Art. 12.
                    consiglio di amministrazione
    1.  La  "Finmolise  S.p.a."  e'  amministrata  da un consiglio di
amministrazione  composto  da un numero variabile tra nove e quindici
membri, secondo deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
    2.  Ai sensi dell'art. 2458 del codice civile alla Regione Molise
spetta   la   designazione  di  un  numero  massimo  di  consiglieri,
proporzionato  per  eccesso  alla  sua  quota  di  partecipazione  al
capitale,   nonche'   la  nomina  del  presidente  del  consiglio  di
amministrazione  da  scegliersi  nell'ambito  dei consiglieri da essa
designati.
    3. La maggioranza dei membri del consiglio dovra' essere, in ogni
caso, designata dalla Regione Molise.
    4.  Gli  amministratori  durano  in  carica  tre  esercizi e sono
rieleggibili.   Quelli  designati  dalla  Regione  sono  rieleggibili
soltanto una volta.
    5.  Se  nel  corso  di  un esercizio vengono a mancare uno o piu'
amministratori  si  provvede alla loro sostituzione a norma di legge,
ritenendosi  decaduto  l'intero  consiglio di amministrazione qualora
venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.
    6.  Non  possono far parte del consiglio di amministrazione della
"Finmolise  S.p.a."  coloro che abbiano contrasti di interessi e liti
pendenti  con  la  medesima  ed  inoltre coloro che abbiano interesse
proprio  o  di  loro  congiunti o affini di primo grado nelle imprese
alle  quali  la  "Finmolise  S.p.a."  presti  assistenza di qualunque
forma.