Art. 5.
                       Registro delle imprese
    1.  L'azienda  e  un  ente  pubblico  economico espleta attivita'
d'impresa  e  viene  iscritta  al  registro  delle  imprese  ai sensi
dell'art. 2188  del  codice  civile  e per gli effetti dell'art. 2331
dello stesso.
    2.   L'azienda   possiede  autonomia  operativa,  patrimoniale  e
gestionale,  esercita'  attivita'  d'impresa  secondo  i  principi di
efficienza, efficacia ed economicita'.