Regolamento concernente le modalita' di utilizzazione degli edifici del patrimonio indisponibile della Regione attribuiti all'azienda dei parchi e delle foreste regionali. Art. 1. Individuazione degli edifici 1. Gli edifici del patrimonio regionale, attribuito con D.P.G.R. 11 giugno 1997, n. 0199/Pres., alla disponibilita', alla gestione, alla vigilanza dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali - di seguito denominata APFR - individuati nell'allegato A, sono destinati al perseguimento dei fini istituzionali previsti dagli articoli 139-quater e 139-quinquies della legge regionale 1o marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2. Destinazione degli edifici - Concessionari 1. Gli edifici individuati nell'allegato A sono utilizzati dall'APFR per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale. 2. In via subordinata, in maniera non continuativa e per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, i suddetti edifici possono essere concessi a terzi che perseguono gli obiettivi specificati all'art. 3 ed appartengono ad una delle seguenti categorie: a) istituti universitari; b) istituzioni e enti pubblici e privati riconosciuti, istituti di consulenza tecnica e di ricerca scientifica nel settore ambientale e territoriale; c) scuole di ogni ordine e grado; d) associazioni riconosciute con finalita' statutarie educative e divulgative; e) professionisti singoli o associati con interessi di settore specificamente incaricati dall'APER. Art. 3. Attivita' compatibili 1. Gli edifici sono messi a disposizione di terzi, quali punti d'appoggio e basi logistiche, per lo svolgimento d'attivita' - compatibili con i fini istituzionali dell'APFR, nel settore naturalistico, forestale ed agronomico, riguardanti, anche non esclusivamente, il territorio regionale. 2. Le attivita', di cui al comma 1, devono perseguire i seguenti obiettivi: a) produzione di studi e di lavori commissionati direttamente dall'APFR; b) produzione di studi e di lavori d'iniziativa esterna all'APFR, ma comunque di interesse per l'amministrazione regionale; c) corsi professionali e non, incontri tecnici, attivita' educative e didattiche che necessitino d'applicazioni pratiche, di dimostrazioni, d'osservazioni e di rilievi sul territorio. Art. 4. Presentazione domande 1. Gli interessati devono inoltrare domanda all'APFR, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita', specificando: a) le generalita' del richiedente e del responsabile; b) l'edificio prescelto e il periodo di utilizzazione; c) il numero dei partecipanti che non puo' superare quello indicato nell'allegato A per ciascun edificio; d) il tipo di attivita', l'argomento trattato, gli obiettivi e il relativo programma. Art. 5. Accoglimento domande 1. Entro trenta giorni dal ricevimento il direttore del servizio delle foreste regionali valuta le domande e decide sul loro accoglimento, compatibilmente all'utilizzazione degli edifici per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale. 2. In caso di piu' domande, pervenute in tempo utile per lo stesso edificio e per lo stesso periodo, verra' data priorita' all'attivita' giudicata di maggiore interesse tecnico-scientifico. Art. 6. Versamento quota rimborso spese 1. Gli interessati sono tenuti, entro quindici giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, e comunque prima della consegna dell'edificio, al versamento all'amministrazione regionale della quota, a titolo di rimborso spese di gestione, indicata nell'allegato A. 2. Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla Cassa di risparmio di Trieste - Tesoreria regionale e comunicato contestualmente all'APFR. 3. La richiesta dell'emissione dell'eventuale fattura per il corrispettivo da pagare, deve essere avanzata dagli interessati all'atto della domanda di cui all'art. 4. Art. 7. Aggiornamento destinazione edifici "e quota rimborso spese 1. L'elenco degli immobili, il numero massimo dei posti che possono essere messi a disposizione, nonche' la quota dovuta a titolo di rimborso spese di gestione vengono periodicamente aggiornati, sulla base delle previsioni di utilizzazione degli immobili per fini istituzionali nonche' dell'analisi delle spese di gestione previste dall'APFR, con decreto del presidente della giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Art. 8. Attivita' di controllo 1. La vigilanza ed il controllo sull'utilizzazione degli edifici e sull'attivita' svolta sono effettuati dal personale dell'APFR ovvero dal corpo forestale regionale in servizio presso le stazioni forestali competenti per territorio. 2. Alla consegna dell'edificio il responsabile dell'utilizzazione deve presentare l'elenco nominativo e le generalita' dei partecipanti, nonche' esibire la documentazione dell'avvenuto pagamento della quota richiesta a titolo di rimborso spese di gestione. 3. Al verbale di consegna, firmato per accettazione dal fruitore, e' allegato l'inventario dei beni mobili in dotazione all'edificio. 4. I soggetti fruitori sono responsabili del corretto uso dell'immobile, delle pertinenze, degli impianti tecnologici, e della conservazione dei beni mobili assegnati all'edificio e rispondono in solido dei danni arrecati, anche a terzi, nell'attivita' svolta. Art. 9. Obblighi del concessionario 1. Gli interessati devono provvedere in proprio al vitto, alla eventuale dotazione di effetti personali, quali lenzuola, federe, asciugamani e simili, nonche' alle pulizie dei locali per tutto il periodo d'uso e prima della riconsegna dell'immobile. Art. 10. Rinuncia del concessionario ed impossibilita' all'utilizzazione 1. Qualora gli interessati, successivamente alla comunicazione di accoglimento della domanda ed al versamento della quota dovuta a titolo di rimborso spese di gestione, rinuncino all'utilizzazione dell'edificio, per cause non imputabili all'APFR, l'amministrazione regionale incamera la quota versata a titolo di penale. 2. Qualora l'edificio concesso non potesse essere piu' disponibile, per cause di forza maggiore o per sopravvenuto interesse dell'APFR, si procedera' alla restituzione della somma gia' versata dal concessionario. Art. 11. Relazione sull'attivita' 1. Al termine dell'attivita' il fruitore deve produrre all'APFR una relazione sull'attivita' ovvero sul programma svolti; nel caso di attivita' rientrante nella previsione di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), dovranno essere presentati anche gli elaborati finali prodotti. 2. Qualora il fruitore non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 non potra' in futuro beneficiare di altra concessione. Art. 12. S a n z i o n i 1. Le violazioni delle disposizioni previste dall'art. 3, art. 4, lettera c), art. 6, art. 8, comma 4, art. 9, del regolamento, accertate dal personale incaricato del controllo e della vigilanza, comportano la decadenza della concessione. 2. I fruitori devono conseguentemente lasciare libero l'edificio entro il termine fissato dalla comunicazione di decadenza della concessione. 3. La quota, gia' versata ai sensi dell'art. 6, viene incamerata dall'amministrazione regionale a titolo di penale. (Omissis).