Art. 2.
                     Destinatarie dei contributi
    1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge
le  piccole  e medie imprese che rispondono alla definizione prevista
dalla  disciplina  comunitaria  sugli  aiuti  di stato a favore delle
piccole e medie imprese, dettata dalla raccomandazione C.E. in data 3
aprile  1996  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Comunita'
europea  legge  n.  107  del  30  aprile 1996, attive o che intendono
attivarsi  nel territorio Veneto, che rientrano in una delle seguenti
tipologie:
      a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel
Veneto da almeno due anni;
      b)  societa'  i  cui  soci  ed  organi  di amministrazione sono
costituiti  per  almeno  due  terzi  da donne residenti nel Veneto da
almeno  due  anni  e nelle quali il capitale sociale e' per almeno il
cinquantuno per cento di proprieta' di donne.
    2.  Le  imprese  di  cui  alle  lettere a) e b) devono avere sede
operativa nel Veneto.
    3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che
intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
      a)  adottare  processi  produttivi  innovativi  ovvero innovare
prodotti;
      b)   qualificare   l'impresa   con   corsi  di  formazione  per
l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente.
    4.  Il  perseguimento  degli obiettivi di cui al comma 3 non puo'
comunque essere finalizzato alla riduzione del personale dell'impresa
gia' esistente.
    5. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:
      a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si
tratta di nuova impresa;
      b)  sussistere  da  almeno sei mesi anteriori alla richiesta di
contributo, se si tratta di impresa gia' esistente;
      c)  permanere  nei  primi  cinque  anni  dalla  concessione del
contributo.