Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attivita' promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive). (Omissis). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' ed i criteri per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attivita' promozionale relativa alla realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico e per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche sui territori interessati ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21.(Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), di seguito denominata legge. Art. 2. Modalita' di concessione dei contributi 1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a bando come disciplinato dall'art. 36, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. Nel bando sono definiti: a) i contenuti dei progetti, delle iniziative e manifestazioni ammesse; b) i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande; c) ove possibile, le risorse disponibili; d) i criteri (geografici, temporali, ecc.) di individuazione delle iniziative da sottoporre a valutazione per la redazione delle graduatorie; e) la documentazione da allegare alla domanda di contributo. 3. Il bando e' emanato con decreto del direttore del servizio competente in materia di turismo ed e' pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it). Art. 3. Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento i soggetti pubblici e privati, quali a titolo esemplificativo: le associazioni, i comitati, le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), le imprese anche costituite in rete di imprese di cui all'art. 3, commi 4-ter e seguenti del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 4. Regime di aiuto 1. Qualora i soggetti beneficiari abbiano natura di impresa, i contributi sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. 2. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107), in presenza dei requisiti e delle condizioni appositamente previsti. 3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese in difficolta' di cui all'art. 2, punto 18 del citato Reg. (UE) n. 651/2014. 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non puo' superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari. Art. 5. Risorse disponibili 1. Le risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), sono, ove possibile, indicate nel bando di cui all'art. 2 e stabilite dalla Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilita dal Bilancio Finanziario Gestionale. 2. Quando, nel corso dell'esercizio finanziario, si rendono disponibili ulteriori risorse, il Servizio competente in materia di turismo puo' procedere, su conforme previsione del Bilancio Finanziario Gestionale, allo scorrimento dell'ultima graduatoria di selezione delle domande ammissibili approvata, senza procedere all'adozione di un nuovo bando. Art. 6. Modalita' di presentazione della domanda 1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro i termini previsti dal bando, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata disponibile sul sito internet regionale alla pagina web dedicata. 2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si e' conclusa entro il termine di cui al bando. 3. Le domande di finanziamento, sottoscritte nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi e corredate dalla documentazione prevista dal bando, sono formate utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatizzata di cui al comma 1. 4. Le domande di finanziamento sono corredate da: a) relazione illustrativa delle iniziative o manifestazioni con l'indicazione del programma delle stesse; b) scheda con i criteri di ammissibilita' e di valutazione; c) per i soggetti beneficiari aventi natura d'impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante gli aiuti ottenuti secondo la regola del «de minimis». 5. Costituiscono causa di esclusione la presentazione della domanda oltre il termine di cui al bando o senza l'utilizzo della procedura informatizzata. Art. 7. Istruttoria delle domande 1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonche' la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilita' previsti dal presente regolamento e dal bando di cui all'art. 2, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa. 2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione. Art. 8. Divieto generale di contribuzione 1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non e' ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Art. 9. Cumulabilita' dei contributi 1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'art. 5 del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 e all'art. 8 del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014. Art. 10. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le seguenti spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o alla data di chiusura dell'analogo bando precedente: a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa; b) promozione sui media; c) compensi per attivita' artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive; d) compensi per forniture di beni e servizi; e) rimborsi spese a collaboratori; f) spese di segreteria organizzativa e assistenza; g) ospitalita'; h) noleggio strutture e attrezzature; i) trasporti. 2. Non sono ammissibili gli oneri per il personale dipendente, se non assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata, e le spese di investimento. Art. 11. Valutazione degli interventi ammissibili a contributo 1. Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati dal Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, di cui al comma 5 dell'art. 62 della legge 9 dicembre 2016, n. 21. 