6. Le disposizioni del presente articolo  costituiscono
          norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.». 
          Nota all'art. 14, commi 1 e 8: 
              L'art. 1 della legge regionale 19 maggio  2005,  n.  5,
          recante  "Disposizioni  finanziarie  urgenti   e   per   la
          razionalizzazione  dell'attivita'  amministrativa."   cosi'
          dispone: 
              «Finanziamento di cantieri di servizi. - 1. L'Assessore
          regionale  per  il  lavoro,  la  previdenza   sociale,   la
          formazione professionale e l'emigrazione e'  autorizzato  a
          finanziare, nell'anno 2005,  l'istituzione  e  la  gestione
          diretta di cantieri di servizi in favore  di  comuni  della
          Sicilia  destinatari  della  sperimentazione  del   reddito
          minimo d'inserimento, ai sensi del decreto  legislativo  18
          giugno 1998, n.  237,  per  i  quali  il  finanziamento  e'
          cessato alla data  di  approvazione  della  presente  legge
          ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso. 
              2. Per cantiere di servizio si intende un programma  di
          lavoro  temporalmente  definito  utile   ad   integrare   e
          supportare la normale attivita'  dei  servizi  comunali  in
          caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie  o
          non previste  o  nel  caso  di  necessarie  integrazioni  e
          aggiornamenti dei  servizi  per  i  quali  l'organizzazione
          amministrativa del comune non sia adeguata. 
              3. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo  sono
          rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati gia'  fruitori
          del reddito minimo d'inserimento. L'indennita' e'  prevista
          nella medesima misura del  reddito  minimo  di  inserimento
          alla data di entrata in vigore della presente legge. 
              4. Per gli interventi di cui al  comma  1  non  trovano
          applicazione le disposizioni di cui  al  comma  2  ed  alle
          lettere a) e  c)  del  comma  4  dell'art.  4  della  legge
          regionale 23 gennaio 1998, n. 3. 
              5. Le disposizioni di cui al presente articolo  possono
          trovare applicazione anche per i cantieri di  cui  all'art.
          24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che  sebbene
          finanziati, non risultano avviati alla data di notifica del
          decreto di finanziamento dei cantieri  di  cui  all'art.  1
          della legge regionale  19  maggio  2005,  n.  5.  Le  somme
          assegnate  per  i  cantieri  non  avviati  potranno  essere
          utilizzate per proseguire  le  attivita'  dei  cantieri  di
          servizi. 
              5-bis. Comma abrogato. 
              5-ter. Comma abrogato. 
              5-quater. Comma abrogato. 
              5-quinquies. Comma abrogato. 
              6.  Per  le  finalita'   del   presente   articolo   e'
          autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa  di
          10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte  quanto  a  4.000
          migliaia di euro con parte  delle  disponibilita'  dell'UPB
          4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto  a  6.000  migliaia  di
          euro con parte  delle  disponibilita'  dell'UPB  4.2.1.5.2,
          capitolo 215704, accantonamento 1003,  del  bilancio  della
          Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 
              6-bis.  Per  gli  esercizi  finanziari  successivi   si
          provvede ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art.  3
          della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.». 
          Nota all'art. 14, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8: 
              L'art. 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.  5,
          recante  "Disposizioni  programmatiche  e  correttive   per
          l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale." cosi' dispone: 
              «Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati
          nei Cantieri di Servizi gia' percettori del reddito  minimo
          di inserimento. - 1.  Al  fine  di  favorire  l'occupazione
          stabile dei soggetti utilizzati nei Cantieri di Servizi  di
          cui all'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n.  5,
          presso il Dipartimento regionale del lavoro,  dell'impiego,
          dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative,
          e'  istituito  l'elenco  alfabetico  ad   esaurimento   dei
          lavoratori gia' fruitori del reddito minimo di  inserimento
          ai sensi del decreto legislativo 18 giugno  1998,  n.  237,
          che  presentano   istanza   entro   trenta   giorni   dalla
          pubblicazione della presente legge. 
              2.  Per  le  finalita'  di   cui   al   comma   1,   le
          Amministrazioni  che   utilizzano   i   soggetti   iscritti
          nell'elenco inseriscono  in  tutti  i  bandi  di  gara  e/o
          affidamento diretto per la fornitura  di  beni  e  servizi,
          apposita clausola che preveda l'onere di  riservare  il  20
          per cento delle assunzioni ai suddetti lavoratori. 
              3. Il Dipartimento regionale del lavoro,  dell'impiego,
          dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative,
          nel rispetto delle  norme  comunitarie,  e'  autorizzato  a
          concedere ai datori di lavoro  di  cui  all'art.  38  della
          legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, per  le  finalita'  di
          cui ai commi 1 e 2, gli incentivi previsti  dagli  articoli
          37  e  39  della  medesima  legge  per   l'assunzione   dei
          lavoratori,  inseriti  nell'elenco  di  cui  al  comma   1,
          rientranti nella casistica di cui all'art. 36, lettera  b),
          della legge regionale n. 9/2009. 
              4. Il Dipartimento regionale del lavoro,  dell'impiego,
          dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative,
          al  fine  di  favorire  la  fuoriuscita   dal   bacino   di
          appartenenza  dei  lavoratori  di  cui  al  comma   1,   e'
          autorizzato a concedere, a coloro che ne  fanno  richiesta,
          l'intero  ammontare  dell'indennita'   triennale   di   cui
          all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005. 
              5. Il Dipartimento regionale del lavoro,  dell'impiego,
          dell'orientamento, dei servizi e delle attivita'  formative
          e', altresi', autorizzato a  concedere,  una  tantum,  alle
          imprese  private  che  assumono   i   lavoratori   inseriti
          nell'elenco di cui  al  comma  1,  con  contratto  a  tempo
          indeterminato o  determinato  della  durata  di  anni  tre,
          l'ammontare  complessivo  del  contributo   spettante   nel
          triennio ai lavoratori ai sensi dell'arti colo 1, comma  3,
          della legge regionale n. 5/2005. 
              6. I lavoratori di cui al comma 1 sono  definitivamente
          cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi: 
              a) ingiustificata rinuncia ad una  congrua  offerta  di
          lavoro  come  definita  dalle  disposizioni  inerenti  alla
          perdita dello stato di disoccupazione; 
              b) assunzione a tempo indeterminato; 
              c) volontaria fuoriuscita dal bacino; 
              d)     fruizione      dell'anticipazione      triennale
          dell'indennita' per la finalita' di cui al comma 4; 
              e) insussistenza o  decadenza  dai  requisiti  previsti
          dall'art. 6 del decreto legislativo n. 237/1998. 
              7. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata per il triennio 2014-2016  la  spesa  annua  di
          6.400 migliaia di euro. La spesa autorizzata dall'art.  75,
          comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013,  n.  9  (UPB
          6.3.2.6.2 - capitolo 712402) e'  destinata  alle  finalita'
          previste dal presente articolo.». 
          Nota all'art. 14, comma 7: 
              L'art. 2 della legge 7  marzo  1996,  n.  108,  recante
          "Disposizioni in materia di usura." cosi' dispone: 
              «1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
          l'Ufficio italiano dei  cambi,  rileva  trimestralmente  il
          tasso effettivo globale medio, comprensivo di  commissioni,
          di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle
          per imposte e tasse,  riferito  ad  anno,  degli  interessi
          praticati dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari
          iscritti negli elenchi  tenuti  dall'Ufficio  italiano  dei
          cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107
          del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  ,  nel
          corso del trimestre precedente per operazioni della  stessa
          natura.  I  valori  medi  derivanti  da  tale  rilevazione,
          corretti in ragione delle eventuali  variazioni  del  tasso
          ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento,
          sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 
              2. La classificazione delle  operazioni  per  categorie
          omogenee,  tenuto   conto   della   natura,   dell'oggetto,
          dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie  e'
          effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
          sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi  e
          pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 
              3. Le banche e gli intermediari finanziari  di  cui  al
          comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione  del
          credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva  sede,  e
          in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in
          modo facilmente visibile,  apposito  avviso  contenente  la
          classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi
          previsti nei commi 1 e 2. 
              4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del
          codice penale, oltre il quale  gli  interessi  sono  sempre
          usurari,  e'   stabilito   nel   tasso   medio   risultante
          dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          ai sensi  del  comma  1  relativamente  alla  categoria  di
          operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato  di  un
          quarto, cui si aggiunge un  margine  di  ulteriori  quattro
          punti percentuali. La differenza tra il limite e  il  tasso
          medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.». 
          Nota all'art. 14, comma 9: 
              La legge  regionale  19  maggio  2005,  n.  5,  recante
          "Disposizioni    finanziarie    urgenti    e     per     la
          razionalizzazione   dell'attivita'   amministrativa.",   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
          del 21 maggio 2005, n. 22. 
          Note all'art. 15, comma 2: 
              - La legge regionale 1  luglio  1968,  n.  17,  recante
          "Norme sui cantieri di lavoro per lavoratori  disoccupati."
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Regione
          siciliana del 6 luglio 1968, n. 31. 
              - L'art. 36 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6,
          recante  "Disposizioni  programmatiche  e  correttive   per
          l'anno 2009." cosi' dispone: 
              «Misure  urgenti  per   l'emergenza   sociale.   -   1.
          L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
          la formazione professionale e l'emigrazione e'  autorizzato
          a finanziare, nell'anno 2009 e nell'anno  2010,  interventi
          straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti
          per l'esecuzione o la manutenzione straordinaria  di  opere
          di  pubblica  utilita'  appartenenti  al   demanio   o   al
          patrimonio  dei  comuni  della  Regione,   da   realizzarsi
          mediante l'impiego dei lavoratori che abbiano presentato al
          Centro  per  l'impiego   competente   per   territorio   la
          dichiarazione  di  disponibilita'   di   cui   al   decreto
          legislativo 21 aprile 2000, n.  181,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. 
              2. La gestione dei  cantieri  di  cui  al  comma  1  e'
          affidata direttamente ai comuni. 
              3. Possono essere  ammesse  a  finanziamento  le  spese
          concernenti: 
              a) retribuzione ed oneri assicurativi del personale  di
          direzione; 
              b) retribuzione ed oneri assicurativi dei lavoratori; 
              c)  spese  forfettarie  di  progettazione  e   compenso
          forfettario  spettante  al  Responsabile   unico   per   il
          procedimento (RUP); 
              d) costo del materiale,  dei  trasporti,  noli  e  mano
          d'opera qualificata o specializzata. 
              4. Il trattamento economico dei  lavoratori  utilizzati
          per la realizzazione dei  progetti  previsti  dal  comma  1
          nonche' del personale di direzione, e' fissato nella misura
          prevista dalla vigente normativa per i cantieri di lavoro. 
              5. I rappresentanti legali dei comuni inoltrano istanza
          di  finanziamento  all'Assessorato  regionale  del  lavoro,
          della previdenza sociale, della formazione professionale  e
          dell'emigrazione. Le istanze sono  corredate  del  progetto
          regolarmente approvato dagli organi competenti e munito dei
          visti necessari. 
              6. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
          sociale, della formazione professionale e  dell'emigrazione
          dispone l'accreditamento dell'intero ammontare delle  somme
          finanziate dopo aver acquisito i seguenti documenti: 
              a) comunicazione di inizio dei lavori; 
              b) verbale di selezione dei lavoratori  da  avviare  al
          cantiere; 
              c) nomina e ratifica del personale di direzione; 
              d) dichiarazione da parte di un istituto di credito  di
          accettazione del servizio di cassa; 
              e) copia del verbale di aggiudicazione della  fornitura
          dei materiali, noli e trasporti. 
              7. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
          sociale, della formazione professionale e  dell'emigrazione
          puo' disporre ispezioni amministrative sulla conduzione dei
          cantieri. 
              8. Il comune, entro e non  oltre  trenta  giorni  dalla
          conclusione dei lavori, trasmette all'Assessorato regionale
          del lavoro,  della  previdenza  sociale,  della  formazione
          professionale e dell'emigrazione  la  relazione  consuntiva
          finale dei lavori e contestualmente versa  in  entrata  nel
          bilancio della Regione  eventuali  somme  residue,  con  la
          specifica  degli  interessi  maturati  ed  al  netto  della
          commissione bancaria. 
              9. L'Assessore regionale per il lavoro,  la  previdenza
          sociale, la formazione  professionale  e  l'emigrazione  e'
          autorizzato a finanziare ad ogni comune della Regione,  per
          l'anno 2009, un numero di cantieri  di  lavoro  secondo  il
          seguente prospetto: 
              a) n. 2 per i comuni fino a 3.000 abitanti; 
              b) n. 4 per i comuni fino a 5.000 abitanti; 
              c) n. 5 per i comuni da 5001 a 10.000 abitanti; 
              d) n. 6 per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti; 
              e) n. 7 per i comuni da 15.001 a 30.000 abitanti; 
              f) n. 8 per i comuni da 30.001 a 60.000 abitanti; 
              g) n. 12 per i comuni oltre 60.000 abitanti; 
              h) almeno 15 per i comuni oltre 300.000 abitanti. 
              10.  Per  le  finalita'  del   presente   articolo   e'
          autorizzata per l'anno finanziario 2009 la  spesa  di  euro
          55.400 migliaia di euro e  per  l'anno  2010  la  spesa  di
          166.200  migliaia  di  euro  cui  si  provvedera'  con   la
          disponibilita' del Fondo per le aree sottoutilizzate  (FAS)
          2007-2013 - linea  d'azione  6.3  del  Programma  attuativo
          regionale (PAR). 
              11. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della  presente
          legge l'Assessore regionale per il  lavoro,  la  previdenza
          sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  emana
          apposita direttiva che stabilisce i tempi  e  le  modalita'
          per la presentazione delle istanze di finanziamento. 
              12. Il comma 2 dell'art. 40  della  legge  regionale  8
          febbraio 2007, n. 2 e' abrogato. Per  quanto  non  previsto
          nella presente  legge  si  applicano  le  disposizioni  sui
          cantieri di lavoro di cui alla  legge  regionale  1  luglio
          1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.». 
          Nota all'art. 15, comma 3: 
              L'art. 4 della legge regionale 8  aprile  2010,  n.  9,
          recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
          inquinati." cosi' dispone: «Competenze dei comuni. -  1.  I
          comuni esercitano le  funzioni  di  cui  all'art.  198  del
          decreto  legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   anche
          provvedendo, nell'ambito  della  propria  competenza,  alle
          finalita' di cui al comma 2. 
              2. Ai sensi del comma 1 i comuni: 
              a) stipulano il contratto di appalto per  l'affidamento
          del   servizio   di   gestione   integrata   dei   rifiuti,
          relativamente al territorio di ogni singolo comune,  con  i
          soggetti individuati con le modalita' di  cui  all'art.  15
          dalle  S.R.R.  o  dai  soggetti  indicati  al  comma  2-ter
          dell'art. 5; 
              b)  assicurano  il  controllo  del  pieno   adempimento
          dell'esecuzione del contratto di  servizio  nel  territorio
          comunale; 
              c)  provvedono  al  pagamento  del  corrispettivo   per
          l'espletamento  del  servizio  di  gestione  integrata  dei
          rifiuti nel territorio  comunale,  assicurando  l'integrale
          copertura dei relativi costi, congruamente definendo a  tal
          fine, sino all'emanazione del regolamento  ministeriale  di
          cui all'art. 238 del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e
          successive modifiche ed integrazioni, la  tariffa  d'igiene
          ambientale (TIA) di cui all'art. 49 del decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per  lo  smaltimento  dei
          rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri
          bilanci  le  risorse  necessarie  e  vincolandole  a  dette
          finalita'; 
              d) provvedono, altresi', all'adozione della delibera di
          cui  all'art.  159,  comma  2,  lettera  c),  del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  vincolando  le  somme
          destinate al servizio di gestione integrata dei  rifiuti  e
          garantendo il permanere del  vincolo  di  impignorabilita',
          mediante pagamenti in ordine cronologico; 
              e)  adottano,  ove  necessario,  la  delibera  di   cui
          all'art. 194,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avviando la conseguente
          azione   di    responsabilita'    nei    confronti    degli
          amministratori delle S.R.R.; 
              f) adottano il regolamento  comunale  per  la  raccolta
          differenziata in conformita' alle linee guida  allegate  al
          piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  ed  al  piano
          d'ambito; 
              g) adottano per quanto di competenza  disposizioni  per
          la tutela igienico-sanitaria nella gestione dei rifiuti; 
              h)   provvedono   all'abbattimento    delle    barriere
          architettoniche nel conferimento dei rifiuti; 
              i) esercitano le funzioni atte a garantire la  raccolta
          delle diverse frazioni di rifiuti urbani e  prescrivono  le
          disposizioni per la corretta gestione  dei  rifiuti  urbani
          pericolosi e dei rifiuti cimiteriali; 
              j) emanano  le  ordinanze  per  l'ottimizzazione  delle
          forme di conferimento, raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti
          primari  di  imballaggio  e  la  relativa   fissazione   di
          obiettivi di qualita'; 
              k) regolamentano, per quantita' e qualita',  i  rifiuti
          speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti  urbani  ai
          fini della raccolta e  dello  smaltimento  sulla  base  dei
          criteri fissati dalle norme vigenti, ove  non  disciplinati
          dalla Regione; 
              l) prevedono, di concerto con la Regione, le province e
          le S.R.R., all'interno degli  strumenti  di  pianificazione
          urbanistica, le infrastrutture e  la  logistica  necessaria
          per la raccolta differenziata,  anche  per  la  separazione
          secco umido, e per lo  smaltimento,  riciclo  e  riuso  dei
          rifiuti; 
              m)  promuovono  attivita'  educative,  formative  e  di
          comunicazione  ambientale   a   sostegno   della   raccolta
          differenziata; a  tal  fine  possono  stipulare  accordi  e
          convenzioni con altri  comuni  per  ottimizzare  la  stessa
          raccolta differenziata nel contenimento dei costi  e  nella
          tutela ambientale; 
              n) verificano lo stato  di  attuazione  della  raccolta
          differenziata  e  la  qualita'  del  servizio  erogato  dal
          soggetto gestore anche attraverso un comitato  indipendente
          costituito    da    rappresentanti    delle    associazioni
          ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici. 
              2-bis.  I  comuni  che  hanno   avviato   la   raccolta
          differenziata porta a porta utilizzando  forza  lavoro  del
          servizio civico sono autorizzati a  proseguire  utilizzando
          contributi per il sostegno al reddito. 
              3. I comuni rappresentanti almeno il  dieci  per  cento
          delle  quote  di   partecipazione   alla   S.R.R.   possono
          promuovere  la  valutazione,  da   parte   dell'Assessorato
          regionale dell'energia e dei rifiuti, dei costi stimati nel
          piano d'ambito per l'espletamento del servizio di  gestione
          integrata dei rifiuti.  L'Assessorato  medesimo  assume  le
          proprie  determinazioni   entro   sessanta   giorni   dalla
          richiesta,  prorogabili  una  sola  volta   per   ulteriori
          sessanta giorni, ove necessario per  esigenze  istruttorie.
