Art. 3.
                         C o n t r i b u t i
    1.  Alle  imprese  di  cui  all'art.  2 possono essere concessi i
seguenti contributi:
      a) in conto capitale per l'avvio dell'impresa;
      b)  finanziamenti agevolati per avviare processi innovativi dei
prodotti  e  delle  attivita'  produttive  aziendali tramite apposito
fondo di rotazione costituito presso Veneto Sviluppo S.p.a.;
      c)  per  la  formazione  di  titolari, dirigenti, dipendenti di
sesso femminile.
    2.  I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano
nel  regime  de minimis di cui alla comunicazione CE pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C 68 del 6 marzo 1996 e
successive modificazioni.