Allegato 
 
Regolamento  di  esecuzione  per  il  sostegno  delle  iniziative  di
  auto-recupero cui all'art. 24, di coabitare sociale di cui all'art.
  25 e  delle  forme  innovative  di  cui  all'art.  26  della  legge
  regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle  politiche
  abitative e riordino delle Ater). 
 
(Omissis) 
 
                               Capo I 
                        Oggetto e definizioni 
 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento stabilisce i criteri  e  le  modalita'
per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti a  sostenere
le iniziative di auto-recupero, del coabitare sociale e  di  sviluppo
di nuove forme del costruire e dell'abitare,  finalizzati  a  fornire
risposte innovative a specifiche esigenze di residenzialita'. 
    2. Tali iniziative consistono in  proposte  progettuali  che  per
tipologia non rientrano tra le iniziative ammissibili  con  le  altre
agevolazioni previste dalla legge regionale 19 febbraio  2016,  n.  1
(Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). 
 
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
      a) interventi  edilizi:  le  tipologie  di  attivita'  edilizie
previste dalla legge  regionale  11  novembre  2009,  n.  19  (Codice
regionale dell'edilizia); 
      b) alloggio «di lusso», l'alloggio con  le  caratteristiche  di
cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n.  1072  (Caratteristiche
delle abitazioni di lusso), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  27
agosto 1969, n. 218; 
      c)  destinazione  d'uso  residenziale:  superfici   di   unita'
immobiliari destinate all'uso abitativo in  osservanza  dell'art.  5,
comma 1, lettera a) della legge regionale n. 19/2009; 
        d) prima casa: unita' abitativa adibita a dimora abituale dei
destinatari finali. 
 
                               Capo II 
                   Realizzazione delle iniziative 
 
 
                               Art. 3. 
                  Beneficiari e soggetti attuatori 
 
    1. Per le iniziative di cui all'art. 6 i comuni e gli altri  enti
pubblici, beneficiari degli incentivi ai  sensi  dell'art.  24  della
legge regionale n. 1/2016, concedono, in quanto titolari del  diritto
di proprieta' su un immobile o su unita' immobiliari da riqualificare
e da destinare ad uso residenziale, il diritto di superficie a  tempo
determinato  sugli  immobili  a  favore  di  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  che   in   qualita'   di   soggetti   attuatori
realizzeranno gli interventi edilizi di cui all'art. 2. 
    2. Per le iniziative di cui agli articoli 7  e  8  i  beneficiari
degli incentivi ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale
n. 1/2016 sono le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto
di proprieta' o di superficie su un immobile o su unita'  immobiliari
da acquistare,  realizzare,  riqualificare  e  da  destinare  ad  uso
residenziale  che  per  la  realizzazione  delle  iniziative  possono
avvalersi di soggetti a cio' autorizzati  da  un  diritto  ovvero  da
specifico accordo vincolante con i beneficiari o della collaborazione
di enti privati costituiti per il perseguimento di finalita'  civiche
e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi  di
edilizia residenziale in attuazione  ai  rispettivi  statuti  o  atti
costitutivi. 
    3. I beneficiari o i  soggetti  attuatori  sono,  in  ogni  caso,
tenuti ad acquisire le aree, gli immobili e ad affidare i lavori  nel
rispetto   delle   disposizioni   normative   che   disciplinano   la
realizzazione degli interventi edilizi e ispirandosi  a  principi  di
economicita', ragionevolezza e proporzionalita'. 
 
                               Art. 4. 
                         Destinatari finali 
 
    1. I destinatari finali sono  le  persone  fisiche  che,  per  le
specifiche esigenze legate alla loro  residenzialita',  si  rivolgono
allo Sportello risposta casa di cui all'art. 7 della legge  regionale
n. 1/2016 e successivamente adibiscono a dimora  abituale  le  unita'
abitative  site  negli  immobili  oggetto  delle  iniziative  di  cui
all'art. 5. 
    2. Tra i destinatari finali particolare attenzione dovra'  essere
riservata a: 
      a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni; 
      b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto  i
trentacinque anni di eta'; 
      c) persone singole con minori: quelle il cui  nucleo  familiare
e' composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o piu' figli minori
conviventi; 
      d) disabili: i  soggetti  di  cui  all'art.  3  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate); 
      e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone
appartenenti a nuclei composti da piu' persone il cui indicatore  ISE
risulta determinato sulla base delle componenti  reddituali  riferite
ad un solo componente il nucleo familiare; 
      f)  persone   appartenenti   a   famiglie   numerose:   persone
appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore  a
tre; 
      g) persone appartenenti a nuclei familiari  in  cui  almeno  un
componente  ha  compiuto  sessantacinque  anni  di  eta',  ovvero  e'
disabile; 
      h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi  di  sfratto
relativi  a  contratti  di  locazione   di   unita'   immobiliari   a
destinazione residenziale; 
      i) persone vittime di violenza  di  genere  o  altra  forma  di
violenza oggetto di segnalazione da pubbliche autorita' o dai servizi
sociali dei comuni ovvero dai centri antiviolenza. 
    3. Per le iniziative di cui all'art. 6  sono  destinatari  finali
nell'assegnazione in godimento delle unita' abitative  i  soci  della
cooperativa edilizia di  abitazione  a  proprieta'  indivisa  di  cui
all'art. 3, comma 1. 
    4. Per le  iniziative  di  cui  agli  articoli  7  e  8  al  fine
dell'individuazione dei destinatari finali  delle  unita'  abitative,
qualora non oggetto  di  progetti  socio-assistenziali  attivati  dai
comuni o dalle aziende di servizi per la persona o dalle aziende  per
l'assistenza sanitaria, il beneficiario ovvero il soggetto  attuatore
pubblica apposito avviso per una  durata  non  inferiore  a  sessanta
giorni  mediante  affissione  all'albo  pretorio  e  nelle  sedi   di
decentramento del comune ove hanno sede le unita'  abitative  oggetto
dell'avviso. I contenuti dell'avviso sono  preventivamente  approvati
dal comune. Copia dell'avviso  e'  resa  disponibile  allo  Sportello
risposta casa di cui all'art. 7 della legge regionale  n.  1/2016  in
relazione al territorio ove si realizza l'iniziativa. 
 
                               Art. 5. 
                         Tipi di iniziative 
 
    1. Sono ammesse ai benefici di cui  al  presente  regolamento  le
iniziative definite agli articoli 6, 7  e  8.  Le  iniziative  devono
essere  coerenti  con  il  fine  specifico  perseguito.  I   relativi
interventi edilizi sono attuati in conformita' alle norme edilizie di
cui alla legge regionale n. 19/2009 (Codice regionale  dell'edilizia)
e relativo regolamento attuativo. 
    2. A conclusione delle iniziative le unita' abitative site  negli
immobili oggetto delle iniziative: 
      a) non devono possedere caratteristiche «di lusso»; 
      b) devono avere destinazione d'uso residenziale; 
      c) devono essere adibiti a prima casa dei destinatari finali. 
    3. Ai sensi dell'art. 31, comma 1 della legge regionale 20  marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di  diritto  di  accesso),  non  e'  ammissibile  la
concessione dell'incentivo a fronte di rapporti giuridici instaurati,
a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori,
soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini  sino  al  secondo  grado,
qualora  gli  stessi  assumano  rilevanza  in  relazione  alle  opere
edilizie da realizzarsi. Nel caso di  rapporti  giuridici  instaurati
dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di
coniugio, di  parentela  o  di  affinita'  non  deve  sussistere  nei
confronti  dei  titolari  o  contitolari  di  maggioranza   o   degli
amministratori della societa'. 
 
                               Art. 6. 
                            Auto-recupero 
 
    1. Per auto-recupero di cui all'art. 24 della legge regionale  n.
1/2016 si  intendono  le  iniziative  finalizzate  a  valorizzare  il
patrimonio  immobiliare  di  proprieta'  pubblica  in  condizioni  di
degrado sostenendo i comuni e gli altri  enti  pubblici  nella  spesa
afferente gli interventi di riqualificazione edilizia da  realizzarsi
da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprieta'  indivisa
alle quali concedono il diritto di  superficie  a  tempo  determinato
sull'immobile medesimo. 
    2. Negli atti di cessione di cui al comma 1 i comuni e gli  altri
enti pubblici individuano anche i  criteri  e  le  modalita'  per  il
trasferimento degli incentivi alla cooperativa edilizia. 
 