          Trascorsi i predetti  termini,  i  costi  del  servizio  si
          intendono  definitivamente  assentiti,   fatta   salva   la
          facolta' di impugnazione  per  le  singole  amministrazioni
          comunali. 
              4. Il sindaco adotta le ordinanze di cui agli  articoli
          191 e 192 del decreto  legislativo  152/2006  e  successive
          modifiche ed integrazioni, per  tutti  gli  interventi  che
          ricadano nell'ambito del territorio comunale. 
              5. Nell'ambito del proprio territorio,  ciascun  comune
          esercita il controllo sulla qualita' e  l'economicita'  del
          servizio espletato per la gestione integrata  dei  rifiuti,
          attivando, di concerto con la S.R.R. e con il  gestore  del
          servizio,  tutte  le  misure   necessarie   ad   assicurare
          l'efficienza e  l'efficacia  del  servizio  e  l'equilibrio
          economico e finanziario della gestione.». 
          Nota all'art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6: 
              L'art. 68 della legge regionale 7 maggio  2015,  n.  9,
          recante  "Disposizioni  programmatiche  e  correttive   per
          l'anno 2015. Legge di stabilita'  regionale."  per  effetto
          delle modifiche apportate dai commi 4 e 6 che si  annotano,
          risulta il seguente: 
              «Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al
          bacino "PIP Emergenza Palermo". - 1. Al fine  di  favorirne
          una stabile occupazione e la fuoriuscita  dal  bacino  "PIP
          Emergenza Palermo", ai  soggetti  iscritti  nell'elenco  ad
          esaurimento, istituito presso il dipartimento regionale del
          lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,  dei  servizi  e
          delle attivita' formative,  ai  sensi  dell'art.  34  della
          legge   regionale   28   gennaio   2014,   n.   5   nonche'
          esclusivamente  ai  soggetti  che  avendone   i   requisiti
          amministrativi e di legge abbiano presentato la domanda per
          la fruizione dell'indennita' ASPI in ritardo, cui l'assegno
          di sostegno al reddito, nell'importo  e  con  le  modalita'
          attualmente in godimento, viene riconosciuto,  fino  al  31
          dicembre 2017, e' attribuita una "dote lavoro" sotto  forma
          di voucher, pari ad euro 10.000,00. Ai relativi oneri  pari
          ad euro 110.000, si  provvede  con  la  disponibilita'  del
          capitolo 313319. 
              2. La "dote lavoro" di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          utilizzata, con le  modalita'  stabilite  con  delibera  di
          Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale  per
          la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi
          entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, unicamente presso un'agenzia per il lavoro,
          autorizzata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10
          settembre 2003, n. 276 ed accreditata  presso  la  Regione,
          selezionata attraverso procedure di evidenza pubblica. 
              3. I soggetti di cui al comma 1 possono  richiedere  la
          corresponsione, in unica soluzione cumulativa, dell'assegno
          di sostegno al reddito mensile in godimento nella  seguente
          misura: 
              a) per l'importo corrispondente ad  anni  3,  al  netto
          delle mensilita' gia' erogate per l'anno in  corso,  se  la
          richiesta e' presentata entro e non oltre  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge; 
              b) Lettera soppressa; 
              c) Lettera soppressa. 
              Coloro che conseguono la corresponsione dell'assegno in
          un'unica   soluzione   sono   cancellati   dall'elenco   ad
          esaurimento e fuoriescono  definitivamente  dal  bacino  di
          appartenenza. 
              4. I soggetti, iscritti nell'elenco ad  esaurimento  di
          cui all'art. 34 della legge regionale  n.  5/2014  che  non
          possiedono, alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge,   i    requisiti    per    l'utilizzazione    presso
          amministrazioni ed enti  pubblici  nonche'  quelli  esclusi
          dallo stesso in quanto destinatari di  misure  interdittive
          perpetue dai pubblici uffici, possono essere  impegnati  in
          specifici progetti di utilita' collettiva con finalita'  di
          recupero  sociale  e  beneficiano,  per  la  durata   delle
          attivita' progettuali avviate, di un assegno di sostegno al
          reddito in misura  pari  a  quella  attribuita  agli  altri
          soggetti  del  medesimo   bacino,   corrisposto   dall'ente
          utilizzatore. 
              5. La "dote lavoro" di cui al  comma  1  e'  attribuita
          anche ai soggetti di cui al comma 4. 
              6. La perdita dei benefici di cui al presente articolo,
          si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi: 
              a) rifiuto della presa in carico  presso  l'agenzia  di
          cui al comma 2; 
              b) rifiuto o mancata partecipazione  alle  obbligatorie
          misure di attivazione proposte; 
              c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1  e
          2 si rendano responsabili di  azioni  contrarie  all'ordine
          pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone; 
              d) rifiuto di partecipazione alle attivita' di pubblica
          utilita' loro proposte; 
              e) violazione delle regole di comportamento e di  utile
          prestazione  dell'attivita'  previste   nell'ambito   della
          proposta progettuale di cui al comma 4; 
              f) reddito individuale  personale  superiore  a  20.000
          euro e ove si superi detta soglia  reddito  ISEE  familiare
          superiore a 40.000 euro. 
              7. Sono abrogati l'art. 43  della  legge  regionale  15
          maggio 2013, n. 9,  l'art.  34  della  legge  regionale  n.
          5/2014 nonche' ogni disposizione di legge in contrasto  con
          il presente articolo. 
              8. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito nella  rubrica  del  dipartimento  regionale  del
          lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,  dei  servizi  e
          delle  attivita'  produttive  un  fondo  unico,  di  durata
          triennale,  per  il  finanziamento  delle  misure  per   la
          fuoriuscita dei soggetti  appartenenti  al  bacino  "PIP  -
          Emergenza Palermo". Per gli esercizi  finanziari  2015-2017
          e' autorizzata la spesa annua di 27.000 migliaia di euro. 
              9. La spesa  autorizzata  per  l'esercizio  finanziario
          2016 dal comma 3-sexies, per le finalita' di cui  al  comma
          3-ter, dell'art. 34  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
          successive modifiche ed integrazioni e'  ridotta  di  9.000
          migliaia di euro. 
              10. Al comma 4 dell'art. 35 della  legge  regionale  n.
          5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole  "a
          titolo di borse di autoimpiego" sono soppresse. 
              10-bis. Al fine di favorire la fuoriuscita  dal  bacino
          PIP - Emergenza Palermo dei soggetti  iscritti  nell'elenco
          ad esaurimento istituito presso il  dipartimento  regionale
          del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi  e
          delle attivita' formative,  ai  sensi  dell'art.  34  della
          legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, il conseguimento dei
          requisiti  per  l'accesso  ai   trattamenti   pensionistici
          comporta la fuoriuscita dal bacino.». 
          Note all'art. 17, commi 1 e 2: 
              - L'art. 52 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16,
          recante "Riordino della legislazione in materia forestale e
          di tutela della vegetazione." cosi' dispone: 
              «Meccanismo di sostituzione per la copertura dei  posti
          resisi disponibili. - 1. Il meccanismo di sostituzione,  al
          fine  della  copertura  dei  posti  resisi  successivamente
          disponibili, trovera' attuazione attraverso lo  scorrimento
          dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore  e
          attingendo alla  graduatoria  unica  di  cui  all'art.  49.
          Esaurita quest'ultima graduatoria  si  provvede  attingendo
          alle liste del collocamento ordinario agricolo. 
              2. La rinunzia al passaggio  al  contingente  superiore
          comporta  la  decadenza  dal  diritto  di  garanzia  e   di
          permanenza nei livelli di appartenenza.». 
              - L'art. 30 della legge regionale 25  maggio  1995,  n.
          45, recante  "Norme  sui  consorzi  di  bonifica.  Garanzie
          occupazionali  per  i   prestatori   d'opera   dell'ESA   e
          disposizioni per i commissari straordinari." cosi' dispone: 
              «Garanzie occupazionali. - 1. I consorzi assumono,  con
          rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  gli  operai,  i
          braccianti agricoli ed  altri  soggetti  che  nel  triennio
          1992/1994  abbiano  prestato  alle  loro  dipendenze,   con
          assunzioni fatte a  norma  delle  vigenti  disposizioni  in
          materia di collocamento, a qualunque titolo, la loro  opera
          per un numero non inferiore a 400  giornate  lavorative  ai
          fini previdenziali o almeno 250 in due  anni  del  predetto
          triennio. Le domande di assunzione sono presentate, a  pena
          di decadenza, entro 120 giorni dalla data di  pubblicazione
          della presente legge. 
              2. Comma abrogato. 
              3. Comma abrogato. 
              4. Ai soggetti di cui al comma 1 che  abbiano  lavorato
          presso il medesimo consorzio nel triennio 1992/1994, per un
          periodo  inferiore  a  250  giornate  lavorative  ai   fini
          previdenziali, sono assicurate per il triennio 1996/1998: 
              a) 101 giornate a coloro che  hanno  svolto  almeno  51
          giornate lavorative ai fini previdenziali; 
              b) 151 giornate a coloro che hanno  svolto  almeno  101
          giornate lavorative ai fini previdenziali. 
              5. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma  4
          si applicano i benefici di  cui  all'art.  30  della  legge
          regionale 5 giugno 1989, n. 11. 
              5-bis.  Conseguono  altresi'   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato  fino  al  cento   per   cento   di   ciascun
          contingente  di  ogni  singolo  consorzio  gli  operai,   i
          braccianti agricoli, e gli altri  soggetti  non  rientranti
          nel precedente comma  1,  gia'  iscritti  nella  fascia  di
          garanzia di centocinquantuno giornate  lavorative,  secondo
          una graduatoria che tiene conto dell'anzianita' suddetta  e
          a parita' della maggiore  anzianita'  di  iscrizione  negli
          elenchi anagrafici. In caso di parita'  valgono  i  criteri
          fissati dalla vigente normativa  statale  sul  collocamento
          della manodopera agricola. 
              5-ter. Esaurito l'impinguamento della  fascia  a  tempo
          indeterminato di cui al precedente comma, si provvede,  con
          gli  stessi  criteri  e  modalita',  al  completamento  del
          contingente  a  tempo  determinato   per   la   fascia   di
          centocinquantunisti attingendo dalla fascia di garanzia dei
          centunisti. 
              6. I rapporti di lavoro di  cui  al  presente  articolo
          vengono  instaurati  in  conformita'  delle   norme   della
          contrattazione collettiva di settore. L'Assessore regionale
          per l'agricoltura e le foreste  provvede  ad  emanare,  con
          propria   circolare,   le   istruzioni    occorrenti    per
          l'attuazione del comma 4. 
              7. Comma abrogato.». 
          Nota all'art. 17, comma 3: 
              L'art. 11 della legge regionale 11 maggio 2011,  n.  7,
          recante  "Disposizioni  programmatiche  e  correttive   per
          l'anno 2011. Legge di stabilita'  regionale."  per  effetto
          delle modifiche apportate dal comma che si annota,  risulta
          il seguente: 
              «Piano straordinario per la conservazione, la  messa  a
          reddito e la valorizzazione dei beni  culturali,  dei  beni
          forestali  e  del   patrimonio   costiero   di   proprieta'
          regionale. Provvedimenti in materia  di  rinaturalizzazione
          del territorio. - 1. In attuazione della politica regionale
          unitaria prevista dall'art.  50  della  legge  regionale  6
          agosto 2009, n. 9 e dei vincoli di stabilita'  di  bilancio
          disposti dalla decisione del Consiglio europeo del 25 marzo
          Dec. 2011/1999/CE, pubblicata nella G.U.U.E. del  6  aprile
          2011,   serie   L/91,   l'Amministrazione   regionale    e'
          autorizzata  a  programmare,  in  coerenza  con  il   Piano
          nazionale per il sud di cui alla Del. 11 gennaio  2011,  n.
          1, un "Piano straordinario per la conservazione, la messa a
          reddito e la valorizzazione dei beni  culturali,  dei  beni
          forestali  e  del   patrimonio   costiero   di   proprieta'
          regionale". L'Amministrazione presiede ai compiti  di  alta
          sorveglianza  per  la  conservazione  e  tutela  secondo  i
          termini del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e
          della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. 
              2. Nelle more della riprogrammazione delle risorse  del
          Fondo per le aree sottoutilizzate da effettuarsi  ai  sensi
          della Del. n. 1/2011, la spesa per la  realizzazione  degli
          interventi    previsti    dalle    linee    d'azione    4.3
          "Rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversita'
          biologica  e  valorizzazione  della   dimensione   sociale,
          turistica  e  culturale  delle  foreste"  e  4.4  "Utilizzo
          tecnologie innovative per la difesa  dell'ambiente",  pari,
          rispettivamente, a  242.000  migliaia  di  euro  e  144.000
          migliaia di euro per l'anno 2011, e'  posta  a  carico  del
          bilancio della Regione. 
              3. Per le finalita' del comma 2, il Ragioniere generale
          della  Regione  e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni
          finanziarie per il finanzia mento di investimenti  coerenti
          con l'art. 3, comma 18, della legge 24  dicembre  2003,  n.
          350 pari, rispettivamente, a 157.934  migliaia  di  euro  e
          140.432 migliaia di euro. 
              4. Al verificarsi dei presupposti per il  finanziamento
          delle linee d'azione di cui al comma 2 con le  risorse  del
          Fondo per le aree sottoutilizzate, l'autorizzazione di  cui
          al comma 3 e' ridotta di pari importo. 
              5. In attuazione del presente  articolo  il  Ragioniere
          generale della  Regione  e'  autorizzato  ad  apportare  le
          conseguenti variazioni al bilancio della Regione. 
              6. Al personale assunto in  attuazione  degli  articoli
          45-ter e 46 della legge regionale 6 aprile 1996,  n.  16  e
          successive modifiche ed integrazioni,  non  si  da'  luogo,
          senza possibilita' di recupero, alle procedure contrattuali
          e negoziali relative al triennio 2010-2012  e  al  triennio
          2013-2015 ed al  triennio  2016-2018  per  gli  addetti  ai
          lavori    di    sistemazione     idraulico-forestale     ed
          idraulico-agraria. 
              7.  Gli   oneri   discendenti   dall'applicazione   del
          Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  2006-2009  del
          settore  forestale,  sono  determinati,   per   l'esercizio
          finanziario 2011, in 14.000 migliaia di  euro  e  in  2.800
          migliaia  di  euro,   a   valere,   rispettivamente   sulle
          disponibilita' dell'U.P.B. 10.5.1.3.2,  capitolo  155318  e
          dell'U.P.B. 12.4.1.3.2, capi tolo 150536.  Per  l'esercizio
          finanziario 2012, la relativa spesa, pari a 11.000 migliaia
          di euro ed  a  2.800  migliaia  di  euro  trova  riscontro,
          rispettivamente,  nell'U.P.B.  10.5.1.3.2   e   nell'U.P.B.
          12.4.1.3.2 del bilancio pluriennale della  Regione  per  il
          triennio 2011-2013.». 
          Nota all'art. 17, comma 4: 
              L'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998,  n.  16,
          recante "Disposizioni per l'Ente di  sviluppo  agricolo  ed
          altri interventi urgenti per l'agricoltura." cosi' dispone: 
              «Campagna di meccanizzazione agricola ESA 1997-1998.  -
          1. Per la campagna di  meccanizzazione  agricola  1997/1998
          l'Ente di sviluppo  agricolo  (E.S.A.)  e'  autorizzato  ad
          utilizzare, fino alla concorrenza di lire  15.000  milioni,
          parte delle disponibilita' del fondo di rotazione istituito
          ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959,
          n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e  che  viene
          ridotto di pari importo. 
              2. Il personale operaio avviato al lavoro  ed  i  mezzi
          tecnici  possono  essere  utilizzati,  oltre  che  per   la
          realizzazione della campagna  di  meccanizzazione  agricola
          dell'E.S.A.,  anche  dall'Amministrazione  regionale  delle
          foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali o  da
          altri enti pubblici che ne facciano richiesta. 
              3. Per gli anni successivi  al  1998  l'onere  relativo
          alla  campagna  per  la  meccanizzazione   agricola   sara'
          determinato ed  assegnato  con  fondi  vincolati,  a  norma
          dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8  luglio
          1977, n. 47. 
              4. L'ESA e'  autorizzato  ad  erogare  il  servizio  di
          meccanizzazione agricola a favore  delle  imprese  agricole
          nei limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis" di
          cui al regolamento (UE)  18  dicembre  2013,  n.  1408/2013
          della Commissione relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore  agricolo,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  24
          dicembre 2013, L352.». 
          Note all'art. 18, comma 1: 
              - Per l'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
          10, recante  "Norme  sulla  dirigenza  e  sui  rapporti  di
          impiego  e  di  lavoro  alle   dipendenze   della   Regione
          siciliana. Conferimento di funzioni  e  compiti  agli  enti
          locali. Istituzione dello Sportello unico per le  attivita'
          produttive. Disposizioni in materia di  protezione  civile.
          Norme in materia di pensionamento." vedi nota all'art.  13,
          comma 9. 
              - Il comma 2 dell'art. 6 del  decreto-legge  31  maggio
          2010,  n.  78,  recante  "Misure  urgenti  in  materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica."
          cosi' dispone: 
              «Art.  6  -  Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi. - 2. A decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto la partecipazione  agli  organi
          collegiali,  anche  di  amministrazione,  degli  enti,  che
          comunque  ricevono  contributi  a  carico   delle   finanze
          pubbliche, nonche' la titolarita' di  organi  dei  predetti
          enti e' onorifica; essa puo' dar  luogo  esclusivamente  al
          rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa
          vigente; qualora siano gia' previsti i gettoni di  presenza
          non  possono  superare  l'importo  di  30  euro  a   seduta
          giornaliera. La violazione di quanto previsto dal  presente
          comma  determina  responsabilita'  erariale  e   gli   atti
          adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici
          interessati  sono  nulli.  Gli  enti  privati  che  non  si
          adeguano a quanto disposto dal presente comma  non  possono
          ricevere, neanche indirettamente, contributi o  utilita'  a
          carico   delle   pubbliche   finanze,   salva   l'eventuale
          devoluzione, in base alla  vigente  normativa,  del  5  per
          mille del gettito dell'imposta sul  reddito  delle  persone
          fisiche. La disposizione del presente comma non si  applica
          agli enti previsti nominativamente dal decreto  legislativo
          n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del  2001,
          e comunque alle universita', enti e fondazioni di ricerca e
          organismi equiparati, alle camere di commercio,  agli  enti
          del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'.». 
              - Il comma  2-bis  dell'art.  35  del  decreto-legge  9
          febbraio 2012,  n.  5,  recante  "Disposizioni  urgenti  in
          materia di semplificazione e di sviluppo." cosi' dispone: 
              «Art.  35  -  Disposizioni  in  materia  di   controllo
          societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai
          magistrati  ordinari.  -  2-bis.  La  disposizione  di  cui
          all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, si interpreta  nel  senso  che  il  carattere
          onorifico della partecipazione  agli  organi  collegiali  e
          della  titolarita'  di  organi  degli  enti  che   comunque
          ricevono contributi a  carico  della  finanza  pubblica  e'
          previsto per gli organi diversi dai  collegi  dei  revisori
          dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.». 
          Nota all'art. 18, comma 2: 
              Il comma 24 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio
          2012,  n.  26,  recante  "Disposizioni   programmatiche   e
          correttive per l'anno 2012. Legge di stabilita' regionale."
          cosi' dispone: 
              «Art.   11   -   Norme   per    la    razionalizzazione
          amministrativa e per il contenimento  della  spesa.  -  24.
          Ferme restando le incompatibilita' previste dalla normativa
          vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo
          svolgimento di qualsiasi incarico conferito dagli  enti  di
          cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.  10
          e  successive  modifiche  ed   integrazioni,   inclusa   la
          partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo'
          dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;
          eventuali  gettoni  di  presenza   non   possono   superare
          l'importo di 30 euro a seduta.». 
          Note all'art. 18, commi 3, 4, 5 e 6: 
              - L'art. 9 della legge regionale 24 febbraio  2000,  n.
          6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni
          statali e delle istituzioni  scolastiche  regionali.",  per
          effetto  delle  modifiche  apportate  dai  commi   che   si
          annotano, risulta il seguente: 
              «Revisori dei conti. - 1. Il riscontro  della  gestione
          finanziaria,  amministrativa  e  patrimoniale  di  ciascuna
          istituzione scolastica autonoma e' affidato ad un  collegio
          di revisori dei conti nominato con  decreto  dell'Assessore
          regionale per i beni  culturali  ed  ambientali  e  per  la
          pubblica istruzione e composto da: 
              a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale
          per i beni  culturali  ed  ambientali  e  per  la  pubblica
          istruzione, con funzioni di presidente; 
              b)  un  rappresentante  designato  dal  Ministro  della
          pubblica istruzione; 
              c)  un  rappresentante   designato   dall'ente   locale
          obbligato (Provincia o Comune). 
              2. Il presidente  ed  i  componenti  del  collegio  dei
          revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attivita'
          di servizio  o  in  quiescenza  delle  amministrazioni  cui
          compete la designazione, che abbiano  i  requisiti  di  cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e
          successive modifiche ed integrazioni o di cui  all'art.  57
          del  decreto  ministeriale  1  febbraio  2001,  n.  44  del
          Ministero della pubblica istruzione (19). Nel caso  in  cui
          l'organo  competente  alla  designazione  accerti  che  nel
          proprio  organico  manchino   o   siano   insufficienti   i
          funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla
          designazione di un revisore  estraneo  all'Amministrazione,
          purche' iscritto nell'apposito  registro,  privilegiando  i
          dipendenti  del  Ministero  del  tesoro.  Alle  nomine  del
          presidente e dei componenti del collegio dei  revisori  dei
          conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non
          si applicano le disposizioni in materia di cui  alla  legge
          regionale 20 aprile 1976, n. 35, alla  legge  regionale  11
          maggio 1993, n. 15, alla legge regionale 28 marzo 1995,  n.
          22, alla legge regionale 20 giugno  1997,  n.  19,  nonche'
          l'art. 67 della legge regionale  27  aprile  1999,  n.  10.
          Restano ferme le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  3
          dell'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000,  n.  6.
          Ad uno stesso collegio puo' essere affidato il riscontro di
          piu' istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede
          in  un  medesimo  ambito  territoriale.  L'assegnazione  e'
          operata dall'Assessorato competente. Nel  caso  di  mancata
          designazione o  di  mancata  intesa  tra  gli  enti  locali
          deputati  alla  designazione   medesima,   la   nomina   e'
          autonomamente disposta dall'Assessore regionale per i  beni
          culturali ed ambientali e per  la  pubblica  istruzione.  I
          presidenti dei collegi dei revisori dei conti di  cui  agli
          articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000,  n.
          6, per le istituzioni scolastiche  di  particolare  rilievo
          finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di
          maggiore vigilanza e  tutela  dei  principi  di  legalita',
          efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa  possono
          essere nominati tra il personale  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27  luglio  1995,  n.  388,  in
          possesso dei requisiti di  cui  al  decreto  dell'Assessore
          regionale per i beni  culturali  ed  ambientali  e  per  la
          pubblica  istruzione  9  ottobre  2000,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale della Regione  siciliana  n.  49  del  3
          novembre 2000, concernente le procedure per la  scelta  dei
          presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina
          o designazione e' di  competenza  dell'Assessore  regionale
          per i beni  culturali  ed  ambientali  e  per  la  pubblica
          istruzione.  Il  compenso  annuale  da   corrispondere   al
          presidente ed ai componenti del  collegio  e'  determinato,
          nell'ambito delle somme  gia'  destinate  alle  istituzioni
          scolastiche,  rispettivamente  in  1.810   e   1.550   euro
          comprensivo degli  oneri  previdenziali,  assistenziali  ed
          erariali previsti dalla normativa vigente. 
              2-bis. L'incarico di revisore  dei  conti  puo'  essere
          revocato per mancato  insediamento  entro  sessanta  giorni
          dall'avvenuta notifica del  provvedimento  di  costituzione
          del collegio o  di  nomina  per  sostituzione  di  uno  dei
          membri, nonche' in caso di assenza del singolo membro senza
          giustificato motivo per almeno tre sedute  consecutive  del
          collegio medesimo. 
              2-ter. Le amministrazioni cui compete  la  designazione
          dei  revisori  dei  conti  delle  istituzioni   scolastiche
          statali della Sicilia ai fini del contenimento della  spesa
          pubblica   scelgono,   in   via   prioritaria,   i   propri
          rappresentanti nel rispetto delle procedure e dei requisiti
          di cui al comma 2 tra il personale  in  servizio  presso  i
          propri uffici dislocati nella  provincia  in  cui  ha  sede
          l'istituzione  scolastica,  ovvero  tra  il  personale   in
          quiescenza delle medesime amministrazioni  o  tra  soggetti
          estranei purche' residenti  o  domiciliati  nella  medesima
          provincia. 
              3. I revisori dei conti durano in  carica  tre  anni  e
          possono  essere   confermati   nella   stessa   istituzione
          scolastica per non piu' di due trienni.». 
              - L'art. 16 della legge regionale 24 febbraio 2000,  n.
          6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni
          statali e delle istituzioni scolastiche regionali.",  cosi'
          dispone: 
              «Revisori dei conti. - 1. Il riscontro  della  gestione
          finanziaria,  amministrativa  e  patrimoniale  di  ciascuna
          istituzione scolastica  regionale  pareggiata  autonoma  e'
          affidato ad un collegio dei revisori dei conti nominato con
          decreto dell'Assessore regionale per i  beni  culturali  ed
          ambientali e per la pubblica istruzione e composto da: 
              a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale
          per i beni  culturali  ed  ambientali  e  per  la  pubblica
          istruzione con funzioni di Presidente; 
              b) un rappresentante designato dall'Assessore regionale
          per il bilancio e le finanze; 
              c) un rappresentante designato dalla Provincia  in  cui
          ha sede l'istituzione scolastica. 
              2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2  e  3
          dell'art. 9.». 
          Nota all'art. 18, commi 7 e 8: 
              L'art. 39 della legge regionale 7 maggio  2015,  n.  9,
          recante  "Disposizioni  programmatiche  e  correttive   per
          l'anno 2015. Legge di stabilita'  regionale."  per  effetto
          delle modifiche  apportate  dal  comma  7  che  si  annota,
          risulta il seguente: 
              «Piano di riordino degli enti regionali. - 1.  Al  fine
          di  concorrere  al  raggiungimento   degli   obiettivi   di
          contenimento della spesa pubblica, entro 120  giorni  dalla
          data di entrata in vigore  della  presente  legge,  ciascun
          Assessore regionale, di concerto con l'Assessore  regionale
          per l'eco nomia, predispone un piano di riordino degli enti
          di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000,  n.
          10, sottoposti a vigilanza e/o controllo del  proprio  ramo
          di amministrazione. 
              2. Il piano complessivo di  riordino  definisce  misure
          per il contenimento e la razionalizzazione della spesa.  Al
          piano e'  allegata  una  relazione  tecnica  che  indica  i
          risparmi di spesa discendenti dalle misure programmate, per
          l'esercizio finanziario in  corso  e  per  i  due  esercizi
          finanziari successivi. Il piano, corredato delle  eventuali
          proposte legislative necessarie per la completa  attuazione
          dello stesso, e' approvato con decreto del Presidente della
          Regione, previa delibera  della  Giunta  regionale,  previo
          parere  della  II  Commissione  permanente   dell'Assemblea
          regionale siciliana, entro 180 giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2-bis. Gli enti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  a
          trasmettere,   esclusivamente   per    posta    elettronica
          certificata, i propri  bilanci  consuntivi  all'Assessorato
          regionale dell'economia. 
              3.  Agli  enti  pubblici  regionali  si  applicano   le
          disposizioni dell'art. 6, comma  5,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito in legge  con  modificazioni
          dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010,  n.  122,
          fissando a tre  il  numero  massimo  dei  componenti  degli
          organi di amministrazione, a partire  dalla  ricostituzione
          degli organi attualmente in carica. 
              4. Entro 120 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, fermo restando il numero  massimo  di
          tre componenti, ciascun  Assessore  regionale  con  proprio
          decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti
          di cui al comma 1, sottoposti a controllo e  vigilanza  del
          proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto  un
          componente in  rappresentanza  delle  istituzioni  o  delle
          associazioni  rappresentative  di  interessi  economici   e
          sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti  adeguano  i
          propri statuti alle disposizioni del presente comma.». 
          Nota all'art. 19, comma 1, lett. a): 
              L'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n.  76,
          recante "Norme per il  personale  dell'assistenza  tecnica,
          dell'ESA, dei consorzi di  bonifica  e  degli  Enti  parco.
          Disposizioni  varie  in  materia  di  agricoltura."   cosi'
          dispone: 
              «1. A decorrere  dall'1  gennaio  1996  i  consorzi  di
          bonifica  e  di  bonifica   montana,   qualora   sussistano
          comprovate  esigenze   funzionali,   sono   autorizzati   a
          stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile
          1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei  contrattisti
          d'opera  utilizzati  nel  triennio  1992-1994  per  i  fini
          istituzionali dei consorzi medesimi. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con
          le modalita' previste dal comma 6 dell'art. 30 della  legge
          regionale 29 maggio 1995, n. 45. 
              3.  Per  le  finalita'   del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno
          1996 e 1997. 
              4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del  presente
          articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per
          gli anni medesimi con  l'art.  36,  comma  3,  della  legge
          regionale 25 maggio 1995, n. 45.». 
          Nota all'art. 19, comma 1, lett. b): 
              L'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998,  n.  16,
          recante "Disposizioni per l'Ente di  sviluppo  agricolo  ed
          altri interventi urgenti per l'agricoltura." cosi' dispone: 
              «Campagna di meccanizzazione agricola ESA 1997-1998.  -
          1. Per la campagna di  meccanizzazione  agricola  1997/1998
          l'Ente di sviluppo  agricolo  (E.S.A.)  e'  autorizzato  ad
          utilizzare, fino alla concorrenza di lire  15.000  milioni,
          parte delle disponibilita' del fondo di rotazione istituito
          ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959,
          n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e  che  viene
          ridotto di pari importo. 
              2. Il personale operaio avviato al lavoro  ed  i  mezzi
          tecnici  possono  essere  utilizzati,  oltre  che  per   la
          realizzazione della campagna  di  meccanizzazione  agricola
          dell'E.S.A.,  anche  dall'Amministrazione  regionale  delle
          foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali o  da
          altri enti pubblici che ne facciano richiesta. 
              3. Per gli anni successivi  al  1998  l'onere  relativo
          alla  campagna  per  la  meccanizzazione   agricola   sara'
          determinato ed  assegnato  con  fondi  vincolati,  a  norma
          dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8  luglio
          1977, n. 47. 
              4. L'ESA e'  autorizzato  ad  erogare  il  servizio  di
          meccanizzazione agricola a favore  delle  imprese  agricole
          nei limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis" di
          cui al regolamento (UE)  18  dicembre  2013,  n.  1408/2013
          della Commissione relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore  agricolo,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  24
          dicembre 2013, L352». 
          Nota all'art. 19, comma 1, lett. c): 
              Gli articoli 45 ter, 46 e 47 della  legge  regionale  6
          aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in
          materia forestale e di  tutela  della  vegetazione."  cosi'
          rispettivamente dispongono: 
              «Art.  45-ter  -   Elenco   speciale   dei   lavoratori
          forestali. - 1. E' istituito  l'elenco  speciale  regionale
          dei lavoratori forestali, articolato su  base  provinciale,
          presso  i  competenti  uffici  periferici  provinciali  del
          dipartimento regionale del lavoro. 
              2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti  i
          lavoratori  gia'  utilmente  inseriti   nelle   graduatorie
          distrettuali  o  che  abbiano  espletato  compiutamente,  a
          partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di  lavoro  di
          cinquantuno  giornate  lavorative  ai  fini  previdenziali,
          esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate  cause
          di forza  maggiore,  alle  dipendenze  dell'Amministrazione
          forestale nel periodo  di  vigenza  della  presente  legge,
          ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005. 
              3. La  domanda  d'iscrizione  di  cui  al  comma  2  e'
          presentata, a  pena  di  decadenza,  entro  il  termine  di
          novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
          L'iscrizione all'elenco speciale e'  condizione  essenziale
          per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento
          regionale delle  foreste  e  dell'Azienda  regionale  delle
          foreste demaniali. 
              4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per
          l'esecu zione di lavori ed attivita' nel settore  forestale
          ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale
          istituito col presente articolo, possono  essere  applicati
          agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle  vigenti
          norme  regionali.   I   suddetti   soggetti   sono   tenuti
          all'applicazione della  vigente  contrattazione  collettiva
          del settore  e  della  legislazione  sociale.  In  caso  di
          accertata    violazione    delle    norme     contrattuali,
          previdenziali  e  sociali,  i  soggetti  inadempienti  sono
          esclusi per un quinquennio dall'ac cesso,  sotto  qualsiasi
          forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A  tal
          fine gli organi competenti sono  tenuti  a  trasmettere  ai
          dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura  e
          delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico  del
          lavoro forestale l'esito degli accerta menti definitivi  di
          avvenuta violazione. 
              4-bis.  I  lavoratori  forestali  vengono,  di   norma,
          utilizzati  nell'ambito  di  20  chilometri  tra  andata  e
          ritorno. Nei casi in cui sia necessario  utilizzarli  oltre
          tale  distanza  gli  uffici  provinciali  devono   chiedere
          autorizzazione al dipartimento regionale  competente  ed  i
          rimborsi relativi possono essere oggetto di  contrattazione
          specifica,  avendo  come  base  il  costo   effettivo   del
          carburante. 
              5. Le  garanzie  occupazionali  di  cui  agli  articoli
          seguenti  sono  computate  tenendo  conto  delle   giornate
          lavorative di cui  al  comma  2,  comunque  effettuate  dai
          lavoratori iscritti nell'elenco  speciale  alle  dipendenze
          dei  soggetti  pubblici  o  privati,  anche  in  regime  di
          convenzione. Tali garanzie occupazionali sono  riconosciute
          anche ai  lavoratori  che  dall'anno  1996  hanno  prestato
          servizio  per  almeno  due  turni  alle  dipendenze   degli
          Ispettorati ripartimentali delle foreste con le mansioni di
          addetto allo spegnimento e alla prevenzione  degli  incendi
          ex SAB. La gestione giuridica ed  economica  del  personale
          forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni
          avviene in base  alla  contrattazione  collettiva  per  gli
          addetti ai lavori di  sistemazione  idraulico-forestale  ed
          idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre, idonei
          strumenti  per  la   gestione   complessiva   del   sistema
          agro-forestale-ambientale. 
              6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco
          provinciale  per  fascia  di  garanzia   occupazionale   di
          appartenenza, diviso per graduatorie  formulate  secondo  i
          criteri previsti dall'art. 48,  comma  1  e  dall'art.  49,
          comma 2.». 
              «Art. 46 -  Formazione  dei  contingenti.  -  1.  Ferma
          restando l'articolazione  in  distretti  forestali  di  cui
          all'art. 27, comma 2, lettera a), della legge  regionale  5
          giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione
          dei lavori condotti in amministrazione diretta, gli  uffici
          centrali e  periferici  del  Dipartimento  regionale  delle
          foreste e dell'Azienda regionale delle  foreste  demaniali,
          in relazione alle rispettive competenze, si  avvalgono,  in
          ciascun distretto, dell'opera: 
              a) di un contingente di operai a tempo indeterminato; 
              b) di un contingente di operai con garanzia  di  fascia
          occupazionale per centocinquantuno giornate  lavorative  ai
          fini previdenziali; 
              c) di un contingente di operai con garanzia  di  fascia
          occupazionale per  centouno  giornate  lavorative  ai  fini
          previdenziali. 
              2.   La   dotazione   complessiva    dei    contingenti
          distrettuali per ciascuna provincia,  avuto  riguardo  alle
          superfici  demaniali  o  comunque  gestite   dagli   uffici
          centrali e  periferici  del  Dipartimento  regionale  delle
          foreste e dell'Azienda regionale delle  foreste  demaniali,
          in relazione alle rispettive competenze, dei  vivai,  delle
          aree attrezzate, degli opifici e dei servizi  generali,  e'
          stabilita come segue (104): 
                a) contingente operai a tempo indeterminato: 
              Provincia di Agrigento n. 92 
              Provincia di Caltanissetta n. 75 
              Provincia di Catania n. 165 
              Provincia di Enna n. 87 
              Provincia di Messina n. 122 
              Provincia di Palermo n. 195 
              Provincia di Ragusa n. 38 
              Provincia di Siracusa n. 45 
              Provincia di Trapani n. 56 
              Totale n. 875 
                b) contingente operai con garanzia  occupazionale  di
          centocinquantuno giornate annue: Provincia di Agrigento  n.
