Art. 13. Sindaci 1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Almeno due sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono designati dalla Regione. 2. I sindaci sono nominati per un triennio e sono rieleggibili. Quelli designati dalla Regione possono essere riconfermati soltanto una volta. 3. L'assemblea ne determina il compenso all'atto della nomina. 4. L'assemblea provvede altresi' alla nomina del presidente del collegio sindacale, da scegliersi tra i membri nominati dalla Regione.