(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 7 del 1
                            aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1.  La Regione Molise nell'esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti  ai  sensi  della  legge  15 marzo  1997, n. 59 nonche' del
decreto  legislativo  19 novembre  1997  n.  422,  nel rispetto della
normativa comunitaria vigente e dello statuto regionale, riconosce al
trasporto pubblico locale un ruolo primario, perseguendo, d'intesa ed
in  concorso  con  gli  enti  locali  il  miglioramento del trasporto
regionale  ed il riequilibrio modale dei sistemi per la realizzazione
di   un   sistema   integrato   della   mobilita'  e  delle  relative
infrastrutture.
    2.  Per  il  perseguimento  delle finalita' di cui al comma 1, la
Regione attua misure idonee a:
      a) conferire,  mediante  delega alle province e attribuzione ai
comuni,  tutte  le  funzioni  ed  i  compiti  regionali in materia di
trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione,
che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale;
      b) raggiungere  un adeguato rapporto tra le risorse finanziarie
destinate  all'esercizio  e quelle finalizzate agli investimenti, ivi
compresa l'introduzione di tecnologie avanzate;
      c) incentivare   il   miglioramento   della   mobilita'  urbana
attraverso  la  razionalizzazione  del traffico privato, il riassetto
della rete e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico;
      d) determinare,  di  intesa con gli enti locali, il livello dei
servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare
la domanda di mobilita' dei cittadini;
      e) incentivare   il  superamento  degli  assetti  monopolistici
mediante  il  ricorso  alle  procedure  concorsuali per la scelta del
gestore,  introducendo  la piena concorrenzialita' nella gestione dei
servizi di trasporto regionale e locale;
      f)  introdurre  i  contratti  di  servizio  per la gestione dei
complessi  funzionali  e  di  reti  nell'ambito dei diversi bacini di
traffico  improntati  a  principi  di  economicita' ed efficienza per
consentire la massima quantita' dei servizi esercitabili in base alle
risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e contenenti gli
importi  da corrispondere alle imprese affidatarie per le prestazioni
oggetto  del  contratto con l'indicazione delle espresse modalita' di
pagamento;
      g) effettuare   il   monitoraggio   della  mobilita'  regionale
favorendo  il  flusso  di  informazioni tra gli enti territoriali, le
aziende e gli utenti del trasporto pubblico.