Art. 12. consiglio di amministrazione 1. La "Finmolise S.p.a." e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile tra nove e quindici membri, secondo deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 2. Ai sensi dell'art. 2458 del codice civile alla Regione Molise spetta la designazione di un numero massimo di consiglieri, proporzionato per eccesso alla sua quota di partecipazione al capitale, nonche' la nomina del presidente del consiglio di amministrazione da scegliersi nell'ambito dei consiglieri da essa designati. 3. La maggioranza dei membri del consiglio dovra' essere, in ogni caso, designata dalla Regione Molise. 4. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Quelli designati dalla Regione sono rieleggibili soltanto una volta. 5. Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori si provvede alla loro sostituzione a norma di legge, ritenendosi decaduto l'intero consiglio di amministrazione qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti. 6. Non possono far parte del consiglio di amministrazione della "Finmolise S.p.a." coloro che abbiano contrasti di interessi e liti pendenti con la medesima ed inoltre coloro che abbiano interesse proprio o di loro congiunti o affini di primo grado nelle imprese alle quali la "Finmolise S.p.a." presti assistenza di qualunque forma.