Art. 14.
                    Compensi agli amministratori
    1.   Ai   componenti   del  consiglio  di  amministrazione  della
"Finmolise  S.p.a."  e'  dovuta  un'indennita'  di carica mensile non
inferiore al 20% di quella prevista dall'art. 3, comma 1, della legge
27 dicembre  1985,  n. 816, e successive modifiche, per i sindaci dei
comuni   con  popolazione  pari  a  quella  dell'ambito  territoriale
dell'ente.
    2. L'indennita' di cui al comma precedente e' ridotta del 10% per
ogni assenza non giustificata.
    3.  L'assemblea  ordinaria  determina  anche  un gettore per ogni
presenza dei componenti del consiglio d'amministrazione alle riunioni
del   consiglio   stesso   o   di  commissioni  consiliari  svolgenti
particolari  funzioni,  nonche' il rimborso delle spese sostenute per
intervenire alle riunioni medesime.