Art. 7.
                    Recesso dalle partecipazioni
    1.  Il  carattere  temporaneo  delle  partecipazioni  di cui alla
lettera a)  dell'art. 4, sara' assicurato nella pratica attraverso la
concessione  preventiva  ai  soci  di maggioranza, con preferenza per
quelli  investiti  di responsabilita' imprenditoriali, di appropriati
diritti  di  prelazione  e/o opzione sul rilievo della partecipazione
della  "Finmolise  S.p.a.",  il  cui  recesso dalle imprese assistite
sara'  considerato  il  primario  interesse  una  volta raggiunti gli
obiettivi dell'intervento.
    2.  I diritti di opzione saranno limitati ad un massimo di cinque
anni  dall'inizio  della  produzione effettiva delle imprese, in modo
che la "Finmolise S.p.a." resti successivamente libera di alienare la
propria   partecipazione  e  di  impiegare  in  altre  iniziative  le
disponibilita' finanziarie cosi' riformatesi.