Art. 5.
                             R e v o c a
    1.  I  contributi  erogati  ai  sensi  della  presente legge sono
revocati nei seguenti casi:
      a) perdita del requisiti di cui all'art. 2;
      b)  mancata  attuazione,  totale  o  parziale,  dell'iniziativa
imprenditoriale entro due anni dall'erogazione del contributo.