Art. 10.
                            Norma finale
    1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la
realizzazione delle "Strade" finalizzate alla valorizzazione di altre
produzioni di qualita', con particolare riguardo all'olio di oliva ed
in genere ai prodotti tipici.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 22 dicembre 1999
                             BRACALENTE