Art. 9.
                          Norma finanziaria
    1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
fa fronte:
      1)  per  gli  interventi  di  cui  alla  lettera a) del comma 1
dell'art. 3  della  presente  legge,  quantificabili  in  lire  1.000
milioni,  si  provvede  ai  sensi  dell'art. 19, comma 5, della legge
regionale  9  dicembre  1977, n. 72 come sostituito dall'art. 2 della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo dell'importo
accantonato  nella  partita  n.  12  del capitolo n. 80230 denominato
"Fondo  globale  spese d'investimento" del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1999 e contemporanea istituzione, nello stato
di  previsione  della  spesa del bilancio 2000, del capitolo n. 23012
denominato   "Contributi   in   conto   capitale   per   lo  sviluppo
dell'imprenditoria  femminile"  con  lo  stanziamento  di  lire 1.000
milioni in termini di competenza;
      2)  per  gli  interventi  di  cui  alla  lettera b) del comma 1
dell'art. 3  della  presente  legge  si  provvedera'  con  i fondi da
allocarsi  al  capitolo  n.  23020 denominato "Fondo di rotazione per
l'imprenditoria  femminile"  con legge di bilancio ai sensi dell'art.
32  della  legge  regionale  9 dicembre  1977,  n.  72  e  successive
modificazioni;
      3)  per  gli  interventi  di  cui  alla  lettera c) del comma 1
dell'art. 3  della  presente  legge  si  provvedera'  con  i fondi da
allocarsi  al  capitolo  n.  23014,  denominato  "Contributi  per  la
formazione  dell'imprenditoria  femminile"  con  legge di bilancio ai
sensi  dell'art.  32  della  legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e
successive modificazioni.