REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI PER IL MANTENIMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITA' NEI BIOTOPI INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 1996, N. 42 Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina la concessione degli incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia agroambientale, per la realizzazione di interventi e di opere necessarie alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversita', ai conduttori dei fondi siti nei biotopi naturali, come previsto dall'art. 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 modificato dall'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13. Art. 2. Attivita' oggetto di incentivo 1. L'incentivo e' volto alla riduzione ovvero alla eliminazione dal territorio del biotopo dei concimi chimici ed organici e dei fitofarmaci, nonche' alla adozione di pratiche colturali che consentano la ricolonizzazione degli habitat da parte delle specie naturali autoctone, con specifico riferimento alle entita' a rischio di estinzione. 2. Le attivita' oggetto di incentivo sono: a) la riconversione delle superfici a seminativo; b) la riconversione delle colture legnose specializzate. Art. 3. Zone di intervento 1. L'incentivo e' concedibile esclusivamente per le attivita' svolte all'interno dei biotopi, individuati con decreto del presidente della giunta regionale al sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42. Art. 4. S o g g e t t i 1. Destinatari degli incentivi previsti dal presente regolamento sono le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti pubblici, proprietarie dei fondi per i quali il beneficio e' richiesto ovvero aventi sugli stessi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento. Art. 5. S u p e r f i c i 1. Gli incentivi si applicano per attivita' svolte su superfici di estensione non inferiore a 2.000 mq, ancorche' in piu' corpi, eventualmente localizzati in biotopi diversi. Art. 6. Presentazione delle domande 1. La domanda va presentata all'azienda dei parchi e delle foreste regionali entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale l'incentivo e' richiesto. 2. L'impegno alla realizzazione delle attivita' oggetto di incentivo deve essere previsto preferibilmente per una durata di tre anni ed e' rinnovabile. 3. Il richiedente, tramite specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da allegare alla domanda, deve altresi' dichiarare di aver acquisito l'assenso alla realizzazione delle attivita' oggetto di incentivo e per l'intera durata dell'impegno previsto da parte degli altri soggetti, che possono vantare diritti reali o di utilizzazione del fondo a qualsiasi titolo. 4. Le domande dovranno essere predisposte utilizzando gli appositi moduli (allegato 1) reperibili presso l'azienda dei parchi e delle foreste regionali, od i comuni territorialmente interessati, debitamente firmati e con allegata una fotocopia del documento di riconoscimento e copia dell'estratto di mappa o planimetria catastale indicante le aree di intervento, nonche' la dichiarazione di cui al comma 3. Art. 7. Istruttoria per l'ammissibilita' 1. L'istruttoria ai fini dell'ammissibilita' della domanda e della determinazione dell'incentivo concedibile e' svolta dal servizio della conservazione della natura. 2. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, il servizio della conservazione della natura procede all'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione dell'incentivo, richiedendo la ulteriore documentazione eventualmente necessaria, e comunica all'interessato l'accoglimento od il rigetto della domanda. Art. 8. O b b l i g h i 1. Il beneficiario e' tenuto all'osservanza di tutti adempimenti di cui al comma 2, pena la revoca dell'incentivo concesso. 2. La conversione dei seminativi o delle colture legnose specializzate in prati permanenti prevede l'effettuazione, secondo le norme della buona pratica agricola, delle seguenti operazioni: a) adeguate lavorazioni di preparazione del letto di semina durante il primo anno; b) semina primaverile di un miscuglio composto in prevalenza di graminacee e comunque da almeno quattro delle seguenti specie: Poa pratensis, Dactylis gloimerata, Festuca pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius. E' inoltre ammessa nel miscuglio una percentuale non superiore al 10% delle seguenti specie di leguminose: Trifolium pratense, Lotus corniculatus durante il primo anno; c) la gestione dei prato permanente ottenuto comportante il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o piu' sfalci, con asporto della biomassa ottenuta, nonche' il controllo delle infestanti perennanti (Sorghetta, Romice) attraverso diserbo selettivo manuale o chimico con principio attivo a basso impatto ambientale (Glyphosate); il primo sfalcio non deve essere effettuato prima del 1o giugno, l'ultimo sfalcio non prima del 15 agosto. Al fine di salvaguardare la fauna, le operazioni di sfalcio dovranno procedere dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno dando cosi' agli animali presenti la possibilita' di una via di fuga. Gli interventi fitosanitari nonche' la fertilizzazione sia chimica che organica non sono consentiti. L'obbligo di cui alla presente lettera si riferisce al primo anno ed ai successivi. Art. 9. Determinazione dell'incentivo annuale 1. L'ammontare annuo dell'incentivo per le attivita' di cui all'art. 2 e' fissato in L. 1.700.000 all'ettaro. Art. 10. Liquidazione degli incentivi annuali 1. A conclusione delle attivita' stagionali, oggetto dell'incentivo e comunque non oltre il 30 settembre, il beneficiario deve presentare una specifica richiesta di liquidazione del contributo annuale. 2. La liquidazione e' effettuata dal servizio della conservazione della natura in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno, previo accertamento degli adempimenti relativi agli obblighi assunti dal beneficiario ai sensi dell'art. 8. Art. 11. Restituzione di somme erogare indebitamente 1. Il beneficiario che abbia goduto degli incentivi in base a dati e notizie non veritiere, ovvero che sia stato oggetto del provvedimento di revoca sensi dell'art. 8, comma 1, e' tenuto alla restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni. Art. 12. Norma transitoria 1. Ai fini della prima applicazione del presente regolamento il termine per la presentazione delle domande, di cui all'art. 6, viene fissato in tre mesi decorrenti dalla sua entrata in vigore. (Omissis).