Art. 5. Registro delle imprese 1. L'azienda e un ente pubblico economico espleta attivita' d'impresa e viene iscritta al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 del codice civile e per gli effetti dell'art. 2331 dello stesso. 2. L'azienda possiede autonomia operativa, patrimoniale e gestionale, esercita' attivita' d'impresa secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicita'.