Art. 14. Compensi agli amministratori 1. Ai componenti del consiglio di amministrazione della "Finmolise S.p.a." e' dovuta un'indennita' di carica mensile non inferiore al 20% di quella prevista dall'art. 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modifiche, per i sindaci dei comuni con popolazione pari a quella dell'ambito territoriale dell'ente. 2. L'indennita' di cui al comma precedente e' ridotta del 10% per ogni assenza non giustificata. 3. L'assemblea ordinaria determina anche un gettore per ogni presenza dei componenti del consiglio d'amministrazione alle riunioni del consiglio stesso o di commissioni consiliari svolgenti particolari funzioni, nonche' il rimborso delle spese sostenute per intervenire alle riunioni medesime.