Allegato 
 
Regolamento ai sensi  della  legge  regionale  20/12  (Norme  per  il
  benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti
  delle  strutture  di  ricovero  e  custodia  convenzionate  e   non
  convenzionate con  finalita'  prioritarie  all'adozione;  requisiti
  delle  strutture   per   attivita'   di   commercio,   allevamento,
  addestramento e custodia con  finalita'  commerciali;  termini  per
  l'adeguamento dei requisiti. 
(Omissis). 
 
                               Capo I 
 
                        Disposizioni generali 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, in attuazione della  legge  regionale
11 ottobre 2012, n. 20 «Norme per il  benessere  e  la  tutela  degli
animali  di  affezione»,  di  seguito   denominata   «Legge»,   detta
disposizioni specifiche finalizzate alla  definizione  dei  requisiti
strutturali e gestionali  delle  strutture  di  ricovero  e  custodia
convenzionate e non, delle  strutture  per  attivita'  di  commercio,
allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali. 
 
                               Art. 2. 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento,  in  esecuzione  dell'art.  36  della
Legge, disciplina le seguenti materie: 
    a) Strutture di ricovero e custodia:  caratteristiche,  modalita'
di gestione, tariffe o misure minime di sostegno economico  da  parte
dei comuni e convenzione tipo (art. 7 comma 7 della Legge); 
    b) Altre strutture di ricovero  e  custodia:  requisiti  (art.  8
comma 1 della Legge); 
    c)   Strutture   per   attivita'   di   commercio,   allevamento,
addestramento e  custodia  a  fini  commerciali,  salvo  il  caso  di
attivita' di toelettatura: requisiti (art.  13  comma  3  lettera  b)
della Legge); d) Termini per l'adeguamento dei requisiti  strutturali
e gestionali delle strutture di ricovero e custodia  esistenti  (art.
37 comma 2 della Legge). 
 
                               Art. 3. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere
tenuto, per  compagnia  o  affezione,  senza  essere  destinato  alla
produzione  di  alimenti  per  il  consumo  umano,   nonche'   quelli
utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione  e
quelli  impiegati  nella  pubblicita';  per  le  specie  si   rimanda
all'allegato I  del  Regolamento  (UE)  n.  576/2016  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a  carattere
commerciale di animali da compagnia; 
    b) detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, e'
responsabile in ordine alla custodia e al benessere  dell'animale  di
affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a  fornirgli  adeguate
cure e attenzioni, tenendo conto  dei  suoi  bisogni  fisiologici  ed
etologici,  secondo  l'eta',  il  sesso,  la  specie   e   la   razza
dell'animale; 
    c) allevamento di cani e  gatti  per  attivita'  commerciali:  la
detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero  pari
o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno; 
    d)  commercio  di  animali  di  affezione:  qualsiasi   attivita'
economica quale, ad esempio, i  negozi  di  vendita  di  animali,  le
pensioni per animali, le attivita' di toelettatura, di  addestramento
e di allevamento; 
    e) colonia felina: due  o  piu'  gatti  che  vivono  in  liberta'
abitualmente in un determinato territorio, senza che  ve  ne  sia  la
detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente  alimentati  e/o
accuditi da privati singoli  o  associati,  denominati  referenti  di
colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento  al  Comune  o  al
Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria. E' fatto salvo che anche
il singolo gatto vivente in liberta' deve  essere  tutelato,  curato,
accudito e sterilizzato; 
    f) oasi felina: luogo  opportunamente  identificato  dal  Comune,
d'intesa con il  Servizio  veterinario  dell'Azienda  Sanitaria,  che
consente  l'introduzione  di  gatti  per   i   quali   necessita   la
collocazione  in  ambiente  controllato  o   protetto.   Tali   gatti
costituiscono la colonia felina dell'oasi. Le  caratteristiche  e  le
infrastrutture minime dell'oasi felina sono definite dall'art. 4  del
Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi
felina, responsabilita' e doveri del detentore, ricovero d'autorita',
modalita' di esenzione degli oneri a carico del detentore,  requisiti
dell'educatore cinofilo, misure generali  di  sicurezza  e  forme  di
promozione dell' accessibilita', forme diverse  di  applicazione  del
contrassegno di identificazione, ai sensi dell'art.  36  della  legge
regionale 20/12 (norme per il benessere e la tutela degli animali  di
affezione), approvato con decreto del  Presidente  della  Regione  26
giugno  2015,  n.  127/Pres,  di  seguito   denominato   «Regolamento
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015». 
    g) struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata
convenzionata,  dedicata  alla  custodia  di  cani  e  gatti  con  la
finalita'  prioritaria  dell'adozione  e  centro   convenzionato   di
recupero  per  altre  specie  di  animali  presenti  nel   territorio
regionale; 
    h) altre strutture di ricovero e custodia: strutture  gestite  da
privati  o  da  enti,  associazioni   o   imprese   commerciali   non
convenzionate con i comuni, che  detengono  animali  d'affezione  con
finalita' prioritaria all'adozione; 
    i) reparto contumaciale: comprende il  canile/gattile  sanitario,
pubblico o privato convenzionato, nel quale sono collocati i box  e/o
le gabbie di degenza in cui vengono posti gli animali ricoverati,  ai
sensi dell'art. 24 della Legge, per motivi sanitari,  in  isolamento,
di emergenza medico-veterinaria o di non autosufficienza e in caso di
comprovato pericolo per l'incolumita' pubblica; 
    j) BDR: Banca dati regionale degli animali d'affezione, ai  sensi
dell'art. 25 della legge. 
 
                               Capo II 
 
Strutture  di  ricovero  e  custodia:   caratteristiche   funzionali,
caratteristiche   strutturali   e   gestionali,   convenzione   tipo,
                           autorizzazione 
 
                               Art. 4. 
 
