Allegato A)
(riferito all'art. 8)
REGIME DI AIUTO «DE MINIMIS». SETTORI DI ATTIVITA' E TIPOLOGIE DI
AIUTO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013.
1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1407/2013, non possono essere concessi aiuti «de minimis», tra
l'altro:
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e
dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del
Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria
dei prodotti agricoli.
In conformita' all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopracitate
lettere a) e b) opera anche in uno o piu' settori o svolge anche
altre attivita' che rientrano nel campo di applicazione del
regolamento (UE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti
concessi in relazione a questi ultimi settori o attivita' a
condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la
separazione delle attivita' o la distinzione dei costi, che le
attivita' esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione
del regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficino degli aiuti «de
minimis» concessi a norma di detto regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1407/2013, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati
nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000.
3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra
le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o
sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza
dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con
quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di
quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla
da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre
una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d),
per il tramite di una o piu' altre imprese, sono anch'esse
considerate un'impresa unica.
4. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n.
1407/2013, non possono essere concessi aiuti «de minimis» sotto forma
di prestiti o di garanzie, se il beneficiario e' oggetto di procedura
concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal
diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale
procedura su richiesta dei suoi creditori.
5. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n.
1407/2013, non possono essere inoltre concessi aiuti «de minimis»
sotto forma di prestiti o di garanzie, nel caso in cui il
beneficiario sia una grande impresa che si trova in una situazione
comparabile a un rating del credito inferiore a B.
Visto, il Presidente: Serracchiani