Art. 10. Norma finale 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle "Strade" finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni di qualita', con particolare riguardo all'olio di oliva ed in genere ai prodotti tipici. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 22 dicembre 1999 BRACALENTE