6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.». Nota all'art. 14, commi 1 e 8: L'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attivita' amministrativa." cosi' dispone: «Finanziamento di cantieri di servizi. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento e' cessato alla data di approvazione della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso. 2. Per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attivita' dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati gia' fruitori del reddito minimo d'inserimento. L'indennita' e' prevista nella medesima misura del reddito minimo di inserimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 ed alle lettere a) e c) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche per i cantieri di cui all'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non risultano avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento dei cantieri di cui all'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri non avviati potranno essere utilizzate per proseguire le attivita' dei cantieri di servizi. 5-bis. Comma abrogato. 5-ter. Comma abrogato. 5-quater. Comma abrogato. 5-quinquies. Comma abrogato. 6. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto a 6.000 migliaia di euro con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 6-bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.». Nota all'art. 14, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8: L'art. 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale." cosi' dispone: «Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi gia' percettori del reddito minimo di inserimento. - 1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti utilizzati nei Cantieri di Servizi di cui all'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, e' istituito l'elenco alfabetico ad esaurimento dei lavoratori gia' fruitori del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, che presentano istanza entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le Amministrazioni che utilizzano i soggetti iscritti nell'elenco inseriscono in tutti i bandi di gara e/o affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai suddetti lavoratori. 3. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, nel rispetto delle norme comunitarie, e' autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'art. 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, gli incentivi previsti dagli articoli 37 e 39 della medesima legge per l'assunzione dei lavoratori, inseriti nell'elenco di cui al comma 1, rientranti nella casistica di cui all'art. 36, lettera b), della legge regionale n. 9/2009. 4. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori di cui al comma 1, e' autorizzato a concedere, a coloro che ne fanno richiesta, l'intero ammontare dell'indennita' triennale di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005. 5. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative e', altresi', autorizzato a concedere, una tantum, alle imprese private che assumono i lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1, con contratto a tempo indeterminato o determinato della durata di anni tre, l'ammontare complessivo del contributo spettante nel triennio ai lavoratori ai sensi dell'arti colo 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005. 6. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi: a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione; b) assunzione a tempo indeterminato; c) volontaria fuoriuscita dal bacino; d) fruizione dell'anticipazione triennale dell'indennita' per la finalita' di cui al comma 4; e) insussistenza o decadenza dai requisiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 237/1998. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata per il triennio 2014-2016 la spesa annua di 6.400 migliaia di euro. La spesa autorizzata dall'art. 75, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (UPB 6.3.2.6.2 - capitolo 712402) e' destinata alle finalita' previste dal presente articolo.». Nota all'art. 14, comma 7: L'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "Disposizioni in materia di usura." cosi' dispone: «1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e' effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.». Nota all'art. 14, comma 9: La legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attivita' amministrativa.", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 maggio 2005, n. 22. Note all'art. 15, comma 2: - La legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, recante "Norme sui cantieri di lavoro per lavoratori disoccupati." e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 6 luglio 1968, n. 31. - L'art. 36 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." cosi' dispone: «Misure urgenti per l'emergenza sociale. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a finanziare, nell'anno 2009 e nell'anno 2010, interventi straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l'esecuzione o la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilita' appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da realizzarsi mediante l'impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l'impiego competente per territorio la dichiarazione di disponibilita' di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. 2. La gestione dei cantieri di cui al comma 1 e' affidata direttamente ai comuni. 3. Possono essere ammesse a finanziamento le spese concernenti: a) retribuzione ed oneri assicurativi del personale di direzione; b) retribuzione ed oneri assicurativi dei lavoratori; c) spese forfettarie di progettazione e compenso forfettario spettante al Responsabile unico per il procedimento (RUP); d) costo del materiale, dei trasporti, noli e mano d'opera qualificata o specializzata. 4. Il trattamento economico dei lavoratori utilizzati per la realizzazione dei progetti previsti dal comma 1 nonche' del personale di direzione, e' fissato nella misura prevista dalla vigente normativa per i cantieri di lavoro. 5. I rappresentanti legali dei comuni inoltrano istanza di finanziamento all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Le istanze sono corredate del progetto regolarmente approvato dagli organi competenti e munito dei visti necessari. 6. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione dispone l'accreditamento dell'intero ammontare delle somme finanziate dopo aver acquisito i seguenti documenti: a) comunicazione di inizio dei lavori; b) verbale di selezione dei lavoratori da avviare al cantiere; c) nomina e ratifica del personale di direzione; d) dichiarazione da parte di un istituto di credito di accettazione del servizio di cassa; e) copia del verbale di aggiudicazione della fornitura dei materiali, noli e trasporti. 7. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione puo' disporre ispezioni amministrative sulla conduzione dei cantieri. 8. Il comune, entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione dei lavori, trasmette all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione la relazione consuntiva finale dei lavori e contestualmente versa in entrata nel bilancio della Regione eventuali somme residue, con la specifica degli interessi maturati ed al netto della commissione bancaria. 9. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a finanziare ad ogni comune della Regione, per l'anno 2009, un numero di cantieri di lavoro secondo il seguente prospetto: a) n. 2 per i comuni fino a 3.000 abitanti; b) n. 4 per i comuni fino a 5.000 abitanti; c) n. 5 per i comuni da 5001 a 10.000 abitanti; d) n. 6 per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti; e) n. 7 per i comuni da 15.001 a 30.000 abitanti; f) n. 8 per i comuni da 30.001 a 60.000 abitanti; g) n. 12 per i comuni oltre 60.000 abitanti; h) almeno 15 per i comuni oltre 300.000 abitanti. 10. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata per l'anno finanziario 2009 la spesa di euro 55.400 migliaia di euro e per l'anno 2010 la spesa di 166.200 migliaia di euro cui si provvedera' con la disponibilita' del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 - linea d'azione 6.3 del Programma attuativo regionale (PAR). 11. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione emana apposita direttiva che stabilisce i tempi e le modalita' per la presentazione delle istanze di finanziamento. 12. Il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e' abrogato. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni sui cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.». Nota all'art. 15, comma 3: L'art. 4 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati." cosi' dispone: «Competenze dei comuni. - 1. I comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche provvedendo, nell'ambito della propria competenza, alle finalita' di cui al comma 2. 2. Ai sensi del comma 1 i comuni: a) stipulano il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalita' di cui all'art. 15 dalle S.R.R. o dai soggetti indicati al comma 2-ter dell'art. 5; b) assicurano il controllo del pieno adempimento dell'esecuzione del contratto di servizio nel territorio comunale; c) provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalita'; d) provvedono, altresi', all'adozione della delibera di cui all'art. 159, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilita', mediante pagamenti in ordine cronologico; e) adottano, ove necessario, la delibera di cui all'art. 194, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avviando la conseguente azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori delle S.R.R.; f) adottano il regolamento comunale per la raccolta differenziata in conformita' alle linee guida allegate al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d'ambito; g) adottano per quanto di competenza disposizioni per la tutela igienico-sanitaria nella gestione dei rifiuti; h) provvedono all'abbattimento delle barriere architettoniche nel conferimento dei rifiuti; i) esercitano le funzioni atte a garantire la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani e prescrivono le disposizioni per la corretta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali; j) emanano le ordinanze per l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio e la relativa fissazione di obiettivi di qualita'; k) regolamentano, per quantita' e qualita', i rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalle norme vigenti, ove non disciplinati dalla Regione; l) prevedono, di concerto con la Regione, le province e le S.R.R., all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione secco umido, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti; m) promuovono attivita' educative, formative e di comunicazione ambientale a sostegno della raccolta differenziata; a tal fine possono stipulare accordi e convenzioni con altri comuni per ottimizzare la stessa raccolta differenziata nel contenimento dei costi e nella tutela ambientale; n) verificano lo stato di attuazione della raccolta differenziata e la qualita' del servizio erogato dal soggetto gestore anche attraverso un comitato indipendente costituito da rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici. 2-bis. I comuni che hanno avviato la raccolta differenziata porta a porta utilizzando forza lavoro del servizio civico sono autorizzati a proseguire utilizzando contributi per il sostegno al reddito. 3. I comuni rappresentanti almeno il dieci per cento delle quote di partecipazione alla S.R.R. possono promuovere la valutazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei rifiuti, dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'Assessorato medesimo assume le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili una sola volta per ulteriori sessanta giorni, ove necessario per esigenze istruttorie. Trascorsi i predetti termini, i costi del servizio si intendono definitivamente assentiti, fatta salva la facolta' di impugnazione per le singole amministrazioni comunali. 4. Il sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi che ricadano nell'ambito del territorio comunale. 5. Nell'ambito del proprio territorio, ciascun comune esercita il controllo sulla qualita' e l'economicita' del servizio espletato per la gestione integrata dei rifiuti, attivando, di concerto con la S.R.R. e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.». Nota all'art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6: L'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale." per effetto delle modifiche apportate dai commi 4 e 6 che si annotano, risulta il seguente: «Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo". - 1. Al fine di favorirne una stabile occupazione e la fuoriuscita dal bacino "PIP Emergenza Palermo", ai soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento, istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 nonche' esclusivamente ai soggetti che avendone i requisiti amministrativi e di legge abbiano presentato la domanda per la fruizione dell'indennita' ASPI in ritardo, cui l'assegno di sostegno al reddito, nell'importo e con le modalita' attualmente in godimento, viene riconosciuto, fino al 31 dicembre 2017, e' attribuita una "dote lavoro" sotto forma di voucher, pari ad euro 10.000,00. Ai relativi oneri pari ad euro 110.000, si provvede con la disponibilita' del capitolo 313319. 2. La "dote lavoro" di cui al comma 1 puo' essere utilizzata, con le modalita' stabilite con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unicamente presso un'agenzia per il lavoro, autorizzata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed accreditata presso la Regione, selezionata attraverso procedure di evidenza pubblica. 3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere la corresponsione, in unica soluzione cumulativa, dell'assegno di sostegno al reddito mensile in godimento nella seguente misura: a) per l'importo corrispondente ad anni 3, al netto delle mensilita' gia' erogate per l'anno in corso, se la richiesta e' presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) Lettera soppressa; c) Lettera soppressa. Coloro che conseguono la corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione sono cancellati dall'elenco ad esaurimento e fuoriescono definitivamente dal bacino di appartenenza. 4. I soggetti, iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'art. 34 della legge regionale n. 5/2014 che non possiedono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'utilizzazione presso amministrazioni ed enti pubblici nonche' quelli esclusi dallo stesso in quanto destinatari di misure interdittive perpetue dai pubblici uffici, possono essere impegnati in specifici progetti di utilita' collettiva con finalita' di recupero sociale e beneficiano, per la durata delle attivita' progettuali avviate, di un assegno di sostegno al reddito in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti del medesimo bacino, corrisposto dall'ente utilizzatore. 5. La "dote lavoro" di cui al comma 1 e' attribuita anche ai soggetti di cui al comma 4. 6. La perdita dei benefici di cui al presente articolo, si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi: a) rifiuto della presa in carico presso l'agenzia di cui al comma 2; b) rifiuto o mancata partecipazione alle obbligatorie misure di attivazione proposte; c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone; d) rifiuto di partecipazione alle attivita' di pubblica utilita' loro proposte; e) violazione delle regole di comportamento e di utile prestazione dell'attivita' previste nell'ambito della proposta progettuale di cui al comma 4; f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro e ove si superi detta soglia reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro. 7. Sono abrogati l'art. 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, l'art. 34 della legge regionale n. 5/2014 nonche' ogni disposizione di legge in contrasto con il presente articolo. 8. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito nella rubrica del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' produttive un fondo unico, di durata triennale, per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP - Emergenza Palermo". Per gli esercizi finanziari 2015-2017 e' autorizzata la spesa annua di 27.000 migliaia di euro. 9. La spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 dal comma 3-sexies, per le finalita' di cui al comma 3-ter, dell'art. 34 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e' ridotta di 9.000 migliaia di euro. 10. Al comma 4 dell'art. 35 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "a titolo di borse di autoimpiego" sono soppresse. 10-bis. Al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino PIP - Emergenza Palermo dei soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, il conseguimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici comporta la fuoriuscita dal bacino.». Note all'art. 17, commi 1 e 2: - L'art. 52 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione." cosi' dispone: «Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili. - 1. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, trovera' attuazione attraverso lo scorrimento dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore e attingendo alla graduatoria unica di cui all'art. 49. Esaurita quest'ultima graduatoria si provvede attingendo alle liste del collocamento ordinario agricolo. 2. La rinunzia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza.». - L'art. 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari." cosi' dispone: «Garanzie occupazionali. - 1. I consorzi assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli operai, i braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano prestato alle loro dipendenze, con assunzioni fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, a qualunque titolo, la loro opera per un numero non inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del predetto triennio. Le domande di assunzione sono presentate, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 2. Comma abrogato. 3. Comma abrogato. 4. Ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano lavorato presso il medesimo consorzio nel triennio 1992/1994, per un periodo inferiore a 250 giornate lavorative ai fini previdenziali, sono assicurate per il triennio 1996/1998: a) 101 giornate a coloro che hanno svolto almeno 51 giornate lavorative ai fini previdenziali; b) 151 giornate a coloro che hanno svolto almeno 101 giornate lavorative ai fini previdenziali. 5. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 si applicano i benefici di cui all'art. 30 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11. 5-bis. Conseguono altresi' l'assunzione a tempo indeterminato fino al cento per cento di ciascun contingente di ogni singolo consorzio gli operai, i braccianti agricoli, e gli altri soggetti non rientranti nel precedente comma 1, gia' iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria che tiene conto dell'anzianita' suddetta e a parita' della maggiore anzianita' di iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parita' valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola. 5-ter. Esaurito l'impinguamento della fascia a tempo indeterminato di cui al precedente comma, si provvede, con gli stessi criteri e modalita', al completamento del contingente a tempo determinato per la fascia di centocinquantunisti attingendo dalla fascia di garanzia dei centunisti. 6. I rapporti di lavoro di cui al presente articolo vengono instaurati in conformita' delle norme della contrattazione collettiva di settore. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede ad emanare, con propria circolare, le istruzioni occorrenti per l'attuazione del comma 4. 7. Comma abrogato.». Nota all'art. 17, comma 3: L'art. 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilita' regionale." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: «Piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e la valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprieta' regionale. Provvedimenti in materia di rinaturalizzazione del territorio. - 1. In attuazione della politica regionale unitaria prevista dall'art. 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e dei vincoli di stabilita' di bilancio disposti dalla decisione del Consiglio europeo del 25 marzo Dec. 2011/1999/CE, pubblicata nella G.U.U.E. del 6 aprile 2011, serie L/91, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a programmare, in coerenza con il Piano nazionale per il sud di cui alla Del. 11 gennaio 2011, n. 1, un "Piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e la valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprieta' regionale". L'Amministrazione presiede ai compiti di alta sorveglianza per la conservazione e tutela secondo i termini del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. 2. Nelle more della riprogrammazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate da effettuarsi ai sensi della Del. n. 1/2011, la spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalle linee d'azione 4.3 "Rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversita' biologica e valorizzazione della dimensione sociale, turistica e culturale delle foreste" e 4.4 "Utilizzo tecnologie innovative per la difesa dell'ambiente", pari, rispettivamente, a 242.000 migliaia di euro e 144.000 migliaia di euro per l'anno 2011, e' posta a carico del bilancio della Regione. 3. Per le finalita' del comma 2, il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanzia mento di investimenti coerenti con l'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 pari, rispettivamente, a 157.934 migliaia di euro e 140.432 migliaia di euro. 4. Al verificarsi dei presupposti per il finanziamento delle linee d'azione di cui al comma 2 con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, l'autorizzazione di cui al comma 3 e' ridotta di pari importo. 5. In attuazione del presente articolo il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione. 6. Al personale assunto in attuazione degli articoli 45-ter e 46 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 e al triennio 2013-2015 ed al triennio 2016-2018 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. 7. Gli oneri discendenti dall'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009 del settore forestale, sono determinati, per l'esercizio finanziario 2011, in 14.000 migliaia di euro e in 2.800 migliaia di euro, a valere, rispettivamente sulle disponibilita' dell'U.P.B. 10.5.1.3.2, capitolo 155318 e dell'U.P.B. 12.4.1.3.2, capi tolo 150536. Per l'esercizio finanziario 2012, la relativa spesa, pari a 11.000 migliaia di euro ed a 2.800 migliaia di euro trova riscontro, rispettivamente, nell'U.P.B. 10.5.1.3.2 e nell'U.P.B. 12.4.1.3.2 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013.». Nota all'art. 17, comma 4: L'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, recante "Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura." cosi' dispone: «Campagna di meccanizzazione agricola ESA 1997-1998. - 1. Per la campagna di meccanizzazione agricola 1997/1998 l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) e' autorizzato ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni, parte delle disponibilita' del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e che viene ridotto di pari importo. 2. Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati, oltre che per la realizzazione della campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dall'Amministrazione regionale delle foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali o da altri enti pubblici che ne facciano richiesta. 3. Per gli anni successivi al 1998 l'onere relativo alla campagna per la meccanizzazione agricola sara' determinato ed assegnato con fondi vincolati, a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. 4. L'ESA e' autorizzato ad erogare il servizio di meccanizzazione agricola a favore delle imprese agricole nei limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, L352.». Note all'art. 18, comma 1: - Per l'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivita' produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." vedi nota all'art. 13, comma 9. - Il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica." cosi' dispone: «Art. 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi. - 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonche' alle societa'.». - Il comma 2-bis dell'art. 35 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo." cosi' dispone: «Art. 35 - Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari. - 2-bis. La disposizione di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarita' di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.». Nota all'art. 18, comma 2: Il comma 24 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilita' regionale." cosi' dispone: «Art. 11 - Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa. - 24. Ferme restando le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dagli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.». Note all'art. 18, commi 3, 4, 5 e 6: - L'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: «Revisori dei conti. - 1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica autonoma e' affidato ad un collegio di revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e composto da: a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con funzioni di presidente; b) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione; c) un rappresentante designato dall'ente locale obbligato (Provincia o Comune). 2. Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attivita' di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o di cui all'art. 57 del decreto ministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 del Ministero della pubblica istruzione (19). Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'Amministrazione, purche' iscritto nell'apposito registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, nonche' l'art. 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Ad uno stesso collegio puo' essere affidato il riscontro di piu' istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione e' operata dall'Assessorato competente. Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina e' autonomamente disposta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalita', efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388, in possesso dei requisiti di cui al decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o designazione e' di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio e' determinato, nell'ambito delle somme gia' destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente. 2-bis. L'incarico di revisore dei conti puo' essere revocato per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio o di nomina per sostituzione di uno dei membri, nonche' in caso di assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo. 2-ter. Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia ai fini del contenimento della spesa pubblica scelgono, in via prioritaria, i propri rappresentanti nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al comma 2 tra il personale in servizio presso i propri uffici dislocati nella provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica, ovvero tra il personale in quiescenza delle medesime amministrazioni o tra soggetti estranei purche' residenti o domiciliati nella medesima provincia. 3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati nella stessa istituzione scolastica per non piu' di due trienni.». - L'art. 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali.", cosi' dispone: «Revisori dei conti. - 1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica regionale pareggiata autonoma e' affidato ad un collegio dei revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e composto da: a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con funzioni di Presidente; b) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze; c) un rappresentante designato dalla Provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica. 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9.». Nota all'art. 18, commi 7 e 8: L'art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale." per effetto delle modifiche apportate dal comma 7 che si annota, risulta il seguente: «Piano di riordino degli enti regionali. - 1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Assessore regionale, di concerto con l'Assessore regionale per l'eco nomia, predispone un piano di riordino degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sottoposti a vigilanza e/o controllo del proprio ramo di amministrazione. 2. Il piano complessivo di riordino definisce misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa. Al piano e' allegata una relazione tecnica che indica i risparmi di spesa discendenti dalle misure programmate, per l'esercizio finanziario in corso e per i due esercizi finanziari successivi. Il piano, corredato delle eventuali proposte legislative necessarie per la completa attuazione dello stesso, e' approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, previo parere della II Commissione permanente dell'Assemblea regionale siciliana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2-bis. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica certificata, i propri bilanci consuntivi all'Assessorato regionale dell'economia. 3. Agli enti pubblici regionali si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, fissando a tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione, a partire dalla ricostituzione degli organi attualmente in carica. 4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.». Nota all'art. 19, comma 1, lett. a): L'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, recante "Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura." cosi' dispone: «1. A decorrere dall'1 gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalita' previste dal comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45. 3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'art. 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.». Nota all'art. 19, comma 1, lett. b): L'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, recante "Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura." cosi' dispone: «Campagna di meccanizzazione agricola ESA 1997-1998. - 1. Per la campagna di meccanizzazione agricola 1997/1998 l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) e' autorizzato ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni, parte delle disponibilita' del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e che viene ridotto di pari importo. 2. Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati, oltre che per la realizzazione della campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dall'Amministrazione regionale delle foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali o da altri enti pubblici che ne facciano richiesta. 3. Per gli anni successivi al 1998 l'onere relativo alla campagna per la meccanizzazione agricola sara' determinato ed assegnato con fondi vincolati, a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. 4. L'ESA e' autorizzato ad erogare il servizio di meccanizzazione agricola a favore delle imprese agricole nei limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, L352». Nota all'art. 19, comma 1, lett. c): Gli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione." cosi' rispettivamente dispongono: «Art. 45-ter - Elenco speciale dei lavoratori forestali. - 1. E' istituito l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro. 2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori gia' utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005. 3. La domanda d'iscrizione di cui al comma 2 e' presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale e' condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali. 4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecu zione di lavori ed attivita' nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'ac cesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accerta menti definitivi di avvenuta violazione. 4-bis. I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell'ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi possono essere oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante. 5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono computate tenendo conto delle giornate lavorative di cui al comma 2, comunque effettuate dai lavoratori iscritti nell'elenco speciale alle dipendenze dei soggetti pubblici o privati, anche in regime di convenzione. Tali garanzie occupazionali sono riconosciute anche ai lavoratori che dall'anno 1996 hanno prestato servizio per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB. La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre, idonei strumenti per la gestione complessiva del sistema agro-forestale-ambientale. 6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'art. 48, comma 1 e dall'art. 49, comma 2.». «Art. 46 - Formazione dei contingenti. - 1. Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, si avvalgono, in ciascun distretto, dell'opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato; b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali; c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali. 2. La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, avuto riguardo alle superfici demaniali o comunque gestite dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, dei vivai, delle aree attrezzate, degli opifici e dei servizi generali, e' stabilita come segue (104): a) contingente operai a tempo indeterminato: Provincia di Agrigento n. 92 Provincia di Caltanissetta n. 75 Provincia di Catania n. 165 Provincia di Enna n. 87 Provincia di Messina n. 122 Provincia di Palermo n. 195 Provincia di Ragusa n. 38 Provincia di Siracusa n. 45 Provincia di Trapani n. 56 Totale n. 875 b) contingente operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue: Provincia di Agrigento n. 276 Provincia di Caltanissetta n. 225 Provincia di Catania n. 495 Provincia di Enna n. 261 Provincia di Messina n. 366 Provincia di Palermo n. 585 Provincia di Ragusa n. 114 Provincia di Siracusa n. 135 Provincia di Trapani n. 168 Totale n. 2.625 c) contingente operai con garanzia occupazionale di centouno giornate annue: Provincia di Agrigento n. 644 Provincia di Caltanissetta n. 525 Provincia di Catania n. 1.155 Provincia di Enna n. 609 Provincia di Messina n. 854 Provincia di Palermo n. 1.365 Provincia di Ragusa n. 266 Provincia di Siracusa n. 315 Provincia di Trapani n. 392 Totale n. 6.125 3. Alla attribuzione delle maggiori unita' lavorative rispetto ai contingenti di cui all'art. 29, comma 2, della legge regionale 5 giugno 1989 n. 11, si provvede in ciascun distretto in misura proporzionale alla superficie comunque gestita dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, e compresa nell'ambito del distretto medesimo.». «Art. 47 - Contingente operai a tempo indeterminato. - 1. Il contingente degli operai a tempo indeterminato e' formato dai lavoratori gia' appartenenti all'analogo contingente previsto dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, nonche' dai lavoratori che, alla data del 29 febbraio 1996 erano stati riconosciuti idonei, ai sensi dell'art. 33 della medesima legge, a ricoprire le vacanze esistenti. 2. Al completamento del contingente, in sede di prima applicazione della presente legge, si provvede attingendo dalla fascia degli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianita' d'iscrizione nella fascia suddetta e, a parita' di anzianita', della maggiore anzianita' d'iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parita' valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola. 3. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' lavorativa e con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.». Nota all'art. 19, comma 1, lett. d): L'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale." cosi' dispone: «Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo". - 1. Al fine di favorirne una stabile occupazione e la fuoriuscita dal bacino "PIP Emergenza Palermo", ai soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento, istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 nonche' esclusivamente ai soggetti che avendone i requisiti amministrativi e di legge abbiano presentato la domanda per la fruizione dell'indennita' ASPI in ritardo, cui l'assegno di sostegno al reddito, nell'importo e con le modalita' attualmente in godimento, viene riconosciuto, fino al 31 dicembre 2017, e' attribuita una "dote lavoro" sotto forma di voucher, pari ad euro 10.000,00. Ai relativi oneri pari ad euro 110.000, si provvede con la disponibilita' del capitolo 313319. 2. La "dote lavoro" di cui al comma 1 puo' essere utilizzata, con le modalita' stabilite con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unicamente presso un'agenzia per il lavoro, autorizzata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed accreditata presso la Regione, selezionata attraverso procedure di evidenza pubblica. 3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere la corresponsione, in unica soluzione cumulativa, dell'assegno di sostegno al reddito mensile in godimento nella seguente misura: a) per l'importo corrispondente ad anni 3, al netto delle mensilita' gia' erogate per l'anno in corso, se la richiesta e' presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) per l'importo corrispondente ad anni 2 se la richiesta e' presentata dall'1 gennaio 2016 e non oltre il 31 gennaio 2016; c) per l'importo corrispondente ad anni 1 se la richiesta e' presentata dall'1 gennaio 2017 e non oltre il 31 gennaio 2017. Coloro che conseguono la corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione sono cancellati dall'elenco ad esaurimento e fuoriescono definitivamente dal bacino di appartenenza. 4. I soggetti, iscritti nell'elenco ad esaurimento di cui all'art. 34 della legge regionale n. 5/2014 che non possiedono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'utilizzazione presso amministrazioni ed enti pubblici nonche' quelli esclusi dallo stesso in quanto destinatari di misure interdittive perpetue dai pubblici uffici, possono essere impegnati in specifici progetti di utilita' collettiva con finalita' di recupero sociale e beneficiano, per la durata delle attivita' progettuali avviate, di un assegno di sostegno al reddito in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti del medesimo bacino, corrisposto dall'ente utilizzatore. 5. La "dote lavoro" di cui al comma 1 e' attribuita anche ai soggetti di cui al comma 4. 6. La perdita dei benefici di cui al presente articolo, si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi: a) rifiuto della presa in carico presso l'agenzia di cui al comma 2; b) rifiuto o mancata partecipazione alle obbligatorie misure di attivazione proposte; c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone; d) rifiuto di partecipazione alle attivita' di pubblica utilita' loro proposte; e) violazione delle regole di comportamento e di utile prestazione dell'attivita' previste nell'ambito della proposta progettuale di cui al comma 4; f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro o reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro. 7. Sono abrogati l'art. 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, l'art. 34 della legge regionale n. 5/2014 nonche' ogni disposizione di legge in contrasto con il presente articolo. 8. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito nella rubrica del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orienta mento, dei servizi e delle attivita' produttive un fondo unico, di durata triennale, per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP - Emergenza Palermo". Per gli esercizi finanziari 2015-2017 e' autorizzata la spesa annua di 27.000 migliaia di euro. 9. La spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 dal comma 3-sexies, per le finalita' di cui al comma 3-ter, dell'art. 34 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e' ridotta di 9.000 migliaia di euro. 10. Al comma 4 dell'art. 35 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "a titolo di borse di autoimpiego" sono soppresse. 10-bis. Al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino PIP - Emergenza Palermo dei soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, il conseguimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici comporta la fuoriuscita dal bacino.». Nota all'art. 19, comma 1, lett. e): L'art. 1 legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attivita' amministrativa." cosi' dispone: «Finanziamento di cantieri di servizi. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento e' cessato alla data di approvazione della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso. 2. Per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attivita' dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati gia' fruitori del reddito minimo d'inserimento. L'indennita' e' prevista nella medesima misura del reddito minimo di inserimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 ed alle lettere a) e c) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche per i cantieri di cui all'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non risultano avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento dei cantieri di cui all'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri non avviati potranno essere utilizzate per proseguire le attivita' dei cantieri di servizi. 5-bis. Comma abrogato. 5-ter. Comma abrogato. 5-quater. Comma abrogato. 5-quinquies. Comma abrogato. 6. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto a 6.000 migliaia di euro con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 6-bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10». Nota all'art. 19, comma 1, lett. f): L'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale." cosi' dispone: «Disposizioni in materia di personale precario. - 1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attivita' socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'art. 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative predispone l'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari: a) anzianita' di utilizzazione; b) in caso di parita' maggior carico familiare; c) in caso di ulteriore parita' anzianita' anagrafica. 2. I lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1 hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente presso il quale risultano utilizzati nel rispetto delle previsioni di cui al comma 7 dell'art. 4 del decreto-legge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013. 3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti utilizzatori sono autorizzati a prorogare sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dall'1 gennaio 2014, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 come recepiti dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. 4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'art. 4 del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni del citato art. 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato puo' essere disposta con decorrenza dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi gia' erogati. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata, per il triennio 2014-2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attivita' socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro. 6. A decorrere dall'1 gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'art. 2 della legge regionale n. 24/2000; l'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'art. 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'art. 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'art. 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19; l'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni. 7. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, e' istituito, presso il Diparti mento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo gia' con cesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. 7-bis. Nelle more dell'intesa prevista al comma 7, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica puo' autorizzare l'erogazione agli enti locali di acconti del Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione, nell'anno precedente. 7-ter. Al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione gia' conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo per i quali l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto all'emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti di cui ai predetti commi 7 e 9 sono autorizzati a compensare, per il triennio 2014-2016, in luogo del relativo quinquennio, gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti delle rispettive disponibilita' di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, con le modalita' previste dai medesimi commi 7 e 9. 8. Il Fondo di cui al comma 7 e' determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalita' previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni. 9. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, e' istituito, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, un Fondo straordinario da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo gia' concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. 10. Il Fondo di cui al comma 9 e' determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalita' previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni. 11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonche' quelle previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e gia' autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'art. 4, comma 9-bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, riepilogate nell'Allegato 3 della presente legge. 12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa rispetto all'esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'Allegato 3, per l'anno 2014, rappresentano per i corrispondenti aggregati di spesa, il limite massimo degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non puo' superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell'anno 2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione che indica le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di cui al comma 11. 13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).». Nota all'art. 20, comma 3: L'art. 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale." cosi' dispone: «Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS). - 1. E' istituito il Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a sostenere ed incrementare le attivita' di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza nonche' l'Istituto nazionale per il dramma antico- Fondazione Onlus (I.N.D.A.) con sede amministrativa ed operativa in Siracusa. 2. Le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza, sono stabilite triennalmente, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio. Il Fondo e' destinato in misura non inferiore al 50 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e agli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta, sono stabilite le modalita' di erogazione dei contributi per gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, dando priorita' alle attivita' e alle performance svolte. Per i soggetti e gli organismi privati di cui al comma 2 si applicano i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 25/2007 e dalla legge regionale n. 44/1985 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Per l'accesso alle somme stanziate nel Fondo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 3, devono documentare: a) l'avvio di un percorso di risanamento finalizzato a ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle istituzioni intervenendo sulla rinegoziazione del contratto integrativo aziendale, collegandolo a criteri legati all'incremento della produttivita' e su tutte le altre voci di bilancio non compatibili con il pareggio strutturale dei conti; b) a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell'anno precedente incassi non inferiori all'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo ottenuti nell'anno precedente e rispettivamente del 10 per cento nell'anno 2016 e del 15 per cento nell'anno 2017 e seguenti; c) che il rapporto tra il personale amministrativo e il personale totale non sia superiore al 40 per cento nell'anno 2015, al 35 per cento nell'anno 2016 e al 30 per cento dal 2017 e seguenti. 5. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 e' determinato rispettivamente in 5.000 migliaia di euro e 2.500 migliaia di euro.». Nota all'art. 20, comma 4: La legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati." e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2000, n. 2. Nota all'art. 21, commi 2, 3, 4 e 6: L'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." cosi' dispone: «Trasferimenti annuali in favore di enti. - 1. La Regione concede un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati (di seguito enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attivita' si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio. 2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i soggetti gia' destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ove presentino istanza e abbiano i requisiti per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, possono essere prioritariamente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste nel bilancio della Regione. 3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita', con il presente articolo ed ove non gia' previsto dalla vigente legislazione di settore, sono determinati i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi e per la dimostrazione della relativa spesa. 