Art. 10. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta. Venezia, 20 gennaio 2000 GALAN