Art. 7. Recesso dalle partecipazioni 1. Il carattere temporaneo delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell'art. 4, sara' assicurato nella pratica attraverso la concessione preventiva ai soci di maggioranza, con preferenza per quelli investiti di responsabilita' imprenditoriali, di appropriati diritti di prelazione e/o opzione sul rilievo della partecipazione della "Finmolise S.p.a.", il cui recesso dalle imprese assistite sara' considerato il primario interesse una volta raggiunti gli obiettivi dell'intervento. 2. I diritti di opzione saranno limitati ad un massimo di cinque anni dall'inizio della produzione effettiva delle imprese, in modo che la "Finmolise S.p.a." resti successivamente libera di alienare la propria partecipazione e di impiegare in altre iniziative le disponibilita' finanziarie cosi' riformatesi.