                               Art. 7. 
                          Coabitare sociale 
 
    1. Per coabitare sociale, di seguito co-housing, di cui  all'art.
25 della legge regionale n. 1/2016  si  intende  un  modo  di  vivere
improntato alla socialita', alla partecipazione e alla collaborazione
che, generalmente, presenta alcuni tratti caratteristici, quali: 
      a) i  destinatari  finali  (co-housers)  adibiscono  a   dimora
abituale le unita' abitative sulla  base  della  condivisione  di  un
determinato stile di vita che  pone  al  centro  il  valore  fondante
dell'apertura al dialogo  e  alla  socialita',  la  cooperazione,  il
rispetto per l'ambiente,  nonche'  il  risparmio,  che  si  raggiunge
attraverso la condivisione  di  spazi,  beni  e  servizi  (saving  by
sharing) a fronte della rinuncia di alcuni spazi privati; 
      b) il progetto di realizzazione e'  seguito  congiuntamente  da
tutti i futuri co-housers che condividono le scelte relative al luogo
in cui andare a risiedere,  alla  progettazione  dell'immobile,  alla
distribuzione  degli  spazi  privati  e  di  quelli  comuni,  con  la
possibilita' per questi ultimi  di  essere  utilizzati  aprendosi  al
territorio circostante; 
      c) la gestione della struttura puo' avvenire anche ad opera dei
co-housers stessi. 
    2. Le caratteristiche di cui al comma 1 non sono  necessariamente
contemporaneamente presenti. Il co-housing puo' essere  declinato  in
diversi modi per rispondere ad esigenze di residenzialita' specifiche
dei co-housers che scelgono le priorita' su cui puntare. 
 
                               Art. 8. 
                          Forme innovative 
 
    1. Per forme innovative di cui all'art. 26 della legge  regionale
n. 1/2016 si intendono le iniziative  finalizzate  allo  sviluppo  di
nuove   modalita'   abitative   caratterizzate   dal   rapporto    di
funzionalita' tra l'intervento edilizio e  le  finalita'  perseguite.
Tale  rapporto  di  funzionalita'  e'  elemento  caratterizzante   la
proposta progettuale, nella quale  gli  interventi  edilizi  previsti
sono  preordinati  al  soddisfacimento  di  un  bisogno  legato  alla
residenzialita', e ne costituisce elemento sostanziale e vincolante. 
 
                              Capo III 
                              Incentivi 
 
 
                               Art. 9. 
                        Forma degli incentivi 
 
    1. Gli incentivi consistono in contributi in  conto  capitale  da
concedere in misura percentuale rispetto alla spesa  ammissibile.  La
misura percentuale e' fissata con  il  Piano  annuale,  approvato  ai
sensi dell'art. 4 della legge regionale  n.  1/2016,  avuto  riguardo
alla tipologia delle iniziative di cui agli articoli  6,  7  e  8.  I
contributi sono erogati, anche in via anticipata,  sulla  base  delle
disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio  2002,
n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 
    2. I contributi  sono  disposti  in  conformita'  alla  normativa
dell'Unione europea  sui  servizi  di  interesse  economico  generale
(SIEG) di cui alla decisione 2012/21/UE del 20  dicembre  2001  della
Commissione  «Ambito  edilizia  sociale»  (approvata   in   sede   di
Conferenza delle regioni e province autonome del 10 luglio  2014),  e
sul regime dei de minimis, di cui all'art. 3 del regolamento (UE)  n.
1407 del 18 dicembre 2013, della Commissione europea, e sono concessi
ed erogati secondo le modalita' di cui agli articoli da 11 a 19. 
    3. L'importo del contributo non puo' subire variazioni in aumento
rispetto a quanto indicato in domanda;  non  puo'  comunque  superare
l'importo di 800.000,00 euro e non puo' essere  riconosciuto  su  una
spesa complessiva,  sostenuta  e  rimasta  effettivamente  a  carico,
inferiore a 40.000,00 euro. 
 
                              Art. 10. 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili le spese, nelle  voci  e  per  le  specifiche
indicate al comma 2, sostenute e rimaste effettivamente a carico  del
beneficiario.  Il  contributo  copre  i  costi   riconducibili   agli
interventi edilizi e i  costi  riconducibili  all'acquisizione  della
titolarita'  del  diritto  di  proprieta'  o  di  superficie  qualora
intervenga in data successiva alla presentazione della domanda  e  ne
costituisca quindi spesa ammissibile. 
    2. Sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 56, comma 2
e 59, comma 2 della legge regionale n. 14/2002 sono  ammissibili  per
intero le spese per lavori, per l'acquisizione di aree e di  immobili
e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i  contributi
previdenziali dovuti per legge e nel caso di soggetti pubblici  anche
l'Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); sono  ammissibili  gli  oneri
per imprevisti, premi di accelerazione  e  per  la  costituzione  del
fondo per accordi bonari per un'aliquota massima  del  10  per  cento
dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni  delle  aree  e  degli
immobili di progetto; sono  ammissibili  gli  oneri  per  ricerche  e
indagini  preliminari  per  un'aliquota  massima  del  5  per   cento
dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni  delle  aree  e  degli
immobili di progetto. 
    3. In ogni caso, si considerano non ammissibili i seguenti costi: 
      a) interessi passivi e altri oneri finanziari; 
      b)  assicurazioni  diverse  da  quelle  contro  responsabilita'
civile e perdita di beni strumentali; 
      c) imposte sul reddito; 
      d) debiti o commissioni su interessi passivi,  quali  interessi
moratori e commissioni di massimo scoperto; 
      e) costi relativi a redditi sul capitale; 
      f) spese che risultino inutili per il  progetto,  con  riguardo
all'attivita' necessaria per la sua realizzazione; 
      g) costi sostenuti in difformita' al progetto; 
      h) costi gia' finanziati o ammessi a finanziamento da parte  di
altri soggetti pubblici. 
    4. Le spese di cui al comma 1 devono  essere  sostenute  in  data
successiva alla presentazione della domanda di cui  all'art.  12,  ai
sensi dell'art. 36, comma 1 della legge regionale n. 7/2000. 
 
                               Capo IV 
                      Procedimento contributivo 
 
 
                              Art. 11. 
                              Procedura 
 
    1. I contributi di cui all'art. 9  sono  concessi  con  procedura
valutativa  svolta  secondo   le   modalita'   del   procedimento   a
graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n.
7/2000. 
    2. Gli interventi sono finanziati  con  le  risorse  disponibili,
secondo l'ordine di priorita' assegnato in graduatoria e  determinato
sulla base del maggior punteggio attribuito, risultante  dalla  somma
dei punteggi spettanti in applicazione dei criteri  di  cui  all'art.
13. 
    3. Sono ammissibili le iniziative di cui all'art. 5 coerenti  con
le determinazioni assunte dalla Regione con  il  Programma  regionale
delle politiche abitative di cui all'art.  4,  comma  1  della  legge
regionale  n.  1/2016,  condivise  e   fatte   proprie   dai   Tavoli
territoriali per le politiche abitative ai sensi dell'art.  8,  comma
2, lettera c) della legge regionale n. 1/2016. 
 
                              Art. 12. 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. La domanda di contributo, in regola con la  normativa  fiscale
sul bollo, e' presentata alla Regione entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla data di pubblicazione, sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione, del Piano annuale di cui all'art. 4,  comma  4,  legge
regionale n. 1/2016. 
    2. La domanda  e'  presentata  prima  dell'inizio  dei  lavori  o
dell'acquisizione della titolarita' del diritto di  proprieta'  o  di
superficie. 
    3.  La  domanda,  redatta  su  apposito  modulo  approvato  dalla
Direzione  centrale  competente,  e'  sottoscritta  dal   richiedente
persona fisica ovvero dal legale rappresentante se persona giuridica. 
    4. La domanda si  intende  validamente  inviata  se  sottoscritta
digitalmente o firmata  in  originale  sul  modulo,  scansionata,  ed
inviata  tramite  posta  elettronica   certificata   (pec),   ovvero,
sottoscritta in originale sul modulo ed inviata a mezzo  raccomandata
con avviso di ricevimento. Qualora le domande siano inviate  a  mezzo
raccomandata, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1,  fa
fede la data del timbro postale,  purche'  la  raccomandata  pervenga
entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Qualora
le domande siano inviate a mezzo pec, fa fede la data di accettazione
della pec. 
    5. La domanda contiene, in particolare: 
      a) l'indicazione del richiedente il contributo; 
      b) la localizzazione dell'iniziativa; 
      c) la tipologia dell'iniziativa con riferimento  agli  articoli
6, 7, 8; 
      d) una breve descrizione del progetto con  l'indicazione  della
finalita' e dell'eventuale specificita' dei destinatari  finali.  Per
le iniziative di cui all'art. 8 anche una breve  illustrazione  della
relazione funzionale degli interventi edilizi con  le  finalita'  del
progetto; 
      e) il livello di programmazione e progettazione; 
      f) l'indicazione della spesa complessiva stimata; 
      g) l'importo del contributo richiesto. 
    6. Ogni domanda  puo'  essere  suffragata  da  ulteriori  dati  e
informazioni  integrative  al  fine  di   consentire   una   migliore
valutazione del progetto. 
    7. Ogni domanda deve riguardare una sola iniziativa. 
    8.  La  mera  presentazione  della  domanda   non   da'   diritto
all'ottenimento  del  contributo,  pur  in  presenza  dei   requisiti
soggettivi ed oggettivi prescritti. 
    9.   Alla   domanda   dovra'   essere   allegata   la    seguente
documentazione: 
      a) copia fotostatica di un documento di identita' personale  in
corso di validita' del richiedente, persona fisica, ovvero, nel  caso
di persona giuridica del legale rappresentante; 
      b) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta',
resa  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa), relativa alla compatibilita'  della  richiesta  alla
normativa europea in materia di aiuti di Stato, su modello  approvato
dalla  Direzione  regionale  competente.  Tale  dichiarazione  dovra'
essere  reiterata  a  richiesta  della  Regione,   qualora   ritenuta
necessaria  ai  fini  dell'aggiornamento  dei   dati,   prima   della
concessione del contributo. 
 
                              Art. 13. 
    Criteri di priorita', punteggi e formazione delle graduatorie 
 
    1.  Ai  fini  della  formazione   delle   graduatorie   riferite,
rispettivamente, alle iniziative di cui  agli  articoli  6,  7  e  8,
costituiscono  parametri  oggettivi  predeterminati,  in   osservanza
dell'art. 36, comma 2 della legge regionale  n.  7/2000,  i  seguenti
criteri di selezione: 
      a) priorita' attribuita all'iniziativa dal Tavolo  territoriale
di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2016 in coerenza con  il
disposto di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo medesimo: 
        1) ordine di priorita' «1»: 20 punti, 
        2) ordine di priorita' «2»: 15 punti, 
        3) ordine di priorita' «3»: 10 punti, 
        4) ordine di priorita' «4»: 5 punti; 
      b) iniziative da realizzarsi in comuni con popolazione  fino  a
3.000 abitanti, determinata in base all'art. 64 della legge regionale
17 luglio 2015,  n.  18  (La  disciplina  della  finanza  locale  del
Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni  delle  leggi
regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n.  26/2014  concernenti  gli  enti
locali): 10 punti; 
      c) iniziative da realizzarsi nei comuni interamente montani  di
cui alla legge regionale 20 dicembre 2002,  n.  33  (Istituzione  dei
comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia): 10 punti; 
      d) livello di programmazione e progettazione: 
        1) progettazione esecutiva: 30 punti, 
        2)  progettazione  definitiva  approvata  alla   data   della
domanda: 20 punti, 
        3) progettazione preliminare: 10 punti; 
      e) presenza tra i  destinatari  finali  di  persone  rientranti
nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2: 15 punti. 
    2. Il venir meno di condizioni che modificano l'attribuzione  dei
punteggi comporta il diniego al finanziamento e l'archiviazione della
domanda ovvero la revoca del finanziamento. 
    3. In caso di parita' di punteggio, si attribuisce priorita' agli
interventi con riferimento all'ordine  cronologico  di  presentazione
della domanda. In caso di ulteriore parita' di posizione  si  applica
il criterio del sorteggio. 
    4. Qualora nel corso della verifica si ravvisi l'incompletezza  o
l'incongruenza della documentazione al richiedente e' assegnato,  per
una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare
eventuali documenti integrativi o i chiarimenti  richiesti.  In  tale
ipotesi i termini di conclusione del  procedimento  sono  sospesi  ai
sensi della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 14. 
     Approvazione delle graduatorie e prenotazione delle risorse 
 
    1. Con decreto del direttore centrale entro sessanta  giorni  dal
termine di  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  di  cui
all'art. 12, comma 1, sono approvate le graduatorie delle domande con
riferimento, rispettivamente, alle iniziative di cui agli articoli 6,
7 e 8; contestualmente sono ammesse a contributo le  domande  fino  a
concorrenza delle risorse assegnate alle tipologie  delle  iniziative
medesime con il Piano annuale, approvato ai sensi dell'art.  4  della
legge regionale n. 1/2016. Con il medesimo atto e' approvato l'elenco
delle domande non ammesse  a  contributo  con  indicazione  sintetica
della motivazione del diniego. 
    2.  Le  graduatorie  hanno  validita'   sino   al   31   dicembre
dell'esercizio  finanziario  dell'anno.  Le  domande  non  finanziate
nell'anno di presentazione sono archiviate. 
    3. Eventuali risorse finanziarie che  si  rendessero  disponibili
nell'esercizio finanziario a seguito di archiviazioni o revoche o  di
ulteriori risorse assegnate con il Piano annuale di cui  all'art.  4,
comma 4 della legge regionale n. 1/2016,  possono  essere  utilizzate
per lo scorrimento della graduatoria stessa. 
 
                              Art. 15. 
                      Produzione dei documenti 
 
    1. La documentazione richiesta, da prodursi  in  originale  o  in
copia conforme all'originale ovvero mediante  apposita  dichiarazione
resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000,  deve  essere  completa  e  fatta  pervenire  alla  Regione
dall'interessato a mani o a mezzo raccomandata AR o  inviata  tramite
posta elettronica certificata (pec). 
    2. Il termine valido per la spedizione a mezzo raccomandata AR di
cui al comma 1 e' determinato ai sensi dell'art. 6,  comma  3,  della
legge regionale n. 7/2000, per cui fa fede la data del timbro postale
purche'  la  raccomandata  AR  pervenga  entro  i   quindici   giorni
successivi alla scadenza del termine. 
 
                              Art. 16. 
          Documentazione per la concessione del contributo 
 
    1. A seguito di ammissione a contributo di cui all'art. 14, entro
trenta giorni dalla data  di  approvazione  della  graduatoria  viene
inviata un'apposita nota di richiesta della documentazione di cui  ai
commi 2, 3 e 4 in relazione alla natura  giuridica  del  richiedente,
necessaria alla concessione del contributo  da  presentare  entro  il
termine perentorio ivi fissato. 
    2. Gli enti  pubblici  o  i  soggetti  privati  a  partecipazione
pubblica presentano in osservanza degli articoli 56 e 57 della  legge
regionale n. 14/2002: 
      a) descrizione dell'iniziativa da realizzare; 
      b) quadro economico dell'iniziativa; 
      c) cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e  di
esecuzione dei lavori. 
    3. I soggetti privati presentano in osservanza dell'art. 59 della
legge regionale n. 14/2002: 
      a) descrizione dell'iniziativa da realizzare; 
      b)  progetto,  completo  di  relazione  tecnica  ed   elaborati
grafici, sottoscritto da  un  tecnico  abilitato  e  relativo  titolo
abilitativo edilizio; 
      c) computo metrico o preventivo di spesa; 
      d) altre autorizzazioni o nulla  osta  eventualmente  previsti;
nel caso in cui  l'intervento  costruttivo  o  di  recupero  non  sia
soggetto o sia soggetto solo ad alcune autorizzazioni, il progettista
ne dara' esplicitamente atto con apposita dichiarazione; 
      e) cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e  di
esecuzione dei lavori. 
    4. Con la medesima nota di cui al  comma  1  sono  richiesti  gli
eventuali ulteriori documenti necessari in relazione  alla  specifica
natura giuridica dei  richiedenti,  dei  soggetti  attuatori  e  alla
tipologia delle iniziative. 
 
                              Art. 17. 
                     Concessione del contributo 
 
    1.  La  Regione  controlla  la  documentazione   presentata,   la
corrispondenza della stessa con  i  dati  indicati  nella  domanda  e
provvede entro centoventi giorni dalla sua ricezione alla concessione
del contributo ovvero alla procedura di cui al comma 2. 
    2. Qualora a seguito dell'esame della  documentazione  presentata
si  ravvisi  l'incompletezza  ovvero  cause  che  non  consentono  la
concessione del contributo, al richiedente e' assegnato, per una sola
volta,  un  termine  perentorio  di  trenta  giorni  per   presentare
eventuali documenti integrativi o i chiarimenti  richiesti.  In  tale
ipotesi i termini di conclusione del  procedimento  sono  sospesi  ai
sensi della legge regionale n. 7/2000. A seguito della ricezione  dei
documenti  o  dei  chiarimenti  si  provvede  alla  concessione   del
contributo ovvero al diniego e alla conseguente  archiviazione  della
domanda. 
 
                              Art. 18. 
  Documentazione per la determinazione ed erogazione del contributo 
per gli enti pubblici o i soggetti privati a partecipazione pubblica 
 
    1. A seguito della concessione del contributo cui all'art.  17  e
ai sensi degli articoli 56, 57 e 58 della legge regionale n.  14/2002
viene inviata un'apposita nota  con  la  richiesta  di  presentazione
entro   il   termine   perentorio   ivi   fissato   della    seguente
documentazione: documento attestante la titolarita'  del  diritto  di
proprieta' o di superficie sul bene oggetto dell'iniziativa, progetto
definitivo dell'opera, dichiarazione  sottoscritta  dal  responsabile
del  procedimento  del  soggetto   beneficiario   che   attesti   che
l'attivita' per la  quale  l'incentivo  e'  stato  erogato  e'  stata
realizzata nel rispetto delle  disposizioni  normative  di  cui  alla
disciplina vigente per i rapporti contributivi previsti dal  presente
regolamento e dalle condizioni eventualmente  poste  nel  decreto  di
concessione,  certificati  di  collaudo  e  di  regolare   esecuzione
regolarmente approvati. Con  la  medesima  nota  sono  richiesti  gli
eventuali ulteriori documenti necessari in relazione  alla  specifica
natura giuridica  dei  soggetti  attuatori  e  alla  tipologia  delle
iniziative finanziate. 
    2. Per le iniziative di auto-recupero di cui all'art. 5 i  comuni
e gli altri enti  pubblici  entro  il  termine  di  cui  al  comma  1
presentano altresi' l'atto di  cessione  del  diritto  di  superficie
degli immobili in capo alla cooperativa edilizia. 
    3. Il contributo e' erogato, previa richiesta, sulla  base  della
rendicontazione della spesa in relazione alle obbligazioni giuridiche
assunte  certificate  dal  responsabile  del  procedimento  dell'ente
beneficiario. 
    4. La Regione controlla la documentazione presentata  e  provvede
entro centoventi giorni dalla sua ricezione alla  determinazione  del
contributo, all'erogazione dell'importo di  contributo,  ovvero  alla
procedura di cui al comma 5. 
    5. Qualora a seguito dell'esame della  documentazione  presentata
si  ravvisi  l'incompletezza  ovvero  cause  che  non  consentono  la
determinazione del contributo, al beneficiario e' assegnato, per  una
sola volta, un termine perentorio di  trenta  giorni  per  presentare
eventuali documenti integrativi o i chiarimenti  richiesti.  In  tale
ipotesi i termini di conclusione del  procedimento  sono  sospesi  ai
sensi della legge regionale n. 7/2000. A seguito della ricezione  dei
documenti o dei  chiarimenti  si  provvede  alla  determinazione  del
contributo, all'erogazione  dell'importo  di  contributo,  ovvero  al
diniego e alla conseguente revoca della domanda. 
    6. Ai sensi dell'art.  56,  comma  6  della  legge  regionale  n.
14/2002 il beneficiario e' autorizzato a  reimpiegare  l'imposta  sul
valore aggiunto non costituente onere, in quanto a  qualsiasi  titolo
recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di  nuovi
lavori  affini  a  quelli  oggetto  di  contribuzione,  nonche'   per
l'adeguamento  alle  norme  di  sicurezza  e  per  il   miglioramento
funzionale  di  altri  immobili  adibiti  o   da   adibire   ad   uso
residenziale. 
 
                              Art. 19. 
         Documentazione per la determinazione ed erogazione 
                del contributo per i soggetti privati 
 
    1. A seguito della concessione del contributo cui all'art. 17  ai
sensi dell'art. 60 della legge regionale  n.  14/2002  viene  inviata
un'apposita nota con la richiesta di presentazione entro  il  termine
perentorio ivi fissato della seguente documentazione necessaria  alla
determinazione del contributo: documento  attestante  la  titolarita'
del  diritto  di  proprieta'  o  di  superficie  sul   bene   oggetto
dell'iniziativa, eventuali elaborati tecnici progettuali se non  gia'
presentati, dichiarazione di fine lavori e dichiarazione di  regolare
esecuzione  dell'intervento  in  conformita'  al  progetto.  Con   la
medesima  nota  sono  richiesti  gli  eventuali  ulteriori  documenti
necessari  in  relazione  alla   specifica   natura   giuridica   dei
beneficiari, dei soggetti attuatori e alla tipologia delle iniziative
finanziate. 
    2. Il contributo e' erogato, previa richiesta, mediante accredito
sul conto corrente bancario o postale indicato dal  beneficiario  per
una quota pari al 50 per cento dell'importo concesso e non  eccedente
la somma di euro 155.000,00  su  presentazione  della  documentazione
comprovante l'inizio dei lavori; la  somma  rimanente  e'  erogata  a
presentazione  della  documentazione   giustificativa   della   spesa
sostenuta, anche mediante  presentazione  di  copia  non  autenticata
della documentazione di spesa annullata  in  originale  ai  fini  del
contributo, correlata da una dichiarazione  del  beneficiario  stesso
attestante  la  corrispondenza  della  documentazione  prodotta  agli
originali. In qualsiasi momento la Regione puo' chiedere l'esibizione
degli originali. 
    3. In alternativa  alla  modalita'  indicata  al  comma  2  e  in
osservanza dell'art. 60, comma 2 della legge  regionale  n.  14/2002,
l'intero contributo concesso puo' essere erogato, previa richiesta  e
subordinatamente alla prestazione, per un  importo  equivalente  alla
parte di anticipazione eccedente la  somma  di  euro  155.000,00,  di
fideiussione  bancaria  o  di   polizza   fideiussoria   assicurativa
rilasciata da enti, istituti  o  imprese  autorizzati  dalle  vigenti
disposizioni. La fideiussione  bancaria  o  la  polizza  fideiussoria
assicurativa  da  rilasciarsi  ai  sensi  dell'art.  4  della   legge
regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento  in
materia  di  garanzie)  devono   espressamente   prevedere   che   il
fideiussore e' tenuto a rifondere alla Regione  le  somme  anticipate
entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  dell'organo  concedente   il
contributo. Lo svincolo della garanzia fideiussoria e' disposto dalla
Regione previa rendicontazione del raggiungimento dell'importo  della
spesa sostenuta e rimasta a carico di importo pari a quello  riferito
all'erogazione anticipata. 
    4. Ai sensi del comma 1 dell'art. 41-bis della legge regionale n.
7/2000,  le  imprese   possono   presentare   la   documentazione   a
rendicontazione delle spese sostenute certificata da persona iscritta
all'Ordine dei  dottori  commercialisti  o  all'Albo  dei  ragionieri
commercialisti ovvero da persona o societa' iscritta nel registro dei
revisori contabili non legata da rapporto organico  con  il  titolare
del progetto finanziato ovvero da un centro autorizzato di assistenza
fiscale per le imprese. 
    5. La Regione controlla la documentazione presentata  e  provvede
entro centoventi giorni dalla sua ricezione alla  determinazione  del
contributo, all'erogazione dell'importo di  contributo,  ovvero  alla
procedura di cui al comma 6. 
    6. Qualora a seguito dell'esame della  documentazione  presentata
si  ravvisi  l'incompletezza  ovvero  cause  che  non  consentono  la
determinazione del contributo, al beneficiario e' assegnato, per  una
sola volta, un termine perentorio di  trenta  giorni  per  presentare
eventuali documenti integrativi o i chiarimenti  richiesti.  In  tale
ipotesi i termini di conclusione del  procedimento  sono  sospesi  ai
sensi della legge regionale n. 7/2000. A seguito della ricezione  dei
documenti o dei  chiarimenti  si  provvede  alla  determinazione  del
contributo, all'erogazione  dell'importo  di  contributo,  ovvero  al
diniego e alla conseguente revoca del contributo. 
    7. Nel caso in  cui  dalla  documentazione  prodotta  risulti  un
ammontare della  spesa,  sostenuta  e  rimasta  a  carico,  inferiore
rispetto a quello per cui  il  contributo  e'  stato  originariamente
concesso, il contributo e'  conseguentemente  ridotto.  Le  eventuali
somme  erogate  e  non  spettanti  sono  richieste  in   restituzione
maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso
netto attivo praticato tempo per  tempo  dalla  Tesoreria  regionale,
qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla  data  delle
erogazioni sino alla data della effettiva restituzione. 
 
                               Capo V 
              Obblighi e vincoli in capo ai beneficiari 
 
 
                              Art. 20. 
     Obblighi dei beneficiari e conseguenze del mancato rispetto 
 
    1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, per  un
periodo non inferiore a cinque anni dalla data di determinazione  del
contributo di cui all'art. 19 le unita' abitative site negli immobili
oggetto delle iniziative oggetto dell'incentivo devono mantenere: 
      a) la destinazione d'uso residenziale; 
      b) la destinazione di dimora abituale dei destinatari finali. 
    2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma  1  comporta  la
decadenza  dagli  incentivi   e   la   restituzione   degli   importi
eventualmente percepiti,  maggiorati  degli  interessi  calcolati  al
tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per  tempo
dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello  legale,  a
decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della  effettiva
restituzione. 
 
                              Art. 21. 
                        Controlli e verifiche 
 
    1. La Regione effettua la  vigilanza  e  il  controllo,  anche  a
campione, nei confronti dei beneficiari, al  fine  di  verificare  la
sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi  previsti  dal
presente regolamento, la veridicita' delle dichiarazioni  sostitutive
acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e l'osservanza degli  obblighi  previsti
dall'art. 20. 
    2. Ai fine del disposto di cui al comma 1 annualmente la  Regione
acquisisce d'ufficio le informazioni utili disponibili  presso  altre
pubbliche amministrazioni. In tal senso, la  Regione  puo'  procedere
anche sottoscrivendo con tali soggetti, o con le autorita' competenti
in materia di pubblica vigilanza, specifici atti d'intesa  aventi  ad
oggetto  la  definizione  di  procedure  e  collaborazioni  utili   a
migliorare   l'efficienza    e    l'efficacia    dell'azione    volta
all'espletamento di tali controlli. 
 
                               Capo VI 
                         Disposizioni finali 
 
 
                              Art. 22. 
                           Norme di rinvio 
 
    1. Per quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento  trovano
applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000. 
    2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari  operato  dal
presente regolamento si  intende  effettuato  al  testo  vigente  dei
medesimi, comprensivo  delle  modifiche  e  integrazioni  intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 23. 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Nelle more della definizione dei massimali  di  costo  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera e) della legge regionale  n.  1/2016,  i
finanziamenti di cui all'art. 9 sono riconosciuti in misura  comunque
non superiore alla spesa sostenuta e rimasta effettivamente a  carico
del beneficiario valutato il quadro economico dell'iniziativa  ovvero
il computo metrico o preventivo di spesa. 
 
                              Art. 24. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Visto, il Presidente: Serracchiani