Art. 3. C o n t r i b u t i 1. Alle imprese di cui all'art. 2 possono essere concessi i seguenti contributi: a) in conto capitale per l'avvio dell'impresa; b) finanziamenti agevolati per avviare processi innovativi dei prodotti e delle attivita' produttive aziendali tramite apposito fondo di rotazione costituito presso Veneto Sviluppo S.p.a.; c) per la formazione di titolari, dirigenti, dipendenti di sesso femminile. 2. I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime de minimis di cui alla comunicazione CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.