Regolamento  concernente  le modalita' di utilizzazione degli edifici
del patrimonio indisponibile della Regione attribuiti all'azienda dei
parchi e delle foreste regionali.
                               Art. 1.
                    Individuazione degli edifici
    1.  Gli edifici del patrimonio regionale, attribuito con D.P.G.R.
11 giugno  1997,  n.  0199/Pres., alla disponibilita', alla gestione,
alla vigilanza dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali - di
seguito denominata APFR - individuati nell'allegato A, sono destinati
al  perseguimento  dei  fini  istituzionali  previsti  dagli articoli
139-quater  e 139-quinquies della legge regionale 1o marzo 1988, n. 7
e successive modificazioni ed integrazioni.
                               Art. 2.
             Destinazione degli edifici - Concessionari
    1.  Gli  edifici  individuati  nell'allegato  A  sono  utilizzati
dall'APFR per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale.
    2. In via subordinata, in maniera non continuativa e per il tempo
strettamente  necessario,  comunque  non superiore a trenta giorni, i
suddetti  edifici  possono essere concessi a terzi che perseguono gli
obiettivi  specificati  all'art.  3  ed  appartengono  ad  una  delle
seguenti categorie:
      a) istituti universitari;
      b) istituzioni e enti pubblici e privati riconosciuti, istituti
di consulenza tecnica e di ricerca scientifica nel settore ambientale
e territoriale;
      c) scuole di ogni ordine e grado;
      d) associazioni riconosciute con finalita' statutarie educative
e divulgative;
      e)  professionisti singoli o associati con interessi di settore
specificamente incaricati dall'APER.
                               Art. 3.
                        Attivita' compatibili
    1.  Gli  edifici  sono messi a disposizione di terzi, quali punti
d'appoggio  e  basi  logistiche,  per  lo  svolgimento  d'attivita' -
compatibili   con   i   fini  istituzionali  dell'APFR,  nel  settore
naturalistico,   forestale  ed  agronomico,  riguardanti,  anche  non
esclusivamente, il territorio regionale.
    2.  Le attivita', di cui al comma 1, devono perseguire i seguenti
obiettivi:
      a)  produzione  di studi e di lavori commissionati direttamente
dall'APFR;
      b)  produzione  di  studi  e  di  lavori  d'iniziativa  esterna
all'APFR, ma comunque di interesse per l'amministrazione regionale;
      c)  corsi  professionali  e  non,  incontri  tecnici, attivita'
educative  e  didattiche  che necessitino d'applicazioni pratiche, di
dimostrazioni, d'osservazioni e di rilievi sul territorio.
                               Art. 4.
                        Presentazione domande
    1.  Gli  interessati  devono  inoltrare  domanda all'APFR, almeno
sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita', specificando:
    a) le generalita' del richiedente e del responsabile;
    b) l'edificio prescelto e il periodo di utilizzazione;
    c)  il  numero  dei  partecipanti  che  non  puo' superare quello
indicato nell'allegato A per ciascun edificio;
    d) il tipo di attivita', l'argomento trattato, gli obiettivi e il
relativo programma.
                               Art. 5.
                        Accoglimento domande
    1.  Entro trenta giorni dal ricevimento il direttore del servizio
delle   foreste  regionali  valuta  le  domande  e  decide  sul  loro
accoglimento,  compatibilmente all'utilizzazione degli edifici per lo
svolgimento dell'attivita' istituzionale.
    2.  In  caso  di  piu'  domande,  pervenute in tempo utile per lo
stesso  edificio  e  per  lo  stesso  periodo,  verra' data priorita'
all'attivita' giudicata di maggiore interesse tecnico-scientifico.
                               Art. 6.
                   Versamento quota rimborso spese
    1.  Gli  interessati  sono  tenuti,  entro  quindici giorni dalla
comunicazione  di  accoglimento della domanda, e comunque prima della
consegna  dell'edificio,  al versamento all'amministrazione regionale
della  quota,  a  titolo  di  rimborso  spese  di  gestione, indicata
nell'allegato A.
    2.  Il  versamento  deve  essere  effettuato  sul  conto corrente
postale  n.  238345  intestato  alla  Cassa di risparmio di Trieste -
Tesoreria regionale e comunicato contestualmente all'APFR.
