Art. 3. 1. I confini del nuovo comune, come risulta dalla planimetria di cui all'art. 2 sono cosi' definiti: a) rimangono invariati i confini con Roma, Monterotondo e Sant'Angelo Romano; b) da nord-est: dal Fosso di Greppe al confine di Sant'Angelo Romano, salendo per la zona delle Vignole Nuove fino all'incrocio con via delle Molette altezza via Monte degli Ulivi; da via Monte degli Ulivi fino ad incrociare via di Valle Cavallara (via Monte Bianco); da via Monte Bianco incrociando la via Nomentana e attraversando tutta la Selva dei Cavalieri (Trentani) fino ad arrivare al confine naturale con Monterotondo; c) da sud: dal fossato di Monte Gentile (confine attuale tra Guidonia e Mentana) dividendo la riserva di Mezzo dalla riserva di Sant'Antonio fino all'incrocio con la via Nomentana altezza km 16,500.