Art. 6. Modalita' di intervento 1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la "Finmolise S.p.a." potra' compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare ed immobiliare, anche sotto forma di locazione, a medio e a lungo termine, con assunzione di impegni e rilascio di garanzie di ogni natura, anche fidejussorie, con la sola esclusione della raccolta di risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2. Per tutte le forme di intervento previste, la "Finmolise S.p.a." dovra' preventivamente assicurarsi la facolta' di eseguire, a propria discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative presso i soggetti finanziariamente assistiti. 3. Relativamente alle partecipazioni, la "Finmolise S.p.a." dovra' garantirsi con idonee misure l'inserimento di persone di sua fiducia negli organi sociali delle societa' interessate. 4. Le forme di intervento ordinario di cui all'art. 4, sono in particolare regolate dalle condizioni indicate nei successivi commi del presente articolo. 5. Ciascuna delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell'art. 4, non potra' superare la misura del trentacinque per cento del patrimonio netto della societa' interessata, anche sotto forma di sovrapprezzo. 6. Finanziamenti e fidejussioni direttamente concessi a societa' collegate, a termini della lettera b) dell'art. 4, dovranno essere limitati nel tempo e coperti da garanzie reali dell'azienda e/o da controgaranzie reali e/o personali dei soci di maggioranza per la quota percentuale eccedente la partecipazione della "Finmolise S.p.a.". La "Finmolise S.p.a." non e' tenuta a richiedere garanzie reali e/o personali dagli altri soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 4, per gli interventi finanziari relativi a nuove iniziative di importo unitario non superiore a lire cinquanta milioni e purche' l'ammontare complessivo, risultante tempo per tempo, non sia superiore a lire un miliardo. 7. L'insieme degli interventi ordinari, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, a favore di una sola azienda non potra' superare il quindici per cento del patrimonio netto della "Finmolise S.p.a.", risultante dall'ultimo bilancio approvato. Limitatamente agli altri interventi di cui alla lettera d) dell'art. 4, il limite previsto al precedente comma e' del venti per cento del patrimonio netto.