2. I progetti, le manifestazioni e le iniziative sono valutate sulla base dei seguenti criteri: a) rilevanza della manifestazione/iniziativa nel settore di intervento: 1) internazionale: punti da 16 a 20 2) nazionale: punti da 11 a 15 3) regionale: punti da 5 a 10 b) ricadute della manifestazione/iniziativa sul settore di intervento (punti da 12 a 48) c) tipologia della manifestazione/iniziativa: 1) numero di enti e organismi coinvolti nell'attivita' organizzativa dell'iniziativa: punti da 3 a 8 2) particolare interesse in termini di promozione integrata del territorio: punti da 5 a 10 3) storicita' della manifestazione/iniziativa: punti da 5 a 10 4) grado di innovazione delle azioni di valorizzazione proposte: punti da 7 a 20 d) carattere consolidato della manifestazione/iniziativa: 1) manifestazione/iniziativa a carattere promozionale gia' finanziata nell'ultimo biennio dal Servizio competente in materia di turismo: punti 5 2) manifestazione/iniziativa a carattere promozionale non finanziata nell'ultimo biennio dal Servizio competente in materia di turismo: punti 7 e) importo del finanziamento richiesto: 1) fino al 50% della spesa complessiva da sostenere: punti 7 2) oltre il 50% e fino al 70% della spesa complessiva da sostenere: punti 5 3) oltre il 70% della spesa complessiva da sostenere: punti 3 f) coerenza e collegamento con il piano strategico di marketing turistico regionale pubblicato annualmente sul sito internet di PromoTurismoFVG per favorire azioni di continuita' e integrazione tra quanto previsto a livello regionale e quanto previsto dalla manifestazione/iniziativa: punti da 12 a 40 g) valorizzazione e rilevanza del patrimonio turistico interessato dalle azioni proposte con la manifestazione/iniziativa: punti da 5 a 30. 3. Il punteggio complessivo per accedere al contributo deve essere almeno pari a 100 punti. Art. 12. Misura del contributo 1. La misura del contributo e' stabilita, in relazione al punteggio ottenuto dall'iniziativa, in conformita' a quanto previsto dall'allegato A) al presente regolamento nel rispetto, limitatamente ai soggetti beneficiari dell'art. 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 53. Art. 13. Modalita' di assegnazione del contributo 1. Il contributo e' assegnato con decreto del direttore centrale competente in materia di turismo, che approva l'ordine ottenuto in graduatoria da ciascuna delle domande ammesse a contributo sulla base degli idonei requisiti previsti nel bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it). Art. 14. Modalita' di concessione e di erogazione dei contributi 1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente in materia di turismo, entro 180 giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Con il medesimo decreto e' determinato l'ammontare delle spese ammissibili sulla base di quanto stabilito dal comma 2 e l'ammontare del contributo sulla base di quanto previsto dall'allegato A) di cui all'articolo12. 2. Il contributo non puo' in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile. 3. I contributi sono erogati, in via anticipata, fino al 70% dell'importo concesso compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e crescita. 4. La liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 e' subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno. 5. Il contributo e' erogato in via definitiva entro centottanta giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'art. 15. Art. 15. Rendicontazione della spesa ammessa a contributo 1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta, entro il termine fissato nell'atto di concessione, la documentazione prevista dagli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000 corredata da una relazione illustrativa finale dell'iniziativa realizzata nonche' da un riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite. 2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo. 3. E' consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa, di cui all'art. 10, comma 1, fino al raggiungimento dell'ammontare della spesa ammessa. 4. A fronte di iniziative realizzate con spese inferiori a quelle determinate ammissibili, il finanziamento viene rideterminato in proporzione alla spesa rendicontata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera d). Art. 16. Modalita' di presentazione della rendicontazione 1. La rendicontazione della spesa sostenuta, predisposta secondo le modalita' previste all'art. 15, comma 1, e' presentata via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it Art. 17. Revoca 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 47 a 54 della legge regionale n. 7/2000 in materia di sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione degli incentivi, il contributo regionale concesso puo' essere revocato, in particolare, nei seguenti casi: a) qualora non siano rispettate le modalita' contenute nel bando di cui all'art. 2; b) in caso di rinuncia espressa e motivata del contributo da parte del soggetto beneficiario; c) non conformita' tra iniziativa o manifestazione presentata e iniziativa o manifestazione realizzata, salvi i casi di variazioni autorizzate; d) qualora dal riepilogo entrate/spese di cui al comma 1 dell'art. 15 risulti un ammontare di spese complessive, riferite all'attivita' finanziata, inferiore del 40% a quanto previsto in sede di domanda di contributo, indipendentemente dall'avvenuto raggiungimento, in sede di rendicontazione, dell'importo previsto nel decreto di concessione quale ammontare della spesa ammissibile. Art. 18. Disposizioni di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000. 2. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 19. Disposizioni transitorie 1. Ai procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia gia' intervenuto il provvedimento di concessione, ai sensi dell'art. 6, commi da 82 a 89 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. (legge regionale n. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica). 2. Ai procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia gia' intervenuto il provvedimento di concessione, ai sensi dell'art. 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2014, n. 8/Pres. (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'art. 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)). 3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle domande di contributo presentate entro il 30 novembre 2016, mediante l'apposita procedura informatizzata ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 12/2006 per le manifestazioni/iniziative da realizzarsi nel corso del 2017. Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani