Allegato Regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di auto-recupero cui all'art. 24, di coabitare sociale di cui all'art. 25 e delle forme innovative di cui all'art. 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). (Omissis) Capo I Oggetto e definizioni Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti a sostenere le iniziative di auto-recupero, del coabitare sociale e di sviluppo di nuove forme del costruire e dell'abitare, finalizzati a fornire risposte innovative a specifiche esigenze di residenzialita'. 2. Tali iniziative consistono in proposte progettuali che per tipologia non rientrano tra le iniziative ammissibili con le altre agevolazioni previste dalla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) interventi edilizi: le tipologie di attivita' edilizie previste dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); b) alloggio «di lusso», l'alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1969, n. 218; c) destinazione d'uso residenziale: superfici di unita' immobiliari destinate all'uso abitativo in osservanza dell'art. 5, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 19/2009; d) prima casa: unita' abitativa adibita a dimora abituale dei destinatari finali. Capo II Realizzazione delle iniziative Art. 3. Beneficiari e soggetti attuatori 1. Per le iniziative di cui all'art. 6 i comuni e gli altri enti pubblici, beneficiari degli incentivi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2016, concedono, in quanto titolari del diritto di proprieta' su un immobile o su unita' immobiliari da riqualificare e da destinare ad uso residenziale, il diritto di superficie a tempo determinato sugli immobili a favore di cooperative edilizie a proprieta' indivisa che in qualita' di soggetti attuatori realizzeranno gli interventi edilizi di cui all'art. 2. 2. Per le iniziative di cui agli articoli 7 e 8 i beneficiari degli incentivi ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale n. 1/2016 sono le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto di proprieta' o di superficie su un immobile o su unita' immobiliari da acquistare, realizzare, riqualificare e da destinare ad uso residenziale che per la realizzazione delle iniziative possono avvalersi di soggetti a cio' autorizzati da un diritto ovvero da specifico accordo vincolante con i beneficiari o della collaborazione di enti privati costituiti per il perseguimento di finalita' civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi. 3. I beneficiari o i soggetti attuatori sono, in ogni caso, tenuti ad acquisire le aree, gli immobili e ad affidare i lavori nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione degli interventi edilizi e ispirandosi a principi di economicita', ragionevolezza e proporzionalita'. Art. 4. Destinatari finali 1. I destinatari finali sono le persone fisiche che, per le specifiche esigenze legate alla loro residenzialita', si rivolgono allo Sportello risposta casa di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2016 e successivamente adibiscono a dimora abituale le unita' abitative site negli immobili oggetto delle iniziative di cui all'art. 5. 2. Tra i destinatari finali particolare attenzione dovra' essere riservata a: a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni; b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di eta'; c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare e' composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o piu' figli minori conviventi; d) disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da piu' persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare; f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre; g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di eta', ovvero e' disabile; h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto relativi a contratti di locazione di unita' immobiliari a destinazione residenziale; i) persone vittime di violenza di genere o altra forma di violenza oggetto di segnalazione da pubbliche autorita' o dai servizi sociali dei comuni ovvero dai centri antiviolenza. 3. Per le iniziative di cui all'art. 6 sono destinatari finali nell'assegnazione in godimento delle unita' abitative i soci della cooperativa edilizia di abitazione a proprieta' indivisa di cui all'art. 3, comma 1. 4. Per le iniziative di cui agli articoli 7 e 8 al fine dell'individuazione dei destinatari finali delle unita' abitative, qualora non oggetto di progetti socio-assistenziali attivati dai comuni o dalle aziende di servizi per la persona o dalle aziende per l'assistenza sanitaria, il beneficiario ovvero il soggetto attuatore pubblica apposito avviso per una durata non inferiore a sessanta giorni mediante affissione all'albo pretorio e nelle sedi di decentramento del comune ove hanno sede le unita' abitative oggetto dell'avviso. I contenuti dell'avviso sono preventivamente approvati dal comune. Copia dell'avviso e' resa disponibile allo Sportello risposta casa di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2016 in relazione al territorio ove si realizza l'iniziativa. Art. 5. Tipi di iniziative 1. Sono ammesse ai benefici di cui al presente regolamento le iniziative definite agli articoli 6, 7 e 8. Le iniziative devono essere coerenti con il fine specifico perseguito. I relativi interventi edilizi sono attuati in conformita' alle norme edilizie di cui alla legge regionale n. 19/2009 (Codice regionale dell'edilizia) e relativo regolamento attuativo. 2. A conclusione delle iniziative le unita' abitative site negli immobili oggetto delle iniziative: a) non devono possedere caratteristiche «di lusso»; b) devono avere destinazione d'uso residenziale; c) devono essere adibiti a prima casa dei destinatari finali. 3. Ai sensi dell'art. 31, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non e' ammissibile la concessione dell'incentivo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora gli stessi assumano rilevanza in relazione alle opere edilizie da realizzarsi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinita' non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della societa'. Art. 6. Auto-recupero 1. Per auto-recupero di cui all'art. 24 della legge regionale n. 1/2016 si intendono le iniziative finalizzate a valorizzare il patrimonio immobiliare di proprieta' pubblica in condizioni di degrado sostenendo i comuni e gli altri enti pubblici nella spesa afferente gli interventi di riqualificazione edilizia da realizzarsi da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprieta' indivisa alle quali concedono il diritto di superficie a tempo determinato sull'immobile medesimo. 2. Negli atti di cessione di cui al comma 1 i comuni e gli altri enti pubblici individuano anche i criteri e le modalita' per il trasferimento degli incentivi alla cooperativa edilizia. Art. 7. Coabitare sociale 1. Per coabitare sociale, di seguito co-housing, di cui all'art. 25 della legge regionale n. 1/2016 si intende un modo di vivere improntato alla socialita', alla partecipazione e alla collaborazione che, generalmente, presenta alcuni tratti caratteristici, quali: a) i destinatari finali (co-housers) adibiscono a dimora abituale le unita' abitative sulla base della condivisione di un determinato stile di vita che pone al centro il valore fondante dell'apertura al dialogo e alla socialita', la cooperazione, il rispetto per l'ambiente, nonche' il risparmio, che si raggiunge attraverso la condivisione di spazi, beni e servizi (saving by sharing) a fronte della rinuncia di alcuni spazi privati; b) il progetto di realizzazione e' seguito congiuntamente da tutti i futuri co-housers che condividono le scelte relative al luogo in cui andare a risiedere, alla progettazione dell'immobile, alla distribuzione degli spazi privati e di quelli comuni, con la possibilita' per questi ultimi di essere utilizzati aprendosi al territorio circostante; c) la gestione della struttura puo' avvenire anche ad opera dei co-housers stessi. 2. Le caratteristiche di cui al comma 1 non sono necessariamente contemporaneamente presenti. Il co-housing puo' essere declinato in diversi modi per rispondere ad esigenze di residenzialita' specifiche dei co-housers che scelgono le priorita' su cui puntare. Art. 8. Forme innovative 1. Per forme innovative di cui all'art. 26 della legge regionale n. 1/2016 si intendono le iniziative finalizzate allo sviluppo di nuove modalita' abitative caratterizzate dal rapporto di funzionalita' tra l'intervento edilizio e le finalita' perseguite. Tale rapporto di funzionalita' e' elemento caratterizzante la proposta progettuale, nella quale gli interventi edilizi previsti sono preordinati al soddisfacimento di un bisogno legato alla residenzialita', e ne costituisce elemento sostanziale e vincolante. Capo III Incentivi Art. 9. Forma degli incentivi 1. Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale da concedere in misura percentuale rispetto alla spesa ammissibile. La misura percentuale e' fissata con il Piano annuale, approvato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2016, avuto riguardo alla tipologia delle iniziative di cui agli articoli 6, 7 e 8. I contributi sono erogati, anche in via anticipata, sulla base delle disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 2. I contributi sono disposti in conformita' alla normativa dell'Unione europea sui servizi di interesse economico generale (SIEG) di cui alla decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2001 della Commissione «Ambito edilizia sociale» (approvata in sede di Conferenza delle regioni e province autonome del 10 luglio 2014), e sul regime dei de minimis, di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, della Commissione europea, e sono concessi ed erogati secondo le modalita' di cui agli articoli da 11 a 19. 3. L'importo del contributo non puo' subire variazioni in aumento rispetto a quanto indicato in domanda; non puo' comunque superare l'importo di 800.000,00 euro e non puo' essere riconosciuto su una spesa complessiva, sostenuta e rimasta effettivamente a carico, inferiore a 40.000,00 euro. Art. 10. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le spese, nelle voci e per le specifiche indicate al comma 2, sostenute e rimaste effettivamente a carico del beneficiario. Il contributo copre i costi riconducibili agli interventi edilizi e i costi riconducibili all'acquisizione della titolarita' del diritto di proprieta' o di superficie qualora intervenga in data successiva alla presentazione della domanda e ne costituisca quindi spesa ammissibile. 2. Sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 56, comma 2 e 59, comma 2 della legge regionale n. 14/2002 sono ammissibili per intero le spese per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e nel caso di soggetti pubblici anche l'Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); sono ammissibili gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; sono ammissibili gli oneri per ricerche e indagini preliminari per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. 3. In ogni caso, si considerano non ammissibili i seguenti costi: a) interessi passivi e altri oneri finanziari; b) assicurazioni diverse da quelle contro responsabilita' civile e perdita di beni strumentali; c) imposte sul reddito; d) debiti o commissioni su interessi passivi, quali interessi moratori e commissioni di massimo scoperto; e) costi relativi a redditi sul capitale; f) spese che risultino inutili per il progetto, con riguardo all'attivita' necessaria per la sua realizzazione; g) costi sostenuti in difformita' al progetto; h) costi gia' finanziati o ammessi a finanziamento da parte di altri soggetti pubblici. 4. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute in data successiva alla presentazione della domanda di cui all'art. 12, ai sensi dell'art. 36, comma 1 della legge regionale n. 7/2000. Capo IV Procedimento contributivo Art. 11. Procedura 1. I contributi di cui all'art. 9 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalita' del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000. 2. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili, secondo l'ordine di priorita' assegnato in graduatoria e determinato sulla base del maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei criteri di cui all'art. 13. 3. Sono ammissibili le iniziative di cui all'art. 5 coerenti con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 1/2016, condivise e fatte proprie dai Tavoli territoriali per le politiche abitative ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 1/2016. Art. 12. Presentazione della domanda 1. La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, e' presentata alla Regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, del Piano annuale di cui all'art. 4, comma 4, legge regionale n. 1/2016. 2. La domanda e' presentata prima dell'inizio dei lavori o dell'acquisizione della titolarita' del diritto di proprieta' o di superficie. 3. La domanda, redatta su apposito modulo approvato dalla Direzione centrale competente, e' sottoscritta dal richiedente persona fisica ovvero dal legale rappresentante se persona giuridica. 4. La domanda si intende validamente inviata se sottoscritta digitalmente o firmata in originale sul modulo, scansionata, ed inviata tramite posta elettronica certificata (pec), ovvero, sottoscritta in originale sul modulo ed inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data del timbro postale, purche' la raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Qualora le domande siano inviate a mezzo pec, fa fede la data di accettazione della pec. 5. La domanda contiene, in particolare: a) l'indicazione del richiedente il contributo; b) la localizzazione dell'iniziativa; c) la tipologia dell'iniziativa con riferimento agli articoli 6, 7, 8; d) una breve descrizione del progetto con l'indicazione della finalita' e dell'eventuale specificita' dei destinatari finali. Per le iniziative di cui all'art. 8 anche una breve illustrazione della relazione funzionale degli interventi edilizi con le finalita' del progetto; e) il livello di programmazione e progettazione; f) l'indicazione della spesa complessiva stimata; g) l'importo del contributo richiesto. 6. Ogni domanda puo' essere suffragata da ulteriori dati e informazioni integrative al fine di consentire una migliore valutazione del progetto. 7. Ogni domanda deve riguardare una sola iniziativa. 8. La mera presentazione della domanda non da' diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti. 9. Alla domanda dovra' essere allegata la seguente documentazione: a) copia fotostatica di un documento di identita' personale in corso di validita' del richiedente, persona fisica, ovvero, nel caso di persona giuridica del legale rappresentante; b) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa alla compatibilita' della richiesta alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, su modello approvato dalla Direzione regionale competente. Tale dichiarazione dovra' essere reiterata a richiesta della Regione, qualora ritenuta necessaria ai fini dell'aggiornamento dei dati, prima della concessione del contributo. Art. 13. Criteri di priorita', punteggi e formazione delle graduatorie 1. Ai fini della formazione delle graduatorie riferite, rispettivamente, alle iniziative di cui agli articoli 6, 7 e 8, costituiscono parametri oggettivi predeterminati, in osservanza dell'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 7/2000, i seguenti criteri di selezione: a) priorita' attribuita all'iniziativa dal Tavolo territoriale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2016 in coerenza con il disposto di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo medesimo: 1) ordine di priorita' «1»: 20 punti, 2) ordine di priorita' «2»: 15 punti, 3) ordine di priorita' «3»: 10 punti, 4) ordine di priorita' «4»: 5 punti; b) iniziative da realizzarsi in comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, determinata in base all'art. 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali): 10 punti; c) iniziative da realizzarsi nei comuni interamente montani di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia): 10 punti; d) livello di programmazione e progettazione: 1) progettazione esecutiva: 30 punti, 2) progettazione definitiva approvata alla data della domanda: 20 punti, 3) progettazione preliminare: 10 punti; e) presenza tra i destinatari finali di persone rientranti nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2: 15 punti. 2. Il venir meno di condizioni che modificano l'attribuzione dei punteggi comporta il diniego al finanziamento e l'archiviazione della domanda ovvero la revoca del finanziamento. 3. In caso di parita' di punteggio, si attribuisce priorita' agli interventi con riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di ulteriore parita' di posizione si applica il criterio del sorteggio. 4. Qualora nel corso della verifica si ravvisi l'incompletezza o l'incongruenza della documentazione al richiedente e' assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare eventuali documenti integrativi o i chiarimenti richiesti. In tale ipotesi i termini di conclusione del procedimento sono sospesi ai sensi della legge regionale n. 7/2000. Art. 14. Approvazione delle graduatorie e prenotazione delle risorse 1. Con decreto del direttore centrale entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'art. 12, comma 1, sono approvate le graduatorie delle domande con riferimento, rispettivamente, alle iniziative di cui agli articoli 6, 7 e 8; contestualmente sono ammesse a contributo le domande fino a concorrenza delle risorse assegnate alle tipologie delle iniziative medesime con il Piano annuale, approvato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2016. Con il medesimo atto e' approvato l'elenco delle domande non ammesse a contributo con indicazione sintetica della motivazione del diniego. 2. Le graduatorie hanno validita' sino al 31 dicembre dell'esercizio finanziario dell'anno. Le domande non finanziate nell'anno di presentazione sono archiviate. 3. Eventuali risorse finanziarie che si rendessero disponibili nell'esercizio finanziario a seguito di archiviazioni o revoche o di ulteriori risorse assegnate con il Piano annuale di cui all'art. 4, comma 4 della legge regionale n. 1/2016, possono essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria stessa. Art. 15. Produzione dei documenti 1. La documentazione richiesta, da prodursi in originale o in copia conforme all'originale ovvero mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, deve essere completa e fatta pervenire alla Regione dall'interessato a mani o a mezzo raccomandata AR o inviata tramite posta elettronica certificata (pec). 2. Il termine valido per la spedizione a mezzo raccomandata AR di cui al comma 1 e' determinato ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, per cui fa fede la data del timbro postale purche' la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Art. 16. Documentazione per la concessione del contributo 1. A seguito di ammissione a contributo di cui all'art. 14, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria viene inviata un'apposita nota di richiesta della documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 in relazione alla natura giuridica del richiedente, necessaria alla concessione del contributo da presentare entro il termine perentorio ivi fissato. 2. Gli enti pubblici o i soggetti privati a partecipazione pubblica presentano in osservanza degli articoli 56 e 57 della legge regionale n. 14/2002: a) descrizione dell'iniziativa da realizzare; b) quadro economico dell'iniziativa; c) cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. 