Art. 6. Norma speciale 1. Nel caso in cui l'affidatario del servizio idrico integrato sia una societa' consortile per azioni, il trasferimento del personale dipendente da enti o aziende che facciano parte della societa' consortile e siano affidatari del servizio idrico puo' avvenire previo accordo con le organizzazioni sindacali. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quelllo della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 23 dicembre 2002 LORENZETTI