3-bis. Ai fini del riconoscimento, dell'attribuzione e dell'erogazione del contributo gli enti presentano: a) una relazione dettagliata relativa alla struttura dell'ente, al numero del personale occupato, ai curricula degli operatori e di tutto il personale nonche' dei singoli componenti degli organi di amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente; b) l'elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dall'ente, specificando dettagliatamente sia nel preventivo che nel consuntivo la finalizzazione del contributo regionale ed, in particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori. E', altresi', specificata la denominazione degli altri soggetti erogatori e l'entita' degli importi ricevuti; c) il bilancio degli ultimi tre anni; d) una relazione analitica dell'attivita' per la quale e' richiesto il finanziamento, che consenta il giudizio analitico della congruita' della spesa; e) una dichiarazione di inesistenza di incompatibilita' o conflitto di interesse secondo la normativa vigente. 4. A tal fine gli enti di cui alla presente legge nonche' quelli eventualmente individuati dall'Amministrazione regionale, sono tenuti a: a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme e previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nell'ultimo triennio, un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo; b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme gia' erogate, nonche' l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo. La presentazione del rendiconto e' condizione per l'erogazione del saldo. 5. Nel programma analitico dovra' darsi risalto, in particolare, ai servizi da offrire alla rispettiva utenza e alle spese da sostenere per il funzionamento dell'ente. 6. In ordine ai bilanci, gli enti devono evidenziare con chiarezza, sia nel piano analitico del programma, sia nel preventivo e nel consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale, ed, in particolare, eventuali contributi provenienti da altre fonti. 7. Ai fini del saldo e' necessario che contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l'anno precedente, in coerenza con l'attivita' programmata per l'anno di riferimento e relativamente all'attivita' programmata in tale periodo, sia inviata la seguente documentazione: 1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante; 2) dettagliata relazione dell'attivita' svolta alla data di approvazione dei bilanci consuntivi dalla quale dovra' evidenziarsi la conclusione di tutte le attivita' intraprese ed inserite nel programma; 3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quietanzate ed in copia conforme all'originale ed eventuale materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione: - che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a carico del contributo e' conservata presso la sede dell'ente; - che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questo coperta, non e' stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati. 8. Sul contributo possono gravare le spese connesse alla realizzazione dell'attivita' oggetto dello stesso, ma non quelle di investimento. Le spese generali e di funzionamento saranno poste in relazione alle iniziative effettuate, intendendo con cio' che in caso di ridotta attivita' dell'ente, l'Assessorato erogatore si riserva di valutare se le stesse siano del tutto giustificate. 8-bis. Per le finalita' del presente articolo e' istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilita' finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruita' della spesa e della validita' sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identita' siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilita'; Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo). L'erogazione del contributo e' subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia secondo le disposizioni di legge vigenti. 8-ter. La Giunta regionale approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalita' attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale. Ai dipartimenti competenti devono pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i documenti previsti dal presente articolo, debitamente redatti e sottoscritti dal legale rappresentante degli enti. 8-quater. Per l'anno 2013, in considerazione della funzione strumentale che svolgono alcuni enti dell'area del disagio sociale e della disabilita', le relative istanze devono essere presentate entro quindici giorni dall'avviso e le istruttorie di concessione di contributi sono definite entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle stesse. 8-quinquies. E' fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare nel sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all'approvazione del decreto. 9. Qualora, il rispettivo ramo dell'amministrazione regionale nell'ambito dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla relativa spesa accerti che il finanziamento concesso non risponda ai requisiti di efficacia, di efficienza e di economicita' ovvero non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma a suo tempo previsto non sia stato realizzato, procedera' alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto eventualmente gia' erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi legali maturati. 10. Per quanto non gia' previsto ai commi precedenti, la concessione dei contributi agli enti, pubblici o privati, e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dei singoli rami dell'amministrazione regionale di specifici criteri e modalita' relativi ai rispettivi settori d'intervento cui i contributi sono diretti, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al comma 21 dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. 12. L'art. 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e' abrogato. 13. La lettera h) dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e' abrogata.». Nota all'art. 21, comma 4: Il comma 3 dell'art. 41 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale." cosi' dispone: «Art. 41 - Finanziamento ulteriori interventi di spesa. - 3. Per le finalita' di cui all'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 7.000 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.99 - capitolo 215734).». Nota all'art. 21, comma 5: L'art. 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, recante "Provvedimenti per favorire la pratica delle attivita' sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana." cosi' dispone: «Per l'esercizio finanziario in corso lo stanziamento del capitolo del bilancio della Regione 48301 destinato al potenziamento delle attivita' sportive isolane e' incrementato di lire 2.000 milioni. Per gli esercizi futuri gli stanziamenti saranno determinati con la legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.». Nota all'art. 21, comma 8: L'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." cosi' dispone: «Consorzi universitari. - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare ai consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla Provincia regionale siciliana di riferimento o da altri enti pubblici o privati ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali, contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi. 2. I finanziamenti sono assegnati sulla base di una programmazione degli interventi stabilita dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle universita' siciliane, in favore dei consorzi per ciascun ambito provinciale gia' costituiti di cui al comma 1 o, in mancanza della loro costituzione, solamente per l'esercizio in corso, a favore delle province regionali che gestiscono corsi universitari. 3. Al fine di favorire la realizzazione di progetti comuni tra piu' consorzi universitari, operanti in province regionali limitrofe, per l'anno 2002 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato ad assegnare un contributo straordinario per un importo non superiore a 517 migliaia di euro in favore dei consorzi universitari collegati destinato all'acquisizione di strutture e all'acquisto di attrezzature o di apparati tecnologici o didattici. 4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione provvede alle assegnazioni di cui al comma 1 per il 50 per cento in base al parametro del numero di studenti universitari iscritti ai corsi di laurea con almeno venti iscritti o a corsi di studi universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o direttamente dalle province regionali, ed in ragione del 30 per cento in base al numero dei suddetti corsi avendo a riferimento l'anno accademico corrente e per il 20 per cento ai consorzi cui afferiscono corsi di studio di area medico-sanitaria. 5. Il contributo straordinario di cui al comma 3 viene assegnato su istanza dei consorzi universitari collegati sulla base dei criteri e parametri individuati dall'Assessore regionale. 6. Il collegio dei revisori dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 viene integrato da due membri designati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. 6-bis. Il consiglio di amministrazione dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 e' integrato da un componente in rappresentanza della Regione designato dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione. 7. Sono abrogati l'art. 45 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36; i commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26; l'art. 34 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e l'art. 13 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33. 8. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 5.247 migliaia di euro. Per gli esercizi successivi la spesa e' valutata in 5.247 migliaia di euro annui. 9. Al fine di incentivare la mobilita' del personale docente universitario ed in relazione a quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare alle universita' siciliane per il relativo intervento la somma di 1.000 migliaia di euro. 10. Al fine di favorire il decentramento dell'offerta formativa universitaria l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato ad assegnare alle universita' siciliane per l'esercizio finanziario 2002 un contributo straordinario di 517 migliaia di euro da destinare alle scuole di specializzazione in sedi diverse da quelle di ateneo. 10-bis. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato, in deroga a quanto disposto al comma 1, ad erogare a partire dall'anno accademico 2005-2006, i finanziamenti come previsto nel presente articolo al Consorzio ennese universitario fino alla chiusura dei corsi regolarmente attivati dalle universita' di Palermo e di Catania e non ancora assorbiti dalla nuova Universita' di Enna.». Note all'art. 21, commi 9 e 10: - L'art. 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione euro pea cosi' dispone: «1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. 2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entita' del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformita' alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti: a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che - il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento, - oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento; b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato. I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati. 3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investi menti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro. La Commissione puo' inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo. 4. Il comitato economico e finanziario formula un parere in merito alla relazione della Commissione. 5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio. 6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. 7. Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche. 8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, puo' rendere pubbliche dette raccomandazioni. 9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo puo' decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione. In tal caso il Consiglio puo' chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione. 10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 258 e 259 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo. 11. Fintantoche' uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformita' del paragrafo 9, il Consiglio puo' decidere di applicare o, a seconda dei casi, di rafforzare una o piu' delle seguenti misure: - chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli, - invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione, - richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto, - infliggere ammende di entita' adeguata. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate. 12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste piu' un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione. 13. Nell'adottare le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione. Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi da 6 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione. Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'art. 238, paragrafo 3, lettera a). 14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo. Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalita' e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.". - L'art. 81 della Costituzione cosi' recita: "Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.». - L'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica." cosi' dispone: «Copertura finanziaria delle leggi. - 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni conta bili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura; c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale. 1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capi tale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti. 4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria. 5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3. 6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al comma 3. 7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti e delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalita' indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresi' i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruita' della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12. 8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento. 9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega. 10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Mini stero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. 11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.». - L'art. 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attivita' amministrativa." cosi' dispone: «Assistenza socio-sanitaria al fisico nucleare Fulvio Frisone. - 1. Nelle more della definizione del piano degli interventi concernenti la realizzazione delle politiche sociali sull'handicap ed al fine di garantire, in maniera stabile e duratura nel tempo, i livelli essenziali di vita e l'attivita' di studio e ricerca al fisico nucleare siciliano Fulvio Frisone, in considerazione della sua condizione di disabilita', l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e' autorizzato a finanziare con un contributo annuo di 160 migliaia di euro, in aggiunta a qualunque altra indennita' spettante allo stesso Fulvio Frisone, la continuazione di uno specifico piano personalizzato predisposto dai servizi sociali del comune di residenza. 2. Per le finalita' del comma 1 e' autorizzata la spesa di 160 migliaia di euro, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilita' delle assegnazioni alla Regione previste dall'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 3. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 160 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.». Nota all'art. 22, commi 1 e 2: L'art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attivita' amministrativa." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: «Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti. - 1. Nell'ambito della Regione e' istituito il "Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale", di seguito denominato Garante. 2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il Garante che e' scelto fra i dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale che abbiano maturato una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani, ovvero nella promozione delle attivita' sociali dei detenuti. Il Garante resta in carica cinque anni (parole soppresse). Non possono essere nominati Garante i dipendenti in servizio, dirigenti e non, della Regione siciliana e degli enti, aziende e societa' partecipate da essa vigilati e controllati. Non possono, altresi', essere nominati Garante i parlamentari in carica del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Il divieto e' esteso anche ai consiglieri, assessori e sindaci in carica dei comuni siciliani. Sono esclusi, comunque, dalla nomina i soggetti che hanno ricoperto per oltre un quinquennio l'incarico di Garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti in Sicilia o nelle altre Regioni d'Italia. 3. Il Garante: a) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonche' il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della liberta' personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni; la sua attivita' e' rivolta anche ai detenuti siciliani che scontano la pena al di fuori del territorio regionale nel caso in cui essi abbiano richiesto l'intervento del Garante durante la loro detenzione in Sicilia e nella localita' di destinazione non sia presente la figura del Garante regionale dei diritti dei detenuti; b) vigila perche' venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera a) e dei loro familiari, per quanto di competenza della Regione, degli enti locali e delle AUSL, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorita' competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorita' stesse; c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della liberta' personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva; d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione; e) esprime parere sui piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti, nonche' sulle istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16. 4. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e presenta relazioni sull'attivita' all'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione almeno una volta all'anno. Il Garante ha facolta' di formulare proposte e di richiedere all'Assemblea, alle Commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di loro competenza. 5. Per lo svolgimento dei propri compiti, all'ufficio del Garante e' destinato personale regionale da individuarsi con D.P.Reg., nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, su proposta del Garante. Il trattamento giuridico ed economico del Garante e' stabilito, con proprio decreto, dal Presidente della Regione e deve essere idoneo ad assicurare la necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo. Con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta del Garante, definisce, altresi', le modalita' di funzionamento dell'Ufficio. Se e' nominato Garante un dipendente di enti ed istituti sottoposti alla vigilanza della Regione, questi e' collocato d'ufficio in aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il periodo trascorso in aspettativa e' considerato a tutti gli effetti periodo di attivita' di servizio ed e' computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. 6. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 60 migliaia di euro, di cui 20 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e per ogni altra iniziativa di pertinenza promossa dal Garante, ivi comprese le attivita' di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste, e 40 migliaia di euro quale compenso per l'attivita' del Garante (21). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702. 7. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 150 migliaia di euro per ciascun anno, di cui 50 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e 100 migliaia di euro quale compenso per l'attivita' del Garante, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.". Nota all'art. 22, comma 3: L'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: «Abrogazioni e modifiche di norme. - 1. L'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 e' abrogato. 2. All'art. 7, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 le parole "lire 500.000" sono sostituite dalle parole "euro 411,62" e le parole da "rivalutata" a "precedente" sono soppresse. 3. All'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 e' aggiunta la lettera "g-bis) anticipi ai dipendenti per le spese di missione."; b) al comma 5 le parole "riguardanti spese correnti" sono soppresse; c) i commi 6 e 7 sono soppressi; d) al comma 8 dopo le parole "alla competente amministrazione" sono aggiunte le parole: "ed alla competente ragioneria centrale". 4. A decorrere dal 2016 all'art. 47, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole da "per l'espletamento" fino a "progetti obiettivo" e le parole da "nonche' mediante" fino a "rifiuti" sono soppresse. 5. Comma soppresso. 6. Il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e' sostituito dal seguente: "5. I decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullita' dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi. Le medesime regole si applicano, altresi', ai decreti del Fondo di cui all'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in ossequio ai principi di cui all'art. 5 del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14.".". Nota all'art. 23, commi 1 e 2: Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale. Disposizioni varie." cosi' rispettivamente dispongono: «Art. 4 - Norme in materia di consorzi di bonifica. - 1. Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "pari al 95" sono sostituite dalle parole "fino al 95"; b) dopo le parole "degli oneri di gestione" sono aggiunte le seguenti parole, "solo in caso di comprovata eccezionalita' definita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, e". 2. Al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "degli oneri di gestione" sono aggiunte le seguenti parole, "cosi' come previsto dal comma 1,". 3. Nelle more della piena attuazione dell'art. 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicita' di gestione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e' autorizzato a trasferire, per le finalita' di cui all'art. 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, per l'esercizio finanziario 2014, la somma di 5.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147320). 4. I commissari straordinari dei consorzi di cui al presente articolo, per fronteggiare le esigenze legate alla campagna irrigua, sono autorizzati ad avviare i soggetti di cui al comma 3 a far data dall'approvazione della presente legge.". «Art. 5 - Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale. - 1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, e' autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, l'attivita' di manutenzione del territorio e del paesaggio rurale a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni utilizzando il personale di cui all'art. 1 della medesima legge regionale. 2. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale del 31 agosto 1998, n. 16 e' sostituito dal seguente: "4. L'ESA e' autorizzato ad erogare il servizio di meccanizzazione agricola a favore delle imprese agricole nei limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, L352". 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - cap. 147326).». Note all'art. 1: Nota all'art. 23, commi 3 e 5: Per l'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale." vedi nota all'art. 5 comma 1, lett. b). Nota all'art. 24, comma 1: Per l'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale." vedi nota all'art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nota all'art. 25, commi 1 e 3: La legge regionale 26 agosto 2014, n. 22, recante "Benefici in favore dei testimoni di giustizia." e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 agosto 2014, n. 36, S.O. Nota all'art. 25, comma 3: Per l'art. 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale." vedi nota all'art. 13, commi 3 e 7. Nota all'art. 25, comma 4: L'art. 2 della legge 26 agosto 2014, n. 22, recante "Benefici in favore dei testimoni di giustizia.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: «Norme finanziarie. - 1. A decorrere dall'anno 2014 e' istituito nel bilancio della Regione un apposito fondo destinato alle assunzioni autorizzate dalla presente legge con una dotazione di 120 migliaia di euro per l'anno 2014. Per gli anni 2015 e 2016 il fondo e' quantificato in 380 migliaia di euro annui. 2. Per far fronte agli oneri previsti dal comma 1, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 120 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilita' del capitolo 215704. Per gli anni 2015 e 2016 gli oneri relativi trovano riscontro nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704. 3. Comma abrogato. 4. I benefici previsti dalla presente legge trovano applicazione, per ciascun anno, nei limiti degli stanziamenti autorizzati.». Nota all'art. 26, comma 1: Per l'art. 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale." vedi nota all'art. 7, comma 17. Nota all'art. 26, comma 3: Per l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." vedi nota all'art. 7, comma 21. Nota all'art. 27, commi 1 e 2: Per l'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale." vedi nota all'art. 4, comma 8. Note all'art. 27, comma 3: - L'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni." cosi' dispone: «Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego. - 1. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo"; a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato."; b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: "5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusiva mente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato."; c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 2. All'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma 5-quater.". 3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. 3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e' comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. 3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilita' dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali gia' avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma. 3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Diparti mento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. 3-sexies. Con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. 3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-quinquies, il bando di concorso puo' fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro. 4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2016. 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle pubbliche amministrazioni. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore. 6-bis. All'art. 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,". 6-ter. All'art. 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio". 6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalita', previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. 7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate. 8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (29), gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente. 9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato nonche' i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessita' connesse alle esigenze di continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilita' interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi. 9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno e successive modificazioni per l'anno 2015, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2016, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, puo' essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga puo' essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2016, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e' subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'art. 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalita' del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanita', finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonche' per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorche' non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonche' dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, gia' costituite ai sensi dell'art. 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente. 10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l'art. 1 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e provinciali). - 1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalita' giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte. 2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale. 3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata. 4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato gia' operante nell'ambito dell'espletamento di attivita' in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attivita' finanziate con fondi privati, ai sensi dell'art. 6, comma 9.". 10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"; b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017". 10-quinquies. All'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012" sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato per il 2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014"; dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione 2013" sono inserite le seguenti: "e 2014". 10-sexies. All'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014". 10-septies. All'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica, di cui all'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".