Art. 6.
                       Disposizioni attuative
    1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge   la   giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare  che  si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della
proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera:
      a) sui termini e le modalita' di presentazione delle domande;
      b)  sull'entita' e sulle modalita' di erogazione dei contributi
in base alle seguenti priorita':
        1) incremento dell'occupazione femminile;
        2)    raggiungimento   degli   standards   di   qualita'   di
certificazione europea;
        3) maggior incremento percentuale degli addetti;
        4) attivita' svolta nei settori innovativi;
      c) sulle modalita' di revoca dei contributi.