Art. 11. Servizi minimi 1. La Regione definisce i servizi minimi tenendo conto dei seguenti fattori: 1) necessaria integrazione tra le reti di trasporto; 2) pendolarismo scolastico e lavorativo; 3) fruibilita' dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali; 4) esigenze di trasporto per persone con ridotta capacita' motoria; 5) necessaria riduzione della congestione e dell'inquinamento. 2. I servizi minimi, i cui costi sono a carico del bilancio regionale, sono definiti per ciascun bacino di traffico in coerenza con quanto previsto dal piano regionale dei trasporti e dai programmi triennali di cui al precedente art. 5, comma 1, nonche' ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997. 3. L'intesa di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997 e' raggiunta, per ciascun bacino di traffico dei trasporti su gomma, mediante stipulazione, tra la Regione e gli enti locali interessati, a norma dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, di un accordo di programma di validita' triennale che definisce quantita' e standard di qualita' dei servizi. 4. Gli accordi di programma vengono stipulati entro il 31 ottobre dell'anno che precede il periodo di riferimento. In difetto, alla definizione degli standard provvede la giunta regionale sulla base delle disponibilita' di bilancio. 5. Alle autolinee statali che assicurano comunque relazioni regionali possono essere erogati contributi chilometrici di esercizio limitatamente alle percorrenze svolte nell'ambito della Regione Molise.