Art. 10.
                    Piani di bacino territoriali
    1.  Il  bacino  di traffico e' l'area territoriale entro la quale
opera  un  sistema  di  trasporto  pubblico  integrato predisposto in
funzione  di  obiettivi  fabbisogni  di mobilita'. Ad ogni sistema di
bacino corrisponde una rete di servizi minimi ai sensi del successivo
art.  12.  I  bacini  di traffico e le corrispondenti reti di servizi
minimi  hanno una estensione provinciale o infraprovinciale a seconda
dei fabbisogni di mobilita' da soddisfare.
    2. I piani di bacino sono adottati dalle province in coerenza con
il  piano  regionale  dei  trasporti  e  con  il  programma triennale
regionale.
    3.  Mediante  i  piani  di  bacino  vengono  individuati  anche i
necessari interventi sulle infrastrutture, affinche' queste risultino
adeguate per un efficiente sistema di trasporto pubblico locale.