    3.  La  richiesta  dell'emissione  dell'eventuale  fattura per il
corrispettivo  da  pagare,  deve  essere  avanzata  dagli interessati
all'atto della domanda di cui all'art. 4.
                               Art. 7.
     Aggiornamento destinazione edifici "e quota rimborso spese
    1.  L'elenco  degli  immobili,  il  numero  massimo dei posti che
possono essere messi a disposizione, nonche' la quota dovuta a titolo
di  rimborso  spese  di  gestione  vengono periodicamente aggiornati,
sulla  base delle previsioni di utilizzazione degli immobili per fini
istituzionali  nonche'  dell'analisi delle spese di gestione previste
dall'APFR,  con  decreto  del  presidente  della giunta regionale, da
pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.
                               Art. 8.
                       Attivita' di controllo
    1.  La vigilanza ed il controllo sull'utilizzazione degli edifici
e  sull'attivita'  svolta  sono  effettuati  dal  personale dell'APFR
ovvero  dal  corpo forestale regionale in servizio presso le stazioni
forestali competenti per territorio.
    2. Alla consegna dell'edificio il responsabile dell'utilizzazione
deve   presentare   l'elenco   nominativo   e   le   generalita'  dei
partecipanti,   nonche'   esibire   la  documentazione  dell'avvenuto
pagamento  della  quota  richiesta  a  titolo  di  rimborso  spese di
gestione.
    3. Al verbale di consegna, firmato per accettazione dal fruitore,
e' allegato l'inventario dei beni mobili in dotazione all'edificio.
    4.  I  soggetti  fruitori  sono  responsabili  del  corretto  uso
dell'immobile,  delle pertinenze, degli impianti tecnologici, e della
conservazione  dei beni mobili assegnati all'edificio e rispondono in
solido dei danni arrecati, anche a terzi, nell'attivita' svolta.
                               Art. 9.
                     Obblighi del concessionario
    1.  Gli  interessati  devono provvedere in proprio al vitto, alla
eventuale  dotazione  di  effetti  personali, quali lenzuola, federe,
asciugamani  e  simili,  nonche' alle pulizie dei locali per tutto il
periodo d'uso e prima della riconsegna dell'immobile.
                              Art. 10.
   Rinuncia del concessionario ed impossibilita' all'utilizzazione
    1. Qualora gli interessati, successivamente alla comunicazione di
accoglimento  della  domanda  ed  al  versamento della quota dovuta a
titolo  di  rimborso  spese  di gestione, rinuncino all'utilizzazione
dell'edificio,  per  cause non imputabili all'APFR, l'amministrazione
regionale incamera la quota versata a titolo di penale.
    2.   Qualora   l'edificio   concesso   non  potesse  essere  piu'
disponibile, per cause di forza maggiore o per sopravvenuto interesse
dell'APFR,  si  procedera' alla restituzione della somma gia' versata
dal concessionario.
                              Art. 11.
                      Relazione sull'attivita'
    1.  Al  termine dell'attivita' il fruitore deve produrre all'APFR
una relazione sull'attivita' ovvero sul programma svolti; nel caso di
attivita'  rientrante  nella  previsione  di cui all'art. 3, comma 2,
lettera  b),  dovranno  essere  presentati anche gli elaborati finali
prodotti.
    2.  Qualora il fruitore non ottemperi alle disposizioni di cui al
comma 1 non potra' in futuro beneficiare di altra concessione.
                              Art. 12.
                           S a n z i o n i
    1. Le violazioni delle disposizioni previste dall'art. 3, art. 4,
lettera  c),  art. 6,  art. 8,  comma  4,  art. 9,  del  regolamento,
accertate  dal  personale incaricato del controllo e della vigilanza,
comportano la decadenza della concessione.
    2.  I fruitori devono conseguentemente lasciare libero l'edificio
entro  il  termine  fissato  dalla  comunicazione  di decadenza della
concessione.
    3.  La quota, gia' versata ai sensi dell'art. 6, viene incamerata
dall'amministrazione regionale a titolo di penale.
    (Omissis).