Art. 13.
                               Sindaci
    1.  Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di
due  membri  supplenti.  Almeno  due  sindaci effettivi ed un sindaco
supplente sono designati dalla Regione.
    2.  I  sindaci sono nominati per un triennio e sono rieleggibili.
Quelli  designati  dalla Regione possono essere riconfermati soltanto
una volta.
    3. L'assemblea ne determina il compenso all'atto della nomina.
    4.  L'assemblea  provvede altresi' alla nomina del presidente del
collegio  sindacale,  da  scegliersi  tra  i  membri  nominati  dalla
Regione.