Art. 3.
    1.  I confini del nuovo comune, come risulta dalla planimetria di
cui all'art. 2 sono cosi' definiti:
      a)  rimangono  invariati  i  confini  con  Roma, Monterotondo e
Sant'Angelo Romano;
      b) da  nord-est:  dal Fosso di Greppe al confine di Sant'Angelo
Romano, salendo per la zona delle Vignole Nuove fino all'incrocio con
via  delle  Molette altezza via Monte degli Ulivi; da via Monte degli
Ulivi  fino  ad incrociare via di Valle Cavallara (via Monte Bianco);
da  via  Monte  Bianco  incrociando  la via Nomentana e attraversando
tutta  la  Selva dei Cavalieri (Trentani) fino ad arrivare al confine
naturale con Monterotondo;
      c)  da  sud:  dal fossato di Monte Gentile (confine attuale tra
Guidonia  e  Mentana)  dividendo la riserva di Mezzo dalla riserva di
Sant'Antonio   fino   all'incrocio   con  la  via  Nomentana  altezza
km 16,500.