Art. 7. Assistenza tecnica 1. La Regione, al fine di fornire l'assistenza tecnica alle imprese di cui alla presente legge, puo' stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria operanti nel territorio. 2. La Regione, altresi', puo' stipulare apposita convenzione con la commissione regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 anche al fine di consentire un'efficace funzione dei consiglieri di parita' di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro".