Art. 9.
                           Fondi speciali
    1.  Costituiscono  fondi speciali in capo alla "Finmolise S.p.a."
le  assegnazioni  della  Regione,  disposte con legge o di altri enti
pubblici  per  le finalita' di cui all'art. 2, e gli interventi della
gestione  speciale  di  cui  all'art.  5 della presente legge, quando
detti   interventi   siano   determinati   da   particolari  esigenze
socio-economiche.