3. I soggetti privati presentano in osservanza dell'art. 59 della legge regionale n. 14/2002: a) descrizione dell'iniziativa da realizzare; b) progetto, completo di relazione tecnica ed elaborati grafici, sottoscritto da un tecnico abilitato e relativo titolo abilitativo edilizio; c) computo metrico o preventivo di spesa; d) altre autorizzazioni o nulla osta eventualmente previsti; nel caso in cui l'intervento costruttivo o di recupero non sia soggetto o sia soggetto solo ad alcune autorizzazioni, il progettista ne dara' esplicitamente atto con apposita dichiarazione; e) cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. 4. Con la medesima nota di cui al comma 1 sono richiesti gli eventuali ulteriori documenti necessari in relazione alla specifica natura giuridica dei richiedenti, dei soggetti attuatori e alla tipologia delle iniziative. Art. 17. Concessione del contributo 1. La Regione controlla la documentazione presentata, la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e provvede entro centoventi giorni dalla sua ricezione alla concessione del contributo ovvero alla procedura di cui al comma 2. 2. Qualora a seguito dell'esame della documentazione presentata si ravvisi l'incompletezza ovvero cause che non consentono la concessione del contributo, al richiedente e' assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare eventuali documenti integrativi o i chiarimenti richiesti. In tale ipotesi i termini di conclusione del procedimento sono sospesi ai sensi della legge regionale n. 7/2000. A seguito della ricezione dei documenti o dei chiarimenti si provvede alla concessione del contributo ovvero al diniego e alla conseguente archiviazione della domanda. Art. 18. Documentazione per la determinazione ed erogazione del contributo per gli enti pubblici o i soggetti privati a partecipazione pubblica 1. A seguito della concessione del contributo cui all'art. 17 e ai sensi degli articoli 56, 57 e 58 della legge regionale n. 14/2002 viene inviata un'apposita nota con la richiesta di presentazione entro il termine perentorio ivi fissato della seguente documentazione: documento attestante la titolarita' del diritto di proprieta' o di superficie sul bene oggetto dell'iniziativa, progetto definitivo dell'opera, dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento del soggetto beneficiario che attesti che l'attivita' per la quale l'incentivo e' stato erogato e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative di cui alla disciplina vigente per i rapporti contributivi previsti dal presente regolamento e dalle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, certificati di collaudo e di regolare esecuzione regolarmente approvati. Con la medesima nota sono richiesti gli eventuali ulteriori documenti necessari in relazione alla specifica natura giuridica dei soggetti attuatori e alla tipologia delle iniziative finanziate. 2. Per le iniziative di auto-recupero di cui all'art. 5 i comuni e gli altri enti pubblici entro il termine di cui al comma 1 presentano altresi' l'atto di cessione del diritto di superficie degli immobili in capo alla cooperativa edilizia. 3. Il contributo e' erogato, previa richiesta, sulla base della rendicontazione della spesa in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. 4. La Regione controlla la documentazione presentata e provvede entro centoventi giorni dalla sua ricezione alla determinazione del contributo, all'erogazione dell'importo di contributo, ovvero alla procedura di cui al comma 5. 5. Qualora a seguito dell'esame della documentazione presentata si ravvisi l'incompletezza ovvero cause che non consentono la determinazione del contributo, al beneficiario e' assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare eventuali documenti integrativi o i chiarimenti richiesti. In tale ipotesi i termini di conclusione del procedimento sono sospesi ai sensi della legge regionale n. 7/2000. A seguito della ricezione dei documenti o dei chiarimenti si provvede alla determinazione del contributo, all'erogazione dell'importo di contributo, ovvero al diniego e alla conseguente revoca della domanda. 6. Ai sensi dell'art. 56, comma 6 della legge regionale n. 14/2002 il beneficiario e' autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonche' per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di altri immobili adibiti o da adibire ad uso residenziale. Art. 19. Documentazione per la determinazione ed erogazione del contributo per i soggetti privati 1. A seguito della concessione del contributo cui all'art. 17 ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 14/2002 viene inviata un'apposita nota con la richiesta di presentazione entro il termine perentorio ivi fissato della seguente documentazione necessaria alla determinazione del contributo: documento attestante la titolarita' del diritto di proprieta' o di superficie sul bene oggetto dell'iniziativa, eventuali elaborati tecnici progettuali se non gia' presentati, dichiarazione di fine lavori e dichiarazione di regolare esecuzione dell'intervento in conformita' al progetto. Con la medesima nota sono richiesti gli eventuali ulteriori documenti necessari in relazione alla specifica natura giuridica dei beneficiari, dei soggetti attuatori e alla tipologia delle iniziative finanziate. 