(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione del Veneto al fine di promuovere e consolidare il lavoro femminile e consentire una sua qualificata presenza sul mercato: a) promuove e sostiene l'imprenditoria femminile, particolarmente in settori innovativi; b) favorisce la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso gli strumenti della formazione professionale, nonche' l'accesso al lavoro autonomo e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici.