(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 22 dicembre 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42. "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali" ed in particolare l'art. 79 che dispone, per il perseguimento dei fini istituzionali, l'attribuzione - alla disponibilita', alla gestione e alla vigilanza dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali - di beni immobili del patrimonio regionale come definiti con decreto del presidente della giunta regionale; Vista la legge regionale 1o marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare: l'art. 139-bis istitutivo dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali che al comma 1, lettera b) specifica tra le competenze istituzionali della direzione: "provvede alla vigilanza e gestione del patrimonio forestale regionale e dei beni immobili anche di interesse ambientalistico, ad essa attribuiti"; l'art. 139-quater che al comma 1, lettere b) e c) specifica tra le competenze istituzionali del Servizio della conservazione della natura: "cura gli interventi per la conoscenza, l'inventano, la tutela e la gestione della flora spontanea e della fauna selvatica"; "promuove la conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale"; l'art. 139-quinquies che al comma 1 specifica tra le competenze istituzionali del Servizio delle foreste regionali: "... gestisce le foreste, i boschi, i pascoli, i terreni e le loro pertinenze nonche' gli immobili, anche di interesse ambientalistico, attribuiti all'azienda, appartenenti al patrimonio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia". Considerato che per il perseguimento dei fini istituzionali indicati nella succitata normativa, sono stati attribuiti alla disponibilita', alla gestione e alla vigilanza dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali i beni immobili del patrimonio regionale di cui al D.P.G.R. 11 giugno 1997, n. 0199/Pres.; Visto l'art. 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, cosi' come sostituito dal comma 15 dell'art. 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, che autorizza l'amministrazione regionale a "concedere in uso, con particolari agevolazioni, locali di proprieta' dell'amministrazione stessa ad enti, associazioni ed istituzioni che svolgano una funzione di interesse regionale in campo sociale, culturale ed assistenziale"; Considerato conseguentemente che gli interventi di competenza della direzione regionale azienda dei parchi e delle foreste regionali, cosi' come delineati nelle relazioni programmatiche annuali approvate con deliberazione della giunta regionale sono finalizzati anche alla conoscenza (studio, ricerca, divulgazione, promozione) della flora spontanea, della fauna selvatica, delle aree naturali protette, dei boschi e delle foreste; Ritenuto conseguentemente che a tal fine possono essere utilizzati alcuni edifici assegnati in gestione all'azienda dei parchi e delle foreste regionali, compatibilmente con i fini istituzionali; Vista la relazione predisposta dal servizio degli affari amministrativi e contabili concernente le modalita' di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della Regione, attribuiti all'azienda dei parchi e delle foreste regionali; Ravvisata l'esigenza di disciplinare con apposito regolamento le modalita' per la concessione a terzi, di detti edifici, per lo svolgimento di attivita' compatibili con i fini istituzionali dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali; Visto il testo del "Regolamento concernente le modalita' di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della Regione attribuiti all'azienda dei parchi e delle foreste regionali" predisposto dall'azienda medesima; Atteso che sul medesimo il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 24 giugno 1999 ha espresso parere favorevole; Visto il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive norme integrative e modificative; Visto lo statuto regionale ed in particolare l'art. 42; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2092 del 2 luglio 1999; Decreta: E' approvato il "Regolamento concernente le modalita' di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della Regione attribuiti all'azienda dei parchi e delle foreste regionali", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 19 novembre 1999 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 6 dicembre 1999 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 106