2. Il contributo e' erogato, previa richiesta, mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario per una quota pari al 50 per cento dell'importo concesso e non eccedente la somma di euro 155.000,00 su presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente e' erogata a presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, anche mediante presentazione di copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, correlata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. In qualsiasi momento la Regione puo' chiedere l'esibizione degli originali. 3. In alternativa alla modalita' indicata al comma 2 e in osservanza dell'art. 60, comma 2 della legge regionale n. 14/2002, l'intero contributo concesso puo' essere erogato, previa richiesta e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000,00, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie) devono espressamente prevedere che il fideiussore e' tenuto a rifondere alla Regione le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo. Lo svincolo della garanzia fideiussoria e' disposto dalla Regione previa rendicontazione del raggiungimento dell'importo della spesa sostenuta e rimasta a carico di importo pari a quello riferito all'erogazione anticipata. 4. Ai sensi del comma 1 dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000, le imprese possono presentare la documentazione a rendicontazione delle spese sostenute certificata da persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti ovvero da persona o societa' iscritta nel registro dei revisori contabili non legata da rapporto organico con il titolare del progetto finanziato ovvero da un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese. 5. La Regione controlla la documentazione presentata e provvede entro centoventi giorni dalla sua ricezione alla determinazione del contributo, all'erogazione dell'importo di contributo, ovvero alla procedura di cui al comma 6. 6. Qualora a seguito dell'esame della documentazione presentata si ravvisi l'incompletezza ovvero cause che non consentono la determinazione del contributo, al beneficiario e' assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare eventuali documenti integrativi o i chiarimenti richiesti. In tale ipotesi i termini di conclusione del procedimento sono sospesi ai sensi della legge regionale n. 7/2000. A seguito della ricezione dei documenti o dei chiarimenti si provvede alla determinazione del contributo, all'erogazione dell'importo di contributo, ovvero al diniego e alla conseguente revoca del contributo. 7. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta risulti un ammontare della spesa, sostenuta e rimasta a carico, inferiore rispetto a quello per cui il contributo e' stato originariamente concesso, il contributo e' conseguentemente ridotto. Le eventuali somme erogate e non spettanti sono richieste in restituzione maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione. Capo V Obblighi e vincoli in capo ai beneficiari Art. 20. Obblighi dei beneficiari e conseguenze del mancato rispetto 1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di determinazione del contributo di cui all'art. 19 le unita' abitative site negli immobili oggetto delle iniziative oggetto dell'incentivo devono mantenere: a) la destinazione d'uso residenziale; b) la destinazione di dimora abituale dei destinatari finali. 2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione. Art. 21. Controlli e verifiche 1. La Regione effettua la vigilanza e il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente regolamento, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 20. 2. Ai fine del disposto di cui al comma 1 annualmente la Regione acquisisce d'ufficio le informazioni utili disponibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal senso, la Regione puo' procedere anche sottoscrivendo con tali soggetti, o con le autorita' competenti in materia di pubblica vigilanza, specifici atti d'intesa aventi ad oggetto la definizione di procedure e collaborazioni utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione volta all'espletamento di tali controlli. Capo VI Disposizioni finali Art. 22. Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000. 2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 23. Disposizioni transitorie 1. Nelle more della definizione dei massimali di costo di cui all'art. 3, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 1/2016, i finanziamenti di cui all'art. 9 sono riconosciuti in misura comunque non superiore alla spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario valutato il quadro economico dell'iniziativa ovvero il computo metrico o preventivo di spesa. Art. 24. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani