Art. 9. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte: 1) per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della presente legge, quantificabili in lire 1.000 milioni, si provvede ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo dell'importo accantonato nella partita n. 12 del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e contemporanea istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, del capitolo n. 23012 denominato "Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile" con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza; 2) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della presente legge si provvedera' con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23020 denominato "Fondo di rotazione per l'imprenditoria femminile" con legge di bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni; 3) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della presente legge si provvedera' con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23014, denominato "Contributi per la formazione dell'imprenditoria femminile" con legge di bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.