                     Caratteristiche funzionali 
 
    1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia
e il mantenimento,  nonche'  la  gestione  sanitaria  e  l'assistenza
medico-veterinaria dei cani, dei  gatti  e  degli  altri  animali  di
affezione, presso strutture proprie o private convenzionate, tali  da
garantire condizioni di salute adeguate alla specie  e  al  benessere
degli animali ricoverati. Per tali finalita' vengono utilizzati: 
    a)  i  reparti  contumaciali  per  cani  (le  spese  di  gestione
sanitaria e  l'assistenza  medico-veterinaria  sono  a  carico  delle
Aziende sanitarie, le spese di custodia e  mantenimento  dei  cani  a
carico dei Comuni); 
    b) le strutture di ricovero e custodia permanente per cani; 
    c) i  reparti  contumaciali  per  gatti  (le  spese  di  gestione
sanitaria e  l'assistenza  medico-veterinaria  sono  a  carico  delle
Aziende sanitarie, le spese di custodia e mantenimento  dei  gatti  a
carico dei Comuni); d) le oasi feline; e) le strutture di ricovero  e
custodia per altri animali d'affezione. 
    2. Tutti i cani, i gatti ed i furetti ricoverati nelle  strutture
di cui al comma 1 devono essere  identificati  mediante  microchip  e
registrati in BDR; 
    3. Tutti i cani, i gatti ed i furetti,  fatto  salvo  che  nessun
soggetto abbia avanzato i diritti di proprieta', compatibilmente  con
l'eta'  e  le  condizioni  di  salute  dell'animale,  devono   essere
sterilizzati qualora la permanenza in struttura sia superiore  ai  60
giorni. 
    4. L'eventuale decesso degli animali nelle strutture  di  cui  al
comma  1,  deve  essere  certificato  dal  veterinario   dell'Azienda
Sanitaria o dal responsabile sanitario della struttura e deve  essere
registrato nella  BDR  secondo  le  modalita'  indicate  dal  manuale
operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge. 
    5. I reparti di  cui  al  comma  1  lettera  a)  delle  strutture
pubbliche o  private  convenzionate  devono  assicurare  l'isolamento
temporaneo  per  dieci  giorni,  ai  sensi  della  normativa  per  la
profilassi antirabbica, dei cani catturati o ritrovati  e  quelli  di
cui all'art. 5 comma 2 e art. 4 comma 5  della  Legge.  Tale  periodo
puo' essere inferiore in caso di riconsegna  al  proprietario  o  suo
delegato o in funzione delle valutazioni del  responsabile  sanitario
della struttura. Trascorso il periodo  di  isolamento,  i  cani  sono
trasferiti nel reparto di ricovero permanente, fatti salvi i casi  di
malattie infettive sospette o confermate, per le quali la  permanenza
nel reparto contumaciale viene valutata  dal  responsabile  sanitario
della struttura; 
    6. Le strutture di cui al comma 1 lettera b) devono assicurare  i
seguenti servizi: 
    a) ricovero e custodia dei cani  catturati  o  ritrovati  per  il
tempo necessario alla  loro  restituzione  ai  detentori  o  al  loro
affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste
dall'art. 4 della Legge, se non reclamati entro sessanta giorni; 
    b) ricovero e custodia  permanente  dei  cani  nei  casi  di  cui
all'art. 5, comma 2, e all'art. 4, comma 5, della Legge, fino al loro
affidamento a eventuali richiedenti; 
    c)  assistenza  veterinaria  supportata  da   cartelle   cliniche
individuali a disposizione degli organi di controllo; 
    d) ricovero provvisorio a  pagamento  di  animali  di  proprieta'
(opzionale). 
    7. I reparti di  cui  al  comma  1  lettera  c)  delle  strutture
pubbliche o private convenzionate devono assicurare il ricovero e  la
custodia di: 
    a)  gatti  facenti  parte  delle  colonie/oasi  feline  e  quelli
comunque  liberi  ritrovati  sul  territorio,  necessitanti  di  cure
veterinarie comprese le sterilizzazioni chirurgiche. La necessita' di
ricovero  deve  essere  certificata  dal   veterinario   dell'Azienda
Sanitaria o dal responsabile sanitario della struttura.  Copia  della
relativa certificazione viene trasmessa al Comune interessato; 
    b) gatti oggetto di rinuncia da parte del detentore con accertate
abitudini domestiche, ai sensi dell'art. 5 comma 2 Legge; 
    c)   gatti   ricoverati   d'autorita',   per   i   quali    venga
disposto/accettato l'allontanamento dal territorio o  dalla  gestione
del detentore ai sensi dell'art. 4 comma 5 Legge; 
    d) cuccioli di gatti catturati o ritrovati in stato di  abbandono
in attesa dell'adozione; 
    8. I reparti di  cui  al  comma  1  lettera  c)  delle  strutture
pubbliche o  private  convenzionate  devono  assicurare  l'isolamento
temporaneo dei gatti di cui al comma 7 per dieci giorni. Tale periodo
puo' essere inferiore  in  caso  di  riconsegna  al  detentore  o  in
funzione  delle  valutazioni   del   responsabile   sanitario   della
struttura. Trascorso il periodo di isolamento, fatti salvi i casi  di
malattie infettive sospette o confermate, per le quali la  permanenza
nel reparto contumaciale viene valutata  dal  responsabile  sanitario
della struttura: 
    a) i gatti facenti  parte  delle  colonie/oasi  feline  e  quelli
comunque liberi ritrovati sul territorio solo se ristabiliti, vengono
preferibilmente   ricollocati   in   liberta'    all'interno    della
colonia/oasi felina di appartenenza o dal luogo dal quale sono  stati
prelevati, come da verbale di soccorso o in un'oasi felina; 
    b) i gatti facenti parte delle colonie feline e  quelli  comunque
liberi ritrovati sul territorio, non ancora  ristabiliti  o  comunque
non autosufficienti, e quelli di cui al  comma  7  lettera  b)  e  c)
vengono trasferiti in un'oasi felina di cui al comma  1  lettera  d),
sotto la supervisione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria
competente per territorio. 
    9. Le oasi feline di cui al comma 1  lettera  d),  devono  essere
identificate dai Comuni in forma singola o associata e assicurare: 
    a) ricovero e custodia dei gatti di cui al comma 8 lettera b) per
l'affidamento  agli  eventuali  richiedenti  che  diano  le  garanzie
previste dall'art. 4 della Legge, se  non  reclamati  entro  sessanta
giorni; 
    b) assistenza veterinaria; 
    10. I reparti di cui al comma 1 lettera e) devono  assicurare  il
ricovero e custodia, dopo  essere  stati  sottoposti  al  periodo  di
osservazione   veterinaria,   che   in   condizioni   epidemiologiche
favorevoli puo' essere inferiore ai dieci giorni, di: 
    a) animali d'affezione  di  cui  all'allegato  B  al  Regolamento
approvato con DPReg. 127/2015 ai sensi dell'art. 5 comma 2 e  art.  4
comma 5 della Legge; 
    b) animali d'affezione  di  cui  all'allegato  B  al  Regolamento
approvato con DPReg. 127/2015 catturati ai sensi dell'art. 7 comma  8
e art. 16 comma 1 della Legge. 
 
                               Art. 5. 
 
Requisiti strutturali delle strutture di ricovero e custodia per cani 
 
    1. Le strutture di nuova costruzione, possono ospitare un  numero
complessivo massimo di 200 cani e devono essere realizzate secondo le
vigenti norme urbanistiche,  di  igiene  pubblica  ed  ambientale  ad
almeno 200 metri di  distanza  dai  centri  abitati.  L'area  su  cui
realizzare la nuova struttura deve essere  facilmente  raggiungibile,
non soggetta ad allagamenti, esondazioni o smottamenti. 
    2. Le  strutture  devono  essere  servite  da  strade  di  facile
accesso,  e  devono  essere  posizionati  appositi   cartelli   sulla
viabilita' pubblica per facilitare il raggiungimento delle stesse. 
    3. Le strutture devono essere allacciate alla  rete  elettrica  e
idrica ed essere in possesso di idoneo impianto  di  smaltimento  dei
reflui allacciato alla rete fognaria. La  depurazione  in  loco  puo'
essere effettuata, oltre che con depuratore, anche tramite sistemi di
depurazione biologica (impianto  a  fanghi  attivi,  fitodepurazione,
percolatore, ecc.). Nel caso  non  sia  possibile  ricorrere  a  tali
sistemi si  possono  immettere  tutti  i  reflui  (feci  e  acque  di
lavaggio)  in  una  vasca  di  raccolta  a   tenuta   stagna,   senza
trattamenti, e smaltirli tramite ditte specializzate del settore.  Le
feci di cani di canile tal  quali  o  come  fanghi  delle  vasche  di
sedimentazione,  non  possono  assolutamente  essere  distrutte  come
rifiuti urbani, ma la procedura necessita di  specifica  prescrizione
dell'Autorita' competente. 
    4. Le strutture devono essere recintate ad una altezza di  almeno
2 metri e, per la tranquillita' dei cani ricoverati  il  lato  strada
deve essere interdetto alla vista da una barriera visiva della stessa
altezza del recinto. 
    5. Le strutture sono dotate di: 
    a) reparto contumaciale; tale  reparto  non  e'  richiesto  nelle
strutture in cui viene effettuato solo  il  servizio  di  ricovero  e
custodia permanente; 
    b) reparto  di  ricovero  e  custodia  permanente,  separato  dal
reparto di cui alla lettera a); tale reparto non e'  richiesto  nelle
strutture sanitarie contumaciali, dalle quali i  cani,  trascorso  il
periodo di isolamento, sono trasferiti in una struttura di ricovero e
custodia permanente; 
    c) locale ad uso ufficio con accesso ad internet; 
    d)  locale  per  il  personale  che  opera  nella  struttura,  di
dimensioni adeguate al numero i addetti, e servizi igienici; 
    e) studio, ambulatorio o clinica  veterinaria  autorizzati  e  in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente o convenzione
con struttura veterinaria esterna con reperibilita' h 24; 
    f) locale o spazio chiuso (armadio) destinato esclusivamente allo
stoccaggio di attrezzature e prodotti da utilizzarsi per la  pulizia,
disinfezione e disinfestazione; 
    g) locale per il deposito e la conservazione degli alimenti e per
la preparazione del cibo, dotato  di  attrezzature  per  il  lavaggio
delle suppellettili; qualora i cani ospitati  nella  struttura  siano
alimentati con una dieta casalinga, il locale deve essere  dotato  di
frigorifero o congelatore per la conservazione delle derrate  fresche
o congelate; 
    h) congelatore per il deposito temporaneo delle spoglie  animali,
in attesa del  loro  smaltimento  con  le  modalita'  previste  dalla
vigente legislazione. Ogni carcassa di animale deve  essere  stoccata
individualmente in un sacco nero chiuso con apposizione di cartellino
identificativo che riporti specie, data di decesso, microchip. 
    6. I box del reparto contumaciale di cui al comma 5,  lettera  a)
sono destinati ad accogliere un solo cane e sono dotati dei  seguenti
requisiti: 
    a) superficie minima di 4 metri  quadrati,  dei  quali  almeno  2
chiusi e coperti e i restanti adibiti a  cortile;  almeno  3  box  di
superficie minima di 10 metri quadrati, dei quali almeno 2  chiusi  e
coperti e i restanti adibiti a cortile, per ospitare cani  di  grande
taglia; 
    b) separazioni fra  i  box  contigui  che  impediscano  qualsiasi
contatto fra i cani; 
    c) recinti perimetrali dei box di altezza minima  di  2,5  metri:
qualora le  suddivisioni  perimetrali  siano  dotate  di  dispositivo
anti-scavalcamento, l'altezza minima e' ridotta a 2  metri;  la  rete
metallica deve essere saldamente fissata al suolo o interrata; 
    d) due ingressi per l'accesso, rispettivamente al cortile esterno
e alla parte chiusa del box; 
    e) dispositivo di chiusura azionabile dall'esterno (ghigliottina)
nella zona di passaggio tra parte chiusa e cortile esterno che separi
le due parti, in modo da consentire al personale di accedere  al  box
in condizioni di sicurezza, in presenza di cani mordaci o comunque di
difficile gestione; 
    f) materiali di costruzione dei box (pareti, pavimenti e recinti)
e delle attrezzature con cui i cani possono  venire  a  contatto  non
lesivi  per  gli  animali,  ovvero  privi  di  spigoli  o   sporgenze
taglienti; 
    g) superfici dei box (pareti e pavimenti), costruite in materiale
non deteriorabile, facilmente lavabili e disinfettabili; 
    h) pareti interne dei box, per un'altezza minima  di  1,5  metri,
lisce, con angoli arrotondati, ben connesse tra  di  loro  e  con  il
pavimento,  al  fine  di  agevolare  le  operazioni  di   pulizia   e
disinfezione; 
    i) pavimento dei box costruito e mantenuto in maniera tale da non
arrecare  sofferenza  o  lesioni  alle  zampe  degli   animali;   non
sdrucciolevole,  pertanto  sono  da   evitare   tutti   i   materiali
eccessivamente levigati. Le griglie per il deflusso  delle  acque  di
lavaggio eventualmente presenti all'interno dei box, che  non  devono
superare un terzo della superficie complessiva, devono permettere  il
calpestio anche degli animali di piccola  taglia  senza  recare  loro
danno o difficolta'; 
    j) pavimento  dei  box  leggermente  inclinato  per  favorire  il
deflusso delle acque di lavaggio verso canalette di raccolta, in modo
che non permangano ristagni d'acqua; 
    k) pianali rialzati o cucce  per  il  riposo  degli  animali,  in
materiale termoisolante, mantenuti in buone condizioni; 
    l) abbeveratoi fissi o dotati di dispositivo antiribaltamento; 
    m) ambienti chiusi dei box provvisti di finestre sufficienti  per
l'illuminazione naturale  e  il  ricambio  d'aria;  la  quantita'  di
polvere, l'umidita' relativa dell'aria e  le  concentrazioni  di  gas
devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali; 
    n) almeno il 10 per cento dei box  della  struttura  deve  essere
destinato al ricovero degli animali  ammalati,  debilitati,  anziani,
delle femmine partorienti e dei cuccioli; questi  ultimi  non  devono
essere stabulati individualmente fino al momento dell'affido al nuovo
detentore o al termine  del  periodo  di  socializzazione;  tali  box
devono essere dotati di un sistema di  riscaldamento  degli  ambienti
chiusi in grado di garantire una temperatura minima di  15°C  durante
tutto l'arco dell'anno; 
    o) le strutture ubicate in comuni di aree climatiche «collina»  e
«montagna», come  da  dati  ufficiali  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia, devono essere dotate di un  sistema  di  riscaldamento  degli
ambienti chiusi dei box in grado di garantire una temperatura  minima
di 10°C; le strutture ubicate in comuni di area climatica  «pianura»,
come da dati ufficiali della Regione Friuli-Venezia Giulia,  in  caso
di eventi eccezionali di freddo, devono essere  dotate  di  strutture
mobili di riscaldamento per garantire la  temperatura  di  10  gradi;
anche le nuove strutture, ubicate in area climatica «pianura», devono
essere dotate di un sistema di riscaldamento  degli  ambienti  chiusi
dei box in grado di garantire una temperatura minima di 10°. 
    p)  in  tutte  le  strutture  le  temperature  minime  e  massime
raggiunte all'interno dei box, in occasione  dei  picchi  stagionali,
non   devono   provocare   sofferenza   agli   animali   e   comunque
salvaguardando  l'esigenze  della  razza   e   dell'eta'   sotto   la
responsabilita' del responsabile sanitario. 
    7. I box del reparto di ricovero e custodia permanente di cui  al
comma 5, lettera b) sono dotati dei seguenti requisiti strutturali: 
      a) superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari
a 20 metri quadrati, dei quali  almeno  2  metri  quadrati  chiusi  e
coperti e i restanti adibiti a cortile; qualora i  box  prevedano  il
ricovero di piu' di un cane, la superficie del box deve essere: 
    1) di almeno 40 mq per due  cani  di  grossa  taglia,  dei  quali
almeno 4 metri quadrati chiusi e coperti; 
    2) di almeno 40 mq  per  piu'  cani  di  taglia  piccola/media  e
ciascun  cane  deve  avere  1,5  metri  quadrati  chiusi  e  coperti;
l'inserimento deve avvenire sotto la  responsabilita'  del  direttore
sanitario della struttura; 
      b) requisiti di cui al comma 6 lettere da c) a g) e da i) a p);
nel caso del requisito di cui alla lettera n), il box puo' avere  una
superficie inferiore rispetto a quanto previsto nel comma  7  lettera
a); 
      c) sulla porta di ogni  box  deve  essere  apposta  una  scheda
contenente il nome del cane/cani  ricoverati,  la  data  di  nascita,
l'indicazione del numero di microchip e il Comune di ritrovamento; 
      d)  nelle  strutture  esistenti  ubicate  in  comuni  di   area
climatica «pianura» e in funzione della razza, del peso,  dell'indole
e dell'eta' dei cani ospitati, l'ambiente chiuso di cui alla  lettera
a) del presente comma puo' essere sostituito da una  tettoia  coperta
delle stesse dimensioni aperta su un lato  sovrastante  un  pavimento
facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche  centimetro
dal livello del terreno e con leggera pendenza;  la  direzione  della
tettoia deve tener conto dei venti dominanti e  della  direzione  del
sole; sotto la stessa sono collocate cucce individuali  in  materiale
termoisolante, lavabili e disinfettabili. In  questo  caso  non  sono
previsti i requisiti di cui al comma 6 lettere d) ed e); 
      e) in funzione dell'indole dei cani ospitati  il  requisito  di
cui al comma 6 lettera e) e' richiesto almeno nel 10% dei  box  della
struttura; 
      f) la parte esterna  del  box  deve  essere  dotata  di  idonea
ombreggiatura naturale  o  artificiale  per  garantire  il  benessere
animale nella stagione calda e deve prevedere uno spazio, pari almeno
al 50 per cento in ghiaia  a  grana  sottile  o  erba,  permeabile  e
drenante per evitare ristagni. 
    8. Le strutture in cui viene effettuato il servizio di ricovero e
custodia permanente  devono  disporre  di  aree  con  manto  naturale
drenante, pianeggianti con pendenza  inferiore  al  5%  e  recintate,
destinate allo sgambamento dei cani e  alla  socializzazione  con  le
persone per le adozioni. 
    9. Le aree di sgambamento di cui al comma 8  devono  avere  degli
elementi di arricchimento ambientale e di  barriere  visive  ed  aree
rifugio che permettano ai cani di essere separati, se lo  desiderano,
dagli altri cani. 
    10. Eventuali maggiori dimensioni dei box o delle aree  destinate
allo sgambamento, o altre condizioni strutturali e/o  gestionali  che
favoriscono  il  benessere  degli   animali,   costituiscono   titolo
preferenziale nella stipula di convenzioni con i Comuni. 
    11. Nelle strutture  in  cui  viene  effettuato  il  servizio  di
ricovero e  custodia  permanente  sono  consentite  le  attivita'  di
allevamento e l'attivita' di pensione, purche' tali attivita' vengano
effettuate in un'area individuata sulla planimetria della  struttura,
in box contigui, dedicati e identificati per la  destinazione  d'uso,
aventi le stesse caratteristiche del reparto di ricovero  e  custodia
permanente. 
 
                               Art. 6. 
 
Requisiti strutturali delle strutture  di  ricovero  e  custodia  per
                                gatti 
 
    1. I reparti di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 4 sono dotati
dei seguenti requisiti: 
    a) locali chiusi finestrati, con un  idoneo  ricambio  d'aria,  e
temperatura compresa fra i 15 e i 30 gradi; 
    b) gabbie  collocate  nei  locali  di  cui  alla  lettera  a)  di
dimensioni minime di metri 0,8x1x0,6; e' tollerato uno scarto del 10%
mantenendo tuttavia la  stessa  cubatura;  le  gabbie  devono  essere
provviste di cassetta igienica ed abbeveratoio, nonche' di  divisorio
verticale mobile per la separazione in due vani o  altri  dispositivi
che consentano la pulizia; 
    c) requisiti di cui all'art. 5 comma 5 lettere da c) a h). 
    2. Le oasi feline di cui al comma 1 lettera d) dell'art.  4  sono
dotate delle caratteristiche e  dei  requisiti  strutturali  previsti
dall'art. 4 del Regolamento approvato con DPres. 127/2015. 
 
                               Art. 7. 
 
Requisiti  strutturali  delle  strutture  di  ricovero   e   custodia
              permanente per altri animali d'affezione 
 
    1. Per quanto riguarda  le  specifiche  tecniche  concernenti  la
detenzione degli animali d'affezione diversi  dai  cani  e  gatti  si
rimanda all'allegato B  al  Regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Regione n. 127/2015. 
    2. Nelle strutture di ricovero per animali d'affezione  ai  sensi
dell'art. 7 comma 7 della legge deve essere nominato  un  veterinario
libero  professionista  come  responsabile  sanitario   come   meglio
disciplinato dall'art. 9 comma 1 lettera b). 
 
                               Art. 8. 
 
            Requisiti gestionali del reparto contumaciale 
 
    1. I veterinari delle Aziende Sanitarie hanno l'obbligo di: 
    a) regolare e disciplinare il servizio di cattura e ritiro  degli
animali  mediante  personale  dedicato  dipendente  o  convenzionato,
opportunamente attrezzato e formato; 
    b) vigilare affinche' le operazioni di  cattura  e  di  trasporto
avvengano secondo  le  prescrizioni  della  vigente  legislazione  in
materia; 
    c) tenere  la  registrazione  in  BDR  degli  animali  catturati,
ritirati, restituiti, soppressi, deceduti; 
    d) predisporre  apposito  certificato  di  accompagnamento  delle
spoglie degli animali deceduti, nel quale devono essere  riportati  i
dati della scheda segnaletica nonche' l'indicazione  della  struttura
presso la quale le spoglie verranno distrutte; 
    e) controllare  che  il  valore  nutritivo,  la  somministrazione
dell'acqua di abbeverata e delle razioni corrispondano alle peculiari
esigenze degli animali ricoverati; 
    f)  curare  che   le   operazioni   di   pulizia,   disinfezione,
disinfestazione e derattizzazione siano regolarmente eseguite; 
    g) segnalare al Responsabile del Servizio  veterinario  eventuali
non conformita' o disservizi e i necessari  provvedimenti  diretti  a
migliorarlo; 
    h) assicurare il controllo e la profilassi della rabbia  e  delle
altre  malattie  infettive  degli  animali  ricoverati,  compresi   i
trattamenti vaccinali e antiparassitari interni ed esterni; 
    i) effettuare interventi  di  primo  soccorso  o  determinati  da
situazioni di emergenza medico-veterinaria, o di non autosufficienza,
nonche'  da  situazioni  di  comprovato  pericolo  per  l'incolumita'
pubblica anche tramite convenzione con strutture esterne, con spese a
carico   dell'Azienda   sanitaria   territorialmente   competente   o
dell'intestatario dell'animale, se rintracciabile. 
    j) trasferire gli animali dal  reparto  contumaciale  al  reparto
permanente. 
    2. L'organizzazione dei relativi servizi viene regolamentata  con
apposito provvedimento emanato dal direttore dei  Servizi  veterinari
dell'Azienda sanitaria che deve prevedere: 
    a) l'orario di apertura al pubblico, esposto in modo ben visibile
tramite apposita cartellonistica all'ingresso  della  struttura,  per
almeno due ore al giorno e per almeno due  ore  nel  pomeriggio  alla
settimana oppure per appuntamento; 
    b) la pronta disponibilita' di un medico  veterinario  che  possa
essere contattato h 24 dal personale del 118; 
 
                               Art. 9. 
 
Requisiti  gestionali  delle  strutture  di   ricovero   e   custodia
                             permanente 
 
    1. Il responsabile della struttura deve garantire: 
    a) l'orario di apertura al pubblico, esposto in modo ben visibile
tramite apposita cartellonistica all'ingresso  della  struttura,  per
almeno due ore al  giorno  e  per  almeno  4  giorni  alla  settimana
compreso il lunedi' e il sabato; nel  periodo  estivo  l'apertura  al
pubblico, deve protrarsi anche dopo le 17.00; 
    b)  la  nomina  di  un  veterinario  libero  professionista  come
responsabile sanitario che deve assicurare  i  compiti  di  cui  alle
lettere c), e), f), h) dell'art. 8; 
    c) l'accudimento degli animali da parte di un numero  sufficiente
di  addetti  (almeno  1  addetto  ogni  50   animali   per   pulizia,
alimentazione, manutenzione ordinaria ecc.) aventi adeguate capacita'
conoscenze e competenze professionali; 
    d)   l'adozione    di    apposito    provvedimento    riguardante
l'organizzazione  dei  relativi  servizi,  compreso  l'elenco   degli
operatori,  delle  loro  qualifiche  e  il  relativo  mansionario   a
disposizione  per  ogni  richiesta  da  parte  delle   autorita'   di
controllo; 
    e) la presenza dei volontari di  diverse  associazioni  ai  sensi
dell'art. 2 comma 371 della legge 24 dicembre 2007 n.  244,  preposti
alla gestione delle adozioni e degli affidamenti degli  animali,  che
abbiano fatto apposita richiesta; 
    f) l'accesso alla struttura al personale dei  Servizi  veterinari
delle Azienda Sanitaria competente per territorio, ai  rappresentanti
delle associazioni e degli enti iscritti nell'elenco di cui  all'art.
6 della Legge, al  Sindaco  del  Comune  convenzionato  o  a  un  suo
incaricato; 
    g) la somministrazione del cibo almeno una volta al giorno;  agli
animali  gravidi  e  in  lattazione,  cuccioli,  anziani  e  soggetti
defedati, la somministrazione specifica viene  effettuata  frazionata
in piu' momenti; 
    h) favorire la socializzazione con le persone; 
    i)  la  pulizia  dei  box,  delle  gabbie,  dei  contenitori  per
l'alimentazione e delle superfici a disposizione degli animali almeno
una volta al giorno; 
    j) la manutenzione delle strutture fisse e mobili; 
    k)  l'attuazione   delle   procedure   di   controllo,   pulizia,
disinfezione  e  disinfestazione  mediante  protocolli  validati  dal
responsabile sanitario a disposizione per  ogni  richiesta  da  parte
delle autorita' di controllo; 
    l) la registrazione degli animali ospitati,  ritirati,  affidati,
restituiti, soppressi o  deceduti  nella  BDR  secondo  le  modalita'
stabilite dal manuale operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge; 
    m)  la  registrazione  entro  30  giorni   dal   ricovero   delle
informazioni utili e necessarie per l'affido, nell'applicativo  della
BDR denominato «Adotta un Amico», in modo da consentirne la fruizione
da parte dei soggetti privati direttamente interessati; 
    n) l'affidamento, solo a titolo gratuito,  secondo  le  modalita'
previste dalla BDR, degli animali ricoverati solo a soggetti  privati
che  abbiano  dichiarato  per  iscritto  di  garantire   l'osservanza
dell'art. 4 della Legge; 
    o) la consegna del libretto attestante i  trattamenti  effettuati
da  parte  del  veterinario  libero  professionista  incaricato  come
responsabile sanitario al detentore del cane affidato. 
    2. Il testo tipo della convenzione, ai sensi dell'art. 7 comma  7
della Legge, che unifica  il  servizio  di  mantenimento  sull'intero
territorio regionale contenente anche le tariffe  minime  concernenti
le spese che i Comuni sostengono per la  custodia  e  la  cura  degli
animali e'  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente
regolamento. 
 
                              Art. 10. 
 
                     Autorizzazione e controllo 
 
    1. Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 5,  6
e 7, devono ottenere l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art.  7
comma 7 della Legge, rilasciata dal Servizio veterinario dell'Azienda
Sanitaria. 
    2. Per ottenere l'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1 deve
essere  inoltrata  al  suddetto  servizio,  da   parte   del   legale
rappresentante della  struttura,  istanza  corredata  dalla  seguente
documentazione: 
      a) Il gestore deve presentare una dichiarazione sostitutiva  di
atto di notorieta' nella quale dichiara di: 
        1) essere in possesso dei requisiti previsti dalla  normativa
antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice  delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); 
        2) essere in possesso dei requisiti morali (Regio Decreto  18
giugno 1931, n. 773); 
        3) non essere stato sanzionato o condannato, anche in accordo
fra le parti ai sensi dell'art  444  c.p.p.,  per  reati  contro  gli
animali e di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale
ambito o conclusi a seguito di  cause  di  richiesta  di  misure  che
comportino estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova); 
        4) possedere i requisiti  di  professionalita'  e  conoscenza
specifica, per garantire il benessere degli animali; 
      b) planimetria  della  struttura  in  scala  1:100,  riportante
l'indicazione della rete idrica e degli scarichi  e  la  destinazione
d'uso dei locali; 
      c)  relazione  tecnica  descrittiva  degli  impianti  e   delle
attrezzature di cui la struttura e' dotata, riportante  l'indicazione
del numero massimo di animali, distinti per specie, che la  struttura
puo' ospitare; 
      d) autorizzazione agli scarichi delle  acque  reflue  derivanti
dall'attivita'; 
      e) certificato di agibilita'; 
      f)  copia  dell'atto   di   nomina   del   veterinario   libero
professionista incaricato come responsabile  sanitario  con  relativa
assunzione di responsabilita' da parte dello stesso; 
      g) dichiarazione che l'attivita' rispetta i requisiti  definiti
dalla legge e dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento. 
    3. Le strutture gia' in possesso di autorizzazione sanitaria alla
data di entrata in vigore del presente regolamento,  ed  in  possesso
dei requisiti prescritti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, ad  eccezione
del requisito relativo alla distanza dai centri abitati,  richiedono,
entro 3 mesi dall'entrata in  vigore  del  presente  regolamento,  al
Servizio   veterinario   dell'Azienda   sanitaria   competente    per
territorio, un sopralluogo teso alla verifica dei requisiti  al  fine
del rilascio della nuova autorizzazione che dovra' avvenire entro tre
mesi dalla presentazione della domanda. 
    4. Le strutture gia' autorizzate ma non in possesso dei requisiti
prescritti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 ad eccezione  del  requisito
relativo alla distanza dai centri abitati, devono presentare, entro 6
mesi dall'entrata in vigore  del  presente  regolamento,  domanda  di
rinnovo  dell'autorizzazione  al  Servizio  veterinario  dell'Azienda
Sanitaria competente per territorio,  corredata  da  un  progetto  di
adeguamento. I requisiti devono essere soddisfatti entro  il  termine
massimo di ventiquattro mesi a decorrere  dalla  presentazione  della
domanda  al  fine   del   rilascio   dell'autorizzazione   da   parte
dell'Azienda sanitaria, previo sopralluogo. 
    5. Le Aziende per i  servizi  sanitari  effettuano  un  controllo
mensile, a partire dall'entrata in vigore del  presente  regolamento,
redigendo apposito verbale da  trasmettere  al  Servizio  veterinario
della Regione. 
 
                              Capo III 
 
Altre strutture di ricovero e custodia:  caratteristiche  funzionali,
         requisiti strutturali e gestionali, autorizzazione 
 
                              Art. 11. 
 
                     Caratteristiche funzionali 
 
    1. Le strutture di ricovero e custodia non  convenzionate  con  i
Comuni, ai sensi dell'art.  8  della  Legge,  che  detengono  animali
d'affezione, con finalita' prioritaria all'adozione, sono gestite  da
privati o da enti, associazioni o imprese commerciali. 
 
                              Art. 12. 
 
                        Requisiti strutturali 
 
    1. Le strutture di ricovero e  custodia,  ai  sensi  dell'art.  8
della legge  devono  essere  dotate  almeno  dei  seguenti  requisiti
strutturali: 
      a) per i cani: 
        1) superficie minima a disposizione per  ogni  cane  ospitato
pari a 15 metri quadrati, dei quali almeno 2 metri quadrati chiusi  e
coperti e i restanti adibiti a cortile; qualora i  box  prevedano  il
ricovero di piu' di un cane, la superficie del box deve essere: 
    a) di almeno 30 mq per due  cani  di  grossa  taglia,  dei  quali
almeno 4 metri quadrati chiusi e coperti; 
    b) di almeno 30 mq  per  piu'  cani  di  taglia  piccola/media  e
ciascun cane deve avere 1,5 metri quadrati chiusi e coperti; 
    2) nelle strutture esistenti ubicate in comuni di area  climatica
«pianura»  e  in  funzione  della  razza,  del  peso,  dell'indole  e
dell'eta' dei cani ospitati, l'ambiente chiuso puo' essere sostituito
da una tettoia coperta delle stesse  dimensioni  aperta  su  un  lato
sovrastante  un  pavimento  facilmente  lavabile  e   disinfettabile,
rialzato di qualche centimetro dal livello del terreno e con  leggera
pendenza; la direzione della  tettoia  deve  tener  conto  dei  venti
dominanti e della direzione del sole; sotto la stessa sono  collocate
cucce   individuali   in   materiale   termoisolante,   lavabili    e
disinfettabili; 
    3) requisiti di cui all'art. 5 comma 6 lettera f), k), l), p); le
nuove strutture devono essere  realizzate  ad  almeno  200  metri  di
distanza dai centri abitati; 
    4) una zona recintata per lo sgambamento degli animali; 
      b) per i gatti: 
    1) locali chiusi finestrati, con un  idoneo  ricambio  d'aria,  e
temperatura compresa fra i 15 e i 30 gradi; 
    2) altezza minima dei locali di cui al punto 1) pari a metri  2,5
e superficie non inferiore ai 10 mq con uno spazio per ciascun  gatto
di almeno 1,5 mq; 
    3) i locali di cui al punto 1) sono dotati di mensole, scalette o
gradoni  o  di  altri  arricchimenti  ambientali  che  permettano  di
moltiplicare gli spazi e sfruttare la tridimensionalita'; 
    4) parti scoperte con vegetazione adatta a creare  zone  d'ombra,
comunicanti con i locali di cui al punto 1) parzialmente pavimentate,
dotate di recinzione alte  due  metri,  chiuse  verso  l'alto,  o  di
altezza minima di  due  metri  e  cinquanta  e  di  adeguati  sistemi
antiscavalcamento; 
    5) siti  di  alimentazione,  abbeveratoi  e  lettiere  in  numero
adeguato ai gatti ospitati quotidianamente puliti; 
      c) per gli altri animali  d'affezione:  modalita'  di  custodia
previste dall'allegato B del Regolamento approvato  con  decreto  del
Presidente della Regione n. 127/2015. 
 
                              Art. 13. 
 
                        Requisiti gestionali 
 
    1. La gestione delle strutture di  ricovero  e  custodia  di  cui
all'art. 11 garantisce: 
    a) l'assistenza medica sugli  animali,  anche  mediante  apposite
convenzioni con strutture veterinarie private; 
    b)  il  governo  quotidiano  degli   animali,   con   riferimento
all'alimentazione   e   all'abbeverata,   alla   pulizia   dei   box,
all'attivita' motoria nell'area dedicata; 
    c) la gestione  dei  rifiuti  speciali  e  dei  sottoprodotti  di
origine animale; 
    d) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; 
    e) la manutenzione ordinaria e straordinaria  della  struttura  e
delle attrezzature; 
    f) la gestione di  eventuale  personale  dipendente  e  non,  con
riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione. 
    2. La tenuta del registro di carico e scarico ai sensi  dell'art.
15 della Legge, secondo le modalita' stabilite dal manuale  operativo
ai sensi dell'art. 25 della Legge. 
    3. Alle associazioni e agli  enti  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'art.  6  della  legge  e'  garantito,  ai  fini  ispettivi  e  di
controllo, l'accesso alle strutture,  ai  sensi  dell'art.  10  della
Legge. 
 
                              Art. 14. 
 
                           Autorizzazione 
 
    1. Le strutture di ricovero e custodia cui  all'art.  11,  devono
ottenere   l'autorizzazione   sanitaria   rilasciata   dal   Servizio
veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio. 
    2. Per ottenere l'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1 deve
essere inoltrata apposita istanza al suddetto servizio, da parte  del
legale rappresentante della struttura,  dichiarando  di  possedere  i
requisiti prescritti dagli articoli 12 e 13. 
    3. Le strutture gia' in possesso di autorizzazione sanitaria alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, ed in possesso di
tutti i requisiti prescritti dagli  articoli  12  e  13,  richiedono,
entro 3 mesi dall'entrata in  vigore  del  presente  regolamento,  al
Servizio   veterinario   dell'Azienda   sanitaria   competente    per
territorio, un sopralluogo teso alla verifica dei requisiti  al  fine
del rilascio della nuova autorizzazione che dovra' avvenire entro tre
mesi dalla domanda. 
    4. Le strutture gia' autorizzate ma non in possesso  di  tutti  i
requisiti prescritti dagli articoli 12 e 13, devono presentare, entro
6 mesi dall'entrata in vigore del presente  regolamento,  domanda  di
rinnovo  dell'autorizzazione  al  Servizio  veterinario  dell'Azienda
Sanitaria competente per territorio,  corredata  da  un  progetto  di
adeguamento. I requisiti devono essere soddisfatti entro  il  termine
massimo di quarantotto mesi a  decorrere  dalla  presentazione  della
domanda  al  fine   del   rilascio   dell'autorizzazione   da   parte
dell'Azienda sanitaria, previo sopralluogo. 
 
                               Capo IV 
 
Strutture per attivita' di commercio,  allevamento,  addestramento  e
custodia a fini commerciali: caratteristiche funzionali, tipo  misure
                 minime di sostegno, autorizzazione 
 
                              Art. 15. 
 
                     Caratteristiche funzionali 
 
    1.  Le  strutture  per  attivita'  di   commercio,   allevamento,
addestramento e custodia a fini commerciali riguardano: 
    a) le pensioni per cani; 
    b) le pensioni per gatti; 
    c) l'allevamento per cani; 
    d) l'allevamento per gatti; 
    e) i negozi di vendita di animali d'affezione; 
    f) l'addestramento di cani; 
    g) le attivita' di toelettatura. 
 
                              Art. 16. 
 
            Requisiti strutturali delle pensioni per cani 
 
    1. Le strutture di nuova costruzione,  devono  essere  realizzate
secondo  le  vigenti  norme  urbanistiche,  di  igiene  pubblica   ed
ambientale e realizzate ad almeno 200 metri di  distanza  dai  centri
abitati. L'area su cui realizzare  la  nuova  struttura  deve  essere
facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni  o
smottamenti. 
    2.  Le  pensioni  per  cani  gia'  esistenti  che  prevedono  una
detenzione temporanea dei  cani,  devono  essere  dotate  almeno  dei
seguenti requisiti strutturali: 
    a) superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari a
15 metri quadrati, dei quali almeno 2 metri quadrati chiusi e coperti
e i restanti adibiti a cortile; 
    b) nelle strutture esistenti ubicate in comuni di area  climatica
«pianura»  e  in  funzione  della  razza,  del  peso,  dell'indole  e
dell'eta' dei cani ospitati, l'ambiente chiuso di cui alla lettera a)
del presente comma puo' essere  sostituito  da  una  tettoia  coperta
delle stesse dimensioni aperta su un lato  sovrastante  un  pavimento
facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche  centimetro
dal livello del terreno e con leggera pendenza;  la  direzione  della
tettoia deve tener conto dei venti dominanti e  della  direzione  del
sole; sotto la stessa sono collocate cucce individuali  in  materiale
termoisolante, lavabili e disinfettabili; 
    c) requisiti di cui all'art. 5 comma 3, comma 5 lettera  d),  f),
g), comma 6 lettera c), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), comma
7 lett. f). 
    3. Se i cani vengono tenuti in ambiente domestico chiuso,  si  fa
riferimento  alle  modalita'  di  custodia  previste  nel   punto   1
dell'allegato A del Regolamento approvato con decreto del  Presidente
della Regione n. 127/2015. 
    4. Le strutture devono garantire la gestione  delle  emergenze  e
l'assistenza veterinaria agli animali presenti. 
 
                              Art. 17. 
 
           Requisiti strutturali delle pensione per gatti 
 
    1. Le strutture di nuova costruzione,  devono  essere  realizzate
secondo  le  vigenti  norme  urbanistiche,  di  igiene  pubblica   ed
ambientale e realizzate ad almeno 200 metri di  distanza  dai  centri
abitati. L'area su cui realizzare  la  nuova  struttura  deve  essere
facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni  o
smottamenti. 
    2. Le pensioni per gatti  gia'  esistenti  devono  essere  dotate
almeno dei seguenti requisiti: 
    a) locali chiusi finestrati, con un  idoneo  ricambio  d'aria,  e
temperatura compresa fra i 15 e i 30 gradi; 
    b) altezza minima dei locali di cui alla lettera a) pari a  metri
2,5 e superficie non inferiore ai 10 mq con uno  spazio  per  ciascun
gatto di almeno 1,5 mq; 
    c) le superfici delle aree di cui alla lettera a) sono  costruite
con materiale facilmente lavabile e disinfettabile,  senza  angoli  o
anfratti inaccessibili; 
    d) i locali di cui  alla  lettera  a)  sono  dotati  di  mensole,
scalette o gradoni o di altri arricchimenti ambientali che permettano
di moltiplicare gli spazi e sfruttare la tridimensionalita'; 
    e) eventuali parti scoperte con vegetazione adatta a creare  zone
d'ombra, comunicanti con i locali di cui alla lettera a) parzialmente
pavimentate, dotate  di  recinzione  alte  due  metri,  chiuse  verso
l'alto, o di altezza minima di due metri e cinquanta  e  di  adeguati
sistemi antiscavalcamento; 
    f) siti  di  alimentazione,  abbeveratoi  e  lettiere  in  numero
adeguato ai gatti ospitati quotidianamente puliti; 
    g) requisiti strutturali di cui  all'art.  5  comma  3,  comma  5
lettera d), f), g). 
    3. I gatti di detentori diversi devono essere tenuti separati. 
    4. L'eventuale zona esterna deve essere predisposta  per  offrire
protezione dai raggi solari (obbligatoria nel periodo estivo). 
    5. Le strutture devono garantire la gestione  delle  emergenze  e
l'assistenza veterinaria agli animali presenti. 
 
                              Art. 18. 
 
           Requisiti strutturali dell'allevamento per cani 
 
    1. Le strutture di nuova costruzione,  devono  essere  realizzate
secondo  le  vigenti  norme  urbanistiche,  di  igiene  pubblica   ed
ambientale e realizzate ad almeno 200 metri di  distanza  dai  centri
abitati. L'area su cui realizzare  la  nuova  struttura  deve  essere
facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni  o
smottamenti. 
    2. Le strutture gia' esistenti devono essere  dotate  almeno  dei
requisiti strutturali di cui all'art. 5 comma 3, comma 5 lettera  c),
d), e), f), g), h) comma 6 lettera c), f), g), h), i),  j),  k),  l),
m), o), p), comma 7 lettera a), d), f), comma 8, comma 9. 
    3.  Le  strutture  devono  essere  dotate  di  almeno  un  locale
identificato  per  uso  infermeria  e   dotato   di   climatizzazione
ambientale che assicuri una temperatura fra i 15 e i 25 gradi. 
    4. I cuccioli  non  devono  essere  stabulati  individualmente  e
possono essere tenuti in box  con  superficie  inferiore  rispetto  a
quanto previsto dall'art. 5 comma  7  lettera  a),  fino  al  momento
dell'affido al nuovo detentore o  fino  al  termine  del  periodo  di
socializzazione. 
    5. Per quanto  attiene  all'allevamento  amatoriale,  se  i  cani
vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa  riferimento  alle
modalita' di custodia  previste  nel  punto  1  dell'allegato  A  del
Regolamento approvato con decreto del  Presidente  della  Regione  n.
127/2015. 
 
                              Art. 19. 
 
          Requisiti strutturali dell'allevamento per gatti 
 
    1. Le strutture di nuova costruzione,  devono  essere  realizzate
secondo  le  vigenti  norme  urbanistiche,  di  igiene  pubblica   ed
ambientale e realizzate ad almeno 200 metri di  distanza  dai  centri
abitati. L'area su cui realizzare  la  nuova  struttura  deve  essere
facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni  o
smottamenti. 
    2. Le strutture gia' esistenti devono essere  dotate  almeno  dei
seguenti requisiti strutturali: 
    a) locali chiusi finestrati, con un  idoneo  ricambio  d'aria,  e
temperatura compresa fra i 15 e i 30 gradi; 
    b) altezza minima dei locali di cui alla lettera a) pari a  metri
2,5 e superficie non inferiore ai 10 mq con uno  spazio  per  ciascun
gatto di almeno 1,5 mq; 
    c) le superfici delle aree di cui alla lettera a) sono  costruite
con materiale facilmente lavabile e disinfettabile,  senza  angoli  o
anfratti inaccessibili; 
    d) i locali di cui  alla  lettera  a)  sono  dotati  di  mensole,
scalette o gradoni o di altri arricchimenti ambientali che permettano
di moltiplicare gli spazi e sfruttare la tridimensionalita'; 
    e) eventuali parti scoperte con vegetazione adatta a creare  zone
d'ombra, comunicanti con i locali di cui alla lettera a) parzialmente
pavimentate, dotate  di  recinzione  alte  due  metri,  chiuse  verso
l'alto, o di altezza minima di due metri e cinquanta  e  di  adeguati
sistemi antiscavalcamento; 
    f) siti  di  alimentazione,  abbeveratoi  e  lettiere  in  numero
adeguato ai gatti ospitati quotidianamente puliti; 
    g) requisiti di cui all'art. 5 comma 3, comma 5 lettera  c),  d),
e), f), g), h). 
    3. Per quanto attiene  all'allevamento  amatoriale,  se  i  gatti
vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa  riferimento  alle
modalita' di custodia  previste  nel  punto  2  dell'allegato  A  del
Regolamento approvato con decreto del  Presidente  della  Regione  n.
127/2015. 
 
                              Art. 20. 
 
 Requisiti strutturali dei negozi di vendita di animali d'affezione 
 
    1. I locali  in  cui  si  commercializzano  animali  d'affezione,
devono essere realizzati secondo le vigenti  norme  urbanistiche,  di
igiene pubblica ed ambientale. 
    2. I negozi gia' esistenti devono essere dotati: 
    a) locale o spazio chiuso (armadio) destinato esclusivamente allo
stoccaggio di attrezzature e prodotti da utilizzarsi per la  pulizia,
disinfezione e disinfestazione; 
    b) locale per il deposito e la conservazione degli alimenti e per
la preparazione del cibo, dotato  di  attrezzature  per  il  lavaggio
delle suppellettili essere forniti  di  acqua  potabile  e  possedere
pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili. 
    c) recinti/box, riferiti alla taglia degli animali, da permettere
adeguato movimento ed esposti solo durante l'orario  di  apertura  al
pubblico  e  per  il  tempo  massimo  compatibile  con  le   esigenze
fisiologiche ed etologiche; il recinto/box deve essere dotato di  uno
schermo/tenda in modo che  la  visione  degli  animali  sia  preclusa
durante l'orario di  chiusura,  al  fine  di  garantire  un  adeguato
periodo di riposo. 
    3. Per quanto attiene alle modalita' di custodia degli animali si
rimanda per cani e gatti  all'allegato  A  paragrafo  3  punto  5)  e
paragrafo 4 punto 5 lettera a) e per gli  altri  animali  d'affezione
diversi dai cani e gatti all'allegato B del Regolamento approvato con
decreto del Presidente della Regione n. 127/2015. 
 
                              Art. 21. 
 
    Requisiti strutturali dell'attivita' di addestramento di cani 
 
    1. Si individuano due tipologie nell'ambito  della  attivita'  di
addestramento e/o rieducazione dei cani: 
    a) a domicilio del detentore (senza struttura fissa); 
    b) presso campi di addestramento attrezzati e autorizzati. 
    2. Le strutture di cui al comma 1 lettera b) devono essere dotate
almeno dei seguenti requisiti:  a)  superficie  idonea  proporzionata
alle esigenze dell'attivita' da svolgere; b) area  recintata  sino  a
terra con rete metallica di altezza  non  inferiore  a  2  metri;  c)
superficie a prato da tenere sfalciato  corto,  con  controllo  degli
infestanti; d) punto di abbeverata; e) obbligo di raccolta quotidiana
delle deiezioni alla fine di ogni attivita'; f)  attrezzatura  idonea
al  tipo  di  addestramento  indicato  nella  relazione  tecnica;  g)
apposizione di idonea cartellonistica  sulla  viabilita'  di  accesso
pubblica per segnalare le modalita' di accesso al campo. 
    3. Le strutture di nuova costruzione, oltre ai requisiti  di  cui
al comma 2 devono essere collocate ad almeno 200  metri  di  distanza
dai centri abitati e secondo le vigenti nome urbanistiche. 
 
                              Art. 22. 
 
Requisiti gestionali per pensione per cani e gatti,  allevamento  per
       cani e gatti, negozi di vendita di animali d'affezione 
 
    1. Il responsabile, i suoi addetti o incaricati devono: 
    a) essere in possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa
antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice  delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,  n.  136),  dei  requisiti
morali (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773); 
    b) non essere stati sanzionati o condannati, anche in accordo fra
le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e
di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito  o
conclusi a seguito di cause di richiesta  di  misure  che  comportino
estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova); 
    c)   possedere    le    cognizioni    necessarie    all'esercizio
dell'attivita', di una qualificata formazione professionale o di  una
comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione; 
    d) tenere un registro di carico e scarico degli animali ai  sensi
dell'art. 13 della legge e secondo le modalita' stabilite dal manuale
operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge; 
    e)  rispettare   le   modalita'   di   custodia   riferite   alla
commercializzazione ai sensi dell'allegato  A  e  B  del  Regolamento
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015; 
    f) garantire l'assistenza sanitaria veterinaria. 
 
                              Art. 23. 
 
    Requisiti gestionali dell'attivita' di addestramento di cani 
 
    1. Per esercitare l'attivita' di cui all'art. 21 comma 1  lettera
a), gli operatori che si occupano di addestramento  e  educazione,  a
qualunque titolo, professionale o privato, presentano  al  Comune  di
residenza e all'Azienda per i servizi sanitari: 
    a)  autodichiarazione  corredata  da   curriculum   formativo   e
professionale ai termini di legge; 
    b)   attestato   di   partecipazione    a    corsi    riguardanti
l'addestramento e/o educazione e il  benessere  animale;  i  percorsi
formativi rientrano in una o piu' delle seguenti categorie: 
        1) corsi di formazione svolti dalle associazioni riconosciute
di educatori cinofili, dall'ENCI o da altre associazioni riconosciute
con finalita' statutarie  che  comprendano  l'educazione  cinofila  e
l'addestramento; 
        2) laurea o master di un'Universita' italiana nell'ambito del
comportamento canino e dell'educazione cinofila,  medico  veterinario
esperto    in    comportamento    animale,     medico     veterinario
comportamentalista o titoli equipollenti italiani o  esteri  valutati
dall'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio; 
      c) autodichiarazione redatta sotto forma di atto notorio di non
essere stati sanzionati o condannati, anche in accordo fra  le  parti
ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e  di  non
avere procedimenti penali  in  corso  per  reati  in  tale  ambito  o
conclusi a seguito di cause di richiesta  di  misure  che  comportino
estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova); 
      d) codice fiscale; e) iscrizione alla Camera di  Commercio  e/o
partita Iva; 
      f) relazione tecnica sul tipo di attivita' che si svolge o  che
si intende svolgere. 
    2. Per esercitare l'attivita' di cui all'art. 21 comma 1  lettera
b), il Responsabile della struttura deve: 
      a) essere un addestratore o educatore che soddisfa i  requisiti
di cui al comma 1; 
      b) predisporre un manuale di buone  pratiche  per  la  gestione
dell'attivita' che descriva  le  attivita'  e  le  attrezzature,  con
orario di utilizzo e indicazione degli operatori  che  utilizzano  il
campo; 
      c) garantire l'assistenza sanitaria veterinaria per prestazioni
veterinarie urgenti per prestazioni veterinarie urgenti. 
    3. Il responsabile dell'attivita' di cui al comma 1 e 2, ai sensi
dell'art. 14 della Legge, ha l'obbligo  di  tenere  un  registro  nel
quale registrare l'attivita'. I dati e  gli  elementi  identificativi
riferiti  a  ciascun  animale  o  gruppo  di  animali  soggetti  alle
attivita' di addestramento  che  deve  essere  vidimato  dall'Azienda
sanitaria. 
 
                              Art. 24. 
 
                             Nulla osta 
 
    1.  Le  attivita'  di  commercio,  allevamento,  addestramento  e
custodia a fini commerciali, di cui  all'articolo  all'art.  15  sono
sottoposte al nulla osta ai sensi dell'art. 13 della Legge. 
    2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato, su istanza  del
responsabile dell'attivita', dal  Servizio  Veterinario  dell'Azienda
sanitaria territoriale  competente  per  territorio,  e  contiene  le
indicazioni relative alla/le specie degli animali d'affezione che  si
intende commerciare, allevare, addestrare e custodire,  nonche',  per
le attivita' di vendita di  animali,  le  prescrizioni  del  Servizio
Veterinario relative all'eta' minima per la  cessione,  tenuto  conto
della specie. 
    3.  Il  titolare  dell'attivita'   di   commercio,   allevamento,
addestramento e custodia a fini commerciali, al fine del rilascio del
nulla  osta,  salvo  il  caso  di  attivita'  di  toelettatura,  deve
presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'  nella
quale dichiara di: 
    a) essere in possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa
antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice  delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); 
    b) essere in possesso dei  requisiti  morali  (Regio  Decreto  18
giugno 1931, n. 773); 
    c) non essere stato sanzionato o condannato, anche in accordo fra
le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e
di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito  o
conclusi a seguito di cause di richiesta  di  misure  che  comportino
estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova); 
    d)   possedere    le    cognizioni    necessarie    all'esercizio
dell'attivita', una qualificata formazione  professionale  o  di  una
comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione; 
    e) possedere i requisiti prescritti dagli articoli  16,  17,  18,
19, 20, 21, 22 e 23 a seconda del tipo di attivita'; 
    f)  assicurare   le   modalita'   di   custodia   riferite   alla
commercializzazione degli animali d'affezione ai sensi  dell'allegato
A e B del Regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 127/2015; 
    g) assicurare la tenuta, per le attivita' di vendita  di  animali
di un registro di carico e scarico secondo le modalita' stabilite dal
manuale operativo ai sensi dell'art. 25  della  Legge;  per  i  cani,
gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di  calopsite  e
ondulati, il carico e lo scarico e' individuale e  dovra'  riportare,
per  ogni   singolo   soggetto:   l'identificazione,   la   data   di
acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la  destinazione.
Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli  roditori
e pesci, il carico sara' registrato per singole partite. 
    4. Il titolare di attivita' di toelettatura, al fine del rilascio
del nulla osta, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' nella quale dichiara di: 
    a) essere in possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa
antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice  delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); 
    b) essere in possesso dei  requisiti  morali  (Regio  Decreto  18
giugno 1931, n. 773); 
    c) non essere stato sanzionato o condannato, anche in accordo fra
le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e
di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito  o
conclusi a seguito di cause di richiesta  di  misure  che  comportino
estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova); 
    d)  possedere  i  requisiti  di  professionalita'  e   conoscenza
specifica, per garantire il benessere degli animali, ottenuta tramite
la partecipazione a corsi di settore; 
    e) possedere sistemi per la sanificazione chimica degli strumenti
(forbici, spazzole) e un adeguato sistema per la  disinfezione  degli
strumenti. 
    5. I Servizi Veterinari  delle  Aziende  Sanitarie  provvederanno
alle necessarie verifiche sulle effettive condizioni  di  detenzione,
ricovero, alimentazione e cura degli animali  oggetto  di  commercio,
allevamento,  addestramento  e  custodia  a  fini  commerciali,   sul
rispetto della normativa vigente e del decreto del  Presidente  della
Repubblica 320/54, del presente regolamento  e  delle  loro  esigenze
fisiologiche ed etologiche. 
    6. Le strutture di cui al comma 4 gia' in possesso di nulla  osta
alla data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  devono
presentare,  la  domanda  di  rinnovo  della   stessa   al   Servizio
veterinario dell'Azienda Sanitaria, che  potra'  rinnovare  il  nulla
osta qualora soddisfatti i requisiti di cui al comma 4, entro 6  mesi
dalla domanda. 
    7. Le strutture di cui al comma 3 gia' in possesso di nulla  osta
alla data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  ed  in
possesso di tutti i requisiti prescritti dagli articoli 16,  17,  18,
19, 20, 21, 22 e 23 a seconda  del  tipo  di  attivita';  richiedono,
entro 3 mesi dall'entrata in  vigore  del  presente  regolamento,  al
Servizio   veterinario   dell'Azienda   sanitaria   competente    per
territorio, un sopralluogo teso alla verifica dei requisiti  al  fine
del rilascio del nuovo nulla osta che dovra' avvenire entro sei  mesi
dalla presentazione della domanda. 
    8. Le strutture di cui al comma 3 gia' in possesso di nulla  osta
ma non in possesso di tutti i  requisiti  prescritti  dagli  articoli
16,17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23  a  seconda  del  tipo  di  attivita',
devono presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore  del  presente
regolamento,  domanda  di  rinnovo  del  nulla   osta   al   Servizio
veterinario  dell'Azienda  Sanitaria   competente   per   territorio,
corredata da un progetto di adeguamento. I  requisiti  devono  essere
soddisfatti entro il termine massimo di ventiquattro mesi a decorrere
dalla presentazione della domanda al fine del rilascio del nulla osta
da parte dell'Azienda sanitaria, previo sopralluogo. 
 
                               Capo V 
 
                             Abrogazioni 
 
                              Art. 25. 
 
    1. E' abrogato il regolamento emanato con decreto del  Presidente
della Regione 6 giugno 2002, n. 171 (Regolamento di esecuzione  della
legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia  di  tutela  degli
animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno  del
randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina). 
 
                               Capo VI 
 
                          Entrata in vigore 
 
                              Art. 26. 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia. 
    (Omissis). 
 
                                   Visto, Il presidente: Serracchiani