Art. 6.
                           Norma speciale
    1.  Nel  caso  in cui l'affidatario del servizio idrico integrato
sia   una  societa'  consortile  per  azioni,  il  trasferimento  del
personale  dipendente  da  enti  o  aziende  che facciano parte della
societa'  consortile  e  siano  affidatari  del  servizio idrico puo'
avvenire previo accordo con le organizzazioni sindacali.
    La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quelllo della sua pubblicazione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 23 dicembre 2002
                             LORENZETTI