          276 
              Provincia di Caltanissetta n. 225 
              Provincia di Catania n. 495 
              Provincia di Enna n. 261 
              Provincia di Messina n. 366 
              Provincia di Palermo n. 585 
              Provincia di Ragusa n. 114 
              Provincia di Siracusa n. 135 
              Provincia di Trapani n. 168 
              Totale n. 2.625 
                c) contingente operai con garanzia  occupazionale  di
          centouno giornate annue: Provincia di Agrigento n. 644 
              Provincia di Caltanissetta n. 525 
              Provincia di Catania n. 1.155 
              Provincia di Enna n. 609 
              Provincia di Messina n. 854 
              Provincia di Palermo n. 1.365 
              Provincia di Ragusa n. 266 
              Provincia di Siracusa n. 315 
              Provincia di Trapani n. 392 
              Totale n. 6.125 
              3. Alla attribuzione delle maggiori  unita'  lavorative
          rispetto ai contingenti di cui all'art. 29, comma 2,  della
          legge regionale 5 giugno 1989 n. 11, si provvede in ciascun
          distretto in misura proporzionale alla superficie  comunque
          gestita dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento
          regionale delle  foreste  e  dell'Azienda  regionale  delle
          foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze,
          e compresa nell'ambito del distretto medesimo.». 
              «Art. 47 - Contingente operai a tempo indeterminato.  -
          1. Il contingente degli operai  a  tempo  indeterminato  e'
          formato  dai  lavoratori  gia'   appartenenti   all'analogo
          contingente previsto dalla legge regionale 5  giugno  1989,
          n. 11,  nonche'  dai  lavoratori  che,  alla  data  del  29
          febbraio 1996 erano stati  riconosciuti  idonei,  ai  sensi
          dell'art. 33 della medesima legge, a ricoprire  le  vacanze
          esistenti. 
              2. Al completamento del contingente, in sede  di  prima
          applicazione della presente legge, si  provvede  attingendo
          dalla fascia degli operai  con  garanzia  occupazionale  di
          centocinquantuno   giornate   lavorative,    secondo    una
          graduatoria distrettuale che  tiene  conto  dell'anzianita'
          d'iscrizione  nella  fascia  suddetta  e,  a   parita'   di
          anzianita', della maggiore  anzianita'  d'iscrizione  negli
          elenchi anagrafici. In caso di parita'  valgono  i  criteri
          fissati dalla vigente normativa  statale  sul  collocamento
          della manodopera agricola. 
              3. L'appartenenza al contingente degli operai  a  tempo
          indeterminato  e'   incompatibile   con   qualsiasi   altra
          attivita' lavorativa e con la iscrizione negli elenchi  dei
          coltivatori diretti, coloni  e  mezzadri  e,  comunque,  di
          altre categorie di lavoratori autonomi.». 
          Nota all'art. 19, comma 1, lett. d): 
              L'art. 68 della legge regionale 7 maggio  2015,  n.  9,
          recante  "Disposizioni  programmatiche  e  correttive   per
          l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale." cosi' dispone: 
              «Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al
          bacino "PIP Emergenza Palermo". - 1. Al fine  di  favorirne
          una stabile occupazione e la fuoriuscita  dal  bacino  "PIP
          Emergenza Palermo", ai  soggetti  iscritti  nell'elenco  ad
          esaurimento, istituito presso il dipartimento regionale del
          lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,  dei  servizi  e
          delle attivita' formative,  ai  sensi  dell'art.  34  della
          legge   regionale   28   gennaio   2014,   n.   5   nonche'
          esclusivamente  ai  soggetti  che  avendone   i   requisiti
          amministrativi e di legge abbiano presentato la domanda per
          la fruizione dell'indennita' ASPI in ritardo, cui l'assegno
          di sostegno al reddito, nell'importo  e  con  le  modalita'
          attualmente in godimento, viene riconosciuto,  fino  al  31
          dicembre 2017, e' attribuita una "dote lavoro" sotto  forma
          di voucher, pari ad euro 10.000,00. Ai relativi oneri  pari
          ad euro 110.000, si  provvede  con  la  disponibilita'  del
          capitolo 313319. 
              2. La "dote lavoro" di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          utilizzata, con le  modalita'  stabilite  con  delibera  di
          Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale  per
          la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi
          entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, unicamente presso un'agenzia per il lavoro,
          autorizzata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10
          settembre 2003, n. 276 ed accreditata  presso  la  Regione,
          selezionata attraverso procedure di evidenza pubblica. 
              3. I soggetti di cui al comma 1 possono  richiedere  la
          corresponsione, in unica soluzione cumulativa, dell'assegno
          di sostegno al reddito mensile in godimento nella  seguente
          misura: 
              a) per l'importo corrispondente ad  anni  3,  al  netto
          delle mensilita' gia' erogate per l'anno in  corso,  se  la
          richiesta e' presentata entro e non oltre  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge; 
              b)  per  l'importo  corrispondente  ad  anni  2  se  la
          richiesta e' presentata dall'1 gennaio 2016 e non oltre  il
          31 gennaio 2016; 
              c)  per  l'importo  corrispondente  ad  anni  1  se  la
          richiesta e' presentata dall'1 gennaio 2017 e non oltre  il
          31 gennaio 2017. Coloro che  conseguono  la  corresponsione
          dell'assegno  in   un'unica   soluzione   sono   cancellati
          dall'elenco ad esaurimento  e  fuoriescono  definitivamente
          dal bacino di appartenenza. 
              4. I soggetti, iscritti nell'elenco ad  esaurimento  di
          cui all'art. 34 della legge regionale  n.  5/2014  che  non
          possiedono, alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge,   i    requisiti    per    l'utilizzazione    presso
          amministrazioni ed enti  pubblici  nonche'  quelli  esclusi
          dallo stesso in 
              quanto destinatari di misure interdittive perpetue  dai
          pubblici uffici,  possono  essere  impegnati  in  specifici
          progetti di utilita' collettiva con finalita'  di  recupero
          sociale  e  beneficiano,  per  la  durata  delle  attivita'
          progettuali avviate, di un assegno di sostegno  al  reddito
          in misura pari a quella attribuita agli altri soggetti  del
          medesimo bacino, corrisposto dall'ente utilizzatore. 
              5. La "dote lavoro" di cui al  comma  1  e'  attribuita
          anche ai soggetti di cui al comma 4. 
              6. La perdita dei benefici di cui al presente articolo,
          si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi: 
              a) rifiuto della presa in carico  presso  l'agenzia  di
          cui al comma 2; 
              b) rifiuto o mancata partecipazione  alle  obbligatorie
          misure di attivazione proposte; 
              c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1  e
          2 si rendano responsabili di  azioni  contrarie  all'ordine
          pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone; 
              d) rifiuto di partecipazione alle attivita' di pubblica
          utilita' loro proposte; 
              e) violazione delle regole di comportamento e di  utile
          prestazione  dell'attivita'  previste   nell'ambito   della
          proposta progettuale di cui al comma 4; 
              f) reddito individuale  personale  superiore  a  20.000
          euro o reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro. 
              7. Sono abrogati l'art. 43  della  legge  regionale  15
          maggio 2013, n. 9,  l'art.  34  della  legge  regionale  n.
          5/2014 nonche' ogni disposizione di legge in contrasto  con
          il presente articolo. 
              8. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito nella  rubrica  del  dipartimento  regionale  del
          lavoro, dell'impiego, dell'orienta  mento,  dei  servizi  e
          delle  attivita'  produttive  un  fondo  unico,  di  durata
          triennale,  per  il  finanziamento  delle  misure  per   la
          fuoriuscita dei soggetti  appartenenti  al  bacino  "PIP  -
          Emergenza Palermo". Per gli esercizi  finanziari  2015-2017
          e' autorizzata la spesa annua di 27.000 migliaia di euro. 
              9. La spesa  autorizzata  per  l'esercizio  finanziario
          2016 dal comma 3-sexies, per le finalita' di cui  al  comma
          3-ter, dell'art. 34  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
          successive modifiche ed integrazioni e'  ridotta  di  9.000
          migliaia di euro. 
              10. Al comma 4 dell'art. 35 della  legge  regionale  n.
          5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole  "a
          titolo di borse di autoimpiego" sono soppresse. 
              10-bis. Al fine di favorire la fuoriuscita  dal  bacino
          PIP - Emergenza Palermo dei soggetti  iscritti  nell'elenco
          ad esaurimento istituito presso il  dipartimento  regionale
          del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi  e
          delle attivita' formative,  ai  sensi  dell'art.  34  della
          legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, il conseguimento dei
          requisiti  per  l'accesso  ai   trattamenti   pensionistici
          comporta la fuoriuscita dal bacino.». 
          Nota all'art. 19, comma 1, lett. e): 
              L'art. 1 legge regionale 19 maggio 2005, n. 5,  recante
          "Disposizioni    finanziarie    urgenti    e     per     la
          razionalizzazione  dell'attivita'  amministrativa."   cosi'
          dispone: 
              «Finanziamento di cantieri di servizi. - 1. L'Assessore
          regionale  per  il  lavoro,  la  previdenza   sociale,   la
          formazione professionale e l'emigrazione e'  autorizzato  a
          finanziare, nell'anno 2005,  l'istituzione  e  la  gestione
          diretta di cantieri di servizi in favore  di  comuni  della
          Sicilia  destinatari  della  sperimentazione  del   reddito
          minimo d'inserimento, ai sensi del decreto  legislativo  18
          giugno 1998, n.  237,  per  i  quali  il  finanziamento  e'
          cessato alla data  di  approvazione  della  presente  legge
          ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso. 
              2. Per cantiere di servizio si intende un programma  di
          lavoro  temporalmente  definito  utile   ad   integrare   e
          supportare la normale attivita'  dei  servizi  comunali  in
          caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie  o
          non previste  o  nel  caso  di  necessarie  integrazioni  e
          aggiornamenti dei  servizi  per  i  quali  l'organizzazione
          amministrativa del comune non sia adeguata. 
              3. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo  sono
          rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati gia'  fruitori
          del reddito minimo d'inserimento. L'indennita' e'  prevista
          nella medesima misura del  reddito  minimo  di  inserimento
          alla data di entrata in vigore della presente legge. 
              4. Per gli interventi di cui al  comma  1  non  trovano
          applicazione le disposizioni di cui  al  comma  2  ed  alle
          lettere a) e  c)  del  comma  4  dell'art.  4  della  legge
          regionale 23 gennaio 1998, n. 3. 
              5. Le disposizioni di cui al presente articolo  possono
          trovare applicazione anche per i cantieri di  cui  all'art.
          24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che  sebbene
          finanziati, non risultano avviati alla data di notifica del
          decreto di finanziamento dei cantieri  di  cui  all'art.  1
          della legge regionale  19  maggio  2005,  n.  5.  Le  somme
          assegnate  per  i  cantieri  non  avviati  potranno  essere
          utilizzate per proseguire  le  attivita'  dei  cantieri  di
          servizi. 
              5-bis. Comma abrogato. 
              5-ter. Comma abrogato. 
              5-quater. Comma abrogato. 
              5-quinquies. Comma abrogato. 
              6.  Per  le  finalita'   del   presente   articolo   e'
          autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa  di
          10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte  quanto  a  4.000
          migliaia di euro con parte  delle  disponibilita'  dell'UPB
          4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto  a  6.000  migliaia  di
          euro con parte  delle  disponibilita'  dell'UPB  4.2.1.5.2,
          capitolo 215704, accantonamento 1003,  del  bilancio  della
          Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 
              6-bis.  Per  gli  esercizi  finanziari  successivi   si
          provvede ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art.  3
          della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10». 
          Nota all'art. 19, comma 1, lett. f): 
              L'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.  5,
          recante  "Disposizioni  programmatiche  e  correttive   per
          l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale." cosi' dispone: 
              «Disposizioni in materia di personale precario. - 1. Al
          fine di favorire l'assunzione  a  tempo  indeterminato  dei
          lavoratori  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui  all'art.  3,
          comma 1, del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.  280,
          come recepito dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre
          2000, n. 24, che alla  data  del  31  dicembre  2013  siano
          titolari di contratto a tempo determinato o  utilizzati  in
          attivita' socialmente utili, secondo le disposizioni recate
          dall'art.  4,  comma  9-bis  e   successive   modifiche   e
          integrazioni, del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125,   il
          Dipartimento   regionale    del    lavoro,    dell'impiego,
          dell'orientamento, dei servizi e delle attivita'  formative
          predispone l'elenco regionale previsto dall'art.  4,  comma
          8, del medesimo decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla
          legge  n.  125/2013,  sulla  base  dei   seguenti   criteri
          prioritari: 
              a) anzianita' di utilizzazione; 
              b) in caso di parita' maggior carico familiare; 
              c) in caso di ulteriore parita' anzianita' anagrafica. 
              2. I lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma  1
          hanno   diritto   di   precedenza   nelle   stabilizzazioni
          effettuate dall'ente presso il quale  risultano  utilizzati
          nel rispetto delle previsioni di cui al comma 7 dell'art. 4
          del decreto-legge n. 101/2013  convertito  dalla  legge  n.
          125/2013. 
              3. In coerenza con le  disposizioni  di  cui  al  comma
          9-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125 e successive modifiche  ed  integrazioni,  gli  enti
          utilizzatori  sono  autorizzati  a  prorogare  sino  al  31
          dicembre  2016  con  decorrenza  dall'1  gennaio  2014,   i
          contratti  di  lavoro  subordinato  a   tempo   determinato
          instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma  1,  del
          decreto legislativo 28  febbraio  2000,  n.  81  e  di  cui
          all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
          n. 280 come recepiti dall'art. 4 della legge  regionale  26
          novembre 2000, n. 24. 
              4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9
          dell'art. 4 del decreto-legge n. 101/2013, convertito dalla
          legge n. 125/2013, e nel rispetto di  quanto  previsto  dal
          comma 9-bis  e  successive  modifiche  e  integrazioni  del
          citato art. 4, la proroga dei rapporti di  lavoro  a  tempo
          determinato puo'  essere  disposta  con  decorrenza  dall'1
          gennaio 2014 e fino al  31  dicembre  2014,  permanendo  il
          fabbisogno   organizzativo   e   le   comprovate   esigenze
          istituzionali volte ad assicurare i servizi gia' erogati. 
              5. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  3  e'
          autorizzata, per il triennio 2014-2016,  nei  limiti  delle
          autorizzazioni  di  spesa  previste  per  ciascun  anno  la
          prosecuzione delle attivita' socialmente utili  svolte  dai
          lavoratori aventi diritto  all'inserimento  nell'elenco  di
          cui al comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge  n.  101/2013,
          convertito dalla legge n. 125/2013. Per  le  finalita'  del
          presente comma e' autorizzata, per il  triennio  2014-2016,
          la spesa annua di 36.362 migliaia di euro. 
              6. A decorrere dall'1 gennaio  2014  sono  abrogate  le
          norme recanti misure in favore dei lavoratori  appartenenti
          al regime transitorio dei lavori socialmente  utili  ed  in
          particolare: l'art. 2 della  legge  regionale  n.  24/2000;
          l'art. 25 della legge regionale 29 dicembre  2003,  n.  21;
          l'art. 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre  2007,
          n. 27;  l'art.  12,  comma  6,  della  legge  regionale  21
          dicembre 1995, n. 85;  gli  articoli  4  e  8  della  legge
          regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'art. 41, comma 1,  della
          legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;  l'art.  23,  comma
          14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n.  19;  l'art.
          12  della  legge  regionale  29  dicembre  2009,  n.  13  e
          successive modifiche ed integrazioni. 
              7. Le disposizioni del presente comma si applicano  con
          effetto dall'entrata in vigore  della  legge  regionale  28
          gennaio 2014,  n.  5.  Per  compensare  gli  effetti  degli
          squilibri  finanziari  sul  complesso   delle   spese   del
          personale     delle     autonomie     locali      derivanti
          dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6,  e'
          istituito,  presso  il  Diparti   mento   regionale   delle
          autonomie locali, un Fondo straordinario da  ripartire  con
          decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali  e
          la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale
          per la famiglia, le politiche sociali e il  lavoro,  previo
          parere della Conferenza Regione-Autonomie  locali,  tenendo
          anche conto, fermo restando la dotazione complessiva  delle
          risorse, del contributo gia' con  cesso  per  ogni  singolo
          lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. 
              7-bis. Nelle more  dell'intesa  prevista  al  comma  7,
          l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
          pubblica puo' autorizzare l'erogazione agli enti locali  di
          acconti del Fondo straordinario per la  salvaguardia  degli
          equilibri di bilancio fino al  40  per  cento  delle  somme
          dovute dalla Regione, nell'anno precedente. 
              7-ter. Al fine di garantire la conferma dei processi di
          stabilizzazione gia' conclusi  o  da  concludere  ai  sensi
          della normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9
          del presente articolo per i quali  l'Assessorato  regionale
          della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha
          proceduto  all'emissione  del  relativo  provvedimento   di
          copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti  di  cui
          ai predetti commi 7 e 9 sono autorizzati a compensare,  per
          il triennio 2014-2016, in luogo del  relativo  quinquennio,
          gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti
          delle rispettive disponibilita' di cui ai commi 8 e 10  del
          presente articolo, con le modalita' previste  dai  medesimi
          commi 7 e 9. 
              8. Il Fondo di cui al comma 7 e'  determinato,  per  il
          triennio 2014-2016, in misura pari a  180.868  migliaia  di
          euro per  l'anno  2014  e  199.491  migliaia  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2015  e  2016,  e  rappresenta  per  il
          triennio 2014-2016  la  partecipazione  contributiva  della
          Regione per le finalita' previste dall'art. 4,  commi  9  e
          9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125  e
          successive modifiche ed integrazioni. 
              9. Le disposizioni del presente comma si applicano  con
          effetto dall'entrata in vigore  della  legge  regionale  28
          gennaio 2014,  n.  5.  Per  compensare  gli  effetti  degli
          squilibri  finanziari  sul  complesso   delle   spese   del
          personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese  le
          aziende pubbliche del  Servizio  sanitario  regionale,  con
          esclusione    delle     autonomie     locali,     derivanti
          dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6,  e'
          istituito, presso il  Dipartimento  regionale  del  lavoro,
          dell'impiego,  dell'orientamento,  dei  servizi   e   delle
          attivita' formative, un Fondo  straordinario  da  ripartire
          sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessore
          regionale per  la  famiglia,  le  politiche  sociali  e  il
          lavoro, previa delibera  della  Giunta  regionale,  tenendo
          anche conto, fermo restando la dotazione complessiva  delle
          risorse, del contributo  gia'  concesso  per  ogni  singolo
          lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. 
              10. Il Fondo di cui al comma 9 e' determinato,  per  il
          triennio 2014-2016, in misura pari  a  19.124  migliaia  di
          euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno
          degli anni 2015 e  2016,  e  rappresenta  per  il  triennio
          2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione  per
          le finalita' previste dall'art. 4, commi  9  e  9-bis,  del
          decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125  e
          successive modifiche ed integrazioni. 
              11. Le misure finanziarie di cui ai  commi  5,  7  e  9
          nonche' quelle previste dalla disposizioni di cui al  comma
          6 e gia' autorizzate alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro
          per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e
          263.505 migliaia  di  euro  per  l'anno  2016,  secondo  le
          disposizioni recate dall'art. 4, comma 9-bis, e  successive
          modifiche e integrazioni  del  decreto-legge  n.  101/2013,
          convertito dalla legge  n.  125/2013,  sono  attribuite  in
          misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla  Regione,
          a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e
          revisione della spesa, riepilogate  nell'Allegato  3  della
          presente legge. 
              12. Al fine di garantire risparmi strutturali di  spesa
          rispetto  all'esercizio  finanziario  2013,   gli   importi
          indicati nell'Allegato 3, per  l'anno  2014,  rappresentano
          per i corrispondenti aggregati di spesa, il limite  massimo
          degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio.
          Per  gli  anni  2015  e  2016  il  limite   massimo   degli
          stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non puo'
          superare per ciascuno dei rispettivi anni quello  dell'anno
          2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, il  Governo  della  Regione  presenta
          all'Assemblea regionale siciliana una relazione che  indica
          le misure di razionalizzazione e di revisione  della  spesa
          adottate e le  iniziative  da  adottare  per  garantire  il
          risultato finanziario coerente con  le  quantificazioni  di
          cui al comma 11. 
              13. (Comma omesso in quanto impugnato  dal  Commissario
          dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).». 
          Nota all'art. 20, comma 3: 
              L'art. 65 della legge regionale 7 maggio  2015,  n.  9,
          recante  "Disposizioni  programmatiche  e  correttive   per
          l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale." cosi' dispone: 
              «Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS).  -  1.
          E' istituito il Fondo unico  regionale  per  lo  spettacolo
          (FURS) finalizzato a sostenere ed incrementare le attivita'
          di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano
          sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano  operanti
          nei settori del teatro, della musica, della  danza  nonche'
          l'Istituto nazionale per il dramma antico- Fondazione Onlus
          (I.N.D.A.)  con  sede  amministrativa   ed   operativa   in
          Siracusa. 
              2. Le aliquote di ripartizione  del  Fondo  di  cui  al
          comma 1 tra  i  settori  lirico-sinfonico,  del  teatro  di
          prosa,  della  musica  e  della   danza,   sono   stabilite
          triennalmente, con decreto dell'Assessore regionale per  il
          turismo, lo sport e lo spettacolo,  previa  delibera  della
          Giunta  regionale,  da  adottarsi   entro   trenta   giorni
          dall'approvazione della legge  regionale  di  bilancio.  Il
          Fondo e' destinato in misura non inferiore al 50 per  cento
          ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5  dicembre
          2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e  agli
          articoli 5 e 6 della legge regionale 10 dicembre  1985,  n.
          44 e successive modifiche ed integrazioni. 
              3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo,
          lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          previa delibera di Giunta, sono stabilite le  modalita'  di
          erogazione dei contributi  per  gli  enti,  associazioni  e
          fondazioni a partecipazione pubblica, dando priorita'  alle
          attivita' e alle performance svolte. Per i soggetti  e  gli
          organismi privati di cui al comma 2 si applicano i  criteri
          e le modalita' di erogazione dei contributi previsti  dalla
          legge regionale n.  25/2007  e  dalla  legge  regionale  n.
          44/1985 e successive modifiche ed integrazioni. 
              4. Per l'accesso alle somme  stanziate  nel  Fondo  gli
          enti, le associazioni e le fondazioni di cui  al  comma  3,
          devono documentare: 
              a) l'avvio di un percorso di risanamento finalizzato  a
          ripristinare     le      condizioni      di      equilibrio
          economico-finanziario delle istituzioni intervenendo  sulla
          rinegoziazione   del   contratto   integrativo   aziendale,
          collegandolo  a   criteri   legati   all'incremento   della
          produttivita' e su tutte le  altre  voci  di  bilancio  non
          compatibili con il pareggio strutturale dei conti; 
              b)  a  partire  dall'anno  2016,  di   avere   ottenuto
          nell'anno precedente incassi  non  inferiori  all'ammontare
          dei  contributi  pubblici  a  qualunque   titolo   ottenuti
          nell'anno precedente e rispettivamente  del  10  per  cento
          nell'anno  2016  e  del  15  per  cento  nell'anno  2017  e
          seguenti; 
              c) che il rapporto tra il personale amministrativo e il
          personale  totale  non  sia  superiore  al  40  per   cento
          nell'anno 2015, al 35 per cento nell'anno 2016 e al 30  per
          cento dal 2017 e seguenti. 
              5. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, l'ammontare
          del Fondo di cui al comma 1 e' determinato  rispettivamente
          in 5.000 migliaia di euro e 2.500 migliaia di euro.». 
          Nota all'art. 20, comma 4: 
              La legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  "Riforma
          delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale  di
          danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli
          Istituti  superiori  per  le  industrie   artistiche,   dei
          Conservatori  di   musica   e   degli   Istituti   musicali
          pareggiati." e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana del 4 gennaio 2000, n. 2. 
              Nota all'art. 21, commi 2, 3, 4 e 6: 
              L'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
          recante  "Disposizioni  programmatiche  e  correttive   per
          l'anno 2010." cosi' dispone: 
              «Trasferimenti annuali in  favore  di  enti.  -  1.  La
          Regione  concede  un  sostegno  economico  sotto  forma  di
          contributi, ad  enti,  fondazioni,  associazioni  ed  altri
          organismi comunque denominati (di seguito enti) non  aventi
          scopo di lucro, per la realizzazione di  iniziative  aventi
          rilevanza  sociale,  socio-sanitaria,  culturale,  storica,
          ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di  promozione
          dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la  cui
          attivita' si ripercuote con riflessi positivi sull'economia
          del territorio. 
              2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i  soggetti  gia'
          destinatari  di  precedenti  espresse  norme  regionali  di
          riconoscimento  di  specifici  contributi,  ove  presentino
          istanza e abbiano i requisiti per l'accesso  ai  contributi
          di   cui   al    presente    articolo,    possono    essere
          prioritariamente beneficiari di un sostegno economico,  nei
          limiti  delle  disponibilita'  finanziarie   previste   nel
          bilancio della Regione. 
              3. Ai fini  di  una  corretta  gestione  delle  risorse
          pubbliche sotto il profilo dell'efficacia,  dell'efficienza
          e dell'economicita', con il presente articolo  ed  ove  non
          gia' previsto dalla vigente legislazione di  settore,  sono
          determinati i criteri e le modalita' per  l'erogazione  dei
          contributi e per la dimostrazione della relativa spesa. 
              3-bis. Ai fini del riconoscimento, dell'attribuzione  e
          dell'erogazione del contributo gli enti presentano: 
              a) una relazione dettagliata  relativa  alla  struttura
          dell'ente, al numero del personale occupato,  ai  curricula
          degli operatori e di tutto il personale nonche' dei singoli
          componenti degli organi  di  amministrazione  e  un  elenco
          dettagliato  delle   spese   di   gestione   del   triennio
          precedente; 
              b) l'elenco di  tutte  le  entrate  e  finanziamenti  a
          qualsiasi   titolo   ottenuti    dall'ente,    specificando
          dettagliatamente sia nel preventivo che nel  consuntivo  la
          finalizzazione del contributo regionale ed, in particolare,
          gli eventuali altri contributi provenienti  da  altri  enti
          erogatori. E', altresi', specificata la denominazione degli
          altri  soggetti  erogatori  e   l'entita'   degli   importi
          ricevuti; 
              c) il bilancio degli ultimi tre anni; 
              d) una relazione analitica dell'attivita' per la  quale
          e' richiesto il finanziamento,  che  consenta  il  giudizio
          analitico della congruita' della spesa; 
              e) una dichiarazione di inesistenza di incompatibilita'
          o conflitto di interesse secondo la normativa vigente. 
              4. A tal fine gli  enti  di  cui  alla  presente  legge
          nonche'       quelli       eventualmente        individuati
          dall'Amministrazione regionale, sono tenuti a: 
              a) presentare, ai fini  dell'erogazione  di  una  prima
          quota  pari  al  60  per  cento  delle   somme   e   previa
          acquisizione di una relazione  illustrativa  dell'attivita'
          svolta  nell'ultimo  triennio,  un  piano   analitico   del
          programma  da  realizzare  nell'anno   di   richiesta   del
          contributo; 
              b) la mancata presentazione del rendiconto delle  spese
          effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca
          del  provvedimento  di  concessione  con   la   conseguente
          restituzione delle somme gia' erogate, nonche' l'esclusione
          dal finanziamento per l'anno successivo.  La  presentazione
          del rendiconto e' condizione per l'erogazione del saldo. 
              5. Nel programma analitico  dovra'  darsi  risalto,  in
          particolare, ai servizi da offrire alla rispettiva utenza e
          alle spese da sostenere per il funzionamento dell'ente. 
              6. In ordine ai bilanci, gli  enti  devono  evidenziare
          con chiarezza, sia nel piano analitico del  programma,  sia
          nel preventivo e  nel  consuntivo,  la  finalizzazione  del
          contributo  regionale,  ed,   in   particolare,   eventuali
          contributi provenienti da altre fonti. 
              7. Ai fini del saldo e' necessario che  contestualmente
          alla  presentazione  dei  bilanci  consuntivi  per   l'anno
          precedente, in coerenza  con  l'attivita'  programmata  per
          l'anno  di  riferimento   e   relativamente   all'attivita'
          programmata  in  tale  periodo,  sia  inviata  la  seguente
          documentazione: 
              1)  richiesta  di   saldo   sottoscritta   dal   legale
          rappresentante; 
              2) dettagliata  relazione  dell'attivita'  svolta  alla
          data di approvazione dei  bilanci  consuntivi  dalla  quale
          dovra' evidenziarsi la conclusione di  tutte  le  attivita'
          intraprese ed inserite nel programma; 
              3) documenti di spesa, fatture e ricevute,  debitamente
          quietanzate ed in copia conforme all'originale ed eventuale
          materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai  quali
          dovranno essere  allegate  le  seguenti  dichiarazioni,  ai
          sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione: 
              - che la documentazione originale giustificativa  della
          spesa non utilizzata a carico del contributo e'  conservata
          presso la sede dell'ente; 
              - che per le spese giustificative del contributo e  per
          la parte da  questo  coperta,  non  e'  stata  richiesta  o
          ottenuta  altra  sovvenzione  o  contribuzione   da   altri
          soggetti pubblici o privati. 
              8. Sul contributo possono  gravare  le  spese  connesse
          alla realizzazione dell'attivita' oggetto dello stesso,  ma
          non  quelle  di  investimento.  Le  spese  generali  e   di
          funzionamento saranno poste in  relazione  alle  iniziative
          effettuate, intendendo con cio'  che  in  caso  di  ridotta
          attivita' dell'ente, l'Assessorato erogatore si riserva  di
          valutare se le stesse siano del tutto giustificate. 
              8-bis.  Per  le  finalita'  del  presente  articolo  e'
          istituito  nel  bilancio  della  Regione  per   l'esercizio
          finanziario 2013, dipartimento regionale del bilancio e del
          tesoro - Ragioneria  generale  della  Regione  un  apposito
          fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di
          soggetti beneficiari di  un  sostegno  economico,  con  una
          dotazione  complessiva  di  6.500  migliaia  di  euro,   da
          ripartire  con   decreto   dell'Assessore   regionale   per
          l'economia, previa  delibera  della  Giunta  regionale,  ai
          dipartimenti competenti  per  materia.  I  contributi  sono
          attribuiti  ed  erogati  sulla  base  della  disponibilita'
          finanziaria iscritta  nel  bilancio  della  Regione,  della
          congruita'  della  spesa  e  della  validita'   sociale   e
          culturale della  stessa,  sottoposta  alle  valutazioni  da
          effettuarsi a cura di commissioni nominate da  parte  degli
          Assessori  regionali  dei  dipartimenti  competenti   (Beni
          culturali  e  identita'  siciliana;   Famiglia,   politiche
          sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilita'; Istruzione  e
          formazione professionale; Risorse  agricole  e  alimentari;
          Salute; Turismo,  sport  e  spettacolo).  L'erogazione  del
          contributo e' subordinata all'acquisizione dell'informativa
          antimafia secondo le disposizioni di legge vigenti. 
              8-ter. La Giunta regionale approva lo schema di  avviso
          generale di selezione e individua la struttura  di  massima
          dimensione che provvede alla  pubblicazione  dello  stesso.
          Tale avviso contiene le modalita' attuative  contenute  nel
          presente articolo e indica  i  dipartimenti  regionali  che
          devono pubblicare  eventuali  avvisi  speciali  di  settore
          previsti   dalla   vigente   legislazione   regionale.   Ai
          dipartimenti competenti devono pervenire, entro  30  giorni
          dalla pubblicazione dell'avviso, i documenti  previsti  dal
          presente articolo, debitamente redatti e  sottoscritti  dal
          legale rappresentante degli enti. 
              8-quater. Per  l'anno  2013,  in  considerazione  della
          funzione strumentale che svolgono alcuni enti dell'area del
          disagio sociale e della disabilita',  le  relative  istanze
          devono essere presentate entro quindici giorni  dall'avviso
          e le istruttorie di concessione di contributi sono definite
          entro il termine di  quindici  giorni  dalla  presentazione
          delle stesse. 
              8-quinquies. E' fatto obbligo alla Giunta regionale  di
          pubblicare nel sito ufficiale della  Regione  siciliana  la
          graduatoria degli enti beneficiari dei contributi,  con  il
          relativo importo, il giorno successivo all'approvazione del
          decreto. 
              9. Qualora,  il  rispettivo  ramo  dell'amministrazione
          regionale  nell'ambito  dell'attivita'   di   vigilanza   e
          controllo sulla relativa spesa accerti che il finanziamento
          concesso  non  risponda  ai  requisiti  di  efficacia,   di
          efficienza  e  di  economicita'  ovvero   non   sia   stato
          utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma a
          suo tempo previsto non  sia  stato  realizzato,  procedera'
          alla  revoca  parziale  o  totale,  secondo  i  casi,   del
          contributo,  con  recupero  di  quanto  eventualmente  gia'
          erogato. Le somme erogate ed eventualmente  non  utilizzate
          dovranno essere restituite in  conto  entrata  al  bilancio
          regionale comprensive degli interessi legali maturati. 
              10. Per quanto non gia' previsto ai  commi  precedenti,
          la  concessione  dei  contributi  agli  enti,  pubblici   o
          privati, e'  subordinata  alla  predeterminazione  ed  alla
          pubblicazione     da     parte     dei     singoli     rami
          dell'amministrazione  regionale  di  specifici  criteri   e
          modalita' relativi ai rispettivi settori d'intervento cui i
          contributi sono  diretti,  da  effettuarsi  entro  sessanta
          giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
              11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui  al
          comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al comma 21
          dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. 
              12. L'art. 23 della legge regionale 23  dicembre  2002,
          n. 23 e' abrogato. 
              13. La lettera h) dell'art. 3,  comma  2,  della  legge
          regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive  modifiche  ed
          integrazioni e' abrogata.». 
          Nota all'art. 21, comma 4: 
              Il comma 3 dell'art. 41 della legge regionale 7  maggio
          2015,  n.  9,  recante   "Disposizioni   programmatiche   e
          correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale."
          cosi' dispone: 
              «Art. 41 - Finanziamento ulteriori interventi di spesa.
          - 3. Per le finalita'  di  cui  all'art.  128  della  legge
          regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive  modifiche  ed
          integrazioni e' autorizzata,  per  l'esercizio  finanziario
          2015, la spesa di 7.000 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.99  -
          capitolo 215734).». 
          Nota all'art. 21, comma 5: 
              L'art. 12 della legge regionale 16 maggio 1978,  n.  8,
          recante  "Provvedimenti  per  favorire  la  pratica   delle
          attivita'  sportive  ed  il  potenziamento  degli  impianti
          sportivi nel territorio  della  Regione  siciliana."  cosi'
          dispone: 
              «Per l'esercizio finanziario in corso  lo  stanziamento
          del capitolo del bilancio della Regione 48301 destinato  al
          potenziamento   delle   attivita'   sportive   isolane   e'
          incrementato di lire 2.000 milioni. 
              Per  gli  esercizi  futuri  gli  stanziamenti   saranno
          determinati con la legge di bilancio in relazione a  quanto
          previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge  regionale
          8 luglio 1977, n. 47.». 
          Nota all'art. 21, comma 8: 
              L'art. 66 della legge regionale 26 marzo  2002,  n.  2,
          recante  "Disposizioni  programmatiche  e  finanziarie  per
          l'anno 2002." cosi' dispone: 
              «Consorzi universitari. - 1. L'Assessore regionale  per
          i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
          e'  autorizzato,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario
          2002, ad assegnare ai consorzi universitari, costituiti  in
          ambito provinciale dalla Provincia regionale  siciliana  di
          riferimento o da altri enti pubblici o privati ed  operanti
          nei comuni che non siano sedi di atenei  universitari,  che
          gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di  corsi  di
          laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole  di
          specializzazione e master universitari) e che non fruiscono
          di appositi finanziamenti statali, contributi da  destinare
          alla gestione dei suddetti corsi. 
              2. I finanziamenti sono assegnati  sulla  base  di  una
          programmazione degli  interventi  stabilita  dall'Assessore
          regionale per i beni  culturali  ed  ambientali  e  per  la
          pubblica  istruzione,  sentito  il  Comitato  regionale  di
          coordinamento delle universita' siciliane,  in  favore  dei
          consorzi per ciascun ambito provinciale gia' costituiti  di
          cui al comma 1 o,  in  mancanza  della  loro  costituzione,
          solamente per l'esercizio in corso, a favore delle province
          regionali che gestiscono corsi universitari. 
              3. Al fine di favorire  la  realizzazione  di  progetti
          comuni tra piu' consorzi universitari, operanti in province
          regionali limitrofe, per l'anno 2002 l'Assessore  regionale
          per i beni  culturali  ed  ambientali  e  per  la  pubblica
          istruzione  e'  autorizzato  ad  assegnare  un   contributo
          straordinario per un importo non superiore a  517  migliaia
          di euro  in  favore  dei  consorzi  universitari  collegati
          destinato all'acquisizione di strutture e  all'acquisto  di
          attrezzature o di apparati tecnologici o didattici. 
              4. Entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  della
          presente legge l'Assessorato regionale dei  beni  culturali
          ed ambientali e della  pubblica  istruzione  provvede  alle
          assegnazioni di cui al comma 1 per il 50 per cento in  base
          al parametro del numero di studenti  universitari  iscritti
          ai corsi di laurea con almeno venti iscritti o a  corsi  di
          studi   universitari   gestiti   da    ciascun    consorzio
          universitario o direttamente dalle province  regionali,  ed
          in ragione del 30 per cento in base al numero dei  suddetti
          corsi avendo a riferimento l'anno accademico corrente e per
          il 20 per cento ai consorzi cui afferiscono corsi di studio
          di area medico-sanitaria. 
              5. Il contributo straordinario di cui al comma 3  viene
          assegnato su istanza dei  consorzi  universitari  collegati
          sulla   base   dei   criteri   e   parametri    individuati
          dall'Assessore regionale. 
              6. Il collegio dei revisori dei  consorzi  universitari
          destinatari  del  contributo  di  cui  al  comma  1   viene
          integrato   da   due   membri   designati   rispettivamente
          dall'Assessore regionale per il bilancio  e  le  finanze  e
          dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
          e per la pubblica istruzione. 
              6-bis. Il consiglio  di  amministrazione  dei  consorzi
          universitari destinatari del contributo di cui al  comma  1
          e' integrato  da  un  componente  in  rappresentanza  della
          Regione  designato  dall'Assessore  regionale  per  i  beni
          culturali, ambientali e per la pubblica istruzione. 
              7. Sono abrogati l'art. 45  della  legge  regionale  30
          maggio 1984, n. 36; i commi 1 e 2 dell'art. 15 della  legge
          regionale 9 ottobre 1998, n.  26;  l'art.  34  della  legge
          regionale 3 maggio 2001, n.  6  e  l'art.  13  della  legge
          regionale 30 maggio 1983, n. 33. 
              8. Per le finalita' di cui al comma 1  e'  autorizzata,
          per  l'esercizio  finanziario  2002,  la  spesa  di   5.247
          migliaia di euro. Per gli esercizi successivi la  spesa  e'
          valutata in 5.247 migliaia di euro annui. 
              9. Al fine di incentivare la  mobilita'  del  personale
          docente universitario ed in  relazione  a  quanto  previsto
          dall'art. 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 340
          e  successive  modifiche   ed   integrazioni,   l'Assessore
          regionale per i beni  culturali  ed  ambientali  e  per  la
          pubblica   istruzione   e'   autorizzato,    a    decorrere
          dall'esercizio  finanziario   2002,   ad   assegnare   alle
          universita' siciliane per il relativo intervento  la  somma
          di 1.000 migliaia di euro. 
              10. Al fine di favorire il  decentramento  dell'offerta
          formativa universitaria l'Assessore regionale  per  i  beni
          culturali ed ambientali e per  la  pubblica  istruzione  e'
          autorizzato ad assegnare  alle  universita'  siciliane  per
          l'esercizio finanziario 2002 un contributo straordinario di
          517  migliaia  di  euro  da  destinare   alle   scuole   di
          specializzazione in sedi diverse da quelle di ateneo. 
              10-bis. L'Assessore regionale per i beni  culturali  ed
          ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato,  in
          deroga a quanto disposto al comma 1, ad erogare  a  partire
          dall'anno  accademico  2005-2006,  i   finanziamenti   come
          previsto  nel  presente  articolo   al   Consorzio   ennese
          universitario fino alla  chiusura  dei  corsi  regolarmente
          attivati dalle universita' di Palermo e di  Catania  e  non
          ancora assorbiti dalla nuova Universita' di Enna.». 
          Note all'art. 21, commi 9 e 10: 
              - L'art. 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          euro pea cosi' dispone: 
              «1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi  pubblici
          eccessivi. 
              2.  La   Commissione   sorveglia   l'evoluzione   della
          situazione di bilancio e dell'entita' del  debito  pubblico
          negli  Stati  membri,  al  fine   di   individuare   errori
          rilevanti.  In  particolare  esamina  la  conformita'  alla
          disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti: 
              a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o
          effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore  di
          riferimento, a meno che - il rapporto non sia diminuito  in
          modo sostanziale e continuo e abbia  raggiunto  un  livello
          che si avvicina al valore  di  riferimento,  -  oppure,  in
          alternativa, il superamento del valore di  riferimento  sia
          solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al
          valore di riferimento; 
              b) se  il  rapporto  tra  debito  pubblico  e  prodotto
          interno lordo superi un valore di riferimento, a  meno  che
          detto rapporto non si stia riducendo in misura  sufficiente
          e non si  avvicini  al  valore  di  riferimento  con  ritmo
          adeguato. 
              I valori di riferimento sono specificati nel protocollo
          sulla procedura  per  i  disavanzi  eccessivi  allegato  ai
          trattati. 
              3.  Se  uno  Stato  membro  non  rispetta  i  requisiti
          previsti  da  uno  o  entrambi  i  criteri  menzionati,  la
          Commissione  prepara  una  relazione.  La  relazione  della
          Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra
          il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per  gli  investi
          menti  e  tiene  conto   di   tutti   gli   altri   fattori
          significativi,  compresa  la  posizione  economica   e   di
          bilancio a medio termine dello Stato membro. 
              La Commissione puo' inoltre preparare una relazione  se
          ritiene che in un  determinato  Stato  membro,  malgrado  i
          criteri  siano  rispettati,  sussista  il  rischio  di   un
          disavanzo eccessivo. 
              4. Il  comitato  economico  e  finanziario  formula  un
          parere in merito alla relazione della Commissione. 
              5. La Commissione, se ritiene che in uno  Stato  membro
          esista  o  possa  determinarsi  in  futuro   un   disavanzo
          eccessivo,  trasmette   un   parere   allo   Stato   membro
          interessato e ne informa il Consiglio. 
              6.  Il  Consiglio,  su  proposta  della  Commissione  e
          considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato
          ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale,
          se esiste un disavanzo eccessivo. 
              7. Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che  esiste  un
          disavanzo eccessivo, il  Consiglio  adotta  senza  indebito
          ritardo,   su   raccomandazione   della   Commissione,   le
          raccomandazioni allo Stato membro in questione al  fine  di
          far cessare tale situazione entro un  determinato  periodo.
          Fatto  salvo   il   disposto   del   paragrafo   8,   dette
          raccomandazioni non sono rese pubbliche. 
              8. Il Consiglio,  qualora  determini  che  nel  periodo
          prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle  sue
          raccomandazioni,    puo'    rendere     pubbliche     dette
          raccomandazioni. 
              9. Qualora uno Stato membro persista  nel  disattendere
          le  raccomandazioni  del   Consiglio,   quest'ultimo   puo'
          decidere di intimare allo Stato membro di  prendere,  entro
          un termine stabilito, le misure volte  alla  riduzione  del
          disavanzo  che  il   Consiglio   ritiene   necessaria   per
          correggere la situazione. 
              In tal caso  il  Consiglio  puo'  chiedere  allo  Stato
          membro in questione  di  presentare  relazioni  secondo  un
          calendario  preciso,  al  fine  di  esaminare  gli   sforzi
          compiuti  da  detto  Stato  membro   per   rimediare   alla
          situazione. 
              10. I  diritti  di  esperire  le  azioni  di  cui  agli
          articoli 258 e 259 non possono essere esercitati nel quadro
          dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo. 
              11. Fintantoche' uno Stato membro non ottempera ad  una
          decisione  presa  in  conformita'  del  paragrafo   9,   il
          Consiglio puo' decidere di applicare o, a seconda dei casi,
          di rafforzare una o piu' delle seguenti misure: 
              - chiedere che lo Stato  membro  interessato  pubblichi
          informazioni supplementari,  che  saranno  specificate  dal
          Consiglio, prima dell'emissione  di  obbligazioni  o  altri
          titoli, 
              - invitare la Banca  europea  per  gli  investimenti  a
          riconsiderare la sua politica di prestiti  verso  lo  Stato
          membro in questione, 
              -  richiedere  che  lo  Stato   membro   in   questione
          costituisca un deposito infruttifero  di  importo  adeguato
          presso l'Unione, fino a quando, a parere del Consiglio,  il
          disavanzo eccessivo non sia stato corretto, 
              - infliggere ammende di entita' adeguata. 
              Il  presidente  del  Consiglio  informa  il  Parlamento
          europeo delle decisioni adottate. 
              12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le  decisioni  o
          raccomandazioni di cui ai paragrafi da 6 a  9  e  11  nella
          misura in cui ritiene  che  il  disavanzo  eccessivo  nello
          Stato  membro  in  questione   sia   stato   corretto.   Se
          precedentemente    aveva    reso    pubbliche    le     sue
          raccomandazioni, il Consiglio dichiara  pubblicamente,  non
          appena sia stata abrogata la decisione di cui al  paragrafo
          8, che non esiste piu' un disavanzo eccessivo  nello  Stato
          membro in questione. 
              13. Nell'adottare le decisioni o raccomandazioni di cui
          ai paragrafi 8, 9,  11  e  12,  il  Consiglio  delibera  su
          raccomandazione della Commissione. 
              Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi da 6  a  9,
          11 e 12, il Consiglio delibera senza tener conto  del  voto
          del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in
          questione. 
              Per maggioranza  qualificata  degli  altri  membri  del
          Consiglio s'intende quella definita conformemente  all'art.
          238, paragrafo 3, lettera a). 
              14.  Ulteriori  disposizioni  concernenti  l'attuazione
          della  procedura  descritta  nel  presente  articolo   sono
          precisate nel protocollo sulla procedura  per  i  disavanzi
          eccessivi allegato ai trattati. 
              Il Consiglio, deliberando  all'unanimita'  secondo  una
          procedura legislativa speciale e previa  consultazione  del
          Parlamento europeo e della Banca centrale  europea,  adotta
          le   opportune   disposizioni   che   sostituiscono   detto
          protocollo. 
              Fatte  salve  le  altre   disposizioni   del   presente
          paragrafo, il Consiglio, su proposta  della  Commissione  e
          previa consultazione del  Parlamento  europeo,  precisa  le
          modalita'  e  le  definizioni  per   l'applicazione   delle
          disposizioni di detto protocollo.". 
              - L'art. 81 della Costituzione cosi' recita: 
              "Lo Stato assicura l'equilibrio tra  le  entrate  e  le
          spese  del  proprio  bilancio,  tenendo  conto  delle  fasi
          avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. 
              Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine
          di considerare gli effetti del ciclo  economico  e,  previa
          autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
          dei  rispettivi  componenti,  al  verificarsi   di   eventi
          eccezionali. 
              Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri  provvede
          ai mezzi per farvi fronte. 
              Le Camere ogni anno approvano con legge il  bilancio  e
          il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 
              L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi. 
              Il  contenuto  della  legge  di  bilancio,   le   norme
          fondamentali e i criteri volti ad  assicurare  l'equilibrio
          tra le entrate e le spese dei bilanci e  la  sostenibilita'
          del debito del complesso  delle  pubbliche  amministrazioni
          sono stabiliti con legge approvata a  maggioranza  assoluta
          dei  componenti  di  ciascuna  Camera,  nel  rispetto   dei
          principi definiti con legge costituzionale.». 
              - L'art. 17 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          recante "Legge di contabilita' e finanza  pubblica."  cosi'
          dispone: 
              «Copertura finanziaria delle leggi. - 1. In  attuazione
          dell'art. 81, quarto comma,  della  Costituzione,  ciascuna
          legge  che  comporti  nuovi   o   maggiori   oneri   indica
          espressamente, per ciascun anno e per  ogni  intervento  da
          essa previsto, la spesa autorizzata, che  si  intende  come
          limite massimo di spesa, ovvero le relative  previsioni  di
          spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da
          redigere secondo i criteri di  cui  al  comma  12,  per  la
          compensazione degli  effetti  che  eccedano  le  previsioni
          medesime. In ogni caso la  clausola  di  salvaguardia  deve
          garantire la  corrispondenza,  anche  dal  punto  di  vista
          temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa   copertura.   La
          copertura finanziaria delle leggi che  comportino  nuovi  o
          maggiori  oneri,  ovvero  minori  entrate,  e'  determinata
          esclusivamente attraverso le seguenti modalita': 
              a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti  nei
          fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso sia
          l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto   capitale   per
          iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per  finalita'
          difformi di accantonamenti per  regolazioni  conta  bili  e
          debitorie e per provvedimenti in  adempimento  di  obblighi
          internazionali; 
              b)  mediante  riduzione  di  precedenti  autorizzazioni
          legislative di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni  fossero
          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali
          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale
          iscrizione nello stato  di  previsione  dell'entrata  delle
          risorse da utilizzare come copertura; 
              c) mediante modificazioni  legislative  che  comportino
          nuove o maggiori entrate; resta in  ogni  caso  esclusa  la
          copertura di nuovi  o  maggiori  oneri  di  parte  corrente
          attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate  in
          conto capitale. 
              1-bis. Le maggiori entrate rispetto a  quelle  iscritte
          nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli
          andamenti  a  legislazione  vigente  non   possono   essere
          utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
          spese  o  riduzioni  di  entrate  e  sono  finalizzate   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capi tale, della modulazione relativa  agli  anni  compresi
          nel  bilancio  pluriennale  e  dell'onere  complessivo   in
          relazione agli obiettivi fisici  previsti.  Alla  relazione
          tecnica  e'  allegato  un  prospetto  riepilogativo   degli
          effetti finanziari di ciascuna  disposizione  ai  fini  del
          saldo netto da finanziare del  bilancio  dello  Stato,  del
          saldo  di   cassa   delle   amministrazioni   pubbliche   e
          dell'indebitamento  netto  del  conto   consolidato   delle
          pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati  i
          dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le  loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare  secondo  le  norme  di  cui  ai   regolamenti
          parlamentari,  nonche'  il  raccordo  con   le   previsioni
          tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato
          di  cassa  e  del  conto  economico  delle  amministrazioni
          pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed  eventuali   successivi
          aggiornamenti. 
              4.  Ai   fini   della   definizione   della   copertura
          finanziaria dei  provvedimenti  legislativi,  la  relazione
          tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche  gli  effetti  di
          ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
          di  cassa  e  dell'indebitamento  netto   delle   pubbliche
          amministrazioni  per  la  verifica   del   rispetto   degli
          equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
          per la loro  quantificazione  e  compensazione  nell'ambito
          della stessa copertura finanziaria. 
              5.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti   possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  3  per
          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro
          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione
          degli oneri da  essi  recati.  La  relazione  tecnica  deve
          essere  trasmessa  nel  termine  indicato  dalle   medesime
          Commissioni in relazione all'oggetto e alla  programmazione
          dei lavori parlamentari  e,  in  ogni  caso,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
          di  trasmettere  la  relazione  tecnica  entro  il  termine
          stabilito dalle Commissioni deve indicarne  le  ragioni.  I
          dati devono  essere  trasmessi  in  formato  telematico.  I
          regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
          cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
          tecnica di cui al comma 3. 
              6. I disegni di legge di  iniziativa  regionale  e  del
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)
          devono essere corredati, a  cura  dei  proponenti,  di  una
          relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui  al
          comma 3. 
              7.  Per  le   disposizioni   legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle  quantificazioni.  Per
          le  disposizioni  corredate  di  clausole  di   neutralita'
          finanziaria, la relazione tecnica  riporta  i  dati  e  gli
          elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza  degli
          effetti sui saldi di  finanza  pubblica,  anche  attraverso
          l'indicazione dell'entita' delle risorse gia'  esistenti  e
          delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le
          finalita'  indicate   dalle   disposizioni   medesime.   La
          relazione tecnica fornisce altresi' i dati e  gli  elementi
          idonei a consentire  la  verifica  della  congruita'  della
          clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla  base  dei
          requisiti indicati dal comma 12. 
              8. La relazione tecnica di cui ai commi  3  e  5  e  il
          prospetto riepilogativo di cui al comma 3  sono  aggiornati
          all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento  tra  i
          due rami del Parlamento. 
              9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette  alle
          Camere  una  relazione  sulla  tipologia  delle   coperture
          finanziarie adottate  nelle  leggi  approvate  nel  periodo
          considerato  e  sulle  tecniche  di  quantificazione  degli
          oneri.  Nella  medesima  relazione  la  Corte   dei   conti
          riferisce  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nei  decreti  legislativi  emanati  nel   periodo
          considerato  e  sulla   congruenza   tra   le   conseguenze
          finanziarie di tali  decreti  legislativi  e  le  norme  di
          copertura recate dalla legge di delega. 
              10. Le disposizioni che  comportano  nuove  o  maggiori
          spese  hanno   effetto   entro   i   limiti   della   spesa
          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti
          legislativi.  Con  decreto  dirigenziale  del  Mini   stero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento
          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per
          l'anno in corso alla medesima data. 
              11. Per le amministrazioni dello  Stato,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  -.   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici centrali del bilancio e le  ragionerie  territoriali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed  organismi
          pubblici non territoriali gli  organi  di  revisione  e  di
          controllo   provvedono   agli   analoghi   adempimenti   di
          vigilanza,  dandone  completa  informazione  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
              12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81,
          quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura  e'
          applicata  in  caso  di  sentenze  definitive   di   organi
          giurisdizionali  e  della  Corte   costituzionale   recanti
          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di
          determinare maggiori oneri, fermo restando quanto  disposto
          in  materia  di  personale   dall'art.   61   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              14.  Le  disposizioni   contenute   nei   provvedimenti
          legislativi  di  iniziativa   governativa   che   prevedono
          l'incremento o la riduzione  di  stanziamenti  di  bilancio
          indicano anche le missioni di spesa e i relativi  programmi
          interessati.». 
              - L'art. 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5,
          recante  "Disposizioni  finanziarie  urgenti   e   per   la
          razionalizzazione  dell'attivita'  amministrativa."   cosi'
          dispone: 
              «Assistenza socio-sanitaria al fisico  nucleare  Fulvio
          Frisone. - 1. Nelle more della definizione del piano  degli
          interventi concernenti  la  realizzazione  delle  politiche
          sociali sull'handicap ed al fine di garantire,  in  maniera
          stabile e duratura nel tempo, i livelli essenziali di  vita
          e l'attivita'  di  studio  e  ricerca  al  fisico  nucleare
          siciliano  Fulvio  Frisone,  in  considerazione  della  sua
          condizione di disabilita',  l'Assessore  regionale  per  la
          famiglia, le politiche sociali e  le  autonomie  locali  e'
          autorizzato a finanziare con un  contributo  annuo  di  160
          migliaia di euro, in aggiunta a qualunque altra  indennita'
          spettante allo stesso Fulvio Frisone, la  continuazione  di
          uno specifico piano personalizzato predisposto dai  servizi
          sociali del comune di residenza. 
              2. Per le finalita' del comma 1 e' autorizzata la spesa
          di 160 migliaia di euro, cui si provvede,  per  l'esercizio
          finanziario 2005,  con  parte  delle  disponibilita'  delle
          assegnazioni alla Regione previste dall'art. 20 della legge
          8 novembre 2000, n. 328. 
              3. Per gli esercizi finanziari 2006 e  2007  la  spesa,
          valutata in 160 migliaia di euro per  ciascun  anno,  trova
          riscontro  nel  bilancio  pluriennale  della  Regione,  UPB
          4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.». 
          Nota all'art. 22, commi 1 e 2: 
              L'art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005,  n.  5,
          recante  "Disposizioni  finanziarie  urgenti   e   per   la
          razionalizzazione   dell'attivita'   amministrativa."   per
          effetto delle modifiche apportate dal comma che si  annota,
          risulta il seguente: 
              «Garante per la tutela  dei  diritti  fondamentali  dei
          detenuti. - 1. Nell'ambito della Regione  e'  istituito  il
          "Garante  per  la  tutela  dei  diritti  fondamentali   dei
          detenuti e per il loro reinserimento sociale",  di  seguito
          denominato Garante. 
              2. Il Presidente della Regione,  con  proprio  decreto,
          nomina il Garante che e' scelto fra i  dirigenti  di  ruolo
          dell'amministrazione regionale  che  abbiano  maturato  una
          consolidata esperienza  nella  tutela  dei  diritti  umani,
          ovvero  nella  promozione  delle  attivita'   sociali   dei
          detenuti. Il Garante resta in carica  cinque  anni  (parole
          soppresse).  Non  possono   essere   nominati   Garante   i
          dipendenti in servizio,  dirigenti  e  non,  della  Regione
          siciliana e degli enti, aziende e societa'  partecipate  da
          essa vigilati e controllati. Non possono, altresi',  essere
          nominati Garante i parlamentari in  carica  del  Parlamento
          europeo, del Senato della Repubblica  e  della  Camera  dei
          deputati, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Il
          divieto e' esteso anche ai consiglieri, assessori e sindaci
          in carica dei comuni  siciliani.  Sono  esclusi,  comunque,
          dalla nomina i soggetti che hanno ricoperto  per  oltre  un
          quinquennio l'incarico di Garante regionale per  la  tutela
          dei diritti fondamentali dei detenuti in  Sicilia  o  nelle
          altre Regioni d'Italia. 
              3. Il Garante: 
              a)  pone  in  essere  ogni  iniziativa  necessaria   od
          opportuna  al  fine  di  promuovere  e  facilitare,   anche
          attraverso azioni congiunte con altri soggetti  pubblici  e
          con soggetti privati, l'inserimento  lavorativo  dipendente
          ed autonomo nonche' il recupero culturale e  sociale  e  la
          formazione  scolastica  ed  universitaria   delle   persone
          private  della  liberta'  personale,  incluse  quelle   che
          scontano la pena anche in forma alternativa nel  territorio
          siciliano, intervenendo pure a sostegno della  famiglia  ed
          in particolare dei figli minorenni;  la  sua  attivita'  e'
          rivolta anche ai detenuti siciliani che scontano la pena al
          di fuori del territorio regionale  nel  caso  in  cui  essi
          abbiano richiesto l'intervento del Garante durante la  loro
          detenzione in Sicilia e nella localita' di destinazione non
          sia presente la figura del Garante  regionale  dei  diritti
          dei detenuti; 
              b)  vigila  perche'  venga  garantito  l'esercizio  dei
          diritti fondamentali da parte  dei  soggetti  di  cui  alla
          lettera a) e dei loro familiari, per quanto  di  competenza
          della Regione, degli enti  locali  e  delle  AUSL,  tenendo
          conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il
          Garante si rivolge alle autorita' competenti per  eventuali
          informazioni, segnala il mancato o inadeguato  rispetto  di
          tali diritti e conduce un'opera di assidua  informazione  e
          di costante comunicazione alle autorita' stesse; 
              c)  promuove  iniziative   ed   attiva   strumenti   di
          sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle
          persone private della liberta' personale, del loro recupero
          sociale e della umanizzazione della pena detentiva; 
              d)  promuove   con   le   amministrazioni   interessate
          protocolli di intesa utili al migliore  espletamento  delle
          sue  funzioni,  anche  attraverso  visite  ai   luoghi   di
          detenzione; 
              e) esprime parere sui piani di formazione destinati  ai
          detenuti o ex detenuti, nonche' sulle istanze presentate ai
          sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16. 
              4.  Il  Garante  svolge  le  sue  funzioni  in  maniera
          indipendente   e    presenta    relazioni    sull'attivita'
          all'Assemblea regionale siciliana ed  al  Presidente  della
          Regione almeno una volta all'anno. Il Garante  ha  facolta'
          di formulare proposte e di richiedere  all'Assemblea,  alle
          Commissioni parlamentari ed  al  Presidente  della  Regione
          l'avvio di iniziative ed interventi,  per  quanto  di  loro
          competenza. 
              5. Per lo svolgimento dei propri  compiti,  all'ufficio
          del   Garante   e'   destinato   personale   regionale   da
          individuarsi  con  D.P.Reg.,  nell'ambito   delle   attuali
          dotazioni  organiche,   su   proposta   del   Garante.   Il
          trattamento  giuridico  ed   economico   del   Garante   e'
          stabilito,  con  proprio  decreto,  dal  Presidente   della
          Regione e deve essere idoneo ad  assicurare  la  necessaria
          autonomia ed indipendenza dell'organo. Con proprio  decreto
          il Presidente  della  Regione,  su  proposta  del  Garante,
          definisce,  altresi',   le   modalita'   di   funzionamento
          dell'Ufficio. Se e' nominato Garante un dipendente di  enti
          ed istituti sottoposti alla vigilanza della Regione, questi
          e' collocato d'ufficio in aspettativa per tutta  la  durata
          dell'incarico.  Il  periodo  trascorso  in  aspettativa  e'
          considerato a tutti gli effetti  periodo  di  attivita'  di
          servizio ed e' computato per intero ai fini del trattamento
          di quiescenza e di previdenza. 
              6.  Per  le  finalita'   del   presente   articolo   e'
          autorizzata, per l'esercizio  finanziario  2005,  la  spesa
          complessiva di 60 migliaia di euro, di cui 20  migliaia  di
          euro per il funzionamento dell'Ufficio  e  per  ogni  altra
          iniziativa di pertinenza promossa dal Garante, ivi comprese
          le    attivita'    di    assistenza     e     comunicazione
          istituzionalmente previste, e 40  migliaia  di  euro  quale
          compenso per l'attivita'  del  Garante  (21).  Al  relativo
          onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  della
          spesa di cui alla tabella H allegata alla  legge  regionale
          28 dicembre 2004, n. 17, art. 128, UPB 1.4.1.5.1,  capitolo
          109702. 
              7. Per gli esercizi finanziari 2006 e  2007  la  spesa,
          valutata in 150 migliaia di euro per ciascun anno,  di  cui
          50 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e 100
          migliaia  di  euro  quale  compenso  per  l'attivita'   del
          Garante, trova riscontro  nel  bilancio  pluriennale  della
          Regione, UPB  4.2.1.5.2,  codice  12.02.01,  accantonamento
          1001.". 
          Nota all'art. 22, comma 3: 
              L'art. 98 della legge regionale 7 maggio  2015,  n.  9,
          recante  "Disposizioni  programmatiche  e  correttive   per
          l'anno 2015. Legge di stabilita'  regionale."  per  effetto
          delle modifiche apportate dal comma che si annota,  risulta
          il seguente: 
              «Abrogazioni e modifiche di norme. - 1. L'art. 5  della
          legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 e' abrogato. 
              2. All'art. 7, comma 1, della legge regionale 1  agosto
          1990, n. 20 le parole "lire 500.000" sono sostituite  dalle
          parole  "euro  411,62"  e  le  parole  da  "rivalutata"   a
          "precedente" sono soppresse. 
              3. All'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977,  n.
          47 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le
          seguenti modifiche: 
              a) al comma 1 e' aggiunta la lettera  "g-bis)  anticipi
          ai dipendenti per le spese di missione."; 
              b) al comma 5 le parole  "riguardanti  spese  correnti"
          sono soppresse; 
              c) i commi 6 e 7 sono soppressi; 
              d)  al  comma  8  dopo  le  parole   "alla   competente
          amministrazione"  sono  aggiunte  le   parole:   "ed   alla
          competente ragioneria centrale". 
              4. A decorrere dal 2016 all'art.  47,  comma  1,  della
          legge regionale 12 maggio 2010, n. 11  le  parole  da  "per
          l'espletamento" fino a "progetti obiettivo" e le parole  da
          "nonche' mediante" fino a "rifiuti" sono soppresse. 
              5. Comma soppresso. 
              6. Il comma 5 dell'art. 68  della  legge  regionale  12
          agosto 2014, n. 21, e' sostituito dal seguente: 
              "5. I decreti dirigenziali conclusivi  di  procedimenti
          amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito
          internet  della  Regione  siciliana,  a  pena  di  nullita'
          dell'atto, entro il  termine  perentorio  di  sette  giorni
          dalla data di emissione degli stessi. Le medesime regole si
          applicano, altresi', ai decreti del Fondo di  cui  all'art.
          15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in  ossequio
          ai principi di cui all'art.  5  del  D.P.Reg.  23  dicembre
          2009, n. 14.".". 
          Nota all'art. 23, commi 1 e 2: 
              Gli articoli 4 e 5  della  legge  regionale  11  giugno
          2014, n. 13, recante "Variazioni al bilancio di  previsione
          della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e  modifiche
          alla legge regionale 28 gennaio 2014,  n.  5  "Disposizioni
          programmatiche e  correttive  per  l'anno  2014.  Legge  di
          stabilita'   regionale.    Disposizioni    varie."    cosi'
          rispettivamente dispongono: 
              «Art. 4 - Norme in materia di consorzi di  bonifica.  -
          1. Al primo comma dell'art.  2  della  legge  regionale  30
          dicembre  1977,  n.   106   e   successive   modifiche   ed
          integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) le parole "pari al 95" sono sostituite dalle  parole
          "fino al 95"; 
              b) dopo  le  parole  "degli  oneri  di  gestione"  sono
          aggiunte le seguenti parole, "solo in  caso  di  comprovata
          eccezionalita'   definita   con   decreto    dell'Assessore
          regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la  pesca
          mediterranea, e". 
              2. Al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale  30
          dicembre  1977,  n.   106   e   successive   modifiche   ed
          integrazioni dopo le parole "degli oneri di gestione"  sono
          aggiunte le seguenti parole, "cosi' come previsto dal comma
          1,". 
              3. Nelle more della piena attuazione dell'art. 13 della
          legge regionale 28  gennaio  2014,  n.  5,  finalizzato  ad
          assicurare  efficienza   ed   economicita'   di   gestione,
          l'Assessorato regionale  dell'agricoltura,  dello  sviluppo
          rurale  e  della  pesca  mediterranea  e'   autorizzato   a
          trasferire, per le finalita' di cui all'art. 7 della  legge
          regionale  16  gennaio  2012,   n.   9,   per   l'esercizio
          finanziario 2014, la somma di 5.000 migliaia di  euro  (UPB
          10.3.1.3.1 - capitolo 147320). 
              4. I commissari straordinari dei  consorzi  di  cui  al
          presente articolo, per fronteggiare le esigenze legate alla
          campagna irrigua, sono autorizzati ad avviare i soggetti di
          cui al comma 3 a far data dall'approvazione della  presente
          legge.". 
              «Art. 5 - Norme per la manutenzione  del  territorio  e
          del paesaggio rurale. -  1.  L'Ente  di  sviluppo  agricolo
          (ESA), nelle more  del  processo  di  riorganizzazione,  e'
          autorizzato ad assicurare anche  parzialmente,  e  comunque
          nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  l'attivita'   di
          manutenzione del territorio e del paesaggio rurale a favore
          dei soggetti pubblici di cui all'art.  1,  comma  2,  della
          legge  regionale  31  agosto  1998,  n.  16  e   successive
          modifiche ed integrazioni utilizzando il personale  di  cui
          all'art. 1 della medesima legge regionale. 
              2. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale del  31
          agosto 1998, n. 16 e' sostituito dal seguente: "4. L'ESA e'
          autorizzato  ad  erogare  il  servizio  di  meccanizzazione
          agricola a favore delle imprese agricole nei  limiti  degli
          aiuti  di  importanza  minore  "de  minimis"  di   cui   al
          regolamento (UE)  18  dicembre  2013,  n.  1408/2013  della
          Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107  e
          108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti "de minimis" nel settore agricolo,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  24  dicembre  2013,
          L352". 
              3. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 3.000 migliaia di
          euro (UPB 10.3.1.3.99 - cap. 147326).». 
          Note all'art. 1: 
          Nota all'art. 23, commi 3 e 5: 
              Per l'art. 47 della legge regionale 7 maggio  2015,  n.
          9, recante "Disposizioni programmatiche  e  correttive  per
          l'anno 2015. Legge  di  stabilita'  regionale."  vedi  nota
          all'art. 5 comma 1, lett. b). 
          Nota all'art. 24, comma 1: 
              Per l'art. 68 della legge regionale 7 maggio  2015,  n.
          9, recante "Disposizioni programmatiche  e  correttive  per
          l'anno 2015. Legge  di  stabilita'  regionale."  vedi  nota
          all'art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
          Nota all'art. 25, commi 1 e 3: 
              La legge regionale  26  agosto  2014,  n.  22,  recante
          "Benefici  in  favore  dei  testimoni  di  giustizia."   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
          del 29 agosto 2014, n. 36, S.O. 
          Nota all'art. 25, comma 3: 
              Per l'art. 52 della legge regionale 7 maggio  2015,  n.
          9, recante "Disposizioni programmatiche  e  correttive  per
          l'anno 2015. Legge  di  stabilita'  regionale."  vedi  nota
          all'art. 13, commi 3 e 7. 
          Nota all'art. 25, comma 4: 
              L'art. 2 della legge 26 agosto  2014,  n.  22,  recante
          "Benefici in  favore  dei  testimoni  di  giustizia.",  per
          effetto delle modifiche apportate dal comma che si  annota,
          risulta il seguente: 
              «Norme finanziarie. - 1. A decorrere dall'anno 2014  e'
          istituito nel bilancio  della  Regione  un  apposito  fondo
          destinato alle assunzioni autorizzate dalla presente  legge
          con una dotazione di 120 migliaia di euro per l'anno  2014.
          Per gli anni 2015 e 2016 il fondo e'  quantificato  in  380
          migliaia di euro annui. 
              2. Per far fronte agli oneri previsti dal comma 1,  per
          l'anno 2014 e' autorizzata la  spesa  di  120  migliaia  di
          euro, cui si fa fronte con parte delle  disponibilita'  del
          capitolo 215704.  Per  gli  anni  2015  e  2016  gli  oneri
          relativi trovano riscontro nell'U.P.B. 4.2.1.5.2,  capitolo
          215704. 
              3. Comma abrogato. 
              4. I benefici previsti  dalla  presente  legge  trovano
          applicazione,  per   ciascun   anno,   nei   limiti   degli
          stanziamenti autorizzati.». 
          Nota all'art. 26, comma 1: 
              Per l'art. 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,
          recante  "Disposizioni  programmatiche  e  correttive   per
          l'anno 2015. Legge  di  stabilita'  regionale."  vedi  nota
          all'art. 7, comma 17. 
          Nota all'art. 26, comma 3: 
              Per l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009,  n.
          6, recante "Disposizioni programmatiche  e  correttive  per
          l'anno 2009." vedi nota all'art. 7, comma 21. 
          Nota all'art. 27, commi 1 e 2: 
              Per l'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.
          5, recante "Disposizioni programmatiche  e  correttive  per
          l'anno 2014. Legge  di  stabilita'  regionale."  vedi  nota
          all'art. 4, comma 8. 
          Note all'art. 27, comma 3: 
              - L'art. 4 del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,
          recante  "Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento  di
          obiettivi    di    razionalizzazione    nelle     pubbliche
          amministrazioni." cosi' dispone: 
              «Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio
          di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a
          proroghe di contratti e all'uso del lavoro  flessibile  nel
          pubblico impiego. - 1. All'art. 36 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 2, le parole: "Per rispondere  ad  esigenze
          temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle  seguenti:
          "Per rispondere ad  esigenze  di  carattere  esclusivamente
          temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla  lettera
          d), del  comma  1,  dell'articolo"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "di cui all'articolo"; 
              a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le
          amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle  disposizioni
          del presente  articolo,  sottoscrivono  contratti  a  tempo
          determinato con i vincitori  e  gli  idonei  delle  proprie
          graduatorie  vigenti  per   concorsi   pubblici   a   tempo
          indeterminato. E' consentita  l'applicazione  dell'art.  3,
          comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre  2003,  n.
          350,  ferma  restando  la  salvaguardia   della   posizione
          occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per
          le assunzioni a tempo indeterminato."; 
              b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: 
              "5-ter.   Le   disposizioni   previste   dal    decreto
          legislativo 6 settembre 2001,  n.  368  si  applicano  alle
          pubbliche  amministrazioni,  fermi  restando  per  tutti  i
          settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta'  di
          ricorrere  ai  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
          esclusiva mente per rispondere  alle  esigenze  di  cui  al
          comma 2 e il divieto di  trasformazione  del  contratto  di
          lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 
              5-quater. I contratti di  lavoro  a  tempo  determinato
          posti in essere in violazione del  presente  articolo  sono
          nulli e determinano responsabilita' erariale.  I  dirigenti
          che operano in violazione delle disposizioni  del  presente
          articolo sono, altresi', responsabili  ai  sensi  dell'art.
          21.   Al   dirigente    responsabile    di    irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato."; 
                c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 
              2. All'art. 7, comma  6,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le  parole:
          "Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36,  comma
          3, del presente decreto." sono sostituite  dalle  seguenti:
          "Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36,  comma
          3, del presente decreto e,  in  caso  di  violazione  delle
          disposizioni di cui al presente comma,  fermo  restando  il
          divieto di costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  art.
          36, comma 5-quater.". 
              3.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure  concorsuali,  ai  sensi  dell'art.  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
              a) dell'avvenuta immissione in servizio,  nella  stessa
          amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle
          proprie  graduatorie  vigenti  di  concorsi  pubblici   per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate; 
              b)  dell'assenza,  nella  stessa  amministrazione,   di
          idonei  collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti   e
          approvate a partire dal  1°  gennaio  2007,  relative  alle
          professionalita' necessarie anche secondo  un  criterio  di
          equivalenza. 
              3-bis. Per la  copertura  dei  posti  in  organico,  e'
          comunque necessaria la previa attivazione  della  procedura
          prevista dall'art. 33  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni,  in  materia  di
          trasferimento unilaterale del personale eccedentario. 
              3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli  idonei  delle
          graduatorie  di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo
          l'applicabilita' dell'art.  3,  comma  61,  terzo  periodo,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              3-quater. L'assunzione dei vincitori  e  degli  idonei,
          nelle procedure concorsuali gia' avviate  dai  soggetti  di
          cui al comma 3 e non ancora concluse alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          e' subordinata alla verifica del rispetto della  condizione
          di cui alla lettera a) del medesimo comma. 
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi
          pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
          trasparenza  e  buon  andamento.  I  concorsi  unici   sono
          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica,  anche  avvalendosi
          della  Commissione  per  l'attuazione   del   progetto   di
          riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
          decreto   interministeriale   25   luglio   1994,    previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Diparti mento della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  35,
          comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,  e
          successive modificazioni, nel  rispetto  del  regime  delle
          assunzioni a tempo indeterminato previsto  dalla  normativa
          vigente, possono assumere personale  solo  attingendo  alle
          nuove  graduatorie  di  concorso  predisposte   presso   il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica,   fino   al   loro
          esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali  di
          assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3
          e  6  del  presente  articolo  e  quelle  in   materia   di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. 
              3-sexies. Con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  o  previste  dalla  normativa  vigente,  le
          amministrazioni e gli  enti  ivi  indicati  possono  essere
          autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per
          specifiche professionalita'. Le regioni e gli  enti  locali
          possono  aderire  alla  ricognizione  di   cui   al   comma
          3-quinquies  e,  in  caso  di  adesione,  si  obbligano  ad
          attingere alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,
          nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari   in   materia   di
          assunzioni. Al fine di assicurare  la  massima  trasparenza
          delle procedure, il Dipartimento  della  funzione  pubblica
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  garantisce,
          mediante   pubblicazione   nel   proprio   sito    internet
          istituzionale, la diffusione  di  ogni  informazione  utile
          sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. 
              3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
          comma 3-quinquies, il bando di  concorso  puo'  fissare  un
          contributo di ammissione ai concorsi per ciascun  candidato
          in misura non superiore a 10 euro. 
              4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi  pubblici
          per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  relative  alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2016. 
              5.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica,   al   fine   di
          individuare  quantitativamente,  tenuto  anche  conto   dei
          profili professionali di riferimento,  i  vincitori  e  gli
          idonei collocati in  graduatorie  concorsuali  vigenti  per
          assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu'  di
          contratti di lavoro a tempo determinato, hanno  maturato  i
          requisiti di anzianita' previsti dal  comma  6,  nonche'  i
          lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30  settembre
          2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per  le
          pubbliche amministrazioni  che  intendono  avvalersi  delle
          procedure previste dai citati commi 6 e 8,  di  fornire  le
          informazioni richieste.  I  dati  ottenuti  a  seguito  del
          monitoraggio telematico di cui al primo periodo  sono  resi
          accessibili in un'apposita sezione del  sito  internet  del
          Dipartimento della funzione pubblica. Al  fine  di  ridurre
          presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
          contratti di lavoro a tempo determinato,  favorire  l'avvio
          di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
          sono collocati in posizione utile  in  graduatorie  vigenti
          per concorsi a tempo  indeterminato,  in  coerenza  con  il
          fabbisogno di personale delle pubbliche  amministrazioni  e
          dei   principi   costituzionali    sull'adeguato    accesso
          dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottare entro il 30  marzo  2014,  nel
          rispetto della disciplina prevista dal  presente  articolo,
          sono  definiti,  per  il   perseguimento   delle   predette
          finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
          finanziarie connesse con  le  facolta'  assunzionali  delle
          pubbliche amministrazioni. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 dicembre  2016,  al  fine  di
          favorire una maggiore e  piu'  ampia  valorizzazione  della
          professionalita' acquisita dal personale con  contratto  di
          lavoro a tempo  determinato  e,  al  contempo,  ridurre  il
          numero  dei  contratti  a   termine,   le   amministrazioni
          pubbliche  possono  bandire,  nel   rispetto   del   limite
          finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato
          accesso  dall'esterno,  nonche'  dei  vincoli  assunzionali
          previsti   dalla   legislazione   vigente   e,    per    le
          amministrazioni  interessate,  previo  espletamento   della
          procedura  di  cui  all'art.  35,  comma  4,  del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed  esami,
          per assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  non
          dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono  in
          possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e  558,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art.  3,  comma
          90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a  favore
          di coloro che alla data di  pubblicazione  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto  hanno  maturato,  negli
          ultimi  cinque  anni,  almeno  tre  anni  di  servizio  con
          contratto di lavoro subordinato a  tempo  determinato  alle
          dipendenze dell'amministrazione che  emana  il  bando,  con
          esclusione, in  ogni  caso,  dei  servizi  prestati  presso
          uffici di diretta collaborazione degli organi politici.  Il
          personale non dirigenziale delle province, in possesso  dei
          requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad  una
          procedura selettiva di cui al  presente  comma  indetta  da
          un'amministrazione avente sede nel territorio  provinciale,
          anche se non dipendente dall'amministrazione che  emana  il
          bando. Le procedure selettive  di  cui  al  presente  comma
          possono  essere  avviate  solo  a  valere   sulle   risorse
          assunzionali relative agli anni 2013, 2014,  2015  e  2016,
          anche complessivamente considerate, in misura non superiore
          al 50 per cento, in alternativa a quelle  di  cui  all'art.
          35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165.  Le  graduatorie  definite  in  esito  alle   medesime
          procedure sono utilizzabili per assunzioni nel  quadriennio
          2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma  per
          il comparto scuola la disciplina specifica di settore. 
              6-bis. All'art. 1, comma 166, della legge  24  dicembre
          2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in
          vigore della presente legge" e le parole: "con  riferimento
          alla data di entrata in vigore della presente  legge"  sono
          sostituite dalle seguenti: "per il personale  in  effettivo
          servizio alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, entro i termini di cui  all'art.  4,  comma  6,  del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,". 
              6-ter. All'art. 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge
          14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "siano   in   effettivo
          servizio". 
              6-quater. Per gli anni 2013,  2014,  2015  e  2016,  le
          regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi  dell'art.
          1, comma 560, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  a
          indire procedure selettive pubbliche per  titoli  ed  esami
          possono,  in  via  prioritaria  rispetto  al   reclutamento
          speciale di cui al comma  6  del  presente  articolo  e  in
          relazione al proprio effettivo fabbisogno  e  alle  risorse
          finanziarie disponibili, fermo restando il  rispetto  delle
          regole del patto di stabilita' interno e nel  rispetto  dei
          vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento
          della   spesa   complessiva   di    personale,    procedere
          all'assunzione  a  tempo  indeterminato,  a  domanda,   del
          personale non dirigenziale assunto con contratto di  lavoro
          a  tempo  determinato,  sottoscritto  a  conclusione  delle
          procedure selettive  precedentemente  indicate,  che  abbia
          maturato, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, almeno tre anni di servizio alle  loro  dipendenze
          negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
          al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
          nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
          per le stesse finalita', previsti dall'art.  9,  comma  28,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, i contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato  di  cui  al  periodo  precedente   fino   alla
          conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre  il
          31 dicembre 2016. 
              7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6  sono
          di  norma   adottati   bandi   per   assunzioni   a   tempo
          indeterminato con contratti di  lavoro  a  tempo  parziale,
          salvo  diversa  motivazione  tenuto  conto   dell'effettivo
          fabbisogno  di  personale  e  delle   risorse   finanziarie
          dedicate. 
              8.  Al  fine   di   favorire   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato dei lavoratori di cui all'art.  2,  comma  1,
          del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e  di  cui
          all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
          n. 280, le regioni predispongono un  elenco  regionale  dei
          suddetti  lavoratori  secondo  criteri   che   contemperano
          l'anzianita'  anagrafica,  l'anzianita'  di  servizio  e  i
          carichi familiari. A decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e  fino  al  31  dicembre  2016
          (29), gli enti territoriali che  hanno  vuoti  in  organico
          relativamente alle qualifiche  di  cui  all'art.  16  della
          legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive  modificazioni,
          nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei  vincoli
          finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto
          disposto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo  1°
          dicembre   1997,   n.   468,   all'assunzione    a    tempo
          indeterminato,  anche  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
          parziale,  dei  soggetti  collocati  nell'elenco  regionale
          indirizzando   una   specifica   richiesta   alla   Regione
          competente. 
              9.   Le    amministrazioni    pubbliche    che    nella
          programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
          all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          riferita  agli  anni  dal  2013  al  2016,   prevedono   di
          effettuare procedure concorsuali  ai  sensi  dell'art.  35,
          comma 3-bis, lettera a) del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
          possono prorogare,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti  dalla  normativa  vigente  in   materia   e,   in
          particolare, dei limiti massimi della spesa  annua  per  la
          stipula  dei  contratti  a   tempo   determinato   previsti
          dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei
          soggetti che hanno maturato,  alla  data  di  pubblicazione
          della legge di conversione del presente decreto, almeno tre
          anni di servizio alle proprie dipendenze. La  proroga  puo'
          essere  disposta,  in  relazione   al   proprio   effettivo
          fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti
          in   dotazione    organica    vacanti,    indicati    nella
          programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino
          al completamento delle procedure concorsuali e comunque non
          oltre il  31  dicembre  2016.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino  al
          31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo  determinato
          nonche'  i  contratti  di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa, anche a progetto, per le  strette  necessita'
          connesse alle esigenze di continuita'  dei  servizi  e  nel
          rispetto dei vincoli finanziari di cui al  presente  comma,
          del patto di stabilita' interno e della  vigente  normativa
          di contenimento della spesa complessiva di  personale.  Per
          le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del
          personale degli enti di ricerca possono  essere,  altresi',
          utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di  cui
          all'art. 1, comma 188, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266, e  successive  modificazioni,  esclusivamente  per  il
          personale direttamente impiegato in specifici  progetti  di
          ricerca finanziati con le predette risorse e  limitatamente
          alla durata dei progetti medesimi. 
              9-bis. Esclusivamente per le finalita' e  nel  rispetto
          dei vincoli e dei termini di cui al comma  9  del  presente
          articolo, i limiti previsti  dall'art.  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive   modificazioni,   possono    essere    derogati
          limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro  a  tempo
          determinato stipulati dalle  regioni  a  statuto  speciale,
          nonche' dagli enti  territoriali  compresi  nel  territorio
          delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
          appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso
          misure  di  revisione  e  razionalizzazione   della   spesa
          certificate dagli organi di controllo interno.  Sono  fatte
          salve le disposizioni previste dall'art. 14, comma  24-ter,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  per
          consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione  di
          cui al presente articolo, in ogni  caso  nel  rispetto  del
          patto  di  stabilita'  interno.  A  tal   fine   gli   enti
          territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano  il
          complesso  delle  spese   per   il   personale   al   netto
          dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite
          nei limiti dei  risparmi  di  spesa  realizzati  a  seguito
          dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione
          della spesa di  cui  al  primo  periodo;  la  verifica  del
          rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557  e
          562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art.  76,
          commi 4 e 7, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive  modificazioni,  e'  ultimata  tenendo
          conto di dati omogenei. In caso  di  mancato  rispetto  del
          patto di stabilita' interno e successive modificazioni  per
          l'anno 2015, al solo fine  di  consentire  la  proroga  dei
          rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31  dicembre
          2016, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del
          comma 26 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
          e successive modificazioni. Per l'anno 2016, permanendo  il
          fabbisogno   organizzativo   e   le   comprovate   esigenze
          istituzionali volte ad assicurare i servizi  gia'  erogati,
          la proroga dei rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,
          fermo quanto previsto nei periodi precedenti,  puo'  essere
          disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al  comma  9
          del presente articolo. Fermo  restando  il  rispetto  delle
          disposizioni di cui all'art. 1,  commi  557,  557-quater  e
          562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
          la proroga puo' essere  disposta  in  deroga  ai  limiti  o
          divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per
          l'anno 2016, agli enti territoriali di cui al primo periodo
          del presente comma, che si trovino nelle condizioni di  cui
          all'art. 259 del testo unico di cui al decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di
          cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi
          enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
          e'  subordinata  all'assunzione  integrale  degli  oneri  a
          carico della regione ai sensi dall'art. 259, comma 10,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267. 
              9-ter. Per assicurare  il  mantenimento  dei  necessari
          standard     di     funzionalita'      dell'Amministrazione
          dell'interno, anche in relazione ai  peculiari  compiti  in
          materia  di  immigrazione,  il  Ministero  dell'interno  e'
          autorizzato a bandire procedure  concorsuali  riservate  al
          personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi  4
          e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 21 maggio  2013,  n.  54,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio  2013,
          n. 85, nel rispetto dei  requisiti  soggettivi  di  cui  al
          comma 6 del presente articolo. Fino al completamento  della
          procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del
          50 per cento delle risorse finanziarie  disponibili,  sulla
          base   delle   facolta'   assunzionali    previste    dalla
          legislazione  vigente,  e'  autorizzata  la   proroga   dei
          contratti  a  tempo  determinato   relativi   allo   stesso
          personale nei limiti numerici e finanziari individuati  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  entro  il   30
          novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle  predette
          proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di  euro  annui,
          si provvede mediante utilizzo di quota parte delle  entrate
          di cui all'art. 18, comma 1, lettera  a),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente  riassegnate  ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno. 
              10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
          tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e
          9 nel rispetto dei principi e dei vincoli  ivi  previsti  e
          tenuto conto  dei  criteri  definiti  con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al  comma  5.
          Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto
          dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa  vigente,
          si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche  con
          riferimento alle professionalita'  del  Servizio  sanitario
          nazionale, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge,  su  proposta  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  di  intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Nel  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  precedente
          periodo saranno previste  specifiche  disposizioni  per  il
          personale dedicato alla  ricerca  in  sanita',  finalizzate
          anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso  ai
          concorsi, dei titoli di studio di laurea e post  laurea  in
          possesso del personale precario nonche'  per  il  personale
          medico in servizio presso il pronto soccorso delle  aziende
          sanitarie locali, con almeno  cinque  anni  di  prestazione
          continuativa,   ancorche'    non    in    possesso    della
          specializzazione in medicina e chirurgia  d'accettazione  e
          d'urgenza. Resta comunque salvo quanto  previsto  dall'art.
          10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre  2001,
          n. 368. 
              10-bis. In considerazione dei  vincoli  di  bilancio  e
          assunzionali,    nonche'    dell'autonomia    organizzativa
          dell'INPS, le liste  speciali,  gia'  costituite  ai  sensi
          dell'art. 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983,
          n. 463,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
          novembre 1983, n. 638, sono trasformate in  liste  speciali
          ad esaurimento, nelle quali  vengono  confermati  i  medici
          inseriti nelle suddette  liste  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del  31
          dicembre  2007.  Ai  fini   della   razionalizzazione   del
          servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite  mediche
          di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio
          per malattia, si avvale, in  via  prioritaria,  dei  medici
          inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente. 
              10-ter. Al decreto legislativo 28  settembre  2012,  n.
          178, dopo l'art. 1 e' inserito il seguente: 
              "Art.  1-bis  (Trasformazione  dei  comitati  locali  e
          provinciali).  -  1.  I  comitati  locali   e   provinciali
          esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione  dei
          comitati delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          assumono, alla data del 1° gennaio  2014,  la  personalita'
          giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme
          del titolo II del libro primo  del  codice  civile  e  sono
          iscritti  di  diritto  nei   registri   provinciali   delle
          associazioni di promozione sociale, applicandosi  ad  essi,
          per quanto non diversamente disposto dal presente  decreto,
          la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
          comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
          carattere organizzativo,  possono  chiedere  al  Presidente
          nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre  il
          30  giugno  2014,   del   termine   di   assunzione   della
          personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
          istanze pervenute,  il  Presidente,  nei  successivi  dieci
          giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
          al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
          cui risulti l'assenza di  oneri  per  la  finanza  pubblica
          derivanti  dal  predetto  differimento.  Le   istanze   non
          autorizzate  entro  il  20  dicembre  2013   si   intendono
          respinte. 
              2. I  comitati  locali  e  provinciali,  costituiti  in
          associazioni di diritto  privato,  subentrano  in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi ai comitati locali e  provinciali
          esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
          stipulate dalla CRI con  enti  territoriali  e  organi  del
          Servizio sanitario nazionale. 
              3.  Il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
          indeterminato  in  servizio  presso  i  comitati  locali  e
          provinciali  esistenti  alla  data  del  31  dicembre  2013
          esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
          centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
          comitati locali  e  provinciali,  ovvero  il  passaggio  in
          mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta  in
          ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3, 4,
          5, 6, 7 e 8.  I  restanti  rapporti  proseguono  fino  alla
          naturale scadenza. Con decreto di natura non  regolamentare
          del Ministro della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
          competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
          le modalita' organizzative e  funzionali  dell'Associazione
          anche   con   riferimento   alla   sua   base   associativa
          privatizzata. 
              4. I comitati locali e provinciali  si  avvalgono,  con
          oneri a loro totale carico, del personale con  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  determinato  gia'  operante   nell'ambito
          dell'espletamento  di  attivita'  in  regime  convenzionale
          ovvero  nell'ambito  di  attivita'  finanziate  con   fondi
          privati, ai sensi dell'art. 6, comma 9.". 
              10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
          178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: "1°  gennaio  2014",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"; 
              b) le parole: "31 dicembre  2015",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; 
              c) le parole: "31 dicembre  2013",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
              d) le parole: "1°  gennaio  2016",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017". 
              10-quinquies.  All'art.  3,  comma   3,   del   decreto
          legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e  2012"
          sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo
          le  parole:  "dell'avanzo  accertato  dell'amministrazione"
          sono inserite le seguenti: "sia del comitato  centrale  che
          del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato  per  il
          2012" sono inserite le seguenti: ", il  2013  e  il  2014";
          dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione
          2013" sono inserite le seguenti: "e 2014". 
              10-sexies. All'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
          28 settembre 2012, n. 178, al  terzo  periodo,  le  parole:
          "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle  seguenti:
          "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto  periodo,  le
          parole: "per gli anni 2012 e 2013"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014". 
              10-septies. All'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno
          2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              "2.  I  certificati  per   l'attivita'   sportiva   non
          agonistica, di  cui  all'art.  3  del  citato  decreto  del
          Ministro della salute 24 aprile 2013, sono  rilasciati  dai
          medici di  medicina  generale  e  dai  pediatri  di  libera
          scelta, relativamente ai propri  assistiti,  o  dal  medico
          specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
          Federazione medico-sportiva italiana del Comitato  olimpico
          nazionale  italiano.  Ai  fini   del   rilascio   di   tali
          certificati, i  predetti  medici  si  avvalgono  dell'esame
          clinico      e      degli       accertamenti,       incluso
          l'elettrocardiogramma, secondo linee  guida  approvate  con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  su  proposta  della
          Federazione nazionale degli ordini dei  medici-chirurghi  e
          degli  odontoiatri,  sentito  il  Consiglio  superiore   di
          sanita'. Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.".