(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                    la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione del Veneto al fine di promuovere e consolidare il
lavoro  femminile  e  consentire  una  sua  qualificata  presenza sul
mercato:
      a)    promuove    e    sostiene    l'imprenditoria   femminile,
particolarmente in settori innovativi;
      b)  favorisce  la  diversificazione  delle scelte professionali
delle donne, in particolare attraverso gli strumenti della formazione
professionale,   nonche'   l'accesso   al   lavoro   autonomo   e  la
qualificazione  professionale  delle  lavoratrici  autonome  e  delle
imprenditrici.