Art. 4.
    1. In conseguenza dell'avvenuta variazione territoriale la giunta
regionale,  su  proposta dell'assessore competente in materia di enti
locali,  provvede,  entro  tre mesi dalla decorrenza degli effetti di
cui  all'art.  1, comma 2, alla separazione patrimoniale tra i comuni
interessati  e  ad una nuova pianta organica del personale dipendente
in  relazione  alla  ripartizione  avvenuta  tra i comuni di Mentana,
Guidonia Montecelio e Fonte Nuova.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 5 ottobre 1999
                              BADALONI
    Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e' stato apposto il 30
settembre 1999.
    (Omissis).