(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 51 del 22 dicembre 1999)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista  la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42. "Norme in materia
di  parchi  e riserve naturali regionali" ed in particolare l'art. 79
che   dispone,   per   il   perseguimento   dei  fini  istituzionali,
l'attribuzione  - alla disponibilita', alla gestione e alla vigilanza
dell'azienda  dei parchi e delle foreste regionali - di beni immobili
del  patrimonio  regionale  come  definiti con decreto del presidente
                       della giunta regionale;
    Vista  la  legge  regionale  1o  marzo  1988,  n.  7 e successive
          modificazioni ed integrazioni ed in particolare:
      l'art.  139-bis  istitutivo  dell'azienda  dei  parchi  e delle
foreste  regionali  che  al  comma  1,  lettera  b)  specifica tra le
              competenze istituzionali della direzione:
        "provvede  alla vigilanza e gestione del patrimonio forestale
regionale  e dei beni immobili anche di interesse ambientalistico, ad
                          essa attribuiti";
      l'art. 139-quater che al comma 1, lettere b) e c) specifica tra
le  competenze  istituzionali  del Servizio della conservazione della
                               natura:
        "cura  gli  interventi  per  la  conoscenza,  l'inventano, la
tutela e la gestione della flora spontanea e della fauna selvatica";
        "promuove  la conoscenza dei valori ambientali e del corretto
                    uso dell'ambiente naturale";
      l'art. 139-quinquies che al comma 1 specifica tra le competenze
         istituzionali del Servizio delle foreste regionali:
        "... gestisce le foreste, i boschi, i pascoli, i terreni e le
loro   pertinenze   nonche'   gli   immobili,   anche   di  interesse
ambientalistico,  attribuiti  all'azienda, appartenenti al patrimonio
           della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia".
    Considerato  che  per  il  perseguimento  dei  fini istituzionali
indicati  nella  succitata  normativa,  sono  stati  attribuiti  alla
disponibilita',  alla  gestione  e  alla  vigilanza  dell'azienda dei
parchi  e  delle  foreste  regionali  i  beni immobili del patrimonio
     regionale di cui al D.P.G.R. 11 giugno 1997, n. 0199/Pres.;
    Visto  l'art. 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1971,
n.  57,  cosi'  come sostituito dal comma 15 dell'art. 30 della legge
regionale  8  aprile  1997,  n.  10,  che autorizza l'amministrazione
regionale  a  "concedere in uso, con particolari agevolazioni, locali
di  proprieta'  dell'amministrazione  stessa ad enti, associazioni ed
istituzioni che svolgano una funzione di interesse regionale in campo
                sociale, culturale ed assistenziale";
    Considerato  conseguentemente  che  gli  interventi di competenza
della   direzione  regionale  azienda  dei  parchi  e  delle  foreste
regionali,   cosi'  come  delineati  nelle  relazioni  programmatiche
annuali  approvate  con  deliberazione  della  giunta  regionale sono
finalizzati  anche  alla  conoscenza  (studio, ricerca, divulgazione,
promozione)  della flora spontanea, della fauna selvatica, delle aree
           naturali protette, dei boschi e delle foreste;
    Ritenuto   conseguentemente   che   a  tal  fine  possono  essere
utilizzati  alcuni  edifici  assegnati  in  gestione  all'azienda dei
parchi   e  delle  foreste  regionali,  compatibilmente  con  i  fini
                           istituzionali;
    Vista   la   relazione  predisposta  dal  servizio  degli  affari
amministrativi  e contabili concernente le modalita' di utilizzazione
degli  edifici del patrimonio indisponibile della Regione, attribuiti
          all'azienda dei parchi e delle foreste regionali;
    Ravvisata  l'esigenza di disciplinare con apposito regolamento le
modalita'  per  la  concessione  a  terzi,  di  detti edifici, per lo
svolgimento   di  attivita'  compatibili  con  i  fini  istituzionali
         dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali;
    Visto  il  testo  del  "Regolamento  concernente  le modalita' di
utilizzazione   degli  edifici  del  patrimonio  indisponibile  della
Regione  attribuiti all'azienda dei parchi e delle foreste regionali"
                 predisposto dall'azienda medesima;
    Atteso  che  sul  medesimo  il  comitato  dipartimentale  per  il
territorio  e  l'ambiente nella seduta del 24 giugno 1999 ha espresso
                         parere favorevole;
    Visto  il  Regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e la
contabilita'  generale  dello  Stato  di  cui  al  regio  decreto  23
 maggio 1924, n. 827 e successive norme integrative e modificative;
         Visto lo statuto regionale ed in particolare l'art. 42;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 2092 del 2
                            luglio 1999;
                              Decreta:
    E'   approvato   il  "Regolamento  concernente  le  modalita'  di
utilizzazione   degli  edifici  del  patrimonio  indisponibile  della
Regione attribuiti all'azienda dei parchi e delle foreste regionali",
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
                            sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
              osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  quindi  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
                           della Regione.
                         Trieste, 19 novembre 1999
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 6 dicembre 1999
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n.
106