Art. 6.
                       Modalita' di intervento
    1.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  la "Finmolise
S.p.a." potra' compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare ed
immobiliare,  anche  sotto  forma  di  locazione,  a  medio e a lungo
termine,  con  assunzione  di  impegni e rilascio di garanzie di ogni
natura,  anche fidejussorie, con la sola esclusione della raccolta di
risparmio  e  dell'esercizio  del  credito  nelle  forme  soggette al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
    2.  Per  tutte  le  forme  di  intervento previste, la "Finmolise
S.p.a." dovra' preventivamente assicurarsi la facolta' di eseguire, a
propria  discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative
presso i soggetti finanziariamente assistiti.
    3.  Relativamente  alle  partecipazioni,  la  "Finmolise  S.p.a."
dovra'  garantirsi  con idonee misure l'inserimento di persone di sua
fiducia negli organi sociali delle societa' interessate.
    4.  Le  forme  di intervento ordinario di cui all'art. 4, sono in
particolare  regolate  dalle condizioni indicate nei successivi commi
del presente articolo.
    5. Ciascuna delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell'art.
4,  non  potra'  superare  la  misura  del trentacinque per cento del
patrimonio  netto  della  societa'  interessata, anche sotto forma di
sovrapprezzo.
    6.  Finanziamenti e fidejussioni direttamente concessi a societa'
collegate,  a  termini  della lettera b) dell'art. 4, dovranno essere
limitati  nel  tempo  e coperti da garanzie reali dell'azienda e/o da
controgaranzie  reali  e/o  personali  dei soci di maggioranza per la
quota   percentuale  eccedente  la  partecipazione  della  "Finmolise
S.p.a.".  La  "Finmolise  S.p.a." non e' tenuta a richiedere garanzie
reali  e/o  personali  dagli  altri  soggetti  di cui alla lettera b)
dell'art. 4,   per   gli   interventi  finanziari  relativi  a  nuove
iniziative di importo unitario non superiore a lire cinquanta milioni
e  purche'  l'ammontare  complessivo, risultante tempo per tempo, non
sia superiore a lire un miliardo.
    7.  L'insieme degli interventi ordinari, di cui alle lettere a) e
b)  dell'art.  4, a favore di una sola azienda non potra' superare il
quindici  per  cento  del  patrimonio netto della "Finmolise S.p.a.",
risultante dall'ultimo bilancio approvato.
    Limitatamente  agli  altri  interventi  di  cui  alla  lettera d)
dell'art.  4, il limite previsto al precedente comma e' del venti per
cento del patrimonio netto.