Art. 4. 1. In conseguenza dell'avvenuta variazione territoriale la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di enti locali, provvede, entro tre mesi dalla decorrenza degli effetti di cui all'art. 1, comma 2, alla separazione patrimoniale tra i comuni interessati e ad una nuova pianta organica del personale dipendente in relazione alla ripartizione avvenuta tra i comuni di Mentana, Guidonia Montecelio e Fonte Nuova. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 5 ottobre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 settembre 1999. (Omissis).