Art. 7.
                         Assistenza tecnica
    1.  La  Regione,  al  fine  di  fornire l'assistenza tecnica alle
imprese   di   cui  alla  presente  legge,  puo'  stipulare  apposite
convenzioni con le associazioni di categoria operanti nel territorio.
    2.  La Regione, altresi', puo' stipulare apposita convenzione con
la  commissione  regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del
decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469  anche  al fine di
consentire  un'efficace  funzione  dei  consiglieri di parita' di cui
alla   legge   10  aprile  1991,  n.  125  "Azioni  positive  per  la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro".