Art. 9. Fondi speciali 1. Costituiscono fondi speciali in capo alla "Finmolise S.p.a." le assegnazioni della Regione, disposte con legge o di altri enti pubblici per le finalita' di cui all'art. 2, e gli interventi della gestione speciale di cui all'art. 5 della presente legge, quando detti interventi siano determinati da particolari esigenze socio-economiche.