Art. 6. Disposizioni attuative 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera: a) sui termini e le modalita' di presentazione delle domande; b) sull'entita' e sulle modalita' di erogazione dei contributi in base alle seguenti priorita': 1) incremento dell'occupazione femminile; 2) raggiungimento degli standards di qualita' di certificazione europea; 3) maggior incremento percentuale degli addetti; 4) attivita' svolta nei settori innovativi; c) sulle modalita' di revoca dei contributi.