Art. 5. 1. I compiti di supporto e assistenza alla commissione per la realizzazione delle pari opportunita' fra uomo e donna, ivi compresi quelli di segreteria, gia' svolti dal servizio relazioni pubbliche, ora servizio relazioni esterne, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge provinciale n. 41 di data 10 dicembre 1993, sono attribuiti al dipartimento di riferimento dell'assessore competente in materia di pari opportunita' secondo quanto disposto dal D.P.G.P. n. 2-1/Leg. di data 26 febbraio 1999 concernente la ripartizione degli affari fra gli assessori. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI