 3, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilita' 2016). (Omissis). Capo I Finalita' e definizioni Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di gestione e di attuazione del Programma di cooperazione Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 9285 del 15 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 8, commi da 1 a 3, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilita' 2016). Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) Autorita' di gestione: l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma di cooperazione Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020 (di seguito denominato Programma) secondo quanto stabilito dall'art. 23 del regolamento (UE) n. 1299/2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea) e dall'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio); b) Autorita' di certificazione: l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari e statali per l'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'art. 126 del regolamento (UE) n. 1303/2013; c) Comitato di sorveglianza: l'organismo, istituito ai sensi dell'art. 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che svolge le funzioni previste dall'art. 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 12 del regolamento (UE) n. 1299/2013 e, in particolare, accerta l'efficacia e la qualita' dell'attuazione del Programma e seleziona le operazioni da ammettere a finanziamento; al Comitato di sorveglianza partecipa la Regione Friuli-Venezia Giulia; d) Beneficiario: qualsiasi soggetto pubblico o privato, che partecipa ad un progetto approvato in qualita' di beneficiario principale/capofila/Lead Partner o di beneficiario Partner o di beneficiario unico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, comma 10 del regolamento (UE) n. 1303/2013; e) Organismo intermedio: qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilita' e la supervisione dell'Autorita' di gestione, di certificazione, o che svolge mansioni per loro conto nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni, come previsto dall'art. 2, paragrafo 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Capo II Disposizioni per la gestione del programma Art. 3. Compiti del Comitato di sorveglianza 1. Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 12 del regolamento (UE) n. 1299/2013, il Comitato di sorveglianza approva i documenti relativi all'attuazione del Programma, ed in particolare: a) esamina e approva la metodologia ed i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni e approva ogni eventuale revisione di tali criteri in base alle necessita' della programmazione; b) esamina e approva il piano di valutazione del Programma e qualsiasi sua eventuale modifica; c) esamina e approva la strategia di comunicazione del Programma e le eventuali modifiche alla stessa; d) approva il budget e le linee guida di assistenza tecnica e le eventuali modifiche al budget; e) esamina e approva l'implementazione del report annuale e finale; f) approva i bandi, gli application package e tutti i documenti necessari per l'attuazione del Programma e dei progetti (linee guida, manuali, modelli, rapporti); g) ai sensi dell'art. 12 del regolamento CE n. 1299/2013, seleziona le operazioni che saranno finanziate dal Programma; h) esamina e approva qualsiasi proposta formulata dall'Autorita' di gestione per qualsiasi modifica al Programma. Art. 4. Competenze della Giunta regionale 1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 34/2015, con riferimento alla partecipazione dell'Amministrazione regionale in qualita' di beneficiario, autorizza, su proposta dell'assessore competente, la partecipazione ai bandi in qualita' di beneficiario principale/capofila/Lead Partner e alle proposte progettuali in qualita' di beneficiario partner da presentare a valere sui bandi di cui all'art. 3, comma 1, lettera f). 2. Con riferimento ai progetti ammessi a finanziamento a cui partecipa la Regione, la Giunta regionale puo' riservare le risorse di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 34/2015. Art. 5. Contratto di finanziamento 1. Sulla base della selezione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), l'Autorita' di gestione stipula con il beneficiario principale/capofila/Lead Partner o con il beneficiario unico il contratto di finanziamento sulla base del quale e' concesso il contributo nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse, in conformita' alla decisione della Commissione europea C(2015) 9285 del 15 dicembre 2015. Art. 6. Organismo intermedio 1. In conformita' alla decisione della Commissione europea C(2015) 9285 del 15 dicembre 2015, l'Organismo intermedio e' direttamente responsabile dell'attuazione e gestione della parte di Programma affidatagli dalla convenzione prevista dall'art. 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 2. Nella convenzione, di cui al comma 1, sono regolamentati i contenuti della delega, le funzioni reciproche, gli obblighi e le modalita' di esecuzione della delega stessa, le modalita' di svolgimento delle attivita' di gestione, le modalita' di conservazione dei documenti, la descrizione dei flussi finanziari, sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze. Art. 7. Pubblicita' 1. Gli avvisi per la selezione dei progetti e l'esito della selezione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. L'Autorita' di gestione da' adeguata pubblicita' alle attivita' relative al Programma, mediante pubblicazione anche attraverso il sito web della Regione e il sito web del programma www.ita-slo.eu, nonche' attraverso altre forme di comunicazione multimediale. Art. 8. Irregolarita' e recuperi 1. In conformita' all'art. 27 paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1299/2013, gli importi indebitamente versati ai beneficiari in conseguenza di un'irregolarita' e non recuperati dal beneficiario principale/capofila/Lead Partner o dal beneficiario unico vengono rimborsati dallo Stato membro o dal Paese terzo, nel cui territorio ha sede il beneficiario, all'Autorita' di gestione. Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Serracchiani