Art. 2. Destinatarie dei contributi 1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dalla raccomandazione C.E. in data 3 aprile 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea legge n. 107 del 30 aprile 1996, attive o che intendono attivarsi nel territorio Veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni; b) societa' i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale e' per almeno il cinquantuno per cento di proprieta' di donne. 2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede operativa nel Veneto. 3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare prodotti; b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente. 4. Il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 non puo' comunque essere finalizzato alla riduzione del personale dell'impresa gia' esistente. 5. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono: a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa; b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa gia' esistente; c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo.