Allegato Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalita' prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attivita' di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalita' commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti. (Omissis). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 «Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione», di seguito denominata «Legge», detta disposizioni specifiche finalizzate alla definizione dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non, delle strutture per attivita' di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali. Art. 2. Oggetto 1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 36 della Legge, disciplina le seguenti materie: a) Strutture di ricovero e custodia: caratteristiche, modalita' di gestione, tariffe o misure minime di sostegno economico da parte dei comuni e convenzione tipo (art. 7 comma 7 della Legge); b) Altre strutture di ricovero e custodia: requisiti (art. 8 comma 1 della Legge); c) Strutture per attivita' di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, salvo il caso di attivita' di toelettatura: requisiti (art. 13 comma 3 lettera b) della Legge); d) Termini per l'adeguamento dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia esistenti (art. 37 comma 2 della Legge). Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonche' quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicita'; per le specie si rimanda all'allegato I del Regolamento (UE) n. 576/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere commerciale di animali da compagnia; b) detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, e' responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'eta', il sesso, la specie e la razza dell'animale; c) allevamento di cani e gatti per attivita' commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno; d) commercio di animali di affezione: qualsiasi attivita' economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attivita' di toelettatura, di addestramento e di allevamento; e) colonia felina: due o piu' gatti che vivono in liberta' abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria. E' fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in liberta' deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato; f) oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria, che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell'oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell'oasi felina sono definite dall'art. 4 del Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilita' e doveri del detentore, ricovero d'autorita', modalita' di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell' accessibilita', forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 20/12 (norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), approvato con decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 127/Pres, di seguito denominato «Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015». g) struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata convenzionata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalita' prioritaria dell'adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale; h) altre strutture di ricovero e custodia: strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali non convenzionate con i comuni, che detengono animali d'affezione con finalita' prioritaria all'adozione; i) reparto contumaciale: comprende il canile/gattile sanitario, pubblico o privato convenzionato, nel quale sono collocati i box e/o le gabbie di degenza in cui vengono posti gli animali ricoverati, ai sensi dell'art. 24 della Legge, per motivi sanitari, in isolamento, di emergenza medico-veterinaria o di non autosufficienza e in caso di comprovato pericolo per l'incolumita' pubblica; j) BDR: Banca dati regionale degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 25 della legge. Capo II Strutture di ricovero e custodia: caratteristiche funzionali, caratteristiche strutturali e gestionali, convenzione tipo, autorizzazione Art. 4. Caratteristiche funzionali 1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonche' la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati. Per tali finalita' vengono utilizzati: a) i reparti contumaciali per cani (le spese di gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria sono a carico delle Aziende sanitarie, le spese di custodia e mantenimento dei cani a carico dei Comuni); b) le strutture di ricovero e custodia permanente per cani; c) i reparti contumaciali per gatti (le spese di gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria sono a carico delle Aziende sanitarie, le spese di custodia e mantenimento dei gatti a carico dei Comuni); d) le oasi feline; e) le strutture di ricovero e custodia per altri animali d'affezione. 2. Tutti i cani, i gatti ed i furetti ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 devono essere identificati mediante microchip e registrati in BDR; 3. Tutti i cani, i gatti ed i furetti, fatto salvo che nessun soggetto abbia avanzato i diritti di proprieta', compatibilmente con l'eta' e le condizioni di salute dell'animale, devono essere sterilizzati qualora la permanenza in struttura sia superiore ai 60 giorni. 4. L'eventuale decesso degli animali nelle strutture di cui al comma 1, deve essere certificato dal veterinario dell'Azienda Sanitaria o dal responsabile sanitario della struttura e deve essere registrato nella BDR secondo le modalita' indicate dal manuale operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge. 5. I reparti di cui al comma 1 lettera a) delle strutture pubbliche o private convenzionate devono assicurare l'isolamento temporaneo per dieci giorni, ai sensi della normativa per la profilassi antirabbica, dei cani catturati o ritrovati e quelli di cui all'art. 5 comma 2 e art. 4 comma 5 della Legge. Tale periodo puo' essere inferiore in caso di riconsegna al proprietario o suo delegato o in funzione delle valutazioni del responsabile sanitario della struttura. Trascorso il periodo di isolamento, i cani sono trasferiti nel reparto di ricovero permanente, fatti salvi i casi di malattie infettive sospette o confermate, per le quali la permanenza nel reparto contumaciale viene valutata dal responsabile sanitario della struttura; 6. Le strutture di cui al comma 1 lettera b) devono assicurare i seguenti servizi: a) ricovero e custodia dei cani catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'art. 4 della Legge, se non reclamati entro sessanta giorni; b) ricovero e custodia permanente dei cani nei casi di cui all'art. 5, comma 2, e all'art. 4, comma 5, della Legge, fino al loro affidamento a eventuali richiedenti; c) assistenza veterinaria supportata da cartelle cliniche individuali a disposizione degli organi di controllo; d) ricovero provvisorio a pagamento di animali di proprieta' (opzionale). 7. I reparti di cui al comma 1 lettera c) delle strutture pubbliche o private convenzionate devono assicurare il ricovero e la custodia di: a) gatti facenti parte delle colonie/oasi feline e quelli comunque liberi ritrovati sul territorio, necessitanti di cure veterinarie comprese le sterilizzazioni chirurgiche. La necessita' di ricovero deve essere certificata dal veterinario dell'Azienda Sanitaria o dal responsabile sanitario della struttura. Copia della relativa certificazione viene trasmessa al Comune interessato; b) gatti oggetto di rinuncia da parte del detentore con accertate abitudini domestiche, ai sensi dell'art. 5 comma 2 Legge; c) gatti ricoverati d'autorita', per i quali venga disposto/accettato l'allontanamento dal territorio o dalla gestione del detentore ai sensi dell'art. 4 comma 5 Legge; d) cuccioli di gatti catturati o ritrovati in stato di abbandono in attesa dell'adozione; 8. I reparti di cui al comma 1 lettera c) delle strutture pubbliche o private convenzionate devono assicurare l'isolamento temporaneo dei gatti di cui al comma 7 per dieci giorni. Tale periodo puo' essere inferiore in caso di riconsegna al detentore o in funzione delle valutazioni del responsabile sanitario della struttura. Trascorso il periodo di isolamento, fatti salvi i casi di malattie infettive sospette o confermate, per le quali la permanenza nel reparto contumaciale viene valutata dal responsabile sanitario della struttura: a) i gatti facenti parte delle colonie/oasi feline e quelli comunque liberi ritrovati sul territorio solo se ristabiliti, vengono preferibilmente ricollocati in liberta' all'interno della colonia/oasi felina di appartenenza o dal luogo dal quale sono stati prelevati, come da verbale di soccorso o in un'oasi felina; b) i gatti facenti parte delle colonie feline e quelli comunque liberi ritrovati sul territorio, non ancora ristabiliti o comunque non autosufficienti, e quelli di cui al comma 7 lettera b) e c) vengono trasferiti in un'oasi felina di cui al comma 1 lettera d), sotto la supervisione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio. 9. Le oasi feline di cui al comma 1 lettera d), devono essere identificate dai Comuni in forma singola o associata e assicurare: a) ricovero e custodia dei gatti di cui al comma 8 lettera b) per l'affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'art. 4 della Legge, se non reclamati entro sessanta giorni; b) assistenza veterinaria; 10. I reparti di cui al comma 1 lettera e) devono assicurare il ricovero e custodia, dopo essere stati sottoposti al periodo di osservazione veterinaria, che in condizioni epidemiologiche favorevoli puo' essere inferiore ai dieci giorni, di: a) animali d'affezione di cui all'allegato B al Regolamento approvato con DPReg. 127/2015 ai sensi dell'art. 5 comma 2 e art. 4 comma 5 della Legge; b) animali d'affezione di cui all'allegato B al Regolamento approvato con DPReg. 127/2015 catturati ai sensi dell'art. 7 comma 8 e art. 16 comma 1 della Legge. Art. 5. Requisiti strutturali delle strutture di ricovero e custodia per cani 1. Le strutture di nuova costruzione, possono ospitare un numero complessivo massimo di 200 cani e devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati. L'area su cui realizzare la nuova struttura deve essere facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni o smottamenti. 2. Le strutture devono essere servite da strade di facile accesso, e devono essere posizionati appositi cartelli sulla viabilita' pubblica per facilitare il raggiungimento delle stesse. 3. Le strutture devono essere allacciate alla rete elettrica e idrica ed essere in possesso di idoneo impianto di smaltimento dei reflui allacciato alla rete fognaria. La depurazione in loco puo' essere effettuata, oltre che con depuratore, anche tramite sistemi di depurazione biologica (impianto a fanghi attivi, fitodepurazione, percolatore, ecc.). Nel caso non sia possibile ricorrere a tali sistemi si possono immettere tutti i reflui (feci e acque di lavaggio) in una vasca di raccolta a tenuta stagna, senza trattamenti, e smaltirli tramite ditte specializzate del settore. Le feci di cani di canile tal quali o come fanghi delle vasche di sedimentazione, non possono assolutamente essere distrutte come rifiuti urbani, ma la procedura necessita di specifica prescrizione dell'Autorita' competente. 4. Le strutture devono essere recintate ad una altezza di almeno 2 metri e, per la tranquillita' dei cani ricoverati il lato strada deve essere interdetto alla vista da una barriera visiva della stessa altezza del recinto. 5. Le strutture sono dotate di: a) reparto contumaciale; tale reparto non e' richiesto nelle strutture in cui viene effettuato solo il servizio di ricovero e custodia permanente; b) reparto di ricovero e custodia permanente, separato dal reparto di cui alla lettera a); tale reparto non e' richiesto nelle strutture sanitarie contumaciali, dalle quali i cani, trascorso il periodo di isolamento, sono trasferiti in una struttura di ricovero e custodia permanente; c) locale ad uso ufficio con accesso ad internet; d) locale per il personale che opera nella struttura, di dimensioni adeguate al numero i addetti, e servizi igienici; e) studio, ambulatorio o clinica veterinaria autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente o convenzione con struttura veterinaria esterna con reperibilita' h 24; f) locale o spazio chiuso (armadio) destinato esclusivamente allo stoccaggio di attrezzature e prodotti da utilizzarsi per la pulizia, disinfezione e disinfestazione; g) locale per il deposito e la conservazione degli alimenti e per la preparazione del cibo, dotato di attrezzature per il lavaggio delle suppellettili; qualora i cani ospitati nella struttura siano alimentati con una dieta casalinga, il locale deve essere dotato di frigorifero o congelatore per la conservazione delle derrate fresche o congelate; h) congelatore per il deposito temporaneo delle spoglie animali, in attesa del loro smaltimento con le modalita' previste dalla vigente legislazione. Ogni carcassa di animale deve essere stoccata individualmente in un sacco nero chiuso con apposizione di cartellino identificativo che riporti specie, data di decesso, microchip. 6. I box del reparto contumaciale di cui al comma 5, lettera a) sono destinati ad accogliere un solo cane e sono dotati dei seguenti requisiti: a) superficie minima di 4 metri quadrati, dei quali almeno 2 chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile; almeno 3 box di superficie minima di 10 metri quadrati, dei quali almeno 2 chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile, per ospitare cani di grande taglia; b) separazioni fra i box contigui che impediscano qualsiasi contatto fra i cani; c) recinti perimetrali dei box di altezza minima di 2,5 metri: qualora le suddivisioni perimetrali siano dotate di dispositivo anti-scavalcamento, l'altezza minima e' ridotta a 2 metri; la rete metallica deve essere saldamente fissata al suolo o interrata; d) due ingressi per l'accesso, rispettivamente al cortile esterno e alla parte chiusa del box; e) dispositivo di chiusura azionabile dall'esterno (ghigliottina) nella zona di passaggio tra parte chiusa e cortile esterno che separi le due parti, in modo da consentire al personale di accedere al box in condizioni di sicurezza, in presenza di cani mordaci o comunque di difficile gestione; f) materiali di costruzione dei box (pareti, pavimenti e recinti) e delle attrezzature con cui i cani possono venire a contatto non lesivi per gli animali, ovvero privi di spigoli o sporgenze taglienti; g) superfici dei box (pareti e pavimenti), costruite in materiale non deteriorabile, facilmente lavabili e disinfettabili; h) pareti interne dei box, per un'altezza minima di 1,5 metri, lisce, con angoli arrotondati, ben connesse tra di loro e con il pavimento, al fine di agevolare le operazioni di pulizia e disinfezione; i) pavimento dei box costruito e mantenuto in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe degli animali; non sdrucciolevole, pertanto sono da evitare tutti i materiali eccessivamente levigati. Le griglie per il deflusso delle acque di lavaggio eventualmente presenti all'interno dei box, che non devono superare un terzo della superficie complessiva, devono permettere il calpestio anche degli animali di piccola taglia senza recare loro danno o difficolta'; j) pavimento dei box leggermente inclinato per favorire il deflusso delle acque di lavaggio verso canalette di raccolta, in modo che non permangano ristagni d'acqua; k) pianali rialzati o cucce per il riposo degli animali, in materiale termoisolante, mantenuti in buone condizioni; l) abbeveratoi fissi o dotati di dispositivo antiribaltamento; m) ambienti chiusi dei box provvisti di finestre sufficienti per l'illuminazione naturale e il ricambio d'aria; la quantita' di polvere, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali; n) almeno il 10 per cento dei box della struttura deve essere destinato al ricovero degli animali ammalati, debilitati, anziani, delle femmine partorienti e dei cuccioli; questi ultimi non devono essere stabulati individualmente fino al momento dell'affido al nuovo detentore o al termine del periodo di socializzazione; tali box devono essere dotati di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi in grado di garantire una temperatura minima di 15°C durante tutto l'arco dell'anno; o) le strutture ubicate in comuni di aree climatiche «collina» e «montagna», come da dati ufficiali della Regione Friuli-Venezia Giulia, devono essere dotate di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi dei box in grado di garantire una temperatura minima di 10°C; le strutture ubicate in comuni di area climatica «pianura», come da dati ufficiali della Regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di eventi eccezionali di freddo, devono essere dotate di strutture mobili di riscaldamento per garantire la temperatura di 10 gradi; anche le nuove strutture, ubicate in area climatica «pianura», devono essere dotate di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi dei box in grado di garantire una temperatura minima di 10°. p) in tutte le strutture le temperature minime e massime raggiunte all'interno dei box, in occasione dei picchi stagionali, non devono provocare sofferenza agli animali e comunque salvaguardando l'esigenze della razza e dell'eta' sotto la responsabilita' del responsabile sanitario. 7. I box del reparto di ricovero e custodia permanente di cui al comma 5, lettera b) sono dotati dei seguenti requisiti strutturali: a) superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari a 20 metri quadrati, dei quali almeno 2 metri quadrati chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile; qualora i box prevedano il ricovero di piu' di un cane, la superficie del box deve essere: 1) di almeno 40 mq per due cani di grossa taglia, dei quali almeno 4 metri quadrati chiusi e coperti; 2) di almeno 40 mq per piu' cani di taglia piccola/media e ciascun cane deve avere 1,5 metri quadrati chiusi e coperti; l'inserimento deve avvenire sotto la responsabilita' del direttore sanitario della struttura; b) requisiti di cui al comma 6 lettere da c) a g) e da i) a p); nel caso del requisito di cui alla lettera n), il box puo' avere una superficie inferiore rispetto a quanto previsto nel comma 7 lettera a); c) sulla porta di ogni box deve essere apposta una scheda contenente il nome del cane/cani ricoverati, la data di nascita, l'indicazione del numero di microchip e il Comune di ritrovamento; d) nelle strutture esistenti ubicate in comuni di area climatica «pianura» e in funzione della razza, del peso, dell'indole e dell'eta' dei cani ospitati, l'ambiente chiuso di cui alla lettera a) del presente comma puo' essere sostituito da una tettoia coperta delle stesse dimensioni aperta su un lato sovrastante un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche centimetro dal livello del terreno e con leggera pendenza; la direzione della tettoia deve tener conto dei venti dominanti e della direzione del sole; sotto la stessa sono collocate cucce individuali in materiale termoisolante, lavabili e disinfettabili. In questo caso non sono previsti i requisiti di cui al comma 6 lettere d) ed e); e) in funzione dell'indole dei cani ospitati il requisito di cui al comma 6 lettera e) e' richiesto almeno nel 10% dei box della struttura; f) la parte esterna del box deve essere dotata di idonea ombreggiatura naturale o artificiale per garantire il benessere animale nella stagione calda e deve prevedere uno spazio, pari almeno al 50 per cento in ghiaia a grana sottile o erba, permeabile e drenante per evitare ristagni. 8. Le strutture in cui viene effettuato il servizio di ricovero e custodia permanente devono disporre di aree con manto naturale drenante, pianeggianti con pendenza inferiore al 5% e recintate, destinate allo sgambamento dei cani e alla socializzazione con le persone per le adozioni. 9. Le aree di sgambamento di cui al comma 8 devono avere degli elementi di arricchimento ambientale e di barriere visive ed aree rifugio che permettano ai cani di essere separati, se lo desiderano, dagli altri cani. 10. Eventuali maggiori dimensioni dei box o delle aree destinate allo sgambamento, o altre condizioni strutturali e/o gestionali che favoriscono il benessere degli animali, costituiscono titolo preferenziale nella stipula di convenzioni con i Comuni. 11. Nelle strutture in cui viene effettuato il servizio di ricovero e custodia permanente sono consentite le attivita' di allevamento e l'attivita' di pensione, purche' tali attivita' vengano effettuate in un'area individuata sulla planimetria della struttura, in box contigui, dedicati e identificati per la destinazione d'uso, aventi le stesse caratteristiche del reparto di ricovero e custodia permanente. Art. 6. Requisiti strutturali delle strutture di ricovero e custodia per gatti 1. I reparti di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 4 sono dotati dei seguenti requisiti: a) locali chiusi finestrati, con un idoneo ricambio d'aria, e temperatura compresa fra i 15 e i 30 gradi; b) gabbie collocate nei locali di cui alla lettera a) di dimensioni minime di metri 0,8x1x0,6; e' tollerato uno scarto del 10% mantenendo tuttavia la stessa cubatura; le gabbie devono essere provviste di cassetta igienica ed abbeveratoio, nonche' di divisorio verticale mobile per la separazione in due vani o altri dispositivi che consentano la pulizia; c) requisiti di cui all'art. 5 comma 5 lettere da c) a h). 2. Le oasi feline di cui al comma 1 lettera d) dell'art. 4 sono dotate delle caratteristiche e dei requisiti strutturali previsti dall'art. 4 del Regolamento approvato con DPres. 127/2015. Art. 7. Requisiti strutturali delle strutture di ricovero e custodia permanente per altri animali d'affezione 1. Per quanto riguarda le specifiche tecniche concernenti la detenzione degli animali d'affezione diversi dai cani e gatti si rimanda all'allegato B al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015. 2. Nelle strutture di ricovero per animali d'affezione ai sensi dell'art. 7 comma 7 della legge deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario come meglio disciplinato dall'art. 9 comma 1 lettera b). Art. 8. Requisiti gestionali del reparto contumaciale 1. I veterinari delle Aziende Sanitarie hanno l'obbligo di: a) regolare e disciplinare il servizio di cattura e ritiro degli animali mediante personale dedicato dipendente o convenzionato, opportunamente attrezzato e formato; b) vigilare affinche' le operazioni di cattura e di trasporto avvengano secondo le prescrizioni della vigente legislazione in materia; c) tenere la registrazione in BDR degli animali catturati, ritirati, restituiti, soppressi, deceduti; d) predisporre apposito certificato di accompagnamento delle spoglie degli animali deceduti, nel quale devono essere riportati i dati della scheda segnaletica nonche' l'indicazione della struttura presso la quale le spoglie verranno distrutte; e) controllare che il valore nutritivo, la somministrazione dell'acqua di abbeverata e delle razioni corrispondano alle peculiari esigenze degli animali ricoverati; f) curare che le operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione siano regolarmente eseguite; g) segnalare al Responsabile del Servizio veterinario eventuali non conformita' o disservizi e i necessari provvedimenti diretti a migliorarlo; h) assicurare il controllo e la profilassi della rabbia e delle altre malattie infettive degli animali ricoverati, compresi i trattamenti vaccinali e antiparassitari interni ed esterni; i) effettuare interventi di primo soccorso o determinati da situazioni di emergenza medico-veterinaria, o di non autosufficienza, nonche' da situazioni di comprovato pericolo per l'incolumita' pubblica anche tramite convenzione con strutture esterne, con spese a carico dell'Azienda sanitaria territorialmente competente o dell'intestatario dell'animale, se rintracciabile. j) trasferire gli animali dal reparto contumaciale al reparto permanente. 2. L'organizzazione dei relativi servizi viene regolamentata con apposito provvedimento emanato dal direttore dei Servizi veterinari dell'Azienda sanitaria che deve prevedere: a) l'orario di apertura al pubblico, esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura, per almeno due ore al giorno e per almeno due ore nel pomeriggio alla settimana oppure per appuntamento; b) la pronta disponibilita' di un medico veterinario che possa essere contattato h 24 dal personale del 118; Art. 9. Requisiti gestionali delle strutture di ricovero e custodia permanente 1. Il responsabile della struttura deve garantire: a) l'orario di apertura al pubblico, esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura, per almeno due ore al giorno e per almeno 4 giorni alla settimana compreso il lunedi' e il sabato; nel periodo estivo l'apertura al pubblico, deve protrarsi anche dopo le 17.00; b) la nomina di un veterinario libero professionista come responsabile sanitario che deve assicurare i compiti di cui alle lettere c), e), f), h) dell'art. 8; c) l'accudimento degli animali da parte di un numero sufficiente di addetti (almeno 1 addetto ogni 50 animali per pulizia, alimentazione, manutenzione ordinaria ecc.) aventi adeguate capacita' conoscenze e competenze professionali; d) l'adozione di apposito provvedimento riguardante l'organizzazione dei relativi servizi, compreso l'elenco degli operatori, delle loro qualifiche e il relativo mansionario a disposizione per ogni richiesta da parte delle autorita' di controllo; e) la presenza dei volontari di diverse associazioni ai sensi dell'art. 2 comma 371 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti degli animali, che abbiano fatto apposita richiesta; f) l'accesso alla struttura al personale dei Servizi veterinari delle Azienda Sanitaria competente per territorio, ai rappresentanti delle associazioni e degli enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della Legge, al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato; g) la somministrazione del cibo almeno una volta al giorno; agli animali gravidi e in lattazione, cuccioli, anziani e soggetti defedati, la somministrazione specifica viene effettuata frazionata in piu' momenti; h) favorire la socializzazione con le persone; i) la pulizia dei box, delle gabbie, dei contenitori per l'alimentazione e delle superfici a disposizione degli animali almeno una volta al giorno; j) la manutenzione delle strutture fisse e mobili; k) l'attuazione delle procedure di controllo, pulizia, disinfezione e disinfestazione mediante protocolli validati dal responsabile sanitario a disposizione per ogni richiesta da parte delle autorita' di controllo; l) la registrazione degli animali ospitati, ritirati, affidati, restituiti, soppressi o deceduti nella BDR secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge; m) la registrazione entro 30 giorni dal ricovero delle informazioni utili e necessarie per l'affido, nell'applicativo della BDR denominato «Adotta un Amico», in modo da consentirne la fruizione da parte dei soggetti privati direttamente interessati; n) l'affidamento, solo a titolo gratuito, secondo le modalita' previste dalla BDR, degli animali ricoverati solo a soggetti privati che abbiano dichiarato per iscritto di garantire l'osservanza dell'art. 4 della Legge; o) la consegna del libretto attestante i trattamenti effettuati da parte del veterinario libero professionista incaricato come responsabile sanitario al detentore del cane affidato. 2. Il testo tipo della convenzione, ai sensi dell'art. 7 comma 7 della Legge, che unifica il servizio di mantenimento sull'intero territorio regionale contenente anche le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per la custodia e la cura degli animali e' allegato parte integrante e sostanziale al presente regolamento. Art. 10. Autorizzazione e controllo 1. Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 5, 6 e 7, devono ottenere l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 7 comma 7 della Legge, rilasciata dal Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria. 2. Per ottenere l'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1 deve essere inoltrata al suddetto servizio, da parte del legale rappresentante della struttura, istanza corredata dalla seguente documentazione: a) Il gestore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' nella quale dichiara di: 1) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); 2) essere in possesso dei requisiti morali (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773); 3) non essere stato sanzionato o condannato, anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito o conclusi a seguito di cause di richiesta di misure che comportino estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova); 4) possedere i requisiti di professionalita' e conoscenza specifica, per garantire il benessere degli animali; b) planimetria della struttura in scala 1:100, riportante l'indicazione della rete idrica e degli scarichi e la destinazione d'uso dei locali; c) relazione tecnica descrittiva degli impianti e delle attrezzature di cui la struttura e' dotata, riportante l'indicazione del numero massimo di animali, distinti per specie, che la struttura puo' ospitare; d) autorizzazione agli scarichi delle acque reflue derivanti dall'attivita'; e) certificato di agibilita'; f) copia dell'atto di nomina del veterinario libero professionista incaricato come responsabile sanitario con relativa assunzione di responsabilita' da parte dello stesso; g) dichiarazione che l'attivita' rispetta i requisiti definiti dalla legge e dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento. 3. Le strutture gia' in possesso di autorizzazione sanitaria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, ad eccezione del requisito relativo alla distanza dai centri abitati, richiedono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio, un sopralluogo teso alla verifica dei requisiti al fine del rilascio della nuova autorizzazione che dovra' avvenire entro tre mesi dalla presentazione della domanda. 4. Le strutture gia' autorizzate ma non in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 ad eccezione del requisito relativo alla distanza dai centri abitati, devono presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rinnovo dell'autorizzazione al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, corredata da un progetto di adeguamento. I requisiti devono essere soddisfatti entro il termine massimo di ventiquattro mesi a decorrere dalla presentazione della domanda al fine del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria, previo sopralluogo. 5. Le Aziende per i servizi sanitari effettuano un controllo mensile, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, redigendo apposito verbale da trasmettere al Servizio veterinario della Regione. Capo III Altre strutture di ricovero e custodia: caratteristiche funzionali, requisiti strutturali e gestionali, autorizzazione Art. 11. Caratteristiche funzionali 1. Le strutture di ricovero e custodia non convenzionate con i Comuni, ai sensi dell'art. 8 della Legge, che detengono animali d'affezione, con finalita' prioritaria all'adozione, sono gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali. Art. 12. Requisiti strutturali 1. Le strutture di ricovero e custodia, ai sensi dell'art. 8 della legge devono essere dotate almeno dei seguenti requisiti strutturali: a) per i cani: 1) superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari a 15 metri quadrati, dei quali almeno 2 metri quadrati chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile; qualora i box prevedano il ricovero di piu' di un cane, la superficie del box deve essere: a) di almeno 30 mq per due cani di grossa taglia, dei quali almeno 4 metri quadrati chiusi e coperti; b) di almeno 30 mq per piu' cani di taglia piccola/media e ciascun cane deve avere 1,5 metri quadrati chiusi e coperti; 2) nelle strutture esistenti ubicate in comuni di area climatica «pianura» e in funzione della razza, del peso, dell'indole e dell'eta' dei cani ospitati, l'ambiente chiuso puo' essere sostituito da una tettoia coperta delle stesse dimensioni aperta su un lato sovrastante un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche centimetro dal livello del terreno e con leggera pendenza; la direzione della tettoia deve tener conto dei venti dominanti e della direzione del sole; sotto la stessa sono collocate cucce individuali in materiale termoisolante, lavabili e disinfettabili; 3) requisiti di cui all'art. 5 comma 6 lettera f), k), l), p); le nuove strutture devono essere realizzate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati; 4) una zona recintata per lo sgambamento degli animali; b) per i gatti: 1) locali chiusi finestrati, con un idoneo ricambio d'aria, e temperatura compresa fra i 15 e i 30 gradi; 2) altezza minima dei locali di cui al punto 1) pari a metri 2,5 e superficie non inferiore ai 10 mq con uno spazio per ciascun gatto di almeno 1,5 mq; 3) i locali di cui al punto 1) sono dotati di mensole, scalette o gradoni o di altri arricchimenti ambientali che permettano di moltiplicare gli spazi e sfruttare la tridimensionalita'; 4) parti scoperte con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, comunicanti con i locali di cui al punto 1) parzialmente pavimentate, dotate di recinzione alte due metri, chiuse verso l'alto, o di altezza minima di due metri e cinquanta e di adeguati sistemi antiscavalcamento; 5) siti di alimentazione, abbeveratoi e lettiere in numero adeguato ai gatti ospitati quotidianamente puliti; c) per gli altri animali d'affezione: modalita' di custodia previste dall'allegato B del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015. Art. 13. Requisiti gestionali 1. La gestione delle strutture di ricovero e custodia di cui all'art. 11 garantisce: a) l'assistenza medica sugli animali, anche mediante apposite convenzioni con strutture veterinarie private; b) il governo quotidiano degli animali, con riferimento all'alimentazione e all'abbeverata, alla pulizia dei box, all'attivita' motoria nell'area dedicata; c) la gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale; d) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; e) la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature; f) la gestione di eventuale personale dipendente e non, con riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione. 2. La tenuta del registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 15 della Legge, secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge. 3. Alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della legge e' garantito, ai fini ispettivi e di controllo, l'accesso alle strutture, ai sensi dell'art. 10 della Legge. Art. 14. Autorizzazione 1. Le strutture di ricovero e custodia cui all'art. 11, devono ottenere l'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio. 2. Per ottenere l'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1 deve essere inoltrata apposita istanza al suddetto servizio, da parte del legale rappresentante della struttura, dichiarando di possedere i requisiti prescritti dagli articoli 12 e 13. 3. Le strutture gia' in possesso di autorizzazione sanitaria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli articoli 12 e 13, richiedono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio, un sopralluogo teso alla verifica dei requisiti al fine del rilascio della nuova autorizzazione che dovra' avvenire entro tre mesi dalla domanda. 4. Le strutture gia' autorizzate ma non in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli articoli 12 e 13, devono presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rinnovo dell'autorizzazione al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, corredata da un progetto di adeguamento. I requisiti devono essere soddisfatti entro il termine massimo di quarantotto mesi a decorrere dalla presentazione della domanda al fine del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria, previo sopralluogo. Capo IV Strutture per attivita' di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali: caratteristiche funzionali, tipo misure minime di sostegno, autorizzazione Art. 15. Caratteristiche funzionali 1. Le strutture per attivita' di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali riguardano: a) le pensioni per cani; b) le pensioni per gatti; c) l'allevamento per cani; d) l'allevamento per gatti; e) i negozi di vendita di animali d'affezione; f) l'addestramento di cani; g) le attivita' di toelettatura. Art. 16. Requisiti strutturali delle pensioni per cani 1. Le strutture di nuova costruzione, devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale e realizzate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati. L'area su cui realizzare la nuova struttura deve essere facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni o smottamenti. 2. Le pensioni per cani gia' esistenti che prevedono una detenzione temporanea dei cani, devono essere dotate almeno dei seguenti requisiti strutturali: a) superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari a 15 metri quadrati, dei quali almeno 2 metri quadrati chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile; b) nelle strutture esistenti ubicate in comuni di area climatica «pianura» e in funzione della razza, del peso, dell'indole e dell'eta' dei cani ospitati, l'ambiente chiuso di cui alla lettera a) del presente comma puo' essere sostituito da una tettoia coperta delle stesse dimensioni aperta su un lato sovrastante un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche centimetro dal livello del terreno e con leggera pendenza; la direzione della tettoia deve tener conto dei venti dominanti e della direzione del sole; sotto la stessa sono collocate cucce individuali in materiale termoisolante, lavabili e disinfettabili; c) requisiti di cui all'art. 5 comma 3, comma 5 lettera d), f), g), comma 6 lettera c), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), comma 7 lett. f). 3. Se i cani vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalita' di custodia previste nel punto 1 dell'allegato A del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015. 4. Le strutture devono garantire la gestione delle emergenze e l'assistenza veterinaria agli animali presenti. Art. 17. Requisiti strutturali delle pensione per gatti 1. Le strutture di nuova costruzione, devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale e realizzate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati. L'area su cui realizzare la nuova struttura deve essere facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni o smottamenti. 2. Le pensioni per gatti gia' esistenti devono essere dotate almeno dei seguenti requisiti: a) locali chiusi finestrati, con un idoneo ricambio d'aria, e temperatura compresa fra i 15 e i 30 gradi; b) altezza minima dei locali di cui alla lettera a) pari a metri 2,5 e superficie non inferiore ai 10 mq con uno spazio per ciascun gatto di almeno 1,5 mq; c) le superfici delle aree di cui alla lettera a) sono costruite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, senza angoli o anfratti inaccessibili; d) i locali di cui alla lettera a) sono dotati di mensole, scalette o gradoni o di altri arricchimenti ambientali che permettano di moltiplicare gli spazi e sfruttare la tridimensionalita'; e) eventuali parti scoperte con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, comunicanti con i locali di cui alla lettera a) parzialmente pavimentate, dotate di recinzione alte due metri, chiuse verso l'alto, o di altezza minima di due metri e cinquanta e di adeguati sistemi antiscavalcamento; f) siti di alimentazione, abbeveratoi e lettiere in numero adeguato ai gatti ospitati quotidianamente puliti; g) requisiti strutturali di cui all'art. 5 comma 3, comma 5 lettera d), f), g). 3. I gatti di detentori diversi devono essere tenuti separati. 4. L'eventuale zona esterna deve essere predisposta per offrire protezione dai raggi solari (obbligatoria nel periodo estivo). 5. Le strutture devono garantire la gestione delle emergenze e l'assistenza veterinaria agli animali presenti. Art. 18. Requisiti strutturali dell'allevamento per cani 1. Le strutture di nuova costruzione, devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale e realizzate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati. L'area su cui realizzare la nuova struttura deve essere facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni o smottamenti. 2. Le strutture gia' esistenti devono essere dotate almeno dei requisiti strutturali di cui all'art. 5 comma 3, comma 5 lettera c), d), e), f), g), h) comma 6 lettera c), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), comma 7 lettera a), d), f), comma 8, comma 9. 3. Le strutture devono essere dotate di almeno un locale identificato per uso infermeria e dotato di climatizzazione ambientale che assicuri una temperatura fra i 15 e i 25 gradi. 4. I cuccioli non devono essere stabulati individualmente e possono essere tenuti in box con superficie inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 5 comma 7 lettera a), fino al momento dell'affido al nuovo detentore o fino al termine del periodo di socializzazione. 5. Per quanto attiene all'allevamento amatoriale, se i cani vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalita' di custodia previste nel punto 1 dell'allegato A del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015. Art. 19. Requisiti strutturali dell'allevamento per gatti 1. Le strutture di nuova costruzione, devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale e realizzate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati. L'area su cui realizzare la nuova struttura deve essere facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni o smottamenti. 2. Le strutture gia' esistenti devono essere dotate almeno dei seguenti requisiti strutturali: a) locali chiusi finestrati, con un idoneo ricambio d'aria, e temperatura compresa fra i 15 e i 30 gradi; b) altezza minima dei locali di cui alla lettera a) pari a metri 2,5 e superficie non inferiore ai 10 mq con uno spazio per ciascun gatto di almeno 1,5 mq; c) le superfici delle aree di cui alla lettera a) sono costruite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, senza angoli o anfratti inaccessibili; d) i locali di cui alla lettera a) sono dotati di mensole, scalette o gradoni o di altri arricchimenti ambientali che permettano di moltiplicare gli spazi e sfruttare la tridimensionalita'; e) eventuali parti scoperte con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, comunicanti con i locali di cui alla lettera a) parzialmente pavimentate, dotate di recinzione alte due metri, chiuse verso l'alto, o di altezza minima di due metri e cinquanta e di adeguati sistemi antiscavalcamento; f) siti di alimentazione, abbeveratoi e lettiere in numero adeguato ai gatti ospitati quotidianamente puliti; g) requisiti di cui all'art. 5 comma 3, comma 5 lettera c), d), e), f), g), h). 3. Per quanto attiene all'allevamento amatoriale, se i gatti vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalita' di custodia previste nel punto 2 dell'allegato A del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015. Art. 20. Requisiti strutturali dei negozi di vendita di animali d'affezione 1. I locali in cui si commercializzano animali d'affezione, devono essere realizzati secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale. 2. I negozi gia' esistenti devono essere dotati: a) locale o spazio chiuso (armadio) destinato esclusivamente allo stoccaggio di attrezzature e prodotti da utilizzarsi per la pulizia, disinfezione e disinfestazione; b) locale per il deposito e la conservazione degli alimenti e per la preparazione del cibo, dotato di attrezzature per il lavaggio delle suppellettili essere forniti di acqua potabile e possedere pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili. c) recinti/box, riferiti alla taglia degli animali, da permettere adeguato movimento ed esposti solo durante l'orario di apertura al pubblico e per il tempo massimo compatibile con le esigenze fisiologiche ed etologiche; il recinto/box deve essere dotato di uno schermo/tenda in modo che la visione degli animali sia preclusa durante l'orario di chiusura, al fine di garantire un adeguato periodo di riposo. 3. Per quanto attiene alle modalita' di custodia degli animali si rimanda per cani e gatti all'allegato A paragrafo 3 punto 5) e paragrafo 4 punto 5 lettera a) e per gli altri animali d'affezione diversi dai cani e gatti all'allegato B del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015. Art. 21. Requisiti strutturali dell'attivita' di addestramento di cani 1. Si individuano due tipologie nell'ambito della attivita' di addestramento e/o rieducazione dei cani: a) a domicilio del detentore (senza struttura fissa); b) presso campi di addestramento attrezzati e autorizzati. 2. Le strutture di cui al comma 1 lettera b) devono essere dotate almeno dei seguenti requisiti: a) superficie idonea proporzionata alle esigenze dell'attivita' da svolgere; b) area recintata sino a terra con rete metallica di altezza non inferiore a 2 metri; c) superficie a prato da tenere sfalciato corto, con controllo degli infestanti; d) punto di abbeverata; e) obbligo di raccolta quotidiana delle deiezioni alla fine di ogni attivita'; f) attrezzatura idonea al tipo di addestramento indicato nella relazione tecnica; g) apposizione di idonea cartellonistica sulla viabilita' di accesso pubblica per segnalare le modalita' di accesso al campo. 3. Le strutture di nuova costruzione, oltre ai requisiti di cui al comma 2 devono essere collocate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati e secondo le vigenti nome urbanistiche. Art. 22. Requisiti gestionali per pensione per cani e gatti, allevamento per cani e gatti, negozi di vendita di animali d'affezione 1. Il responsabile, i suoi addetti o incaricati devono: a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), dei requisiti morali (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773); b) non essere stati sanzionati o condannati, anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito o conclusi a seguito di cause di richiesta di misure che comportino estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova); c) possedere le cognizioni necessarie all'esercizio dell'attivita', di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione; d) tenere un registro di carico e scarico degli animali ai sensi dell'art. 13 della legge e secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge; e) rispettare le modalita' di custodia riferite alla commercializzazione ai sensi dell'allegato A e B del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015; f) garantire l'assistenza sanitaria veterinaria. Art. 23. Requisiti gestionali dell'attivita' di addestramento di cani 1. Per esercitare l'attivita' di cui all'art. 21 comma 1 lettera a), gli operatori che si occupano di addestramento e educazione, a qualunque titolo, professionale o privato, presentano al Comune di residenza e all'Azienda per i servizi sanitari: a) autodichiarazione corredata da curriculum formativo e professionale ai termini di legge; b) attestato di partecipazione a corsi riguardanti l'addestramento e/o educazione e il benessere animale; i percorsi formativi rientrano in una o piu' delle seguenti categorie: 1) corsi di formazione svolti dalle associazioni riconosciute di educatori cinofili, dall'ENCI o da altre associazioni riconosciute con finalita' statutarie che comprendano l'educazione cinofila e l'addestramento; 2) laurea o master di un'Universita' italiana nell'ambito del comportamento canino e dell'educazione cinofila, medico veterinario esperto in comportamento animale, medico veterinario comportamentalista o titoli equipollenti italiani o esteri valutati dall'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio; c) autodichiarazione redatta sotto forma di atto notorio di non essere stati sanzionati o condannati, anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito o conclusi a seguito di cause di richiesta di misure che comportino estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova); d) codice fiscale; e) iscrizione alla Camera di Commercio e/o partita Iva; f) relazione tecnica sul tipo di attivita' che si svolge o che si intende svolgere. 2. Per esercitare l'attivita' di cui all'art. 21 comma 1 lettera b), il Responsabile della struttura deve: a) essere un addestratore o educatore che soddisfa i requisiti di cui al comma 1; b) predisporre un manuale di buone pratiche per la gestione dell'attivita' che descriva le attivita' e le attrezzature, con orario di utilizzo e indicazione degli operatori che utilizzano il campo; c) garantire l'assistenza sanitaria veterinaria per prestazioni veterinarie urgenti per prestazioni veterinarie urgenti. 3. Il responsabile dell'attivita' di cui al comma 1 e 2, ai sensi dell'art. 14 della Legge, ha l'obbligo di tenere un registro nel quale registrare l'attivita'. I dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti alle attivita' di addestramento che deve essere vidimato dall'Azienda sanitaria. Art. 24. Nulla osta 1. Le attivita' di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, di cui all'articolo all'art. 15 sono sottoposte al nulla osta ai sensi dell'art. 13 della Legge. 2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato, su istanza del responsabile dell'attivita', dal Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria territoriale competente per territorio, e contiene le indicazioni relative alla/le specie degli animali d'affezione che si intende commerciare, allevare, addestrare e custodire, nonche', per le attivita' di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio Veterinario relative all'eta' minima per la cessione, tenuto conto della specie. 3. Il titolare dell'attivita' di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, al fine del rilascio del nulla osta, salvo il caso di attivita' di toelettatura, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' nella quale dichiara di: a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); b) essere in possesso dei requisiti morali (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773); c) non essere stato sanzionato o condannato, anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito o conclusi a seguito di cause di richiesta di misure che comportino estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova); d) possedere le cognizioni necessarie all'esercizio dell'attivita', una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione; e) possedere i requisiti prescritti dagli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 a seconda del tipo di attivita'; f) assicurare le modalita' di custodia riferite alla commercializzazione degli animali d'affezione ai sensi dell'allegato A e B del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015; g) assicurare la tenuta, per le attivita' di vendita di animali di un registro di carico e scarico secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge; per i cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di calopsite e ondulati, il carico e lo scarico e' individuale e dovra' riportare, per ogni singolo soggetto: l'identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico sara' registrato per singole partite. 4. Il titolare di attivita' di toelettatura, al fine del rilascio del nulla osta, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' nella quale dichiara di: a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); b) essere in possesso dei requisiti morali (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773); c) non essere stato sanzionato o condannato, anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito o conclusi a seguito di cause di richiesta di misure che comportino estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova); d) possedere i requisiti di professionalita' e conoscenza specifica, per garantire il benessere degli animali, ottenuta tramite la partecipazione a corsi di settore; e) possedere sistemi per la sanificazione chimica degli strumenti (forbici, spazzole) e un adeguato sistema per la disinfezione degli strumenti. 5. I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie provvederanno alle necessarie verifiche sulle effettive condizioni di detenzione, ricovero, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, sul rispetto della normativa vigente e del decreto del Presidente della Repubblica 320/54, del presente regolamento e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche. 6. Le strutture di cui al comma 4 gia' in possesso di nulla osta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono presentare, la domanda di rinnovo della stessa al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria, che potra' rinnovare il nulla osta qualora soddisfatti i requisiti di cui al comma 4, entro 6 mesi dalla domanda. 7. Le strutture di cui al comma 3 gia' in possesso di nulla osta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 a seconda del tipo di attivita'; richiedono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio, un sopralluogo teso alla verifica dei requisiti al fine del rilascio del nuovo nulla osta che dovra' avvenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda. 8. Le strutture di cui al comma 3 gia' in possesso di nulla osta ma non in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli articoli 16,17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 a seconda del tipo di attivita', devono presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rinnovo del nulla osta al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, corredata da un progetto di adeguamento. I requisiti devono essere soddisfatti entro il termine massimo di ventiquattro mesi a decorrere dalla presentazione della domanda al fine del rilascio del nulla osta da parte dell'Azienda sanitaria, previo sopralluogo. Capo V Abrogazioni Art. 25. 1. E' abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina). Capo VI Entrata in vigore Art. 26. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. (Omissis). Visto, Il presidente: Serracchiani